Condizioni generali
Condizioni generali
"Contratto di manutenzione e riparazione"
Mercedes- Benz e smart
(valide per contratti stipulati dal 01/07/2019)
1. Definizione dei servizi e loro modalità di prestazione
1.1. La Mercedes-Benz Italia S.p.A. società unipersonale (d’ora in poi: “MBI”), in conformità con il presente Contratto e fermo restando quanto precisato al successivo punto 1.3, si impegna a far effettuare sull’autoveicolo Mercedes- Benz/smart (d’ora in poi: “Autoveicolo”) indicato nel Contratto e a favore del cliente identificato nel Contratto (d’ora in poi: “Beneficiario”), gli interventi e le riparazioni (d’ora in poi: “Servizi”) specificati nel documento sub Allegato "B”, presso uno qualsiasi dei punti di assistenza autorizzati della rete Mercedes-Benz/smart nazionale e internazionale, nei paesi in seguito meglio specificati, (d’ora in poi: “Rete”) ovvero, limitatamente nei casi di panne (intendendosi per tale l’impossibilità di spostare l’Autoveicolo senza causare ulteriori danni allo stesso, causati da rotture o malfunzionamenti delle sue parti o componenti) nei seguenti Paesi:
- (quanto alla rete Mercedes- Benz) Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro (territori UE), Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lettonia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria;
- (quanto alla rete smart) Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (e Corsica), Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Liechtenstein, Ungheria.
Tutte le tipologie di interventi e le condizioni di ciascun pacchetto oggetto del contratto, sono specificate nel documento sub Allegato "B”.
D’ora in poi il Beneficiario e MBI sono anche singolarmente denominate “Parte” e congiuntamente “Parti”;
1.2. Fruizione dei servizi
x. Xxx usufruire dei Servizi il Beneficiario dovrà rivolgersi esclusivamente alla Rete.
b. In casi eccezionali MBI - previa richiesta del Beneficiario – potrà autorizzare quest'ultimo a usufruire dei Servizi di una qualsiasi altra officina non facente parte della Rete.
Pertanto, nel caso di officine non appartenenti alla Rete e site sul territorio italiano, MBI rilascerà uno specifico codice di autorizzazione al Beneficiario e rimborserà solo i costi dei Servizi portati a termine.
L’officina suddetta dovrà emettere fattura elettronica - intestata a Mercedes-Benz Italia S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 000, Xxxx, Partita IVA 06325761002 - ed inviarla elettronicamente tramite il sistema ufficiale denominato “SDI” dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della normativa vigente dal 1 gennaio 2019 (SDI: HOJQ99B). La fattura dovrà riportare tassativamente anche i seguenti elementi:
• i riferimenti del Contratto del Beneficiario;
• il dettaglio dei Servizi effettuati;
• il codice di autorizzazione rilasciato al Beneficiario. Per ottenere il rimborso il Beneficiario dovrà far pervenire a MBI - entro il termine essenziale dei successivi 15 (quindici) giorni dalla data della loro emissione - copia pro-forma della fattura, intestata a MBI. MBI, verificata la corrispondenza del codice di autorizzazione riportato in fattura, provvederà al pagamento in favore dell’officina entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Nel caso, invece, di officine non situate sul territorio italiano e non appartenenti alla Rete, per ottenere il rimborso il Beneficiario dovrà far pervenire a MBI - entro il termine essenziale dei successivi 15 (quindici) giorni dalla data dell’emissione - copia della fattura contenente il dettaglio dei Servizi effettuati, intestata a MBI e già preventivamente quietanzata da parte del Beneficiario medesimo. MBI provvederà al relativo rimborso - a favore del Beneficiario - entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario stesso nel Contratto e applicando un cambio della valuta pari a quello risultante alla data di effettuazione dei Servizi.
c. ove l’Autoveicolo non fosse nelle condizioni di raggiungere la Rete, il Beneficiario si rivolgerà telefonicamente - per ricevere le debite indicazioni - a una qualsiasi struttura della Rete o, al di fuori dell’orario di lavoro, al Service 24h Mercedes-Benz (Numero verde 00800- 17.777.777) o smart (Numero verde 00800-27.777.777), intendendosi applicabile - per quel che concerne il pagamento dei supplementi - quanto precisato al successivo punto 1.4.
1.3. Esclusioni
Sono da ritenersi escluse dal presente Contratto le riparazioni dell'Autoveicolo per danni causati da:
◻ sinistro stradale, vandalismo, danni da roditori, cause naturali e agenti atmosferici (acqua marina, sale stradale, eccetera);
◻ rifornimento di carburanti e fluidi non idonei e/o non conformi alle specifiche di Daimler AG;
◻ uso improprio dell'Autoveicolo e di ciascuna sua parte, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l’eccesso dei pesi e dei carichi ammessi, un uso diverso da quello indicato nel Contratto o comunque difforme da quello previsto nella documentazione di bordo (d’ora in poi: “Libretto Service”);
◻ manomissioni di qualsiasi natura (ad esempio: modifiche delle prestazioni, percorrenze chilometriche, centraline, assetto, eccetera);
◻ modifiche effettuate sull’Autoveicolo dal Beneficiario o da terzi;
◻ utilizzo dell’Autoveicolo in competizioni sportive;
◻ usura eccessiva in particolare di freni e/o frizioni rispetto ai valori medi di normale utilizzo;
◻ impiego di ricambi non originali Mercedes-Benz.
MBI non è inoltre tenuta ad alcun rimborso a favore del Beneficiario relativamente a:
◻ spese riferite ad allestimenti o relative modifiche ed equipaggiamenti effettuati sull’Autoveicolo per ottemperare a norme di legge;
◻ spese di verniciatura totale e/o parziale, nonché riparazioni e/o sostituzioni di elementi di carrozzeria/tappezzeria, rivestimenti, volante e pomello leva cambio;
◻ danni derivanti da trascuratezza e direttamente riconducibili alla mancanza di tempestività, da parte del Beneficiario, nella comunicazione dell’anomalia all’insorgere della stessa;
◻ spese di traino/trasporto dell’Autoveicolo e prestazioni di soccorso connesse (intendendosi per tali quelle relative al personale, tecnico e non, intervenuto in soccorso) salvo diversi accordi;
◻ i controlli di cui al punto 3.4;
◻ riparazioni di componenti non facenti parte di qualsivoglia dotazione iniziale dell’Autoveicolo così come risultante dalla "scheda dati tecnici originaria da fabbrica” di quest'ultimo;
◻ interventi inerenti all’aggiornamento di hardware e software, anche relativi ai sistemi telematici di bordo (navigazione, telefonia, intrattenimento audio/video, eccetera);
◻ rifornimento di AdBlue;
◻ sostituzione Tirefit.
Restano comunque esclusi:
◻ gli pneumatici con relativa equilibratura e regolazione assetto (salvo diversi accordi);
◻ la sostituzione/riparazione dei cristalli, salvo quanto altro fosse diversamente specificato nel Contratto.
MBI non rimborserà interventi di manutenzione che non siano espressamente richiesti dalla strumentazione di bordo dell’Autoveicolo e previsti dal Libretto Service e dagli standard di Daimler AG.
Nei Servizi non sono compresigli interventi di messa a punto e ai controlli ispettivi.
Gli interventi saranno eseguiti mediante sostituzione o riparazione delle parti che presentano anomalie, nel rispetto di criteri di economicità e garantendo l’efficacia degli interventi stessi.
1.4. Supplementi
Qualora, su richiesta del Beneficiario, i Servizi vengano eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro (intendendosi per tale quello dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e festivi), la Rete che li ha eseguiti addebiterà separatamente al Beneficiario i supplementi per il lavoro notturno e/o festivo, secondo le relative tariffe in quel momento vigenti presso la Rete ed esposte al pubblico.
1.5. Efficacia
A esclusione dei pacchetti "Advance” e “ServiceCare”, le cui condizioni specifiche sono indicate nell'allegato "B”, l'efficacia del presente Accordo - in termini di durata e/o chilometraggio - è indicata nel Contratto. L'obbligo di MBI di erogare i Servizi per ciascun Autoveicolo termina - a seconda di quale dei due casi si verifichi prima - allo scadere della durata temporale o al raggiungimento del chilometraggio pattuito.
Al raggiungimento dei limiti previsti dal Contratto (i.e. limite temporale e/o chilometrico) ovvero a seguito
dell’esecuzione del numero di interventi previsti dal Contratto, resta inteso che il Beneficiario sarà comunque tenuto al pagamento in unica soluzione - alle scadenze convenute - dell’intero corrispettivo pattuito (e come di seguito definito) salvo diverso accordo sottoscritto con MBI nonché quanto ulteriormente previsto al successivo articolo 5.
1.6. Recesso
Qualora venga accertata una manomissione del contachilometri e/o tachigrafo, MBI avrà facoltà di recedere dal Contratto, fermo restando quanto indicato al punto 5.3.
2. Corrispettivo
2.1. Modalità di pagamento
Per i Servizi, il Beneficiario verserà a MBI - dietro emissione da parte di quest’ultima di idonea documentazione fiscale e fermo quanto precisato al successivo punto 2.3 - il corrispettivo pattuito e riportato nel Contratto, nei termini, modalità e condizioni ivi indicati (d’ora in poi: “Corrispettivo”), salvo quanto qui di seguito ulteriormente chiarito.
Ai fini di quanto sopra, il pagamento da parte del Beneficiario a MBI dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura MBI, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) con addebito automatico sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso l’istituto di credito indicato nel Contratto. A tale scopo il Beneficiario sottoscriverà, unitamente al Contratto, il mandato SDD – ossia l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (d’ora in poi: “Mandato SDD”) - indicando tutti i riferimenti relativi alla banca scelta per il pagamento del Corrispettivo. Sarà cura di MBI inoltrare il suddetto Mandato SDD, sottoscritto dal Beneficiario, all’istituto di credito per la convalida dei dati e l’accettazione del servizio. MBI, dopo la comunicazione di accettazione dalla banca, trasmetterà, in forza della stessa, gli addebiti del Corrispettivo sul conto corrente del Beneficiario. Eventuali successive variazioni relative al conto corrente su cui addebitare il Corrispettivo dovranno essere concordate anticipatamente dal Beneficiario con MBI.
In caso di mancata attivazione, o di disattivazione del Mandato SDD durante il periodo contrattuale, per motivi non dipendenti da MBI, è obbligo del Beneficiario verificare e sanare le eventuali problematiche con il proprio istituto di credito.
L’erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto si riterrà sospesa sino all’attivazione del Mandato SDD o alla sua riattivazione da parte del Beneficiario medesimo. Resta inteso che il Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa, anche risarcitoria, per tutto il protrarsi delle problematiche attinenti alla mancata attivazione/disattivazione dell’addebito permanente.
In caso di ritardato pagamento del Corrispettivo, MBI, fermo restando quanto precisato ai successivi punti 4.2 e 6.2 e con le stesse modalità sopra indicate, si riserva di addebitare al Beneficiario - che accetta per tutto il periodo di ritardo – interessi per il ritardato pagamento a un tasso determinato in funzione della media mensile Euribor a 1 mese, maggiorato di 5 (cinque) punti, oltre a tutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito,
incrementate di un ulteriore importo forfettario di euro 16,00 a titolo di recupero delle spese (personale, telefono, eccetera) non documentabili.
2.2. Servizi prestati all'estero
A esclusione del pacchetto "Advance”, qualora i Servizi sull'Autoveicolo vengano effettuati all'estero (e salvo che nei casi di panne), MBI - fermo un preavviso scritto di 20 (venti) giorni e salvo quanto di seguito ulteriormente specificato - avrà facoltà di aumentare il Corrispettivo fino a un massimo del 50% (cinquanta percento) con effetto dal giorno successivo alla scadenza del suddetto preavviso. Ove comunque manifesti a MBI il proprio dissenso circa la variazione del Corrispettivo - sempre per iscritto e nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione - il Beneficiario potrà recedere dal Contratto, fermo restando quanto riportato al successivo punto 5.3.
2.3. Rivalutazione Corrispettivo
A esclusione del pacchetto "Advance”, il Corrispettivo - a decorrere dal primo giorno del secondo anno di efficacia del presente Contratto e così di seguito a ogni successiva scadenza annuale - sarà soggetto ad adeguamento in ragione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat, prendendo come base, per ciascun anno, l'ultimo indice disponibile rispetto all'analogo indice del medesimo mese dell'anno immediatamente antecedente.
2.4. Costi per eventuali modifiche all'Autoveicolo
I costi relativi a eventuali interventi che dovessero essere erogati a seguito di modifiche apportate all'Autoveicolo, dal Beneficiario o da terzi, saranno a esclusivo carico del Beneficiario, ovvero verranno da MBI addebitati a quest'ultimo sul conto corrente indicato nel Contratto.
2.5. Finanziamento
Ove il pagamento del Corrispettivo avvenga mediante finanziamento erogato dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia Spa (d’ora in poi: “Finanziamento” e “MBFSI”), il Beneficiario prende espressamente atto e accetta che l’adempimento del Finanziamento costituisce condizione essenziale all’erogazione da parte di MBI dei Servizi di cui al Contratto.
Ne consegue, pertanto, che l’eventuale mancato pagamento da parte del Beneficiario di un numero di rate pari a 2 (due) determinerà il diritto di MBI di sospendere l’erogazione dei Servizi e di recedere dal Contratto con effetto immediato - previa dichiarazione di MBI di avvalersi della presente clausola - ove l’inadempimento si protragga per ulteriori due mesi.
In tale ipotesi il Beneficiario, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di accettare fin da ora - senza necessità pertanto di alcuna sua autorizzazione - la cessione a favore di MBFSI dell’eventuale credito vantato nei confronti di MBI. In forza della predetta cessione MBFSI avrà facoltà di compensare l’importo di cui al credito ceduto con quanto dovuto dal Beneficiario a MBFSI medesima nella misura concorrente.
3. Obblighi del Beneficiario
3.1. Il Beneficiario si impegna a eseguire tempestivamente, presso la Rete, gli interventi di assistenza/manutenzione – secondo gli intervalli specificati nel Libretto Service, ovvero secondo le indicazioni degli strumenti di bordo. Ove il Beneficiario sia inadempiente, tutti gli eventuali costi supplementari che dovessero derivare da tale ritardo saranno a suo esclusivo carico.
Con riguardo al pacchetto ServiceCare (2,3,4), qualora non fosse rispettata la consecutività e regolarità degli interventi di manutenzione – sia secondo gli intervalli specificati nel Libretto Service, sia secondo le indicazioni degli strumenti di bordo - MBI si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dei Servizi e sarà legittimata a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 6 che segue mediante dichiarazione scritta da inviarsi al Beneficiario stesso.
3.2. Il Beneficiario è tenuto a osservare quanto prescritto nel Libretto Service, ovvero le indicazioni degli strumenti di bordo e, in caso di anomalie all'Autoveicolo, a prendere tempestivamente tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i danni eventualmente derivanti o comunque per evitarne l'aggravamento.
3.3. Il Beneficiario, dietro richiesta di MBI, si impegna a mettere l'Autoveicolo a disposizione della Rete per eseguire eventuali azioni di richiamo/servizio e a comunicare a MBI ogni variazione delle condizioni di utilizzo dell'Autoveicolo.
3.4. Il Beneficiario prende atto e riconosce che sono a sua esclusiva cura e spese tutte le operazioni previste relativamente al controllo dei livelli liquidi auto, nonché gli interventi inerenti agli adempimenti previsti dalle normative vigenti (revisioni Autoveicolo, tachigrafo, eccetera).
3.5. Il Beneficiario, in caso di avaria o cattivo funzionamento del dispositivo contachilometri e/o del tachigrafo, dovrà darne comunicazione scritta a MBI entro i successivi 3 (tre) giorni dal verificarsi della circostanza. Entro il medesimo termine di 3 (tre) giorni l’Autoveicolo dovrà inoltre essere ricoverato presso la Rete, a cura del Beneficiario, per la riparazione del dispositivo in questione. Per ciò che concerne il numero dei chilometri non registrati, MBI - ai fini del presente Contratto - considererà comunque come percorsi un numero di chilometri pari al risultato della seguente operazione:
1. chilometri totali previsti nel Contratto;
2. chilometri di cui al punto 1, divisi per il numero dei giorni complessivi previsti nel Contratto;
3. risultato dell’operazione di cui al punto 2, moltiplicato per il numero dei giorni intercorsi tra la data in cui si è verificata l'avaria o il cattivo funzionamento e la data di consegna dell’Autoveicolo alla Rete per il relativo ripristino.
Ove comunque, a seguito della denunciata avaria o cattivo funzionamento il contachilometri e/o tachigrafo dovesse essere sostituito, MBI - in funzione del presente Contratto, ai fini del numero dei chilometri già percorsi e di quelli non registrati, terrà conto di un numero complessivo risultante dalla sommatoria dei chilometri riportati dal dispositivo sostituito e di quelli ulteriori non registrati, calcolati secondo il criterio di cui al capoverso precedente.
3.6. Il Beneficiario cede alla Rete, a titolo gratuito, la proprietà dei ricambi sostituiti sul proprio Autoveicolo.
3.7. Il Beneficiario si impegna, dietro richiesta di MBI, a mettere l'Autoveicolo a disposizione per qualsiasi accertamento tecnico e/o installazione di apparecchiature di controllo dell'Autoveicolo per monitorare anomalie o difformità di funzionamento rispetto a quanto previsto da Daimler AG.
3.8. Il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a MBI qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e riportato nel Contratto (ad esempio dati anagrafici, coordinate bancarie, dati veicolo, eccetera). La suddetta comunicazione deve essere inviata al più presto e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della variazione stessa. MBI declina ogni responsabilità per eventuali disservizi e/o danni derivanti da ritardate, non pervenute o errate comunicazioni da parte del Beneficiario.
3.9. Il Beneficiario si impegna a comunicare per iscritto a MBI qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato in fase di sottoscrizione del presente Accordo:
a. all’allestimento dell’Autoveicolo;
b. che possa condizionare il rendimento dell’Autoveicolo;
c. del tipo di impiego dell’Autoveicolo.
Detta comunicazione deve essere inviata entro 7 (sette) giorni dalla data dell’intervenuta variazione. MBI si riserva comunque il diritto di recedere dal contratto - con comunicazione da inviarsi al Beneficiario a mezzo lettera raccomandata a/r nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte di quest’ultimo - o di adeguare il Corrispettivo, previa valutazione delle suddette variazioni.
Ove comunque il Beneficiario manifesti a MBI il proprio dissenso circa la variazione del Corrispettivo, sempre per iscritto e nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione di MBI, lo stesso Beneficiario potrà recedere dal Contratto - a mezzo lettera raccomandata a/r. Qualora il Beneficiario non dovesse comunicare a MBI l’intervenuta variazione, o la comunicazione dovesse avvenire oltre il termine di 7 giorni sopra indicato, MBI sarà legittimata a risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 6 che segue.
3.10. A seguito di xxxxxxxx e conseguenti riparazioni, il Beneficiario si impegna - dietro richiesta di MBI - a mettere a disposizione l'Autoveicolo per qualsiasi accertamento tecnico teso a verificarne la rispondenza rispetto agli standard di Daimler AG. Resta inteso che, a seguito dell’accertamento tecnico eseguito, MBI si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dei Servizi e sarà legittimata a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 6 che segue.
4. Erogazione dei servizi
4.1. Ai fini del presente Contratto, per poter usufruire dei Servizi in esso previsti, il Beneficiario dovrà consegnare alla Rete il libretto di circolazione dell'Autoveicolo e sottoscrivere uno specifico ordine di lavoro.
4.2. Fermo quanto ulteriormente precisato al successivo articolo 6, rimane altresì nella piena facoltà di MBI sospendere l’efficacia del Contratto, mediante semplice comunicazione scritta al Beneficiario, nell’ipotesi di inadempienza da parte di quest'ultimo delle obbligazioni a suo carico previste dagli articoli 2 e 3.
5. Condizione risolutiva in caso di rottamazione, furto, vendita o temporanea messa fuori esercizio dell’Autoveicolo
5.1. A esclusione del pacchetto "Advance”, le cui specifiche condizioni sono indicate nell'Allegato "B”, nel caso in cui l'Autoveicolo venga ritirato definitivamente dalla circolazione perché rottamato, ovvero venduto, ovvero oggetto di furto (Nota: in caso di vendita la vettura non viene ritirata definitivamente dalla circolazione), il presente Contratto dovrà intendersi sciolto. Il Beneficiario si impegna a informare per iscritto MBI di tali intervenute circostanze entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento, allegando idonea documentazione che ne attesti formalmente la data di rottamazione, di vendita, o del furto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato di alienazione, atto di vendita, fattura di vendita, certificato di perdita di possesso, dichiarazione di permuta dell’organizzata, denuncia di furto, eccetera), indicando - nella stessa comunicazione e nei casi di rottamazione o vendita - la lettura del contachilometri dell’Autoveicolo, così come rilevata al momento del ritiro dalla circolazione.
Nel caso di furto dell’Autoveicolo, per il conteggio dei chilometri effettivamente percorsi (salvo idonea documentazione attestante prodotta dalla Rete, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stampa documentazione degli strumenti di bordo, pre-ordine di lavoro firmato, eccetera), nel determinare il Corrispettivo residuo s’intenderà applicabile quanto già previsto al precedente punto 3.5, secondo capoverso.
In conformità con quanto definito al precedente punto 1.5 e nei casi indicati nel presente paragrafo, qualora il chilometraggio rilevato/calcolato fosse maggiore o uguale del 90% (novanta percento) del chilometraggio finale, il Beneficiario sarà comunque tenuto a corrispondere a MBI - dietro semplice richiesta e nei termini e modalità dalla stessa indicati - l’intero ammontare residuo del canone totale.
5.2. Qualora l'Autoveicolo venga - in conseguenza di atti e/o provvedimenti amministrativi - ritirato dalla circolazione e successivamente messo nuovamente in esercizio, il Beneficiario si impegna a informarne MBI, negli stessi termini e modalità precisati al precedente punto 5.1. Ove il ritiro sia superiore ai tre mesi, ma inferiore ai sei mesi, il Beneficiario s’impegna a far eseguire dalla Rete - prima della nuova messa in circolazione e a proprie esclusive cura e spese - le misure di ripristino dell'Autoveicolo espressamente specificate da MBI.
Ove, invece, il periodo del suddetto ritiro sia superiore a sei mesi, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi risolto.
5.3. A esclusione del pacchetto "Advance”, in caso di cessazione anticipata del presente contratto ai sensi dei precedenti punti 5.1 e 5.2, il Beneficiario sarà comunque tenuto a versare a MBI - dietro semplice richiesta di quest'ultima e nei termini e modalità da essa indicati - il
Corrispettivo fino a quel momento maturato e non ancora corrisposto.
A tal fine il Corrispettivo sarà determinato in considerazione del numero esatto di giorni in cui il Cliente ha usufruito dei Servizi.
5.4. A esclusione del pacchetto "Advance”, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3, rimane altresì convenuto che, ove il Beneficiario in via del tutto eccezionale richieda la risoluzione del Contratto, MBI si riserva la facoltà di accordarla secondo i termini di seguito esposti: MBI accerterà l’ammontare di tutti i costi dei Servizi erogati per l’Autoveicolo fino alla data dell’avvenuta risoluzione del Contratto.
x. Xxxxxxx detto ammontare dovesse risultare superiore al Corrispettivo già versato dal Beneficiario ai sensi del precedente articolo 2, il Beneficiario sarà tenuto a corrispondere a MBI la relativa differenza.
b. ove invece il predetto ammontare dovesse risultare inferiore a quanto già versato dal Beneficiario ai sensi del precedente articolo 2, MBI sarà tenuta a corrispondere al Beneficiario la relativa differenza.
6. Negoziazione fuori dai locali commerciali. Clausola risolutiva espressa
6.1. Qualora il Contratto risulti formulato e sottoscritto in uno dei luoghi e nelle occasioni indicati nell'articolo 45, 1º comma del Codice del consumo, al Beneficiario - che agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale e professionale - spetta il diritto di recesso regolato dagli articoli 47 e 64. La decisione di avvalersi di tale diritto dovrà essere comunicata a MBI mediante lettera raccomandata a/r, entro 14 giorni (ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo) dalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo. Tale comunicazione potrà essere inviata, entro lo stesso termine di cui sopra, anche mediante, posta elettronica certificata (PEC) telegramma, telex, posta elettronica e fax, purché venga confermata con lettera raccomandata a/r, entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini di cui sopra.
6.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, MBI sarà altresì legittimata a risolvere il presente Contratto, qualora il Beneficiario sia inadempiente anche rispetto a uno solo degli obblighi a suo carico previsti ai precedenti punti 2.1, 2.4, 2.5, 3.1 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.
In una qualunque delle suddette ipotesi la risoluzione del presente Contratto si verifica di diritto e con effetto immediato quando MBI dichiari al Beneficiario la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
6.3. Il presente Xxxxxxxxx s'intenderà altresì risolto - previa dichiarazione di MBI di avvalersi di tale clausola risolutiva espressa - qualora una delle Parti venga assoggettata a procedura concorsuale.
7. Prolungamento del contratto
7.1. Qualora il Beneficiario ne faccia espressa richiesta, MBI può accordare - a sua esclusiva facoltà - il prolungamento del termine chilometrico e/o temporale del Contratto. A riguardo si precisa che, le condizioni relative a soglie chilometriche e relativi costi di riferimento saranno quelli aggiornati ai listini correnti al momento della richiesta.
8. Foro competente/Clausola di cessione/Modifiche del presente Contratto/Elezione di domicilio
8.1. Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente Contratto si conviene che, qualora il Beneficiario sia un consumatore (intendendosi per tale colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente sarà quello di residenza o il domicilio elettivo del Beneficiario consumatore medesimo.
Qualora il Beneficiario agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero in qualità di proprio intermediario, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
8.2. A esclusione del pacchetto "Advance”, le cui specifiche condizioni sono indicate nell'allegato "B”, il Beneficiario non potrà cedere a terzi il presente Contratto, ovvero i diritti da quest'ultimo a lui derivanti, in mancanza di una preventiva approvazione scritta di MBI.
8.3. Per ogni comunicazione e/o notificazione comunque connessa al presente Contratto, le Parti eleggono come rispettivi domicili:
• quanto a MBI per le comunicazioni legali: Mercedes- Benz Italia S.p.A., Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 110, 000156, Roma - Ufficio legale
• quanto a MBI per ogni comunicazione delle modifiche contrattuali: Daimler Group Services Madrid (DGSM) Xxxxxxxx Xx 0000 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx) Xxxxxx
• quanto al Beneficiario presso l’indirizzo indicato nel presente Contratto.
8.4. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da ulteriore e successivo atto sottoscritto dalle Parti.
9. Trattamento Dati Personali
9.1. Circa la tutela della riservatezza dei dati personali del Beneficiario di cui al presente Contratto, si rinvia al documento sub Allegato A. Tale documento, contestualmente alla firma del Contratto stesso, viene consegnato in copia al Beneficiario medesimo che con la sottoscrizione di quest’ultimo conferma la volontà espressa nell’Allegato A circa il trattamento dei suoi dati personali.