AXA Assicurazioni S.p.A.
AXA Assicurazioni S.p.A.
R-youCARe
Protezione Auto
N. Polizza Collettiva «YC01»
Contratto di assicurazione per Autovetture, Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e Twizy
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”
Edizione 05/2024
R-
youCARe
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e la Gestione dei tuoi Sinistri
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dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
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Assicurazione Danni Auto
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: “Protezione Auto”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione i danni causati al veicolo da:
🗶 guerra, insurrezione, occupazione militare e invasioni;
🗶 esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali, a verifiche preliminari e finali, previste nel Regolamento particolare di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo;
🗶 rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo, i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori;
🗶 dolo, colpa grave dell’Aderente Assicurato o dei suoi familiari conviventi (la colpa grave non si applica alle Garanzie Collisione e Kasko).
Che cosa è assicurato?
Il veicolo dell’Assicurato, utilizzando uno dei due Programmi assicurativi seguenti, con eventuali garanzie specifiche per le alimentazioni volte al contenimento delle emissioni di C02:
FORMULA LIGHT:
✓ Garanzia Incendio;
✓ Garanzia Furto;
✓ Garanzia Assistenza in viaggio;
✓ Per i veicoli elettrici: Pacchetto Eco.
Inoltre, puoi integrare il tuo Programma assicurativo FORMULA LIGHT, con una delle seguenti Garanzie Opzionali:
✓ Pacchetto Eco (per i veicoli Plug in Hybrid)
FORMULA FULL:
✓ Garanzia Incendio;
✓ Garanzia Furto;
✓ Garanzia Assistenza in viaggio;
✓ Garanzia Eventi naturali;
✓ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici;
✓ Garanzie accessorie;
✓ Per i veicoli elettrici: Pacchetto Eco.
Con il Programma FORMULA FULL, puoi acquistare anche:
✓ Garanzia Collisione oppure ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Inoltre, puoi integrare il tuo Programma assicurativo FORMULA FULL, con una delle seguenti Garanzie Opzionali:
✓ Pacchetto Eco (per i veicoli Plug in Hybrid)
Entrambi i Programmi assicurativi ti consentono di acquistare
anche la garanzia Tutela legale.
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alle sole Garanzie Collisione e Kasko AXA Assicurazioni non indennizza i danni:
! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti;
! conducente non abilitato alla guida;
! cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
! cagionati da operazioni di carico e scarico;
! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, manovre di spinta e di circolazione “fuori strada”;
! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
Questa Polizza, e l’eventuale Polizza Supplementare riportata nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 ▇.▇▇ di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL), presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.
✓ Per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all’estero o solo in Italia.
✓ Per la Garanzia Tutela legale le coperture sono valide solo in Italia.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.
Quando e come devo pagare?
Puoi provvedere a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione. Il premio, sarà versato dalla Contraente RCI Banque S.A. ad AXA. Nel caso di durata poliennale del contratto, o di stipula della Polizza Supplementare, il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel Modulo di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione. Non sono previsti il tacito rinnovo, la sospensione e la sostituzione.
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto principale, e dall’eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni.
Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest’ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all’aderente dell’eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:
- sede legale di AXA Assicurazioni, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
- PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come “consumatori”.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Protezione Auto”
Data ultima edizione: maggio 2024
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇) ai sensi dell’Art. 2497 bis c.c.
AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti, per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto, i seguenti recapiti: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax ▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇; indirizzo internet ▇▇▇.▇▇▇.▇▇; PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 233 milioni di capitale sociale interamente versato e € 491 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210%, in aumento di 36 punti percentuali.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇.
Al contratto si applica la legge italiana.
Questa Polizza, e l’eventuale Polizza Supplementare riportata nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture gli autocarri fino a 45 ▇.▇▇ di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
L’Aderente Assicurato può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) offerti dalla Rete.
FORMULA LIGHT
• Garanzia Incendio;
• Garanzia Furto;
• Garanzia Assistenza in viaggio;
• Per i veicoli elettrici: Pacchetto Eco
•
Inoltre, puoi integrare il tuo Programma assicurativo FORMULA LIGHT, con una delle seguenti Garanzie Opzionali:
• Pacchetto Eco (per i veicoli Plug in Hybrid).
Che cosa è assicurato?
FORMULA FULL • Garanzia Incendio; • Garanzia Furto; • Garanzia Assistenza in viaggio; • Garanzia Eventi naturali; • Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici; • Garanzie accessorie; • Per i veicoli elettrici: Pacchetto Eco. Con il Programma FORMULA FULL, puoi acquistare anche: • Garanzia Collisione oppure Garanzia Kasko. Inoltre, puoi integrare il tuo Programma assicurativo FORMULAL FULL, con una delle seguenti Garanzie Opzionali: • Pacchetto Eco (per i veicoli Plug in Hybrid). Entrambi i Programmi assicurativi ti consentono di acquistare anche la garanzia Tutela legale. | |
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO Non sono previste opzioni con riduzione del premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni aggiuntive. | |
Le Garanzie di seguito indicate sono operanti in base al Programma assicurativo e alle eventuali Garanzie Opzionali scelte dall’Aderente Assicurato: | |
INCENDIO | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Sono inoltre esclusi i danni causati da: • semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo. |
FURTO | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Relativamente ai veicoli per i quali è stato dichiarato nel Modulo di Adesione la presenza di antifurto satellitare, qualora lo stesso in caso di furto del veicolo risultasse non attivato o non operante, lo scoperto applicato seguirà le logiche descritte nella tabella dei limiti, scoperti e/o franchigie riportata di seguito. Ai fini della liquidazione non saranno ritenuti validi i dispositivi satellitari installati da altre imprese di assicurazione per cui AXA non ha accesso ai dati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Antifurto satellitare In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente previsti per lo stesso sinistro e, per i veicoli del Gruppo 1-A, l’ulteriore applicazione di una franchigia pari a € 5.000,00 Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1-A | SI | 25% | € 500,00 |
1 | SI | 25% | € 500,00 |
NO | 40% | € 750,00 | |
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1-A | SI | 35% | € 750,00 |
1 | SI | 35% | € 750,00 |
NO | 50% | € 1.000,00 | |
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 |
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 |
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Furto | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
PACCHETTO ECO | |
Garanzie di base | Pacchetto Eco • Furto del cavo e accessori di ricarica Rimborsa il valore del cavo e degli accessori di ricarica fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito o in caso di furto mentre il tuo veicolo è in utilizzo presso la colonnina presente sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (ad esempio presso hotel, centri commerciali ecc), • Danni alla Wall Box di proprietà e agli accessori di ricarica Indennizza i danni alla Wall Box (colonnina, stazione di ricarica domestica, caricabatteria) e agli accessori utilizzati per la ricarica in dotazione al tuo veicolo (cavo, adattatore) fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito, in caso di danni causati da animali selvatici, vandalismo, sovratensione, cortocircuito, sovracorrente, incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali. • Danni provocati dalla Wall Box di proprietà Indennizza i danni provocati dalla tua Wall Box (colonnina, stazione di ricarica domestica) alle cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito in caso di sovratensione, cortocircuito, sovracorrente, incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali. • Uso fraudolento della tessera e App di ricarica Indennizza le tue perdite economiche derivanti dall’uso fraudolento da parte di un terzo della tessera o App di ricarica, in conseguenza di furto o abuso entro il limite di indennizzo stabilito. L’indennizzo riguarda le ricariche effettuate in modo fraudolento da un terzo avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera o della App. Nei casi in cui il fornitore del servizio provveda a rimborsarti, l’indennizzo sarà pari all’importo della franchigia posta a carico del titolare dal fornitore, entro il limite di indennizzo stabilito. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | PACCHETTO ECO: Limiti di indennizzo Esclusioni Sono sempre esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da: • spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre le 48 ore antecedenti il blocco della tessera; • eventuali richieste effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di furto, scippo o rapina della carta comunicata all’emittente (blocco della tessera); • uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell’Assicurato; • ricariche effettuate con utilizzo del “codice segreto” (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali; • carte o tessere diverse da quelle usate per la ricarica delle auto elettriche e plug in Hybrid, quali ad esempio tessere associative, carte fedeltà, tessere collegate ad un particolare negozio, carte “frequent traveller”, carte carburante. |
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Pacchetto Eco – Furto del cavo e accessori di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | Nessuno |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Eco – Uso fraudolento della tessera o APP di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | Nessuno |
Garanzia Pacchetto Eco – Danni alla Wall Box di proprietà e accessori di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | Nessuno |
Garanzia Pacchetto Eco – Danni provocati dalla Wall Box di proprietà | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.000,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | Nessuno |
EVENTI NATURALI | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da: • bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • caduta di grandine o neve. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). |
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo |
Limite di indennizzo | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 4.000 per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo. | 15% | € 200,00 |
Limite di indennizzo | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 4.000 per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo. | 20% | € 500,00 |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Eventi naturali | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, sono esclusi i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale. | |
GARANZIE ACCESSORIE | |
Garanzie di base | È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell’assicurato. Ricorso Terzi e Rischio Locativo: ti copriamo per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo quando non si trova in circolazione. Inoltre, ti copriamo per i danni al locale da te condotto in locazione per il rimessaggio del veicolo. ▇▇▇▇▇ al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate: ti rimborsiamo i danni subiti dal veicolo in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate poste all’interno del veicolo stesso. Rottura accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli dovuta a rottura per causa accidentale. Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale. Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina. Rimborso tassa di proprietà: rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o per il passaggio di proprietà di un veicolo usato a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che abbia determinato la perdita totale del veicolo. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: rimborsiamo al |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
