CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
Repertorio n. di data
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
Il giorno , presso la sede municipale del Comune di Tione di Trento in piazza Xxxxxx Xxxxxxxx n. 1, tra i seguenti soggetti: ----------------------
⮚ Comune di Tione di Trento (codice fiscale 00336020227), in persona del Sindaco e legale rappresentante geom. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Tione di Trento l’8 settembre 1953, libero professionista, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede dell’amministrazione che rappresenta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione giuntale n.
del 2009;
⮚ Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie (codice fiscale 95007220221), in persona dell’Ispettore Distrettuale xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Bleggio Superiore (Tn) l’1 gennaio 1960, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede dell’ente che rappresenta, situata a Tione di Trento in Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 6. -----------------------------------
Premesso:
⮚ che con deliberazione n. 41 del 28 novembre 2006 il Consiglio Comunale ha modificato l’accordo di programma, tra il Comune di Tione di Trento e il Comprensorio delle Giudicarie, relativo alla caserma distrettuale dei vigili del fuoco volontari delle Giudicarie (neo formata p.ed. 2563 C.C. Xxxxx X), immobile di proprietà comunale, prevedendo, all’art. 5 di detto accordo, che “il Comune di Tione di Trento concederà in comodato gratuito all’Unione Distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie gli spazi di competenza di quest’ultima siti nell’ala nord della caserma”;
⮚ che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. del , ha stabilito di concedere in comodato all’Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie i locali situati nella caserma distrettuale specificamente individuati in rosso nella planimetria allegata sub “A” al provvedimento citato.
Tutto ciò premesso
e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il Comune di Tione di Trento, di seguito denominato anche “parte comodante”, concede in comodato all’Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie, di seguito denominata anche “parte comodataria”, che a tale titolo accetta, i locali situati nella caserma distrettuale dei vigili del fuoco volontari delle Giudicarie (neo formata p.ed. 2563 C.C. Tione I, sulla base del tipo di frazionamento n. 524/2008, approvato dall’Ufficio del Catasto di Tione il 31 ottobre 2008) specificamente individuati in rosso nella planimetria allegata sub “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
I locali oggetto di comodato saranno utilizzati dalla parte comodataria per i propri fini istituzionali.
Detti spazi sono da ritenersi in gestione ed uso della parte comodataria, che potrà concederli a soggetti terzi operanti nel settore della protezione civile. --- Tra i locali oggetto di comodato è compresa anche la sala riunioni polifunzionale situata al secondo piano, che sarà gestita dalla parte comodataria con garanzia di uso gratuito da parte del Corpo VV.F. Volontari
di Tione, del Comune di Tione di Trento e del Comprensorio delle Giudicarie, secondo un apposito calendario.
Gli arredi situati nei locali oggetto di comodato, acquistati dal Comprensorio delle Giudicarie, sono di proprietà della parte comodataria. ----------------------
Nella planimetria allegata sub “A” sono individuati altresì in colore blu gli spazi in gestione e uso del Corpo VV.F. Volontari di Tione che potranno essere utilizzati da tutti i Corpi VV.F. delle Giudicarie sulla base di un regolamento d’uso concordato con la parte comodataria, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di programma citato in premessa. Tale utilizzo avverrà gratuitamente, secondo un apposito calendario. Gli spazi in questione, se necessario, garantiranno il ricovero di mezzi e attrezzature della parte comodataria.
I parcheggi esterni alla caserma distrettuale saranno a disposizione anche della parte comodataria e degli altri utilizzatori della struttura, pur non rientrando nell’oggetto del presente contratto di comodato. ----------------------
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1810 Cod. Civ..
Articolo 3 – Stato dei locali e modifiche
La parte comodataria si obbliga a custodire e conservare i locali oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 Cod. Civ., avendo cura di non arrecarvi danni o pregiudizi. ----------------------
La parte comodataria dichiara di essere consapevole delle condizioni in cui si trovano, alla data del presente contratto, i locali oggetto di comodato nonché gli impianti ivi esistenti e di ritenere gli uni e gli altri idonei alle attività che
intende svolgere all’interno di detti locali. -------------------------------------------
Successivamente alla stipulazione del presente contratto le parti effettueranno un sopralluogo ai locali oggetto di comodato redigendo uno stato di consistenza degli stessi.
La parte comodataria si obbliga a non eseguire lavori di modifica dei locali oggetto di comodato o degli impianti ivi presenti senza il preventivo consenso scritto della parte comodante.
Articolo 4 – Oneri di gestione e manutenzione
La parte comodante curerà e sosterrà le spese di manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria relative ai locali oggetto di comodato. ------------------
La pulizia ordinaria dei locali oggetto di comodato potrà essere effettuata a cura del custode della caserma distrettuale, incaricato dal Corpo VV.F. Volontari di Tione.
Articolo 5 – Responsabilità civile e obblighi ulteriori
La parte comodataria dovrà risarcire o ripristinare qualunque deterioramento, danno o perdita arrecati sia ai locali oggetto di comodato che all’edificio in cui essi sono situati per colpa sua o di persone da essa ammesse, anche solo temporaneamente, nei locali oggetto di comodato. ---------------------------------
La parte comodataria sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati a terzi, compresa la parte comodante, in ragione dell’utilizzo dei locali oggetto di comodato. La parte comodataria, pertanto, solleva e rende indenne fin d’ora la parte comodante da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. --------------------
La parte comodataria si impegna a consentire l’accesso ai locali oggetto di comodato al personale incaricato dalla parte comodante di ispezionare i locali
stessi per assicurarsi della loro buona conservazione e dell’osservanza di ogni altro obbligo contrattuale.
Articolo 6 – Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento agli artt. 1803 e seguenti Cod. Civ. in materia di comodato. --------
Articolo 7 – Spese contrattuali
L’imposta di registro e le altre spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto sono a carico della parte comodante. --------------------------------------
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5, c. 4, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. ------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari. Tione di Trento,
Unione dei Corpi dei Vigili del
Comune di Tione di Trento Il Sindaco
geom. Xxxxxxxx Xxxxxx
Fuoco Volontari delle Giudicarie L’Ispettore Distrettuale
xxx. Xxxxxxx Xxxxx