CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
tra
la Provincia di Venezia, con sede in Venezia - San Marco n. 2662 - codice fiscale
n. 80008840276, di seguito anche “Provincia” o “Comodante”, qui rappresentata dal Dott. …, nato a … il …, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, nella sua qualità di dirigente del Servizio …, in esecuzione dei decreti del Presidente della Provincia n. … .
e
il Comune di Jesolo, con sede in … n. …, codice fiscale n. …, di seguito anche “Comune” o “Comodatario”, qui rappresentato dal dott. … nato a …, il …, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Jesolo, nella sua qualità di dirigente del Servizio …, in esecuzione del decreto del Sindaco di Jesolo n. …,
premesso che:
- la legge regionale del Veneto n. 11/2013 ha ridisciplinato la materia del turismo;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 2287 del 10/12/2013, recante ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15”, ha definito il nuovo assetto organizzativo, a livello centrale e periferico, dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, individuando i soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse alla gestione del servizio;
- ai sensi della sopra citata legge regionale n. 11/2013, con deliberazione n. …
del …, la Regione Veneto ha accolto la manifestazione d’interesse formulata dal Comune di Jesolo per la gestione del servizio d’informazione, accoglienza e assistenza turistica nel territorio di Jesolo;
- al fine di favorire l’avvio della nuova gestione dei servizi in argomento, con deliberazione n. 2760 del 29/12/2014, recante ad oggetto “Implementazione del sistema di gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica. Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del contributo straordinario alle Province. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15”, la Giunta regionale ha previsto che le Province ed i Comuni, nella fase di subentro, cooperino al fine di verificare gli “aspetti relativi al personale e alle sedi”;
- in attuazione della normativa citata e degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, la Provincia ed il Comune di Jesolo hanno stipulato, in data 29 luglio 2015, l’accordo di collaborazione per l’avvio coordinato del servizio d’informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- il suddetto accordo prevede, all’art. 2, che la Provincia conceda, in godimento gratuito, al Comune di Jesolo l’uso dell’immobile denominato “Centro Congressi Kursaal”, ubicato a Jesolo, al fine di consentire a quest’ultimo di avviare tempestivamente il servizio d’informazione, accoglienza e assistenza turistica; Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 - Oggetto
1. La Provincia di Venezia, come sopra rappresentata, con il presente Atto, concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Jesolo, come sopra rappresentato, che a
tale titolo riceve e accetta, l’immobile denominato “Centro Congressi Kursaal”, individuato nell’allegata planimetria sub A), ubicato a Jesolo, in piazza Brescia n. 13, identificato al catasto del Comune di Jesolo con foglio 70 - mappale 347, con i beni, gli impianti e le istallazioni ivi presenti, meglio individuate nell’elenco allegato sub B) al presente contratto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto di comodato d’uso, per tutta la durata dello stesso, il Comune, nella persona del suo legale rappresentante, è, per ogni effetto di legge, consegnatario dei beni menzionati al precedente comma 1.
3. Al termine del comodato d’uso, previa verifica della consistenza ed integrità dei beni ricevuti, le parti redigono e sottoscrivono apposito verbale di riconsegna.
ART. 3 – Destinazione d’uso dei beni
1. I beni oggetto del presente contratto devono essere destinati al servizio d’informazione, accoglienza ed assistenza turistica.
2. I beni devono, altresì, essere utilizzati con cura e massima diligenza; al termine del contratto dovranno essere restituiti alla Provincia, nel medesimo stato d’uso, salvo il normale deterioramento.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il “Comodatario” assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte nell’immobile ricevuto in comodato.
4. Il Comune è tenuto ad adottare ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalle attività svolte nell’immobile, con decorrenza dall’inizio del contratto. Inoltre, terrà sollevata e indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi in conseguenza o in dipendenza delle attività svolte dal “Comodatario” o da terzi nell’immobile concesso in comodato.
ART. 4 - Durata
1. Il presente contratto ha durata di 19 anni, decorrenti dal momento della sua sottoscrizione.
2. Nessuna indennità è dovuta al Comune alla scadenza del presente atto nel caso di mancato rinnovo del contratto.
ART. 5 – Diritti ed obblighi della Provincia
1. La Provincia ha il diritto d’ispezionare i locali e gli impianti affidati, al fine di verificare la corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. Eventuali irregolarità o inadempienze saranno comunicate al Comune, che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.
2. La Provincia ha l’obbligo di:
a) porre nella disponibilità del Comune i beni di cui al precedente art. 2;
b) garantire che i 19 (diciannove) abbonati al parcheggio adiacente al Centro Congressi Kursaal possano usufruire fino al 31/12/2015 dell’abbonamento già stipulato con la società “Jtaca srl”;
c) cedere al Comune, senza onere alcuno, il marchio della manifestazione “Lungomare delle stelle”.
ART. 6 – Diritti ed obblighi del Comune
1. Il Comune, fermo restando le finalità di cui al precedente articolo 3, può concedere in godimento a terzi i beni oggetto del presente contratto.
Il Comune ha l’obbligo di:
a) conservare, custodire ed utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni ricevuti in comodato, destinandoli esclusivamente al servizio d’informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
b) pagare, tutte le imposte derivanti dal possesso e dall’utilizzo dell’immobile, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, nonché le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, telefono, pulizie generali, ecc.; le utenze dovranno essere intestate al Comodatario;
c) concedere in comodato alla società San Servolo Servizi, partecipata della provincia, un ufficio di rappresentanza oltre alla possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, la sala congressi del Centro Congressi Kursaal per un numero massimo di 20 (venti) giornate all’anno, previa richiesta scritta indirizzata al Comune (o ad altro soggetto comunicato dal Comune stesso) con preavviso di 30 (trenta) giorni;
d) garantire che la società “Jtaca srl” rinunci alla detenzione dell’area adibita a parcheggio adiacente al Centro Congressi Kursaal e la restituisca alla Provincia entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, con espressa rinuncia ad ogni diritto o pretesa di carattere economico e, in particolare ad eventuali indennizzi a titolo di avviamento.
ART. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Spettano al Comodatario tutti gli oneri e le spese conseguenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ricevuti in comodato.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati in anticipo alla Provincia, che li autorizza.
3. Al termine del contratto, nessun corrispettivo o indennità è dovuta al Comodatario per gli interventi di manutenzione di cui al precedente comma 1.
ART. 8 – Clausola risolutiva espressa
1. In caso di mancato utilizzo da parte del Comodatario, per 6 mesi continuativi, dei beni concessi in comodato, ovvero di utilizzo per scopi diversi da quelli inerenti l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica, la Provincia notificherà alla
Comune formale contestazione. Il Comodatario avrà a disposizione 20 giorni per presentare le proprie controdeduzioni all’Amministrazione provinciale. Decorso tale termine la Provincia, se lo riterrà opportuno, potrà comunicare al Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, comportante la risoluzione del presente comodato e il risarcimento dell’eventuale danno.
2. Inoltre, il contratto di comodato potrà essere risolto, previa diffida da parte della Provincia, nei seguenti casi:
a) ripetute e gravi inadempienze da parte del Comune agli obblighi del presente atto;
b) variazioni delle previsioni di legge o dei provvedimenti della Regione Veneto sui compiti del Comune in materia di turismo;
c) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività;
d) cessazione del servizio d’informazione, accoglienza ed assistenza turistica.
ART. 9 – Rinvio al codice civile
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
ART. 10 – Spese del contratto
1. Tutte le spese del contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Comodatario.
ART. 11 – Consegna
1. Con la firma del presente contratto le parti danno atto dell’intervenuta consegna dell’immobile con i relativi beni e impianti ivi esistenti.
2. Al momento della riconsegna dell’immobile le parti redigeranno, di comune accordo, un apposito verbale.
ART. 12 - Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti aventi per oggetto il presente contratto, il foro competente è quello di Venezia.
Venezia, …
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti