Contract
ACQUEDOTTO DI SAVONA S.p.A. – REGOLAMENTO DI UTENZA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI VARAZZE SV
Art. 1 - NATURA E MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE – GENERALITÀ - La Società Concessionaria concede di norma erogazioni di acqua potabile col sistema a misura; le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione di incendi.
Le somministrazioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l’osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente art. 3.
ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE - La somministrazione dell'acqua potabile è fatta al proprietario dell'immobile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nulla osta scritto del proprietario. La somministrazione dell’acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa e un solo contatore per usi domestici.
ART. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata firmata dall’utente o dal suo legale rappresentante. La spesa della scrittura è a carico dell’utente. E’ pure a carico esclusivo dell’utente, qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, sulle scritture medesime.
All’atto della stipulazione del contratto, l’utente deve per ogni allacciamento versare un contributo determinato sulla base di un preventivo redatto dalla Concessionaria. Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto.
Per ogni ricostruzione di allacciamento e/o di derivazione esistenti si deve versare un contributo di allacciamento.
Per le erogazioni per le quali occorra il prolungamento della condotta stradale, l’utente deve pagare un contributo di spesa commisurato alla lunghezza della diramazione ed alla sezione di pertinenza dell'utente stesso secondo quanto stabilito nell’art. 14 della Convenzione.
Analogamente si procederà per il rimborso delle spese dovute per tutte le prestazioni e per i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'utente ed eseguiti dalla Società.
Art. 4 - DURATA DEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE - La durata normale del contratto di fornitura è di 1 anno, oltre la frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre con la scadenza di fatturazione; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata per un egual periodo e così di seguito.
La rinnovazione s’intende però fatta in base alle condizioni del Regolamento che sarà vigente alla data della rinnovazione stessa. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento della locazione, può concedersi la risoluzione anticipata del contratto mediante preavviso di un mese ed a condizioni da convenire caso per caso.
Art. 5 - SUBENTRO NEL CONTRATTO - Nel caso di vendita dell'immobile, di cessione dell’esercizio o della locazione, l’utente cessante deve darne immediato avviso mediante lettera raccomandata alla Società, verso la quale continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura in proprio nome.
Art.6 - SPECIALI CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI - Le modalità e prescrizioni relative
alle erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre, sono subordinate alle condizioni seguenti:
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi;
b) la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore a 5 (cinque) metri cubi al giorno.
Art. 7 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO - Spetta alla Società determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa e del/i contatore/i in relazione al consumo massimo richiesto dall’utente/i e dalla Società stessa consentito/i e scegliere il luogo per la costruzione della presa per il collocamento del/i contatore/i.
Per le erogazioni ad uso industriale o comunque non per uso domestico, la Società, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di definire condizioni particolari in relazione alle disponibilità complessive di acqua per esigenze igienico-potabili ed alle eventuali necessità di potenziamento degli impianti per la fornitura richiesta.
Il servizio sarà effettuato nei limiti della pressione di esercizio degli impianti acquedottistici determinata dalla quota di fondo dei serbatoi di carico dedotta la normale perdita di carico.
Art. 8 - GESTIONE E RESPONSABILITÀ IMPIANTI DI DERIVAZIONE - Gli impianti di derivazione dalla condotta di distribuzione principale sono così costituiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:
a) tronco di tubazione fino al limite della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico ed onere della concessionaria;
b) dal limite della proprietà privata al punto di consegna (contatore): responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico dell’utente;
c) rubinetto di intercettazione (prima del contatore): come a);
d) contatore: proprietà e manutenzione a carico della Concessionaria, custodia a carico dell'utente;
e) impianto interno e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.
Art. 9 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA. - Tutti gli interventi, ivi compresi:
verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni, relativi agli impianti acquedottistici e agli apparecchi di misurazione per l 'adduzione dell'acqua fino al limite della proprietà privata vengono riservati in via esclusiva agli agenti della Società concessionaria e sono conseguentemente vietati agli utenti ed a chiunque altro sotto pena del risarcimento dei danni e salve le azioni penali.
Art.10 - CONTATORE – FORNITURA - La Società fornisce ed installa il contatore che rimane sempre di sua proprietà; l’utente deve rispondere della buona conservazione. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese della Società. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura della Società e a spese dell'utente. In particolare si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria, che pertanto saranno addebitate all’utente.
Art.11 - CONTATORE – COLLOCAZIONE - Il contatore di norma deve essere collocato a cura e spese della Società, in alloggiamento predisposto dall'utente, accessibile a breve distanza dalla presa, in sito non esposto al gelo, né a polvere né in prossimità di sorgenti di calore, dove gli agenti della Società possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo. Ove non fosse possibile sarà consentito ubicare il contatore in idonea nicchia.
L’utente avrà la custodia del contatore con la conseguente responsabilità anche in caso di furto.
Quando per causa imputabile all’utente la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive, la società ha diritto di sospendere l’erogazione.
Art. 12 - IMPIANTI DI UTENZA - L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o ditta di propria fiducia nella loro realizzazione. La Società si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.
Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni, interne alla proprietà privata, sono a carico dell'utente.
L'utente deve inoltre installare e mantenere in costante efficienza subito dopo l'apparecchio misuratore (contatore), una idonea valvola di non ritorno o altro idoneo dispositivo atto a garantire il deflusso delle acque in un solo senso e l'isolamento dalla rete di distribuzione degli utenti fra loro e fra essa e quella del Pubblico Acquedotto, in modo da eliminare il pericolo di ritorno nelle condutture di erogazione pubblica dell'acqua utilizzata da privati.
E’ vietato all'utente di collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori e acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonché tutti quegli impianti o quelle manovre che possono provocare dei ritorni di acqua nell'acquedotto. E' altresì vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.
ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE - L’utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da danni il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Società; egli è responsabile verso la Società dei danni che derivassero a detti contatori e apparecchi per fatti a lui imputabili; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni.
L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare disperdimenti di acqua: la Società non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo (anche se per mezzo di dati e documenti della Società come: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc) della sua venuta a conoscenza del disperdimento di acqua.
Art.14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE - La Società si riserva di far procedere in ogni tempo a mezzo dei suoi agenti, all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni la Società può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite; e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi
o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante alla Società e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque altro diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto la Società in ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità.
Ciò nonostante l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
Art. 15 - INTERRUZIONE EROGAZIONE - La Società non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, né le potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione od interruzioni della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione. Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, la Società accorderà all'utente una proporzionale riduzione dei corrispettivi annui fissi per erogazioni a deflusso continuo da esso dovuti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta e previo accertamento in contraddittorio della sospensione parziale o totale, la riduzione non è accordata quando la sospensione sia dovuta al fatto dell' utente.
All'infuori di detta riduzione la Società non potrà essere tenuta ad altro indennizzo.
Art. 16 - PAGAMENTO BOLLETTE - Il pagamento delle somme dovute alla Società deve essere effettuato dall'utente alle rispettive scadenze con le modalità stabilite dalla Concessionaria.
In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso di dieci giorni, la Società può sospendere l'erogazione sino a che questo sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità o senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'utente moroso dovrà corrispondere gli interessi moratori pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 3 punti, oltre al rimborso delle spese accessorie di riscossione.
Art. 17 – CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO CIVILE ABITAZIONE - Per ciascuna erogazione a contatore dei fabbricati di abitazione, è fissato nella scrittura un consumo semestrale garantito, da pagare anche se non consumato. Questo consumo semestrale garantito è stabilito nella misura di mc. 46 per ogni famiglia abitante nello stabile.
Il calibro del contatore è fissato dalla Concessionaria in base al probabile consumo medio giornaliero e secondo le caratteristiche dei contatori per un buon impiego di questi apparecchi.
La Concessionaria si riserva di variare per motivi tecnici il calibro del contatore anche in corso di contratto.
Art. 18 - ALTRI USI - Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile o comunale, viene fissato nella scrittura un consumo minimo garantito non inferiore a mc 46 semestrali. Detto minimo è stabilito in accordo tra Società e l’utente all’inizio della fornitura con riserva da parte della Società di adeguare per motivi tecnici anche nel corso del contratto il calibro del contatore ed il consumo garantito.
In condizioni di particolari emergenze la Società dietro preavviso, si riserva la facoltà di ridurre o all'occorrenza sospendere le erogazioni concesse per uso industriale o comunque non esclusivamente civile.
In ogni caso, il consumo minimo garantito, non potrà superare un terzo della media dei consumi dell’utente interessato calcolata sugli ultimi due anni e riferita a semestre (oppure a trimestre).
Art. 19 – ANTICIPO CONSUMO - Il consumo minimo garantito deve essere pagato anticipato alla stipulazione della scrittura di somministrazione e sarà commisurato ad un semestre.
Il consumo effettivo viene di regola fatturato ogni sei mesi ai prezzi della tariffa vigente.
Col pagamento di tutta l’acqua consumata, l’utente viene a reintegrare per il periodo successivo, il pagamento anticipato del minimo garantito.
Art. 20 – CANONE MANUTENZIONE CONTATORE - A rimborso dell’uso e della manutenzione ordinaria del contatore, l’utente deve pagare alla Società quote periodiche come da tariffe in vigore.
Art. 21 - RILIEVO CONSUMI - Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale della Società.
Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo si determinerà in base ad un consumo medio giornaliero uguale a quello liquidato per il periodo corrispondente dell'anno precedente, sempre ché non risulti che le condizioni di consumo siano cambiate: in questo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo per il periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente viene computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi dello stesso periodo, oppure in base al consumo del periodo successivo.
L'utente può chiedere la verifica del contatore in contraddittorio presso l’officina principale della concessionaria: la spesa relativa è a suo carico se le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno con la tolleranza del 5%.
Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, nulla è dovuto dall'utente al quale sarà altresì rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, da ritenere però in ogni caso non estendibile al periodo di fatturazione precedente.
Art. 22 - CANONI EROGAZIONI PROVVISORIE - Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 150 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.
L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua ed il nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore.
Art. 23 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI - Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne sono a carico dell'utente.
La Società concessionaria eseguirà direttamente l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà.
Art. 24 - MODALITA' D'IMPIANTO E D'USO PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI - L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione contro pagamento del solo canone antincendio.
Il canone antincendio corrisponde, per una bocca normale del diametro interno di 4 cm. (UNI 45), al canone di abbonamento per la fornitura di mc. 100 d’acqua alla “tariffa base” vigente.
Il canone d’abbonamento per impianti speciali antincendio comportanti derivazioni di diametro superiore, sarà definito di volta in volta. Dell’avvenuta apertura delle bocche, l’utente deve dare avviso alla Concessionaria entro 24 ore.
L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso della Concessionaria e la mancanza dell'avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, dà luogo all'applicazione di una penale pari all'ammontare di un quantitativo d'acqua di mc. 1.000 (mille) alla tariffa "base" in vigore. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà della Concessionaria di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.
Il canone annuale antincendio non è dovuto per gli idranti stradali antincendio del Comune; anche il Comune dovrà dare tempestivo avviso alla Concessionaria dell’avvenuta apertura delle bocche per uso antincendio, peraltro allo stesso non saranno applicabili penali per la mancata comunicazione.
La Concessionaria si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite d'acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’utente ai prezzi di tariffa "base" l'importo dell'acqua che risulti perduta.
La Concessionaria si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio accedendo anche alla proprietà privata.
La Concessionaria sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua uso estinzione di incendi nelle seguenti circostanze:
- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere un regolare servizio;
- in caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici a qualsiasi causa imputabile;
- in caso di rotture sulle condutture principali e in genere, di avarie sugli impianti acquedottistici;
- in caso di necessari interventi, anche programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione del flusso idrico. Inoltre, tenuto debito conto della consistenza degli impianti nella zona, la fornitura antincendio non dovrà comunque pregiudicare in modo sostanziale la regolare erogazione alle altre normali utenze della Concessionaria; qualora ciò avvenisse, anche in relazione alla durata dei prelievi antincendio, è in facoltà della Concessionaria, a suo insindacabile giudizio, di intervenire per regolare opportunamente l'erogazione antincendio stessa, salvo eventuali disposizioni d’imperio emanande dalla Pubblica Autorità.
Art. 25 – TARIFFE - 1) Somministrazione acqua per erogazioni ordinarie.
a) Le tariffe sono quelle autorizzate dagli organi competenti (C.P.P. – C.I.P.).
b) Sono pure a carico esclusivo dell’utente: imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali o comunali in merito al la fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell’acqua.
2) Nolo contatore.
Le relative quote periodiche sono quelle definite dagli organi competenti (C.P.P. – C.I.P.).