COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Provincia di Parma
L'anno 2016 addì ................................. del mese di presso la sede del Municipio
di Montechiarugolo in Xxxxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx)
fra
l'Amministrazione Comunale di Montechiarugolo p. IVA 00232820340, rappresentata dalla Sig.ra Prati Dott.ssa Xxxxx, nata a Marcarla (MN) il 19 gennaio 1963, in qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Famiglia e al Cittadino, a ciò nominata con decreto sindacale n. …/2016;
e
Il sistema di scuole d’Infanzia autonome di Montechiarugolo formato da: Scuola Immacolata Concezione di Basilicagoiano
Scuola Cap. Micheli di Monticelli Terme Scuola Xxxx Xxx Xxxxxxx di Basilicanova
Qui rappresentate, in qualità di Rappresentante legale, rispettivamente da :
- Xxxx Xxx Xxxxxxx nato a Sissa (PR) il 03/12/1938 e residente in Basilicagoiano, Via Xxxxxxxx XXII n.11 in rappresentanza della Scuola Parrocchiale “Immacolata Concezione di Basilicagoiano”.
- Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx nato a Neviano degli Arduini (PR) il 27/05/1943 e residente in Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, 0 in rappresentanza della Scuola Parrocchiale “Cap. Micheli” di Monticelli Terme;
- Xxxxx xxx Xxxx nato a Sissa (PR) il 21/03/1945 e residente in Xxxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00/x in rappresentanza della Scuola Xxxx Xxx Xxxxxxx di Basilicanova;
Premesso
- Che la legge n.53/2003 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che all’art.2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia di durata triennale, nell’articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità e il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;
- che la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L. R. 25 maggio 1999, n. 10” al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo;
- che la stessa L.R. 8 agosto 2001, n. 26 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- che la legge regionale n.12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, all’art. 17 e all’art.25
sottolineano il ruolo dell’Ente Locale nel sostegno della scuola dell’infanzia e nell’arricchimento dell’offerta formativa;
- che con il Decreto Legislativo n.59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 del 28 marzo 2003, n.53” si ribadisce agli articoli 1, 2 e 3 l’importanza di perseguire un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative, assicurando la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia;
Vista
- La legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” che definisce le scuole paritarie comprendendo fra esse le scuole d’infanzia;
- L’Intesa tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Anci, Upi, Legautonomie e FISM di cui alla delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.737/2015;
Dato atto
Che nella storia e nella realtà del Comune di Montechiarugolo, le Scuole d’Infanzia Paritarie hanno svolto e continuano a svolgere un compito riconosciuto indispensabile per tutta la Comunità, accogliendo da sempre la maggior parte della popolazione infantile in età di scuola dell’infanzia;
Atteso che
Le scuole firmatarie dell’accordo:
- hanno ottenuto mediante decreti ministeriali il riconoscimento di parità ;
- svolgono un ruolo di pubblico servizio a carattere educativo-formativo in quanto accolgono minori cittadini di Montechiarugolo;
Considerato che
- Il Comune di Montechiarugolo interviene con la presente convenzione ad attuare il principio di sussidiarietà
- che l’ Amministrazione locale individua il riconoscimento della parità come condizione primaria per attivare convenzioni con scuole dell'infanzia, gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;
Richiamata
la delibera di Consiglio Comunale n. 33 adottata nella seduta del 27/05/2016 con la quale si è approvato lo schema di convenzione con le scuole d’Infanzia autonome e paritarie di Montechiarugolo
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 FINALITÀ
1. La presente Convenzione intende favorire la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.
2. Il Comune di Montechiarugolo con la presente convenzione persegue l’obiettivo di garantire ai propri cittadini il diritto alla libertà di studio e di educazione e di tendere alla parità di trattamento per gli utenti delle scuole dell’infanzia funzionanti sul territorio.
3. Gli enti gestori concorrono alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l’Ente Locale nella fase di programmazione territoriale, ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell’Infanzia. L’accordo contiene gli obblighi reciproci dei soggetti sottoscrittori allo scopo di assicurare e mantenere per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni un’offerta formativa –educativa qualificata .
ARTICOLO 2 ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
1. Gli enti gestori delle scuole si impegnano ad accogliere tutti i bambini che compiono i tre anni di età entro l'anno solare di riferimento e comunque entro i termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali in materia di requisiti e di età per l’accesso alla scuola dell’infanzia. La possibilità di accogliere bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento deve essere subordinata a:
a) disponibilità dei posti, una volta esaurita la lista di attesa dei bimbi in età;
b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
2. Tutti i bambini vengono accolti senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione; è favorito, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune o altre organismi dal medesimo derivanti, l'Azienda Unità Sanitaria Locale.
3. Gli enti gestori si impegnano ad ammettere, in via prioritaria, i bambini residenti nel Comune di Montechiarugolo e a favorire la precedenza dei residenti nella frazione sede di scuola; le scuole adottano, successivamente, regolamenti interni per la formulazione delle graduatorie, privilegiando l’ammissione di utenti con entrambi i genitori che lavorano ed esplicitando all’Amministrazione Comunale i criteri adottati. Le scuole si impegnano a formulare i suddetti criteri in modo univoco e condiviso.
4. Le scuole hanno la facoltà di accogliere, in via discrezionale, al di fuori dai criteri di ammissione adottati, n.1 (uno) bambino per ciascuna sezione riconosciuta, esplicitando l’intenzione di avvalersene in sede di raccolta delle iscrizioni.
5. Le parti concordano sull’opportunità di coordinare le iscrizioni alle scuole presenti sul territorio (statali e non statali) organizzando la raccolta delle domande nello stesso periodo e uniformando il periodo di iscrizione a quello previsto dalla circolare ministeriale per le scuole statali.
6. Nel periodo che precede le iscrizioni, gli enti gestori possono richiedere AL Comune i dati (non protetti da privacy) relativi alle famiglie dei bambini in età da scuola dell’infanzia.
ARTICOLO 3 AUTONOMIA DELLE SCUOLE
1. Gli enti gestori si impegnano ad applicare, nella propria attività educativa, gli Orientamenti pedagogico-educativi definiti dallo Stato di cui al D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. Resta ferma la possibilità, per ogni Scuola, di rielaborare ed integrare gli orientamenti al fine di realizzare una propria identità educativa e mantenere la propria autonomia pedagogico- didattica;
2. Gli enti gestori si impegnano a definire e rendere noto il calendario annuale e l’orario di funzionamento giornaliero della scuola che non potranno essere inferiori a quelli definiti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, salva la facoltà si offrire maggiori prestazioni.
ARTICOLO 4 RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ
1. La presente convenzione è efficace per le scuole paritarie per effetto del decreto di riconoscimento della parità scolastica emanato dall’Autorità Scolastica secondo i dispositivi della legge n. 62/2000 e successive circolari.
2. Il requisito della parità va mantenuto durante la vigenza della convenzione, nell’ipotesi che il riconoscimento venga sospeso o revocato, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere l’applicazione dell’accordo e di richiedere la sussistenza di particolari requisiti.
ARTICOLO 5 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
1. Gli enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate democraticamente le famiglie e le componenti scolastiche.
2. L’Amministrazione Comunale prevede la presenza di un rappresentante in seno al Comitato di Gestione e si riserva la facoltà di programmare periodici incontri con i rappresentanti dei genitori delle suddette scuole.
3. Gli enti gestori comunicano al Comune, con congruo anticipo, la data degli incontri annuali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione.
4. Annualmente, si dovrà svolgere almeno un incontro unitario tra i Comitati di gestione delle tre scuole dell’infanzia paritarie, al fine di coordinarsi tra loro.
ARTICOLO 6 CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI
1. Gli enti gestori si impegnano, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare ed applicare quote di contribuzione a carico degli utenti per le spese di gestione del servizio.
2. Gli enti gestori si impegnano ad applicare, per gli utenti residenti, quote di compartecipazione entro il limite di Euro 300/00 mensili, fatto salvo il caso di riduzione del contributo erogato da parte dell’Amministrazione Comunale, di cui alla presente convenzione o di riduzione del contributo erogato dallo Stato, non reintegrato da appositi contributi del Comune.
3. Le rette per i residenti saranno differenziate sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, mediante l’applicazione dello strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con modalità definite al successivo art.21.
ARTICOLO 7 INTEGRAZIONE SCOLASTICA
1. Con particolare riferimento alla funzione di integrazione scolastica, gli enti gestori e l’Amministrazione Comunale si impegnano ad attuare quanto previsto nell’Accordo di Programma pro tempore vigente in tema di integrazione di cui alla Legge 104/1992.
2. In particolare gli enti gestori condividono che in nessun modo la figura dell’Educatore scolastico può essere intesa, sia in termini di copertura oraria sia in termini di funzioni svolte, come “sostitutivo” del docente.
3. Gli enti gestori riconoscono come la responsabilità dell’accoglienza e del percorso di integrazione accomuni la medesima Istituzione scolastica insieme all’Amministrazione Comunale, all’Azienda U.S.L. di competenza ed alla famiglia dell’alunno. Da ciò discende che gli enti gestori sono tenuti ad operare professionalmente per addivenire, di concerto con il Comune e l’A.U.S.L., ad un contesto informativo in merito all’alunno che sia condiviso, chiaro e professionalmente inquadrato in modo tale da poter accogliere ed accompagnare la famiglia del minore in maniera idonea.
4. Lo strumento principale per svolgere tale percorso è quello del Progetto Educativo Individualizzato, così come definito nell’Accordo di Programma.
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli enti gestori una verifica congiunta in tutti i casi per cui ciò si renda necessario alla luce dei principi e dei modi di operare sopra indicati.
6. Gli enti gestori sono tenuti a rispettare modalità e tempistiche per la comunicazione del fabbisogno di personale per l’integrazione scolastica come da procedura indicata all’interno dell’Accordo di Programma pro tempore vigente
ARTICOLO 8 ADEGUATEZZA STRUTTURALE
1. Gli enti gestori garantiscono locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica, nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente.
2. In caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione, l’Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti spaziali di cui al D.M. 18/12/1975 in materia di edilizia scolastica e ad altre norme e regolamenti vigenti in materia.
ARTICOLO 9 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI PER L'ACCESSO
1. Gli enti gestori assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Gli enti gestori si impegnano a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.
ARTICOLO 10 IL PERSONALE
1. Il personale docente e addetto ai servizi generali dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.
2. Gli enti gestori si impegnano ad applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto interessato e gli eventuali accordi integrativi territoriali.
ARTICOLO 11 ASSICURAZIONE
1. E' fatto obbligo agli enti gestori di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini.
ARTICOLO 12
PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
1. Gli enti gestori si impegnano inoltre a promuovere la qualificazione e a partecipare ai progetti di continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria, altre scuole dell'infanzia) promossi e gestiti in collaborazione con altre istituzioni ed agenzie educative (istituti comprensivi, ludoteca, coordinamenti pedagogici comunali), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui operano.
ARTICOLO 13 COORDINATORE PEDAGOGICO
1. Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio, gli Enti gestori si avvalgono di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico.
ARTICOLO 14 INFORMAZIONE
1. Gli Enti gestori sono tenuti ad informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione, ad assicurare loro la pubblicità dei bilanci delle scuole e a comunicare i nominativi dei componenti degli organi collegiali.
ARTICOLO 15 COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI
1. Il numero massimo di bambini ospitati per ogni singola sezione è conforme a quanto fissato dal contratto nazionale di lavoro applicato dalle scuole e dalla normativa statale di riferimento; ciò anche in ipotesi di inserimento di bambini portatori di handicap.
2. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al successivo articolo 20 lettera a), verrà riconosciuta la sezione in presenza di almeno 12 bambini residenti.
ARTICOLO 16 IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE
1. L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente gli Enti gestori nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso contributi annuali erogati secondo il dettato del successivo articolo 18 e seguenti.
2. L'Ente locale promuove e attiva, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale; favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola.
