CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI TUTELA LEGALE PER LE IMPRESE
Il presente fascicolo informativo contiene la Nota Informativa comprensiva di glossario, le condizioni generali di assicurazione e l’Informativa Privacy e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
DIFENDE I TUOI DIRITTI
DIFENDE I TUOI DIRITTI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | ||
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELLA TUTELA LEGALE | ARTICOLI 1-7 | Pag. 1 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA TUTELA LEGALE | ARTICOLI 8-13 | Pag. 4 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ARTICOLI 14-24 | Pag. 5 |
DOCUMENTO AGGIORNATO A OTTOBRE 2016
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
Modello CA2016/DASM - 5.000 - 10/16
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELLA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria alla tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante tra le garanzie sottoscritte.
2. Sono coperte le seguenti spese, purché preventivamente autorizzate dalla Società:
- del legale incaricato alla gestione del caso assicurativo per l’attività effettivamente svolta e dettagliata in parcella;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui la controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta a esclusivo carico dell’assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità dovute agli organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di xxxxxxxxxxx;
- per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
3. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
ARTICOLO 2 - AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all’Articolo 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate, nei seguenti ambiti:
1) AMBITO ATTIVITÀ: nei casi in cui le Persone Assicurate:
a. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 5 Esclusioni;
b. siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o per contravvenzione di natura dolosa purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione di cui sopra. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 5 Esclusioni;
x. xxxxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, purché di valore superiore a 200, e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.
A titolo esemplificativo, tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti previsti dalle seguenti normative:
• D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
• D. Lgs n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
1 di 7
• D. Lgs n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni;
• D. Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
• D. Lgs n. 231/2001 in tema di Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, norme analoghe e successive integrazioni.
In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 per caso assicurativo, già compreso nel massimale indicato in polizza.
Si precisa che le garanzie di cui al presente paragrafo c. operano a parziale deroga di quanto stabilito all’articolo 5 Esclusioni. Si precisa inoltre che le garanzie sono prestate, oltre che alle Persone indicate all’articolo 4 Persone Assicurate, anche a favore delle altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte, come ad esempio i Responsabili del servizio di prevenzione, i Consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro o i Membri dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01;
x. xxxxxxx sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il caso assicurativo è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento delle rate di premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio. Le Persone Assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.
2) AMBITO CIRCOLAZIONE STRADALE: nei casi in cui le Persone Assicurate in relazione alla proprietà e alla circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di guida A e B siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. La garanzia opera anche qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186- bis Codice della Strada), purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
A integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
• contattando il numero verde 800 849090 ;
• scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx;
• collegandosi al sito xxx.xxx.xx.
ARTICOLO 3 - SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS
ARTICOLO 4 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
• per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
• per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro , familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
• per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
2 di 7
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI
1. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
2. La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
• materia fiscale e tributaria;
• materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 2 “Ambito Circolazione Stradale” dell’articolo 2;
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l’attività indicato in polizza;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
3. La garanzia è inoltre esclusa se:
• il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
• il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
• il conducente:
• non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
• guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta;
• non ottempera agli obblighi stabiliti in patente. Se tuttavia il conducente:
• pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente,
• è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro,
la garanzia diventa operante. Tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato.
ARTICOLO 6 - DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie sono operanti per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa;
- nelle ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e per il servizio di Consulenza legale telefonica: in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 7 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO E OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
1. Il caso assicurativo si intende insorto quando:
a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare;
c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’Assicurato nei casi di procedimento penale.
Qualora il fatto che dà origine al caso assicurativo si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
2. La garanzia opera per i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
3. Si precisa che:
a) La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
b) La garanzia non ha luogo per i casi assicurativi che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
c) Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti:
3 di 7
- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- qualora il fatto che dà origine al caso assicurativo si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
d) In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
a) DENUNCIA TELEFONICA al 800 849090 : i nostri esperti raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di sinistro, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
b) DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
• tramite il sito web xxx.xxx.xx - Area Clienti, compilando e inviando l’apposito modulo;
• per posta elettronica utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: sinistri@ xxx.xx.
