CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Applicabilità delle presenti condizioni generali
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito le “Condizioni generali”), se non espressamente derogate per iscritto da Eurotec S.r.l. (qui di seguito “Eurotec”), disciplinano, costituendone altresì parte integrante, tutti i contratti per la vendita, in Italia e/o all’estero, da parte di Eurotec dei prodotti fabbricati e/o venduti da Eurotec (qui di seguito i “Prodotti”) ad acquirenti professionali (qui di seguito l’“Acquirente”). Tutte le offerte, le conferme d’ordine, le fatture e le consegne di Eurotec all’Acquirente s’intendono effettuate in base alle presenti Condizioni generali, salvo deroga scritta di Eurotec.
1.2 Le eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dall’Acquirente e difformi dalle presenti Condizioni generali, anche ove richiamate nelle comunicazioni dell’Acquirente ad Eurotec, dovranno ritenersi prive di efficacia e non impegneranno Eurotec, a meno che non siano state espressamente approvate per iscritto da quest’ultima.
2. Formazione del contratto – Accettazione degli ordini
2.1 Ciascun contratto di vendita s’intende perfezionato nel momento in cui l’Acquirente riceve, da parte di Eurotec, la conferma scritta dell’ordine emesso dall’Acquirente stesso. Tuttavia, qualora l’Acquirente riceva da Eurotec una conferma scritta dell’ordine contenente termini e condizioni difformi dall’ordine stesso, tale conferma varrà come nuova proposta ed il contratto s’intenderà perfezionato nel primo dei seguenti termini (i) decorse ventiquattro (24) ore dalla ricezione di tale conferma da parte dell’Acquirente, senza che quest’ultimo abbia formulato alcuna contestazione scritta, ovvero (ii) con la presa in consegna, da parte dell’Acquirente, dei Prodotti oggetto della conferma dell’ordine di Eurotec. Il contratto s’intenderà, in ogni caso, perfezionato al momento della consegna dei Prodotti all’Acquirente e/o al vettore o spedizioniere di quest’ultimo, secondo il termine di resa concordato.
2.2 Le offerte formulate da Eurotec resteranno valide per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di emissione, salvo diversa indicazione scritta di Eurotec, ed esclusivamente per l’integrale fornitura dei Prodotti a cui le stesse fanno riferimento. Eurotec si riserva comunque il diritto di annullare o rivedere le proprie offerte in qualunque momento prima della emissione della conferma scritta dell’ordine.
2.3 Eurotec si riserva la facoltà di accettare o rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, gli ordini dell’Acquirente. Resta inteso che, in ogni caso, Eurotec non accetterà (i) alcun ordine che non identifichi con esattezza i Prodotti ordinati (con indicazione dei relativi codici prodotto) e le relative quantità; (ii) alcun ordine relativo a Prodotti da realizzarsi su specifiche dell’Acquirente, laddove Eurotec non abbia previamente ricevuto dall’Acquirente tutte le specifiche tecniche, i disegni, i dati tecnici o gli eventuali campioni necessari/e a permetterne la produzione e la fornitura.
2.4 Intermediari e agenti di Eurotec non hanno il potere di impegnare quest’ultima nei confronti dell’Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto di Eurotec. Le offerte presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all’approvazione e conferma scritta da parte di Eurotec.
2.5 Eventuali modifiche o annullamenti dell’ordine da parte dell’Acquirente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati o successivamente accettati per iscritto da Eurotec. In caso di annullamento di ordini relativi a Prodotti da realizzarsi da parte di Eurotec sulla base di specifiche dell’Acquirente, ed altresì in caso di cessazione della relativa fornitura, l’Acquirente si impegna comunque ad acquistare da Eurotec tutti i materiali (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) approvvigionati e/o prodotti da Eurotec per garantire l’evasione di detti ordini.