3. L'Ente locale facilita l'accesso degli utenti, delle famiglie e del personale dipendente delle scuole convenzionate a tutte le opportunità culturali/educative, informative e formative; allo stesso modo, è favorito l’accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa, con agevolazioni concordate per gli spostamenti sul territorio (trasporto), nei limiti delle risorse comunali disponibili.
ARTICOLO 17 INVESTIMENTI
1. L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare le spese sostenute per interventi edilizi e per sostituzione, integrazione ed ammodernamento di attrezzature ed arredi fino ad un massimo di EURO 5.000, per ogni scuola, per ogni anno scolastico, fino alla concorrenza di complessivi Euro 30.000 sul biennio 2016/2017 e 2017/2018.
2. L’assegnazione del contributo in parte capitale avverrà previa richiesta corredata da preventivo di spesa e da documentazione tecnica completa di idonee autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla-osta, comunicazioni.
3. Saranno ammesse esclusivamente le spese relative a spazi e locali utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche.
4. La metà del contributo di cui al primo comma verrà corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l’altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa, debitamente documentato.
5. Se gli interventi non verranno realizzati interamente, il contributo verrà proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell’eventuale differenza già anticipata dal Comune.
ARTICOLO 18
ISTITUZIONE FONDO SISTEMA PRESCOLASTICO INTEGRATO
(SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE)
1. L’Amministrazione Comunale, allo scopo di contenere le rette a carico delle famiglie, si impegna a sostenere finanziariamente gli Enti Gestori nell’erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso l’istituzione a bilancio comunale, per il biennio 2016-2018, di un Fondo complessivo pari a Euro 224.000.
2. Tale fondo potrà essere aumentato con ulteriori risorse, se disponibili, nell’ipotesi in cui il numero di bambini residenti accolti nelle scuole firmatarie superi del 10% le 200 unità o in ipotesi di accertata e sostanziale contrazione dei finanziamenti provenienti dall’Amministrazione Statale.
ARTICOLO 19
RIPARTIZIONE DEL FONDO SISTEMA PRESCOLASTICO INTEGRATO
1. L’Amministrazione Comunale erogherà i contributi agli Enti gestori in due parti:
(A) - CONTRIBUTO FISSO a titolo di intervento di riconoscimento del ruolo di servizio pubblico svolto dalle Scuole
(B) - CONTRIBUTO VARIABILE correlato alle condizioni socio-economiche delle famiglie che richiederanno l’applicazione di una quota di compartecipazione agevolata secondo il sistema ISEE.
ANNO 2016-17 | ||
Contributo totale: | …………… | 112.000 € |
Contributo fisso : | ……………. | 56.000 € |
Contributo variabile: | ……………. | 56.000 € |
ANNO 2017-18 | ||
Contributo totale: | …………… | 112.000 € |
Contributo fisso : | …………… | 56.000 € |
Contributo variabile: | …………… | 56.000 € |
2. E’ facoltà della Giunta Comunale, previo confronto con gli Enti Gestori, procedere alla rimodulazione della ripartizione tra contributo fisso e contributo variabile delle risorse complessivamente assegnate, in relazione all’evoluzione dei contributi statali e all’andamento delle agevolazioni concesse alle famiglie. La rimodulazione è ammessa nel range massimo del 15% degli importi sopra definiti; pertanto l’entità minima del contributo fisso o variabile è garantita in Euro 47.600.
ARTICOLO 20
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO SISTEMA PRESCOLASTICO INTEGRATO
A) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FISSO: si tratta di un contributo predeterminato, fatta salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo precedente, assegnato sulla base dei seguenti criteri, i cui importi saranno concordati con il Comitato Paritetico :
- quota base annua per ciascun bambino residente nel Comune nella misura non inferiore del 80%
- quota annua per ciascuna sezione riconosciuta;
La liquidazione avverrà in due rate: una prima rata, pari al 70% del totale, entro il 28 Febbraio dell’anno scolastico di riferimento, previa approvazione del bilancio comunale. L’entità del contributo da assegnare agli enti gestori verrà calcolata previa presentazione ( o nota di conferma della documentazione di cui al successivo articolo 25) di dettagliato elenco dei bambini, suddivisi per sezione, iscritti presso ogni scuola e completo dei rispettivi dati anagrafici.