• per posta ordinaria utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: D.A.S. SpA
- Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
c) DENUNCIA PRESSO L’INTERMEDIARIO (Agenzia o Broker) presso il quale è appoggiata la polizza.
2. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
3. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, la Società non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE STRAGIUDIZIALE
1. La gestione della fase stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell’eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente alla Società, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
b) in tale fase, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo;
c) le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati dalla Società non saranno rimborsate;
d) anche dopo la denuncia, l’Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del caso assicurativo.
ARTICOLO 10 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE GIUDIZIALE
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
• l’Assicurato può indicare alla Società un legale di propria fiducia, residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno;
4 di 7
• se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può individuare direttamente il legale;
• l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi;
• ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, l’Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
1. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
a) la Società deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo;
d) l’Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico della Società, in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
2. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 12 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO
1. In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata a un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
2. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del foro competente, ai sensi di legge.
3. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
4. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 13 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
1. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
2. I premi devono essere pagati all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società.
3. A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 15 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare all’altra Parte mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 16 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
1. In caso di cessazione del rischio il Contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata
5 di 7
comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni.
3. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
4. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
1. Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
2. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, art. 1898 - Aggravamento del rischio.
3. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle informazioni per le quali il Contraente è tenuto a fornire dichiarazioni e la documentazione necessaria in relazione alle garanzie prestate con il presente Contratto.
4. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
5. La Società, in caso di diminuzione del rischio, ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 18 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni che l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a fare devono essere rilasciate per iscritto e indirizzate alla Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. In particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, come previsto all’articolo 15 Proroga e disdetta del contratto.
2. Qualora il Contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni fatte al broker impegnano la Società a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 19 - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITÀ E DEL PREMIO
1. Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.
d) Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio superassero il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all’aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all’ultimo aggiornamento effettuato.
e) In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; mancando l’accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
ARTICOLO 20 - ALTRE ASSICURAZIONI
1. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipula, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio.
2. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
3. L’omissione dolosa dell’avviso/comunicazione comporterà la negazione di copertura del caso assicurativo.
6 di 7
ARTICOLO 21 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - è calcolato in base al parametro variabile costituito dal numero degli Addetti, che risultano all’atto della stipula del contratto e/o dalle successive Appendici di adeguamento del premio; il numero iniziale degli Addetti viene riportato nel frontespizio della polizza.
1. Non oltre 30 giorni dopo la scadenza dell’annualità assicurativa, il Contraente dovrà inviare alla Società la dichiarazione scritta relativa al numero degli Addetti a consuntivo dell’annualità assicurativa trascorsa, fermo il pagamento tempestivo del premio risultante dalla quietanza relativa al periodo precedente.
2. In caso di variazione del numero di Addetti, la Società provvederà all’emissione dell’Appendice di adeguamento del premio con addebito o accredito della differenza tra quanto pagato in sede di quietanza e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo.
3. Il premio per le annualità successive sarà aggiornato in base all’ultima regolazione effettuata.
4. Le differenze di premio risultanti dall’adeguamento dovranno essere pagate nei 15 giorni successivi rispettivamente dal ricevimento dell’Appendice di adeguamento se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione scritta se si tratta di regolazione in diminuzione.
5. In caso di mancato invio della dichiarazione scritta relativa ai parametri variabili aggiornati, come in caso di mancato pagamento della differenza di premio nei termini sopra indicati, le garanzie previste in polizza saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Società di recedere dal Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.
ARTICOLO 22- FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Verona.
2. È facoltà della Società rivolgersi all’Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
ARTICOLO 23 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento fosse stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto non precisato - dalle norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - Mod. CA 2016/DASM - Documento aggiornato a ottobre 2016
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959
- G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
7 di 7
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale
Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx xxx.xxx.xx
DIFESA LEGALE? iDAS
SCOPRI LA NOSTRA APP GRATUITA PER IPHONE E IPAD
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
SEGUICI ANCHE SU:
CONSULENZA E DENUNCIA TELEFONICA | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |