Contract
d. manlevare e tenere indenne l’ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei lavori oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dell’appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
g. utilizzare, per l’appalto personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Operatore Economico si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale
scopo saranno predisposte e comunicate dall’ASL Roma 1.
Articolo 6
Modalità e termini di esecuzione della prestazione
L’Operatore Economico si obbliga a svolgere i lavori richiesti secondo le modalità stabilite negli atti di gara e nel CSA, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
L’Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e
corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ASL Roma 1.
L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa,
nessuna esclusa.
Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo
Ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, l’Operatore Economico si obbliga a consentire all’ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
L’Operatore Economico, si impegna ad inviare all’ASL Roma 1 con cadenza
trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente
valore delle fatture inviate all’Azienda;
dettaglio dell’attività svolta;
ogni altra informazione richiesta dall’Azienda Sanitaria
3. Resta inteso che l’ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna
di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dei Lavori o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell’Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 8
Corrispettivi e revisione prezzi
Il corrispettivo contrattuale dovuto all’Operatore Economico dall’ASL Roma 1 per l’affidamento dei lavori oggetto del presente Contratto è determinato sulla base dell’offerta di gara oltre agli oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all’Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’ASL Roma 1.
Tutti gli oneri derivanti all’Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’ Operatore Economico in ragione del presente appalto, in virtù di quanto stabilito dall’art. 21 del CSA.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.
L’Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
L’Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs.50/2016 è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento dell’importo del contratto). L’anticipazione è revocata se l’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli
obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi di legge, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, secondo quanto prvisto dall’art. 23 del CSA.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre l’importo relativo agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta, secondo quanto disposto dall’art. 24 del CSA.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dal rilascio del SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Il conto finale, dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Per i dettagli relativi al pagamento a saldo si rinvia a quanto prescritto dall’art. 25 del CSA.
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensidell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
I pagamenti del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le modalità indicate nel CSA.
La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 giorni dalla data di rilascio.
I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione
degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
Il ritardo nel versamento degli acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Per quanto concerne detti ritardi si rinvia a quanto previsto dall’art. 26 del CSA.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo unitamente alle ritenute applicate in corso di esecuzione, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione previa presentazione della relativa fattura.
Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all’art.30 comma 5 del D. Lgs.
50/2016.
Le fatture relative ai corrispettivi dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.
Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
L’Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all’Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L’Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali". L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato dall’Operatore Economico.
Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei xxxxxxxxxx.Xx pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione.
L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge,
l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.
Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Operatore Economico si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono .
L’Operatore Economico si obbliga a comunicare all’ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
L’Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
L’Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
(Ove l’Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)
L’ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
Con riferimento ai subcontratti, l’Operatore Economico si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 11 Trasparenza
L’Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 12 Penali
Qualora durante lo svolgimento dei lavori si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del CSA o rilievi per negligenza, l’ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l’Operatore Economico all'esatta esecuzione delle prestazioni. Quest’ultimo dovrà produrre, entro e non oltre
5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell’Operatore Economico.
Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, in confronto
al termine fissato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille giornaliero dell’importo
netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura pari all’1 per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale, trova applicazione anche negli altri casi previsti dall’art. 17 del CSA e secondo le modità in esso stabilite.
In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale.
L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
I danni arrecati dall’Operatore Economico alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’Operatore Economico ovvero l’Operatore Economico stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’Operatore Economico.
L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’Operatore Economico o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Azienda in conformità al richiamato art. 17 del CSA.
Articolo 13
Cauzione definitiva e polizze assicurative
A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell’ASL Roma 1 cauzione
definitiva mediante polizza fideiussoria (o bancaria) n. con la quale la
Compagnia (istituto di credito) si costituisce fideiussore a favore
dell’Amministrazione nell’interessse dell’Operatore Economico stesso, fino alla
concorrenza della somma di Euro .
(ove ricorrano i presupposti) L’importo è ridotto del _ % in quanto l’affidatario è in
possesso di certificazione di qualità così come risyulta dal certificato n.
presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’ASL Roma 1.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Operatore Economico.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l’Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo
l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Sempre in materia di garanzia definitiva si applica quanto previsto dall’art. 31 del CSA.
L’Operatore Economico ha, altresì, prodotto polizza assicurativa relativa a tutti i rischi di esecuzione che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione in conformità a quanto prescritto dagli atti di gara. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione dei lavori è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 2.500.000,00.
Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In merito agli obblighi assicurativi per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia all’art. 33 del CSA.
Articolo 14 Riservatezza
L’Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’appalto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Operatore Economico stesso a gare e appalti.
L’Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.
196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 15
Danni, responsabilità civile
L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l’ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell’Operatore Economico.
In caso di assenza dei rappresentanti dell’Operatore Economico, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l’ASL Roma 1, senza che l’Operatore Economico possa sollevare eccezione alcuna.
L’Operatore Economico è custode delle opere fino alla consegna dei lavori ultimati e pertanto solleva l’Azienda da ogni responsabilità per la sottrazione o i danni apportati ai materiali depositati in cantiere, ovvero posti in opera. Di conseguenza, l’Operatore Economico è obbligato a sostituire o riparare i materiali ed apparecchi sottratti o danneggiati.
Sarà inoltre responsabile per ogni danno arrecato a cose o persone per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, intendendosi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato e l’Azienda sarà esonerata da ogni conseguenza diretta o indiretta.
Articolo 16
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Ferme le ipotesi di risoluzione di cui agli art. 20 e 35 del CSA da esperirsi nelle modalità in essi previste e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del d.lgs. 50/2016, da esperirsi nelle forme di cui all’art. 47 del CSA l’ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Operatore Economico;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
f) nei casi di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
h) nei casi di violazione delle norme cui all’articolo “Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
L’eventuale ritardo o inadempienze dell’appaltatore che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore, così come disposto dal CSA.
E’ dovuto dall’Appaltatore il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
In tutti i predetti casi di risoluzione l’ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente
la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Operatore Economico per il risarcimento del danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Operatore Economico con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx
000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all’Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.
Articolo 17 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, l’ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Operatore Economico via PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Operatore Economico un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Operatore Economico;
b) qualora l’Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi/forniture pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Operatore Economico medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.
L’ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi/forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Operatore Economico con PEC.
Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1671 c.c.
L’ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
Articolo 18
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura.
L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L'Operatore Economico dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/forntura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Operatore Economico s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nell’appalto de quo, all'inizio dello stesso e ogni qual volta l’ASL Roma 1 lo chieda:
- copia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
L’Operatore Economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL Roma 1, scaricabile
dal sito
pena la risoluzione del contratto.
Articolo 19 Responsabile della commessa
Con la stipula del presente Contratto l’Operatore Economico individua nel
Sig. il Responsabile della commessa, con capacità di
rappresentare ad ogni effetto l’Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell’ASL Roma 1.
I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero
telefonico , indirizzo e-mail
PEC .
Articolo 20
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara.
Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.
Il Appaltatore acconsente, altresì, a che il nominativo del appaltatore e del valore del
contratto esecutivo siano diffusi tramite i siti internet . Inoltre, in
adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l’Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet , sezione “ ”.
Inoltre, l’appaltatore prende atto ed acconsente che le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e dalla piattaforma telematica X.X.XX.XX della Regione Lazio
, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
In ragione dell’oggetto del presente contratto, ove l’Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei lavori contrattualmente previsti.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro- tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle
specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
Nel caso in cui l’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
L’ Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell’ASL Roma 1.
In ogni caso l’ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell’Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall’Operatore Economico all’ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 21
Cessione di credito e di contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il
Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l’Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Operatore Economico medesimo riportando il CIG e il CUP.
Articolo 22 Subappalto
L’Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può
affidare in subappalto, e seguenti lavorazioni:
in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del CSA.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il subappalto deve essere autorizzato dall’ASL Roma 1. L’Operatore Economico si impegna a depositare presso l’ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Fuori dai casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 l’Operatore Economico si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico.
In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Operatore Economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n.
50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l’Operatore Economico non l’abbia
richiesto in offerta)
L’Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalto.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative all’appalto ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, xxxxx, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’ASL Roma 1 per legge.
L’Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di Operatore Economico e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 24 Clausola Antipantouflage
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l’Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.
Articolo 25 Foro competente
Ove non si proceda all’Accordo bonario di cui all’art. 45 del CSA , per ogni controversia
che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Operatore Economico e l’ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 26 Allegati
Le parti convengono che si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000 limitatamente
agli articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati di progetto come specificato nell’allegato A al CSA;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
f) la cauzione definitiva e le polizze di garanzia;
g) il verbale di aggiudicazione e relativa delibera di approvazione;
h) l’offerta dell’Appaltatore
i) il Capitolato Speciale d’Appalto;
j) l’Elenco dei Prezzi Unitari;
k) il Patto di integrità, l’Infromativa privacy,
l) l’Accordo trattamento dati.
Art. 27
Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 c.c. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 comma codice civile il sig.
dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel diciplinare di gara e relativi allegati, nel CSA e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Termine di esecuzione, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell’Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi e revisione prezzi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva e Polizze assicurative, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma ditale in pdf pades (non in p7m).
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI XXX XXX XXXXXXXX, 0
XXXX Scheda 5 e Scheda 7 – Stralcio 5
(D.G.R. 861 DEL 19.12.2017)
ALLEGATO 7 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , Prov. , il , residente in
, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di
, della , con sede in , Prov. , via
, n. , CAP , codice fiscale n. e partita IVA n.
, ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di lavori di
della ASL Roma 1;,
OFFRE
a)
PREZZO GLOBALE DEI LAVORI (al netto dei costi della sicurezza) | In cifre | € , |
In lettere | Euro , |
Ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara | In cifre | , % |
In lettere | , % |
PREZZO GLOBALE DELL’APPALTO (comprensivo dei costi della sicurezza | In cifre | € , |
In lettere | Euro , |
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
b) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa è pari a x , ( / );
c) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a € ,
( / );
, lì
Il Documento deve essere firmato digitalmente
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI XXX XXX XXXXXXXX, 0
XXXX Scheda 5 e Scheda 7 – Stralcio 5
(D.G.R. 861 DEL 19.12.2017)
ALLEGATO 8 – PATTUIZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)
TRA
Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come “GDPR”), è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Xxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx;
E
il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore in quanto
tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione
………………………………………………………..– Delibera di riferimento n.
………………………………………………………………………..
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche “Titolare”) e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come “responsabile del trattamento” e, in breve, “RdT” e, altresì, “Fornitore”).
Art. 1
Designazione del responsabile del trattamento
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa,
con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e/o comunque funzionali all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all’estero) ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 2
Accettazione della designazione da parte del Fornitore
1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal
presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come “dati”):
a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente
Accordo;
b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub- responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l’intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell’Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all’art. 7 del presente Accordo;
- nell’evenienza indicata nell’art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell’art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Art. 3
Istruzioni sul trattamento dei dati
1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
a) informare il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il
GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
c) adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall’Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0000000000; xxx@xxxxxxx0.xx);
d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia princìpi del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e
accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presìdi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
- tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in
G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall’atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
n) fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all’eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall’art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all’estero) quali altri responsabili del trattamento (sub- responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all’estero, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 4
Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l’adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.
Art. 5
Diritti del Titolare
1. Il Titolare ha diritto:
a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi
consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche
all’estero;
d. all’immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all’obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l’interoperabilità e la portabilità dei dati.
Art. 6
Istanze degli interessati
1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati,
finalizzate all’esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).
Art. 7
Manleva e responsabilità per violazione di dati personali
1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all’art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.
Art. 8
Durata
1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell’attività di cui al vigente
rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a
permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell’Unione europea.
2. Qualora l’attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l’autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.
Art. 9
Rinunce
1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.
Art. 10
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valevoli le definizioni ed i princìpi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.
Roma, li …………………………….
Il Titolare del trattamento | Il | Responsabile | del |
Trattamento | |||
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1) | (Soc. | ||
………………………………………..) |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI XXX XXX XXXXXXXX, 0
XXXX Scheda 5 e Scheda 7 – Stralcio 5
(D.G.R. 861 DEL 19.12.2017)
ALLEGATO 9 – INFORMATIVA PRIVACY
Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.
I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
Modalità e logica del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1,
Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000- Xxxx
Titolare del trattamento
In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati
Diritti
L’aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l’aggiudicazione
Nomina del responsabile del trattamento
comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l’aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l’aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28