La seconda rata, pari al 30% del totale, da erogarsi entro il termine del 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento e comunque entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo da parte degli Enti Gestori, elaborato su uno schema contenente l’indicazione di ogni onere di spesa sostenuto e di tutti i contributi ricevuti (comunali, statali, regionali, provinciali, privati), redatto secondo le modalità di rendicontazione di cui al successivo articolo 26 .
L’erogazione dei contributi del Comune non potrà in ogni caso determinare un saldo attivo nei bilanci di spese di gestione delle scuole: qualora il bilancio risultasse attivo, la seconda rata verrà ridotta di un importo pari all’attivo dichiarato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di decidere, con proprio atto, una diminuzione di tale parte di contributi in ipotesi di :
- dismissioni di sezioni o funzionamento di sezioni con un numero di bambini inferiore a 10 unità
- numero complessivo inferiore a 180 di bambini residenti accolti nelle scuole
- revoca della parità
Gli eventuali residui dovuti al verificarsi di saldi attivi nei bilanci di gestione delle scuole o derivanti dal verificarsi delle condizioni di cui sopra potranno essere destinati al finanziamento di progetti migliorativi e di qualificazione realizzati dalle Scuole, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
B) DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE
Tali contributi verranno erogati direttamente alle Scuole. Essi saranno determinati dall’entità delle agevolazioni concesse alle famiglie richiedenti mediante l’applicazione del sistema ISEE, secondo i parametri e i criteri definiti annualmente dalla Giunta Comunale previo confronto con gli Enti Gestori, entro comunque il tetto massimo delle risorse a disposizione.
Modalità di erogazione: la Giunta Comunale, congiuntamente al Comitato paritetico, elabora annualmente il piano delle agevolazioni da concedere attraverso l’applicazione dell’ISEE. Ad ogni singola scuola verrà rimborsata la differenza tra la retta e la quota applicata alle famiglie aventi diritto all’agevolazione ISEE.
Importi, fasce di riferimento, criteri di assegnazione saranno ispirati al principio della tutela delle fasce più deboli e della proporzionalità, tenuto conto anche dell’andamento delle richieste dell’anno precedente.
ARTICOLO 21
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI QUOTE AGEVOLATE E DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE VARIABILE
1. Il Comune si impegna, attraverso idonee modalità operative stabilite con gli Enti Gestori, alla raccolta delle domande di retta agevolata dei bambini residenti iscritti alle Scuole Convenzionate e alla conseguente determinazione, mediante lo strumento ISEE e sulla scorta dei criteri precedentemente adottati, delle quote spettanti alla famiglia corrispondenti alla differenza tra la quota richiesta dalla scuola e l’importo del beneficio concesso.
2. Successivamente il Comune indicherà alle Scuole i nominativi degli aventi diritto al beneficio nonché la quota dovuta dai medesimi. Previa conferma scritta della effettiva frequenza (almeno 3 volte all’anno), il Comune procederà poi, con cadenza di norma bimestrale, alla liquidazione delle quote di propria competenza .
3. Il beneficio concesso deve essere stornato dal Gestore dalla retta effettiva che l’utente dovrebbe versare, al netto di tutte le scontistiche applicate dalla scuola dell’infanzia paritaria, ai sensi di quanto previsto dal suo regolamento interno, per tutti gli utenti, indipendente dal fatto che siano o no beneficiari del Contributo comunale.
4. Le domande pervenute fuori dai termini indicati verranno accolte in presenza di accertata disponibilità finanziaria e comunque previo esaurimento delle domande presentate nei termini ufficiali. Tali ulteriori rette agevolate decorreranno al massimo entro il quarto mese dalla richiesta.
5. In ipotesi di risorse non assegnate gli importi residui, in accordo con gli Enti gestori, potranno essere oggetto di diretta erogazione alle Scuole che si impegnano a realizzare:
- ulteriori progetti di qualificazione;
- miglioramento dell’offerta tramite aumento recettività o maggior flessibilità oraria (pre o post scuola) o di calendario di apertura;
-interventi economici aggiuntivi al fondo sistema prescolastico integrato di cui all’art.18 per famiglie in forte disagio socio-economico o per riduzioni di rette in presenza di più fratelli.
6. Nel caso di benefici residui di entità particolarmente modesta, i medesimi saranno ripartiti tra le scuole aderenti alla convenzione, secondo il criterio “quota bambino residente”.
ARTICOLO 22
MONITORAGGIO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO
1. Ogni qualvolta si renda opportuno, gli Enti Gestori e l’Amministrazione Comunale si impegnano ad un confronto sul sistema di assegnazione dei contributi approvato con la presente convenzione e ad adottare congrui correttivi, al fine di consentire il normale funzionamento delle attività delle scuole.
ARTICOLO 23 COMITATO PARITETICO
1. L'Ente locale istituisce, in accordo con gli Enti Gestori, un Comitato Paritetico per seguire e verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.
2. Esso è composto da:
- Assessore alla Pubblica Istruzione (o delegato);
- un rappresentante del gestore di ogni scuola convenzionata (o suo delegato)
- un funzionario del Servizio Pubblica Istruzione del Comune con funzioni di segretario verbalizzante (o suo delegato).
Il Comitato Paritetico potrà avvalersi di professionalità specifiche (pedagogisti, insegnanti, esperti nel settore amministrativo, un rappresentante dei genitori), ogni qualvolta gli argomenti all’ordine del giorno ne qualifichino la presenza (in qualità di consiglieri).
3. Il Comitato Paritetico ha i seguenti compiti:
- definire e proporre annualmente alla Giunta Comunale, sulla scorta della documentazione presentata dalle Scuole, gli importi e le fasce di riferimento ISEE, gli importi dei benefici economici, le modalità di assegnazione di cui agli articoli 17, 18, 19;
- predisporre una relazione annuale sull’andamento della convenzione, a seguito dell’esame dei conti consuntivi presentati dalle scuole;
- esprimere pareri in ipotesi di accertata inosservanza delle disposizioni dell’accordo;
- garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle Scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- concordare, previa consultazione dei Comitati di gestione delle singole scuole, il calendario annuale, la quota di partecipazione delle famiglie, le modalità di iscrizione;
- approfondire il tema delle insolvenze nel pagamento del contributo mensile, ritenendo che tale tema debba appartenere a tutti i momenti di relazione con le famiglie, come parte dei
discorsi pedagogici ed educativi per promuovere una maggiore responsabilizzazione delle famiglie stesse rispetto alla loro contribuzione al costo dei servizi.
ARTICOLO 24 RISOLUZIONE- CONTROVERSIE
1. La presente convenzione potrà essere risolta per mancato adempimento, da parte del gestore, degli impegni di cui al presente atto. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione; la volontà di recesso deve essere motivata e comunicata per iscritto con raccomandata entro un anno, e, in ogni caso, prima dell’avvio delle iscrizioni per l’anno formativo successivo.
2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
3. Qualora non si raggiunga un’intesa, la controversia sarà devoluta al Foro di Parma, autorità giurisdizionalmente competente.
ARTICOLO 25 DOCUMENTAZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE
1. Ai fini della puntuale applicazione della convenzione, entro il 30 ottobre di ogni anno, l’Ente Gestore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a presentare all’Amministrazione Comunale ai fini di una corretta applicazione della convenzione, una dichiarazione attestante:
a) il calendario e l’orario di funzionamento della scuola;
b) il numero e l’elenco completo di dati anagrafici dei bambini iscritti, frequentanti e in lista di attesa;
c) il numero delle sezioni funzionanti;
d) numero ed il livello di inquadramento contrattuale del personale impiegato;
e) il rispetto delle norme vigenti in materia di personale;
f) l’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori per il rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, di sicurezza, di accessibilità ai locali, di condizioni igienico- sanitarie, di alimentazione;
g) la costituzione degli organi collegiali con elenco dei relativi componenti;
h) l’importo della quota di compartecipazione mensile dovuta dalle famiglie, distinguendo eventuali quote facoltative per servizi accessori quale trasporto, pre-scuola, progetti speciali.
2. E’ facoltà di ogni singola scuola corredare la documentazione con un bilancio preventivo di gestione per l’anno di riferimento. Le dichiarazioni di cui ai punti da a) ad e) potranno essere sostituite dalla presentazione di analoga documentazione inviata al Ufficio Scolastico Provinciale purché coincidente per le informazioni e le dichiarazioni in essa contenute con ciò che è richiesto dall’Ente locale.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche periodiche sulla veridicità di quanto attestato e sull’applicazione delle diverse norme, contenuti e comportamenti organizzativi previsti dalla vigente Convenzione. Le verifiche saranno svolte attraverso la richiesta di informazioni. o attraverso sopralluoghi di incaricati comunali alle Scuole Convenzionate.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell’accordo e di inadempienze, il Responsabile di settore , oltre a segnalare al Centro Servizi Amministrativi quanto spettante di competenza, indica agli Enti Gestori le azioni da adottare per mantenere valido l’accordo, dando un congruo termine. Contestualmente vengono informati il
Comitato Paritetico, la Giunta Comunale e i rappresentanti degli organi collegiali della scuola interessata, compresi i rappresentanti dell’Ente Locale in seno ai medesimi.
5. Nel caso in cui l’Ente Gestore non provveda agli adempimenti richiesti viene disposto dal Responsabile di Xxxxxxx, dopo approfondita valutazione, sentito il parere del Comitato Paritetico e della Giunta Comunale, l’avvio del procedimento per il recesso dalla Convenzione , la sospensione o la revoca anche in forma parziale del contributo erogato, tenuto conto nel contempo della necessità di tutelare i diritti dei bambini frequentanti e del personale in servizio.
ARTICOLO 26 RENDICONTAZIONE
1. Gli enti gestori assicurano la pubblicità dei propri bilanci e si impegnano a trasmettere al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato da relazione illustrativa e scheda di sintesi con entrate e voci di costo uguali per tutte le scuole.
2. Il rendiconto di gestione dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:
ENTRATE:
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell’anno di riferimento, ai sensi della presente convenzione;
- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Altri contributi;
- Rette a carico delle famiglie;
SPESE:
- Oneri per il personale educativo e ausiliario;
- Spese generali di funzionamento della scuola;
- Spese per attività didattiche;
- Spese di manutenzione ordinaria.
ARTICOLO 27
VALIDITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione ha decorrenza dall'adozione del relativo atto di approvazione da parte dell'organo comunale competente e ha validità biennale e cioè per gli anni scolastici 2016- 17 e 2017-18 .
2. Eventuali modifiche alla convenzione nel corso del biennio dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti legali degli Enti Gestori e dal Responsabile del Settore competente.
3. La presente convenzione può essere rinnovata fino ad un ulteriore biennio previo esame, entro 6 mesi dalla scadenza, da parte del Comitato Paritetico per valutare eventuali modifiche.
4. E’ possibile la proroga della convenzione qualora ciò sia reso opportuno da interventi normativi in corso o per garantire alle famiglie la continuità del servizio.
5. Il rinnovo e l’eventuale proroga della convenzione, nonché variazioni di carattere sostanziale e non puramente formale, saranno sottoposti all’approvazione dell’organo del Consiglio Comunale.
6. La revoca della convenzione dovrà essere comunicata dalle parti almeno un anno prima dell’inizio dell’anno scolastico.
ARTICOLO 28
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Per tutto quanto non compreso nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti e cioè: Testo Unico D.l.vo 297/94 ove applicabile, Legge Quadro n.30 del
10 febbraio 2000, Legge n.62/2000, Legge Regionale n.26/2001, nonché eventuali regolamenti attuativi o circolari esplicative emanate dagli organi competenti.
I PRESIDENTI DELLE SCUOLE MATERNE IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Scuola Immacolata Concezione di Basilicagoiano Xxx Xxxxxxx Xxxx
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Scuola Cap. Micheli di Monticelli Terme
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Scuola Xxxx Xxx Xxxxxxx di Basilicanova Xxx Xxxx Xxxxx