COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
Provincia di Gorizia
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE, COMPRENDENTE SERVIZI DI SALA / BIGLIETTERIA / PULIZIE / CONDUZIONE DEL BAR / SUPPORTO ALLA PROMOZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI MONFALCONE
CIG: 7939492410
Indice
Art. 1 OGGETTO
Art. 2 FINALITÀ
Art. 3 DURATA
Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 6 SERVIZI AGGIUNTIVI
Art. 7 ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Art. 8 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 10 AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
Art. 11 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 12 PAGAMENTI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA Art. 13 TRACCIABILITÀ
Art. 14 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE Art. 15 PERSONALE
Art. 16 SICUREZZA SUL LAVORO Art. 17 SUBAPPALTO
Art. 18 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Art. 19 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 21 PENALITÀ
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO
Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI Art. 25 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 26 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE - EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012 Art. 27 RECESSO DELL’APPALTATORE
Art. 28 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’INADEMPIMENTO Art. 29 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO Art. 30 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Art. 31 STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 32 SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE Art. 33 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 35 CLAUSOLA DI RINVIO
Art. 36 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 1 OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto dei servizi di sala, biglietteria, pulizie, conduzione del bar e supporto all’attività di promozione del Teatro Comunale di Monfalcone, sia per iniziative organizzate dal Comune che da terzi.
All’appaltatore verrà affidata la conduzione del bar sito nel foyer al primo piano del Teatro, con licenza di superalcolici, comprensivo di acqua corrente, luce, riscaldamento, forza motrice e arredi, nello stato in cui attualmente si trova.
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’articolo 35 c. 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 (servizi specifici elencati all’allegato IX) del Codice dei contratti pubblici.
Art. 2 FINALITÀ
I servizi dovranno essere volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione del Teatro Comunale. Comune e ditta riconoscono quale finalità e obiettivi del presente appalto l’erogazione di servizi di qualità, verificabili attraverso monitoraggi e controlli sistemici.
Art. 3 DURATA
1. Il contratto avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza presunta dal mese di luglio 2019. Le date esatte verranno concordate in base alle esigenze del servizio.
2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, tuttavia sarà facoltà della stazione appaltante procedere ad un rinnovo del servizio per pari durata (mesi 24) ai sensi dell’articolo 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016
3. Alla scadenza dei due anni, ovvero dei successivi due, il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dall’Amministrazione Comunale, in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.
4. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore.
5. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.
6. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto.
7. Al termine di ogni stagione teatrale e comunque entro il 30 giugno di ogni anno è prevista una verifica, da effettuarsi a cura della Direzione del Teatro, sull’andamento dei servizi nel loro complesso e sulla rispondenza degli stessi alle condizioni contrattuali.
8. Qualora emergesse una valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto, senza che ciò possa dare adito a diritti e pretese di sorta da parte dell’appaltatore. La risoluzione del contratto dovrà essere comunicata all’appaltatore tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), da spedire entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
9. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere la sala teatrale nei mesi estivi per un periodo non superiore ai 90 giorni, sospendendo qualora non necessari, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell’appalto.
10. I servizi potranno venire sospesi anche per un periodo maggiore in assenza di attività programmate o per altri motivi connessi all’utilizzo del teatro, fra cui per esempio lavori straordinari o ristrutturazioni.
11. In caso di sospensione totale nulla sarà dovuto all’appaltatore.
12. In caso di sospensione parziale verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, essendo il pagamento della prestazione “a misura”.
13. Qualora, durante la vigenza dell’appalto, la sala teatrale dovesse essere chiusa all’utenza per lavori o altri motivi legati all’adeguamento e agibilità della stessa, per detti periodi di chiusura l’Amministrazione Comunale non corrisponderà all’appaltatore alcun compenso.
14. L’Amministrazione potrà tuttavia richiedere, qualora ritenuto necessario, in deroga al comma precedente, la presenza di uno o più addetti. In tal caso verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, essendo il pagamento della prestazione “a misura”.
15. L’appaltatore dovrà comunque essere informato dall’appaltante sui contenuti degli eventuali lavori di adeguamento e ristrutturazione. Sarà inoltre a carico di quest’ultimo l’addestramento degli addetti sull’esercizio dell’oggetto di adeguamento.
Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo totale a base di gara è di € 140.652,00, al netto di € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così calcolato:
Servizio | Ore totali anno | Costo orario ( € ) | Totale costo ( € ) | ||
biglietteria | 750 | 19,80 | 14.850,00 | ||
caposala | 260 | 20,30 | 5.278,00 | ||
maschere | 730 | 17,80 | 12.994,00 | ||
promozione | 960 | 20,00 | 19.200,00 | ||
pulizie a intervento completo | 1 | 17.500,00 | |||
pulizie ora * | 30 | 16,80 | 504,00 | ||
altri servizi eventuali | |||||
TOTALE ANNUALE SERVIZI IVA ESCLUSA | 70.326,00 | ||||
TOTALE BIENNALE SERVIZI IVA ESCLUSA | 140.652,00 | ||||
oneri di sicurezza | 2700 | ||||
TOTALE CON ONERI SICUREZZA | 143.352,00 | ||||
con iva | 174.889,44 | ||||
TOTALE IN CASO DI RIPETIZIONE SERVIZIO | 286.704,00 |
2. L’appalto è “a misura”, sulla base del numero di ore effettive svolte. Il corrispettivo dovuto, dato dal costo orario per le ore effettive svolte, è quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria anche per tutte le altre opzioni previste dal presente articolo.
3. Ai sensi dell’art. 106 del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante, nei casi previsti dall’articolo richiamato, potrà richiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni.
Art. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
5.1 INTERVENTI PREVISTI PER SERVIZIO DI SALA
5.1.1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio di sala comprende:
• l’apertura e la chiusura di tutti gli ingressi dopo aver controllato tutti i locali;
• l’accensione delle luci di servizio e di sicurezza;
• il controllo delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza;
• il controllo dei biglietti secondo le norme SIAE e secondo la tipologia di misuratore fiscale in dotazione al Teatro;
• l’informazione, l’accoglienza e l’assistenza al pubblico, comprese le eventuali operazioni di rilevazione della qualità del servizio, da effettuare con gli strumenti che verranno individuati dall’Amministrazione comunale;
• l’accoglienza e l’ottimizzazione dell’attribuzione dei posti a sedere nel caso in cui l’accesso sia libero;
• la gestione del guardaroba e dei relativi incassi.
Al caposala fanno capo i compiti contenuti nel Piano di Sicurezza del Teatro, di cui l’appaltatore dovrà prendere visione presso il Teatro stesso, e inoltre:
• sovrintende e coordina gli addetti del servizio di sala;
• coadiuva il servizio biglietteria, nonché il personale tecnico nella gestione di eventuali imprevisti; provvede a richiedere e/o consegnare e far sottoscrivere agli artisti i documenti indicati dalla Direzione del Teatro.
Il controllo delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza e l’esito dell’ispezione dovrà essere annotato nell’apposita scheda del Registro della Sicurezza depositato presso il Teatro.
Il servizio comprende anche la vigilanza, durante gli spettacoli e le altre iniziative in programma, della sala e dei locali a questa annessi per il rispetto delle norme di sicurezza.
Il servizio di sala garantirà l’apertura degli ingressi e l’accensione delle luci almeno mezz’ora prima di ogni spettacolo o iniziativa e la chiusura degli stessi dopo il completo deflusso del pubblico.
Il personale di sala operante in Teatro dovrà aver frequentato e conseguito l’abilitazione a un corso di addestramento di livello elevato in qualità di incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché conseguita l’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (D.M. 10/03/1998 art. 6 comma 3).
L’appaltatore dovrà inoltre dichiarare l’avvenuta formazione e informazione degli addetti in materia di sicurezza (ex articoli 21 e 22 D. Lgs. 626/94).
Per ogni spettacolo o altra iniziativa è richiesta la presenza di almeno un addetto che abbia frequentato un corso di pronto soccorso e conseguito l’attestato di frequenza.
Il personale di sala sarà inserito nella Squadra interna di Protezione e Prevenzione antincendio (S.P.P.) secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza del Teatro Comunale.
Il servizio di sala, come previsto attualmente dal Piano della Sicurezza del Teatro, prevede la seguente composizione:
- per spettacoli e concerti con accesso alla platea e alla galleria e servizio guardaroba: 5 persone di cui 1 caposala e 3 addetti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti e 1 addetto al servizio guardaroba;
- per spettacoli e concerti con accesso alla platea e alla galleria senza servizio guardaroba: 4 persone di cui 1 caposala e 3 addetti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- per spettacoli e concerti con accesso alla sola platea e servizio guardaroba: 3 persone di cui 1 caposala e 1 addetto in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti e 1 addetto al servizio guardaroba;
- per spettacoli e concerti con accesso alla sola platea senza servizio guardaroba: 2 persone di cui 1 caposala e 1 addetto in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- per conferenze con servizio guardaroba: 2 persone di cui 1 caposala in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti e 1 addetto al servizio guardaroba;
- per conferenze senza servizio guardaroba: 1 caposala in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.
La Direzione del Teatro si riserva di richiedere la presenza di ulteriori addetti, qualora il tipo di spettacolo ne preveda la necessità.
Potranno essere richieste altre tipologie di prestazioni che verranno definite in base a sopravvenute esigenze nei limiti di valore sopra identificati e con le modalità previste dal Codice dei contratti.
5.1.2 ORARIO DEL SERVIZIO
Lʼorario di servizio sarà comunicato xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx mensilmente, dalla Direzione del Teatro; eventuali modifiche, in base a sopravvenute necessità, potranno venire comunicate tramite semplice preavviso telefonico.
5.2 INTERVENTI PREVISTI PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA
5.2.1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la vendita di biglietti e abbonamenti negli orari e secondo le modalità stabilite dalla Direzione del Teatro, la compilazione delle distinte d’incasso e dei programmi musiche SIAE, nonché quanto previsto dal successivo punto 5.2.4.
L’appaltatore si impegna a gestire il servizio di biglietteria con particolare diligenza e correttezza amministrativa, pur nella libertà decisionale sulle modalità operative a esso derivanti dalla responsabilità del servizio stesso.
I prezzi di biglietti e abbonamenti saranno fissati dall’Amministrazione Comunale. L’appaltatore non potrà applicare alcun sovrapprezzo o aggio sui medesimi.
Potranno essere richieste all’appaltatore altre attività ora non definite, qualora eseguibili nei tempi di espletamento del servizio, in particolare durante l’orario di apertura della Biglietteria, considerati i potenziali tempi intercorrenti fra un utente e l’altro.
5.2.2 ORARIO ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Durante la stagione teatrale gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro saranno di norma i seguenti:
- giornate feriali 17.00 – 19.00,
- giornate feriali o festive in cui sono programmati gli appuntamenti della stagione teatrale: 17.00 – 21.00.
Durante la campagna abbonamenti o in occasione di iniziative particolari, potrà essere richiesta l’apertura pomeridiana su più giornate settimanali nonché l’apertura mattutina; nel caso di apertura anche mattutina, questo sarà di norma l’orario: 10.00 – 12.00 e 16.30 – 19.30. Durante la vigenza del contratto gli orari potranno comunque essere modificati in relazione alle necessità della Direzione del Teatro.
Su segnalazione della Direzione, la Biglietteria potrà rimanere aperta anche durante gli intervalli degli spettacoli per la vendita di biglietti relativi a successive rappresentazioni e/o di abbonamenti.
Su richiesta della Direzione la Biglietteria effettuerà anche la vendita di volumi, cataloghi, CD e/o altri gadget che l’Amministrazione Comunale riterrà di mettere a disposizione del
pubblico; in questo caso l’appaltante s’impegna a corrispondere all’appaltatore una percentuale pari al 30% del prezzo di vendita al pubblico.
Durante l’orario di apertura l’addetto alla Biglietteria è tenuto a fornire al pubblico con precisione, competenza e cortesia tutte le informazioni sulla programmazione teatrale, sui prezzi e le modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti, sulla prenotazione dei biglietti, il tutto sulla scorta di quanto indicato agli addetti dalla Direzione del Teatro.
L’appaltatore s’impegna inoltre a tenere i contatti con le eventuali agenzie o altre realtà di prevendita, per fornire informazioni anche relativamente alla disponibilità di posti.
5.2.3 ALLESTIMENTO DI VETRINE ED ESPOSITORI
Sarà cura dell’appaltatore provvedere all’allestimento di vetrine esterne, bacheche ed espositori
interni del Teatro con il materiale promozionale relativo alla stagione teatrale, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Direzione del Teatro.
Sarà inoltre cura dell’appaltatore gestire il monitor posizionato dietro la Biglietteria.
5.2.4 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si impegna a munirsi dei permessi SIAE (dichiarazioni di inizio attività e permessi) per ogni appuntamento in programma nell’ambito della stagione teatrale; a tal fine, l’Amministrazione Comunale fornirà l’appaltatore di opportuna delega.
L’appaltatore si impegna inoltre a richiedere alle compagnie di prosa, prima di ogni spettacolo, fotocopia dell’agibilità e dei permessi SIAE e a far compilare alla fine di ogni concerto il programma musiche.
È fatto obbligo all’appaltatore di effettuare i versamenti degli importi incassati, compresi quelli relativi al guardaroba, entro il giorno successivo all’incasso.
L’appaltatore è obbligato a predisporre giornalmente le distinte particolareggiate relative agli incassi e le distinte di versamento, informando nel contempo gli Uffici del Teatro su eventuali problematiche sorte e su quant’altro risulti necessario per il buon andamento dell’attività.
All’appaltatore verranno riconosciute n. 10 (dieci) ore forfettarie mensili nel periodo di svolgimento della stagione per i versamenti degli importi incassati, per il disbrigo delle pratiche amministrative connesse al servizio prestato, nonché per i necessari contatti con gli Uffici del Teatro e, quando necessario, con le altre agenzie e realtà di prevendita.
L’appaltatore s’impegna infine a verificare il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione, a richiedere il tempestivo intervento delle ditte di manutenzione e assistenza tecnica, a verificare costantemente la disponibilità dei materiali (biglietti, toner, cancelleria, ecc.) e a richiederne con tempestività l’integrazione agli Uffici del Teatro.
5.3 INTERVENTI PREVISTI PER SERVIZIO DI PULIZIE
5.3.1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio prevede in via presuntiva i seguenti interventi:
- 1 intervento annuale nel periodo estivo completo
- 10 interventi mensili
- 40 interventi settimanali Settimanale
- 100 interventi ordinari
I contenuti e le modalità di tali interventi vengono di seguito descritti.
Di norma la direzione del teatro richiederà espressamente attraverso mail dopo ogni spettacolo della stagione e negli altri casi in cui viene utilizzato interamente il teatro un intervento ordinario completo di pulizie (stimato in via preventiva in 100 unità) che comprende le seguenti azioni: spazzatura o aspirazione degli arredi e delle poltrone di platea e galleria / pulitura delle porte vetrate interne ed esterne / spazzatura o aspirazione e lavaggio delle pavimentazioni di platea, galleria, atrio e foyer nonché aspirazione del tappeto d’ingresso / scopatura a umido di tutte le scale / lavaggio e disinfezione di tutti i servizi
igienici / spazzatura o aspirazione e lavaggio del palcoscenico e del sottopalco e aspirazione delle quinte / pulitura dei banconi del guardaroba e della biglietteria.
Alle pulizie sopra descritte, previste dopo ogni appuntamento in programma in Teatro, si affiancheranno alcuni interventi settimanali preventivamente quantificati in via presuntiva in 40 interventi che comprendono spazzatura dei cortili esterni / pulizia di pannelli espositivi, vetrine e bacheche interne ed esterne / pulizia dei parapetti in vetro della galleria e della cabina di regia e dieci interventi mensili (spolveratura ed eliminazione delle ragnatele dalle pareti di atrio, platea, galleria e foyer).
Il servizio prevede inoltre un intervento annuale estivo completo, da svolgersi nel periodo in cui il Teatro è chiuso per la manutenzione (solitamente nei mesi di luglio e agosto), che comprende: eliminazione generale delle ragnatele / asportazione di macchie e impronte dalle pareti lavabili / pulizia approfondita di arredi e poltrone con macchina a iniezione-estrazione
/ pulizia delle porte vetrate interne e perimetrali / aspirazione meccanizzata e lavaggio manuale di tutti i pavimenti (platea, galleria, atrio, foyer), delle scale, di palcoscenico e sottopalco / lavaggio meccanizzato mediante macchina monospazzola dei pavimenti dei servizi igienici / lavaggio e disinfezione di rivestimenti e sanitari dei servizi igienici / aspirazione meccanizzata del tappeto d’ingresso / pulizia del parapetto in vetro (sulla rampa esterna di accesso al Teatro) / pulizia della copertura in vetro sulla facciata del Teatro tramite braccio meccanico su piattaforma aerea.
Le quantificazioni sono meramente indicative e formulate in via presuntiva. L’attività di pulizia si intende a corpo e l’appaltatore dovrà essere particolarmente attento e diligente nel servizio in questione al fine di nell’ottica di tutelare l’immagine ed il prestigio del teatro, pur nella libertà decisionale sulle modalità operative a esso derivanti dalla responsabilità del servizio stesso.
Potranno essere richieste all’appaltatore degli ulteriori interventi di pulizia nel caso in cui in base a valutazione della Direzione del Teatro il risultato delle attività sopra descritte non sia sufficiente a garantire il decoro e il prestigio del servizio sempre nell’ambito del contratto a corpo.
Nel caso in cui il numero degli spettacoli sia superiore ai 100 preventivati verrà richiesto un intervento da remunerare a misura al prezzo definito in offerta.
5.3.2 ORARIO DEL SERVIZIO
Il calendario degli appuntamenti in programma in Teatro, e il relativo calendario degli interventi di pulizia con gli orari, sarà comunicato xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx mensilmente, dalla Direzione del Teatro; eventuali modifiche, in base a sopravvenute necessità, potranno essere comunicate anche tramite semplice preavviso telefonico.
Gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati con adeguato anticipo rispetto all’orario di inizio degli appuntamenti in programma (orario di inizio delle operazioni di scarico dei materiali e di allestimento, non quello di apertura al pubblico).
Durante la vigenza del contratto gli orari potranno comunque essere modificati in relazione alle necessità della Direzione del Teatro.
5.3.3 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il servizio dovrà comprendere i prodotti d’uso e i materiali di consumo, nonché la disponibilità delle attrezzature necessarie alle diverse prestazioni.
L’appaltatore si impegna a verificare il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione al Teatro e a richiedere quando necessario, tramite gli Uffici del Teatro, l’intervento delle ditte di manutenzione e assistenza tecnica o l’eventuale sostituzione delle dotazioni in questione.
L’appaltatore si impegna inoltre a verificare costantemente la disponibilità dei materiali forniti dall’Amministrazione Comunale (carta igienica, carta mani, sapone per le mani) e a richiederne con tempestività l’integrazione agli Uffici del Teatro.
5.4 SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL BAR
5.4.1 TIPOLOGIA E ORARIO DEL SERVIZIO
La conduzione del bar, sito nel foyer al primo piano del Teatro, verrà affidata con licenza di superalcolici e comprensiva di acqua corrente, luce, riscaldamento, forza motrice e arredi, nello stato in cui attualmente si trova.
Il bar dovrà essere aperto e funzionante in occasione di tutti gli appuntamenti della stagione teatrale (cartelloni di musica e prosa). Nel caso di spettacoli organizzati da terzi, il bar rimarrà aperto su richiesta di questi ultimi. Il preavviso minimo per le richieste di apertura viene fissato in 24 ore.
Il bar dovrà essere aperto almeno quarantacinque minuti prima dell’inizio di ogni appuntamento della stagione e, nel caso di appuntamenti con intervallo, durante gli intervalli di durata non inferiore a 15 minuti.
Il concessionario dovrà munirsi di tutte le attrezzature e dotazioni (macchine, vasellame, posaterie, ecc.) necessarie al funzionamento del bar.
In caso di mancata apertura del bar senza preventiva autorizzazione, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui all’art. 20.
5.4.2 LISTINO PREZZI
I prezzi delle consumazioni dovranno essere in linea con quelli praticati di norma negli altri esercizi pubblici della zona e comunque approvati dalla Direzione del Teatro all’inizio di ogni stagione teatrale. Copia del listino prezzi dovrà essere esposta nel bar e depositata presso la Direzione del Teatro.
Eventuali pubblicità all’interno del bar dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
5.4.3 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore assume a suo carico il pagamento di tutte le spese d’esercizio, che si citano qui di seguito a solo titolo esemplificativo: fatture d’acquisto dei prodotti, salari, contributi a favore del personale, tasse, imposte, ecc..
Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale soltanto le spese di riscaldamento, luce, acqua, forza motrice.
A parziale copertura di tali utenze l’appaltatore si obbliga a versare all’Amministrazione l’importo di € 200,00 + IVA annuali. Il predetto importo è soggetto all’adeguamento annuale del prezzo, come previsto dall’art. 13. Il pagamento del servizio bar da parte dell’appaltatore avverrà annualmente entro il mese di novembre su presentazione di regolare fattura all’Amministrazione Comunale e verrà introitato al momento della liquidazione dei compensi dovuti all’appaltatore per gli altri servizi prestati nell’ambito del presente capitolato d’oneri.
L’appaltatore si impegna a gestire in proprio tutto il servizio attinente alla conduzione del bar, disimpegnando tale funzione con i propri mezzi ed effettuando tutte le ordinazioni e commissioni a proprio nome. Si obbliga inoltre a pagare puntualmente ogni fornitura di merci e quant’altro dovuto a seguito della gestione dell’esercizio.
L’appaltatore sarà ritenuto responsabile nei confronti dell’autorità pubblica circa tutti gli atti riconducibili alla gestione del bar e dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la stessa.
Al termine del contratto si intendono scadute tutte le autorizzazioni all’uopo rilasciate. Nell’eventualità che non sia in possesso di requisiti previsti dalla legge, il contratto si intende risolto immediatamente.
5.5 INTERVENTI PREVISTI PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE
5.5.1 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio prevede il supporto all’attività di promozione e ufficio stampa relativa alla stagione del Teatro Comunale e alle diverse iniziative a questa collegate, attività gestita dall’Ufficio Comunicazione del Teatro (Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Teatro).
Il servizio deve essere svolto da un addetto alla promozione, il cui profilo professionale deve essere garantito da adeguati titoli ed esperienze pregresse e che non può, , ricoprire altri ruoli nell’ambito delle mansioni oggetto del presente Capitolato senza una preventiva autorizzazione da parte del Comune.
Il servizio potrà comprendere, in base alle diverse necessità di volta in volta evidenziate dall’Ufficio Comunicazione del Teatro, le seguenti azioni:
- redazione e invio di comunicati stampa;
- cura dei contatti con la stampa;
- cura dei rapporti con le compagnie, le agenzie e gli artisti ospiti della stagione teatrale, nonché con le altre figure professionali, interne ed esterne ai Servizi Culturali del Comune, che collaborano alla realizzazione della stessa;
- redazione e invio di newsletter alla mailing list del Teatro;
- aggiornamento dei contenuti del sito web e del profilo Facebook del Teatro;
- redazione e cura (in sinergia con l’agenzia di comunicazione e la tipografia di riferimento) dei diversi supporti promozionali;
- redazione e cura (in sinergia con l’agenzia di comunicazione e le testate di riferimento) delle uscite pubblicitarie sulla stampa;
- redazione e cura (in sinergia con le testate di riferimento) delle uscite pubblicitarie (spot, redazionali, interviste, ecc.) su radio e tv;
- redazione e invio di informative alle scuole (nell’ambito del progetto didattico “Dentro la scena”);
- cura dei rapporti con le scuole (nell’ambito del progetto didattico “Dentro la scena”);
- coordinamento della distribuzione dei materiali promozionali;
- coordinamento della spedizione dei materiali promozionali;
- aggiornamento degli indirizzari.
È parte integrante del servizio la presenza agli appuntamenti della stagione teatrale (concerti, spettacoli di prosa, matinée per le scuole, incontri con il pubblico). In particolare, sarà richiesta la presenza dell’addetto alla promozione per la realizzazione di foto e riprese video (anche in diretta) destinate alla pubblicazione sul profilo Facebook del Teatro e all’attività di promozione in genere. Il tutto secondo un calendario che verrà definito, mensilmente, dall’Ufficio Comunicazione del Teatro.
5.5.2 ORARIO DEL SERVIZIO
L’attività di supporto all’Ufficio Comunicazione del Teatro nella gestione dell’ufficio stampa e della promozione della stagione teatrale prevede una media di 20 (venti) ore settimanali. L’orario di servizio sarà comunicato xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx mensilmente, dall’Ufficio Comunicazione; eventuali modifiche, in base a sopravvenute necessità, potranno essere comunicate tramite semplice preavviso telefonico.
Gli appuntamenti della stagione teatrale (per i quali sarà richiesta la presenza dell’addetto) hanno inizio alle ore 20.00 e si concludono, di norma, verso le ore 22.45 (ore 20.00 incontro con il pubblico nel foyer del Teatro / ore 20.45 inizio spettacolo e/o concerto).
Durante la vigenza del contratto gli orari potranno comunque essere modificati in relazione alle necessità della Direzione del Teatro.
Art. 6 SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione Comunale si riserva, durante la vigenza del contratto, la possibilità di estendere l’appalto anche per iniziative di spettacolo o di altro genere da tenersi in altre sedi o all’aperto, nonché per attività di altro tipo (servizio di hostess, distribuzione materiale promozionale, ecc.) che potranno essere individuate nel corso del contratto, alle stesse condizioni contenute nel contratto stesso e per un importo massimo stimato, come specificato pari a 30.000 euro annuali.
Il Comune si riserva di attivare presso l’appaltatore, che assume la qualità di soggetto ospitante, tirocini di inserimento lavorativo a valenza socio-assistenziale presso il Comune di Monfalcone ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e Regolamento di esecuzione approvato con
D.P. Reg n. 57 del 19 marzo 2018, di persone in situazioni di disagio personale e/o familiare, ed a rischio di povertà e/o emarginazione, con finalità socio-assistenziali e di integrazione sociale, al fine di dare dignità a persone prive di occupazione lavorativa e favorirne l’inclusione sociale e il reinserimento lavorativo.
Art. 7 ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve:
a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all’art. 5, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
b) eleggere e mantenere a Monfalcone il domicilio, presso il quale l’Amministrazione può indirizzare avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione; è in ogni caso facoltà del Comune di dare comunicazione alla sede legale dell’appaltatore;
c) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 e comunicare all’Amministrazione il responsabile della sicurezza, di cui al
D. Lgs 81/2008. Tali designazioni devono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione;
d) entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del servizio, la ditta si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato e a organizzare almeno un incontro con il personale, al quale parteciperà un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali;
e) garantire la tempestiva comunicazione di ogni notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, curandone la formalizzazione scritta via posta elettronica a un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali;
f) garantire la fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali), da comunicarsi tempestivamente al servizio.
L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati a persone e/o cose dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza o da uno scorretto espletamento dei
servizi assegnati.
In ogni caso, l’appaltatore dovrà procedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili e immobili.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti
in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 8 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione deve:
a) comunicare al gestore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del servizio;
b) utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando esclusivamente per l’espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679;
c) liquidare all’appaltatore quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 12, in funzione della realizzazione delle attività previste nel capitolato.
Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 9 MODIFICHE IN XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
0. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 10 AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. Il direttore dell’esecuzione è il Responsabile del procedimento.
2. L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio dell’esecutore, che può far valere eventuali difformità, ai sensi dell’art. 304 DPR 207/2010, a cui si rinvia per la procedura di redazione del verbale.
4. Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 308 DPR 207/2010.
Art. 11 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La verifica di conformità è sostituita con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento, in conformità a quanto disposto per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Successivamente si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle prestazioni, del livello dei servizi assicurati, nonché dell’osservanza di quanto altro disposto dal presente Capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge.
Art. 12 PAGAMENTI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA
1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è eseguito dall’Amministrazione entro il termine offerto in sede di gara, dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione del servizio, con ordinanza di liquidazione. L’attività di verifica è diretta ad accertare, da parte del
Responsabile del procedimento, la corrispondenza delle prestazioni in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e la regolarità contributiva dell’appaltatore.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa sopra indicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi
moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. Per quanto concerne le iniziative organizzate da terzi, le competenze spettanti all’appaltatore per i servizi resi verranno versate direttamente dai terzi stessi oppure dall’Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dalla Direzione del Teatro.
13. Per le prestazioni rese a favore di terzi l’appaltatore è tenuto ad applicare gli stessi prezzi del presente contratto.
Art. 13 TRACCIABILITÀ
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 14 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE
1. A decorrere dalla seconda annualità del contratto, il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all’adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l’obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio.
3. . In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l’appaltatore a inoltrare all’Amministrazione, mediante PEC la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti. L’eventuale incremento decorrerà dal semestre successivo.
4. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all’art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
5. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di ripetizione contrattuale.
Art. 15 PERSONALE
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto, l’Amministrazione può richiedere
all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d’appalto.
5. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (per esempio DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. L’appaltatore s’impegna ad assorbire per quanto possibile nel proprio organico il personale operante nella Struttura, con passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori e con mantenimento dei livelli stipendiali acquisiti alle dipendenze del nuovo soggetto titolare dell’appalto, a condizione che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l’organizzazione della propria impresa (vedi Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; IV, n. 2433/2016; III, n. 2078/2017).
8. I nominativi del personale impiegato con l’indicazione della qualifica di assunzione, le certificazioni, abilitazioni, frequenze a corsi e patentini richiesti dovranno essere depositati dall’appaltatore presso l’Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Teatro dopo l’aggiudicazione e non oltre 5 giorni prima dell’inizio della decorrenza dell’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva di esprimere la propria valutazione sul personale impiegato. In caso di valutazione negativa, peraltro motivata, il dipendente dovrà essere sostituito, anche durante la vigenza dell’appalto.
9. La Direzione del Teatro si riserva di verificare la presenza del personale dell’appaltatore.
10. Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto, attento alle esigenze del pubblico e ad accogliere richieste e suggerimenti che dovessero pervenire dagli utenti del Teatro.
11. L’appaltatore si impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Amministrazione Comunale in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
12. L’appaltatore si obbliga a fornire le divise e il cartellino di riconoscimento agli addetti della biglietteria e agli addetti di sala. Il tipo di divisa verrà concordato con la Direzione del Teatro; il
cartellino, che dovrà essere indossato obbligatoriamente dagli addetti, dovrà essere corredato di fotografia e riportare le generalità dell’operatore, nonché l’indicazione del datore di lavoro.
13. La presentazione della documentazione richiesta al punto 8 del presente articolo, a eccezione di quella che il bando di gara richiede come requisiti di partecipazione, dovrà essere effettuata a pena di decadenza dal contratto.
14. Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente, in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama gli operatori alla promozione di un “lavoro dignitoso”. Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni
personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
L’appaltatore si impegna inoltre, al fine di coadiuvare l’amministrazione nella politica di sostegno della città, ad assumere, in caso di necessità, personale residente a Monfalcone, fatto salvo documentate situazioni in cui ciò non sia possibile.
Art. 16 SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
2. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs.
N. 81/2008 e successive modificazioni), sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinate dalla gestione del servizio.
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, è individuato nel Dirigente del Servizio Attività culturali.
4. Nell’esecuzione delle attività previste dal presente appalto all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, in base a quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro committente (o Dirigente delegato nella persona del Dirigente dell’Area Servizi culturali e sociali ) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
Il personale di sala sarà inserito nella Squadra interna di protezione e prevenzione antincendio (SPP), secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza del Teatro. Il personale, qualora necessario, verrà impiegato con turni a rotazione d’orario, per garantire continuativamente l’assolvimento dei servizi, sulla base delle richieste della Direzione del Teatro.
Per ogni turno di lavoro e per ogni tipologia di spettacolo o altro appuntamento in programma in Teatro, è richiesta la presenza di almeno un addetto che abbia frequentato un corso di pronto soccorso di 12 ore, svolto ai sensi e con i contenuti di cui al D.M. n. 388/2003, e conseguito l’attestato di frequenza in corso di validità.
5. L’appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
• nominativo del responsabile della sicurezza;
• requisiti tecnico-professionali richiesti all’art. 15;
• mezzi e attrezzature antinfortunistici inerenti la tipologia del lavoro da eseguire;
• dotazione di dispositivi di protezione individuali;
• numero e presenza media addetti;
• numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
• formazione professionale (documentata e comprovata dalla consegna degli attestati di formazione di base) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
• altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Art. 17 SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione e sarà autorizzato dall’Amministrazione in relazione a quanto previsto del Codice dei contratti.
Art. 18 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 19 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. L’impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale.
3. L’impresa aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare:
- apposita polizza assicurativa con compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’Opera (RCO).
La polizza dovrà prevedere, fra l’altro, le seguenti estensioni:
a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
b) danni materiali diretti a cose di terzi;
c) danni materiali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi presso terzi;
d) danni da incendio (€ 100.000,00 per sinistro/anno);
e) danni da cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo (€ 100.000,00 per sinistro/anno);
f) RC della conduzione dei locali ove si svolge l’attività descritta sul Capitolato e degli impianti fissi, compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione (almeno € 100.000,00 nella forma “a primo rischio assoluto”);
g) RC da somministrazione di cibi e bevande (compresi avvelenamenti e intossicazioni).
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale, nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
5. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle stesse dovrà essere consegnata all’Unità Operativa Gare e Contratti del Comune di Monfalcone entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.
6. L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli
anni successivi all’Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Teatro, al fine di permettere di verificare il
permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
Art. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24.02.1998 n. 58.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (non prevista se si tratta di micro e piccole imprese);
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
8. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
9. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
Art. 21 PENALITÀ
1. In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e
per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura, come successivamente
disciplinata, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo valutate dall’Amministrazione stessa di volta in volta.
2. In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente Capitolato, comporteranno l’applicazione della penalità sotto ripotata con la sola formalità della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione della penale doppia, oppure l’adozione di misure più severe.
Specificate:
INADEMPIENZE | PENALI | ||
Mancata presenza in servizio di un addetto o del coordinatore | € 200,00 per addetto al giorno | ||
Mancata apertura del teatro secondo gli orari | € 500,00 per inadempienza | ||
Ritardo nell’orario di apertura del teatro | € 300,00 per ogni inadempimento | ||
Abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione | € 200,00 per ogni inadempimento | ||
Mancata sostituzione del personale valutato negativamente dall’Amministrazione comunale entro il termine perentorio di 10 giorni | € 200,00 per ogni inadempimento | ||
Mancata adempimento prescrizioni capitolato | €200,00/500,00 inadempimento | per | ogni |
Pulizie ordinarie: inosservanza delle frequenze riportate nel piano di lavoro | €. 100,00 per inadempimento | ||
Pulizie periodiche: ritardo non concordato di oltre 5 giorni sulla programmazione | €. 100,00 per ogni giorno di ritardo superiore alle 24 ore | ||
Pulizie straordinarie o a chiamata | €. 100,00 per inadempimento | ||
Mancato rispetto adempimenti in tema di sicurezza | €200,00/500,00 inadempimento | per | ogni |
3. Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato ai sensi del precedente art. 10, qualora non sostituito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
5. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
6. Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
7. Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all’art. 298 del DPR 207/2010.
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO
1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto,
secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore di cui all’art. 3 punto 8;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione Comunale avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione, derivante
dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.
In forza dell’art. 1, co. 13, Legge 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, co. 1, Legge n. 94 del 1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso noninferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, Legge n. 94 del 1999.
Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
Art. 25 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in base all’art. 21 – sexies della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2.
Art. 26 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’INADEMPIMENTO
Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, si rinvia all’ articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 27 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto a enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 28 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 29 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario diverso termine.
Art. 30 SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Art. 31 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione dello stesso sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
2. Le controversie individuate sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
3. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di
privacy (D. Lgs. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679) e la vigente regolamentazione comunale in materia.
2. Ai sensi della vigente normativa il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato; l’impresa dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente a operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni e integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
Art. 32 CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare il D. Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010) e al regolamento dei contratti dell’ente.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Art. 33 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente Capitolato.
Documento da firmare digitalmente, da parte del legale rappresentante dell’impresa e da inserire nella virtuale busta amministrativa della RDO.