Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
1.3.
Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale
del 25 ottobre 2007
I. Scopo e principi dell'accordo
Art. 1 Scopo
I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell'intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera1, dall'ac- cordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbli- gatoria2 e dalla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili3. Essi, in particolare,
a. definiscono l'offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei giovani con bisogni educati- vi particolari;
b. promuovono l'integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;
c. si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.
Art. 2 Principi di base
La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:
a. la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubbli- co di formazione;
1 RS 101
2 Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 1.2
3 RS 151.3
b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separa- zione nel rispetto del benessere e delle possibilità di svi- luppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'am- biente e dell'organizzazione scolastica;
c. il principio di gratuità prevale nell'ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;
d. i detentori dell'autorità parentale sono associati alla proce- dura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pe- dagogia speciale.
lI. Diritto alla pedagogia speciale
Art. 3 Beneficiari
Dalla nascita all'età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:
a. prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo li- mitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno spe- cifico;
b. durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono osta- colati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accer- tato.
lII. Definizione dell'offerta di base della pedagogia speciale
Art. 4 Offerta di base
1L'offerta di base della pedagogia speciale comprende:
a. la consulenza e il sostegno, l'educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;
b. le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come
c. la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.
2I cantoni assumono l'organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all'ambulatorio.
Art. 5 Misure supplementari
1Qualora i provvedimenti applicati prima dell'inizio della scola- xxxx o nell'ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l'attribuzione di misure supplemen- tari deve essere presa in seguito all'accertamento dei bisogni in- dividuali.
2Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l'in- sieme dei seguenti criteri:
a. una lunga durata;
b. una forte intensità;
c. un'alta specializzazione dell'operatore che le applica, così come
d. delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull'ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.
Art. 6 Attribuzione delle misure
1I cantoni concordatari designano le autorità competenti incari- cate dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2Le autorità competenti per l'attribuzione delle misure di peda- gogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.
3La determinazione dei bisogni individuali prevista dall'art. 5 cpv. 1 avviene nell'ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incari- cati della valutazione distinti dai prestatari.
4La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodica- mente.
IV. Strumenti d'armonizzazione e di coordinazione
Art. 7 Strumenti comuni
1I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia specia- le e nelle direttive corrispondenti
a. una terminologia comune;
b. degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e
c. una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l'art. 6 cpv. 3.
2La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della vali- dazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.
3Gli strumenti comuni sono approvati dall'Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
4L'offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitorag- gio nazionale del sistema educativo.
Art. 8 Obiettivi d'apprendimento
I livelli d'esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d'apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.
Art. 9 Formazione dei docenti e del personale della pedagogia speciale
1La formazione iniziale dei docenti e del personale della peda- gogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto fede- rale.
2I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un'offerta adeguata di formazione continua.
Art. 10 Ufficio cantonale di collegamento
Ogni cantone concordatario designa all'intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.
Art. 11 Prestazioni fuori cantone
Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS)4.
4Raccolta delle basi legali della CDPE, cap. 3.2.
V. Disposizioni finali
Art. 12 Adesione
L'adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.
Art. 13 Revoca
La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
Art. 14 Termini d'esecuzione
I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1º gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall'adesione.
Art. 15 Entrata in vigore
1Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichia- rato la loro adesione, ma al più presto il 1º gennaio 2011.
2L'entrata in vigore dell'accordo è comunicata alla Confedera- zione.
Art. 16 Principato del Liechtenstein
Il principato del Liechtenstein può aderire all'accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.
Heiden, 25 ottobre 2007
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il segretario generale: Xxxx Xxxxxx