2.6 Qualora Eurotec abbia dovuto realizzare e/o far realizzare a proprio onere ed a proprie spese, attrezzature specifiche ai fini della produzione dei Prodotti su specifiche dell’Acquirente, alla cessazione della relativa fornitura per qualsivoglia motivo, se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, tali attrezzature resteranno di proprietà di Eurotec, impegnandosi in ogni caso l’Acquirente a contribuire ai costi sostenuti da Eurotec per la realizzazione e manutenzione di dette attrezzature (a tal fine comunicati per iscritto da Eurotec), per un importo non inferiore al venti per cento (20%) dei medesimi costi, importo da corrispondersi entro e non oltre i trenta (30) giorni dalla cessazione della fornitura.
2.7 L’Acquirente fornirà altresì ad Eurotec tutte le informazioni rilevanti con riguardo alla fornitura, alla collocazione e all’impiego dei Prodotti. In particolare, ma in via non limitativa, qualora i Prodotti debbano essere rivenduti dall’Acquirente in uno Stato estero, l’Acquirente dovrà informare Eurotec, per iscritto ed al momento dell’ordine, circa ogni propria specifica esigenza in relazione ai Prodotti ordinati, quali, a titolo esemplificativo, necessarie autorizzazioni preventive, certificazioni, standard o caratteristiche che siano richieste da norme tecniche, ambientali, amministrative ovvero da ogni altra normativa applicabile e necessarie formalità doganali. Qualora l’Acquirente non provveda ad informare per tempo Eurotec, quest’ultima non sarà responsabile per alcuna mancata conformità dei Prodotti alla normativa vigente nello Stato di destinazione e/o per alcun ritardo che possa intervenire nella consegna dei Prodotti. Resta inteso che tutti i costi a cui Eurotec dovesse fare fronte nell’ottemperare alle predette normative applicabili, saranno a carico del solo Acquirente e, ove sostenuti da Eurotec, saranno riaddebitati in fattura all’Acquirente.
2.8 Tutti i dati tecnici, tutte le informazioni tecniche, le fotografie e le illustrazioni riguardanti i Prodotti contenuti in documenti forniti da Eurotec ed allegati alle offerte o risultanti da cataloghi, listini, prospetti, circolari, pubblicità o altri documenti illustrativi di Eurotec, hanno carattere meramente indicativo e non impegnativo, se non diversamente previsto espressamente nell’offerta e/o nella conferma d’ordine di Eurotec. Eurotec si riserva comunque la facoltà di apportare ai particolari costruttivi dei propri Prodotti ogni modifica che dovesse risultare, a discrezione di Eurotec, necessaria o opportuna e che non alteri le caratteristiche essenziali degli stessi, senza alcun obbligo di darne comunicazione all’Acquirente.
3. Prezzi dei Prodotti
3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ad ogni ordine d’acquisto dell’Acquirente si applicheranno i prezzi che saranno indicati, di volta in volta, da Eurotec nella relativa offerta o, in mancanza, i prezzi praticati da Eurotec all’Acquirente al momento dell’accettazione dell’ordine da parte di Eurotec.
3.2 Se non diversamente precisato da Eurotec, i prezzi dei Prodotti (i) non sono comprensivi di IVA (che, ove dovuta, dovrà essere corrisposta in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura) e (ii) si intendono “EXW – Xx Xxxxx” 00000 Xxxxxxxxxxx (XX), Incoterms® 2010 CCI, spese di imballaggio escluse; non sono pertanto compresi nei prezzi, oltre alle spese di imballaggio, eventuali spese di trasporto, oneri assicurativi, imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo. Ogni tale onere eventualmente sostenuto da Eurotec sarà pertanto integralmente o parzialmente rimborsato dall’Acquirente con addebito in fattura da parte di Eurotec, ai termini ed alle condizioni indicati, di volta in volta, da Eurotec nella propria offerta e/o nella propria conferma d’ordine.
3.3 In caso di accettazione, da parte di Eurotec, di ordini per Prodotti in cui il totale netto merce da consegnare sia di importo inferiore a cento Euro (€100), IVA esclusa, se non diversamente indicato per iscritto da Eurotec, verrà addebitato direttamente in fattura da Eurotec l’importo di ventidue Euro (€ 22), IVA esclusa, a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi e di gestione.
3.4 In caso di eventuali rincari dei costi di produzione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo oneri fiscali, costi del personale, costi di approvvigionamento di componenti o materiali o variazioni di valuta) derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà di Eurotec, durante l’esecuzione del contratto, Eurotec avrà facoltà di aumentare i prezzi dei Prodotti praticati all’Acquirente in misura proporzionale all’aumento subito da Eurotec. Nel caso in cui l’aumento del prezzo dei Prodotti, intervenuto successivamente alla data di conferma dell’ordine, sia maggiore del cinque per cento (5%) rispetto al prezzo applicato, l’Acquirente ne verrà previamente informato da Eurotec e potrà risolvere il relativo contratto, dandone comunicazione scritta ad Eurotec entro e non oltre cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di Eurotec, senza che possa sorgere in capo all’Acquirente alcun diritto di risarcimento o indennizzo. Qualora si verifichi un qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti per causa imputabile all’Acquirente, ed i prezzi di Eurotec vengano aumentati ai sensi del presente paragrafo prima della effettiva consegna dei Prodotti all’Acquirente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento del prezzo comunque incrementato.
4. Pagamenti
4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le modalità indicate, di volta in volta, nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura inviate da Eurotec all’Acquirente. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Eurotec si intendono come non effettuati e, pertanto, non liberano l’Acquirente dall’ obbligazione di pagamento, fino a che le relative somme non pervengano ad Eurotec.
4.2 Ove le parti abbiano concordato il pagamento dei Prodotti a mezzo di credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione no. 600) della Camera di commercio internazionale, un credito documentario irrevocabile e confermato da primaria banca italiana gradita ad Eurotec. Al ricevimento
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della conferma d’ordine di Eurotec, l’Acquirente sottoporrà ad Eurotec, per revisione ed approvazione scritta di quest’ultimo, il testo del credito documentario. Se non diversamente concordato per iscritto con Eurotec, il credito documentario (i) sarà emesso almeno trenta (30) giorni prima della data di spedizione dei Prodotti indicata da Eurotec nella propria conferma d’ordine, (ii) avrà validità a partire dalla data di emissione e fino ad almeno trenta (30) giorni successivi all’ultima data di spedizione dei Prodotti, (iii) dovrà consentire utilizzi o spedizioni parziali, e (iv) sarà pagabile a vista presso gli sportelli della banca confermante e/o di ogni altra banca italiana concordata tra le parti, dietro presentazione dei seguenti documenti: fattura commerciale, packing list, ricevuta dello spedizioniere ovvero, in alternativa, a seconda del termine di resa concordato tra le parti, polizza di carico o lettera vettura. Se non diversamente concordato, per iscritto, tutte le spese bancarie, in Italia e/o all’estero, relative al credito documentario saranno a carico dell’Acquirente.
4.3 Il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente, il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di Eurotec ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. In tal caso, Eurotec avrà facoltà di agire immediatamente per il recupero dei propri crediti in essere, ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità.
4.4 Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo dell’Acquirente per vizi e difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare luogo alla sospensione o ritardo dei pagamenti; l’Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni nei confronti di Eurotec se prima non avrà integralmente provveduto al pagamento del prezzo nei termini del contratto.
4.5 Nei casi di cui all’articolo 4.3, Eurotec avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità, di (i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, (ii) sospendere e/o rifiutare la consegna dei Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto da parte dell’Acquirente, e/o (iii) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive. E’ fatto comunque salvo il diritto di risolvere il contratto, ai sensi di quanto disposto al seguente articolo 9.
4.6 Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, alla scadenza pattuita, di una fattura o nota di debito di Eurotec a carico dell’Acquirente, comporterà l’applicazione, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento, e senza necessità di formale messa in mora, di interessi di mora sulle somme ancora dovute e non corrisposte nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed in particolare, fatta salva ogni modifica normativa, del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di finanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali, oltre alle spese bancarie ed ai costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte; è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di Eurotec di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
5. Consegna – Rischio di perdita
5.1 Se non diversamente indicato per iscritto da Eurotec (nelle offerte, nelle conferme dell’ordine o in fattura), le consegne dei Prodotti saranno effettuate secondo la formula “Ex Works – franco fabbrica” stabilimento di Eurotec, 40053 Valsamoggia (EXW Incoterms® 2010 CCI); tale formula, così come tutti gli altri diversi termini di resa che fossero convenuti per iscritto tra le parti, fanno riferimento all’edizione vigente pro tempore degli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, fatte salve le eventuali specifiche deroghe al termine di resa convenute per iscritto tra le parti.
5.2 Eurotec provvederà all’imballaggio dei Prodotti utilizzando la tipologia d’imballo che riterrà, a propria discrezione, più adeguata al tipo di trasporto di volta in volta concordato con l’Acquirente, restando intesto che, se non diversamente concordato, a parziale copertura delle spese sostenute da Eurotec per l’imballo, Eurotec addebiterà all’Acquirente in fattura un importo forfetario non inferiore all’uno e cinque per cento (1,5%) del prezzo netto dei Prodotti.
5.3 Salvo diverso accordo scritto, Eurotec non sarà tenuta ad assicurare i Prodotti per il trasporto. In ogni caso, dal momento in cui i Prodotti vengono consegnati da Eurotec al vettore o allo spedizioniere, tali Prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente. L’Acquirente deve, a proprie spese, assicurare adeguatamente i Prodotti contro il rischio di perdita o danneggiamento durante il trasporto con copertura assicurativa sull’intero importo almeno pari al prezzo d’acquisto dei Prodotti trasportati, anche nei casi in cui le Parti concordino che le spese di spedizione e trasporto siano a carico di Eurotec.
5.4 Qualora i Prodotti debbano essere consegnati all’Acquirente presso una sede di Eurotec, l’Acquirente si impegna a ritirare e/o a far ritirare i Prodotti entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data, che potrà essere comunicata per iscritto da Eurotec, a decorrere dalla quale i Prodotti stessi sono a disposizione dell’Acquirente presso i magazzini di Eurotec, ossia dall’avviso di merce pronta, ovvero, in mancanza di quest’ultimo avviso, entro e non oltre la data, comunque comunicata per iscritto da Eurotec, per la presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Qualora, decorso tale termine, l’Acquirente non provveda al ritiro dei Prodotti, Eurotec non avrà alcun obbligo di tenere gli stessi Prodotti ordinati a disposizione dell’Acquirente. In ogni caso, ed in particolare ed in via non limitativa, in caso di mancato ritiro di Prodotti realizzati da Eurotec su specifiche tecniche dell’Acquirente, Eurotec avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell’Acquirente ai sensi del seguente articolo 9 e di richiedere all’Acquirente il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Ove sia stata concessa una dilazione di pagamento, i relativi termini cominceranno in ogni caso a decorrere dalla data di avviso di merce pronta ovvero, solo in mancanza di quest’ultimo, dalla data comunque comunicata per iscritto da Eurotec per la presa in consegna dei Prodotti.
6. Tempi di consegna - Accettazione della consegna
6.1 Se non diversamente precisato per iscritto da Eurotec, i Prodotti sono resi disponibili alla consegna presso una sede di Eurotec ovvero sono consegnati da Eurotec all’Acquirente, a seconda del termine di resa Incoterms® CCI pattuito, a contare dal terzo (3°) fino al settimo (7°) giorno successivo dalla relativa conferma dell’ordine.
6.2 In caso di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, il termine di consegna non potrà iniziare a decorrere prima del ricevimento, da parte di Eurotec, di tutte le specifiche tecniche definitive, dei disegni, dei dati tecnici, degli eventuali campioni da fornirsi da parte dell’Acquirente e necessari, ad insindacabile giudizio di Eurotec, per la relativa messa in produzione e fornitura. Resta inteso che, nel caso in cui venga concordato il pagamento anticipato del prezzo, da parte dell’Acquirente, il termine di consegna inizierà a decorrere unicamente dal ricevimento, da parte di Eurotec, del suddetto pagamento anticipato nei termini concordati.
6.3 I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali a favore dell’Acquirente ma si intenderanno esclusivamente a titolo indicativo. In ogni caso l’Acquirente, con l’accettazione di una consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia diritto e/o pretesa in relazione al ritardo di consegna.
6.4 Al momento della presa in consegna dei Prodotti l’Acquirente dovrà immediatamente: (i) verificare l’imballaggio e le quantità dei Prodotti ed (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella fattura di Eurotec, dando ad Eurotec comunicazione scritta di qualsiasi difformità con le modalità di cui all’articolo 8.2 seguente.
6.5 Eurotec si riserva il diritto di evadere l’ordine anche attraverso consegne parziali. Xxx l’Acquirente non intenda accettare consegne parziali della merce, dovrà dichiararlo ad Eurotec preventivamente e per iscritto. Fatto salvo il caso in cui l’Acquirente abbia preventivamente comunicato ad Eurotec che intende accettare solo consegne integrali dell’ordine, in nessun caso l’Acquirente potrà rifiutare la consegna o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatagli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito. In caso di consegne parziali è facoltà di Eurotec emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate.
7. Riserva di proprietà
7.1 Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge applicabile, la proprietà dei Prodotti passerà all’Acquirente solo al momento del saldo integrale, da parte di quest’ultimo, del prezzo dei Prodotti in questione, così come del pagamento di ogni interesse moratorio e di ogni altra somma eventualmente dovuta. Fino a tale momento, l’Acquirente si impegna a conservare i Prodotti in qualità di possessore fiduciario di Eurotec ed a custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
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7.2 In caso di inadempimento dell’Acquirente, Eurotec avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riserva di proprietà, ovunque essi si trovino, con riserva di intentare qualunque ulteriore opportuno rimedio legale per il pregiudizio subito.
7.3 L’Acquirente potrà rivendere a terzi i Prodotti acquistati da Eurotec soltanto nel corso della propria normale attività di impresa ed in tal caso l’Acquirente si impegna espressamente ad informare i propri clienti della anzi descritta riserva di proprietà gravante sui Prodotti. In tal caso, inoltre, salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge applicabile, i proventi derivanti dalla vendita o dalla lavorazione dei Prodotti verranno trasferiti ad Eurotec fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall’Acquirente ad Eurotec per la fornitura dei Prodotti.
7.4 Nel caso in cui nel Paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio sia necessario, per la validità della riserva di proprietà a favore di Eurotec, l’espletamento di formalità amministrative o legali quali, in via esemplificativa e non limitativa, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi Prodotti di appositi contrassegni o sigilli, l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare con Eurotec ed a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest’ultima un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.
8. Garanzia contrattuale
8.1 Eurotec garantisce l’assenza nei Prodotti di difetti in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce il buon funzionamento dei Prodotti stessi in relazione alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati e/o accettati per iscritto dalla stessa Eurotec. In caso di fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell’Acquirente, Eurotec garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o agli eventuali campioni forniti e/o approvati da Eurotec. Se non diversamente precisato, Eurotec garantisce che i Prodotti sono intercambiabili con i corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali.
8.2 La presente garanzia viene fornita per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente. Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrata dall’Acquirente ad Eurotec, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla presa in consegna dei Prodotti, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti non suscettibili di individuazione mediante ordinaria diligenza non ostante l’ispezione iniziale, entro dieci (10) giorni dalla loro scoperta e comunque entro e non oltre dodici (12) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente.
8.3 Eurotec s’impegna a riparare ovvero sostituire, a proprio insindacabile giudizio, i Prodotti e/o le parti dei Prodotti che Eurotec riconosca come difettosi/e ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo ad Eurotec per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o in relazione ai difetti dei Prodotti.
8.4 Eurotec si riserva pertanto di esaminare previamente i Prodotti indicati dall’Acquirente come difettosi per verificare che il difetto sussista e che sia riconducibile a propria responsabilità. Solo nel caso in cui Eurotec riconosca il difetto, essa provvederà, ove possibile, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto difettoso e l’Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito, con trasporto ad oneri e spese di Eurotec, restando inteso che ogni ulteriore spesa, ivi comprese le spese per l’eventuale re-installazione o montaggio dei Prodotti sostituiti o riparati, saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
8.5 Ogni restituzione dei Prodotti da parte dell’Acquirente, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto da Eurotec, a seguito di richiesta scritta dell’Acquirente stesso indicante i relativi motivi ed i riferimenti delle fatture e/o dei Documenti Di Trasporto (DDT) dei relativi Prodotti. I Prodotti difettosi, la cui restituzione sia stata autorizzata per iscritto da Eurotec, dovranno pervenire, ad oneri e spese dell’Xxxxxxxxxx, XXX - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX)
- Incoterms ® 2010 CCI presso il magazzino di Eurotec, ovvero in altro diverso luogo che Eurotec abbia indicato per iscritto.
8.6 Eurotec non sarà responsabile, e dunque la presente garanzia decadrà, per eventuali difetti o mancanza di qualità dei Prodotti derivanti da: i) montaggio o installazione non corretti dei Prodotti (e, a titolo esemplificativo, qualora il Prodotto venga assemblato con altro prodotto non originale non fornito da Eurotec); ii) utilizzo improprio dei Prodotti (a titolo esemplificativo, qualora venga utilizzato un lubrificante diverso da quello raccomandato dal costruttore originale o, per iscritto, da Eurotec); iii) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti, senza il previo consenso scritto di Eurotec; iv) negligenza o imperizia dell’Acquirente e/o di clienti dell’Acquirente nell’uso dei Prodotti; v) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei Prodotti o parti dei Prodotti; vi) incidenti di trasporto dei Prodotti stessi.
8.7 La presente garanzia è esclusiva ed è in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita alle quali, con l’accettazione delle presenti Condizioni generali, l’Acquirente dichiara di rinunciare (ivi compreso l’eventuale diritto di regresso derivante dall’eventuale vendita dei Prodotti al consumatore o dall’installazione dei Prodotti in beni di consumo). La responsabilità di Eurotec è limitata alla sostituzione e/o riparazione dei Prodotti e/o al rimborso del relativo prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente. Ad eccezione dell’obbligo di cui sopra, Eurotec non avrà alcun altro obbligo di garanzia e non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del Prodotto, incluse le perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.
9. Risoluzione anticipata
Fatto salvo ogni altro rimedio, Eurotec avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, indirizzata all’Acquirente, in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata dall’Acquirente, con soddisfazione di Eurotec, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi alla diffida scritta di Eurotec ad adempiere.
10. Know-how ed informazioni confidenziali
10.1 L’Acquirente prende atto del fatto che ogni documento fornito da Eurotec all’Acquirente con riguardo ai Prodotti può contenere know-how ed altre informazioni di carattere confidenziale, come, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, informazioni tecniche relative alla progettazione, realizzazione e sviluppo dei Prodotti, informazioni necessarie all’assemblaggio, all’uso, alla comprensione del funzionamento ed allo sfruttamento delle possibilità e dei potenziali dei Prodotti. Dette informazioni confidenziali ed i relativi documenti appartengono a Eurotec in via esclusiva e vengono messi a disposizione dell’Acquirente in via strettamente confidenziale ai soli fini di cui alle presenti Condizioni generali.
10.2 L’Acquirente, pertanto, si impegna espressamente ad impiegare dette informazioni confidenziali soltanto nella misura in cui esse siano indispensabili all’esecuzione di ciascun contratto di vendita ed all’uso dei relativi Prodotti. L’Acquirente s’impegna, altresì, (i) a non duplicare documenti contenenti dette informazioni confidenziali ed a non rivelarle a soggetti terzi, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto da Eurotec, e (ii) ad assicurarsi che i propri dipendenti, agenti e rappresentanti rispettino gli obblighi di riservatezza sopra descritti. Qualsiasi uso, comunicazione o divulgazione delle informazioni confidenziali e del know how in violazione delle presenti disposizioni potrà comportare altresì violazione dei segreti industriali di Eurotec.
11. Xxxxxx e altri diritti di proprietà intellettuale
11.1 L’Acquirente prende atto del fatto che il marchio riportato sull’imballaggio dei Prodotti, ed ogni altro segno distintivo, nome commerciale o espressione impiegati da Eurotec nell’ambito delle proprie attività promozionali e nella vendita dei Prodotti, sono di proprietà esclusiva di Eurotec e/o di terzi ed, in particolare, della società Euroricambi S.p.a. ovvero del gruppo FA.TA. XXXXXXX S.p.A. L’Acquirente non potrà, pertanto, depositare, registrare o permettere che altri depositi o registri detto marchio, nome commerciale o espressione, ovvero termini o espressioni simili o con esso/a confondibili. Salvo diverso, espresso accordo scritto di Eurotec, l’acquisto dei Prodotti non attribuirà all’Acquirente alcun diritto, titolo, interesse o licenza (sia espressa, sia implicita) in relazione ad alcun modello, brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di Eurotec o di terzi ed, in particolare della società Euroricambi S.p.a. ovvero del gruppo FA.TA. XXXXXXX S.p.A.
11.2 Eurotec, per quanto a propria conoscenza, non ha violato e non violerà consapevolmente né volontariamente modelli, brevetti, diritti d’autore, marchi ovvero altri diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi. Eurotec non sarà responsabile per alcun inconveniente, perdita, danno od altra spesa di qualsiasi natura, diretta od indiretta, che l’Acquirente dovesse sopportare a seguito di violazione da parte di Eurotec di alcuno dei
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diritti predetti, ad eccezione del caso in cui venga dimostrato che Eurotec era a conoscenza del fatto che i beni in questione fossero stati fabbricati, prodotti o distribuiti in violazione di pre-esistente diritto di proprietà intellettuale appartenente ad un terzo.
11.3 Ogni dicitura, targhetta e/o ogni altra forma di descrizione e/o identificazione posta sui Prodotti venduti da Eurotec e/o sulle relative confezioni, non può essere rimossa senza il consenso scritto di Eurotec. Ogni alterazione e/o modificazione di diciture, marchi o dei dati tecnici o delle targhette comunque apposti/e da Eurotec costituirà contraffazione e/o condotta illegittima perseguibile ad iniziativa di Eurotec sia nei confronti dell’Acquirente che presso terzi detentori e/o aventi causa in relazione ai Prodotti acquistati presso l’Acquirente. In tali eventualità, l’Acquirente vedrà decadere il proprio diritto al riconoscimento della garanzia in relazione ai Prodotti.
11.4. Qualora Eurotec venga citata in un giudizio di qualsivoglia natura, ove le si contesti da parte di terzi la violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale con riguardo alla fabbricazione dei Prodotti forniti all’Acquirente, Eurotec potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, risolvere il contratto e rifiutare di consegnare all’Acquirente altri Prodotti senza per questo incorrere in responsabilità alcuna nei confronti dell’Acquirente stesso per qualsiasi perdita, danno o spesa che questi abbia sofferto o venga a soffrire a seguito di detta risoluzione e rifiuto di effettuare ulteriori consegne. In tale eventualità, Eurotec rifonderà all’Acquirente ogni somma che quest’ultimo abbia eventualmente corrisposto anticipatamente per l’acquisto dei Prodotti successivamente non consegnati da Eurotec; il tutto, senza ulteriori oneri per Eurotec.
12. Forza maggiore e limitazione di responsabilità
12.1 Eurotec non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi proprio inadempimento, ivi compresa la mancata o ritardata consegna, nel caso in cui tale inadempimento sia causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di Eurotec quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi ed altre azioni sindacali, sospensione o difficoltà nei trasporti, furti o danneggiamenti di merce, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerre (sia dichiarate che non dichiarate), disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, contrarietà a leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa (incluse le agenzie di assicurazione credito all’esportazione di pubblica emanazione).
12.2 Le garanzie e responsabilità di Eurotec, derivanti da ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave di Eurotec, Eurotec non avrà pertanto alcuna ulteriore responsabilità in relazione ai Prodotti ed in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti dall’acquisto dei Prodotti. L’Acquirente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di Eurotec derivante da e/o relativa ai contratti conclusi in base alle presenti Condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dall’Acquirente in relazione ai relativi Prodotti.
13. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l’Acquirente dà atto del fatto che i “dati personali” comunicati a e/o scambiati con Eurotec, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03. L’Acquirente, pertanto, espressamente acconsente al trattamento dei propri “dati personali” avvalendosi dei diritti conferitigli dall’art. 7 della D.lgs 196/03 ed, in particolare, del diritto di richiedere ad Eurotec l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
14. Assenza di rinuncia ai diritti di Eurotec – Conservazione del contratto – Lingua
14.1 Nessun ritardo nell’esercizio di un diritto o facoltà da parte di Eurotec, né alcun omesso esercizio di una facoltà, diritto o azione nascente dalle presenti Condizioni generali, potrà essere considerato come rinuncia da parte di Eurotec alla facoltà, diritto o azione in parola.
14.2 Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali venga/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l’applicabilità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni generali; ed ogni disposizione ritenuta invalida o inapplicabile sarà sostituita con nuove pattuizioni legittime, valide ed applicabili ed aventi contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle disposizioni ritenute invalide o inapplicabili.
14.3 Le presenti Condizioni generali di vendita sono redatte in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.
15. Legge applicabile - Foro competente
15.1 Le presenti Condizioni generali ed i contratti di vendita dei Prodotti a cui Eurotec sia parte s’intendono regolati dalla legge italiana ed, in particolare, ove si tratti di contratti di vendita internazionale di beni mobili come definiti da detta Convenzione, dalla Convenzione di Vienna del 1980, ove non derogata dalle presenti Condizioni generali ovvero altrimenti ed esclusivamente per iscritto dalle Parti.
15.2 Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative a le presenti Condizioni generali ed ai contratti di vendita di Prodotti di cui Eurotec sia parte, sarà il Tribunale competente del luogo ove Eurotec ha la propria sede legale. Fermo restando quanto precede, Eurotec si riserva la facoltà di rinunciare, a propria discrezione, al detto foro esclusivo e di convenire l’Acquirente dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell’Acquirente stesso, in particolare ed in via non limitativa, per il recupero dei crediti.
Data: ……………………….
Firma: ………………………
L’Acquirente
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L’Acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare specificamente le seguenti previsioni:
1. Applicabilità delle Condizioni generali; 2. Formazione del Contratto – Accettazione degli ordini; 3. Prezzi dei Prodotti; 4. Pagamenti; Ritardato o mancato pagamento;5. Consegna – Rischio di perdita dei Prodotti; 6. Tempi di consegna - Accettazione della consegna; 7. Riserva di proprietà;
8. Garanzia contrattuale e limitazione della responsabilità; 9. Risoluzione anticipata; 10. Know how ed informazioni confidenziali; 11.4 Violazione diritti proprietà industriale; 12. Forza Maggiore e limitazione della responsabilità; 14.1. Assenza di rinuncia ai diritti; 15. Legge applicabile – Foro competente
L’Acquirente
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