15% | € 200,00 |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
20% | € 500,00 |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Eventi sociopolitici e Atti vandalici | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso, l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA. Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag. Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute per la riparazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Ricorso Terzi e Rischio Locativo ti rimborsiamo fino ad un massimo di € 260.000,00 per sinistro. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Rimborso tassa di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.420,00 per sinistro. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 420,00 per sinistro. Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro. Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro. Scoperto o Franchigia ▇▇▇▇▇ al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1-A | SI | 25% | € 500,00 |
1 | SI | 25% | € 500,00 |
NO | 40% | € 750,00 | |
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a tuo carico la franchigia di € 100,00 Esclusioni Ricorso terzi e rischio allocativo Sono esclusi i danni: • alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; • dovuti a dolo dell’Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo Sono escluse: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici; • i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; • i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni e ai plexiglass. | |
COLLISIONE (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo, compresi se assicurati eventuali optional. In caso di RIPAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa, il limite di indennizzo è pari a € 3.000,00; in CASO CONTRARIO è pari a € 2.500,00. Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1-A | SI | 35% | € 750,00 |
1 | SI | 35% | € 750,00 |
NO | 50% | € 1.000,00 | |
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 |
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 |
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
10% | € 500,00 |
la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S.; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada; • alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. | |
KASKO (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
15% | € 600,00 |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
10% | € 300,00 |
Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
15% | € 500,00 |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Kasko | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S.; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada;alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. | |
GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO | |
Garanzie di base | Ti forniamo 24 ore su 24, tramite una Centrale Operativa, il soccorso stradale del veicolo e altre prestazioni di assistenza a seguito di guasto, incidente o danno del veicolo che comportino l’immobilizzo del veicolo. Per i veicoli elettrici è prevista l’estensione Eco della garanzia che aggiunge prestazioni di assistenza anche nel caso di ricarica esaurita o guasti della Wall Box. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che tu o i passeggeri commettete con dolo o colpa grave, compreso il suicidio o tentato suicidio. Le prestazioni di assistenza non vengono erogate nei seguenti casi: • atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, atti di vandalismo; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; • uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove o circolazione in percorsi chiusi ad anello denominati circuiti o autodromi; • conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti. |
GARANZIA TUTELA LEGALE | |
Garanzie di base | Ti tuteliamo legalmente, fino al massimale indicato in polizza, per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre, tuteliamo te, il coniuge e i tuoi figli minori, nel caso in cui veniate coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. La tutela si estende anche nei casi di procedimenti e/o vertenze legali conseguenti all’installazione di un Wall Box presso la tua abitazione e per controversie con il fornitore di energia elettrica delle colonnine di ricarica o con chi eroga il servizio di noleggio delle batterie. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni per fatti dolosi delle persone assicurate. La garanzia non è valida: • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI; • per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive. |
Che cosa NON è assicurato? | |
▇▇▇▇▇▇ esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, entro 3 giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando ne sei venuto a conoscenza, devi rivolgerti presso i canali previsti fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In particolare, su tutto il territorio nazionale hai a tua disposizione una rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, a cui poterti rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata RCI Banque S.A. più vicina puoi telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ad un operatore del Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. In alternativa, puoi procedere alla denuncia direttamente tramite l’App youCARe scaricabile dallo store incluso nel tuo dispositivo o tramite sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 – tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – o tramite mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇@▇▇▇.▇▇ . Infine, potrai trasmettere la denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni – AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – o tramite PEC all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di perdita chiavi, devi presentare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, devi presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro. - Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia di sinistro ai recapiti sopra riportati quanto segue: - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (furto, rapina, furto parziale, atto vandalico, perdita chiavi, incendio doloso). - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via; - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo; - relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo. NEL CASO DI DANNO PARZIALE non devi provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. |
Assistenza diretta/in convenzione: Hai la facoltà di rivolgerti presso la Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Per Rete si intendono le Filiali e le Concessionarie del GRUPPO RENAULT e NISSAN e la rete autorizzata. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla garanzia Assistenza in Viaggio devi richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne sei venuto a conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, telefonando al numero verde ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Per la gestione dei sinistri della garanzia Tutela legale, devi inviare la documentazione utile all’ufficio sinistri Tutela legale della società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇ oppure al seguente indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le tue dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso | Qualora il contratto e l’eventuale contratto supplementare vengano perfezionati mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai diritto al rimborso del premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci, nel caso in cui tu receda entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Chiamando il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621. |
Risoluzione | Hai il diritto di risolvere il contratto al termine della durata annuale della copertura, che cessa di avere efficacia. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. |
È un prodotto “multi garanzia” rivolto a chi vuole assicurare da eventuali danni il suo veicolo, anche ibrido o elettrico
(caratterizzato dal contenimento di emissioni di C02), acquistato presso la rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione:
Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 53% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ “sezione Contatti”. Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: • pec : ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ • posta: AXA Assicurazioni S.p.A - Ufficio Gestione Reclami ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all’IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ‐ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “per i Consumatori ‐ Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione | |
delle controversie, quali: | |
Mediazione | Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Puoi attivare la procedura, tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Aderente assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Protezione
Auto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo Documento redatto sulla base delle Linee Guida “Contratti semplici e Chiari”
Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e le Twizy
Mod. RCIPA - Edizione 05/2024
Indice
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 7
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie 7
Art. 1.2 - Pagamento del premio 7
Art. 1.3 - Validità territoriale 7
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 1.5 - Durata del contratto 7
Art. 1.6 - Recesso dal contratto 8
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro 8
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge 8
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento 8
Art. 2.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio 10
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO 12
Art. 3.1 - Veicoli assicurati 12
Art. 3.2 - Garanzia Incendio 12
Art. 3.4 - Garanzia Pacchetto Eco 12
Art. 3.5 - Garanzia Eventi naturali 13
Art. 3.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici 13
Art. 3.7 - Garanzie accessorie 13
Art. 3.8 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) 14
Art. 3.9 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) 14
Art. 3.10 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 15
Art. 3.11 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo 15
Art. 3.12 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali 18
Art. 3.13 - Centro Assistenza Clienti 19
Art. 3.14 - Valore assicurato 19
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 20
4. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO 27
Art. 4.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 27
Art. 4.2 - Validità territoriale 28
Art. 4.3 - Garanzia Assistenza in viaggio 28
Estensione Eco Assistenza in viaggio (per i soli veicoli Elettrici) 31
Art. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio 32
Art. 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio 33
Art. 4.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio 34
Art. 4.7 - Limiti di esposizione 35
Art. 4.8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di assistenza 35
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 36
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE 39
Art. 5.1 - Garanzia Tutela legale 39
Art. 5.2 - Decorrenza della garanzia 40
Art. 5.3 - Validità territoriale 40
Art. 5.5 - Esclusioni Garanzia Tutela Legale 41
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 42
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 43
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO 43
Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale 43
Art. X.2 - Determinazione dell’ammontare del Danno Parziale 44
Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro 45
Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno 47
Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno 47
Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro 48
Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato 48
Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato 49
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA 50
Art. X.13 - Come denunciare il sinistro 50
Art. X.14 - Onere della prova 50
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 50
Art. X.15 - Insorgenza del sinistro 50
Art. X.16 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale 51
Art. X.17 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 51
Art. X.18 - Gestione del sinistro 51
Art. X.19 - Recupero di somme 52
Art. X.20 - Termini per il risarcimento 52
INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA 53
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 56
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA
GRAFOMETRICA 64
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI 66
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Termini validi per tutte le sezioni
Aderente: il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI
Banque S.A., nell’interesse dei propri clienti.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1° febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l’ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Contratto Collettivo: il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 c.c. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi.
Consumatore: la persona fisica che agisce per fini estranei al quadro delle proprie attività professionali.
Contraente: RCI Banque S.A.
Danno: l’evento dannoso per il quale AXA presta la garanzia.
Dichiarazione di Adesione: il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Aderente Assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Franchigia: la parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle
Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell’Assicurato.
Incidente Stradale: il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.
Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA all’Assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazioni.
Massimali: le somme fino a concorrenza delle quali AXA presta l’assicurazione.
Parti: il Contraente, l’Aderente assicurato e AXA.
Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Polizza Supplementare: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione. La Polizza Supplementare prevede garanzie analoghe alla Polizza principale e decorre dalla sua data di scadenza.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Proprietario del veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Relitto: il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento sinistro.
Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Rete: le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Surrogazione: il principio per il quale l’impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti
dell’Assicurato verso i responsabili.
Veicolo: Il veicolo a motore assicurato, anche elettrico. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi.
Wall Box: dispositivo con il quale ricaricare la batteria della vettura elettrica.
Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo
Antifurto satellitare: la tipologia di antifurto che permette di localizzare l’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all’operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Appropriazione indebita: l’impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.
Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo, senza
necessità e senza ragione, per mero gusto di distruzione.
Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sul veicolo e non estraibili.
Danno totale: il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del
sinistro.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno
indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro.
Dispositivo GPS: Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Furto: l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti,
tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla
casa costruttrice dell’autovettura.
Prezzo di acquisto del veicolo: il prezzo di acquisto indicato in fattura al lordo di eventuali
incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell’acquisto.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Valore commerciale: il valore dell’autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento
rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
Termini validi per la sezione Assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’esaurimento della carica per i veicoli elettrici;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
• l’atto vandalico.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A (Autostrade), B (Strade extraurbane principali), C (Strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (Strade urbane di quartiere), F (Strade locali).
Termini validi per la sezione Tutela legale
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Furto: il reato commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato. Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi. Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vertenza contrattuale: controversia inerente all’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti,
accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi. Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Premessa
Questo è un prodotto multigaranzia che può essere offerto attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA FULL o FORMULA LIGHT), ed è acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Veicoli termici
Veicoli Hybrid
Veicoli Plug in Hybrid
Veicoli Elettrici
Programmi assicurativi alternativi per i danni al veicolo: | ||||
FORMULA LIGHT | ||||
Incendio Furto Assistenza In Viaggio | ||||
Ulteriori garanzie acquistabili con FORMULA LIGHT Pacchetto Eco | ||||
Opzionale | ||||
FORMULA FULL | ||||
Incendio Furto Assistenza in Viaggio Eventi Naturali Eventi sociopolitici e Atti vandalici Garanzie Accessorie | ||||
Collisione oppure Kasko | Opzionale | |||
Ulteriori garanzie acquistabili con FORMULA FULL Pacchetto Eco | ||||
Opzionale | ||||
Garanzie per la tutela della persona | ||||
Tutela Legale | Opzionale | |||
Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.
Si conviene pertanto quanto segue:
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti e presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
Condizioni di Assicurazione - Protezione Auto – edizione 05/2024 - Pag. 5 di 66
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell’Aderente Assicurato riportate sulla Dichiarazione di adesione;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente, dell’Aderente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie
L’Aderente, dopo aver preso visione del Set Informativo e aver scelto il Programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All’atto della consegna del veicolo, l’Aderente versa alla Rete l’importo del premio assicurativo e sottoscrive una Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmata dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. Le garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
Art. 1.2 - Pagamento del premio
L’Aderente provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari al Contraente, in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione.
Nel caso di adesione ad una Polizza di durata poliennale, o alla Polizza Supplementare, il contratto è emesso con frazionamento annuale; pertanto, il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il Contraente rimane l’unico obbligato al pagamento del premio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1901 c.c., escludendo qualunque responsabilità solidale in capo all’Aderente Assicurato.
Art. 1.3 - Validità territoriale
L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo le seguenti specifiche:
• per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all’estero o solo in Italia; L’estensione ECO Assistenza in Viaggio, riservata ai veicoli Elettrici, vale solo in Italia.
• per la Garanzia Tutela legale le coperture sono valide solo in Italia.
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo; pertanto, l’Aderente Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione al Centro Assistenza Clienti – RCI Banque S.A. (Art. 3.13) del cambiamento di residenza o di sede legale.
In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del sinistro, come disciplinato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l’Aderente Assicurato
deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono
essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.5 - Durata del contratto
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione ed è efficace solo a
condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente
alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo. La copertura cessa la sua efficacia
alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione e non è previsto il tacito rinnovo. In corso di validità la copertura non può essere trasferita su altro veicolo. Per tale contratto non è prevista la sospensione e la sostituzione.
Art. 1.6 - Recesso dal contratto
In caso di durata poliennale superiore al quinquennio, l’Aderente Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione ad AXA con preavviso di 30 giorni.
In deroga all’Art. 1899, primo comma, del Codice Civile è riconosciuto al solo Aderente Assicurato il diritto di recedere dal contratto principale, e dall’eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Tale diritto di recesso alla scadenza di ogni singola annualità determina la non obbligatorietà dell’applicazione dello sconto per durata previsto dall’art. 1899 c.c.
Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest’ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all’Aderente dell’eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura del Contraente.
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dello stesso, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:
- sede legale di AXA Assicurazioni, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
- PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come
“consumatori”.
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e l’Aderente Assicurato, in caso di variazione di residenza presso altro Paese membro dell’Unione Europea nel corso di durata del contratto, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto dell’Aderente Assicurato. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sull’Aderente Assicurato per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza,
l’Aderente Assicurato ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso chiamando
il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621.
AXA pertanto rimborserà all’Aderente Assicurato, tramite il Contraente, il premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci.
La sezione ha per oggetto l’erogazione dei servizi info-telematici1 dettagliatamente sotto descritti, purché il veicolo assicurato sia dotato nativamente di apposita tecnologia presente su veicoli del GRUPPO RENAULT E NISSAN, sia stata confermata nel Modulo di Adesione la propria volontà all’utilizzo dei dati da essa rilevati da parte dell’Aderente assicurato e che non ci sia interruzione o impedimento nella trasmissione degli stessi. La visibilità dei dati nella App youCARe sarà disponibile dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.
Le informazioni raccolte concorrono al calcolo di punteggi basati sulla posizione rilevata dal veicolo per gli scopi assicurativi definiti da AXA e specificati nell’informativa privacy. L’utilizzo dei dati rilevati decorre dalla data di effetto della polizza e termina alla scadenza della copertura o a seguito di revoca espressa dell’Aderente.
L’elaborazione dei dati e il calcolo del punteggio sono garantiti durante la circolazione nel territorio
della Repubblica Italiana e solo dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.
Di seguito le principali prestazioni incluse nel presente contratto:
• raccolta ed elaborazione dei dati di percorrenza, necessari;
• determinazione di punteggi basati sulla posizione rilevata dal veicolo.
Per poter svolgere tali prestazioni, l’apparato telematico presente nativamente sul veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta e consente l’elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
• Km percorsi;
• posizione e orientamento del GPS;
• velocità del veicolo rilevata ogni secondo;
• asse di accelerazione per latitudine e longitudine;
• data e ora di inizio e fine viaggio;
• pressione sul freno.
Tali dati, integrati con fonti dati esterne (a titolo esemplificativo dati ISTAT, meteorologici e punti di interesse territoriali), consentono l’elaborazione dei punteggi basati sulla posizione del veicolo, di cui al seguente Art. 2.2.
Art. 2.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio
La rilevazione della posizione del veicolo tramite la telematica presente nativamente, permette di calcolare due punteggi che saranno disponibili in modalità protetta sulla App youCARe, in base alle coperture acquistate e alle tempistiche espresse nel precedente articolo 2.1.
I punteggi sono i seguenti:
- Punteggio Man Made, legato alla posizione rilevata dal veicolo e relativo alle garanzie furto, atti vandalici, eventi sociopolitici e kasko;
- Punteggio Natural, legato alla posizione del veicolo e relativo alla garanzia eventi naturali.
1 Servizi non disponibili per i brand Mitsubishi e Microlino anche se commercializzati attraverso la Rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN e dotati di tecnologia nativa.
A partire dai dati rilevati e forniti dal dispositivo nativo, i punteggi saranno calcolati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale volto alla predizione del rischio per la finalità assicurativa per cui è stato programmato.
Fermo lo scoperto contrattuale di cui alla TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE di ogni garanzia interessata, in funzione dei punteggi Man Made e Natural, in caso di sinistro potrebbe essere applicata una riduzione dello scoperto, se presente, secondo le regole riportate nella TABELLA VANTAGGI DERIVANTI DAL PUNTEGGIO sotto riportata.
Il punteggio che verrà utilizzato per la determinazione dello scoperto e della sua eventuale riduzione sarà quello elaborato in base al posizionamento del veicolo all’accadimento del sinistro e potrà essere verificato nell’apposita sezione della App youCARe inserendo i dati richiesti.
TABELLA VANTAGGI DERIVANTI DAL PUNTEGGIO
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Furto | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Eventi sociopolitici e Atti vandalici | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Kasko | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Eventi naturali | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate nella Dichiarazione di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
AXA assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 ▇.▇▇ di peso a pieno carico e le Twizy, ACQUISTATI
presso la rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN, come di seguito descritto:
a) veicoli “Nuovi” del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino, purchè non siano trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 130.000,00.
b) veicoli “Usati” del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino, se sono trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 100.000,00;
c) veicoli “Usato Generico” nel caso di veicoli di marche diverse non appartenenti al GRUPPO RENAULT e NISSAN, Mitsubishi e Microlino, indipendentemente dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 50.000,00 e purché venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d’uso.
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Relativamente ai veicoli per i quali è stato dichiarato nel Modulo di Adesione la presenza di antifurto satellitare, qualora lo stesso in caso di furto del veicolo risultasse non attivato o non operante, lo scoperto applicato seguirà le logiche descritte nella tabella dei limiti, scoperti e/o franchigie. Ai fini della liquidazione non saranno ritenuti validi i dispositivi satellitari installati da altre imprese di assicurazione.
Art. 3.4 - Garanzia Pacchetto Eco GARANZIA PACCHETTO ECO
• Furto del cavo e accessori di ricarica
In caso di furto del cavo e degli accessori di ricarica in dotazione al veicolo assicurato, come ad esempio i caricabatterie o gli adattatori, mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina presente sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (ad esempio presso hotel, centri commerciali ecc), AXA rimborsa il valore del cavo e degli accessori di ricarica fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito.
• Danni alla Wall Box di proprietà e agli accessori di ricarica
Indennizza i danni alla Wall Box (colonnina, stazione di ricarica domestica, caricabatteria) e agli accessori utilizzati per la ricarica in dotazione al veicolo assicurato (cavo, adattatore) di proprietà dell’Aderente Assicurato in caso di danni causati da animali selvatici, vandalismo, sovratensione, cortocircuito, sovracorrente, incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali. AXA rimborsa il danno fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito.
• Danni provocati dalla Wall Box di proprietà
Indennizza i danni provocati dalla Wall Box di proprietà dell’Aderente Assicurato (colonnina, stazione di ricarica domestica) alle cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa in caso di sovratensione, cortocircuito, sovracorrente, incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali. AXA rimborsa il danno fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito.
• Uso fraudolento della tessera e App di ricarica
Indennizza l’Assicurato per le perdite economiche derivanti dall’uso fraudolento da parte di un terzo della tessera o App di ricarica dell’Aderente Assicurato, in conseguenza di furto o abuso. Axa indennizza le ricariche effettuate in modo fraudolento da un terzo avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera o della App, entro il limite di indennizzo stabilito.
Nei casi in cui il fornitore del servizio provveda a rimborsare l’Assicurato, l’indennizzo sarà pari all’importo della franchigia posta a carico del titolare dal fornitore, entro il limite di indennizzo stabilito.
Art. 3.5 - Garanzia Eventi naturali
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:
• bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
• caduta di grandine o neve.
Art. 3.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Art. 3.7 - Garanzie accessorie
Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il
veicolo, i beni e i documenti dell’Aderente Assicurato:
Ricorso Terzi e Rischio Locativo.
AXA tiene indenne l’Aderente Assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A.
L’assicurazione comprende i danni al locale condotto in locazione dall’Aderente Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
▇▇▇▇▇ al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate.
Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose
non assicurate poste all’interno del veicolo stesso.
Rottura accidentale dei Cristalli del veicolo.
Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale.
Lesioni subite dagli animali domestici
▇▇▇▇▇▇▇▇ le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione
Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo.
▇▇▇▇▇▇▇▇ le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere.
Spese di dissequestro
▇▇▇▇▇▇▇▇ le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato
dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
Spese di parcheggio e custodia
▇▇▇▇▇▇▇▇ le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in
caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
Rimborso della tassa di proprietà
▇▇▇▇▇▇▇▇ al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata.
Immatricolazione o passaggio di proprietà
Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
▇▇▇▇▇▇▇▇ al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso, l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza
Rimborsa le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato.
Bonus Fedeltà
Rimborsa le spese sostenute dall’Aderente Assicurato per la riparazione e per l’acquisto di pezzi
di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.
Art. 3.8 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.
Art. 3.9 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Art. 3.10 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo
Per tutte le garanzie danni al veicolo, salvo che non sia stata sottoscritta la copertura specifica,
l’assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:
a) guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni;
b) grandine, trombe d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
d) fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
e) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
f) dolo dell’Aderente assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
g) colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per le Garanzie Collisione e ▇▇▇▇▇;
h) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
i) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
k) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi;
Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”).
Art. 3.11 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 3.10 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:
Garanzia Incendio (Art.3.2)
L’assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art.3.3)
La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto.
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina
di oggetti non assicurati.
Garanzia Pacchetto Eco (Art. 3.4)
L’assicurazione non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente da:
a) spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre le 48 ore antecedenti il blocco della tessera;
b) eventuali richieste effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di ▇▇▇▇▇, scippo o rapina
della carta comunicata all’emittente (blocco della tessera);
c) uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell’Assicurato;
d) ricariche effettuate con utilizzo del “codice segreto” (PIN) o altri eventuali sistemi di
identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali;
e) carte o tessere diverse da quelle usate per la ricarica delle auto elettriche e plug in Hybrid, quali ad esempio tessere associative, carte fedeltà, tessere collegate ad un particolare negozio, carte “frequent traveller”, carte carburante.
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.6)
L’assicurazione non comprende i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale.
Garanzie accessorie (Art. 3.7)
Ricorso Terzi e Rischio Locativo | L’assicurazione non comprende i danni: • alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; • dovuti a dolo dell’Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti. Inoltre, non sono considerati “terzi”: • il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. Per i soli danni a cose: • il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing; • il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente; • i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico. • i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti. | ||
Rottura accidentale dei cristalli del Veicolo | Sono esclusi dalla garanzia: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici; |
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni e ai plexiglass.
Garanzia Collisione (Art. 3.8) e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art. 3.9)
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) in caso di veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
c) in caso di conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
d) subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;
f) in caso di veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
g) in caso di trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
h) in caso di applicabilità dell’Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
i) cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
k) cagionati da operazioni di carico e scarico;
l) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
m) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Art. 3.12 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali
L’Aderente Assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT O FORMULA FULL) offerti dalla Rete.
I Programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
FORMULA LIGHT, per veicoli termici, Ibridi e Plug In Hybrid, che comprende le seguenti garanzie:
• Garanzia Incendio (Art. 3.2)
• Garanzia Furto (Art. 3.3)
• Garanzia Assistenza in viaggio (4. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)
In aggiunta l’Aderente Assicurato può acquistare le seguente Garanzie Opzionali:
Per i veicoli Plug In Hybrid:
• Pacchetto “Eco” (Art. 3.4)
FORMULA LIGHT, per i veicoli Elettrici, che comprende le seguenti garanzie:
• Garanzia Incendio (Art. 3.2)
• Garanzia Furto (Art. 3.3)
• Garanzia Assistenza in viaggio con estensione Eco Assistenza in viaggio (4. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)
• Pacchetto “Eco” (Art. 3.4)
FORMULA FULL, per veicoli termici, Ibridi, Plug In Hybrid ed elettrici che comprende, oltre alle coperture della Formula Light (distinte in base al tipo di alimentazione sopra riportato) e le eventuali Garanzie Opzionali acquistate, le ulteriori coperture:
• Garanzia Eventi naturali (Art. 3.5)
• Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.6)
• Garanzie accessorie (Art. 3.7)
Scegliendo la FORMULA FULL, l’Aderente Assicurato può acquistare:
• Garanzia Collisione (Art. 3.8) oppure
• Garanzia Kasko (Art. 3.9)
Indipendentemente dalla formula e dall’alimentazione, è possible acquistare la garanzia Tutela
Legale (5. Sezione Tutela Legale)
Nel caso in cui nella Dichiarazione di Adesione non vi sia un espresso richiamo ad uno dei due Programmi, si intendono automaticamente operanti le coperture del Programma assicurativo FORMULA LIGHT, nella formulazione minima prevista dal tipo di alimentazione.
I Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) prevedono per alcune garanzie la suddivisione in gruppi territoriali in relazione alla provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, come riportato alla sezione TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE sotto riportata.
I Gruppi territoriali sono i seguenti:
Gruppo Territoriale | PROVINCE |
1-A | BA, BT |
1 | CE, FG, NA |
2 | BR, MT, SA, TA, TO |
3 | AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV |
4 | AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI |
5 | tutte le restanti province |
Art. 3.13 - Centro Assistenza Clienti
Per la gestione e per informazioni relative ai contratti è possibile contattare il:
Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:30.
Il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. garantisce agli assicurati:
• Servizio di consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.
• Servizio di gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di residenza).
Per richiedere assistenza su tematiche legate ai sinistri e sui canali digitali è possibile contattare il:
Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall’estero e da rete mobile ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇).
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Il Servizio Clienti AXA garantisce agli assicurati:
• Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo
stato di un sinistro già aperto e per l’assistenza stradale.
• Servizio di assistenza sui canali digitali (Area riservata del sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ e App youCARe) per problematiche di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.
È inoltre possibile, accedendo all’Area riservata del sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ o scaricando l’app
▇▇▇▇▇▇▇, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.
Il valore assicurato è pari:
- al prezzo di acquisto (comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati) indicato in fattura al lordo di eventuali incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell’acquisto per i veicoli “Nuovi” del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino, e “Usati”, di cui all’Art. 3.1 - Veicoli assicurati - lettere a), b);
- al valore indicato per un analogo veicolo del listino “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “Usato Generico”, di cui all’Art.3.1 - Veicoli assicurati - lettera c).
Il valore assicurato deve essere comprensivo dell’ammontare dell’IVA se l’Aderente Assicurato è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete o con RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete
Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o di
RIACQUISTO presso la stessa di un altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto.
Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 2 “Telematica” del presente contratto.
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art. 3.3) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Garanzia Furto | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1-A | SI | 25% | 500€ | ||
1 | SI | 25% | € 500,00 | ||
NO | 40% | € 750,00 | |||
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
Antifurto Satellitare | In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente previsti per lo stesso sinistro e, per i veicoli della zona 1-A, l’applicazione di un’ulteriore franchigia di € 5.000,00 | ||||
Garanzia Pacchetto Eco (Art. 3.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Pacchetto Eco – Furto del cavo e accessori di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Eco – Uso fraudolento della tessera o APP di | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro e 1 volta per anno | |
ricarica | assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | La garanzia è prestata con il | |
Eco – Danni alla Wall | limite massimo di € 150,00 | |
Box di proprietà e | per sinistro e 1 volta per | |
accessori di ricarica | anno assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | La garanzia è prestata con il | |
ECO – Danni provocati | limite massimo di € 1.000,00 | |
dalla Wall Box di | per sinistro e 1 volta per | |
proprietà | anno assicurativo |
Garanzia Eventi naturali (Art. 3.5) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi naturali | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 4.000 per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo. | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
15% | € 200,00 | ||
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.6) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
15% | € 200,00 | ||
Garanzie accessorie (Art. 3.7) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1-A | SI | 25% | 500€ | ||
1 | SI | 25% | € 500,00 | ||
NO | 40% | € 750,00 | |||
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
Garanzie accessorie (Art. 3.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Ricorso terzi e Rischio locativo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000,00 | |
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo | Per anno assicurativo: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 | |
Lesioni subite dagli animali domestici | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese di dissequestro | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese di parcheggio e custodia | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Rimborso della tassa di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Immatricolazione o passaggio di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Garanzie accessorie (Art. 3.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Bonus Fedeltà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Garanzia Collisione (Art. 3.8) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Per anno assicurativo: | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
La garanzia è prestata a | |||
Garanzia Collisione | primo rischio assoluto con il limite massimo di | 10% | € 500,00 |
indennizzo di € 3.000,00 | |||
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art. 3.9) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Kasko | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
10% | € 300,00 | ||
Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o con RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete
In tutti i casi di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o di RIPARAZIONI NON EFFETTUATE
presso la Rete, valgono le condizioni sotto riportate.
Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 2 “Telematica” del presente contratto.
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art. 3.3) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Garanzia Furto | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1-A | SI | 35% | 750€ | ||
1 | SI | 35% | € 750,00 | ||
NO | 50% | € 1.000,00 | |||
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 | ||
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 | ||
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
Antifurto Satellitare | In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente previsti per lo stesso sinistro e, per i veicoli della zona 1-A, l’applicazione di un’ulteriore franchigia pari a € 5.000,00. | ||||
Garanzia Pacchetto Eco (Art.3.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Pacchetto Eco– Furto del cavo e accessori di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Eco– Uso fraudolento della tessera e App di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Eco – Danni alla Wall Box di proprietà e accessori di ricarica | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Eco – Danni provocati dalla Wall Box di proprietà | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.000,00 per sinistro e 1 volta per anno assicurativo | |
Garanzia Eventi naturali (Art. 3.5) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi naturali | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 4.000 per 1 sinistro e 1 volta per anno assicurativo. | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
20% | € 500,00 | ||
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.6) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
20% | € 500,00 | ||
Garanzie accessorie (Art. 3.7) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1-A | SI | 35% | 750€ | ||
1 | SI | 35% | € 750,00 | ||
NO | 50% | € 1.000,00 | |||
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 | ||
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 | ||
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
Garanzie accessorie (Art.3.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Ricorso terzi e Rischio locativo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000,00 | |
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo | Per anno assicurativo: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 | Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,00. |
Lesioni subite dagli animali domestici | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Garanzie accessorie (Art.3.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese di dissequestro | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese di parcheggio e custodia | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Rimborso della tassa di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Immatricolazione o passaggio di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Bonus Fedeltà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Garanzia Collisione (Art. 3.8) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Per anno assicurativo: | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
La garanzia è prestata a | |||
Garanzia Collisione | primo rischio assoluto con il limite massimo di | 15% | € 600,00 |
indennizzo di € 2.500,00 | |||
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (Art. 3.9) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Kasko | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
15% | € 500,00 | ||
4. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall’Italia)
Tel. ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ (per chiamate dall’estero e da rete mobile)
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante, pertanto, sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di
indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”. Questa garanzia non è operante per le prestazioni fornite dal costruttore previste dal “Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia del veicolo”.
Art. 4.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, o danno del veicolo assicurato previsto dal contratto, mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno.
Le tempistiche dell’assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’Assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Aderente Assicurato o da chi per esso. Inoltre, AXA non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell’interesse dell’Aderente Assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l’Aderente Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
Art. 4.2 - Validità territoriale
L’assicurazione Assistenza in Viaggio vale in tutta Europa ad eccezione di alcune coperture che sono
valide solo all’estero o solo in Italia.
Art. 4.3 - Garanzia Assistenza in viaggio
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:
a) Soccorso stradale e traino
Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà, tenendo i costi a carico di AXA (e senza franchigia), a fare effettuare sul posto gli interventi d’urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza del GRUPPO RENAULT e NISSAN più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.
Sono altresì coperti i casi in cui il veicolo si trova in box, garage seminterrati, parcheggi multipiano.
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti alla lettera a) sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico di AXA il relativo costo.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà
essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
c) Auto in sostituzione
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per il periodo massimo indicato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia
autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione, con costi a suo carico.
Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del Centro Assistenza Clienti.
d) Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero)
Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di AXA.
e) Taxi per ritirare l’auto in sostituzione
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico di AXA.
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo
Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati da un centro autorizzato del GRUPPO RENAULT e NISSAN o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione di AXA non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
g) Recupero del veicolo
Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato del GRUPPO RENAULT e NISSAN più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico di AXA, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
h) Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa
organizzerà il rimpatrio del veicolo non riparato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza all’officina in Italia preventivamente concordata con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di AXA, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.
Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
i) Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero)
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di AXA inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei.
j) Medico online
L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia.
k) Spese di pernottamento in albergo
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico di AXA le relative spese nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
l) Anticipo di denaro all’estero
Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito senza interessi, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
m) Anticipo cauzione penale all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
n) Anticipo spese legali all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
o) Interprete all’estero
Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete.
La relativa spesa è a carico di AXA.
p) Autista a disposizione in Italia
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
Estensione Eco Assistenza in viaggio (per i soli veicoli Elettrici)
q) Soccorso stradale e traino
Oltre a quanto descritto al punto a), in caso di ricarica esaurita verrà effettuato il traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione nel raggio di 30 km dal luogo di fermo.
r) Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica
più vicino
In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria di trazione, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.
▇▇▇ tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto purché il fornitore si trovi entro un raggio di 25 km dal luogo di fermo.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo, con il traino del veicolo al punto di ricarica più vicino.
s) Invio di un tecnico in caso di guasto della Wall Box
Qualora l’Assicurato necessiti di una riparazione in caso di mancato funzionamento della Wall Box, la Centrale Operativa invierà un tecnico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La prestazione è disponibile in modalità diretta solo in alcune località che verranno comunicate al momento della richiesta alla Centrale Operativa; al di fuori di queste si procederà al rimborso.
AXA terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera, mentre i costi relativi al materiale
e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
t) Veicolo a noleggio in caso di guasto della Wall Box
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 ore, AXA metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo a noleggio, fino a 7 giorni, con le condizioni specificate nella garanzia Auto in Sostituzione.
In alternativa, AXA metterà a disposizione dell’Assicurato un trasporto alternativo con la modalità Car
Sharing alle seguenti condizioni:
Car Sharing*
• a chilometraggio illimitato;
• per un periodo massimo di 3 giorni;
• di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc.
* Il veicolo sostitutivo è disponibile solamente nelle città dove è operativo il servizio di Car Sharing convenzionato con la Società, e previa registrazione dell’assicurato sulla APP della società di Car Sharing. La Centrale Operativa fornirà il numero di un voucher per usufruire della prestazione con costi a carico di AXA.
u) Trasporto del veicolo in caso di guasto della Wall Box
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 ore, AXA Assistance garantisce il trasporto del veicolo fino al punto di ricarica presente sul suolo pubblico, entro un raggio di 25 km dal luogo di fermo. L’eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell’Assicurato.
v) Servizio di ricerca di un tecnico specializzato per installazione della Wall Box
Nel caso l’Assicurato richieda l’installazione della Wall Box, la Centrale Operativa ricercherà un tecnico specializzato fornendone nominativo e recapito telefonico oppure fisserà direttamente un primo appuntamento, nel minor tempo possibile, in base alla disponibilità del network.
L’Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà richiedere un preventivo di spesa per mezzo della Centrale Operativa o al momento del contatto diretto con il tecnico.
Art. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza), atti di vandalismo;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove o circolazione in percorsi chiusi ad anello denominati circuiti o autodromi;
m) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
n) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di
stupefacenti e allucinogeni;
o) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
p) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;
q) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
r) mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
s) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
t) nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
u) quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
v) trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
z) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.
AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Art. 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio
Inoltre l’assicurazione non comprende:
1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
3) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
4) i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
5) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
6) le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
7) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
8) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo;
9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente;
10) AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Inoltre:
11) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.
Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 4.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio
Fermo restando quanto stabilito dagli Artt. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio e 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero)
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere
curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico online
Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche
Invio di un tecnico in caso di guasto della Wall Box
Rimangono eslusi dalla prestazione:
o gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
o gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte
dell’Ente erogatore;
o gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato;
o i costi relativi ai materiali e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.
Veicolo a noleggio in caso di guasto della Wall Box
Sono escluse le spese di carburante.
Servizio di ricerca di un tecnico specializzato
Rimangono escluse tutte le spese dell’intervento di installazione preventivamente concordate con il tecnico.
Art. 4.7 - Limiti di esposizione
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’Assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 4.8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’Assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sottoindicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 4.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro. | |
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Soccorso Stradale e traino | La garanzia è prestata entro un raggio di 50 Km dal luogo di fermo. | |
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 260,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero. | |
c) Auto in Sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di: Danno Parziale: a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione NON viene ESEGUITA presso la Rete; b) 15 gg. se la riparazione viene ESEGUITA presso la Rete. | |
Danno Totale: a) 30 gg. a chilometraggio illimitato IN CASO DI RIACQUISTO di un veicolo; b) 15 gg. in caso di NON RIACQUISTO di un veicolo. | ||
e) Taxi per ritirare l’auto in sostituzione | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 52,00 per sinistro. | |
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive | |
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
k) Spese di pernottamento in albergo | La garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona, per evento. | |
l) Anticipo di denaro all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.600,00 per evento. | |
m) Anticipo cauzione penale all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.200,00 per Assicurato. | |
n) Anticipo spese legali all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.100,00 per sinistro. | |
o) Interprete all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 520,00 per sinistro. | |
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 4.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Estensione Garanzia Eco Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro. | |
Estensione Garanzia Eco Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
q) Soccorso Stradale e traino | In caso di ricarica esaurita, traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro entro un raggio di 30 Km dal luogo di fermo. | |
r) Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo o traino al punto di ricarica | In caso di ricarica esaurita, Axa tiene a carico le spese entro un raggio di 25 Km dal luogo di fermo. L’eventuale ricarica sul luogo di fermo è operante solo in Italia. | |
s) Invio di un tecnico in caso di guasto della Wall Box | Axa tiene a carico il costo dell’uscita del tecnico e della manodopera. La prestazione è fornita in modo diretto solo in alcune località; per quelle escluse Axa procede con il rimborso. | |
t) Veicolo a noleggio in | Il veicolo a noleggio è messo a disposizione | |
Estensione Garanzia Eco Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
caso di guasto della Wall Box | fino ad un massimo di 7 giorni. In alternativa Axa mette a disposizione un voucher per usufruire del servizio di Car Sharing convenzionato, fino ad un massimo di 3 giorni, previa registrazione sulla APP. | |
u) Trasporto del veicolo in caso di guasto della Wall Box | In caso di guasto della Wall Box, Axa tiene a proprio carico le spese di trasporto fino al punto di ricarica più vicino entro un raggio di 25 Km dal luogo di fermo. | |
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
di seguito denominata AXA Assistance.
La garanzia Tutela Legale segue le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferisce e del quale forma parte integrante, pertanto, è efficace esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
Art. 5.1 - Garanzia Tutela legale
AXA indennizza, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in Polizza per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato), e dedotte le eventuali franchigie indicate in Polizza, degli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito
il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
b) le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza;
c) le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
d) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
e) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
f) le spese per il contributo unificato;
g) le spese di giustizia in sede penale;
h) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
i) gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il limite massimo di
€ 500,00;
j) le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
k) le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
l) le spese derivanti da procedimenti arbitrali;
Gli oneri indennizzabili sopra riportati, operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e
limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il
risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale (compreso art. 589 bis c.p. ed art. 590 bis c.p.). La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestato l’uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. n. 36 del 20/03/2014 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune utilizzo terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all’Assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la non operatività della garanzia;
c) difesa penale per ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale;
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente adottato in seguito ad incidente stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) procedimenti e/o vertenze legali conseguenti l’installazione di un Wall Box presso l’abitazione del proprietario del veicolo o per controversie con il fornitore di energia elettrica delle colonnine di ricarica o con chi eroga il servizio di noleggio delle batterie;
h) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
i) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Art. 5.2 - Decorrenza della garanzia
La Garanzia Tutela Legale opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 5.3 - Validità territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato
di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Art. 5.4 - Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione
La garanzia opera per i seguenti soggetti:
• i veicoli a motore indicati in polizza, compreso il traino di roulottes o carrelli;
• il proprietario dei veicoli indicati in polizza, anche quando, in veste di pedone, ciclista, trasportato, o alla guida di dispositivi per la micromobilità elettrica, sia coinvolto in incidenti stradali;
• il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza;
• i terzi trasportati sui veicoli assicurati.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l’assicurazione si intende
prestata solo a favore dell’Assicurato.
Art. 5.5 - Esclusioni Garanzia Tutela Legale
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta
l’attività indicati in polizza;
g) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
h) controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
k) controversie riguardanti azioni di sfratto;
l) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
m) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
n) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla ▇▇▇▇▇;
o) controversie relative a contratti di Rappresentanza o Mandato;
p) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
q) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza
Generale per l’ltalia;
r) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250;
s) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;
t) qualora il veicolo non sia in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica)
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia Tutela legale (Art 5.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ legale | La garanzia è prestata con il limite massimo di €10.000,00. | |
Spese per l’intervento di un legale domiciliatario | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 3.000,00 per ogni sinistro. | |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per ogni sinistro. | |
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO
Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano, sul valore assicurato in base a quanto disposto all’Art. 3.14 - Valore assicurato, le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate.
Tali tabelle tengono conto in modo forfettario, in relazione al tempo trascorso dalla data di prima immatricolazione per i veicoli acquistati “Nuovi” e ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per tutti gli altri veicoli, della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.
Deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete:
VEICOLI acquistati “Nuovi” | |
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
TUTTI gli ALTRI VEICOLI | |
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
Fino al 12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 10% |
dal 25° al 36° mese | 20% |
dal 37° al 48° mese | 30% |
dal 49° al 60° mese | 40% |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Resta inoltre a carico dell’Assicurato l’importo degli eventuali scoperti come disciplinato nelle
“Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”.
Deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete
VEICOLI acquistati “Nuovi” | |
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
TUTTI gli ALTRI VEICOLI* | |
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
finoal 12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% |
* Per i veicoli “Usato Generico”, relativamente alla voce “finoal12°mesecompreso”, la percentuale del deprezzamento applicabile sul valore assicurato di riferimento è pari al 15%.
Trascorsi 6 anni dalla data di prima immatricolazione o dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.
Art. X.2 - Determinazione dell’ammontare del Danno Parziale
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento
dovuto all’età e allo stato del veicolo sulla base di quanto segue:
VEICOLI acquistati “Nuovi” | |
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
TUTTI gli ALTRI VEICOLI | |
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
finoal 12°mesecompreso | 0% |
dal 13° al 24° mese | 10% |
dal 25° al 36° mese | 20% |
dal 37° al 48° mese | 30% |
dal 49° al 60° mese | 40% |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Per i veicoli “Usato Generico”, di cui all’Art. 3.1 - Veicoli assicurati - lettera c), per i danni alle sue parti meccaniche, a quelle soggette a usura e per i veicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento sarà calcolato:
• applicando il rapporto fra il valore del veicolo indicato sul listino “Eurotax giallo” al
momento del sinistro e il prezzo di listino riportato sul listino stesso.
Diversamente:
• alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate qualora non siano disponibili sul listino “Eurotax giallo”.
Altrimenti, viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e
prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
La determinazione dell’ammontare dei danni alla carrozzeria, alla selleria, ai vetri o ai cristalli, relativamente alle riparazioni effettuate presso la Rete, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione
Per i veicoli acquistati “Nuovi” o acquistati “Usati” si applicherà la seguente tabella relativamente ai danni alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura:
VEICOLI acquistati “Nuovi” Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione TUTTI gli ALTRI VEICOLI Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% |
Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.
Per le riparazioni dei veicoli immatricolati da oltre sei anni si potranno utilizzare pezzi di ricambio equivalenti Renault Nissan. Sui veicoli di altri marchi potranno essere utilizzati ricambi equivalenti certificati a prescindere dall'età del veicolo.
Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico di AXA se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Su tutto il territorio nazionale l’Assicurato ha a sua disposizione una Rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, cui potersi rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata più vicina, l’Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore
19.00 al Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
In alternativa, l’Assicurato può procedere alla denuncia direttamente tramite l’App youCARe
scaricabile dallo store incluso nel proprio dispositivo o tramite sito
accedendo all’area clienti, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- o tramite mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇@▇▇▇.▇▇.
La denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica potranno infine essere trasmessi dall’Assicurato anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - o tramite PEC all'indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di perdita delle chiavi, presentare
tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’Assicurato, deve presentare analoga denuncia anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
B. Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia del sinistro agli stessi recapiti indicati nel precedente articolo, quanto segue:
- originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
- copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
- se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
- tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno
del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.
Nel caso di danno parziale, l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da AXA, salvo le riparazioni di prima urgenza.
Relativamente al “Bonus Fedeltà”, (Garanzie Accessorie Art. 3.7), l’Assicurato al fine di ottenere il risarcimento dovrà fornire copia delle fatture pagate e la documentazione dovrà essere completata con l’IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e il nome del titolare del conto. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo e non siano già state precedentemente rimborsate da AXA.
In caso di sinistro “Ricorso terzi e Rischio locativo”, (Garanzie Accessorie Art. 3.7), l’Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
In caso di “Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza”, (Garanzie Accessorie Art. 3.7) l’Assicurato deve presentare regolare fattura o altro documento probante le spese sostenute. In caso di sinistro “Pacchetto Eco” (Art.3.4), l’Assicurato al fine di ottenere l’indennizzo dovrà fornire ad AXA la seguente documentazione:
• Per tutte le coperture per le quali si verifichino danni derivanti da furto, atto vandalico e uso fraudolento della tessera o App di ricarica: denuncia presso l’autorità competente.
Inoltre, si richiede per:
• Furto cavo e accessori di ricarica: fattura di acquisto.
• Danni alla Wall Box di proprietà o agli accessori di ricarica: certificato di installazione professionale, fattura che attesti la riparazione effettuata e scheda di riparazione con identificata la causa del danno.
• Danni provocati dalla Wall Box di proprietà alle cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa: certificato di installazione professionale, documentazione in proprio possesso al momento della denuncia ed eventuale ulteriore documentazione richiesta da AXA.
• Uso fraudolento della tessera o App di ricarica: dichiarazione del blocco della tessera o della
App utilizzata e dichiarazione del gestore del credito consumato con l’indicazione dell’eventuale rimborso e della franchigia applicata.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato.
Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina – altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno
A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo
In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo
tenendo conto del “deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete” come
disciplinato dall’ Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale e decurtato degli
eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”. Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione.
La Rete deve inviare ad AXA copia dell’ordine di acquisto e, entro 15 giorni dall’immatricolazione del
veicolo acquistato “Nuovo” o dall’acquisto del veicolo “Usato”, la copia della fattura.
A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati, la cui spesa per il rilascio è a carico di AXA in caso di sottoscrizione del Programma assicurativo FORMULA FULL, ai sensi dell’Art.
3.7 - Garanzie Accessorie - “Immatricolazione o passaggio di proprietà” e “Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale”:
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo o DUC (Documento Unico di Circolazione) con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore di AXA;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta di AXA;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA
sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.
B) Danno Totale SENZA riacquisto di altro veicolo
Nel caso l’Assicurato non intenda fruire dell’indennizzo in forma specifica previsto dalla lettera A, AXA attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.
Resta inteso che l’indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di
cui all’ Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale tenendo conto del
“deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete”, decurtato degli
eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 2”.
Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A), dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’Assicurato comunica ad AXA la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.
C) Danno Parziale
La liquidazione del danno verrà effettuata entro 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e di quella giustificativa della spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) nonchè sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata da AXA direttamente alla Rete.
L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, rilascerà benestare per il pagamento
dell’indennizzo alla Rete e pagherà direttamente alla stessa il solo importo degli eventuali scoperti
previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie” e del deprezzamento
eventualmente applicabile ai sensi dell’Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale.
D) Termini per la Liquidazione
In caso di Danno Parziale, la liquidazione verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese.
In caso di ▇▇▇▇▇ Totale, la liquidazione verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.
Per la Garanzia Furto (Art. 3.3) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l’Assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare
l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria. AXA potrà proporre all’Assicurato di indennizzarlo, con il suo consenso, rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo analogo.
Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro
L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da AXA.
Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato
L’ammontare del danno è concordato direttamente da AXA o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno da AXA ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo ▇▇▇▇▇▇ interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Qualora una delle Parti non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
L’esito dell’arbitrato è valido anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti (Art. 3.13), oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di AXA i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo:
- in assenza di proposta di acquisto di un altro veicolo, AXA indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- in presenza di proposta di acquisto di un altro veicolo, AXA liquiderà del danno secondo quanto
indicato all’ Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno.
Nel caso di mancato acquisto di un altro veicolo ed entro un mese dall’avvenuto recupero del veicolo rubato, l’Assicurato ha facoltà di chiedere che il veicolo rimanga di sua proprietà.
Nel caso in cui AXA abbia già liquidato l’indennizzo, l’Assicurato è tenuto a rimborsare l’importo
ricevuto dedotti gli eventuali danni parziali.
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, AXA ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta di AXA, l’Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
AXA, pagato l’indennizzo, subentra nei diritti del Contraente, dell’Aderente Assicurato o i suoi aventi causa (Art. 1916 c.c.).
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA
Art. X.13 - Come denunciare il sinistro
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall’Italia)
Tel. ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ (per chiamate dall’estero e da rete mobile)
Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale indirizzo mail);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’Assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di ▇▇▇ derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno
a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
È a carico di chi richiede l’indennizzo e provare tutti gli elementi costitutivi del suo diritto a termini di polizza.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. X.15 - Insorgenza del sinistro
Ai fini dell’operatività delle Garanzie si precisa che:
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia
dell’assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità
extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di ▇▇▇▇▇ per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. X.16 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale
AXA per la gestione dei Sinistri si avvale dell’Ufficio Sinistri di AXA Assistance. L’Assicurato deve inviare la documentazione utile al seguente indirizzo e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
o per posta all’indirizzo:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Sinistri – Tutela legale Casella Postale 20133
Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma
L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art. Oneri indennizzabili.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assistance.
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. X.18 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
AXA Assistance non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. X.20 - Termini per il risarcimento
AXA Assistance si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA ASSICURAZIONI
Ultimo aggiornamento: maggio 2023
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (note societarie complete su ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ ), mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ (di seguito anche "AXA", il “Titolare” o la "Compagnia").
Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ .
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l’interessato può far valere il proprio diritto all’oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.
Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇.
Inoltre, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇) ▇▇.▇▇▇▇▇▇; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati i dati personali?
a) Finalità assicurativa
I dati personali sono trattati per svolgere adeguatamente l’attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall’impresa di assicurazione) e per gestire il rapporto assicurativo.
Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge (es. norme per contrastare il terrorismo internazionale, il finanziamento al riciclaggio, in base alle quali saranno trattati anche i dati giudiziari), per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa, incluse attività antifrode, statistiche, tariffazione, analisi e studi, invio di comunicazioni di servizio. I dati appartenenti a categorie particolari (indicati anche come "dati sensibili"), quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso esplicito dell'interessato.
Senza i dati ed il consenso esplicito al trattamento dei dati sensibili (dati di salute) non potranno essere forniti tutti i servizi assicurativi previsti dal contratto.
Inoltre, se l'interessato attiva il servizio di firma grafometrica, saranno trattati dati biometrici sulla
base del consenso liberamente revocabile: in mancanza non vi sono pregiudizi sui servizi assicurativi.
b) Finalità commerciali e di marketing
I dati personali non sensibili sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile.
In mancanza o in caso di revoca del consenso, non vi sono effetti sulle garanzie ed i servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
c) Attività di profilazione
Potremo svolgere attività di profilazione, per analizzare i dati personali, prodotti, servizi, le caratteristiche dell'interessato, con lo scopo di rilevare comportamenti e preferenze, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, per ottenere vantaggi personalizzati, formulare offerte che tengano conto dei risultati di tali analisi e migliorare l'offerta dei nostri prodotti per renderla maggiormente in linea con i bisogni dell'interessato. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato. In mancanza o in caso di revoca del consenso, non vi sono effetti sui servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
A chi sono comunicati i dati?
I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati:
• Dipendenti e collaboratori;
• Società terze che trattano i dati per conto del Titolare o come titolari autonomi (es. società partner, società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari, Cassa Assistenza Assicurazioni AXA e società del Gruppo anche per anche per finalità amministrativo-contabili);
• Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, contraente delle polizze, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria.
In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea (es. India), sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa (es. per trasferimenti all’interno del Gruppo AXA sono applicate le cd. BCR - Binding Corporate Rules: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇ documentazione - Binding Corporate Rules). Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?). I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.
Dove sono raccolti i dati trattati?
I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili.
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall’ultimo evento, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in 20 anni dall’ultimo evento.
Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto).
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
L'informativa completa è disponibile nelle Condizioni Generali di Polizza annesse alla presente nota informativa o sul sito ▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nella sezione Privacy del sito web indicato.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ultimo aggiornamento: maggio 2023
AXA tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (note societarie complete su ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ ), mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ (di seguito anche "AXA", il “Titolare” o la "Compagnia").
Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ .
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l’interessato può far valere il proprio diritto all’oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.
Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇.
Inoltre, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇) ▇▇.▇▇▇▇▇▇; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.
Per quali scopi e su quali basi sono trattati?
a) Finalità assicurativa2
Per svolgere adeguatamente l’attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall’impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti 3), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici 4 e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge5).
Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi dati personali nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo- contabili;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto
2 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l’assunzione e gestione dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzio ne degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo
4 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l’accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall’interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio. 5 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.
assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati6.
Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l’utilizzo della cd. “black Box”, per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l’erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).
Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati7, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa8” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso esplicito è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di contatto che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel
6 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
7 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
8 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
quadro dell’efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all’interno delle comunicazioni tramite posta elettronica (“e-mail”), avvisi di comunicazioni (“push notification”) e indirizzamenti verso fonti collegate (“landing page”) accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione (“click”), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.
Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative
• Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
o l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
o Il consenso esplicito dell’interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
• Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
• Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l’utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇ dedicata al legittimo interesse.
b) Finalità commerciali e di marketing
Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di
suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo:
• inviare materiale pubblicitario;
• promuovere la vendita diretta;
• compiere ricerche di mercato;
• proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Con il suo specifico e separato consenso, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l’analisi dei suoi dati personali non sensibili, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l’offerta dei nostri prodotti. Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio,
Catasto e i pubblici registri dell’Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati. Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull’affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato. A seguito di ogni quotazione, se l’interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l’indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l’interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l’interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l’interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.
Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all’interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:
• di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
• di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all’interazione da lei avuta con il
messaggio ricevuto.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d’Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇ documentazione - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?)
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall’ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in 20 anni dall’ultimo evento.
Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto).
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ .
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇ legali/firma grafometrica) e, in particolare, per:
• garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa
comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014
chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ . Inoltre, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇) ▇▇.▇▇▇▇▇▇; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ .
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
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Edizione 05/2024
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F.
n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
- Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
