Contract
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO E PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE DELLA SERVER FARM 2
Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI 3
Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
Art. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
Art. 7 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 10
Art. 11.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE 10
Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 11
Art. 12 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI 13
Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 14
Art. 15 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C 15
Art. 16 – SICUREZZA SUL LAVORO 15
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
Art. 18 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 16
Art. 19 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 17
Art. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 17
(con riferimento ai Lotti 2, 3 e 5) 19
Art. 22 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 21
Art. 24 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO . 24
Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO 24
Art. 26 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO 24
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO E PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE DELLA SERVER FARM
NEL PERIODO 2017 -2019 (LOTTO )
TRA
CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, X.xx Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione,
, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)
E
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
, con sede legale in , in persona del
domiciliato ai fini del presente atto presso
, (nel seguito anche “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”
PREMESSO CHE
- in data 29/11/2016 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della Gara Europea a Lotti per i servizi di manutenzione e supporto tecnico e per la fornitura di Licenze software della Server Farm nel periodo 2017- 2019 (Lotto ) mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita con le modalità di cui al “Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014;
- in data il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava
l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della Società in epigrafe;
- il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati e dello Schema di contratto” (Allegato n. ), le “Informazioni Complementari” (Allegato n. ), l’“Offerta economica” (Allegato n. ), (eventuale) l’”Offerta tecnica” (Allegato n. ) il “D.U.V.R.I. – Documento
Unico Valutazione Rischi da Interferenze” (Allegato n. ) (complessivamente, i “Documenti di Gara”), sono allegati al presente Contratto;
- l’Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell’importo pari ad Euro
(Euro ) con n. del ,
rilasciata da (Allegato n. ) ed ha presentato la polizza
assicurativa n. per per un massimale non inferiore ad Euro (Euro ) a copertura di (Allegato n. );
- L’Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al Committente e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI
Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli “Allegati”), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
- Allegato 1) Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
- Allegato 2) Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici;
- Allegato 3) Offerta Economica;
- Allegato 5) D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Allegato 6) Garanzia definitiva;
- Allegato 7) Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Art. 2 – OGGETTO
Costituisce oggetto del presente contratto l’acquisizione di servizi di manutenzione e supporto tecnico e la fornitura di Licenze software della Server Farm – nel periodo 2017-2019 con riferimento al Software (Lotto )
[modificare/ integrare secondo i contenuti delle Norme Generali]
L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici Lotto _ , che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti.
L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto
– Norme Generali e Requisiti Tecnici.
Art. 3 – DURATA
Il contratto avrà durata dal 1/07/2017 fino al 31/12/2019.
(Con riferimento al Lotto 3) Alla scadenza del contratto, il Committente si riserva la facoltà di attivare l’opzione di rinnovo del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali per un valore economico complessivo che risulterà dall’applicazione dei costi unitari annui offerti dall’Appaltatore (e riportati nel Listino di cui all’Offerta economica) alle quantità di sottoscrizioni installate alla data del 31/12/2019, per ogni tipologia di prodotto indicato nel suddetto Listino sopra citato.
(Con riferimento al Lotto 5) Alla scadenza dell’appalto, il Committente si riserva la facoltà di attivare l’opzione di rinnovo del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto, per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo pari al 20% dell’importo complessivo del contratto (risultante dall’applicazione delle tariffe unitarie offerte dall’Appaltatore alle quantità di licenze installate alla data del 31/12/2019) e, comunque non superiore all’importo complessivo massimo stimato pari a € 43.000,00 (oltre oneri di legge - oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a zero).
Art. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato sulla base del listino di cui all’Offerta economica allegata ( Allegato B).
Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00 (Euro zero/00), oltre oneri di legge.
Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita.
Lotto 1
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base del listino di cui all’Offerta economica allegata, come segue:
− Euro (oltre oneri di legge) importo minimo garantito
− Euro (oltre oneri di legge) importo massimo spendibile del contratto.
Durante la vigenza del contratto, il Committente riconoscerà all’Appaltatore l’importo minimo garantito per le prestazioni di “Prima Fornitura” (riferite all’erogazione del servizio di manutenzione software “Software Maintenance” ed alla fornitura di servizi
di supporto specialistico “TRM”- come meglio dettagliati nel documento dei Requisiti Tecnici) sulla base degli importi riportati nel Listino di cui all’Offerta economica allegata.
Durante la vigenza del contatto, il Committente potrà ordinare un ulteriore “TRM” in aggiunta a quello di “Prima Fornitura”, sulla base delle effettive necessità del Committente, fino all’ammontare dell’importo massimo spendibile del contratto. Il Committente non assume alcun impegno circa l’effettiva richiesta della “Seconda Fornitura”.
Lotto 2
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base del listino di cui all’Offerta economica allegata, come segue:
− Euro (oltre oneri di legge), importo minimo garantito
− 755.000,00 Euro (oltre oneri di legge) importo massimo spendibile del contratto.
Durante la vigenza del contratto derivante dalla procedura in oggetto, il Committente garantisce all’Appaltatore la corresponsione dell’importo minimo garantito per le prestazioni di “Prima Fornitura” (riferite all’erogazione del servizio di manutenzione software della base installata delle Licenze Veritas ed alla fornitura di nuove licenze e relativa manutenzione, come meglio dettagliati nel documento dei Requisiti Tecnici).
Le prestazioni riferite alle eventuali “Forniture successive” dell’appalto potranno essere richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile di cui sopra - rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione - e saranno fatturate applicando le tariffe unitarie offerte dall’Appaltatore riportate nel Listino di cui all’Offerta economica allegata.
Il Committente non assume alcun impegno circa l’effettiva richiesta delle prestazioni relative alle “Forniture successive” ovvero circa la quantità in cui le stesse potranno essere richieste.
Lotto 3
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base del listino di cui all’Offerta economica allegata, come segue:
− Euro (oltre oneri di legge), importo minimo garantito
− 1.490.000,00 Euro (oltre oneri di legge) importo massimo spendibile del contratto.
Durante la vigenza del contratto derivante dalla procedura in oggetto, il Committente garantisce all’Appaltatore la corresponsione dell’importo minimo garantito per le prestazioni di “Prima Fornitura” (riferite all’erogazione del servizio di manutenzione software della base installata delle licenze VMware, ed all’erogazione dei servizi
professionali di assistenza specialistica, come meglio dettagliati nel documento dei Requisiti Tecnici).
Le prestazioni riferite alle eventuali “Forniture successive” dell’appalto potranno essere richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile di cui sopra - rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione - e saranno fatturate applicando le tariffe unitarie offerte dall’Appaltatore riportate nel Listino di cui all’Offerta economica allegata.
Il Committente non assume alcun impegno circa l’effettiva richiesta delle prestazioni relative alle “Forniture successive” ovvero circa la quantità in cui le stesse potranno essere richieste.
Lotto 4
Il corrispettivo annuo con riferimento al servizio oggetto del LOTTO 4, come dettagliato nel documento “Requisiti tecnici - Lotto 4” - è pari a Euro
( /00) (oltre oneri di legge).
Il valore complessivo dell’appalto, per tutto il periodo di durata del contratto derivante dalla presente procedura, è quindi pari ad Euro
Lotto 5
Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base del listino di cui all’Offerta economica allegata, come segue:
− Euro (oltre oneri di legge), importo minimo garantito
− 215.000,00 Euro (oltre oneri di legge) importo massimo spendibile del contratto.
Durante la vigenza del contratto derivante dalla procedura in oggetto, il Committente garantisce all’Appaltatore la corresponsione dell’importo minimo garantito per la “Prima Fornitura - Quantità minima garantita” dell’appalto (riferite all’acquisto di Licenze comprensive della relativa manutenzione, come meglio dettagliato nei Requisiti Tecnici).
Le prestazioni riferite alle eventuali “Forniture successive” dell’appalto potranno essere richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile di cui sopra - rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione - e saranno fatturate applicando la tariffa unitaria offerta dall’Appaltatore riportata nel Listino di cui all’offerta economica allegata.
Il Committente non assume alcun impegno circa l’effettiva richiesta delle prestazioni relative alle “Forniture successive” ovvero circa la quantità in cui le stesse potranno essere richieste.
Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con la seguente modalità.
Lotto 1
− Servizio di manutenzione software della base installata delle licenze CIRTIX: fatturazione anticipata con periodicità semestrale;
− Servizio di supporto specialistico “TRM”: fatturazione anticipata con periodicità semestrale.
Lotto 2
− Servizio di manutenzione software della base installata delle licenze VERITAS e servizio di manutenzione delle nuove licenze riferite alla “Prima Fornitura: Fatturazione anticipata con periodicità semestrale;
− Acquisizione di nuove licenze: fatturazione anticipata in un’unica soluzione a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità della fornitura;
− Servizi professionali di assistenza specialistica: fatturazione ad avanzamento lavori sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.
Lotto 3
− Servizio di manutenzione software della base installata delle licenze VMware e servizio di manutenzione delle nuove licenze riferite alla “Prima Fornitura”: fatturazione anticipata con periodicità semestrale;
− Acquisizione di nuove licenze: fatturazione anticipata in un’unica soluzione a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità della fornitura;
− Servizi professionali di assistenza specialistica: fatturazione ad avanzamento lavori sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.
Lotto 4
Le fatture dovranno essere emesse con modalità anticipata e periodicità semestrale.
Lotto 5
Acquisizione di nuove licenze comprensive del relativo servizio di manutenzione: fatturazione anticipata, in un’unica soluzione, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità della fornitura.
Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:
Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA.
Il Committente opera in regime di IVA ad esigibilità immediata.
Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d’ordine di riferimento.
Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.
Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 c.9 D.Lgs.50/2016, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di
D.U.R.C. regolare (eventuale).
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Xxxx nel suo complesso.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.
Art. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
A tali risorse sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
Tutte le spese e gli oneri dell’Appaltatore relativi alle attività propedeutiche alla erogazione del servizio (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo del servizio.
Art. 7 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
(con riferimento ai Lotti 1, 2, 3 e 5) Il Committente durante la vigenza del contratto richiederà all’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prestazioni riferite alla “Prima Fornitura - Quantità minima garantita” dell’appalto, come descritte Capitolato Speciale di Appalto Requisiti Tecnici - tipologia e quantità dei servizi richiesti.
( con riferimento al Lotto 4) Il Committente durante la vigenza del contratto richiederà all’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, come descritte Capitolato Speciale di Appalto Requisiti Tecnici.
La durata delle attività non potrà eccedere la scadenza del relativo contratto di appalto così come definita nel presente contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell’appalto, nell’impossibilità di completare l’esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il CSI riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate.
Per tutta la durata del contratto di Appalto e in applicazione dei prezzi unitari derivanti dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore, il CSI potrà chiedere ulteriori forniture e servizi professionali- come descritte nei Requisiti Tecnici del Capitolato Speciale d’Appalto) fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile come determinato all’art. 4, rispetto ai quali non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.
Art. 8 – PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla
delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici o previste nel presente documento, ed in particolare:
Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l’Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.
Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l’addebito formale delle stesse attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti dell’Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Nell’ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all’applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell’Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).
Art. 9 – DIFFORMITÀ E VIZI
L’Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l’ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.
In particolare, gli esiti di tutte le verifiche di conformità dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.
L’Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c.
Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Art. 11.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L’attività dell’Appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
L’Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Xxxxx, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l’eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all’Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell’Ispettorato che l’Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.
Art. 11 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.
[OVVERO]
Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto esclusivamente per una o più delle seguenti società, secondo quanto disposto al comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3) ……………………………………..
L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l’intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:
……………………………………..
……………………………………..
In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore.
La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Con riferimento alle prestazioni di cui al “Servizio minimo garantito”: le stesse, non potranno essere subappaltate per una quota superiore al 30% del relativo valore iscritto a contratto; per le prestazioni successive all’esaurimento del servizio minimo garantito potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30% di ciascuna tranche di prestazioni richiesta; complessivamente considerata la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% del relativo importo massimo spendibile.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
Al fine di poter procedere al subappalto, l’Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:
- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Il Committente provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell’art 105 del D.Lgs sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 12 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI
L’Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. che ha accettato l’incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.
L’incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
E’ in facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo referente.
Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all’Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig. .
Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Il Committente designa quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto
.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle penali.
A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del certificato di verifica di conformità, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.
Art. 14 – COMUNICAZIONI
Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell’esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.
Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell’esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.
Art. 15 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.
Il Committente comunicherà all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all’Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell’Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l’esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.
Art. 16 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U.
n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.
In particolare, l’Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione . Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall’art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Committente informa, pertanto, di quanto segue:
• il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi
automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall’Allegato B allo stesso decreto;
• i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale “Incaricato” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
• i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
• il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxx.
• il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l’esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell’area organizzativa di appartenenza. L’elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx.xx.
Art. 18 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex X.Xxx. 231/01”, ivi incluso il suo addendum “Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, nonché del Codice Etico, come adottati del Committente.
A tale riferimento, il “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01”e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI- Piemonte xxx.xxxxxxxxxxx.xx (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti - Corruzione). L'Appaltatore avrà
inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.
L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.
L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al Committente.
Art. 19 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.
Art. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
L’Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell’esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare, in materia di misure di sicurezza imposte dall’art. 31 e seguenti e dall’allegato B al decreto indicato.
L’Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell’esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.
L’Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.
Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a garantire l’adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Oltre a quanto sopra indicato, il CSI si riserva di richiedere e concordare con il Fornitore l’implementazione di misure idonee, senza oneri aggiuntivi per il CSI Piemonte, nell’ambito dell’espletamento delle attività. Tali misure dovranno essere implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell’Appaltatore e degli standard internazionali e delle “best practies” in materia di sicurezza. A tal fine l'Appaltatore si impegna a dare evidenza dell'adozione del regime operativo di sicurezza concordato con idonea documentazione e a fornire annualmente un aggiornamento della stessa.
L’Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Si rimanda al documento “Allegato E - Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL”.
L’Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.
E' cura del Referente di cui sopra:
• la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
• il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.
In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell’arte delle misure di sicurezza implementate dall’Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente e la verifica della corretta applicazione del Codice della Privacy.
L’Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, non solo all’interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L’Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.
In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi
contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.
È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Committente o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto al DEC l’avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale ha effettuato lecitamente copia o conservazione.
L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:
• a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
• a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.
• L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:
• tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
• tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.
Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.
Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.
Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.
Art. 21 – LICENZE SOFTWARE
(con riferimento ai Lotti 2, 3 e 5)
In relazione a tutti i software necessari a consentire la piena funzionalità della fornitura oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve farsi carico di tutte le procedure e degli eventuali relativi costi necessari a garantire al Committente la piena titolarità delle licenze con cui detti software sono rilasciati, al fine di garantirne il funzionamento, senza la previsione di alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.
Le licenze devono possedere le seguenti caratteristiche:
• fornite in titolarità al Committente;
• idonee ad autorizzare un uso del software nella misura necessaria e sufficiente a garantire il pieno utilizzo delle apparecchiature secondo le funzionalità proprie, come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;
• concesse a tempo indeterminato.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Xxxxx licenzianti in relazione alla titolarità delle licenze stesse, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.
Con riferimento ad eventuali moduli software che dovessero essere messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il Committente è licenziatario, l’Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell’interesse del Consorzio e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.
In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l’Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore), e non potranno essere copiate e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il CSI.
In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell’Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell’Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Consorzio il servizio in oggetto.
In caso di subappalto, l’Appaltatore dovrà imporre i medesimi vincoli qui precisati al Subappaltatore; inoltre, in caso di installazione presso hardware del Subappaltatore, anch’esso dovrà essere debitamente identificato e dovrà essere sito presso l’Appaltatore o presso il Subappaltatore, né i Moduli potranno essere trasferiti su altre macchine.
L’hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell’Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all’Appaltatore (o, nel caso, al Subappaltatore) o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla licenza SAS si precisa che l’hardware dovrà essere sito sul territorio italiano.
Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell’Appaltatore, l’installazione dei moduli sarà effettuata a cura del CSI, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici.
Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra CSI e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del CSI: al proposito, quindi, l’Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell’hardware coinvolto.
Inoltre, l’Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici, – inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati – nonché alla piattaforma Enterprise SAS e SAP Business Objects sita presso la Server Farm del CSI, esclusivamente allo scopo,
nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.
L’Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal CSI, ove e nella misura in cui ciò sia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici, nell’interesse di quest’ultimo nell’ambito del servizio assegnatogli, né potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente capitolato e per il rispettivo tempo necessario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:
- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore di terzi diversi dal CSI e/o l’utilizzo per l’elaborazione di dati di terzi nell’interesse di soggetti diversi dal CSI;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall’attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il CSI.
L’Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell’hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.
Inoltre, l’Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l’osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l’accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il CSI riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l’Appaltatore (che dovrà nel caso provvedere a sua volta ad informare il Subappaltatore).
In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell’Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l’Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al CSI e si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell’uso del Software da parte dell’Appaltatore e/o del Subappaltatore.
Art. 22 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente appalto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del Committente.
In particolare, il Committente acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti economici di proprietà intellettuale di tutto il software sviluppato ad hoc su indicazione del Committente stesso, incluso software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero
delle porzioni di codice (binario e sorgente) sviluppate ad hoc in relazione e/o prodotte dalle attività di personalizzazione – come indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto Requisiti tecnici – effettuate dall'Appaltatore, e/o opere derivate eventualmente realizzate dall’Appaltatore nell’interesse del Committente, su sua indicazione ed in forza dei diritti da quest’ultimo acquisiti sul prodotto software originario.
Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i materiali (codice binario, codice sorgente, nonché documentazione cartacea e/o informatica a supporto) prodotti dall'Appaltatore in relazione alle attività sopra citate e previste nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici e/o comunque necessarie per l’espletamento dell’oggetto dell’appalto stesso.
Più in generale, il Committente acquisisce la titolarità piena ed esclusiva di tutti i materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici) prodotti dall'Appaltatore in adempimento degli obblighi contrattuali.
Le basi di dati utilizzate, visionate o a cui si possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale sono di esclusiva titolarità del Committente o altri Enti, che li detengono in modo completo ed esclusivo.
Tutti i materiali (dati e informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici) prodotti dall'Appaltatore in adempimento degli obblighi contrattuali sono da intendersi ab origine di titolarità del Committente e/o dei suoi consorziati.
In particolare, il Committente acquisisce la titolarità piena ed esclusiva di tutta la documentazione prodotta e fornita. Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del Committente dall'Appaltatore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del Committente.
L'Appaltatore si impegna a garantire l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sopra, ed, a tale fine, garantisce sotto la sua responsabilità che sui materiali sopra richiamati non gravino diritti di terzi di cui questi ultimi possano eventualmente lamentare violazione. L’Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, inclusa ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi in relazione alla titolarità ovvero all'uso improprio del software utilizzato per gli sviluppi di cui sopra.
Inoltre, spettano al Committente tutti i diritti riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore, LdA) e s.m.i. in relazione alla eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite l'Appaltatore.
Art. 23 –RISOLUZIONE
E’ facoltà del Committente risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Committente procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Committente formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell’appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all’appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l’esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
• nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale
• nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
• in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
• in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
• in caso di subappalto non autorizzato;
• in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Concessionario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Concedente non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.
Art. 24 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO
Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.
In deroga all’art. 1671 del Codice Civile, l’Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell’effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Il Committente procederà ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.
Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.
Art. 26 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 27 – CONTROVERSIE
In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Torino.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.
Art. 28 – SPESE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.
Art. 29 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Xxxx e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Letto, confermato, sottoscritto.
Torino, lì
Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti: