T ES T O COORD IN A T O
«CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE»
LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»
T ES T O COORD IN A T O
in vigore per le domande di agevolazione
e di cessione aree presentate fino al 30 novembre 2001
maggio 2002
«CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE»
LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»
T ES T O COORD IN A T O
in vigore per le domande di agevolazione
e di cessione aree presentate fino al 30 novembre 2001
ATTI CONTENUTI NEL DOCUMENTO
CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999 N. 6
deliberazione n. 2607 di data 20 ottobre 2000
Norme e indirizzi organizzativi dei dirigenti generali - punto 1.1.13, comma 4
Determinazione n. 1 di data 1 febbraio 2001
Determinazione n. 2 di data 20 marzo 2001
Determinazione n. 4 di data 14 giugno 2001
Determinazione n. 1 di data 18 gennaio 2002
Presentazione delle domande - punto 1.1.3, comma 1
deliberazione n. 2799 di data 25 ottobre 2001
Criteri di ammissibilità dei beni usati - punto 2.2.2, comma 8
deliberazione n. 7333 di data 11 luglio 1997
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente - punto 2.2.6, comma 6
94/C 72/03 in vigore fino al 2 febbraio 2001 2001/C 37/03 in vigore dal 3 febbraio 2001
Investimenti immobiliari: prezzi massimi ammissibili - punto 2.2.3, comma 5
deliberazione n. 307 di data 16 febbraio 2001
Artigianato: elenco mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura - punto 2.2.1, comma 14
D.P.G.P. n. 1829 di data 26 maggio 1978
Turismo: requisiti per il marchio «Trentino Benessere» - punto 2.4.2, comma 1, lett. b)
deliberazione n. 3264 di data 15 dicembre 2000, modificata con deliberazione n. 1566 di data 22 giugno 2001, integrata con deliberazione n. 946 di data 3 maggio
2002
Turismo: soglie massime di spesa ammissibile – punto 2.4.3, comma 2 deliberazioni della Commissione tecnica per il turismo di data 29 novembre 2000, 21 dicembre 2000 e 26 marzo 2002
Aree: sanzioni – punto 4.2.4, comma 5
deliberazione n. 2387 di data 2 aprile 1999
Aree: consultazioni tra enti – punto 4.2.2, comma 1
deliberazione n. 7839 di data 29 giugno 1981
Termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi – punto 1.1.13, comma 2
deliberazione n. 3057 di data 1 dicembre 2000 convenzioni con enti di garanzia e banche
I N D I C E
Parte I
NORME DI CARATTERE GENERALE E DISCIPLINA COMUNITARIA
1.1 NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1.1 Soggetti beneficiari
1.1.2 Domande non prioritarie
1.1.3 Presentazione delle domande
1.1.4 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
1.1.5 Procedura automatica e valutativa
1.1.6 Operazioni tra coniugi, parenti, affini, società e soci
1.1.7 Obblighi e sanzioni
1.1.8 Violazioni in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza sociale
1.1.9 Trasferimento delle agevolazioni
1.1.10 Documentazione per il trasferimento agevolazioni
1.1.11 Garanzie
1.1.12 Controllo e vigilanza
1.1.13 Applicazione del provvedimento
1.2. DISCIPLINA COMUNITARIA
1.2.1 Dimensioni dell'impresa
1.2.2 De minimis
1.2.3 Limitazioni settoriali e obblighi di notifica
Parte II
AIUTI PER INVESTIMENTI, PER PRESTITI PARTECIPATIVI E PER AZIENDE IN CRISI
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1.1 Campo di applicazione
2.2 AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI E PER INIZIATIVE DI RILOCALIZZAZIONE
2.2.1 Priorità
2.2.2 Investimenti e spese ammissibili: norme di carattere generale
2.2.3 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
2.2.4 Modifica dei programmi di investimento
2.2.5 Iniziative di rilocalizzazione
2.2.6 Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale
2.2.7 Interventi per il mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate
2.2.8 Investimenti immobiliari ammissibili ad agevolazione
2.2.9 Investimenti mobiliari ammissibili ad agevolazione
2.2.10 Misura delle agevolazioni
2.2.11 Modalità di concessione e erogazione dell’agevolazione
2.2.12 Termine iniziale e finale per l’effettuazione delle spese
2.3 PRESTITI PARTECIPATIVI
2.3.1 Soggetti beneficiari
2.3.2 Spese ammissibili
2.3.3 Agevolazioni
2.3.4 Termine iniziale e finale per la realizzazione dell’iniziativa
2.4 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SETTORE TURISMO
2.4.1 Tipologie di strutture turistiche non prioritarie
2.4.2 Priorità tipologiche
2.4.3 Valutazione delle domande
2.4.4 Ulteriori spese non ammissibili
2.4.5 Ulteriori disposizioni sui vincoli
2.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONSORZI COSTITUITI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI RELATIVI A STRUTTURE COMMERCIALI E RICETTIVE NEI CENTRI STORICI
2.5.1 Requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle agevolazioni
2.5.2 Tipologie di interventi ammissibili ad agevolazione e localizzazione degli stessi
2.5.3 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e misura del contributo concedibile
2.6 AIUTI SPECIFICI PER RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE
2.6.1 Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione
2.7 OBBLIGHI E SANZIONI
2.7.1 Aiuti per investimenti fissi e per interventi per la promozione di misure di protezione ambientale
2.7.2 Prestiti partecipativi
2.8 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
2.8.1 Presentazione delle domande
2.8.2 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
2.8.3 Documentazione per l’erogazione delle agevolazioni
2.8.4 Documentazione successiva all'erogazione delle agevolazioni
Parte III
AIUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
3.2 OBIETTIVI GENERALI
3.3 SOGGETTI BENEFICIARI
3.4 ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
3.4.1 Progetto di commercializzazione
3.4.2 Attività di commercializzazione effettuate da cooperative e consorzi
3.4.3 Polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione
3.4.4 Realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine
3.5 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
3.5.1 Norma generale
3.5.2 Progetti imprenditoriali di commercializzazione
3.5.3 Progetti settoriali di commercializzazione
3.5.4 Attività di commercializzazione effettuate da cooperative e consorzi
3.5.5 Polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione
3.5.6 Realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine
3.6 PERCENTUALI DI INTERVENTO
3.6.1 Progetti imprenditoriali di commercializzazione
3.6.2 Progetti settoriali di commercializzazione
3.6.3 Attività di commercializzazione effettuate da cooperative e consorzi
3.6.4 Polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione
3.6.5 Realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine
3.7 PRIORITÀ
3.8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
3.9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
3.9.1 Progetti imprenditoriali di commercializzazione
3.9.2 Progetti settoriali di commercializzazione
3.9.3 Attività di commercializzazione effettuate da cooperative e consorzi
3.9.4 Polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione
3.9.5 Realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine
3.10 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
3.10.1 Progetti imprenditoriali di commercializzazione
3.10.2 Progetti settoriali di commercializzazione
3.10.3 Attività di commercializzazione effettuate da cooperative e consorzi
3.10.4 Polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione
3.10.5 Realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine
3.11 TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
3.12 CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE FINALE
3.13 REVOCHE E RIDUZIONI DEI LIVELLI DI INTERVENTO
Parte IV
AREE, IMMOBILI E INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE
4.1 NORME DI CARATTERE GENERALE
4.1.1 Campo di applicazione
4.1.2 Soggetti beneficiari
4.2 CESSIONE AREE PRODUTTIVE
4.2.1 Interventi realizzabili
4.2.2 Criteri per l’assegnazione delle aree
4.2.3 Prezzo di cessione delle aree
4.2.4 Xxxxxxxx e sanzioni
4.2.5 Domande e assegnazione aree
Parte V
AIUTI PER LA RICERCA
5.1 NORME DI CARATTERE GENERALE
5.1.1 Campo di applicazione
5.1.2 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e di contributo concedibile
5.2 AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO
5.2.1 Iniziative agevolabili
5.2.2 Istruttoria delle domande
5.2.3 Spese ammissibili
5.2.4 Modifica delle spese
5.2.5 Agevolazioni
5.2.6 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
5.2.7 Xxxxxxxx e sanzioni
5.3 DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
5.3.1 Iniziative agevolabili
5.3.2 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
5.4 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
5.4.1 Presentazione delle domande
5.4.2 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
5.4.3 Documentazione per l’erogazione delle agevolazioni
Parte VI
6.1 ALTRI INTERVENTI
ALTRI INTERVENTI
6.1.1 Campo di applicazione
6.1.2 Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità
6.1.3 Premi di specializzazione e di aggiornamento
6.1.4 Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità
6.1.5 Azioni positive
6.1.6 Promozione e qualificazione delle attività economiche
Appendice
Parte I
NORME DI CARATTERE GENERALE E DISCIPLINA COMUNITARIA
1.1 NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1.1 SOGGETTI BENEFICIARI
1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di seguito indicata «Legge», si applica la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale sia per i settori sensibili.
2. Fatte salve particolari disposizioni previste nelle specifiche Parti del presente provvedimento, beneficiari degli interventi previsti dalla Legge sono le imprese iscritte nel Registro delle imprese. Possono beneficiare degli interventi anche gli enti e le associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di impresa esercitate di cui sopra.
3. Il beneficiario deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nel Registro delle cooperative della provincia di Trento, ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 1), o nel Registro prefettizio, ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 2), se si tratta di società costituita in forma di cooperativa;
b) essere iscritto nel ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 3), se si tratta di agente o di rappresentante di commercio, come risultante dal Registro delle imprese;
c) essere operante in provincia di Trento; s’intende per tale l’impresa avente unità operativa nel territorio provinciale e che esercita direttamente l’attività. Per le imprese del settore delle costruzioni, dell'installazione impianti e di trasporto (ove ammesso), nonché per le imprese degli altri settori per i quali la produzione di beni e servizi non avviene in sede fissa, è necessario che la sede principale degli affari e le strutture direzionali siano localizzate in provincia di Trento. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 4) attesta comunque l’operatività dell’impresa in provincia di Trento;
d) non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
e) essere munito delle prescritte autorizzazioni e licenze per l’esercizio dell’attività,
1) La legge regionale 29 maggio 1954, n. 7 reca «Vigilanza sulle cooperative».
2) Il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 reca «Provvedimenti per la cooperazione».
3) La legge 3 maggio 1985, n. 204 reca «Disciplina delle attività di agente e di rappresentante di commercio».
4) La legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 reca «Nuova disciplina dell’artigianato».
come risultante dal Registro delle imprese;
f) nel caso di consorzi, essere costituito prevalentemente da imprese aventi sede legale in provincia di Trento.
4. I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento di presentazione della domanda per l’ottenimento dei benefici della Xxxxx. Tuttavia, se a tale data il soggetto istante non ha ancora avviato l’attività, l’iscrizione nel Registro delle imprese per le ditte individuali e il possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze per l’esercizio dell’attività sono verificati al momento dell’erogazione dell’agevolazione o, per gli interventi di cui all'art. 25 della Legge
«Interventi per aree», entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, pena la risoluzione del contratto.
5. Si intende per nuova iniziativa l’avvio nella provincia di Trento da non oltre due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di una nuova unità operativa anche da parte di imprenditori già presenti sul territorio provinciale. Non è considerata nuova iniziativa quella avviata da titolari o soci di altre imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 4) nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda per lo svolgimento della stessa attività o similare.
La disposizione di cui al secondo periodo riguarda non soltanto il caso in cui il richiedente l’agevolazione sia un’impresa artigiana, ma anche il caso in cui operi negli altri settori (industria, commercio e turismo), sempreché l’impresa istante svolga la stessa attività o attività similare (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
È opportuno precisare che:
- l’impresa che trasferisce la propria attività da altre province alla provincia di Trento è da considerarsi nuova iniziativa, trattandosi dell’avvio di una nuova unità operativa in Trentino;
- la donazione di un’impresa non riveste il carattere di una «nuova iniziativa», non trattandosi dell’avvio di una nuova unità operativa, ma della prosecuzione di una già in corso;
- per stabilire la data di «avvio di una nuova unità operativa» dovrà farsi riferimento alla data del primo documento di spesa emesso o acquisito dal soggetto istante, con esclusione delle spese per la costituzione della società o della ditta.
È comunque fatto salvo il caso in cui risultino fatti diversi dall'Albo delle imprese artigiane. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001 e n. 1 di data 18 gennaio 2002)
L’imprenditore che affitta un’azienda non può essere considerato «nuova iniziativa», in quanto non avvia una nuova unità operativa ma prosegue un’attività già esistente, salvo che non si tratti di attività sostitutiva, la quale, ricorrendone i presupposti, è possibile anche in caso di affitto d'azienda (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
L’iniziativa dell’imprenditore agricolo che avvia un’ulteriore attività economica può essere considerata «nuova iniziativa», qualora la nuova attività non sia complementare a quella agricola (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
6. L’iscrizione:
a) nel Registro delle imprese, per le domande esaminate con procedura valutativa di cui al punto 1.1.5;
b) nel Registro delle cooperative;
c) all’Albo delle imprese artigiane;
anche al fine di attestare quanto previsto al precedente comma 4, è verificata d’ufficio dall’organismo istruttore.
1.1.2 DOMANDE NON PRIORITARIE
1. Fatte salve ulteriori disposizioni particolari previste nel presente provvedimento, non sono considerate prioritarie e quindi non sono agevolate le domande:
a) presentate da imprese non aventi sede legale sul territorio provinciale, escluse quelle aventi alla data d'entrata in vigore del presente provvedimento unità operative in provincia di Trento da almeno tre anni;
b) presentate da imprese di cui al punto 1.1.3, comma 5, lett. c) per attività non previste dalla relativa tabella, e da imprese di cui al num. 4) dell'art. 2195 C.C.;
in base al punto 1.1.3, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che svolgono attività di «informatica e attività connesse» (codice ISTAT 72); potrebbero peraltro ricadere in questa categoria anche quelle imprese che, pur svolgendo attività che non sono comprese tra quelle agevolabili (per esempio, attività di tenuta della contabilità, delle buste paga, ecc. - codice ISTAT 74.1), utilizzano per la propria attività strumenti informatici; in tal caso, considerato che l’attività informatica è strumentale allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa (la tenuta della contabilità e delle buste paga), gli organismi istruttori terranno presente che l’impresa stessa non rientra tra i soggetti beneficiari (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001);
c) presentate dai seguenti soggetti:
1) venditori a domicilio;
2) venditori per conto terzi;
3) venditori per via telematica;
4) venditori per corrispondenza;
5) agenti immobiliari;
6) procacciatori d'affari;
7) imprese che svolgono esclusivamente attività immobiliare.
1.1.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di agevolazione sono presentate presso la struttura provinciale competente per lo specifico settore; qualora la Giunta provinciale si avvalga della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso i consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento o gli enti creditizi.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2799 di data 25 ottobre 2001, ha:
1) attribuito al Servizio Industria la competenza in ordine alle domande presentate da società cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo»;
2) disposto che le domande eventualmente pendenti devono essere inoltrate al Servizio Industria entro e non oltre 15 giorni dall'esecutività del provvedimento.
2. Le domande presentate ai sensi dell’art. 11 della Legge «Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione» sono comunque
presentate alla struttura provinciale competente.
3. Le domande per gli interventi di cui all'art. 19 della Legge «Diffusione della ricerca scientifica» e per gli interventi di cui all'art. 25 della Legge «Interventi per aree» sono presentate presso il Servizio industria.
4. Le domande per gli interventi di cui all'art. 7 della Legge «Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine» e di cui all'art. 23 della Legge «Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati» sono presentate presso il servizio competente in materia di commercio.
5. Al fine di individuare lo specifico settore per la presentazione delle domande e per l’applicazione dei criteri previsti dal presente provvedimento per i singoli settori sono disposti i seguenti criteri:
a) presso il settore artigianato sono presentate le domande delle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 4) e quelle delle imprese che intendono iscriversi a detto albo; nelle more dell'iscrizione, i termini di procedimento per la concessione delle agevolazioni rimangono sospesi; qualora l’iscrizione non intervenga entro un anno dalla presentazione dell’istanza, la domanda verrà trasmessa alle strutture individuate ai sensi delle successive lettere;
b) presso il settore cooperazione sono presentate le domande delle società cooperative;
c) le imprese esercenti attività non inquadrabili nei settori artigianato o cooperazione per effetto dell'iscrizione nei relativi albi o registri sono inquadrate come da seguente tabella:
SETTORI DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE
CODICI ISTAT 1991 | SETTORE (*) |
A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 02.01 Silvicoltura e utlizzazione di aree forestali e servizi connessi | industria |
B PESCA, PESCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 05.02 Pescicoltura | industria |
C ESTRAZIONE DI MINERALI | industria |
D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | industria |
F COSTRUZIONI | industria |
CODICI ISTAT 1991 | SETTORE (*) |
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI | |
AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA 50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazioni - escluso 50.2, Manutenzione e riparazione di autoveicoli 50.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 51 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi - escluso 51.46, Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari) 52 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa - escluso 52.31, Farmacie | commercio industria commercio commercio |
H ALBERGHI E RISTORANTI 55.1 Alberghi 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni - escluso 55.23.2, Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche) e 55.23.5, Agriturismo 55.3 Ristoranti 55.4 Bar 55.5 Mense e fornitura di pasti preparati | turismo turismo commercio commercio industria |
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 60.1 Trasporti ferroviari 60.2 Altri trasporti terrestri - escluso 60.25, Trasporto di merci su strada 60.25 Trasporto di merci su strada 60.3 Trasporti mediante condotte 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 62 Trasporti aerei 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio 63.2 Altre attività connesse ai trasporti 63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a. 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto 64 Poste e telecomunicazioni | industria commercio industria industria industria industria industria industria turismo industria industria |
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, | |
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI | |
72 Informatica e attività connesse | industria |
73 Ricerca e sviluppo | industria |
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria | commercio |
74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione | industria |
74.81 Attività inerenti alla fotografia | industria |
74.82 Attività di imballaggio, confezionamento | industria |
74.83 Servizi congressuali di segreteria e di traduzione | industria |
74.84.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste | commercio |
74.84.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche | commercio |
74.84.5 Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed | industria |
altri beni personali o per la casa
CODICI ISTAT 1991 | SETTORE (*) |
M ISTRUZIONE | |
80.41 Autoscuole | commercio |
N SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI 85.3 Assistenza sociale | commercio |
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI | |
90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili | industria |
91.11 Attività di organizzazioni economiche del movimento cooperativo | commercio |
92.11 Produzioni cinematografiche e di video | industria |
92.12 Distribuzioni cinematografiche e di video | commercio |
92.2 Attività radiotelevisive | industria |
92.31 Lavori di restauro artistico | industria |
92.33 Attività riguardanti i parchi di divertimento | turismo |
92.61 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi | turismo |
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce | industria |
93.02 Servizi dei saloni di parrucchiere e istituti di bellezza | industria |
93.04 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico | turismo |
(*) per settore «commercio» s'intende «commercio all’ingrosso» se trattasi specificatamente di tale settore
6. Non è ammessa la presentazione di domande integrative.
7. Fatte salve le domande delle imprese inquadrabili ai sensi del comma 5, lett. a) e b), se l'investimento oggetto di agevolazione riguarda più settori di attività (per esempio commercio e turismo) la domanda è presentata presso la struttura competente per l'investimento prevalente previsto.
8. Le domande:
a) di concessione dell’agevolazione;
b) per gli interventi di cui all'art. 25 della Legge «Interventi per aree»;
c) di trasferimento delle agevolazioni;
d) di proroga del termine per l'ultimazione delle iniziative;
devono essere predisposte in base ai modelli approvati con apposita deliberazione della Giunta provinciale; i relativi allegati devono essere redatti secondo i fac-simili predisposti dall’amministrazione provinciale.
9. Fatte salve diverse disposizioni previste per fattispecie specifiche, la presentazione della domanda priva della documentazione prevista a corredo della medesima stabilita dal presente provvedimento comporta il diniego
dell'agevolazione. Eventuale altra documentazione necessaria per l'istruttoria potrà essere richiesta dall'organismo istruttore.
Sono irricevibili le istanze presentate al di fuori dei periodi stabiliti; ricorrendo tale ipotesi, l’istanza viene restituita all’interessato (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
Nel caso di ricevimento di più istanze con il medesimo plico postale, le domande si protocollano in base all'importo della spesa prevista o sostenuta, a partire dall'importo più elevato (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
1.1.4 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
1. Le seguenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'art. 25 della Legge «Interventi per aree».
2. La procedura per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni può essere:
a) effettuata dalla Provincia;
b) affidata, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2 della Legge, in concessione a consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e ad enti creditizi, che possono provvedere anche all’erogazione dell’agevolazione prima dell’assunzione del provvedimento concessorio dell’amministrazione provinciale.
3. Nel caso di erogazione in via anticipata di cui alla precedente lettera b), l’ente affidatario provvede a comunicare l’esito dell’istruttoria all’interessato e ad erogare il contributo, con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente provvedimento. Successivamente la Provincia concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall’ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La Provincia verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari in base agli elementi trasmessi dall’ente affidatario e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.
4. L’ente affidatario provvede anche all’esame delle domande delle imprese connesse ad una domanda di agevolazione (domanda di proroga, ecc.), con esclusione di quelle di cui al comma successivo, e dei casi di revoca delle agevolazioni. La Provincia adotta gli atti conseguenti in base alle risultanze istruttorie di detti enti, in base ai criteri specificati al comma precedente.
5. Oltre ai casi specifici previsti dal presente provvedimento, sono presentate ai servizi provinciali competenti, che ne curano l’istruttoria e adottano gli atti conseguenti, le domande:
a) di trasferimento delle agevolazioni nel caso di cessione, conferimento o affitto d’azienda, ovvero di fusione o scissione d’impresa, nonché di successione a causa di morte, soltanto per il settore industria, se presentate
successivamente alla data dell’atto di concessione;
b) presentate dalle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 5, della Legge, di deroga agli obblighi stabiliti.
6. Spetta agli enti affidatari il pieno rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 5), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 6).
7. Sono fatti salvi i diritti di informazione e di controllo da parte della Provincia stabiliti dalla Legge e dalle convenzioni con gli enti concessionari nei confronti delle imprese istanti.
8. I riferimenti previsti dal presente provvedimento alla «concessione» delle agevolazioni devono essere intesi quali:
a) nel caso di cui al precedente comma 2, lett. a), atto di concessione del dirigente provinciale competente;
b) nel caso di cui al precedente comma 2, lett. b), delibera dell’ente concessionario, ovvero, nel caso alla data della delibera non siano disponibili risorse per il finanziamento della domanda, successiva comunicazione dell’ente concessionario del reperimento delle risorse necessarie.
9. È individuato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) della Legge, nel primo anno solare successivo a quello di riferimento - intendendosi per anno di riferimento l’anno solare nel quale è terminata l’istruttoria - il termine entro il quale possono essere finanziate le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento; scaduto tale termine, è disposto il diniego dell’agevolazione. Lo slittamento nell’esercizio solare successivo viene disposto d’ufficio, seguendo comunque per la concessione dell’agevolazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande nel caso di istanze esaminate con procedura automatica e del termine dell’istruttoria nel caso di domande esaminate con procedura valutativa.
1.1.5 PROCEDURA AUTOMATICA E VALUTATIVA
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge, le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo.
Procedura automatica
5) La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 reca «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».
6) La legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 reca «Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999».
2. La procedura automatica si applica, nei casi stabiliti dal presente provvedimento, per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente.
Per «spese sostenute» si devono intendere spese che siano state anche pagate (tale condizione è già prevista dai presenti criteri per le spese delle domande esaminate con procedura valutativa). Sembrano peraltro necessarie le seguenti precisazioni:
- nel caso di leasing, dovranno risultare pagati i canoni scaduti fino alla data della domanda (fermo restando, naturalmente, l’obbligo di pagare i canoni successivi);
- nel caso di leaseback, oltre ai canoni scaduti fino alla data della domanda, dovranno risultare completamente pagate anche le spese oggetto dell’operazione di leaseback.
(atto dei dirigenti generali n.1 di data 1 febraio 2001).
3. L’ente istruttore accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni e di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della Legge, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca ai sensi dell’art. 5 della Legge sono individuate sulla base del parere di un esperto appositamente nominato dal dirigente del servizio provinciale competente o dalla Giunta provinciale, secondo la rispettiva competenza.
Il presente comma prevede che le domande siano esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Nel caso di sospensione dell'istruttoria di una domanda, questa mantiene la propria posizione originaria, salvo essere preceduta dalle pratiche nel frattempo già concluse. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
4. È fatto comunque obbligo per l’impresa di possedere la documentazione per la liquidazione delle agevolazioni prevista per le domande esaminate con procedura valutativa.
5. L’impresa, contestualmente alla presentazione della domanda di agevolazione, può chiedere l'applicazione della procedura valutativa. In tal caso le spese dovranno essere effettuate non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro i termini stabiliti per le domande esaminate con procedura valutativa.
Procedura valutativa
6. Le istanze concernenti spese da effettuare successivamente alla presentazione della domanda sono soggette a procedura valutativa.
7. Le istanze sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che
concerne:
a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
c) la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;
(vedi appendice pag. 1)
d) l’entità del contributo spettante.
8. Qualora la procedura sia effettuata direttamente dai servizi provinciali, la concessione dell’aiuto ha luogo conformemente alle risultanze dell’istruttoria e dell’esame tecnico-amministrativo effettuati dal servizio competente. Per domande di particolare complessità (vedi appendice pag. 1) o di importo
previsto superiore ai seguenti importi:
a) 2.500.000 euro per i settori industria e commercio all’ingrosso, ridotto a 500.000 euro per le domande di cui all’art. 7 della Legge «Aiuti per favorire l’esportazione di prodotti delle imprese trentine»;
b) 500.000 euro per gli altri settori;
le domande possono essere sottoposte al parere di uno o più esperti appositamente nominati dal dirigente del servizio provinciale competente o dalla Giunta provinciale, secondo la rispettiva competenza. Le domande di cui all’art. 23, comma 2, della Legge «Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati» di particolare complessità o di importo previsto superiore a 500.000 euro possono essere sottoposte al parere di esperti ai sensi dell’art. 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 7). Per ogni iniziativa, la spesa complessiva per ciascun esperto non può superare l’importo di 500 euro; per iniziative previste superiori a
2.500.000 euro detto limite è elevato a 2.500 euro. È comunque richiesto il parere di due esperti per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa all’acquisizione di diritti di utilizzazione di tecnologie e di brevetti per i benefici di cui all’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi»; in tal caso, i limiti di spesa dei compensi per ogni esperto sono quelli stabiliti per i progetti di ricerca al punto 5.2.2, comma 5.
9. L'avvio dell'istruttoria è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.
10. Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della Legge, le domande di agevolazione non sono soggette ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 8), come da ultimo modificato dall’articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 9).
1.1.6 OPERAZIONI TRA CONIUGI, PARENTI, AFFINI, SOCIETÀ E SOCI
1. Non è agevolabile la cessione di beni tra:
a) coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene; nel caso la cessione avvenga tra società e/o imprese individuali, qualora il coniuge,
7) La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 reca «Revisione dell’ordinamento della Provincia autonoma di Trento».
8) La legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 reca «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti».
9) La legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 reca«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».
parente o affine abbia una partecipazione pari o superiore a quella che il Codice Civile indica per aversi il requisito di società controllata o collegata;
b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
c) soci dell’impresa istante;
d) società di cui facciano parte uno o più soci dell’impresa istante; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.
Tale disposizione è derogabile soltanto nel caso previsto al comma 3.
Le disposizioni del comma 1si applicano anche nel caso in cui:
a) il cedente si identifichi nel cessionario o comunque il medesimo soggetto partecipi nel cedente e nel cessionario nei termini previsti al presente punto 1.1.6;
b) l’acquisizione del bene avvenga tramite leasing: ricorrendo tale ipotesi, i rapporti individuati dal presente punto 1.1.6 rilevano tanto nei confronti del fornitore del bene quanto della società di leasing; nel caso di leaseback, per fornitore si deve intendere il soggetto dal quale l’impresa istante ha acquisito il bene;
c) il cedente o il cessionario sia un consorzio, ancorché non costituito in forma di società. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
2. Il comma precedente non si applica nel caso sia richiesta l’agevolazione per l’esecuzione di lavori e nel caso in cui il bene sia ceduto da società a partecipazione pubblica.
3. Nel caso la cessione riguardi diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti e know how, risultati di ricerche, diritti di licenza e altri simili per una spesa prevista superiore a 500.000 euro la Giunta provinciale si esprime, previa presentazione di apposita domanda preliminare presso il servizio provinciale competente, verificando la coerenza dell’intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica. Fino alla decisione sull’ammissibilità della richiesta non può essere presentata la domanda di agevolazione. Alla domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la valutazione dell’istanza.
Si precisa che le spese fino a 500.000 euro non sono mai agevolabili (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
1.1.7 OBBLIGHI E SANZIONI
1. Le seguenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'art. 25 della Legge «Interventi per aree».
2. Qualora le dichiarazioni presentate dall’impresa per l’ottenimento delle agevolazioni siano viziate o prive di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è comunicato all'impresa il diniego dell’intervento.
3. In caso di presentazione di documentazione irregolare o incompleta, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, sulla cui base il richiedente abbia indebitamente ottenuto la concessione o l'anticipazione
dell'agevolazione, si provvede rispettivamente alla revoca totale o al diniego dell'agevolazione e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Per l’applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689 10).
4. Per la graduazione delle sanzioni, qualora non specificata nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni riportate nella tabella che segue, in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.
AGEVOLAZIONE INDEBITAMENTE FRUITA | DURATA INFRAZIONE | SANZIONE |
oltre 125.000 euro | qualsiasi durata | 4 volte l'agevolazione indebitamente fruita |
oltre 100.000 e fino a 125.000 euro | oltre 5 anni | 4 volte l'agevolazione indebitamente fruita |
oltre 75.000 e fino a 100.000 euro | da 3 a 5 anni | 3 volte l'agevolazione indebitamente fruita |
altri casi (*) | 2 volte l'agevolazione indebitamente fruita |
(*) comunque le violazioni consistenti in azioni o omissioni non ripetute nel tempo.
5. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall’ente che cura l’istruttoria.
6. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, l’ente istruttore ne dà comunicazione all’impresa, che può controdedurre, e all’amministrazione provinciale.
7. I soggetti richiedenti le agevolazioni, assumono i seguenti obblighi:
a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al presente provvedimento, all’atto di ammissione e di concessione dell'agevolazione; la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni;
b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa; se l’impresa non informa l’ente istruttore di tali modifiche, del mancato rispetto degli obblighi, divieti e vincoli di cui al presente provvedimento o stabiliti dall’atto di ammissione o di concessione delle agevolazioni entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento, è disposto il diniego dell’agevolazione e, in caso di revoca, la restituzione da parte dell’impresa di un importo pari al doppio dell’agevolazione indebitamente percetta;
10) La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca «Modifica al sistema penale».
si precisa in merito che l’importo da chiedere in restituzione è pari:
- all’agevolazione indebitamente percetta, aumentata degli interessi legali, come stabilito al comma 16;
- ad un ulteriore importo pari al contributo indebitamente percetto; (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; in caso di violazione di tali obblighi, si applicano le sanzioni e le procedure stabilite al punto 1.1.8;
d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto; la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni.
8. La presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l’obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. La violazione di tale disposizione comporta il diniego dell’agevolazione o la revoca totale delle agevolazioni già concesse, nonché la restituzione da parte dell’impresa di un importo pari a quattro volte quello erogato.
Le agevolazioni BIM non sono cumulabili con le agevolazioni della Legge (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
9. Se il contributo concesso è superiore a 500.000 euro l'impresa è vincolata al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale; per l'erogazione dell'agevolazione può essere richiesta idonea garanzia. L’occupazione deve essere mantenuta, nei tre anni successivi al raggiungimento dei livelli previsti, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 20 per cento degli occupati stabiliti; tale disposizione non si applica nel caso di attività sostitutive e qualora l'impresa goda dei benefici previsti per la priorità «Incrementi occupazionali» delle tabelle del punto 2.2.10.
10. Nel caso l’occupazione indicata non sia:
a) raggiunta, il contributo è revocato in proporzione al numero degli occupati mancanti rispetto al vincolo originario;
b) mantenuta, il contributo è revocato, con riferimento al vincolo originario, in proporzione al periodo di inadempimento e al numero degli occupati mancanti.
11. Fatta eccezione per le domande per le quali è prevista la procedura automatica e per le domande concernenti soltanto operazioni di leasing per una
spesa prevista fino a 500.000 euro, l’ente istruttore con l’atto di concessione potrà prevedere vincoli finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le agevolazioni quali, ad esempio:
a) apporto di mezzi propri o accensione di prestiti obbligazionari per raggiungere o consolidare adeguati equilibri finanziari, economici e patrimoniali;
b) divieto di distribuzione di utili o riserve anche per più esercizi;
c) acquisizione di garanzie per la copertura di eventuali perdite conseguite durante o dopo la realizzazione dei programmi di investimento.
12. Nel caso l’impresa non mantenga le somme stabilite, è disposta la revoca dell’agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento, purché l’inadempimento non comprometta la situazione economico-finanziaria- patrimoniale dell’impresa, nel qual caso l’agevolazione è interamente revocata.
13. L’impresa è tenuta a fornire l’originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente provvedimento, qualora l’ente istruttore ne richieda la presentazione. La violazione di tale obbligo comporta il diniego delle agevolazioni o la revoca totale delle agevolazioni già concesse.
14. L’impresa istante è obbligata a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione dell’agevolazione, eventuali importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.
15. Ove sussistano giustificati motivi, oggettivi e rilevanti, su richiesta dell’interessato può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Tale disposizione si applica nel caso sopravvenga una delle seguenti condizioni:
a) calamità naturali;
b) grave ed accertata crisi di mercato del settore in cui opera l’impresa, derivante da eventi straordinari e imprevedibili;
c) gravi situazioni familiari o di salute.
16. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza oltre all’interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
17. Nel caso di contributi concessi in unica soluzione ai sensi dell'art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e dell'art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale» la revoca parziale dell’agevolazione è disposta ipotizzando la concessione del contributo in rate pluriennali.
Il presente comma deve essere inteso riferito ai casi in cui le norme di attuazione prevedono la revoca di «rate» di contributo, revoca che, in assenza del presente comma, sarebbe inapplicabile nel caso di agevolazioni erogate in unica soluzione (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
1.1.8 VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
1. Le seguenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'art. 25 della Legge «Interventi per aree».
2. Nel caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, lett. c) della Legge (contratti collettivi e accordi sindacali, normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza e salute del lavoratore) si applicano le procedure e le sanzioni di seguito indicate.
Le sanzioni previste al presente punto 1.1.8 consistono in riduzioni di contributi. Non si applicano pertanto i criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
3. Le procedure di cui al presente punto si applicano qualora alla data della contestazione della violazione da parte della struttura competente all’accertamento delle violazioni sia stata presentata domanda di agevolazione. Nel caso di violazione di contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, esclusi gli accordi per l'attività sostitutiva, dalla data della violazione come accertata dalla sentenza di condanna dell'impresa passata in giudicato.
4. In relazione alla gravità dell’infrazione, si procede al diniego dell’agevolazione o nella revoca dell’agevolazione già concessa nelle percentuali indicate nella tabella che segue e comunque in misura non superiore a:
a) tre volte la sanzione massima edittale prevista dalla normativa per la violazione contestata;
b) tre volte i contributi non versati nel caso di violazioni collegate al mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali;
c) nel caso di violazione di accordi sindacali per attività sostitutiva, alla differenza di agevolazione tra nuova iniziativa e attività sostitutiva;
d) nel caso di violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, a
50.000 euro.
Se vi sono più domande di agevolazione della stessa impresa passibili di sanzione, l’applicazione dei limiti massimi stabiliti al presente comma deve essere intesa in via cumulativa e non per singola domanda (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
V I O L A Z I O N E SANZIONE
LAVORO
- condanna passata in giudicato di violazione di contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, esclusi gli accordi per attività sostitutiva, inerenti:
a) trattamenti economici principali; 1%*
b) trattamenti economici accessori; 0,3%*
- rispetto degli accordi sindacali per attività sostitutiva firmati dalla Provincia, dalle organizzazioni sindacali dei 100%
lavoratori e dei datori di lavoro; Non aver ottemperato alla diffida a: | |
- regolarizzare le omissioni contributive totali riguardante una pluralità di dipendenti; | 100% |
- procedere all’assunzione dei lavoratori avviati obbligatoriamente; | 100% |
- non adibire la lavoratrice durante il periodo di gestazione a lavori faticosi, insalubri ecc. (art. 3 L. 1204/1971); | 70% |
- non adibire la lavoratrice al lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (art. 4 L. 1204/1971); | 70% |
- reintegrare nel posto di lavoro la lavoratrice madre nei casi di licenziamento dichiarato illegittimo dal Giudice | 70% |
a sensi dell'art. 2 L. 1204/1971; - non adibire il minore al lavoro per il quale è stato dichiarato non idoneo; | 50% |
- non far superare al minore l’orario di lavoro giornaliero o settimanale; | 30% |
- non far svolgere al minore lavoro notturno fuori dai casi consentiti; | 30% |
- non adibire al lavoro minori di età inferiore a quella stabilita dalla legge; | 30% |
- non adibire al lavoro minori nei casi di cui agli artt. 6 e 19 legge 977/1967; | 30% |
- far godere sistematicamente i riposi settimanali di legge al lavoratore; | 30% |
MINIERE E CAVE D.P.R. 128/1959: - art. 6, comma 1 Nomina del direttore responsabile dei lavori; | 70% |
- art. 24, comma 1. Denuncia di esercizio attività estrattive; | 70% |
- art. 686. Inosservanza a diffide e provvedimenti dell’ingegnere capo | 70% |
D. Lgs. 624/1996: - art.6, commi 2 e 3. Documento di sicurezza e salute; | 70% |
- art. 9, comma 2 lett. b). DSS coordinato; | 70% |
- art. 15, comma 1. Sorveglianza sanitaria; | 70% |
- art. 52, comma 1. Relazione di stabilità dei fronti; | 70% |
- art. 20 comma 5 e art. 7 comma 1 lett. a) – nomina sorvegliante | 50% |
- art. 25 commi 3, 4, 5 e 7 – infortuni e incidenti Valgono anche per il Servizio minerario le fattispecie del settore prevenzione infortuni ed igiene e medicina del lavoro, per quanto applicabili. | 50% |
PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO | |
Le violazioni sottoelencate si riferiscono ai mancati adempimenti previsti nei Decreti Legislativi 626/1994, 277/1991 | |
e 230/1995: | |
- mancata redazione o assoluta inadeguatezza della valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori; | 100% |
- assoluta o grave inadempienza nell’eliminazione o riduzione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro; | 100% |
- mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 626/1994); | 100% |
- mancata nomina del medico competente quando previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 626/1994; | 100% |
- mancata rielaborazione del documento o mancata rivalutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo | 100% |
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; |
- assoluta o grave inadempienza nell’informazione e formazione dei lavoratori ai rischi specifici ed ai pericoli inerenti il 100% proprio posto di lavoro e le proprie mansioni;
- gravi o sistematiche inadempienze in materia di attrezzature di lavoro; 50%
- gravi o sistematiche inadempienze in materia di dispositivi di protezione individuale; 50%
- gravi o sistematiche inadempienze nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 50%
- mancata consultazione del rappresentante di lavoratori (art. 4 comma 5 lett. p) D.Lgs. 626/1994). 50%
* per ogni lavoratore.
5. Le strutture competenti all'accertamento delle violazioni in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assistenza sociale, e segnatamente il Servizio lavoro, l'Unità operativa di prevenzione infortuni e l’Unità operativa di igiene e medicina del lavoro della Direzione igiene e sanità pubblica ed il Servizio minerario, comunicano ai servizi provinciali competenti in materia di incentivazione le violazioni contestate, specificandone la natura regolarizzabile o non regolarizzabile. Nel caso di violazioni regolarizzabili la comunicazione è inoltrata soltanto se non è intervenuta la regolarizzazione nei termini, escluse le violazioni connesse al settore minerario e al settore prevenzione infortuni ed igiene e medicina del lavoro per le quali nella tabella del comma 4 è prevista una sanzione nella misura del 100 per cento; in questo ultimo caso, la comunicazione è inoltrata comunque, in quanto la sanzione si applica anche se la violazione viene regolarizzata. Nel caso di violazioni di accordi sindacali per attività sostitutive, la violazione è contestata dal Servizio lavoro, sulla base della segnalazione di una delle parti.
6. Gli enti istruttori, se interessati, chiedono al servizio competente all'accertamento di acquisire e trasmettere il provvedimento definitivo. Per le violazioni di carattere penale si intende provvedimento definitivo la sentenza passata in giudicato.
7. In deroga a quanto sopra, nel caso di violazioni relative ai contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, esclusi gli accordi per attività sostitutiva, la sanzione di cui alla precedente tabella è applicata, con le modalità di cui al comma 8, sulla base della notifica da parte del lavoratore o del sindacato della sentenza passata in giudicato di condanna dell'azienda. Nel caso la sentenza condanni l'azienda alla riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, la sanzione di cui alla precedente tabella non si applica.
8. L’organismo istruttore attende l’accertamento definitivo della violazione contestata; se l’accertamento definitivo è sfavorevole al richiedente si procede come segue:
a) se si tratta di violazione regolarizzabile, l’ente istruttore lo diffida alla regolarizzazione fissando un congruo termine non prorogabile, decorso il quale adotta la sanzione prevista;
b) se si tratta di violazione non regolarizzabile o di violazione regolarizzabile connessa al settore minerario e al settore prevenzione infortuni ed igiene e medicina del lavoro per la quale nella tabella di cui al comma 4 è prevista una sanzione pari al 100 per cento l’ente istruttore applica la sanzione prevista.
9. Il diniego o la revoca del beneficio nelle misure indicate nella tabella di cui al comma 4 riguardano la parte di contributo scadente dalla data di contestazione della violazione da parte della struttura competente
all’accertamento, ovvero, nel caso di violazione di contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, esclusi gli accordi per attività sostitutiva, dalla data della violazione come accertata dalla sentenza di condanna passata in giudicato dell'impresa. Nel caso di contributi concessi in unica soluzione ai sensi dell'art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e dell'art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale» la revoca dell’agevolazione è disposta ipotizzando la concessione del contributo in rate pluriennali.
10. Nei casi di ammissione alla definizione amministrativa ai sensi del Capo secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 11) il pagamento della sanzione prevista dallo stesso costituisce regolarizzazione della violazione.
11. Il soggetto interessato può comunque richiedere all’organismo istruttore l’archiviazione del procedimento di applicazione della sanzione nel caso di violazioni di lieve entità; la richiesta deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ente istruttore con la quale si informa l’impresa che è avviato il procedimento sanzionatorio. Sulla base del parere vincolante del collegio di cui al comma successivo, l’ente istruttore può disporre l’archiviazione del procedimento o la riduzione della sanzione, richiedendo a tal fine alla struttura competente all’accertamento delle violazioni di comunicare ogni elemento risultante dagli atti, utile alla valutazione della gravità del danno, del pericolo cagionato e delle modalità di consumazione della violazione.
12. È istituito con deliberazione della Giunta provinciale un collegio per
la valutazione della gravità delle violazioni, costituito da un esperto in materie giuridiche con funzioni di presidente del collegio, da un membro designato dalle confederazioni sindacali e da un membro designato dalle associazioni di categoria.
1.1.9 TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
1. Le seguenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'art. 25 della Legge «Interventi per aree».
2. Non comporta violazione dell’obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse ai sensi dell’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e dell’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale» per i periodi indicati nel presente provvedimento da parte dell'impresa
11) Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 reca «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».
che beneficia dei contributi la cessione, il conferimento o l'affitto dell’azienda, la trasformazione o la fusione di impresa, nonché la successione a causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l’impresa e assuma gli obblighi relativi. I contributi rimanenti alla data di effetto degli eventi di cui sopra relativi ai beni ceduti sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante, purché l’erogazione non sia già stata effettuata a favore del beneficiario originario; in tal caso, nell’atto di cessione, conferimento o affitto d’azienda deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante. I contributi relativi ai beni non ceduti con gli atti di cessione, conferimento o affitto dell’azienda, di trasformazione o fusione di impresa sono invece oggetto di revoca in base ai criteri previsti al punto 2.7.1 nel caso di cessazione dell’attività. Il decorso dei suddetti termini procede in capo al nuovo soggetto; tuttavia, qualora vi fosse interruzione dell’attività nel passaggio da un soggetto all’altro, la loro durata è aumentata del periodo dell’interruzione.
3. Se i fatti di cui al comma 2 intervengono prima della concessione delle agevolazioni, l’agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante (escluso il caso di trasformazione d’impresa), nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande.
4. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:
a) presentazione della documentazione prevista al punto 1.1.10;
b) verifica dell’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi di quanto previsto al punto 1.1.1.
5. Nei casi di cessione, conferimento o affitto d’azienda, di fusione di impresa e di successione a causa di morte è adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:
a) presentazione della documentazione indicata al punto 1.1.10;
b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione da trasferire.
6. Se i fatti di cui al comma 2 intervengono dopo la completa erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività.
7. Qualora l’agevolazione non possa essere trasferita, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività.
8. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
9. La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell’atto di cessione, conferimento o affitto d’azienda ovvero di fusione di impresa, mentre la relativa documentazione, prevista al punto 1.1.10, deve essere presentata entro 180 giorni dalla data del suddetto atto; nel caso di successione a causa di morte, domanda e relativa documentazione devono essere presentate entro 1 anno dalla data del decesso. In caso di mancata presentazione della domanda o della relativa documentazione entro i suddetti termini, è disposto il diniego delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività; le somme erogate in eccesso sono chieste in restituzione al soggetto beneficiario per un importo pari al doppio dell’agevolazione indebitamente percetta.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di
scissione d’impresa.
11. Con riferimento alle agevolazioni per i prestiti partecipativi, nei casi di cessione o affitto d’azienda e di fusione o scissione di impresa le agevolazioni non possono essere concesse o, se già concesse, sono revocate con le modalità previste per il caso di cessazione dell’attività del beneficiario al punto 2.7.2.
12. Nel caso di agevolazioni per l'attività di ricerca di cui all'art. 5 della Legge «Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo» si applicano le disposizioni di cui al presente punto.
1.1.10 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVO- LAZIONI
A) Trasformazione di impresa
a) originale o copia autentica dell'atto di trasformazione;
b) documentazione necessaria per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessaria;
B) Cessione, conferimento o affitto d’azienda - Fusione o scissione di impresa
La domanda e i documenti per il trasferimento delle agevolazioni di seguito indicati devono essere presentati rispettivamente entro il termine di 30 e 180 giorni dalla data dell’atto di modifica del soggetto esercente l’attività.
a) Domande originariamente assoggettabili a procedura automatica:
- originale o copia autentica dell'atto di cessione, conferimento o affitto d'azienda o dell’atto di fusione o scissione d’impresa;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o, in base al contenuto della dichiarazione, sostitutiva di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 12) e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, artt. 1 e 2 13), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa subentrante, attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l’impresa e assume gli obblighi relativi;
4) nel caso di trasferimento delle agevolazioni per investimenti immobiliari, leasing escluso, il titolo di disponibilità dell'immobile;
5) se vi è stata interruzione dell’attività nel passaggio da un soggetto all’altro;
6) gli elementi atti a individuare i beni trasferiti, per le agevolazioni di cui all’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e all’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale».
b) Domande originariamente assoggettabili a procedura valutativa:
1) documentazione prevista per le domande soggette a procedura automatica;
2) documentazione necessaria per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessaria;
3) se esistente, originale o copia autentica dell’atto di cessione al soggetto subentrante dei contratti di leasing con decorrenza dagli eventi in discorso per le agevolazioni di cui all’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e all’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale»;
4) su richiesta dell’ente istruttore, relazione di presentazione dell’impresa e sull’attività svolta o da svolgere, redatta in base al fac-simile predisposto dall’amministrazione provinciale.
C) Successione a causa di morte
La domanda - sottoscritta da tutti gli eredi dell’impresa o, in alternativa, qualora coesistano più eredi, dall’erede delegato alla riscossione del credito e accompagnata dall'originale o copia autentica della delega alla riscossione da parte dei coeredi - e i documenti per il trasferimento delle agevolazioni di seguito indicati devono essere presentati entro 1 anno dalla data del decesso.
12) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».
13) Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 reca «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».
Oltre alla documentazione prevista nei casi di cessione d’azienda, conferimento, ecc., deve essere presentata la seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di morte o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 12) e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, artt. 1 e 2 13), resa dagli eredi o dall’erede delegato alla riscossione;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 12) e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, artt. 1 e 2 13), resa da tutti gli eredi dell’impresa o dall’erede delegato, attestante:
1) che il testamento è pien
2) amente valido e non impugnato;
2) le generalità degli eredi, comprensive di date di nascita, residenza e codice fiscale e delle rispettive quote di diritto;
3) qualora ricorra il caso, che il beneficiario è deceduto senza lasciare testamento e che non esistono altre persone aventi diritto alla successione oltre a quelle indicate nella dichiarazione;
c) certificato (Modello 240) rilasciato dall’Ufficio del Registro (attuale Ufficio delle Entrate) competente per territorio, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 12), attestante l’eseguita denuncia agli effetti del pagamento dell’imposta di successione per l’importo esatto della somma retrolasciata dal defunto; in alternativa, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di denuncia della successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma degli eredi o dell’erede delegato, qualora l’eredità sia devoluta al coniuge o a parenti in linea retta del defunto, dalla quale risulti che nella successione non sono ricompresi beni immobili o diritti reali immobiliari e che il valore globale dell’asse ereditario lordo non è superiore al limite di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990;
d) nel caso di eredi minori, interdetti o inabilitati, dichiarazione del Giudice tutelare all’accettazione dell’eredità, con l’indicazione delle generalità delle persone a cui è affidata la tutela o la curatela nei confronti degli eredi medesimi, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal tutore o dal curatore che attesta quanto sopra;
e) originale o copia autentica del testamento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti il contenuto.
1.1.11 GARANZIE
1. La costituzione delle garanzie previste dal presente provvedimento deve essere effettuata mediante:
a) deposito in contanti;
b) deposito di libretto al portatore;
c) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) fidejussione bancaria;
e) polizza fidejussoria.
1.1.12 CONTROLLO E VIGILANZA
1. I servizi provinciali competenti in materia di incentivazione, i consorzi garanzia collettiva fidi e gli enti creditizi concessionari dispongono i controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dalla Legge, dal presente provvedimento, nonché dagli atti di ammissione e di concessione dell’agevolazione.
2. I controlli sono effettuati a campione. Per le imprese incluse nel campione, i controlli relativi alla presenza in azienda di beni mobili agevolati sono effettuati a campione per un valore non inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dei beni stessi. Per i beni immobili il controllo concerne l'effettivo utilizzo, nonché la proprietà degli stessi.
3. I servizi competenti in materia di incentivazione provvedono alla vigilanza sugli enti concessionari nei modi stabiliti dalle convenzioni.
1.1.13 APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
1. I termini e le scadenze indicati nel presente provvedimento devono essere intesi come perentori.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale (vedi appendice pag. 4).
3. La conversione in lire degli importi indicati nel presente provvedimento in euro è effettuata al cambio 1 euro = 1.936,27 lire.
4. Con atto congiunto, i dirigenti generali competenti possono stabilire norme ed indirizzi organizzativi per l’attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa.
5. Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; copia di detti atti è inviata per conoscenza alle associazioni di categoria.
1.2 DISCIPLINA COMUNITARIA
1.2.1 DIMENSIONI DELL’IMPRESA
1. È definita media l’impresa che:
a) ha meno di 250 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 40.000.000 di euro, oppure un totale attivo di bilancio annuo non superiore a 27.000.000 di euro;
c) è in possesso del requisito di indipendenza, come successivamente definito.
2. È altresì definita piccola l’impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7.000.000 di euro, oppure un totale attivo di bilancio annuo non superiore a 5.000.000 di euro;
c) è in possesso del requisito di indipendenza, come successivamente definito.
3. È definita microimpresa la piccola impresa avente non più di 9 dipendenti, che svolge attività che non formano oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’U.E., come dalle stesse dichiarato.
Affinché l’istante possa qualificarsi come «microimpresa» si ritiene necessaria la presenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) piccola impresa con meno di dieci nove dipendenti;
b) esercizio di una delle attività rientranti nell'elenco di cui ai punti 2.2.10 e 4.2.3, ovvero di altre attività di servizio di carattere esclusivamente locale;
c) assenza di rapporti commerciali con Stati membri dell’U.E., intendendosi come tale il non avere contabilizzato ricavi nei confronti di soggetti domiciliati in Stati membri dell'U.E., o di soggetti che al momento della fatturazione si qualifichino come esportatori abituali verso Stati membri dell’U.E., per un importo complessivamente superiore al 5 per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate nell’ultimo bilancio approvato (o definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di deposito del bilancio) prima della presentazione della domanda, ovvero, per le imprese che hanno adottato una contabilità diversa da quella ordinaria, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; nel caso di nuove iniziative, per le quali non siano disponibili alla data della domanda i predetti documenti, potranno essere considerati i ricavi fino alla data della domanda di agevolazione e comunque stimati con riferimento al primo anno di attività. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto per le imprese che prestano servizi connessi all’«offerta di territorio», in quanto servizi non liberamente acquisibili da altre imprese operanti nei paesi dell’Unione europea (es.: alberghi e altre imprese di servizi turistici fruibili solo in loco).
Si invita inoltre, ai fini di cui sopra, a considerare il termine «locale», utilizzato ai succitati punti 2.2.10 e 4.2.3, nonché alla precedente lettera b), come riferito al territorio della provincia di Trento e delle province confinanti; il periodo di riferimento va individuato come da precedente lettera c). In tal caso non si applica la «franchigia» del 5 per cento di cui alla
medesima lettera c).
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001 e n. 1 di data 18 gennaio 2002)
Con riferimento alla definizione di «locale» adottata nella citata determinazione, si chiarisce che se un’impresa non operante in sede fissa svolge attività fuori dalla provincia di Trento e province limitrofe per conto di un committente trentino non si può dire, in quanto fatturi in Trentino, che svolga attività in ambito locale: questa impresa deve essere considerata assieme al suo committente e quindi operante al di fuori del territorio «locale». Nel caso opposto, cioè se il richiedente l’agevolazione opera in Trentino per conto di un’impresa non trentina, l’impresa si considera operante in ambito locale.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
4. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l’ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25 per cento
o più dall’impresa richiedente medesima.
5. È considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nella due fattispecie seguenti:
a) se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici (capitale dello stato e/o degli enti pubblici superiore al 50 per cento), società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa;
b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 per le nuove imprese:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata;
c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. Per le imprese di nuova costituzione i requisiti di cui al presente punto devono essere stimati con riferimento al primo anno di attività.
8. Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l’alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di PMI media impresa, piccola impresa o microimpresa soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
1.2.2 DE MINIMIS
1. Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 100.000 euro di cui le imprese possono disporre nel corso di un triennio.
2. Spetta al soggetto istante dichiarare l’agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nei tre anni decorrenti dal momento del primo aiuto de minimis 14). A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell’agevolazione, in un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto de xxxxxxx.
3. L’agevolazione a titolo di de minimis si intende concessa:
a) nel caso l’istruttoria sia effettuata dall’amministrazione provinciale, con l’atto di concessione del dirigente provinciale competente;
b) nel caso l’istruttoria sia affidata ad un ente concessionario, con la delibera dell’ente concessionario, se a tale data sono disponibili risorse per finanziare l’istanza, altrimenti con la successiva comunicazione dell’ente medesimo del
14) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» in GUCE C 68 del 6 marzo 1996 pag. 9.
reperimento delle risorse necessarie;
c) per gli interventi di cui all'art. 25 della Legge «Interventi per aree», alla data di stipula dell'atto di cessione.
Preso atto di quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 7116 di data 19 giugno 1998 in materia di «de minimis», è da precisare che, ai fini di cui alla legge provinciale n. 6/1999, l’impresa si deve ritenere beneficiaria di de minimis fin dalla data dell’atto di concessione del contributo e per l’importo da questo indicato, indipendentemente dalla sua successiva erogazione; di tale principio deve essere tenuto conto anche ai fini della dichiarazione degli importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato l’impresa a valere sulle leggi abrogate dalla legge provinciale n. 6/1999 (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
L’agevolazione a titolo di de minimis è sempre concessa nella misura stabilita dalla normativa di attuazione; il richiedente non vi può pertanto rinunciare, neppure parzialmente. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
1.2.3 LIMITAZIONI SETTORIALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA
1. Si applica la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili (fibre sintetiche; automobili; costruzione navale; industria carboniera e siderurgica; agricoltura e pesca; trasporti), tra cui quella di cui ai successivi commi. A tale disciplina sono soggette anche le domande per gli interventi di cui all’art. 25 della Legge «Interventi per aree», nel caso di cessione a prezzo agevolato.
2. Le grandi imprese sono agevolabili limitatamente agli aiuti de minimis, ai progetti di investimento di natura ambientale e ai progetti di ricerca; gli altri aiuti possono essere concessi, previa notifica e autorizzazione dell'U.E.
3. Per le imprese del settore siderurgico sono agevolabili soltanto i progetti di investimento di natura ambientale e i progetti di ricerca, previa notifica e autorizzazione dell'U.E. del singolo aiuto, anche se inferiore alla soglia de minimis.
4. Per le PMI del settore delle fibre sintetiche, le agevolazioni superiori alla soglia de minimis sono concedibili previa notifica all'U.E. del singolo aiuto, escluse le agevolazioni per progetti di investimento di natura ambientale e i progetti di ricerca.
5. L’attività dell'autotrasporto di cose per conto terzi non è agevolabile, salvo il caso di investimenti di natura ambientale. Sono tuttavia agevolabili le imprese che gestiscono centri attrezzati per trasporti intermodali localizzati in provincia di Trento. L'attività di autotrasporto di persone è agevolabile nei limiti posti dalle normative comunitarie.
L’attività di autotrasporto di cose per conto terzi può beneficiare di agevolazioni esclusivamente per investimenti di natura ambientale; tutti gli altri tipi di investimento, e non soltanto i mezzi di trasporto, sono esclusi dai benefici pubblici (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
Ai fini dell'ammissibilità degli aiuti alle imprese di trasporto di persone, devono essere congiuntamente presenti i seguenti requisiti:
a) utilizzo esclusivo di veicoli atti a trasportare fino a nove persone, conducente compreso; l'ammissibilità degli autoveicoli di cui al punto 2.2.9, comma 3, lett. c) 2) deve pertanto riferirsi ai veicoli atti a trasportare fino a nove persone, conducente compreso;
b) ambito di trasporto geograficamente ristretto, intendendo per tale un ambito di operatività esclusivamente riferito al
territorio provinciale e alle province confinanti; per considerare l'attività aziendale ristretta a tale ambito, l'impresa non deve svolgere alcuna prestazione all’esterno dello stesso, anche se in eventualità del tutto occasionali o accidentali.
Invece, per le attività di trasporto di persone svolte con mezzi di portata maggiore a nove persone, il mercato è stato liberalizzato con il Regolamento n. 12/1998 del 11 dicembre 1997, per cui la concessione di aiuti potrà aver luogo solo una volta espletata la procedura di cui all'articolo 88.3 del Trattato.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
6. Per le imprese appartenenti al settore dell’industria automobilistica, esclusi i progetti di investimento di natura ambientale e i progetti di ricerca, devono essere previamente notificati e autorizzati dall’U.E.:
a) gli aiuti di importo superiore a 5.000.000 di euro in equivalente sovvenzione lorda;
b) gli aiuti relativi ai progetti di investimento superiori a 50.000.000 di euro.
7. Per i progetti di ricerca di costo superiore a 25.000.000 di euro, che beneficiano di un aiuto superiore a 5.000.000 di euro in equivalente sovvenzione lorda, gli aiuti sono concedibili previa notifica e autorizzazione dell’U.E.
Parte II
AIUTI PER INVESTIMENTI, PER PRESTITI PARTECIPATIVI E PER AZIENDE IN CRISI
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dai sottoelencati articoli della Legge:
articolo 3 Aiuti per investimenti fissi;
articolo 4 Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale; articolo 6 Prestiti partecipativi;
articolo 11 Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione.
2.2 AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI E PER RILOCALIZZAZIONE
2.2.1 PRIORITÀ
1. La misura delle agevolazioni è stabilita in base alle priorità indicate dalle tabelle di cui al punto 2.2.10, tenendo conto delle specificazioni che seguono.
Nel caso un’impresa abbia i requisiti per accedere a più di una delle priorità indicate nelle tabelle del punto 2.2.10, resta inteso che all’impresa viene attribuita la priorità che comporta la misura di contributo più elevata (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
2. La Giunta provinciale può riservare con proprio provvedimento, distintamente per ciascun settore, una quota degli stanziamenti da destinare alle iniziative rientranti nelle priorità medesime.
Localizzazioni preferenziali
3. Le agevolazioni alle imprese situate nei comuni di seguito indicati sono concesse con le maggiorazioni di cui alle tabelle del punto 2.2.10.
Amblar Bedollo Bersone Bezzecca Bieno Bleggio Superiore Bondone Bresimo Brione Canal San Bovo Capriana Castel Condino Castelfondo Castello Tesino Cimego Cinte Tesino Concei Condino Daone Xxx Xxxxx Fierozzo Fondo Frassilongo Grauno Grigno Grumes Ivano-Fracena Lardaro Luserna Malosco Palù del Fersina Pieve di Bono Pieve Tesino Praso Prezzo Rabbi Ronchi Valsugana Ruffrè Rumo Sagron Mis Xxxxxx Sant’orsola Terme Sarnonico Segonzano Sfruz Smarano Sover Spera Storo Strigno Telve di Sopra Terragnolo Telve di Sotto Torcegno Trambileno Valda Valfloriana Vallarsa Vignola Falesina | ||
Zuclo |
Attività sostitutive
4. S’intende per «attività sostitutiva» la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali, documentati da apposito accordo sindacale, derivanti, in modo significativo, dall’assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l’attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l’occupazione. Si considera comunque proveniente dalle imprese di cui sopra il personale iscritto nelle liste di mobilità. In assenza dell'accordo sindacale, l'impresa beneficia delle agevolazioni previste per le nuove iniziative.
Il requisito necessario per l'attività sostitutiva è l'accordo sindacale documentante l'assorbimento di personale di
«imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione», indipendentemente dall'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
Le domande per «attività sostitutive-nuove iniziative» che pervengono entro due anni dall’avvio dell’attività godono della misura di agevolazione prevista per l’attività sostitutiva; per omogeneità di trattamento, si ritiene di applicare lo stesso principio anche nel caso di «attività sostitutiva-ampliamento», con decorrenza del termine biennale dalla data di avvio dell’iniziativa di ampliamento, come precisato al punto 2.2.12. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
L’imprenditore che affitta un’azienda non può essere considerato «nuova iniziativa», in quanto non avvia una nuova unità operativa ma prosegue un’attività già esistente, salvo che non si tratti di attività sostitutiva, la quale, ricorrendone i presupposti, è possibile anche in caso di affitto d'azienda (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
5. Il numero dei lavoratori provenienti dalle imprese di cui al comma precedente deve essere pari almeno al 30 per cento del totale dei nuovi occupati previsti e comunque non inferiore a 9 unità.
6. Al momento di presentazione della domanda deve sussistere l’effettiva esigenza di riassorbimento di personale, come previsto al comma 4, compatibilmente con la localizzazione dell’impresa istante. Le agevolazioni concesse sono peraltro confermate qualora l’impresa non possa procedere alle assunzioni per indisponibilità del personale, anche in relazione alla specifica professionalità richiesta.
7. Le assunzioni non possono risalire anteriormente a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. Tuttavia, nel caso di domande esaminate con procedura automatica, le assunzioni possono risalire anche all’anno solare precedente alla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione degli incrementi occupazionali, considerato che gli incentivi per la procedura automatica sono rivolti ad iniziative già realizzate alla data della domanda di concessione dell’agevolazione, è necessario che anche i requisiti previsti per le maggiorazioni agevolative di cui alle tabelle del punto 2.2.10 si siano già verificati alla data di presentazione dell’istanza e pertanto che siano stati raggiunti i livelli occupazionali necessari per ottenere il previsto intervento provinciale (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
Nuove iniziative
8. Per la definizione di «nuova iniziativa» si rinvia al comma 5 del punto
1.1.1.
Godono della misura di agevolazione prevista al punto 2.2.10 per le nuove iniziative tutte le domande che
pervengono entro due anni dall’avvio della nuova unità operativa (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
9. Non sono collocabili nella presente priorità le imprese operanti nel
settore:
a) delle costruzioni;
b) dell'estrazione;
c) dell'installazione impianti;
d) dei trasporti (ove ammesso);
che hanno alla data di presentazione della domanda meno di 3 dipendenti.
Miglioramento delle condizioni di lavoro
10. Si considerano investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro quelli consistenti nella realizzazione di interventi specifici su impianti, attrezzature o macchinari già esistenti con lo scopo di adeguamento alle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro (per es. la messa norma dell’impianto elettrico, la realizzazione di dispositivi di sicurezza su macchine o impianti esistenti, ecc.).
Incrementi occupazionali
11. Sono classificate nella priorità «Incrementi occupazionali» le domande relative a programmi di investimento che incrementano il numero di addetti successivamente alla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel
caso di domande esaminate con procedura automatica, successivamente alla data di avvio dell’investimento, come specificato al punto 2.2.12, di almeno il 10 per cento, con un minimo di 2 unità lavorative; tale livello occupazionale deve essere mantenuto, nel corso dei due anni successivi al raggiungimento, per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno; il numero di lavoratori è calcolato in base alle indicazioni del punto 1.2.1, comma 6, lett. c).
Il numero di lavoratori da prendere in considerazione è quello esistente alle date previste dalla normativa e non la media del periodo antecedente dette date (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
12. In ogni caso è considerato come incremento occupazionale esclusivamente il raggiungimento di un livello di addetti superiore di almeno il 10 per cento, con un minimo di 2 unità lavorative, a quello esistente al termine dell’esercizio precedente alla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso di domande esaminate con procedura automatica, al termine dell’esercizio precedente alla data del termine iniziale di effettuazione delle spese, come specificato al punto 2.2.12.
13. Nel caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra, l’intero contributo viene rideterminato nella misura stabilita dalla tabella del punto 2.2.10 in assenza dell’incremento occupazionale.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione degli incrementi occupazionali, considerato che gli incentivi per la procedura automatica sono rivolti ad iniziative già realizzate alla data della domanda di concessione dell’agevolazione, è necessario che anche i requisiti previsti per le maggiorazioni agevolative di cui alle tabelle del punto 2.2.10, si siano già verificati alla data di presentazione dell’istanza e pertanto che siano stati raggiunti i livelli occupazionali necessari per ottenere il previsto intervento provinciale (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
Artigianato: inserimento in centri storici
14. Sono considerati nella priorità «Artigianato: inserimento in centri storici» i programmi di investimento prevalentemente immobiliari volti all’inserimento nei centri urbani delle attività individuate dalla Giunta provinciale in ordine alle attività artigianali dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura 15) (vedi appendice pag. 6).
Artigianato: inserimento in aree artigianali
15. Sono considerati nella priorità «Inserimento in aree artigianali» i programmi di investimento volti al trasferimento dell’attività in zone definite dai piani urbanistici quali aree per insediamenti produttivi, concernenti prevalentemente la realizzazione di immobili o il riuso di strutture produttive dismesse attraverso operazioni di acquisizione in leasing o di acquisto e di eventuale ristrutturazione.
2.2.2 INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI: NORME DI CARATTERE
15) Attualmente è in vigore il D.P.G.P. n. 1829 del 26 maggio 1978 «legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 «Nuova disciplina dell’artigianato». Elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura di cui alla lettera c) del terzo comma dell’articolo 2.».
GENERALE
1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi», possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti. Ai fini di cui al presente provvedimento, i diritti di utilizzazione di tecnologie sono equiparati ai brevetti. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione, come specificato al punto 2.2.5.
2. Ai sensi dell’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale», nel quadro degli aiuti previsti dall'art. 3, possono essere agevolati gli investimenti, esclusi i diritti di utilizzazione di tecnologie e i brevetti, per interventi di promozione di misure di protezione ambientale, come specificato al punto 2.2.6.
3. Sono agevolabili le seguenti tipologie di operazioni:
a) acquisizione di beni in proprietà;
b) acquisizione di software in licenza d’uso;
c) esecuzione di lavori su immobili in disponibilità al richiedente per almeno la durata del vincolo decennale di cui al punto 2.7.1;
la documentazione di xxxxx dovrà essere intestata all’impresa richiedente l’agevolazione (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001);
in merito al titolo di disponibilità dell’immobile richiesto per l’esecuzione di lavori si chiarisce che:
- nel caso in cui una ditta individuale presenti domanda di agevolazione per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della persona fisica che si identifica con la ditta, si ritiene implicitamente concessa la disponibilità decennale dell’immobile richiesta alla presente lettera per l’esecuzione di lavori;
- nel caso di lavori su immobili in comproprietà tra titolare dell’impresa e persone terze, la disponibilità decennale dell’immobile deve risultare da un idoneo titolo di disponibilità, giuridicamente vincolante, che garantisca il rispetto del vincolo temporale di cui al punto 2.7.1;
- il contratto di comodato non è da annoverare tra i titoli disponibilità del bene idonei ai fini di cui sopra, essendo possibile la riacquisizione del bene da parte del proprietario in qualsiasi momento, sia pur, nel caso di contratto con termine finale (esplicito o implicito), per caso di urgente ed impreveduto bisogno; tuttavia, il contratto di comodato costituisce idoneo titolo di disponibilità qualora il comodante rinunci espressamente alla facoltà prevista dall'articolo 1809 del codice civile, ai sensi del quale in caso di urgente e impreveduto bisogno può esigerne la restituzione immediata;
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
d) investimenti immobiliari, impianti, macchinari e attrezzature realizzati dall’impresa in economia, purché risultino in proprietà all’istante;
e) operazioni in leasing; le agevolazioni riguardano contratti della durata massima di cinque anni e dieci anni rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari, ovvero la maggior durata minima prevista da disposizioni fiscali in materia di leasing; le operazioni di leaseback sono ammissibili ad agevolazione soltanto nel caso di fabbricati o di realizzazione in economia di opere, impianti, macchinari e attrezzature, qualora siano trascorsi meno di sei mesi tra il termine dell’investimento, come specificato al punto 2.2.12, e la data di cessione del bene alla società di leasing; tuttavia, nel caso di costruzione di un fabbricato,
per termine dell’investimento deve intendersi la data del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
Il trasferimento in capo alla società di leasing di spese sostenute dal richiedente configura sempre un’operazione di leaseback; la disposizione prevista dal punto 2.2.2, comma 3, lett. e) deve inoltre essere riferita esclusivamente a beni ultimati, non potendosi ritenere ammissibili alle suddette operazioni opere, impianti, macchinari o attrezzature realizzati in maniera incompiuta (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
4. Le agevolazioni sono riferite alle unità locali site nella Provincia di Trento. I beni agevolati possono essere utilizzati anche fuori del territorio della provincia di Trento, se per loro natura destinati ad un impiego esterno. Le imprese operanti non in sede fissa (quali le imprese del settore estrattivo, della lavorazione di inerti, delle costruzioni, dell'installazione impianti, di trasporto persone, di noleggio da rimessa con conducente, di servizio di autoveicoli di piazza, di trasporti terrestri regolari di passeggeri, di rappresentanza o intermediazione commerciale, ecc.) possono utilizzare i beni mobili agevolati anche sul territorio extraprovinciale.
5. Gli investimenti devono:
a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
b) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni; è comunque ammesso l’utilizzo del bene da parte di terzi nel caso in cui l’impresa svolga attività di nolo e nel caso di agevolazioni relative a stampi, purché utilizzati esclusivamente per le produzioni richieste dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni;
c) essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività per la quale l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese, fatto salvo l'utilizzo dell'autovettura aziendale per le piccole imprese che esercitano in via esclusiva l’attività di rappresentanza o di intermediazione commerciale, comprese le attività di vendita per conto terzi (finalizzate alla fornitura al dettagliante delle merci destinate alla vendita).
6. Le spese ammissibili ad agevolazione ai sensi di altre leggi provinciali, da individuarsi con atto dei dirigenti generali di cui al punto 1.1.13 (vedi appendice pag. 8), non sono ammissibili a contributo ai sensi della presente normativa.
7. Non sono ammissibili ad agevolazione gli oneri accessori (per es. spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti, ecc.).
Le spese per gli oneri di urbanizzazione non sono agevolabili in quanto ricadono tra gli oneri accessori di cui al presente comma (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
8. Per l’ammissibilità dei beni mobili e immobili usati si applicano i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7333 del 11 luglio 1997 16) e quanto stabilito al successivo punto 2.2.9, comma 4, lett. f) e comma 5.
16) La deliberazione della Giunta provinciale n. 7333 dell’11 luglio 1997 reca «Disposizioni interpretative della
Con deliberazione n. 7333 di data 11 luglio 1997 la Giunta provinciale ha deliberato:
1) di disciplinare le diverse fattispecie presentate (e che saranno presentate) in ordine alle istanze di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981 n. 4 e s.m. («Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione») ed aventi ad oggetto i cosiddetti «beni usati», secondo lo schema seguente:
A) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo Provinciale abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi ed ottemperato a tutti i vincoli imposti dalla normativa e dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, il successivo acquirente si ritiene possa richiedere sull'acquisto dei beni già destinatari della prima agevolazione, un secondo nuovo contributo provinciale.
B) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale venga sottoposto, nel corso del periodo di vigenza degli obblighi e dei vincoli provinciali, a procedura fallimentare o ad altra procedura di liquidazione concorsuale: il primo beneficiario è assoggettato alle eventuali disposizioni legislative o regolamentari in materia di revoca dei benefici e loro recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa chiedere una nuova agevolazione provinciale.
C) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale cessi la propria attività o comunque alieni volontariamente (non quindi entro una procedura di liquidazione concorsuale) i beni, nel corso del periodo di vigenza degli obblighi e dei vincoli provinciali, va verificata l'esistenza di eventuali legami o rapporti particolari tra alienante ed acquirente, allo scopo di evitare o scoraggiare elusioni delle norme provinciali in materia di obblighi e vincoli, nonché di evitare possibili duplicazioni di intervento:
I) nel caso non esistano legami o rapporti tra i due soggetti: il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale è assoggettato alle eventuali disposizioni legislative o regolamentari in materia di revoca dei benefici e loro recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa chiedere una nuova agevolazione provinciale.
II) nel caso esistano legami o rapporti tra i due soggetti (per esempio appartengano al medesimo gruppo societario, oppure gli azionisti di maggioranza siano i medesimi in entrambe le società), la loro posizione va valutata congiuntamente: il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale è assoggettato alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di revoca dei benefici e loro recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa chiedere una nuova agevolazione provinciale che potrà eventualmente essergli accordata solo nei limiti delle somme concesse e non ancora erogate al primo beneficiario (alienante), restando comunque validi anche nei suoi confronti (dell'acquirente) gli obblighi ed i vincoli provinciali.
2.2.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
1. I limiti di seguito indicati devono essere rispettati sia in sede di concessione dell’agevolazione che di liquidazione della stessa.
2. È individuato nell'importo di:
a) 50.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione per i settori industria, turismo e commercio all'ingrosso e 25.000 euro per gli altri settori; tale soglia è ridotta a 10.000 euro per la prima domanda delle nuove iniziative;
b) 1.500.000 di euro la spesa massima ammissibile ad agevolazione per i settori artigianato e commercio, 4.000.000 di euro per i settori turismo e commercio all'ingrosso e 25.000.000 di euro per il settore industria, salvi particolari e motivati casi per i quali si esprime la Giunta provinciale, verificando la coerenza dell’intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica, previa presentazione di apposita domanda preliminare presso il servizio provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata una relazione
legge provinciale 3 aprile 1981 n. 4 e s.m. («Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione»)».
riportante gli elementi utili per la valutazione dell’istanza. Fino alla decisione sull’ammissibilità della richiesta non può essere presentata la domanda di agevolazione.
Nel caso di interventi a favore di società cooperative, i limiti da applicare sono individuati in base al settore di attività prevalente dell’impresa.
3. È inoltre individuato il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione nel 5 per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate nell’ultimo bilancio approvato (o definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di deposito del bilancio) prima della presentazione della domanda, ovvero nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che hanno adottato una contabilità diversa da quella ordinaria. In deroga a tale criterio, la spesa è sempre ammissibile se pari o superiore a 250.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai programmi di investimento previsti dall'art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale».
Per il calcolo della soglia di significatività, nel caso di impresa risultante da una fusione, si prende in considerazione:
- fusione per incorporazione: i dati di bilancio riferiti all'ultimo esercizio approvato con riferimento alla società incorporante;
- fusione mediante costituzione di nuova società: il primo anno intero di attività della nuova società. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
4. Per le piccole imprese che esercitano in via esclusiva l’attività di rappresentanza o di intermediazione commerciale, comprese le attività di vendita per conto terzi (finalizzate alla fornitura al dettagliante delle merci destinate alla vendita) la spesa ammessa per l'autovettura aziendale, entro un limite massimo di
25.000 euro, è pari all'80 per cento del prezzo del bene ammesso ad agevolazione, in deroga al limite minimo di cui al comma 2, lett. a).
5. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può stabilire prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari, anche differenziati in relazione alla tipologia di attività economica.
Con deliberazione n. 307 del 16 febbraio 2001 la Giunta provinciale ha stabilito i prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari nei settori dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, deliberando:
1) di stabilire i seguenti prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6:
- euro/mq 450.= nel caso di costruzione o ampliamento di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia industriale;
- 650 euro/mq. nel caso di costruzione o ampliamento di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile;
- 650 euro/mq. nel caso di opere di ristrutturazione;
2) di escludere dai prezzi massimi di cui al punto 1) le opere e gli impianti specifici che incidono in maniera rilevante sul costo parametrico dell'immobile e che devono essere realizzati dal beneficiario dell'agevolazione per particolari difficoltà costruttive, o di esecuzione progettuale, in relazione all'attività svolta nell'immobile costruito o ristrutturato;
3) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, quale limite massimo di spesa ammissibile per ogni voce di costo delle opere di cui ai precedenti punti, il valore, ridotto del 15%, indicato nell'Elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta provinciale;
4) di applicare i limiti di cui al punto 3) con riferimento all'ultimo Elenco prezzi vigente alla data di presentazione di ciascuna domanda;
5) di dare atto che l'analisi puntuale delle singole voci di costo secondo i prezzi parametrici indicati al precedente punto 3) è limitata esclusivamente alle domande soggette alla procedura valutativa.
2.2.4 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
1. Fino alla concessione delle agevolazioni è possibile modificare le modalità di acquisizione dei beni da agevolare, previo aggiornamento della documentazione prevista.
2. Per piani di investimento di importo previsto fino a 1.500.000 euro
sono ammesse le seguenti modifiche nell’ambito di ciascuna voce di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali):
a) modifica nelle voci di costo dei beni immobili, purché rimanga inalterata la destinazione dell’immobile e la sua localizzazione;
b) compensazioni tra gli importi previsti per i singoli beni mobili;
c) sostituzione di singoli beni mobili con altri aventi caratteristiche analoghe;
d) variazioni di singoli elementi dell'investimento per beni mobili, purchè la modifica riguardi non oltre il 30 per cento della spesa per i beni mobili.
3. Per piani di investimento di importo previsto superiore a 1.500.000 euro è sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati con altri, purché non vengano alterate le finalità del progetto.
4. È inoltre ammessa la compensazione tra l’importo complessivo di ciascuna voce di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali) nel limite del 30 per cento per ogni singola voce.
Tale modifica deve essere intesa nel senso che l’importo di ogni singola voce può aumentare fino al 30 per cento, a fronte di una riduzione dell’importo delle altre voci, riduzione che può anche essere superiore al 30 per xxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 0 di data 1 febbraio 2001).
5. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si computano rispetto agli importi previsti in sede di domanda di contributo ovvero, se il contributo è già concesso, rispetto al programma di spesa ammesso ad agevolazione.
6. In fase istruttoria, l’ente istruttore può apportare le necessarie modifiche al piano indicato dall’impresa, d’intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente punto.
7. La modifica al piano degli investimenti deve essere conforme alle disposizioni del presente provvedimento in merito a spese ammissibili ad agevolazione e limiti di spesa ammissibile; sono inoltre fatte salve le valutazioni di congruità e ammissibilità della spesa effettuate dall’ente istruttore.
2.2.5 INIZIATIVE DI RILOCALIZZAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge, nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili anche le spese funzionali alla rilocalizzazione delle imprese sul territorio provinciale. La dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al trasferimento dell’azienda per motivi ambientali è considerata «provvedimento di valorizzazione ambientale». Il trasferimento, totale o parziale dell’impresa esistente sul territorio provinciale, deve avvenire in aree idonee individuate d’intesa con la Provincia. Analoghe sovvenzioni possono essere concesse nel caso di ampliamento di imprese esistenti in aree indicate dalla Provincia, per i motivi di cui sopra, anziché nelle aree a ciò destinate di proprietà delle imprese.
2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono le spese di espianto, trasporto e reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire nelle aree previste. Qualora l’impresa provveda direttamente, anche solo in parte, ad effettuare in proprio il trasferimento, sono agevolabili anche i costi sostenuti dall’impresa per manodopera direttamente impiegata e spese direttamente imputate al trasferimento, purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica accesa alla singola commessa interna.
3. È fatto divieto, per sé e per i propri aventi causa, di utilizzare nuovamente l’immobile fino a quando la nuova destinazione del medesimo sia decisa nell’ambito della pianificazione urbanistica, salvo specifica autorizzazione della Provincia. Deve essere altresì previsto, salvo espressa rinuncia della Giunta provinciale, il diritto di prelazione nell’acquisto dell’area e/o dell’immobile dismesso a favore della Provincia autonoma di Trento o dei comuni, diritto da esercitarsi entro 4 mesi dalla data dell'offerta.
4. Si applicano le percentuali di contributo previste per i progetti ambientali di cui all’art. 4 della Legge e il de minimis disponibile, fino alla concorrenza dell’intera spesa ammessa ad agevolazione.
5. Sono fatte salve le altre disposizioni sulle spese ammissibili.
2.2.6 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
1. Ai sensi dell’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale», nel quadro degli aiuti previsti dall’art. 3 per gli investimenti fissi, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:
a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;
b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;
c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);
d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;
e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati; le spese sono ammesse a contributo solamente nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni, e qualora sussistano i preminenti interessi pubblici al ripristino ambientale; in tal caso l’agevolazione è concessa previa notifica e autorizzazione dell’U.E.
2. Si intendono connessi alla protezione dell'ambiente i progetti di cui sopra riguardanti:
a) investimenti effettuati per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie; l’aiuto provinciale è limitato agli investimenti realizzati entro due anni dall’entrata in vigore nella nuova norma ambientale e solamente per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme;
b) investimenti diretti all'osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti;
c) investimenti effettuati anche in assenza di norme ambientali obbligatorie;
d) investimenti per il risparmio energetico se e in quanto realizzino vantaggi importanti per l'ambiente e comportino effettivi risparmi sui costi energetici.
Qualora, a fronte di un progetto connesso alla protezione dell'ambiente, non siano chiaramente individuabili i requisiti di cui alle lettere b) e c) il progetto stesso si considera come relativo alla lettera a).
Sulla conformità dei progetti di risparmio energetico alle condizioni stabilite dal presente punto per il risparmio energetico e l’utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali si esprime, se richiesto, il Servizio energia, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’ente istruttore (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
Le tipologie di investimento di cui al comma 1 si inquadrano nella classificazione del presente comma in base alla seguente tabella:
TABELLA DI CONCORDANZA TRA LEGGE E NORMATIVA COMUNITARIA
ADEGUAMENTO A NORME AMBIENTALI OBBLIGATORIE | OSSERVANZA DI CRITERI PIÙ RIGOROSI DI QUELLI PREVISTI DALLE NORME | ASSENZA DI NORME AMBIENTALI OBBLIGATORIE | RISPARMIO ENERGETICO | |
Sviluppo tecnologie ecologic. efficienti | X | X | X | X |
Prevenzione e riduzione fattori inquinanti | X | X | X | |
Riciclaggio, recupero e riutilizzo sostanze e rifiuti lettera b) | X * | X | X | |
Trattamento finale sostanze e rifiuti lettera b) | X | X | ||
Risanamento siti industriali inquinati | X |
* Si considera obbligatoria l’attività di riciclaggio, recupero o riutilizzo nei casi in cui esistano norme che impongano tale forma di trattamento o nel caso in cui esistano norme obbligatorie che disciplinano le modalità tecniche del trattamento.
3. I costi ammissibili sono soltanto quelli aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale.
4. Le grandi imprese sono agevolabili soltanto se mantengono nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda l’occupazione esistente alla medesima data, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca del contributo con le modalità previste al punto 1.1.7, comma 10. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 20 per cento degli occupati esistenti alle date sopra indicate.
5. Sono fatte salve le altre disposizioni sulle spese ammissibili.
6. Per quanto non specificato dal presente provvedimento, si rinvia alla
«Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (94/C 72/03)» e le eventuali future modifiche (vedi appendice pag. 18 e pag. 26).
2.2.7 INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DI IMPRESE COMMERCIALI IN AREE MARGINALI O SVANTAGGIATE
1. Per consentire il mantenimento di esercizi commerciali in zone prive di servizi analoghi essenziali - al fine di garantire la possibilità di acquistare in tali zone generi di prima necessità - sono ammissibili a contributo le spese sostenute per coprire i maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata dell'esercizio commerciale. Il contributo è concesso a titolo di de minimis.
2. Per servizi commerciali essenziali si intendono quelli inerenti alla vendita dei prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche I/1, I/2, II e VI di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 17) o, comunque, dei corrispondenti prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare di cui all'articolo 7 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 418).
3. L'intervento è volto ad annullare lo svantaggio competitivo derivante dall'ubicazione di tali esercizi in zone geografiche considerate marginali, per i quali l'elevata incidenza delle spese di struttura rispetto al volume di affari comporta una minore redditività aziendale.
4. Possono beneficiare di tale intervento finanziario gli esercizi del solo settore del dettaglio fisso alimentare che:
a) distino almeno 1 chilometro da centri dotati dei medesimi servizi;
b) operino, nel centro ove svolgono l'attività, come unica impresa del settore;
c) il centro ove viene svolta l'attività sia abitato permanentemente da non meno di 50 residenti.
5. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante attestazione rilasciata dal Comune ove è insediato l'esercizio che richiede l'agevolazione.
6. L'esercizio potrà avere carattere stagionale, purché il periodo di apertura risulti di almeno 3 mesi all'anno.
7. Gli elementi idonei ad individuare le aziende finanziabili sono i
seguenti:
A) FATTURATO TEORICO
È il fatturato minimo aziendale che consente il pareggio fra costi e ricavi operativi ed è pari a:
- 195.000 euro/anno se l'esercizio ha un dipendente a tempo pieno;
- 124.000 euro/anno se l'esercizio ha un dipendente a part-time;
- 49.000 euro/anno se l'esercizio ha un dipendente stagionale (la durata del
17) La legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 reca «Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento».
18) La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 reca «Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento».
rapporto di lavoro non deve essere inferiore al periodo minimo di apertura stagionale).
In presenza di due o più dipendenti con diversi rapporti di lavoro (a tempo pieno, a part-time o stagionale) il fatturato teorico è determinato come somma dei singoli fatturati.
In presenza dei soli titolari viene utilizzato il parametro impiegato per il dipendente a tempo pieno ridotto del 50 per cento.
Il parametro relativo al fatturato minimo aziendale è aggiornato annualmente sulla base del tasso programmato di inflazione.
B) FATTURATO EFFETTIVO
Il contributo viene concesso soltanto per fatturati non superiori a 400.000 euro per ogni punto di vendita.
Il fatturato effettivo è quello risultante da:
- bilancio ufficiale: per le aziende in contabilità ordinaria;
- dichiarazione dei redditi: per le aziende in contabilità semplificata;
- contabilità sezionale o libro dei corrispettivi: in caso di filiali periferiche.
8. La spesa ammissibile sulla quale viene calcolato l'intervento agevolativo è data dalla differenza tra fatturato teorico e fatturato effettivo: tale intervento è pari al 23 per cento della differenza per le società aventi un solo punto di vendita mentre è pari al 15 per cento della differenza per le società aventi diversi punti di vendita.
9. Ai fini del calcolo dell'intervento provinciale, tale differenza non può in ogni caso superare i 45.000 euro.
10. Nel caso di imprese che non hanno realizzato un fatturato effettivo riguardante un intero esercizio finanziario, ai fini del calcolo della spesa ammissibile il fatturato teorico sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di apertura dell'attività.
11. Le domande di cui al presente punto sono esaminate con procedura automatica, in base alle indicazioni di cui al punto 1.1.5.
12. Il contributo è concesso in un’unica soluzione.
2.2.8 INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:
a) la costruzione di fabbricati;
b) l’effettuazione di lavori su immobili;
nel caso di lavori eseguiti dall'impresa in economia, sono ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili al fabbricato relative a manodopera diretta,
materiali e beni direttamente impiegati nell’opera, nonché le spese per lavori eseguiti da terzi; tali spese sono ammissibili ad agevolazione purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica accesa alla singola commessa interna;
c) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificazione e collaudo statico nella misura massima cumulativa del 7 per cento dei lavori;
d) l’acquisizione di fabbricati;
e) l’acquisizione di terreni, soltanto nei seguenti casi:
1) se il programma di investimento prevede anche l’acquisto, la costruzione o l'ampliamento di un fabbricato insistente sullo stesso terreno;
2) se il richiedente esercita l'attività di segagione del legname o opera nel settore dell'autoriparazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 19), e acquisisce un terreno attiguo a quello già di sua proprietà in modo da creare un lotto unico e che lo stesso sia funzionale e destinato in maniera vincolante all'attività svolta dall'impresa richiedente;
f) impianti di tipo immobiliare.
Si precisa inoltre che, visto anche il disposto del punto 2.2.2, comma 5 – ove è stabilito, tra l’altro, che gli investimenti devono rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all’attività svolta – le spese per investimenti immobiliari sono ammissibili soltanto se aventi ad oggetto un bene ultimato: non è possibile quindi agevolare l’acquisto di un immobile al grezzo qualora l’iniziativa non contempli anche il suo completamento. Tale principio è riferibile anche alle spese per i terreni, ai sensi della lett. e) 1): in tal caso è necessario che l’iniziativa preveda anche la costruzione del fabbricato. Queste condizioni (ultimazione dell’immobile e costruzione del fabbricato) devono:
a) essersi già verificate al momento di presentazione della domanda, nel caso di domande esaminate con procedura automatica;
b) verificarsi prima della liquidazione del contributo e comunque entro il temine stabilito dalla normativa di attuazione per la conclusione dell’investimento, nel caso di domande esaminate con procedura valutativa.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001)
2. Nel caso la cessione sia effettuata da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica il bene è ammissibile ad agevolazione se la cessione avviene a prezzo di mercato.
3. Le spese per uffici, sale riunioni, sale esposizione merci, garages, magazzini e depositi sono ammissibili se i beni sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività e, se le spese sono inserite in una domanda esaminata con procedura valutativa, purché dimensionati alla struttura aziendale.
4. Per gli immobili oggetto di agevolazione provinciale deve ottenersi il certificato di agibilità/abitabilità, pena la revoca totale delle agevolazioni.
5. Nel caso di operazioni di leaseback, le spese ammesse ad agevolazione non possono essere superiori:
a) al prezzo di acquisto da parte dell’impresa istante, nel caso di acquisto del fabbricato e successiva cessione all’impresa di locazione finanziaria;
b) alle spese indicate al comma 1, lett. b), nel caso di opere realizzate direttamente dall’impresa.
19) La legge 5 febbraio 1992, n. 122 disciplina l'attività di autoriparazione.
6. Non sono ammissibili ad agevolazione:
a) l’appartamento per il custode;
gli appartamenti per gli operai non sono ammissibili ad agevolazione, in quanto assimilabili all’appartamento per il custode (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002);
b) gli interventi di manutenzione ordinaria.
2.2.9 INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:
a) impianti, ivi compresi gli impianti antifurto, antincendio e di condizionamento; gli impianti di frantumazione degli scarti del porfido sono ammissibili ad agevolazione, purché abbiano una potenzialità oraria non inferiore a 60 mc/ora di materiale prodotto e garantiscano una produzione mercantile annua non inferiore a tonnellate 160.000 (100.000 mc);
b) macchinari;
c) attrezzature, ivi compresi i mobili e gli arredi funzionali all’attività, nonché le macchine d’ufficio e le insegne; gli stampi, con le limitazioni di cui al precedente punto 2.2.2, comma 5, sono ammissibili ad agevolazione purché bene e relative fatture o relativi contratti di leasing riportino un numero identificativo;
d) imballo, trasporto, installazione e collaudo dei suddetti beni mobili;
e) brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie acquisiti da laboratori di ricerca o da altre imprese.
2. Nel caso di spese per impianti, macchinari e attrezzature realizzati dall’impresa in economia sono ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili al bene relative a manodopera diretta, materiali e beni direttamente impiegati nella sua realizzazione, nonché le spese per lavori eseguiti da terzi; tali spese sono ammissibili purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica accesa alla singola commessa interna. Nel caso di operazioni di leaseback, la spesa ammessa ad agevolazione non può essere superiore a tale importo.
3. Sono ammissibili ad agevolazione i veicoli, nelle tipologie sotto individuate, la loro immatricolazione ed i loro accessori, purché gli accessori stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa:
a) macchine operatrici;
b) mezzi d'opera;
c) autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto persone a condizione che l'impresa richiedente svolga l'attività di:
1) scuola guida;
2) autonoleggio da rimessa con conducente e servizio di autoveicoli di piazza,
purché nella carta di circolazione sia espressamente previsto l’uso e l’eventuale licenza;
3) rappresentanza o intermediazione commerciale, in via esclusiva e quali piccole imprese, comprese le attività di vendita per conto terzi (finalizzate alla fornitura al dettagliante delle merci destinate alla vendita);
4) servizio turistico di bus-navetta con automezzi di capacità pari o superiore a 9 posti;
d) automezzi specifici per trasporto disabili, se l’attività dell’impresa riguarda l’effettuazione di servizi sociali;
e) veicoli immatricolati per trasporto di cose per conto proprio di portata superiore a 60 quintali; veicoli di portata inferiore sono ammissibili solo per la prima domanda di agevolazione delle nuove iniziative;
il rimorchio, privo di motrice, è classificato come «veicolo» ai sensi dell’articolo 56 del Codice della Strada e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui alla presente lettera e), che stabilisce l’ammissibilità soltanto dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali (esclusa la prima domanda delle nuove iniziative) (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002);
f) autoveicoli per uso speciale (automezzi di soccorso, autopiattaforme, autogrù, ecc.) a condizione che l'impresa svolga l'attività specifica per la quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo xxxxx xxxx, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);
g) trattrici agricole e relativi rimorchi per l'esercizio dell'attività di taglio boschi;
h) trattrici agricole per il settore dei campeggi.
Le limitazioni previste per i veicoli al presente comma 3 si devono intendere riferite esclusivamente ai veicoli previsti dal Nuovo codice della strada; altri tipi di veicoli non previsti dal suddetto codice sono pertanto agevolabili, pur nel rispetto dell’eventuale disciplina comunitaria (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
4. Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese:
a) beni o insieme omogeneo di beni - purché l’insieme risulti da un unico documento fiscale - di prezzo unitario inferiore a 500 euro;
b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale (piante e fiori, fioriere, quadri, tappeti, tende, ecc.);
e) telefoni cellulari;
f) beni mobili usati, salvo il caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti e salvo il caso di attività sostitutive che acquisiscono i beni precedentemente utilizzati dall’impresa che riduce l’occupazione;
g) beni immateriali pagati tramite royalties.
5. Se l'istruttoria è effettuata dai servizi provinciali o dai consorzi garanzia collettiva fidi la congruità tecnico-amministrativa della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo
professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.
6. Il valore in euro dei beni provenienti dall’estero è attestato dall’importo indicato dalla documentazione attestante l’effettivo esborso (contabili bancarie o altro documento), ovvero, nel caso di pagamento in valuta, al tasso di cambio alla data dell'effettivo esborso.
Al fine di stabilire il tasso di cambio per i pagamenti in valuta deve essere utilizzato il tasso di cambio di riferimento rilevato a titolo indicativo dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
2.2.10 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
1. Le misure delle agevolazioni, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nelle seguenti tabelle, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3. Le misure medesime si applicano alle spese ritenute ammissibili nel limite stabilito nella colonna «max» per la rispettiva dimensione d’impresa. Nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione. La soglia «de minimis» è indicata con
«d.m.». Al punto 2.2.1 sono descritte le iniziative previste nelle suddette tabelle.
2. Per l’acquisizione di veicoli l’agevolazione massima è pari al 15 per cento.
La limitazione della misura di contributo per i veicoli si applica anche nel caso di interventi per la promozione di misure per la protezione dell’ambiente (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
3. Per i negozi di generi alimentari situati nei comuni indicati al punto
2.2.1 si applicano le misure delle agevolazioni indicate nella tabella «settore commercio» aumentate di cinque punti percentuali (l’aumento è riferito alla percentuale indicata nella colonna «max»; per le microimprese alla relativa percentuale).
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO ALL’INGROSSO E COOPERAZIONE*
MICRO (*) IMPRESE | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE | ||||
Investimenti nei comuni Indicati al punto 2.2.1 Attività sostitutive Nuove iniziative Cooperative sociali Miglioramento condizioni lavoro Incrementi occupazionali Artigianato: inserimento in centri Storici e in aree artigianali Altri casi Investimenti in altri comuni Attività sostitutive Nuove iniziative Cooperative sociali Miglioramento condizioni lavoro Artigianato: inserimento in centri storici e in aree artigianali Incrementi occupazionali Altri casi | max | max | max | ||||
40% | 25% + d.m. | 35% | 17,5% + d.m. | 30% | 10% + d.m. | 25% | |
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 10% | |
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
25% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
25% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
20% | 15% + d.m. | 20% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
35% | 25% + d.m. | 30% | 17,5% + d.m. | 25% | 10% + d.m. | 25% | |
30% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 10% | |
30% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
25% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
20% | 15% + d.m. | 20% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
15% | 15% | 15% | 7,5% + d.m. | 15% | d.m. | 15% |
* esclusa cooperazione di consumo
COMMERCIO *
MICRO (*) IMPRESE | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE | ||||
Investimenti nei comuni indicati al punto 2.2.1 Inserimento in centri storici Miglioramento condizioni lavoro Investim. prevalent. Immobiliari Incrementi occupazionali Altri casi Investimenti in altri comuni Inserimento in centri storici Miglioramento condizioni lavoro Investim. prevalent. Immobiliari Incrementi occupazionali Altri casi | max | max | max | ||||
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 20% | |
35% | 15% + d.m. | 30% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
30% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 20% | |
25% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
20% | 15% + d.m. | 20% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
30% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 20% | |
30% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 25% | |
25% | 15% + d.m. | 25% | 7,5% + d.m. | 25% | d.m. | 20% | |
20% | 15% + d.m. | 20% | 7,5% + d.m. | 20% | d.m. | 20% | |
15% | 15% | 15% | 7,5% + d.m. | 15% | d.m. | 15% |
* inclusa cooperazione di consumo
TURISMO
MICRO (*) IMPRESE | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE | ||
Investimenti nei comuni | max | max | max | ||
indicati al punto 2.2.1 | 40% | 15% + d.m. 30% | 7,5% + d.m. 25% | d.m. | 10% |
Investimenti in altri comuni | |||||
Iniziative punto 2.4.2, lett. b1) | 35% | 15% + d.m. 25% | 7,5% + d.m. 20% | d.m. | 10% |
Iniziative punto 2.4.2, lett. b2) | 25% | 15% + d.m. 20% | 7,5% + d.m. 20% | d.m. | 10% |
Altri casi | 15% | 15% 15% | 7,5% + d.m. 15% | d.m. | 10% |
PROGETTI AMBIENTALI (per tutti i settori)
MICRO (*) IMPRESE | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE | GRANDI IMPRESE | |
Investimenti obbligatori | 40% | 25% | 25% | 15% |
Investimenti facoltativi | 40% | 40% | 40% | 30% |
Risanamento siti industriali inquinati | 50% | 50% | 50% | 50% |
(*) Microimprese che svolgono attività che non formano oggetto di scambio tra gli Stati U.E.: a titolo esemplificativo, le imprese esercenti in via prevalente le seguenti attività:
• servizi alla persona e ai consumatori finali;
• turistico – alberghiere;
• trasporto locale di persone;
• manutenzione e riparazione di beni;
• gestione impianti
• utilizzazione e lavorazione legname non destinato all’esportazione;
• commercio al dettaglio e all’ingrosso locale;
• produzioni di beni per il mercato locale;
• artigianato artistico e tradizionale;
• attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• agenzie di viaggio.
4. Nel caso di investimenti che riguardano più settori (per esempio, commercio e turismo) si applica la misura di contributo della parte di investimento prevalente.
5. Le misure di contributo previste per gli investimenti concernenti il miglioramento delle condizioni di lavoro e per gli investimenti ambientali si applicano esclusivamente alla relativa parte di investimento.
6. Il contributo per gli investimenti nelle zone montane ai sensi dell’art. 9, comma, 3 della Legge è concesso alle imprese aventi sede e attività prevalente nelle zone montane individuate con deliberazione della Giunta provinciale e in base a specifici criteri, da notificare all’U.E.
2.2.11 MODALITÀ DI CONCESSIONE E EROGAZIONE DELL’AGEVO- LAZIONE
1. Sono esaminate con procedura automatica, in base alle indicazioni del punto 1.1.5, le domande relative alle spese di cui all’art. 3 «Aiuti per investimenti fissi» della Legge, esclusi i diritti di utilizzazione di tecnologie, i brevetti e le spese per il trasferimento di impresa, fino a spese sostenute per:
a) 250.000 euro per i settori industria, turismo e commercio all’ingrosso;
b) 125.000 euro per i settori artigianato, commercio e cooperazione.
2. Le istanze diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette a procedura valutativa.
3. Per le domande di spesa prevista fino a 250.000 euro per i settori industria, turismo e commercio all’ingrosso e fino a 125.000 euro per gli altri settori il contributo è concesso in un’unica soluzione; per importi superiori il contributo è concesso in cinque rate annuali anticipate, determinate secondo la seguente
formula:
. i (1+i)n-1
dove:
R = C
(1+i)n - 1
"R" indica la rata annua costante di contributo; "C" indica il contributo in unica soluzione;
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente al primo giorno del mese precedente a quello di concessione;
"n" indica la durata del contributo.
4. Il numero di rate e la soglia prevista per il contributo in unica soluzione è modificabile distintamente per ciascun settore con deliberazione della Giunta provinciale in relazione all’andamento delle risorse finanziarie.
5. Il contributo pluriennale è concesso a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione.
6. Il contributo è erogato dopo l’effettuazione delle spese. Tuttavia, per le domande di importo superiore a 250.000 euro per il settore turismo e 500.000 euro per i settori industria e artigianato comprendenti investimenti immobiliari in opere, è ammessa l’erogazione anticipata delle prime due rate di contributo, dopo l’atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso. L’erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile, aumentato annualmente del tasso legale di interesse, per quattro anni dalla data di concessione dell’agevolazione e, eventualmente, per la durata della proroga del termine di effettuazione delle spese; nel caso le rate di contributo spettanti determinate in base all’accertamento finale della realizzazione dell’iniziativa
dovessero risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi per le singole rate erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell’interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
7. Ai fini del calcolo dell’aiuto de minimis, il valore attuale del contributo è determinato al medesimo tasso di cui sopra ed applicando la medesima formula inversa.
2.2.12 TERMINE INIZIALE E FINALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
1. Le spese relative alle domande esaminate con procedura automatica devono essere già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente.
2. Le spese relative alle domande esaminate con procedura valutativa devono essere effettuate non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non oltre tre anni dalla data di concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga, di norma per un massimo di un anno, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, qualora l’investimento effettuato risponda a requisiti di funzionalità e razionalità in relazione all’attività svolta dal richiedente è disposta la revoca del contributo solamente per le spese effettuate oltre il termine finale; in caso contrario, il contributo è revocato totalmente.
3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considerano:
a) diritti di utilizzazione delle tecnologie e brevetti: data del contratto di cessione; la data delle fatture o dei documenti equipollenti può essere sia anteriore che posteriore al contratto;
b) acquisto di immobili: data del contratto notarile di compravendita o dell’atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate; la data delle fatture o dei documenti equipollenti può essere sia anteriore che posteriore al contratto o all’atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate;
c) costruzione di opere e di impianti di tipo immobiliare realizzati contestualmente alla struttura immobiliare: data indicata nella dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori presentata in comune e di fine lavori a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo; sono peraltro agevolabili soltanto le fatture o
documentazione equipollente datata nei periodi rispettivamente di cui al comma
1 e al comma 2; nei casi ove non sia possibile documentare lo stato degli immobili con le dichiarazioni di cui sopra, l’istante è tenuto in sede di presentazione della domanda e al termine dei lavori ad informare la struttura competente per l’istruttoria, affinché la medesima proceda ad un sopralluogo per verificare lo stato degli immobili alle suddette date; per le domande esaminate con procedura automatica l’inizio e il termine dell’iniziativa sono in tal caso documentati dalla data della documentazione di spesa;
Nel caso in cui l’inizio lavori sia antecedente la presentazione della domanda o la fine lavori sia successiva al termine finale di effettuazione delle spese si applica quanto previsto dal secondo periodo della presente lettera c). È comunque necessario che la domanda sia riferita esclusivamente ai lavori effettuati dal giorno successivo la presentazione della domanda ed entro la scadenza per l’effettuazione delle spese.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
d) investimenti mobiliari e impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla struttura immobiliare: data delle fatture o di documentazione equipollente; se a fronte di un bene sono emessi più documenti di spesa a cavallo del termine iniziale o finale, vengono agevolati soltanto quelli datati nei periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma 2;
e) investimenti in leasing:
inizio: data del contratto di locazione o, se precedente, data del verbale di consegna del bene;
fine: data del verbale della società di leasing di consegna del bene;
f) iniziative di rilocalizzazione (art. 3 della Legge): data delle fatture, o di documenti di spesa equipollenti, delle spese di espianto, trasporto e reinstallazione; se sono emessi documenti di spesa a cavallo del termine iniziale o finale, vengono agevolati soltanto i documenti di spesa datati nei periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma 2.
2.3. PRESTITI PARTECIPATIVI
2.3.1 SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda di agevolazione le piccole e medie imprese, di seguito PMI, costituite in forma di società, purché abbiano adottato il
regime di contabilità ordinaria.
2.3.2 SPESE AMMISSIBILI
1. L’adeguata patrimonializzazione delle PMI è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte dell’aumento di mezzi propri.
2. L’aumento dei mezzi propri deve avvenire, in alternativa o congiuntamente, tramite:
a) versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale;
b) utili da destinare a riserva.
3. L’impresa deve stipulare, a fronte dell’incremento dei mezzi propri previsto, un contratto di finanziamento di pari importo.
4. Entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento deve essere effettuata la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale, escluse le riserve indivisibili per le società cooperative.
5. Il finanziamento dei soci in conto futuro aumento capitale sociale deve essere versato alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato.
6. L’accantonamento a riserva degli utili riguarda quelli conseguiti successivamente alla data di stipula del contratto di finanziamento ed entro la scadenza del prestito; a tal fine fanno fede le date delle delibere dell’assemblea dei soci di destinazione dell’utile a riserva; non si considerano gli accantonamenti di legge. Qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il previsto aumento delle riserve, entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento deve essere effettuata un’integrazione tramite aumento di capitale sociale reale.
A chiarimento del presente comma, si precisa che:
a) l’assemblea dei soci deve deliberare la destinazione degli utili a riserva nell'arco di tempo intercorrente tra il giorno successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento e la data di scadenza del mutuo;
b) gli utili da agevolare devono essere conseguiti dopo la stipula del contratto di finanziamento. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
7. Per la concessione del contributo l’impresa deve adottare una delibera dell'assemblea dei soci che preveda:
a) il versamento in conto futuro aumento capitale sociale nei termini di cui al comma 5;
b) in alternativa o congiuntamente, l’accantonamento ad una riserva – al netto degli accantonamenti di legge - degli utili conseguiti successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, fino alla scadenza del prestito, nei limiti dell’incremento previsto;
c) la conversione dei versamenti e delle riserve, escluse per le società cooperative
quelle indivisibili, in capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo;
d) l’integrazione tramite aumento di capitale sociale reale entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo, qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il previsto aumento delle riserve.
Nel caso di società di persone la suddetta delibera è sostituita dall'impegno dei soci dell'impresa.
8. La domanda è ammissibile ad agevolazione se il rapporto tra i Mezzi Propri (al netto del prelievo dei titolari) aumentato dell’incremento dei mezzi propri oggetto della domanda di agevolazione e il Capitale Investito (ivi compreso il residuo debito leasing) che si prevede di ottenere alla chiusura dell’esercizio in corso alla data di stipula del contratto di finanziamento risulta pari almeno al 20 per cento; nel caso di nuova iniziativa tale percentuale è elevata al 35 per cento. Se il contratto di finanziamento non viene stipulato prima della scadenza dell’e- sercizio al quale si riferisce detta previsione, la stessa dovrà essere riformulata.
9. Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:
a) importo non superiore a 250.000 euro e pari all’aumento dei mezzi propri;
b) durata di 3, 4 o 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi;
c) ammortamento a quote capitale costanti;
d) erogazione in un’unica soluzione;
e) rimborsabile in rate posticipate, a cadenza non superiore all’anno.
2.3.3 AGEVOLAZIONI
1. Le domande sono esaminate con procedura valutativa, in base alle indicazioni del punto 1.1.5.
2. Previa presentazione del contratto di finanziamento, il contributo è concesso in rate annuali posticipate per la durata del finanziamento, preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre in modo tale che l’ultima rata corrisponda, e comunque non sia anteriore, alla scadenza del finanziamento. Il contributo è stabilito nel 15 per cento in ESL del capitale ammesso ad agevolazione ed è interamente concesso a titolo di de minimis. La rata è determinata applicando la seguente formula:
. i (1+i)n
dove:
R = C
(1+i)n - 1
"R" indica la rata annua costante di contributo; "C" indica il contributo in unica soluzione;
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente nel primo giorno del mese precedente a quello di concessione dell’agevolazione;
"n" indica la durata del contributo.
3. L’agevolazione non può essere superiore agli interessi connessi al prestito: tale requisito si intende verificato se l’agevolazione risultante dall’applicazione della formula di cui sopra non supera l’importo complessivo per interessi risultanti dal piano di ammortamento annesso al contratto di finanziamento. In ogni caso sono fatti salvi i tassi minimi a carico dei beneficiari fissati dalla legislazione statale per il credito agevolato al settore di appartenenza del beneficiario.
4. Se al termine dell’istruttoria non fosse stato ancora presentato il contratto di finanziamento, l’ente istruttore adotta un preliminare atto di ammissibilità alle agevolazioni.
5. Il contributo è liquidato dopo l’erogazione del prestito.
6. Ai fini del calcolo dell’aiuto de xxxxxxx, il valore attuale del contributo è determinato al tasso di sopra ed applicando la medesima formula inversa.
2.3.4 TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
1. La data di stipula del contratto di finanziamento e della sua erogazione devono essere comprese tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e il 31 dicembre dell’anno successivo. È possibile ottenere una sola proroga di tale termine per un massimo di un anno, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta di proroga, riformulando le previsioni aziendali ai fini di cui al punto 2.3.2, comma 8. Entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo deve essere effettuata la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale, escluse le riserve indivisibili per le società cooperative, e il versamento di capitale sociale a integrazione dell’insufficiente costituzione di riserve.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma il contributo è totalmente revocato.
2.4 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL SETTORE
TURISMO
2.4.1 TIPOLOGIE DI STRUTTURE TURISTICHE NON PRIORITARIE
1. Sono strutture turistiche non prioritarie e pertanto non agevolabili:
a) gli esercizi alberghieri con la prevalenza dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina, fatti salvi i vincoli posti dalla legge provinciale in materia di classifica alberghiera;
b) gli esercizi ricettivi extralberghieri che non somministrano la prima colazione agli alloggiati, fatta eccezione per i campeggi;
c) impianti a fune e piste da sci, ad eccezione che per i prestiti partecipativi;
d) stabilimenti termali, ad eccezione che per i prestiti partecipativi.
2. In deroga al precedente comma, sono agevolabili gli investimenti ambientali di cui al punto 2.2.6 realizzati per dette strutture.
2.4.2 PRIORITÀ TIPOLOGICHE
1. Per le altre strutture turistiche sono agevolabili soltanto gli investimenti fissi, funzionali rispetto a un edificio o a parti significative dello stesso, rientranti nelle seguenti priorità:
a) iniziative nei comuni indicati al punto 2.2.1;
b) iniziative in altri comuni rientranti nelle seguenti tipologie di investimento, comunque escluse le acquisizioni immobiliari, fatto salvo il caso di cui alla lettera b1), ultimo alinea:
b1):
- iniziative relative all'adeguamento dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa alle vigenti disposizioni;
- iniziative tendenti alla realizzazione dei requisiti strutturali finalizzati al conseguimento di marchi di prodotto previsti dalle linee guida di promozione turistica di cui all’art. 3 bis della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 20), secondo standard definiti con deliberazioni della Giunta provinciale (vedi appendice pag. 43), ivi compresi gli acquisti di beni in licenza d’uso;
- iniziative di acquisto di hardware e software finalizzate al collegamento con il
20) La legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 reca «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».
sistema turistico informativo e di governo (S.I.T.) della Provincia, purché realizzate non oltre tre anni dalla data di applicazione del presente provvedimento. Si prescinde, per tali domande, dal livello minimo di spesa ammissibile e di significatività di cui al punto 2.2.3, commi 2 e 3;
Si precisa che le iniziative di acquisto di hardware e software sono «finalizzate al collegamento con il sistema turistico informativo e di governo (S.I.T.) della Provincia» quando ricorre uno dei seguenti casi:
a) accesso autorizzato con parola chiave ad un’applicazione controllata dal Servizio Turismo o dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento ovvero dall’Azienda di Promozione Turistica del Trentino;
b) aggancio a siti Internet e/o portali Internet e/o sistemi di Information Technology a scopi promozionali e commerciali nell’ambito di iniziative condivise (progetto approvato o parere favorevole) dal Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento oppure dall’Azienda di Promozione Turistica del Trentino.
In tali casi si considerano rientranti nella priorità le seguenti spese:
a) acquisto dell’hardware sul quale è installato l’applicativo o il sito collegato;
b) investimenti per l’impianto di cablaggio di tale hardware;
c) investimenti per il software specifico relativo all’applicativo o sito collegato, nonché del software di sistema necessario (prodotti standard sui quali si sviluppa l’applicativo o il sito collegato) e di altri applicativi integrati funzionalmente (fasi sequenziali a monte o a valle, interscambio di dati).
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
- iniziative consortili per la realizzazione di opere o servizi comuni connessi all'attività di più imprese;
- acquisizione e ristrutturazione di immobili precedentemente destinati ad albergo, dismessi da almeno tre anni (attestati da dichiarazione del sindaco) in comuni con tasso di turisticità alberghiera medio-bassa (posti letto alberghieri/residenti minore di un terzo);
la dizione «acquisizione e ristrutturazione» è riferita alle operazioni finalizzate al recupero e all’avvio di attività alberghiere in immobile alberghiero dismesso da almeno tre anni in comuni con tasso di turisticità alberghiera medio-bassa; il medesimo obiettivo è perseguibile con questa tipologia d’intervento anche quando ricorra soltanto la seconda fattispecie prevista (ristrutturazione) nel caso in cui l’immobile con le citate caratteristiche risulti già in disponibilità del richiedente (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001);
b2):
- iniziative relative alla ristrutturazione, anche parziale, risanamento o demolizione e ricostruzione dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa;
la dizione «immobile» è riferita all’ intero complesso edificiale, comprese eventuali porzioni materiali prima adibite ad altra attività o ad uso abitativo, quando si tratta di volumetrie preesistenti e quindi non ricavate da contestuali ampliamenti del corpo di fabbrica (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001);
- iniziative relative alla realizzazione di nuove attività derivanti da trasformazione, anche con ampliamento, di immobili esistenti;
b3):
- iniziative relative alla realizzazione strutture ed opere complementari nell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa, come sotto specificato;
- iniziative relative all'ampliamento dell’immobile adibito all’attività; gli incrementi di ricettività per migliorare la dimensione ottimale delle imprese ricettive sono ammissibili solo fino al raggiungimento di 180 posti letto ovvero, per i campeggi, senza limitazioni;
- costruzione di nuovi immobili in comuni con tasso di turisticità alberghiera medio bassa (posti letto alberghieri/residenti minore di un terzo);
- iniziative relative all'acquisto, anche in leasing, di arredamento ed
attrezzature nuovi, ivi compresi lampadari, purché funzionale rispetto a un edificio o a parti significative dello stesso;
- acquisizione di automezzi da parte di imprese turistiche o loro consorzi per servizio di bus-navetta; acquisizione di trattrici agricole per il settore dei campeggi.
2. Ai fini di cui al precedente comma, per «strutture ed opere complementari» si intende quanto segue:
- strutture che integrano l’attività dell’esercizio costituendo elemento di maggiore qualificazione dell’esercizio stesso, ivi compresi quelli per attività curativa, quelli sportivi, ricreativi e di svago in genere nonché i parcheggi;
- pertinenze, ivi comprese le dotazioni civili ed igienico sanitarie, rientranti nell’area delimitata di esercizio dell’attività; possono essere comprese – in subordine – anche altre aree delimitate purché collegate direttamente con l’area principale; per gli esercizi alberghieri ubicati in zona isolata di montagna sono previste le dotazioni civili ed igienico sanitarie anche al di fuori dell’area dell’albergo.
3. Le iniziative relative a nuovi esercizi alberghieri aventi le caratteristiche di «dipendenza» sono assimilate a tutti gli effetti agli ampliamenti in ricettività.
4. Sono assimilate a quelle attinenti esercizi esistenti le iniziative
inerenti esercizi alberghieri cessati successivamente all’entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 21) (il 9 dicembre 1981) ma interessati alla ripresa dell’attività alberghiera.
5. Le iniziative che presentano più tipologie si considerano come appartenenti unitariamente alla tipologia prevalente in termini di entità di investimento, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del punto 2.2.10.
2.4.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Sono soggette al parere della Commissione tecnica per il turismo di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 22) e s.m. le iniziative di importo preventivato superiori a 500.000 euro.
2. Per le finalità di cui al punto 1.1.5, comma 8, lett. b), la Commissione tecnica per il turismo può fissare valori massimi in termini di lire per mc/vpp, per
21) La legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 reca «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere».
22) La legge provinciale 4 agosto 1986 n. 21 reca «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».
mq, per posto letto o per piazzola (i valori massimi sono stati fissati dalla Commissione tecnica per il turismo in data 29 novembre 2000, 21 dicembre 2000 e 26 marzo 2002).
2.4.4 ULTERIORI SPESE NON AMMISSIBILI
1. Non sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a:
a) lavori modificativi di investimenti immobiliari già ammessi ad agevolazione, anche su altre leggi provinciali di incentivazione, da effettuarsi prima della scadenza dei vincoli connessi a detto investimento, per l’importo di spesa ammessa nella precedente iniziativa, tranne nei casi in cui tali lavori derivino necessariamente da successive disposizioni normative;
b) alloggio del gestore, di parenti ed affini del medesimo o alloggio del personale se dotati di autonoma cucina;
c) automezzi, salvo quanto specificato al punto 2.4.2 e al comma 3, lett. c) 4) e lett. h) del punto 2.2.9;
d) software, salvo quanto specificato al punto 2.4.2.
2.4.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI VINCOLI
1. Per iniziative immobiliari turistiche con spesa ammessa per lavori superiore a 250.000 euro viene iscritto presso l’Ufficio Tavolare il vincolo alla specifica destinazione per 10 anni dalla fine dei lavori.
2. Non vanno considerati i casi di sospensione dell’attività per pausa infrastagionale o per esecuzione di lavori, purché i singoli periodi non siano superiori a due anni.
2.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CONSORZI COSTITUITI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI RELATIVI A STRUTTURE COMMERCIALI E RICETTIVE NEI CENTRI STORICI
2.5.1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
1. Sono ammesse le domande presentate da consorzi di imprese formati prevalentemente da imprese commerciali, costituti per la realizzazione di iniziative promozionali e aventi sede legale in comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
2. La maggioranza degli associati deve essere formata da imprese commerciali regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento.
2.5.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI STESSI
1. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute dai consorzi per l'acquisto di impianti, arredi e attrezzature destinati ad un uso collettivo per finalità di valorizzazione, qualificazione, animazione e attrazione dei centri storici dei comuni ove i consorzi hanno la propria sede legale. L’impresa deve aver ottenuto l’autorizzazione comunale, qualora necessaria.
2. Per «centri storici» si intendono quelli individuati dai comuni mediante i rispettivi piani regolatori generali o, in caso di mancata adozione di detti piani, le perimetrazioni degli insediamenti storici attuate ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 23) ancorché le relative disposizioni siano state soppresse.
3. Sono pertanto esclusi gli investimenti riferibili direttamente ed esclusivamente alle singole imprese appartenenti al consorzio.
4. Le richieste di contributo devono essere presentate al Servizio
23) La legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 reca «Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici».
commercio e cooperazione.
2.5.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1. Non sono ammessi ad agevolazione investimenti inferiori a 10.000 euro e superiori a 100.000 euro.
2. Il contributo provinciale è commisurato all'entità degli apporti effettuati dagli associati per sostenere le spese oggetto della domanda di agevolazione ed in ogni caso non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale percentuale è determinata nel:
a) 30 per cento per le microimprese, come definite al punto 2.2.10;
b) 15 per cento + de minimis disponibile per le piccole imprese;
c) 7,5 per cento + de minimis disponibile per le medie imprese;
d) de minimis disponibile per le grandi imprese.
3. Per tali iniziative viene creata una riserva di fondi fino al 10 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio dell'esercizio di riferimento per i contributi in conto capitale in unica soluzione. Nel caso detta riserva ecceda l'effettivo fabbisogno, la differenza viene utilizzata per la concessione delle agevolazioni ordinarie in unica soluzione.
2.6 AIUTI SPECIFICI PER RISANAMENTO, RISTRUT- TURAZIONE O RICONVERSIONE
2.6.1 AIUTI SPECIFICI PER RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
1. Ai sensi dell’art. 11 della Legge «Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione», al fine di garantire posti di lavoro, la Provincia può concedere specifici aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione in conformità alle disposizioni comunitarie e nei limiti fissati dalla Commissione
europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e all’approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rinvia agli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (1999/C 288/02).
3. Gli aiuti di cui al presente punto sono concedibili ad aziende:
a) aventi sede legale in provincia di Trento;
b) aventi un livello occupazionale attuale e prospettico non inferiore a 100 unità lavorative;
c) che attuino un aumento del patrimonio netto attraverso conferimento di privati non inferiore alla metà degli aiuti di derivazione pubblica, ivi comprese eventuali partecipazioni o acquisizioni immobiliari.
4. Ferma restando l’attuazione degli altri strumenti previsti dalla Legge, gli aiuti consistono:
a) per la fase di salvataggio, nell’erogazione di finanziamenti;
b) per la fase di ristrutturazione, nell’erogazione di finanziamenti e nella cancellazione di debiti verso la Provincia.
5. La domanda e il relativo piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione è presentata alla struttura provinciale competente, che, espletate le valutazioni in ordine all’opportunità dell’intervento, la sottopone alla Giunta provinciale, affinché la stessa si esprima circa la coerenza dell’intervento provinciale agli obiettivi della politica economica, e la inoltra all’organismo istruttore individuato.
6. Il piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 10, lett. e) del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. 24).
24) Il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. concerne il regolamento recante «Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti».
2.7. OBBLIGHI E SANZIONI
2.7.1 AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI E PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
1. La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo di:
a) tre o cinque anni per i beni mobili rispettivamente di valore unitario fino a
100.000 euro e per beni di importo superiore; il termine decorre:
1) dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell’ultima fattura;
2) dalla data del verbale della società di leasing di consegna del bene, se il bene è acquisito tramite leasing;
per «beni mobili di valore unitario» si deve intendere anche l’«insieme omogeneo di beni» di cui al punto 2.2.9, comma 4, lett. a) (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002);
b) dieci anni per i beni immobili; il termine decorre:
1) dalla data del contratto di compravendita o dell’atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate, nel caso di acquisto di immobili;
2) dalla data dell’ultima fattura agevolata, nel caso di effettuazione di lavori;
è fatto salvo quanto previsto per il settore turismo al punto 2.5.4, comma 1 (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002);
3) dalla data del verbale della società di leasing di consegna del bene, se il bene è acquisito tramite leasing.
Se il programma di investimento comprende entrambe le tipologie (acquisto e lavori), è ragionevole far decorrere anche per l’acquisto il vincolo decennale dall’ultimazione dei lavori.
Con riferimento all'obbligo di non distogliere i beni agevolati dalla loro destinazione stabilito al presente punto 2.7.1 si precisa che lo stesso, in relazione al settore commercio, si intende comunque osservato anche nel caso in cui l'impresa, già beneficiaria di agevolazioni modifichi, in pendenza dei termini stabiliti al medesimo punto, l'attività ed il settore economico di appartenenza, purché l'attività esercitata rientri tra quelle agevolabili ai sensi del punto 1.1.3 (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
2. Gli obblighi di cui sopra si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi. La sostituzione deve avvenire entro 60 giorni dall’alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato, ovvero di importo non inferiore al 90 per cento di quello agevolato per i beni di valore unitario non superiore a 10.000 euro. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
3. L’utilizzo dei beni da parte di terzi o al di fuori del territorio
provinciale, fatto salvo quanto previsto al punto 2.2.2, comma 4 e comma 5, è considerato distoglimento dei beni.
L’utilizzo di un bene agevolato da parte dei consorziati del consorzio agevolato non costituisce violazione dei vincoli di utilizzo di cui al presente punto 2.7.1, purché il suo utilizzo, o l’utilizzo di parte di esso (vedi immobili), sia consentito a tutti i consorziati (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002).
4. In caso di sospensione dell’attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione.
5. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli suddetti, le agevolazioni
sono:
a) per i beni mobili, revocate totalmente;
b) per i beni immobili:
1) revocate totalmente se l’inadempimento avviene prima di cinque anni;
2) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l’inadempimento avviene trascorsi cinque anni.
6. Nel caso di cessazione dell’attività o di fallimento dell’impresa in pendenza dei termini di cui sopra, si applicano le disposizioni previste al comma precedente.
7. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing; qualora il riscatto avvenga anticipatamente, si prosegue nell’erogazione del contributo in base all’impegno già assunto a carico del bilancio provinciale. Nel caso di mancato riscatto l’agevolazione è totalmente revocata.
8. L’impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste; in tal caso l’erogazione delle rate di contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento dei canoni.
2.7.2 PRESTITI PARTECIPATIVI
1. Il contributo è totalmente revocato se:
a) i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale non vengono interamente versati o l’impresa non realizza il previsto incremento delle riserve, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il reintegro con versamento di capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento; la presente disposizione si applica anche quando il finanziamento viene estinto anticipatamente;
b) i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale e le riserve, escluse quelle indivisibili, non sono convertiti in capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento;
c) l’attività cessa o l’impresa fallisce prima che siano trascorsi cinque anni dall’erogazione del finanziamento e comunque prima della scadenza dello
stesso.
2. L’agevolazione è revocata dalla rata successiva alla violazione dei
seguenti obblighi:
a) non ridurre i mezzi propri presi a riferimento per il calcolo dell’indice di cui al punto 2.3.2, comma 8 prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e comunque non prima della scadenza dello stesso; nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti;
b) non effettuare operazioni di finanziamento né prestare garanzie a società controllanti, controllate o collegate per almeno sei anni a decorrere da dodici mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento e comunque fino alla scadenza dello stesso; è fatta salva la possibilità per l'impresa di chiedere una deroga a tale impegno in presenza di operazioni di accertata convenienza per l'impresa stessa;
c) effettuare puntualmente i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale alle scadenze originariamente stabilite, anche nel caso le rate di rimborso del prestito fossero state postergate; l’inadempimento comporta la revoca in proporzione al numero di rate non versate;
d) non estinguere anticipatamente il mutuo (quando l’estinzione è preceduta dalla completa realizzazione del progetto di capitalizzazione, comprensivo della conversione in capitale sociale);
e) comunicare qualsiasi variazione al contratto di finanziamento.
3. L’impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il mancato pagamento delle rate del mutuo alle scadenze previste; in tal caso l’erogazione del contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento delle rate.
2.8 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
2.8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di concessione dell’agevolazione devono essere presentate dal 10 gennaio al 31 luglio e dal 1 settembre al 20 dicembre di ciascun
anno.
2. Fatto salvo il caso di diniego dell’agevolazione o rinuncia alla
domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per prestiti partecipativi e solamente una domanda di agevolazione per gli altri interventi di cui alla presente Parte II.
2.8.2 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
1. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista a corredo della medesima, di seguito indicata, comporta il diniego dell'agevolazione. Eventuale altra documentazione necessaria per l'istruttoria potrà essere richiesta dall'organismo istruttore.
2. Le copie semplici devono essere firmate dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa.
Documentazione per domande esaminate con procedura automatica
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001), resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquisiti;
b) per i beni la cui agevolazione è superiore a 25.000 euro, perizia giurata, resa da un professionista abilitato iscritto all’albo professionale, esterno alla struttura aziendale, che certifichi la congruità tecnico-economica della spesa sostenuta o, in alternativa, una dichiarazione asseverata del presidente del collegio sindacale attestante la congruità della spesa sostenuta rispetto ai prezzi di mercato.
Se alla domanda di contributo non è allegata, nei casi stabiliti, la perizia giurata o la dichiarazione asseverata è concesso un contributo non superiore a quello stabilito dai criteri come limite per l’obbligo di presentazione di detto documento (25.000 euro).
La perizia deve attestare che il bene è tecnicamente idoneo a svolgere la funzione prevista e che il prezzo è congruo; il prezzo del bene deve essere valutato anche in relazione alla specifica funzione che lo stesso deve svolgere.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
Documentazione per domande esaminate con procedura valutativa
A) Documentazione di carattere generale
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) di aver rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese o per il medesimo progetto di capitalizzazione, fatti salvi i casi di cumulabilità;
4) gli elementi per stabilire la dimensione dell’impresa;
5) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
b) qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore, copia semplice degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie; per le imprese che non hanno l’obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi; per le imprese che nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi;
c) relazione tecnico-economico-finanziaria, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
1) individuazione dell’impresa richiedente;
2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato;
3) occupazione al termine dell’esercizio precedente, al momento della domanda e nell’esercizio successivo al completamento dell’investimento o all’erogazione del finanziamento per i prestiti partecipativi;
4) per gli investimenti: elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo previsto e del termine di realizzazione; descrizione dell’iniziativa; piano finanziario;
5) per i prestiti partecipativi: modalità di aumento dei mezzi propri e importo previsto; termine previsto per l’erogazione del finanziamento;
6) in caso di imprese di nuova costituzione, al fine di classificare la dimensione dell’impresa, indicazione del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dell’attivo patrimoniale e dell’occupazione previsti per il primo anno di attività;
7) de minimis ricevuto nel triennio precedente la presentazione della domanda;
d) per le attività sostitutive, prima della concessione dell’agevolazione deve essere presentato l'accordo sindacale.
B) Documentazione per la realizzazione di opere e di impianti di tipo immobiliare realizzati contestualmente alla struttura edilizia
a) per i settori turismo, commercio e cooperazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare
dell’impresa, attestante il rilascio della concessione edilizia comunale o di altro atto equivalente (autorizzazione, denuncia inizio attività riportante il timbro del comune, ecc.);
b) progetto, completo di piante, sezioni, estratto mappa, eventuali prospetti e planimetria, nonché di relazione tecnica, firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale; per i settori turismo e commercio, tali documenti devono riprodurre il progetto approvato con concessione edilizia comunale o altro atto equivalente (vedi lettera precedente);
c) computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, dal quale deve risultare il costo e la superficie dell’eventuale terreno da acquistare; per il settore turismo, tale documento deve essere presentato solo per adeguamenti a normative vigenti o per tipologie edilizie diverse da ristrutturazioni, anche parziali, risanamento, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti volumetrici;
d) copia semplice del piano di casa materialmente divisa nel caso di ristrutturazione o di sistemazione di porzioni di fabbricati;
e) se l’acquisizione dei beni avviene in leasing, copia semplice della proposta di contratto riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto.
Per il settore industria, tali documenti devono essere presentati solo se richiesti nel corso dell’istruttoria.
C) Documentazione per la realizzazione di impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla struttura edilizia
a) copia semplice di preventivi analitici di spesa dei fornitori o, se gli impianti sono realizzati in economia, dell’impresa;
b) se l’acquisizione dei beni avviene in leasing, copia semplice della proposta di contratto riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto.
Per il settore industria, tali documenti devono essere presentati solo se richiesti nel corso dell’istruttoria.
D) Documentazione per beni mobili
a) copia semplice di preventivi analitici di spesa dei fornitori o, se i beni sono realizzati in economia, dell’impresa; per il settore industria, i preventivi devono essere presentati solo se richiesti nel corso dell’istruttoria;
b) per le domande la cui istruttoria è affidata all’amministrazione provinciale o agli enti di garanzia, nel caso di beni usati, perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo;
c) per il settore turismo, piante dell'esercizio con indicata la localizzazione degli interventi;
d) se l’acquisizione dei beni avviene in leasing, copia semplice della proposta
di contratto riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto; per il settore industria, la proposta deve essere presentata solo se richiesta nel corso dell’istruttoria.
E) Documentazione per diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti
a) se i beni sono acquisiti in leasing, copia semplice della proposta di contratto riportante il valore originario dei beni e la durata del contratto; per il settore industria, la proposta deve essere presentata solo se richiesta nel corso dell’istruttoria.
F) Documentazione per iniziative di rilocalizzazione
a) copia semplice dell’eventuale dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al trasferimento dell’azienda per motivi ambientali;
b) copia semplice dei preventivi analitici di spesa dei fornitori o, se le spese sono realizzate in economia, dell’impresa; per il settore industria, i preventivi devono essere presentati solo se richiesti nel corso dell’istruttoria.
G) Documentazione per prestiti partecipativi
Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, per la concessione dell’agevolazione, deve essere presentato:
a) copia semplice del contratto di finanziamento registrato e del relativo piano di ammortamento;
b) copia semplice della delibera dell’assemblea dei soci, ovvero dell’impegno dei soci per le società di persone, di aumento dei mezzi propri, come specificato al punto 2.3.2, comma 7.
2.8.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
1. La documentazione di seguito indicata deve essere presentata obbligatoriamente ai fini della liquidazione delle agevolazioni, relativamente alle domande esaminate con procedura valutativa. La documentazione in copia semplice deve essere firmata dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa ed essere specificata in una lettera accompagnatoria. Le dichiarazioni previste per la liquidazione delle agevolazioni devono essere redatte in base ai fac-simili predisposti dall’amministrazione provinciale.
2. Per le domande esaminate con procedura automatica, la documentazione è quella stabilita dall’art. 13 della Legge e integrata dal presente provvedimento, come indicata al precedente punto 2.8.2.
A) Documentazione di carattere generale
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese o per il medesimo progetto di capitalizzazione, fatti salvi i casi di cumulabilità;
2) se la cessione dei beni è avvenuta tra coniugi, parenti, ecc., come specificato al punto 1.1.6.
B) Acquisto di immobili
a) copia semplice del contratto di compravendita regolarmente registrato o di documento equipollente;
b) originale della fattura o della documentazione equipollente;
c) se il pagamento non risulta dal documento di cui alla lettera a), copia semplice della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese.
C) Acquisizione di immobili «chiavi in mano» - leasing
a) copia semplice del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
c) se richiesto dall’ente istruttore, copia semplice del contratto di compravendita regolarmente registrato o di documento equipollente;
d) nel caso di leaseback, copia semplice del contratto di acquisto dell’immobile, regolarmente registrato, da parte dell’istante o di documento equipollente e, se il pagamento non risulta dall'atto cessione, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese.
D) Costruzione di opere e di impianti di tipo immobiliare realizzati contestualmente alla struttura edilizia - leasing escluso
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 25) e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, artt. 1 e 2 26), resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1) il titolo di disponibilità dell’immobile e la sua scadenza;
25) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».
26) Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 reca «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».
2) l’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità/agibilità (ove previsto) o, per i settori industria e artigianato, l’avvenuta presentazione al sindaco della richiesta di rilascio di detto certificato;
b) copia semplice della dichiarazione di inizio lavori presentata in comune e dichiarazione di fine lavori, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo; nei casi ove non sia possibile documentare lo stato degli immobili con le dichiarazioni di cui sopra, l’istante è tenuto in sede di presentazione della domanda e al termine dei lavori ad informare la struttura competente per l’istruttoria, affinché la medesima proceda ad un sopralluogo per verificare lo stato degli immobili alle suddette date;
c) progetti autorizzati rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;
d) stato finale dei lavori, in base al fac-simile predisposto dall’amministrazione provinciale, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal direttore lavori; per il settore turismo, lo stato finale deve essere presentato solo per adeguamenti a normative vigenti o per tipologie edilizie diverse da ristrutturazioni anche parziali, risanamento, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti volumetrici;
e) copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l’imputazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione dell’opera, ivi compresi i lavori eventualmente eseguiti dall’impresa in economia; se le spese sono imputate complessivamente, elenco delle fatture o della documentazione equipollente e delle spese per manodopera e materiali propri dell’impresa nel caso di lavori effettuati in economia, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che le fatture e gli altri documenti di spesa sono sono fiscalmente regolari e pagati;
g) nel caso di lavori eseguiti in economia:
1) copia semplice della contabilità analitica accesa alla singola commessa;
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le quali sono chieste le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali;
h) ai sensi della deliberazione n. 3376 dell'11 aprile 1997 27), adottata in base
27) La deliberazione n. 3376 dell'11 aprile 1997 reca «Art. 22, comma 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 : determinazione del valore massimo delle opere la cui realizzazione si intende comprovata
all'art. 22, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 28), per le opere di importo non superiore a 154.937,07 euro l'avvenuta realizzazione è comprovata con la mera presentazione del certificato di regolare esecuzione e del rendiconto relativo alle opere finanziate ammesse ad agevolazione; trattandosi di interventi di natura specialistica connessi ad investimenti realizzati da imprese per specifici scopi produttivi devono essere presentati i documenti di cui alle lettere a), b) ed e) e devono essere presentati i disegni di variante firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, nel caso il progetto realizzato abbia subito, rispetto a quanto presentato in allegato alla domanda di agevolazione, variazioni che l’ente istruttore ha valutato di importanza rilevante.
Ferma restando, a fini di controllo successivo, la possibilità per l'ente istruttore di chiedere la presentazione di fatture e di documenti equipollenti, nonché della documentazione attestante il pagamento delle spese, la Giunta provinciale può stabilire per determinati settori o tipologie di iniziative la presentazione di detta documentazione a scopo di controllo preventivo per la liquidazione dei contributi.
E) Costruzione di opere e di impianti di tipo immobiliare realizzati contestualmente alla struttura edilizia - leasing
a) copia semplice del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
c) copia semplice di eventuali appendici del contratto di leasing regolarmente registrate che rideterminano il valore originario del bene immobile locato;
d) progetti autorizzati rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;
e) se richiesto dall’ente istruttore, in caso di acquisizione di immobile e relativa ristrutturazione, copia semplice del contratto di compravendita regolarmente registrato o di documento equipollente;
con la presentazione del certificato di regolare esecuzione e del rendiconto relativo alle opere finanziate ammesse a contributo o ad agevolazione.».
28) La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 reca «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».
f) nel caso di leaseback di lavori eseguiti in economia:
- la documentazione prevista alla precedente lettera D), lettere d), e) f) e g);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante la data di avvenuto rilascio del certificato di abitabilità/agibilità previsto.
F) Beni mobili e impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla struttura edilizia - leasing escluso
a) originale delle fatture d’acquisto o di documenti equipollenti e copia semplice della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese; tali documenti non sono richiesti nel caso di spese effettuate in economia, per i costi per manodopera e materiali propri dell’impresa, per i quali è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante le spese sostenute e che i documenti di spesa sono fiscalmente regolari e pagati;
b) per gli investimenti immobiliari, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 25) e al
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, artt. 1 e 2 26), resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante il titolo di disponibilità dell’immobile e la sua scadenza;
c) per i beni provenienti dall’estero, copia semplice della documentazione attestante l’effettivo esborso (contabili bancarie o altro documento);
d) nel caso di acquisto di veicoli, copia semplice della carta di circolazione;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, attestante se i beni mobili sono di nuova fabbricazione;
f) per le domande la cui istruttoria è affidata all’amministrazione provinciale o agli enti di garanzia, nel caso di beni mobili usati, perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo;
g) nel caso di beni realizzati in economia:
1) copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l’imputazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione dei beni; se le spese sono imputate complessivamente, elenco delle fatture o della documentazione equipollente e delle spese per manodopera e materiali propri dell’impresa, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa;
2) copia semplice della contabilità analitica accesa alla singola commessa;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le
quali sono chieste le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali;
h) per il settore turismo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante, ove ricorrano, i seguenti fatti:
1) avvenuto rilascio del titolo per l'esercizio o della autorizzazione ad usufruire della struttura a seguito dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;
2) avvenuto collaudo dell'ascensore, con gli estremi del medesimo, e avvenuta comunicazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attribuzione del numero di matricola ed il rilascio del libretto d’esercizio;
3) avvenuto collaudo/verifica della piscina.
G) Beni mobili e impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla struttura edilizia - leasing
a) documentazione prevista alla lett. F) – escluso lett. a) e lett. b);
b) copia semplice del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario dei singoli beni oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
d) nel caso di leaseback di beni realizzati in economia, la documentazione prevista alla precedente lettera F)a).
H) Diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti - leasing escluso
a) copia semplice del contratto registrato di cessione del bene;
b) originale della fattura o di documentazione equipollente;
c) copia semplice della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese.
I) Diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti - leasing
a) copia semplice del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing;
c) se richiesto dall’ente istruttore, copia semplice del contratto registrato di cessione del bene.
L) Iniziative di rilocalizzazione
a) originale delle fatture o di documentazione equipollente e copia semplice della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese; tale documentazione non è richiesta nel caso di spese effettuate in economia per i costi per manodopera e materiali propri dell’impresa, per i quali è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante le spese sostenute e che le relative fatture e gli altri documenti di spesa sono sono fiscalmente regolari e pagati;
b) nel caso il trasferimento sia stato effettuato in economia:
1) copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l’imputazione analitica dei costi sostenuti per il trasferimento; qualora nel libro cespiti le spese siano imputate complessivamente, elenco delle fatture e dei documenti equipollenti e delle spese per manodopera e materiali propri dell’impresa, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa;
2) copia semplice della contabilità analitica accesa alla singola commessa;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le quali sono chieste le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali.
M)Prestiti partecipativi
a) copia semplice della documentazione attestante l’erogazione del mutuo;
b) copia semplice della documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo scadute e il versamento del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale corrispondente ovvero la destinazione degli utili a riserva.
2.8.4 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Prestiti partecipativi
a) 60 giorni prima della scadenza della rata annuale di contributo deve essere presentata copia semplice della documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo e del versamento del finanziamento in conto futuro aumento
capitale sociale, ovvero della destinazione degli utili a riserva;
b) successivamente alla scadenza del finanziamento deve essere presentata:
1) copia semplice della documentazione attestante il completo pagamento delle rate del mutuo, il completo versamento del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale e/o la destinazione degli utili a riserva;
2) copia semplice dell’atto di conversione in capitale sociale dei versamenti in conto futuro aumento capitale sociale e delle riserve;
3) copia semplice della documentazione attestante l’eventuale aumento di capitale sociale reale ad integrazione dell’insufficiente costituzione di riserve.
Parte III
AIUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dai sottoelencati articoli della Legge:
articolo 7 Aiuti per favorire l’esportazione di prodotti delle imprese trentine; articolo 23 Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati.
2. La Giunta provinciale disciplina con proprio provvedimento:
- i criteri relativi agli aiuti per favorire l’esportazione di prodotti delle grandi imprese previsti dal comma 1 dell’art. 7 della Legge;
- i criteri relativi agli aiuti provinciali per la copertura di oneri per la costituzione di società di commercializzazione all’estero di cui alla lettera f) del medesimo comma 1 dell’art. 7 della Legge;
- le modalità dell’eventuale partecipazione alla società per azioni di cui al successivo comma 2 dell’art. 7 della Legge.
3. Rimangono escluse dalla disciplina del presente provvedimento le iniziative ed i progetti realizzati dalla Provincia, direttamente o avvalendosi dell’opera degli enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali previsti dal comma 1 dell’art. 23 della Legge.
4. La presente Parte si applica anche alla commercializzione dei prodotti agricoli trentini.
3.2 OBIETTIVI GENERALI
1. Gli obiettivi generali che devono essere perseguiti sono:
a) incrementare e stabilizzare il flusso dei prodotti trentini verso i mercati opportuni attraverso la migliore conoscenza di questi, nonché l'incisività e la costanza dell'azione commerciale;
b) sviluppare la diffusione e la penetrazione dei prodotti trentini in mercati nuovi che presentino opportunità favorevoli sia attualmente che in prospettiva;
c) favorire l'adeguamento dei prodotti e dei processi di produzione alle esigenze della commercializzazione, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle
necessità della domanda finale interna e alle opportunità presentate dai mercati esteri;
d) aumentare l'efficienza e la produttività delle risorse umane, tecniche,
economiche, finanziarie tanto nella progettazione quanto nell'attuazione e nel controllo delle strutture e del complesso delle attività relative alla commercializzazione.
3.3 SOGGETTI BENEFICIARI
1. Al fine di favorire l’esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari si provvede a finanziare:
a) le imprese trentine relativamente a:
- i progetti imprenditoriali di commercializzazione (comma 1, lett. d), e) ed f) - ad esclusione degli oneri per la costituzione di società di commercializzazione all’estero - dell’art. 7 della Legge);
- polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione sulla base di apposite convenzioni stipulate con istituti di credito (comma 1 lett. a), b), c) dell’art. 7 della Legge);
b) cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese relativamente agli oneri derivanti da:
- attività di commercializzazione (comma 1, lett. d), e) ed f) - ad esclusione degli oneri per la costituzione di società di commercializzazione all’estero - dell’art. 7 della Legge);
- polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio / garanzie o fidejussioni bancarie connesse a operazioni di esportazione (comma 1, lett. a), b), c) dell’art. 7 della Legge);
2. Per promuovere l’affermazione dei beni prodotti dalle imprese trentine sui mercati interni ed esterni al mercato comune europeo vengono finanziati ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, anche non iscritti nel Registro delle imprese, relativamente agli oneri derivanti da:
- progetti settoriali di commercializzazione (art. 23, comma 1, lett. a), b), c) della Legge);
- realizzazione di manifestazioni fieristiche per la valorizzazione delle produzioni trentine (art. 23, comma 1, lett. b) della Legge).
3. Gli enti e i soggetti sono rappresentativi di un settore economico qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- sia presente un’unica organizzazione rappresentativa nel settore economico di riferimento;
- rappresentino almeno il 30 per cento delle aziende del settore. Non si computano le aziende che aderiscono a società od enti per il conferimento dei propri prodotti;
- rappresentino almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile del settore economico in cui opera. La produzione lorda vendibile di riferimento è quella dell’ultimo esercizio antecedente disponibile alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nel caso della realizzazione di manifestazioni fieristiche la rappresentatività può essere riferita anche ai seguenti elementi:
- presenza nella compagine sociale di enti e soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali;
- possesso di autorizzazione di cui alla legge provinciale 2 settembre 1978 n. 35 allo svolgimento di manifestazioni fieristiche che valorizzano le produzioni trentine.
4. Non si ammettono:
- richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali di cui all’art. 7 della Legge presentati da singole aziende aderenti a enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, già agevolati per progetti presentati ai sensi dell’art. 23 della Legge;
È da ritenere che il finanziamento di progetti di commercializzazione di settore - di quei progetti cioè dalla cui attività trae beneficio la globalità dei soggetti aderenti all'ente rappresentativo del comparto finanziato - non possa escludere singole imprese appartenenti allo stesso qualora la loro attività si sviluppi in mercati in cui l'ente rappresentativo del settore non risulti presente con proprie azioni.
É pertanto ammissibile il finanziamento di singole imprese appartenenti ad un settore oggetto di progetti di commercializzazione a carico della Provincia qualora la loro attività promozionale si sviluppi in mercati in cui l'ente rappresentativo del settore non risulta presente con proprie azioni, purché tale attività sia giustificata dall'ente stesso all'interno del proprio progetto ed il finanziamento provinciale sia corrisposto a tale ente.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001).
- progetti del settore turistico.
3.4 ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO
3.4.1 PROGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE
1. Per «progetto di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e riferito ad un arco temporale non inferiore ai sei mesi e non superiore a tre anni.
2. Sono ammesse all’intervento le iniziative che presentano le caratteristiche della straordinarietà o dell’eccezionalità o dell’innovatività, ovvero della generalità degli interessi dei settori economici provinciali.
3. Le attività riconducibili ad azioni e a progetti di commercializzazione sono le seguenti:
A) Studi e ricerche di mercato
Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all’assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un’azienda intende operare, direttamente utilizzabili all’interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l’impresa.
Esse possono essere riferite:
a) all’analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
- analisi tipologica dei consumi;
- analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
- analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
- analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
- analisi delle preferenze di marca;
- misurazione della notorietà e dell’immagine dell’impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
- analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori;
b) all’analisi della concorrenza:
- analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
- analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
- stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
- posizionamento dei prodotti dell’azienda rispetto ai concorrenti;
- analisi del venduto per prodotto o marca;
- analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (customer satisfaction analysis);
c) all’analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
- analisi tipologica dei canali commerciali;
- individuazione di nuovi canali commerciali;
- analisi del venduto per canale;
- stima del potenziale dei canali commerciali;
- studi sull’andamento delle diverse forme distributive;
- analisi dei fattori di competitività all’interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
d) all’analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell’economia che possano influire sul comportamento di marketing dell’impresa.
B) Politiche di prodotto
Possono comprendere:
a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l’opportunità di mercato;
b) azioni che riguardano l’innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;
c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
d) azioni legate al packaging, al design e a tutto quanto riguarda l’apparenza fisica del prodotto.
In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l’innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.
C) Politiche di promozione e pubblicità
Possono comprendere:
a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
d) partecipazione a manifestazioni fieristiche (di carattere internazionale, per le richieste di cui all’art. 7 della Legge), comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
e) sponsorizzazioni sportive, culturali o tecniche (intendendo con queste ultime la fornitura diretta di prodotti all’interno di un contratto pubblicitario che preveda la visibilità del marchio);
f) creazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di visual;
g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
h) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
i) azioni di marketing diretto, tramite posta, telefono o visita personale a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità.
In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:
- affitto area;
- allestimento;
- acquisto strutture espositive
- trasporti;
- assistenza esterna stand.
D) Pubbliche relazioni
Possono comprendere:
a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
c) partecipazione ad attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l’immagine e la notorietà dell’azienda;
E) Politiche di Web-marketing
Possono comprendere:
a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all’azienda o ai suoi prodotti;
b) gestione del data-base legato al sito;
c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, chat, ricerche di mercato on-line);
e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di e-commerce), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.
F) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi
Possono comprendere:
a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
d) interventi promozionali all’interno della grande distribuzione (trade marketing), comprendenti azioni di merchandising, di visual space management e di point of presence (POP) all’interno dei punti vendita.
G) Pianificazione di marketing
Possono comprendere:
a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l’analisi economico/finanziaria legata all’effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, e-mail);
e) formazione del personale che l’azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.
4. Relativamente a tutte le attività sopra elencate non sono ammissibili le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale, e altre) nonché gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi).
5. Le singole imprese sono escluse dai benefici finanziari per le iniziative di promozione e pubblicità, comprese le partecipazioni a manifestazioni fieristiche, se non integrate in altri tipi di iniziative ad eccezione di quelle a carattere innovativo e sperimentale.
3.4.2 ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE EFFETTUATE DA COOPERATIVE E CONSORZI
1. Sono ammesse all’intervento finanziario provinciale le attività indicate al comma 3 del precedente punto 3.4.1.
3.4.3 POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DI CREDITO E DI CAMBIO, GARANZIE O FIDEJUSSIONI BANCARIE CONNESSE A OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE
1. Sono ammessi per intero i costi delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito e di cambio, nonché delle garanzie o fidejussioni
bancarie connesse ad operazioni di esportazione ad esclusione dei costi amministrativi e a titolo d’imposta.
3.4.4 REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TRENTINE
1. Sono ammesse per intero le spese relative a:
a) area espositiva;
b) allestimento stand;
c) promozione e pubblicità.
2. Sono ammesse al 50 per cento le spese relative a:
a) personale: relativamente al personale esterno;
b) manifestazioni collaterali.
3. Sono escluse dall’intervento finanziario le manifestazioni:
a) in cui sia preminente l’attività di vendita;
b) in cui non sia rilevante la valorizzazione delle produzioni trentine.
Sono da considerarsi esclusi dal finanziamento di cui alla legge i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti condizioni:
- gli espositori residenti nel territorio della provincia di Trento non raggiungono il 10 per cento del totale, non garantendo la manifestazione fieristica in maniera sufficiente la rilevanza delle produzioni trentine;
- la maggioranza degli espositori è autorizzata alla vendita dei propri prodotti e la manifestazione fieristica non soddisfa alcuna esigenza di promozione specifica o di promozione generale del territorio.
(atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
3.5 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
3.5.1 NORMA GENERALE
1. I limiti indicati ai punti successivi devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.
3.5.2 PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE
1. È individuato nell’importo:
a) di 20.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione;
b) corrispondente al 6 per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, moltiplicato per ogni anno di durata del progetto, il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono quelli dell’ultimo esercizio disponibile antecedente alla data di presentazione della domanda. Possono essere considerati quali ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento quelli dell’anno in cui si conclude il progetto qualora il richiedente sia una nuova impresa o un nuovo consorzio e presenti un dettagliato piano previsionale che giustifichi adeguatamente e renda credibile nei suoi elementi essenziali un consistente aumento dei ricavi stessi.
Nel caso di cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese i ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono la somma dei ricavi delle imprese aderenti.
Per il calcolo della soglia di significatività, nel caso di impresa risultante da una fusione, si prende in considerazione:
- fusione per incorporazione: i dati di bilancio riferiti all'ultimo esercizio approvato con riferimento alla società incorporante;
- fusione mediante costituzione di nuova società: il primo anno intero di attività della nuova società. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
3.5.3 PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE
1. È individuato nell’importo:
a) di 50.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione;
b) corrispondente al 3 per cento della produzione lorda vendibile moltiplicato per ogni anno di durata del progetto il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione. La produzione lorda vendibile di riferimento è costituita dalla media dei dati disponibili degli ultimi tre anni precedenti al momento della domanda ed è riferita alla sommatoria delle produzioni lorde vendibili dei soggetti aderenti all’ente o soggetto rappresentativo richiedente. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Per il calcolo della soglia di significatività, nel caso di impresa risultante da una fusione, si prende in considerazione:
- fusione per incorporazione: i dati di bilancio riferiti all'ultimo esercizio approvato con riferimento alla società incorporante;
- fusione mediante costituzione di nuova società: il primo anno intero di attività della nuova società. (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 18 gennaio 2002)
2. Nel caso di circostanze eccezionali o straordinarie dovute a gravi
avversità atmosferiche, calamità naturali, particolari difficoltà di mercato, causate da inconsuete e consistenti eccedenze di prodotto o conseguenti all’ingresso sul mercato di concorrenti rilevanti, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione il limite massimo di spesa ammissibile, in deroga a quanto indicato alla lettera b) del comma 1.
3.5.4 ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE EFFETTUATE DA COOPERATIVE E CONSORZI
1. È individuato nell’importo di:
a) 50.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione;
b) 1.000.000 euro il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione.
3.5.5 POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DI CREDITO E DI CAMBIO, GARANZIE O FIDEJUSSIONI BANCARIE CONNESSE A OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE
1. Nel caso di oneri sostenuti da cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese è individuato nell’importo di:
a) 50.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione;
b) 500.000 euro il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione.
2. Nel caso di apposite convenzioni stipulate con istituti di credito, e con riferimento al costo di ciascuna singola operazione, è individuato nell’importo di:
a) 500 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione;
b) 25.000 euro il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione.
3.5.6 REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TRENTINE
1. È individuato nell’importo di:
a) 15.000 euro la spesa minima ammissibile ad agevolazione per ciascuna manifestazione;
b) 150.000 euro il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione per ciascuna manifestazione.
3.6 PERCENTUALI DI INTERVENTO
3.6.1 PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE
1. Le misure di agevolazione sono indicate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute ammissibili.
PMI Cooperative e consorzi costituite da PMI | |
Progetti integrati | 40% |
Altri progetti | 25% |
2. Per «progetto integrato» si intende l’insieme integrato e coordinato di più fattori di commercializzazione, quali:
- politica di prodotto volta al raggiungimento della soddisfazione dei segmenti di destinazione;
- politica di prezzo;
- scelta e adeguato funzionamento dei canali di distribuzione;
- comunicazione.
3.6.2 PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE
1. Le misure di agevolazione risultano differenziate a seconda del punteggio raggiunto dai richiedenti e si applicano alle spese ritenute ammissibili.
2. Il punteggio totale per ogni richiedente è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascuno dei seguenti quattro parametri di valutazione:
a) durata del progetto:
DURATA PROGETTO | PUNTEGGIO |
6 mesi | 1 |
1 anno | 3 |
2 anni | 8 |
3 anni | 10 |
b) rappresentatività dei richiedenti nel settore economico di riferimento:
RAPPRESENTATIVITÀ (*) | PUNTEGGIO |
41 – 60 | 8 |
61 – 80 | 12 |
81 – 100 | 16 |
(*) rappresentatività = produzione dell’ente richiedente / produzione del settore economico di riferimento
(nel caso in cui non sia utilizzabile la produzione si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni)
Dato il punteggio ottenuto con il rapporto sopra indicato, nel caso sia presente un’unica organizzazione rappresentativa nel settore economico di riferimento e l’organizzazione rappresenti almeno il 40 per cento della produzione lorda vendibile dell’ultimo esercizio antecedente alla data di presentazione della domanda, viene attribuito il punteggio della fascia successiva.
c) presenza sui mercati esteri:
PRESENZA SUI MERCATI ESTERI | PUNTEGGIO |
Presenza per la prima volta | 2 |
Riproposizione di azioni su di un mercato | 4 |
Presenza stabile su più mercati | 6 |
d) funzione svolta dai richiedenti a presidio della salvaguardia ambientale (*):
SALVAGUARDIA AMBIENTALE | PUNTEGGIO |
- Applicazione protocolli di Autodisciplina | 6 |
- Certificazioni di denominazione Geografica o di qualità ottenute con riconoscimento legislativo - Certificazione di prodotto | 8 |
(*) non si attribuiscono i punteggi del punto d) nel caso in cui vi sia «sfruttamento non reversibile del territorio»
TOTALE