Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7973/18 ADD 2. Subject Codes: WTO 77 SERVICES 26 FDI 13 COASI 94. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. Commission Document Number: COM(2018) 195 final - ANNEX 2. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 18 aprile 2018. Interinstitutional Files: 2018/0096 (NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5562103593006497908_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0096 (NLE)
Bruxelles, 18 aprile 2018 (OR. en)
7973/18
ADD 2
WTO 77
SERVICES 26
FDI 13
COASI 94
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 18 aprile 2018
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2018) 195 final - ANNEX 2
Oggetto: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 195 final - ANNEX 2.
All.: COM(2018) 195 final - ANNEX 2
7973/18 ADD 2 sp
DGC 1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 195 final
ANNEX 2
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
IT IT
ALLEGATO 1
ESPROPRIAZIONE
Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:
1. L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima è l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato viene nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca. La seconda è l'espropriazione indiretta, in cui una Parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprietà.
2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una Parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
a) l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una Parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;
b) il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facoltà di usare, godere o disporre dell'investimento; e
c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa.
Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta.
ALLEGATO 2
ESPROPRIAZIONE DI TERRENI
1. Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la Parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni)1 è accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformità alla normativa sopra citata.
2. Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico.
1 Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO 3
ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non è compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S, ciò non è sufficiente a dimostrare che si è verificata un'espropriazione.
ALLEGATO 4
DEBITO PUBBLICO
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una Parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3.3 (Consultazioni).
1 Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale).
3. Ai fini del presente allegato si intende per:
"ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione;
"legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione.
4. Si precisa che il "debito di una Parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale.
ALLEGATO 5
ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12
Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e Singapore sono i seguenti:
1. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003;
2. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica
belgo-lussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978;
3. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995;
4. Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il
3 ottobre 1973;
5. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975;
6. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il
7 luglio 1998;
7. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997;
8. Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972;
9. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993;
10. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999;
11. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e
12. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975.
ALLEGATO 6
MECCANISMO DI MEDIAZIONE
PER LE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI
ARTICOLO 1
Obiettivo
Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
SEZIONE A
PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 2
Avvio del procedimento
1. Una parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta è presentata per iscritto all'altra parte.
2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
ARTICOLO 3
Scelta del mediatore
1. Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo può includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformità all'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado).
1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte.
2. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia.
3. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata.
ARTICOLO 4
Regole del procedimento di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti).
4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte della controversia cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia.
7. Il procedimento si conclude:
a) con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
b) con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento, nel giorno di tale accordo;
c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione;
d) con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione.
SEZIONE B ATTUAZIONE
ARTICOLO 5
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia.
3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
a) della misura contestata oggetto del procedimento;
b) delle procedure seguite; e
c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
Il mediatore dà alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
SEZIONE C DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 6
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
1. Il procedimento di mediazione non è destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle Parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 7
Termini
I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
ARTICOLO 8
Spese
1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.
ALLEGATO 7
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI
Definizioni
1. Nel presente codice di condotta si intende per:
"membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
"mediatore", una persona che svolge l'attività di mediazione in conformità al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
"candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro;
"assistente", una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
"personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti.
Responsabilità nel procedimento
2. I candidati e i membri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. I membri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al vaglio del tribunale o del tribunale d'appello. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi da 15 a 21 del presente codice di condotta.
Obblighi di dichiarazione
3. Prima di essere nominato al ruolo di membro, ogni candidato dichiara alle Parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, tali da poter influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Xxxxxxx membro comunica alle parti della controversia e alla Parte non coinvolta nella controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.
5. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiarano. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni membro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Ciascun membro dichiara tali interessi, relazioni o fatti dandone comunicazione per iscritto alle parti della controversia e alla Parte non coinvolta nella controversia affinché siano da esse esaminati.
Doveri dei membri
6. Ciascun membro svolge interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione e non delegano ad altri tale dovere.
8. Xxxxxxx membro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 19, 20 e 21 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
Indipendenza e imparzialità dei membri
10. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a una parvenza di parzialità o irregolarità, e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealtà verso una parte della controversia o una Parte non coinvolta nella controversia.
11. I membri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. I membri non possono sfruttare la loro posizione nel tribunale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
13. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. I membri devono evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
Obblighi degli ex membri
15. Tutti gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che abbiano esercitato le loro funzioni con parzialità o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
16. Fatto salvo l'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e l'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del loro mandato:
a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.
17. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.
18. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza della presunta violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 15, 16 e 17 da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione e dà all'ex membro la possibilità di essere sentito. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora dall'esame della questione risulti confermata la presunta violazione degli obblighi, ne informa:
a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
b) le Parti; e
c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti.
Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubbliche le risultanze dell'esame effettuato a norma del presente paragrafo.
Riservatezza
19. Nessun membro o ex membro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; in particolare, i membri o gli ex membri si astengono dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
20. I membri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente all'allegato 8.
21. I membri e gli ex membri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o il parere di qualunque membro riguardo a tali deliberazioni.
Spese
22. Xxxxxxx membro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.
Mediatori
23. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
Comitato consultivo
24. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Xxxxx etiche), del presente codice di condotta e, laddove ciò sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianità rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.
