ACCORDO DISTRETTUALE DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA’
ACCORDO DISTRETTUALE DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA’
DISTRETTO SANITARIO DI VIGNOLA
Tra l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, C.F. 02754930366, rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxxx X
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO RANGONE rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUIGLIA rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico; l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARANO SUL XXXXXX rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL XXXXXX rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILAMBERTO rappresentato da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
la DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
la SCUOLA SECONDARIA Di 1° GRADO DI VIGNOLA rappresentata da Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOCCA rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
la SCUOLA SECONDARIA Di 2° GRADO “XXXXX XXXX” DI VIGNOLA rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, in qualità di Dirigente Scolastico;
la SCUOLA SECONDARIA Di 2° GRADO “XXXXXXXX XXXXXXXX” DI VIGNOLA rappresentata da Xxxxxxx Xxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
la SCUOLA SECONDARIA Di 2° GRADO “XXXXXXX XXXXXXXXXXX” SEDE DI VIGNOLA rappresentata da Xxxxx
Xxxx in qualità di Dirigente Scolastico;
il COMUNE DI MONTESE rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Sindaco;
il DISTRETTO SANITARIO DI VIGNOLA AZIENDA SANITARIA LOCALE di MODENA rappresentato da Xxxxx Xxx Xxxxxx in qualità di Direttore;
VISTO
quanto è disposto:
✓dalla “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104;
✓dal Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
✓dal DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”;
✓dal DPR 275 dell’8 marzo 1999 denominato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”;
✓il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 denominato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
✓La legge regionale 26/2001 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”;
✓la legge regionale 30 Giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, nonchè in integrazione tra di loro”;
✓L’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
✓la legge 8 Novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
✓la Deliberazione di Giunta della regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1851 del 3/12/2012 “Modifiche e integrazioni alla DGR 1/2010: percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Xxxxxx Xxxxxxx”;
✓il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
✓il Decreto legislativo del 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, recante 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RICHIAMATO
✓L’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2012 - 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 215 parte seconda del 16.10.2012, sottoscritto dalla Provincia di Modena, dal Direttore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, dai Sindaci/Presidenti dei Comuni/Unioni della Provincia, dal Dirigente dell’ USR E.-R. Ufficio XII ATP di Modena, dal Presidente della Rete delle Istituzioni Scolastiche R.I.S.M.O. e dal Presidente dell’Associazione Scuole Autonome di Modena ASA-MO.
✓l’atto del Presidente della Provincia n. 164 del 9/10/2019 con cui è stata approvata la proroga dell’Accordo di programma sopra citato per il biennio 2019/2021.
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta dell’Unione
• n. 52 del 7/06/2012 ad oggetto “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica dei allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado: approvazione;
• n. 19 del 7/03/2013 ad oggetto “Accordo distrettuale di programma sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità Distretto sanitario di Vignola: approvazione”;
• n. 89 del 31/08/2017 ad oggetto “ Proroga dell’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado e dell’Accordo distrettuale di programma sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità Distretto sanitario di Vignola”;
• n. 118 del 24/10/2019 ad oggetto “ Proroga per il biennio 2019-21 dell’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 2012-2017: approvazione”
RICORDATO
CHE l’art. 2 dell’Accordo di programma provinciale citato, nel rispetto degli impegni definiti dallo stesso, prevede la stipula di impegni territoriali decentrati nell’ambito dei singoli distretti da parte dei Dirigenti scolastici, delle Amministrazioni Comunali e della Azienda Unità Sanitaria Locale che hanno il fine di definire quanto attiene ai punti seguenti
- Modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale
- Modalità di gestione e valutazione delle risorse
- Modalità di intervento per favorire l’orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado
- Modalità di intervento per favorire l’uscita dal percorso di istruzione / formazione
- Modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell’impiego delle risorse comunque assegnate.
CHE il presente accordo, nel rispetto delle priorità riconosciute dalla normativa vigente, si propone di affrontare il tema dell’ integrazione scolastica degli allievi con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 delle scuole di ogni ordine e grado, definendo linee programmatiche e forme anche integrate di azione impegnative per ognuno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo stesso.
CHE le intese distrettuali costituiscono parte integrante della programmazione dei Piani di Zona per il coordinamento e l’integrazione delle politiche educative, scolastiche e formative al fine di portare a sistema l’integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alle famiglie.
ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il presente accordo riguarda l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 che frequentano i Servizi per la Prima Infanzia pubblici e privati-convenzionati, le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, le Scuole Paritarie e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per il sistema di IeFP.
Per l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie alle Scuole dell’Infanzia Paritarie si fa riferimento alle
convenzioni stipulate dall’Unione Terre di Castelli.
ART.2 - DEFINIZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Al fine di favorire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 che frequentano i Servizi per la Prima Infanzia pubblici e privati-convenzionati, le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, le Scuole Paritarie, gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per il sistema di IeFP, gli Enti firmatari s’impegnano ad attuare le azioni e gli interventi di propria competenza così come di seguito elencate:
GLI ENTI LOCALI
L’Unione di Comuni Terre di Castelli ed il Comune di Montese, nell’ambito di una programmazione coordinata delle risorse necessarie alla scuola per assicurare il diritto allo studio, ed entro i limiti dei propri bilanci, si impegnano a fornire alle Istituzioni Scolastiche interessate:
a. personale educativo assistenziale a sostegno della classe/sezione con alunni con disabilità la cui necessità risulti dalla Diagnosi Funzionale, iscritti e frequentanti i Servizi per la Prima Infanzia pubblici e privati-convenzionati, le scuole statali di ogni ordine e grado e le scuole private-paritarie, attribuito, ai sensi dell’art. 14, punto A1, lettera a), dell’Accordo di programma provinciale, in base alle indicazioni contenute nella diagnosi funzionale secondo un’ottica funzionale al diritto all’apprendimento, alla socializzazione e all’educazione di tutti gli alunni.
b. personale educativo assistenziale a sostegno di piccoli gruppi di alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, anche se nella Diagnosi Funzionale non è esplicitamente richiesto e si consiglia l’intervento di un tutor. Si tratta di un “ Pea d’istituto” come meglio specificato al seguente art. 3.
c. Il personale educativo assistenziale dovrà possedere una formazione professionale specifica sul tema dell’integrazione scolastica di alunni con disabilità di almeno 20 ore prima dell’inizio del servizio. L’Ente Locale riconosce a ciascun operatore educativo assistenziale un monte ore di 15 ore ad alunno ad anno scolastico da dedicare ad attività non frontali (riunioni collegiali di programmazione e verifica dell’attività didattica, incontri con la famiglia o con referenti dell’Asl, ecc.) che sono programmate dall’istituzione scolastica.
d. Fornitura di arredi speciali che si rendono necessari all’integrazione scolastica.
e. Favoriscono inoltre la stipula di convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato che
operano nell’ ambito sociale, ricreativo e sportivo per assicurare interventi coordinati nella scuola e nell’extra scuola utili a sostenere l’azione didattica ed educativa delle Istituzioni scolastiche
f. Assicurano la partecipazione di propri rappresentanti alla programmazione e alla verifica degli interventi di sostegno scolastico, secondo forme e modalità descritte nel presente accordo di programma.
g. Mediante il Servizio Sociale Territoriale forniscono la collaborazione dei propri assistenti sociali ed educatori alla programmazione e verifica degli interventi di sostegno scolastico ed extrascolastico a favore degli alunni con disabilità seguiti anche dal Servizio stesso.
h. Propongono ed attuano attività di aggiornamento e formazione in servizio sui temi del disagio pre- adolescenziale ed adolescenziale rivolte ad insegnanti curricolari e di sostegno, per favorire la prevenzione ed il contenimento delle forme di devianza e di difficoltà d’integrazione di natura sociale.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (Centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) :
Il Centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Azienda USL si impegna a:
a) fornire alle istituzioni scolastiche autonome la consulenza specifica necessaria per l’individuazione delle opportune strategie per sostenere gli allievi con disabilità, comprese le situazioni non in carico al Centro di
N.P.I.A. che la Scuola individui come bisognose di valutazione, previo il necessario assenso della famiglia.
b) Prescrivere e fornire gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le modalità previste dal nomenclatore tariffario del Sistema Sanitario Nazionale.
c) Fornire indicazioni specifiche per l’acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario per l’integrazione scolastica.
d) Assicurare la partecipazione di propri rappresentanti alla programmazione e alla verifica degli interventi di sostegno scolastico ed extra scolastico, secondo forme e modalità descritte nel presente accordo di programma.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I Dirigenti Scolastici, in rappresentanza di ciascuna delle Istituzioni Scolastiche Autonome aderenti al presente accordo di programma, si impegnano a:
a) progettare l’impiego ottimale delle risorse umane assegnate dallo Stato, dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese per la realizzazione dell’integrazione scolastica degli allievi con disabilità nel rispetto delle competenze e dei compiti attribuiti a ciascuno dal proprio ruolo;
b) coordinare gli interventi e le competenze allo scopo di costruire un ambiente predisposto per offrire a tutti gli allievi condizioni di benessere, di sviluppo intellettivo e relazionale con particolare riferimento agli alunni con disabilità.
c) assicurare una programmazione integrata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, sportivi e con altre attività, secondo quanto disposto dall’art. 13 lettera a) della legge n. 104/92.
d) trasmettere tempestivamente ai servizi scolastici dell’Unione le Diagnosi Funzionali degli alunni certificati al fine di verificarne la residenza e di conoscerne le necessità educativo-assistenziali (previa liberatoria delle famiglie e nel rispetto della normativa sulla privacy);
e) trasmettere al SST dell’Unione le informazioni relative agli alunni seguiti dal servizio stesso che sono anche certificati ai sensi della L. 104/92.
f) sostenere ed illustrare il progetto educativo d’integrazione scolastica di tutti gli allievi all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)
f) Assicurare, mediante i Collaboratori Scolastici, gli interventi relativi all’assistenza di base come indicati nella Circolare MIUR n. 3390 del 30.11.2001, espressamente richiamata dalle Linee guida del MIUR del 4 agosto 2009, e come previsto dalla Tabella A – area A e dall’art. 47, comma 3 del CCNL 2007, di cui necessitano gli alunni con disabilità.
Le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano, altresì, a garantire un’adeguata formazione a detto personale, organizzando a questo fine specifici corsi di formazione e di aggiornamento con periodicità almeno biennale.
Allo scopo di rendere operativi gli impegni sopra evidenziati ed assunti da parte di ciascuno dei soggetti istituzionali firmatari del presente accordo di programma, si prevede il seguente
PROTOCOLLO ESECUTIVO
- L’ istituzione scolastica in occasione della formulazione dell’organico di diritto del sostegno (in fase previsionale) inoltrano all’ USR E.-R. Ufficio XII ATP di Modena, all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese le richieste di sostegno didattico statale e le richieste di personale educativo-assistenziale.
NOTA: copia delle suddette richieste va inviata anche alle XX.XX. del Comparto scuola come informazione preventiva.
- I Dirigenti Scolastici procedono in occasione dell’organico di fatto ad integrare o modificare le richieste di personale educativo-assistenziale formulate all’Unione e al Comune di Montese. Laddove lo ritengano necessario le parti interessate potranno convocare un incontro per un confronto sul miglior utilizzo delle risorse umane (insegnanti curricolari e di sostegno, personale educativo-assistenziale e collaboratori scolastici).
- La gestione del personale impegnato nell’attività didattica ed educativa è affidata all’Istituzione scolastica allo scopo di ottimizzare le risorse e di favorirne un impiego efficace volto anche al sostegno delle classi/sezioni che accolgono gli alunni con disabilità. L’Istituzione Scolastica potrà usufruire anche delle eventuali convenzioni stipulate dall’Ente Locale o da lei stessa con associazioni e organizzazioni di volontariato che operano in ambito sociale, ricreativo e sportivo.
- Entro l’avvio dell’anno scolastico, compatibilmente con i tempi dell’istruttoria e delle decisioni in merito al rapporto tra richieste e risorse necessarie, l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese comunicheranno all’Istituzione Scolastica l’ammontare delle ore settimanali di personale educativo-assistenziale per l’attivazione degli interventi di integrazione.
- Entro la fine del mese di settembre di ogni anno, i Dirigenti Scolastici, comunicano agli altri soggetti firmatari del presente accordo il numero e la distribuzione in ogni plesso/sede scolastica degli insegnanti curricolari, degli insegnanti di sostegno, del personale educativo assistenziale.
- Nel caso di ingresso di alunni certificati in corso d’anno scolastico o comunque dopo l’assegnazione degli organici statali di diritto e di fatto e dopo la comunicazione delle ore di PEA da parte degli Enti locali, i Dirigenti Scolastici provvedono a riformulare il progetto complessivo d’integrazione riorganizzando le risorse esistenti. Valuteranno inoltre se richiedere risorse aggiuntive all’ USR E. R. di Modena e all’Ente Locale. L’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese si impegnano ad esaminare le richieste pervenute e, nel caso di situazioni particolarmente gravi, a valutarne l’accoglimento entro i limiti consentiti dai loro bilanci.
- Il Centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Az. USL assicura alle Istituzioni Scolastiche Autonome la propria consulenza durante tutto l’anno scolastico, definendo per ogni anno con comunicazione formale per ciascuna istituzione scolastica il numero degli incontri (minimo 1) finalizzati a sostenere, per quanto di competenza, il processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
ART.3 – I P.E.A. D’ISTITUTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX TUTOR)
Nel precedente Accordo distrettuale veniva dato particolare risalto alla figura del Tutor nella scuola secondaria superiore quale alternativa alla figura del Pea tradizionale. Le difficoltà di ordine amministrativo e fiscale hanno portato alla progressiva completa sparizione di questa particolare forma di integrazione, ma permane la volontà di non lasciare senza sostegno quei ragazzi con disabilità per i quali l’attribuzione di un Pea nella forma tradizionale può essere non prevista o, se prevista, può essere riconosciuta come funzionalmente non ottimale dalla scuola stessa. In queste circostanze si può ricorrere alla formula sperimentale del Pea d’istituto.
Il Pea d’Istituto si differenzia dai Pea che svolgono l’integrazione “tradizionale” per queste caratteristiche:
• non è pensato per un intervento individuale su uno specifico studente, ma potrà, superando la logica dell’assegnazione alla classe, operare per piccoli gruppi mantenendo comunque flessibilità nella composizione degli stessi in base all’attività da svolgere;
• potrà operare in orario scolastico ma anche extrascolastico, rimanendo però all’interno della scuola;
• potrà avere orario settimanale differenziato in base a specifico progetto che verrà elaborato dalla scuola in collaborazione con l’Unione e la Cooperativa affidataria del servizio di integrazione scolastica.
I Dirigenti scolastici, al momento della richiesta di personale educativo assistenziale, formuleranno a parte la richiesta di Pea d’istituto specificando gli studenti che ritengono più adatti a beneficiare di questa tipologia di integrazione. L’Unione Terre di Castelli e il comune di Montese, anche in base alle risorse destinate a questo progetto, definiranno per ogni istituto scolastico quanti educatori assistenziali opereranno come Pea d’istituto.
L’attuazione di questa particolare modalità di integrazione richiede agli I.I.S., in particolare alle funzioni strumentali ad essa dedicate, un particolare impegno nella selezione degli alunni, nella composizione dei piccoli gruppi o sottogruppi, nella definizione delle attività da proporre ed, infine, nel raccordo continuativo con il coordinamento dei Pea per l’organizzazione e realizzazione del progetto.
L’assegnazione di Pea di istituto da parte dell’Unione e del Comune di Montese è complementare e alternativa rispetto ad interventi di sostegno educativo-assistenziale. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale redatta dalla NPIA, individuare gli studenti per cui privilegiare la richiesta di interventi di operatori educativo-assistenziali tradizionali o il Pea di istituto.
ART.4 – PERCORSI DI ORIENTAMENTO
Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a favorire un passaggio dalla Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx alla Scuola Secondaria di secondo grado che tenga conto delle necessità dell’alunno.
A questo fine, gli IIS presteranno particolare attenzione ad evidenziare nel Piano dell’Offerta Formativa il progetto educativo per assicurare la migliore integrazione scolastica di tutti gli alunni.
In particolare, dal secondo anno, si svolge in ciascuna Scuola Secondaria di primo grado una riunione di coordinamento, convocata dal Dirigente Scolastico, durante la quale il Gruppo di Lavoro Handicap d’istituto, il
Neuropsichiatra o lo Psicologo della Az. USL, valuteranno il passaggio dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla Scuola Secondaria di 2°, individuando altresì le azioni necessarie per assicurare forme di orientamento efficaci ed equilibrate, con particolare riguardo per le forme di integrazione possibili con le Scuole d’Istruzione Secondaria coinvolte. Se il Dirigente Xxxxxxxxxx lo ritiene opportuno potrà invitare all’incontro suddetto un rappresentante del Servizio Sociale Territoriale e/o un rappresentante del Servizio Istruzione dell’Unione o del Comune di Montese.
ART.5 - VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
Il presente accordo ha scadenza coincidente con quella dell’Accordo Provinciale di programma.
Ciascuno dei firmatari potrà richiedere in qualunque momento una verifica dell’applicazione dello stesso ad un Collegio composto da: 1 Dirigente scolastico in rappresentanza della scuola di base, 1 Dirigente scolastico in rappresentanza della scuola secondaria di 2° grado, 1 rappresentante dell’Ausl, 1 rappresentante del servizio istruzione degli Enti Locali e, se risulta opportuno, 1 rappresentante del Servizio Sociale Territoriale degli Enti Locali.
Questo accordo si configura come flessibile e passibile di integrazioni o modifiche da parte dei sottoscrittori.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’esecuzione del presente Accordo, i firmatari si impegnano ad attenersi agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, recepiti nel nostro ordinamento con il D. Lgs 101/2018, che verranno trattati al solo ed unico fine di poter adempiere concretamente alle obbligazioni da essa scaturenti. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso tramite l’esecuzione della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo. Al fine della trasmissione della diagnosi funzionale, i firmatari individueranno apposita procedura da definirsi entro 3 mesi dalla firma del presente accordo.
ART. 7 – NORME FINALI
Per le parti non contemplate nel presente accordo di programma distrettuale sulla integrazione scolastica degli alunni con disabilità e in situazione di disagio sociale, si fa puntuale e specifico riferimento all’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado – 2012 / 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 215 del 16.10.2012, in quanto prorogato anche per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.