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SCHEMA DI CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICITARI VENDIBILIE A TERZI SUI PONTEGGI ALLESTITI PER I LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMEBTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A. NONCHÉ SULLE FACCIATE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A. SITI IN ROMA
TRA
"EUR S.p.A." (di seguito anche "EUR" o “Società”) con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata da [●], domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato p.t. e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche brevemente "EUR" o “Concedente”);
E
[●] con sede legale in , via cod. fisc. , in persona del Legale Rappresentante, sig. , nato a il , C.F. e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede
,
(di seguito denominata anche brevemente "[●]" o “Concessionario”);
PREMESSO
1. EUR S.p.A. (di seguito anche EUR o la “Società”) è una società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 90% e da Roma Capitale per il 10% con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx n. 23.
2. Ai sensi dello Statuto l’oggetto sociale di EUR S.p.A. comprende, tra l’altro, l’esercizio delle
seguenti attività:
- la gestione del complesso dei beni di cui è titolare al fine di massimizzarne la redditività nel rispetto, comunque, del particolare valore storico e artistico dei singoli beni (nell’ambito di tale attività è compresa l’utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l’organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo ed artistico, sportivo e ricreativo);
- la gestione coordinata e integrata di servizi nell’ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 304/1999;
- la prestazione a favore delle società partecipate di servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie;
- la valorizzazione del complesso di beni di cui è titolare, anche attraverso l’attività di costruzione ed alienazione di singoli beni, anche se vincolati e di particolare interesse storico e artistico, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e nella misura necessaria per reperire le risorse occorrenti per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
3. Per tale ragione EUR ha avviato una procedura volta alla selezione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di concessione del diritto di utilizzo di spazi pubblicitari vendibili a terzi sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. nonché sulle facciate degli immobili di proprietà di EUR S.p.A. e siti in Roma.
4. In data [●] la procedura è stata aggiudicata a [●].
Tutto quanto sopra premesso,
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Concedente, con il presente contratto, affida al Concessionario l’utilizzo di spazi pubblicitari sui ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei da attuarsi presso gli edifici di proprietà di Eur S.p.A. nonché sulle facciate degli immobili di proprietà di EUR S.p.A. siti in Roma.
Le facciate oggetto di allestimento sono le seguenti:
- Facciata Palazzo Arte Antica – viale della Civiltà del Lavoro – angolo via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Facciata Palazzo Arte Antica – via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx – angolo piazzale Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Facciata Palazzo Arte Moderna - piazzale Xxxxxxxxx Xxxxxxx – angolo via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Facciata Palazzo dei Congressi – viale della Pittura;
- Facciata Palazzo dei Congressi – via della Letteratura;
- Facciata Palazzo dei Congressi – piazzale Xxxxxxx;
Per spazi pubblicitari si intendono le superfici destinate a sfruttamento pubblicitario che saranno ricavate dalla copertura sia dei ponteggi installati dall’impresa aggiudicataria dei lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei, nonché le facciate degli immobili di proprietà di EUR S.p.A. siti in Roma.
Il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con le norme generali di cui all’’articolo 1343 codice civile o con le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con particolare riferimento al Titolo 1 “Regole di comportamento” (artt. 1-16).
Il concessionario provvederà alla posa in opera delle installazioni pubblicitarie sui ponteggi dei lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei degli immobili sopra indicati nonché sulle facciate degli immobili di proprietà di EUR S.p.A. siti in Roma.
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà una durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
ART. 3
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone fisso di concessione mensile, pari all’offerta economica presentata in sede di gara, è:
1. Facciata Palazzo Arte Antica – viale della Civiltà del Lavoro – angolo via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx: euro [●], oltre Iva per legge;
2. Facciata Palazzo Arte Antica – via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx – angolo piazzale Xxxxxxxxx Xxxxxxx: euro [●], oltre Iva per legge;
3. Facciata Palazzo Arte Moderna - piazzale Xxxxxxxxx Xxxxxxx – angolo via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx: euro [●], oltre Iva per legge;
4. Facciata Palazzo dei Congressi – viale della Pittura: euro [●], oltre Iva per legge;
5. Facciata Palazzo dei Congressi – via della Letteratura: euro [●], oltre Iva per legge;
6. Facciata Palazzo dei Congressi – piazzale Xxxxxxx: euro [●], oltre Iva per legge;
Gli importi variabili per royalties sul fatturato complessivo realizzato dal concessionario attraverso la vendita a terzi degli spazi pubblicitari sugli edifici oggetto di concessioni sono pari a [●]%, oltre IVA per legge.
Gli importi variabili per royalties aggiuntive relativo all’extra fatturato realizzato dal concessionario attraverso la vendita a terzi degli spazi pubblicitari sugli edifici oggetto di concessione, è pari a [●] %, oltre IVA per legge.
Gli importi variabili per royalties aggiuntive sul fatturato complessivo realizzato dal concessionario attraverso la vendita a terzi di spazi pubblicitari sugli edifici oggetto di concessione, per generazione di lead qualificate da parte di EUR S.p.A., sono pari a [●] %, oltre IVA per legge.
Gli importi del canone fisso di concessione sopra indicati dovranno essere corrisposti entro la fine di ogni mese di riferimento, previa emissione della relativa fattura da parte di EUR S.p.A., mediante versamento sul conto corrente [●].
Gli importi variabili delle royalties sul fatturato complessivo, delle royalties aggiuntive sull’extra fatturato e delle royalties aggiuntive per generazione di lead qualificate sopra indicati dovranno essere corrisposti con cadenza [●], previa emissione della relativa fattura da parte di EUR S.p.A., mediante versamento sul conto corrente [●].
Gli importi fissi del canone di concessione saranno dovuti per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli spazi pubblicitari ovvero nel caso di ritardo nell’allestimento dei medesimi imputabile al Concessionario.
Il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.
Il pagamento della rata non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne fosse il titolo.
Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, il mancato pagamento di due rate consecutive dell’importo dovuto costituirà causa di decadenza della concessione e risoluzione ex art. 1456 cc. del presente contratto, fatto salvo il diritto di EUR S.p.A. di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
ART: 4
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
In linea generale, per tutti gli edifici e le facciate indicate al precedente Articolo 1, il concessionario dovrà fornire ad EUR S.p.A., preventiva informativa circa il cliente e i contenuti dei messaggi pubblicitari. In ogni caso il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con le attività statutarie della Società, con il Codice di autodisciplina e con i richiamati articoli di legge, indicati all’art. 1. L’approvazione da parte di EUR S.p.A. avverrà entro 15 giorni dalla data dell’informativa e potrà essere negata nel caso in cui il contenuto dei messaggi pubblicitari sia in concorrenza o in contrasto con i principi e le disposizioni di legge sopra richiamate.
Specificatamente per il Palazzo dei Congressi, data la natura stessa di location per eventi (e.g. convegni, congressi, fiere), resta inoltre inteso che il concessionario, in ogni caso, non potrà proiettare messaggi pubblicitari di prodotti, operatori economici, attività o altro che possano in qualsiasi modo essere concorrenti o in contrasto con l’evento in corso all’interno della struttura. Per tale struttura, inoltre, il concessionario, nelle giornate riservate in uso esclusivo agli eventi, potrà proiettare messaggi pubblicitari in favore dell’evento in corso, il cui contenuto sarà definito dall’organizzatore dell’evento.
Il Concessionario è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza relativa a tutti gli impianti tali da non mettere in pericolo qualsiasi soggetto, con accollo di ogni responsabilità in caso di danni
prodotti a persone e/o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità; le certificazioni degli eventuali impianti dovranno essere consegnate al momento della stipula del contratto.
Il Concessionario dovrà garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono destinati, che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte in modo da evitare possibilità di danni e/o pericoli per chiunque - anche in caso di avverse condizioni meteorologiche ed in maniera tale da garantire la sicurezza pubblica; le certificazioni di tutti i materiali dovranno essere consegnate al momento della stipula del contratto.
Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il perfetto stato di conservazione del materiale pubblicitario sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, ivi inclusa l’eventuale sostituzione, totale o parziale, del materiale che risulti usurato o ammalorato anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a cause di forza maggiore.
Il Concessionario dovrà dare accesso ad EUR S.p.A. ai contratti di pubblicità stipulati con i clienti e questi dovranno essere messi a disposizione di EUR S.p.A. che avrà diritto di verificarli a semplice richiesta, da comunicare con un preavviso di 5 giorni. A questi fini, il concessionario si impegnerà a mettere a disposizione di EUR S.p.A. tutta la documentazione sopra indicata in formato elettronico.
Il Concessionario dovrà ottenere tutte le autorizzazioni previste dagli enti pubblici competenti ivi comprese quelle derivanti dalle disposizioni di tutela contenute nel d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i (compreso il Nulla Osta della Soprintendenza) nonché quelle derivanti dal D.P.R. n. 380/2001;
Il Concessionario dovrà predisporre e consegnare un piano operativo della sicurezza (POS) da presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Il Concessionario dovrà redigere tutti documenti necessari al fine di gestire le eventuali interferenze con gli appaltatori che eseguono i lavori di restauro conservativo delle facciate.
Il Concessionario inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati alla Società o a terzi imputabili al concessionario o ai suoi ausiliari o incaricati ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.
Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto con il divieto assoluto di apportare modifiche non autorizzate da EUR.
Il Concessionario, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività di utilizzo degli spazi pubblicitari oggetto di concessione, ha l’obbligo assoluto:
1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
2. di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
3. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
Il Concessionario è, inoltre, tenuto a:
1. assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Referente Tecnico di EUR S.p.A. e al rispetto delle norme di cui al X.Xxx. n.81/2008 s.m.i.;
2. assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Referente Tecnico di EUR S.p.A. qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
3. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
4. mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
ART. 5 GARANZIA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, preferibilmente la cauzione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. [●] rilasciata da [●] in data [●] del valore di euro [●] pari al dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale di euro [●]. La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa richiesta da parte del Concessionario.
ART. 6
POLIZZA ASSICURATIVA
Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, il Concessionario ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni cagionati a terzi compresa EUR S.p.A. n. [●], emessa dalla [●] avente decorrenza dal [●] e scadenza al [●] con massimale pari a € 2.000.000,00.
La polizza dovrà inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata del rapporto concessorio In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell’incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1456 c.c..
ART.7
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
EUR si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10% dei canoni fissi annuali, considerando il valore delle mensilità a scadere, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del concessionario, nei seguenti casi:
1. grave negligenza, ritardo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. in caso di concordato preventivo, di fallimento del concessionario;
3. violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
4. violazione delle disposizioni in materia di sicurezza;
5. applicazione a carico del Concessionario di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
6. l'impiego, presso il Concessionario di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
7. nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, il concessionario non rispetti i
requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
8. violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa
nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
9. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.
ART.8
CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016
Il Concessionario dichiara e garantisce di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di aver a tal fine reso un’apposita autodichiarazione alla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000.
Per patto espresso tra le parti l’efficacia del presente atto e di tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti è risolutivamente condizionata all’accertamento da parte di EUR S.p.A., della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
In caso di risoluzione del contratto per accertamento della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, EUR procederà all’applicazione di una penale pari al 10 % dei canoni fissi annuali, considerando il valore delle mensilità a scadere.
ART.10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE TECNICO
Il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx è il Responsabile del Procedimento. Il Referente tecnico per EUR S.p.A. è [●].
ART.11
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, il concessionario si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per il concessionario vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società. Il concessionario, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 nonché quanto previsto alla luce del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. Il concessionario si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dal concessionario stesso).
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito. Le Parti si impegnano a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, in conformità con le misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o trattati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per quanto riguarda EUR, il titolare del trattamento è EUR S.p.A. I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.
ART.12 RECESSO
Le Parti, di comune accordo, convengono che il Concedente possa, per proprie esigenze (ivi compreso il cambio parziale o totalitario del management) e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente affidamento, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere.
Il concessionario non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
ART.13 RISOLUZIONE
Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1453 Codice Civile, il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata previa costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera PEC e salva la facoltà del concedente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
ART.17
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il concessionario si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali il concessionario dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A.
- Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta il concessionario in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. Il concessionario si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Il concessionario si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di “EUR S.p.A.”. In particolare, si obbliga (i) a tenere una condotta in linea con il suddetto documento e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 190/2012 e s.m.i. (ii) a non compiere atti tali da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare o tenere una condotta non conforme ai principi contenuti nel PTPCT. Tale documento, del quale il concessionario dichiara di avere piena conoscenza, è stato predisposto in attuazione della legge 190/2012 e s.m.i. ed è consultabile sul sito web istituzionale di EUR S.p.A. nella Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel PTPCT, attribuisce ad EUR S.p.A. la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al concessionario della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. Il concessionario si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui alla legge 190/2012 e del PTPCT della Società.
Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dalla legge n.179/2017, i lavoratori ed i collaboratori del concessionario, nel caso in cui vengano a conoscenza di illeciti o irregolarità relativi ad EUR S.p.A., possono segnalarlo collegandosi al seguente indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/#!/XX/xxx.
ART.18 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART.19
SPESE E ONERI
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto di sono a carico del Concessionario.
Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri, tasse, spese, tributi previsti dalla legge, ivi compresi
i costi di registrazione in caso d’uso.
ART 20
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Offerta economica;
2. [●]
EUR S.p.A.
L’Amministratore delegato
[●]
Il Concessionario [●]
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
[●]
Il Concessionario [●]