ALLEGATO 8
REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITÀ
PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
ARTICOLO 1
1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i seguenti documenti, li trasmette senza indugio alla Parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:
a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1;
b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
c) la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;
d) la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale);
e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato;
f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e
g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1. Ciò può comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.
ARTICOLO 2
Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.
ARTICOLO 3
1. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, può permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia.
2. Il terzo che desideri presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le seguenti informazioni in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale:
a) descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attività, e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente;
b) informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia;
c) informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attività complessive per circa il 20% del loro valore annuale);
d) descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e
e) descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta.
3. Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro:
a) se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e
b) in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia.
4. La comunicazione presentata dal terzo:
a) reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo;
b) è concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale;
c) contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e
d) tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia.
5. Il tribunale provvede affinché la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento né arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale può adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni.
6. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.
ARTICOLO 4
1. Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2 e identificate a norma dei paragrafi da 3 a 9, non sono rese disponibili al pubblico.
2. Le informazioni riservate o protette sono costituite da:
a) informazioni commerciali riservate;
b) informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo;
c) qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni.
3. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a:
a) indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione;
b) identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e
c) presentare senza indugio, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.
4. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtù di una decisione del tribunale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.
5. Qualora venga proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto.
6. Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilità di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni.
7. Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalità, in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico.
8. Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la Parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti può:
a) ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure
b) ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale.
9. Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformità all'articolo 2 del presente allegato.
10. Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11.
11. Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie:
a) perché potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure
b) perché potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure
c) in circostanze eccezionali comparabili.
ARTICOLO 5
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato UNCITRAL, funge da depositario e mette a disposizione del pubblico le informazioni a norma del presente allegato.
ARTICOLO 6
In tutti i casi in cui il presente allegato prevede la discrezionalità del tribunale, quest'ultimo la esercita prendendo in considerazione:
a) il pubblico interesse alla trasparenza della risoluzione delle controversie in materia di investimenti basata sui trattati e del procedimento specifico; e
b) l'interesse delle parti della controversia ad una risoluzione equa ed efficiente della controversia.
ALLEGATO 9
REGOLE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Disposizioni generali
1. Nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) e nel presente allegato si intende per:
"esperto", una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);
"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
"Parte attrice": la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo
3.28 (Avvio del procedimento arbitrale);
"Parte convenuta", la Parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione);
"collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);
"rappresentante di una Parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
2. Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle udienze. Le spese organizzative, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le Parti.
Notifiche
4. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Xxxxx prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno in cui è stato inviato.
5. Ciascuna Parte fornisce una copia elettronica di tutte le proprie comunicazioni scritte e contestazioni, così come una copia cartacea dei documenti, a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra Parte.
6. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione.
7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra Parte.
8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo.
Avvio del procedimento arbitrale
10. a) Se, a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 22, 24 o 51 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di assistere al sorteggio.
b) Salvo diverso accordo tra le Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
11. a) Salvo diverso accordo tra le Parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:
"esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 3.28; pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate; ed emettere il proprio lodo in conformità agli articoli 3.31 e 3.32.".
b) Una volta raggiunto un accordo in merito al mandato del collegio arbitrale, le Parti comunicano immediatamente tale accordo al collegio arbitrale.
Comunicazioni iniziali
12. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.
Funzionamento dei collegi arbitrali
13. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
14. Salvo altrimenti disposto al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
15. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.
16. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), Sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
18. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.
Sostituzione
19. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
20. Se una Parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 11 (di seguito "codice di condotta") e che per questa ragione vada sostituito, detta Parte informa l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.
21. Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
22. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro.
La Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una Parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato designa un arbitro sorteggiandolo tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 10 giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale.
Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato istituito entro il termine previsto dall'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale la Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di scelta ad opera di detta Parte, il presidente del comitato o il suo delegato designa un arbitro:
a) se la Parte non aveva proposto alcun arbitro, tra le persone rimanenti proposte dall'altra Parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2;
b) se le Parti non avevano raggiunto un accordo su un elenco di nominativi a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla Parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2.
23. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
24. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a un terzo neutrale. Se le Parti non raggiungono un accordo sul terzo neutrale, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione di tale persona relativa alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se tale persona decide che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, le Parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le Parti non raggiungono un accordo sul nuovo presidente, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un nominativo, estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, ad esclusione, se del caso, della persona che ha deciso che il presidente non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta. Il nuovo presidente è designato entro cinque giorni dalla data in cui è stata constatata la necessità di sostituire il presidente.
25. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario ad esperire le procedure di cui alle regole 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente allegato.
Udienze
26. Consultate le Parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla Parte incaricata della gestione logistica del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.
27. Salvo diverso accordo tra le Parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è Singapore e a Singapore se la Parte attrice è l'Unione.
28. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle Parti.
29. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.
30. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:
a) i rappresentanti delle Parti;
b) i consulenti delle Parti;
c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
d) gli assistenti degli arbitri.
Solo i rappresentanti e i consulenti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.
31. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale Parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
32. Le udienze dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che le udienze hanno luogo parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le Parti, se le udienze sono aperte al pubblico:
a) la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato;
b) è necessario iscriversi per assistere alla trasmissione pubblica dell'udienza;
c) non è consentito effettuare registrazioni audio o video né scattare fotografie nella sala di trasmissione;
d) il collegio arbitrale può chiedere lo svolgimento a porte chiuse di qualunque udienza al fine di affrontare questioni relative ad informazioni riservate.
Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'udienza a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti.
33. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:
Comunicazioni
a) comunicazione della Parte attrice;
b) replica della Parte convenuta.
Contestazioni
a) contestazione della Parte attrice;
b) controreplica della Parte convenuta.
34. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'udienza.
35. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti.
36. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna Parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
Domande scritte
37. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna Parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
38. Ciascuna Parte trasmette inoltre al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle Parti viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.
Riservatezza
39. Le Parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale svoltesi a porte chiuse conformemente alla regola 32 del presente allegato, nonché delle deliberazioni, della relazione interinale del collegio arbitrale e di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna Parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Se le osservazioni che una Parte trasmette al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale Parte fornisce anche, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una Parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra Parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
Contatti unilaterali
40. Il collegio arbitrale non si incontra, non sente né entra in alcun modo in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.
41. Nessun arbitro può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.
Comunicazioni amicus curiae
42. Salvo diverso accordo tra le Parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti, purché tali comunicazioni vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.
43. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti in conformità alla regola 46 del presente allegato.
44. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute che risultano conformi alle regole 42 e 43 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle Parti perché possano formulare le loro osservazioni.
Casi urgenti
45. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente allegato e notifica tali adeguamenti alle Parti.
Traduzione e interpretazione
46. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 10, lettera b), del presente allegato, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
47. Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.
48. In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese.
Computo dei termini
49. Qualora, in applicazione della regola 8 del presente allegato, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento di tale documento.
Altre procedure
50. Il presente allegato si applica inoltre alle procedure previste all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo da parte del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.
51. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.
ALLEGATO 10
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI
ARTICOLO 1
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le Parti, salvo disposizioni contrarie.
ARTICOLO 2
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui tale richiesta è formulata fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.
2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
ARTICOLO 3
Avvio del procedimento
1. Una Parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
a) indica la specifica misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; e
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.
ARTICOLO 4
Scelta del mediatore
1. Le Parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle Parti.
5. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 9 e da 46 a 49 dell'allegato 9.
ARTICOLO 5
Regole del procedimento di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le Parti.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le Parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le Parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una Parte.
7. Il procedimento si conclude:
a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase del procedimento, nel giorno di tale accordo;
c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione; oppure
d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione.
ARTICOLO 6
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le Parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La Parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata in tali procedimenti; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tali procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle Parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
ARTICOLO 7
Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).
2. La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le Parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle Parti, tutte le fasi del procedimento, inclusi i
pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 8
Termini
I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le Parti.
ARTICOLO 9
Spese
1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le Parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 10, lettera b), dell'allegato 9.
ARTICOLO 10
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti si consultano sulla necessità di modificare il procedimento di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.
ALLEGATO 11
CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI
Definizioni
1. Nel presente codice di condotta si intende per:
"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);
"candidato", una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);
"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
"procedimento", salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti);
"personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.
Responsabilità nel procedimento
2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti ed osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi previsti ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.
Obblighi di dichiarazione
3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti), ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle Parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato affinché siano esaminati dalle Parti.
Doveri degli arbitri
6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
7. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delega ad altri tale dovere.
8. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
10. Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali ed evitare di dare adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non possono sfruttare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
Obblighi degli ex arbitri
15. Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.
Riservatezza
16. Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; gli arbitri ed ex arbitri si astengono in particolare dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).
18. Gli arbitri e gli ex arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro riguardo a tali deliberazioni.
Spese
19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo.
Mediatori
20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
INTESA 1
IN RELAZIONE ALLE LIMITAZIONI SPECIFICHE DI SINGAPORE
PER QUANTO RIGUARDO LO SPAZIO O L'ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
1. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle misure riguardanti:
a) la fornitura di acqua potabile a Singapore;
b) la proprietà, l'acquisto, lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra cessione di immobili residenziali1 o i programmi relativi all'edilizia sociale a Singapore.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, qualora sia ancora in vigore l'imposta di bollo Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD), il comitato valuterà se il mantenimento dell'ABSD sia necessario per garantire la stabilità del mercato degli immobili residenziali. Nel corso di tali consultazioni, Singapore fornirà statistiche e informazioni pertinenti in merito alla situazione di tale mercato.
1 Per "immobili residenziali" si intendono i beni immobili quali definiti nel capo 274 del Residential Property Act alla data di entrata in vigore del presente accordo.
INTESA 2
IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI
Per quanto riguarda la regola 10 di cui all'allegato 9, le Parti confermano la seguente intesa:
1. La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione delle controversie internazionali nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali.
2. L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle Parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 10 di cui all'allegato 9.
3. Le Parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.