RISPOSTE ALLE FAQ
RISPOSTE ALLE FAQ
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, DI DURATA 18 MESI, PER LE ESIGENZE DI LINDA S.P.A.
CIG 672600179B
Aggiornamento alla data 02/08/2016
Quesito n.1
Vorremmo innanzitutto domandarVi se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto.
RISPOSTA
L'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, nel testo ufficiale approvato a Roma il 27 febbraio 2014, prevede all'art.31 l'estensione della clausola sociale ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. Nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali (Fise Assoambiente) approvato il 21 marzo 2012 non prevede tale clausola.
Quesito n.2
Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci sono risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale fornitore ed eventualmente, quante siano.
RISPOSTA
Ad oggi non c'è personale interinale assunto a tempo indeterminato dall'attuale fornitore.
Quesito n.3
ARTICOLO 7 del Capitolato: per quanto attiene gli obblighi formativi posti a carico dell'Agenzia aggiudicatrice ci preme sottolineare, però, che il dettato normativo in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, di cui all’art. 23 comma 5 del D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, poi ribadito dal D. Lgs. 81/2008 all’art. 3 comma 5, stabilisce espressamente che al somministratore, in virtù della particolare natura contrattuale dell’istituto, competa esclusivamente l’onere di informazione e di formazione del lavoratore in ordine alle attività produttive in generale e all’uso delle attrezzature normalmente adoperate e necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale viene assunto; accordo che tra l’altro può essere delegato all’utilizzatore mediante accordo scritto tra le parti riportato nel contratto.
Fa eventualmente eccezione il solo obbligo di formazione di base in materia di sicurezza di cui all’accordo Stato-Regioni.
A carico dell’utilizzatore vi è invece l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione previste dalla normativa in vigore, qualora questa preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria ovvero comporti rischi specifici, e a sottoporre i lavoratori alle visite mediche pre-assuntive e periodiche.
Quest’ultimo è dunque tenuto ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltreché per tutto quanto concerne i dispositivi di protezione individuali, poiché il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. E’ l’utilizzatore quindi a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza dal momento che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Come accennato, tale impostazione è stata poi ribadita anche nel D. Lgs. 81/2008, il quale, all’articolo 3 comma 5, stabilisce specificamente che nel caso della somministrazione di lavoro, trovi comunque applicazione l’art. 23 del D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015.”
RISPOSTA
L'art.7 del Capitolato prevede obblighi formativi a carico dell'Agenzia “Affidataria” e non “Aggiudicatrice”.
In ogni caso l'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 276/2003, poi ribadito dal D. Lgs. 81/2008 all’art. 3 comma 5, è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015.
Si conferma comunque che saranno a cura ed onere della Società Affidataria le attività formative e l'informazione di cui all'art.7 del Capitolato, in quanto le stesse rientrano nell'ambito della formazione generica; la formazione specifica rimarrà a carico dell'utilizzatore poiché connessa al Documento aziendale di Valutazione dei Rischi.
Quesito n.4
ARTICOLO 18 del Capitolato: Stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
RISPOSTA
Si precisa che la facoltà di recesso unilaterale di cui all’art.18 del Capitolato potrà essere esercitata solo in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di interesse pubblico indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evenienze dettate dagli enti appaltanti il servizio alla Linda S.p.A. che potrebbero per ragioni di interesse pubblico anche modificare/ridimensionare significativamente le attività svolte dalla società).
Ad ogni modo, consapevole di quanto sopra, la Linda S.p.A. chiederà di volta in volta l’attivazione dei lavoratori necessari in base alle effettive necessità e per periodi di tempo che ne garantiscano il raggiungimento delle relative scadenze.
Quesito n.5
ARTICOLO 20 del Capitolato: onde poterne correttamente tener conto, da parte di tutti gli operatori, in sede di formulazione dell'offerta, Vi chiediamo di voler precisare quali siano le modalità di stipula del contratto attualmente previste e di indicare l'ammontare, anche presunto, dei relativi oneri. Stesse considerazioni valgono anche per le eventuali spese si pubblicità, che dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario.
RISPOSTA
Ai sensi del comma 35, art.34 della Legge 221/2012 sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria le spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. L'importo è indicato all'art.12 del disciplinare di gara e si conferma pari a € 2.900,00.
Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile secondo le norme vigenti, in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante scelto della stazione appaltante.
Quesito n.6
Art. 7 nel rispetto dell’art. 34 c. 3 D. Lgs 81/15, si segnala che è onere dell’utilizzatore l’informazione ex art 36 e l’addestramento dei lavoratori, poiché solo l’ente possiede le strumentazioni proprie sulle quali devono appunto essere formati i predetti
RISPOSTA
Si conferma che saranno a cura ed onere della Società Affidataria le attività formative e l'informazione di cui all'art.7 del Capitolato, in quanto le stesse rientrano nell'ambito della formazione generica; la formazione specifica rimarrà a carico dell'utilizzatore poiché connessa al Documento aziendale di Valutazione dei Rischi.
Quesito n.7
Si chiede di modificare art. 18 chiediamo che in caso di recesso siano fatti salvi i contratti in essere alla predetta data fino alla loro naturale scadenza, nel rispetto del diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino a tale scadenza.
RISPOSTA
Si precisa che la facoltà di recesso unilaterale di cui all’art.18 del Capitolato potrà essere esercitata solo in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di interesse pubblico indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evenienze dettate dagli enti appaltanti il servizio alla Linda S.p.A. che potrebbero per ragioni di interesse pubblico anche modificare/ridimensionare significativamente le attività svolte dalla società).
Ad ogni modo, consapevole di quanto sopra, la Linda S.p.A. chiederà di volta in volta l’attivazione dei lavoratori necessari in base alle effettive necessità e per periodi di tempo che ne garantiscano il raggiungimento delle relative scadenze.
Quesito n.8
Art 20 chiediamo la firma del contratto in modalità elettronica con scrittura privata a registrazione in caso d’uso, al fine di ridurne le spese Chiediamo di rivedere gli articoli come sopra evidenziato.
RISPOSTA
Si conferma che il contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile secondo le norme vigenti, in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante scelto della stazione appaltante.
Quesito n.9
“In primis vorrei sottoporle un dubbio che mi è sorto circa la legittimità della gara. La procedura è sopra soglia, così da essere in tutto soggetta al D.Lgs. 50/2016. L’art. 95, coma 3 del menzionato D.Lgs. prevede che i servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e tra questi servizi, come specificato all’art. 50, vi sono tutti “quelli nei quali il costo della manodopera supera il 50% dell’importo totale del contratto”; e, per Vs. stessa definizione (Disciplinare, art. 8), il costo del lavoro di questo affidamento
sarà ben più alto del 50%, compreso tra il 90 al 99% del contratto (dato il margine che potrà variare dal 10 all’1%). Questo mi fa temere la gara possa essere impugnata ed invalidata solo per l’errato criterio di aggiudicazione: potrebbe verificare?”
RISPOSTA
La scelta del “minor prezzo” quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, risulta conforme a quanto novellato dal decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e la scelta è adeguatamente motivata nella determinazione a contrarre n.n°31/G/SOMM/2016 del 7/06/2016. Nel dettaglio, la determinazione dispone l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, del n.50 del 18/04/2016, in considerazione del fatto che il servizio oggetto di contratto ha caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; nel caso di specie, infatti, la prestazione richiesta presenta:
• caratteristiche standardizzate, in quanto il personale da fornire in somministrazione lavoro avrà le caratteristiche ben individuate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Fise Assoambiente) del 21/03/2012, al Capitolo IV – Inquadramento del personale, al paragrafo “Declaratoria” e “Profili esemplificativi”, indipendentemente dall'azienda aggiudicataria dell'appalto;
• condizioni stabilite dal mercato, poiché dovranno necessariamente essere rispettate le condizioni imposte dal già citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Fise Assoambiente) del 21/03/2012, Capitolo V, indipendentemente dall'azienda aggiudicataria dell'appalto.
L'art.95 – comma 3 del decreto legislativo 50/2016 elenca in maniera chiara ed esaustiva i contratti che sono “obbligatoriamente” aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel dettaglio:
1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, , assistenziale e scolastica;
2. i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera;
3. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
Per tutti gli altri casi, esclusi dall'elenco di cui all'art.95 – comma 3 del decreto legislativo 50/2016, è facoltà della stazione appaltante l'utilizzo del criterio del minor prezzo.
Alla luce, quindi, di quanto novellato dall'art.95, appare chiaro che il servizio richiesto alle Agenzie del Lavoro, non rientra tra i contratti elencati ai 3 punti precedenti.
Inoltre, è assolutamente da escludere la catalogazione del servizio svolto dalle Agenzie del Lavoro come servizio “ad alta intensità di manodopera”. Infatti, così come chiarito anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 9/06/2011, nei servizi ad alta intensità di manodopera il criterio del minor prezzo induce gli operatori meno scrupolosi ad aggredire il mercato comprimendo i diritti salariali ed occupazionali dei lavoratori, se non addirittura eludendo le pretese fiscali e contributive delle amministrazioni competenti. Nella somministrazione di manodopera questo non può accadere in quanto:
• tutti gli oneri fiscali, contributivi e salariali, derivanti dall'applicazione del CCNL corrispondente, sono a carico dell'Agenzia del Lavoro e ad essa rimborsati dall'utilizzatore;
• l'onere che l'utilizzatore paga all'Agenzia del Lavoro (come corrispettivo della prestazione del servizio di somministrazione) è pari al c.d. moltiplicatore che, nella gran parte dei casi, non supera mai il 10-15% degli oneri di cui al punto precedente e che rappresenta il compenso per la prestazione svolta.
Vieppiù consolidata Dottrina e oramai unanime Giurisprudenza concordano nel ritenere che la differenza fondamentale tra contratto di somministrazione di manodopera ed appalto di servizi vada ricercata proprio nella sussistenza o meno di organizzazione autonoma e rischio d’impresa. La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull’argomento (tra le tante, si vedano Xxxx.
12357/14 e 7070/13), evidenziando come “in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata (…) con riferimento alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all’art. 18 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276”.
Ragionando al contrario, è pacifico che laddove un’azienda utilizzatrice si rivolga a un’agenzia per il lavoro regolarmente autorizzata per l’ottenimento del servizio di somministrazione di manodopera i poteri di direzione e controlli sui dipendenti così come l’organizzazione e il rischio di impresa restino interamente a carico della prima.
Ed infatti, la delega del potere di direzione e controllo dei lavoratori in capo al soggetto utilizzatore delle prestazioni è proprio l’elemento tipizzante della somministrazione di manodopera, ed anzi, solo tale istituto – che può essere proposto esclusivamente da Agenzie per il Lavoro regolarmente autorizzate e rigidamente controllate dal Ministero del Lavoro poiché iscritte in un apposito albo – può vantare tale peculiare caratteristica. Corollario della disciplina dettata dall’art. 20 comma 2 del
D. Lgs. 276/03 sono pure le norme di cui agli articoli 23, comma 3, D. Lgs. 276/03 – che prevede il generale obbligo di solidarietà dell’utilizzatore con il somministratore per il pagamento delle retribuzioni e il versamento dei contributi previdenziali – e 26 del medesimo D. Lgs. 276/03 – che prevede la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per i danni arrecati a terzi dai lavoratori nell’esercizio delle proprie mansioni.
In buona sostanza, la disciplina della somministrazione di manodopera è assolutamente peculiare in quanto trasferisce al soggetto utilizzatore – pur non formalmente datore di lavoro – il più tipico dei poteri datoriali, ossia il potere di direzione e controllo. Proprio in ragione della delega del più tipico dei poteri datoriali, l’utilizzatore è responsabile direttamente per gli stipendi e i contributi alla pari dell’agenzia (e non in funzione di una solidarietà limitata e a termine come nell’appalto) e risponde addirittura in via esclusiva dei risultati delle attività svolte dai lavoratori, da cui l’esclusività della responsabilità verso terzi.
Non si va lontani dal vero se si afferma che con la somministrazione di manodopera non avviene una vera esternalizzazione delle attività, bensì si trasferiscono esclusivamente a un terzo, soggetto professionale e abilitato, le incombenze burocratiche e amministrative inerenti il rapporto di lavoro. È dunque evidente che, in ultima analisi, con la somministrazione di manodopera l’azienda utilizzatrice mantiene sia i poteri di organizzazione e controllo diretto dei lavoratori impiegati, dunque anche il potere di impartire specifiche direttive affinché l’attività venga svolta in un determinato modo, sia la responsabilità diretta, tanto per quanto attiene alle retribuzioni e ai contributi previdenziali dei dipendenti quanto, e soprattutto, per quel che riguarda i risultati delle prestazioni espletate dai lavoratori. In sostanza, l’output finale della prestazione lavorativa resa dai lavoratori somministrati resta interamente di proprietà e direttamente ed esclusivamente riferibile all’azienda utilizzatrice, senza che l’agenzia per il lavoro possa in alcun modo interferire. Con l’appalto di servizi, invece, si verifica una vera e propria esternalizzazione di un servizio a favore di un’azienda terza che deve svolgere il medesimo con una propria organizzazione, impartendo direttamente le istruzioni ai propri dipendenti ed assumendo su di sé il rischio imprenditoriale connesso con il risultato delle prestazioni lavorative impiegate.
Riassumendo si può certamente affermare senza rischio di smentita che:
• la Linda S.p.A. svolge un servizio ad alta intensità di manodopera;
• l'Agenzia del Lavoro svolge le incombenze burocratiche e amministrative inerenti il rapporto di lavoro.
In conclusione, si può confermare la scelta operata dalla Xxxxx X,p.A. del criterio di aggiudicazione dell'appalto, in quanto il servizio oggetto di contratto ha caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato e, se non bastasse il servizio che l'Agenzia affidataria andrà a svolgere, non rientra tra quelli ad alta intensità di manodopera.
Quesito n.10
Un secondo dubbio procedurale che vorrei sottoporle è il seguente. Nella documentazione di gara non sono mai indicati i costi del lavoro orario delle figure professionali e dei livelli contrattuali a Voi potenzialmente fornibili, bensì viene richiesto soltanto il margine da applicare a questi indefiniti costi orari per il servizio. Poiché le Agenzie hanno diversi metodi di preventivazione e calcolo del personale, qualora non indicaste Voi i costi orari di partenza, i prezzi di vendita risulterebbero altrettanto indefiniti ed aleatori, in sede di gara: non solo, infatti, Linda SpA alla conclusione del procedimento (e salvo richieste di chiarimenti ex-post) non sarebbe in grado di conoscere i prezzi di vendita dell’aggiudicatario basandosi sul solo moltiplicatore offerto, ma potrebbe addirittura verificarsi che, per un diverso sistema di calcolo del costo orario tra un’Agenzia e l’altra, al moltiplicatore più basso non corrisponda il prezzo di vendita più basso (qualora il moltiplicatore più basso fosse applicato ad un costo orario del lavoro calcolato più alto, il prezzo di vendita potrebbe risultare più alto) Credo inoltre che la determinazione dei costi del lavoro cui applicare il margine (e quindi i prezzi) non possa essere rimandata a dopo l’aggiudicazione, in primis per un motivo meramente giuridico. Il rischio di contenzioso in questa situazione è concretamente molto alto. Vorrebbe esaminare questo problema?
RISPOSTA
In risposta al presente quesito, si riportano di seguito i costi orari calcolati dalla stazione appaltante, in applicazione del C.C.N.L. Fise Assoambiente attualmente vigente:
Operaio 2B → costo orario € 20,37; Operaio 3B → costo orario € 22,67; Operaio 4B → costo orario € 24,52; Impiegato 3B → costo orario € 21,76.
Quesito n.11
In riferimento all’art. 3 del Disciplinare, chiedo conferma che i costi di pubblicazione / pubblicità che verranno addebitati all’aggiudicatario sono di circa € 2.900,00, nonché l’importo richiesto per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa (Artt. 12 e 13 Disciplinare). Al contempo, chiedo se non è possibile valutare una forma meno onerosa circa la stipula contrattuale, tra quelle previste dalla vigente normativa.
RISPOSTA
Ai sensi del comma 35, art.34 della Legge 221/2012 sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria le spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. L'importo è indicato all'art.12 del disciplinare di gara e si conferma pari a € 2.900,00.
Il contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile secondo le norme vigenti, in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante scelto della stazione appaltante e gli oneri fiscali a carico dell’aggiudicatario saranno:
• l’imposta di bollo, dovuta per qualunque forma di stipula del contratto mediante apposizione sull’atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972;
• l’imposta di registro, dovuta in misura fissa, secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.
Quesito n.12
In riferimento all’art. 7 del Capitolato, ed in particolare alla richiesta che l’Agenzia si faccia carico di quanto segue“• informazione art. 36 del d.lgs. 81/08 e addestramento dei lavoratori; • formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio medio ai sensi dell'art. art. 37 del d.lgs. 81/08 e d.m. 10/03/98; • formazione per addetti al primo soccorso ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08 e d.m. 388/03.”, chiedo di valutare la possibilità di una diversa suddivisione degli oneri tra Utilizzatore e Somministratore, non solo in applicazione delle possibilità previste dal D.Lgs. 81/2015, art. 35 comma 4, ma soprattutto perché alcuni impegni, quali ad esempio l’addestramento all’utilizzo dei macchinari dell’Utilizzatore (come potrebbero essere gli auto-compattatori), sono effettivamente impossibili da mantenere da parte di un ApL; mentre altri impegni dipendono direttamente dal DVR dell’Utilizzatore stesso ed i relativi oneri economico- gestionali, al momento, risultano impossibili da calcolare per un’Agenzia. Potrebbe valutare questa opportunità?
RISPOSTA
Si conferma che saranno a cura ed onere della Società Affidataria le attività formative e l'informazione di cui all'art.7 del Capitolato, in quanto le stesse rientrano nell'ambito della formazione generica; la formazione specifica rimarrà a carico dell'utilizzatore poiché connessa al Documento aziendale di Valutazione dei Rischi.
Quesito n.13
All’art. 9 del Capitolato è indicato cosa potrà essere fatturato dall’Agenzia. Ai punti d) e) ed f) sono indicate alcune tipologie di festività, mentre non sono citate le festività infrasettimanali non lavorate. Siccome la retribuzione dei dipendenti in questi casi non cambia (vengono retribuite tante ore quante sono “perse” per assenza per festività, con il medesimo costo), è corretto intendere che non sono citate soltanto perché è dato per assodato che verranno comunque fatturate come retribuzione ordinaria, non rappresentando una variazione nella retribuzione?
RISPOSTA
Il costo delle festività infrasettimanali non lavorate è già ricompreso nei costi orari indicati nella risposta alla domanda n.10 e pertanto non sarà oggetto di fatturazione a parte.
Quesito n.14
Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una nostra complessiva valutazione per la partecipazione alla gara in oggetto, riteniamo opportuno poter visionare la documentazione di indizione della gara (Determina e/o Delibera).
Poiché non abbiamo trovato disponibilità della documentazione di cui sopra nell’Albo Pretorio on- line, chiediamo cortese collaborazione per poterne ricevere quanto prima una copia via e-mail.
RISPOSTA
La documentazione di gara, già presente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, è integrata con la determina a contrarre.
Quesito n.15
Ci preme ricordare a codesto che sia la Circolare n.9 del 01/08/2007 del Ministero della Pubblica Amministrazione che la AVCP individuano nella Stazione Appaltante l'onere di indicare chiaramente il costo orario quale base univoca alla quale applicare il il moltiplicatore unico di Agenzia.
In tal senso se l’imputazione delle festività infrasettimanali debbano essere o meno ricomprese nel moltiplicatore da proporre, non essendo le stesse ricomprese nell'elenco degli elementi variabili da
a) a h) di cui all'art 9 del Capitolato speciale di gara e quindi fatturabili a parte.
RISPOSTA
In risposta al presente quesito, si riportano di seguito i costi orari calcolati dalla stazione appaltante, in applicazione del C.C.N.L. Fise Assoambiente attualmente vigente:
Operaio 2B → costo orario € 20,37; Operaio 3B → costo orario € 22,67; Operaio 4B → costo orario € 24,52; Impiegato 3B → costo orario € 21,76.
Il costo delle festività infrasettimanali non lavorate è già ricompreso nei costi orari sopra indicati e pertanto non saranno oggetto di fatturazione a parte.
Quesito n.16
I costi ex Art.4 - Pubblicazione atti di gara sono a carico dell’Agenzia Aggiudicatrice ? A quanto ammontano i suddetti costi?
RISPOSTA
Ai sensi del comma 35, art.34 della Legge 221/2012 sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria le spese di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. L'importo è indicato all'art.12 del disciplinare di gara e si conferma pari a € 2.900,00.
Quesito n.17
Art.13 - Spese e oneri contrattuali – Con che modalità verrà registrato?
RISPOSTA
Il contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile secondo le norme vigenti, in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante scelto della stazione appaltante e gli oneri fiscali a carico dell’aggiudicatario saranno:
• l’imposta di bollo, dovuta per qualunque forma di stipula del contratto mediante apposizione sull’atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972;
• l’imposta di registro, dovuta in misura fissa, secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.
Quesito n.18
Offerta Economica: viene definito che il Moltiplicatore da Offrire che sarà applicato all’importo del costo orario, di cui al C.C.N.L. (Fise Assoambiente). Chiediamo che la Stazione Appaltante definisca in termini più precisi cosa si intende per costi orari, ossia quali voci retributive sono comprese. La richiesta nasce dalla considerazione che una non chiara definizione dei Costi orari su cui applicare il Moltiplicatore può dare seguito a diverse interpretazioni da parte della Agenzie per il Lavoro partecipanti con il rischio che uguali Moltiplicatori, applicandosi a costi Orari diversi producano diverso risultato.
ES:
Livello 3B
Voce retributiva | Importo Mensile | Costi Orari |
Retribuzione base | 1.743,83 | € 11,18 |
Indennità integrativa mensile | 30,00 | € 0,19 |
E.d.r. confederale | 10,33 | € 0,07 |
13° mensilità | 146,25 | € 0,94 |
14° mensilità | 145,39 | € 0,93 |
TOTALE | € 13,31 |
Se invece Il Totale Costi Orari sopra indicato dovrà ricomprendere anche i costi derivanti dalla Contribuzione, TFR, Ferie etcc., esso sarà necessariamente diverso. In questo caso l’applicazione dello stesso Moltiplicatore avrà un risultato maggiore.
Per tali motivi chiediamo una chiara definizione del Costo o delle voci retributive su cui applicare il Moltiplicatore.
RISPOSTA
In risposta al presente quesito, si riportano di seguito i costi orari calcolati dalla stazione appaltante, in applicazione del C.C.N.L. Fise Assoambiente attualmente vigente:
Operaio 2B → costo orario € 20,37; Operaio 3B → costo orario € 22,67; Operaio 4B → costo orario € 24,52; Impiegato 3B → costo orario € 21,76.
Quesito n.19
L'accertamento del possesso dell'idoneità fisica del lavoratore da accertarsi da parte del medico competente di Linda S.p.A. sarà a carico, dal punto di vista economico, di Linda Spa?
RISPOSTA
Si.
Quesito n.20
Il costo delle festività infrasettimanali, non lavorate ma comunque da retribuire al lavoratore sono da comprendere nel costo del lavoro o devono far parte del Moltiplicatore o ancora potranno essere fatturate a parte qualora intervengano durante il periodo di somministrazione.
RISPOSTA
Il costo delle festività infrasettimanali non lavorate è già ricompreso nei costi orari sopra indicati e pertanto non sarà oggetto di fatturazione a parte.
Quesito n.21
I servizi richiesti dalla gara sono Somministrazione di lavoro temporaneo e ricerca e selezione di personale con colloqui, somministrazione di test, verifiche, ecc.?
Non ritenete che siano due servizi differenti? L'indicazione di un moltiplicatore sul costo orario dovrebbe attenere alla sola somministrazione di lavoro temporaneo, mentre gli altri servizi richiesti, fanno parte di un campo di Consulenza diverso dalla semplice somministrazione e per cui da quotare e valutare a parte. Nell'offerta deve essere ricompreso anche il servizio di Xxxxxxx e selezione del personale, test di selezione, ecc?
RISPOSTA
Si precisa che le attività di ricerca e selezione di personale sono strettamente connesse alla somministrazione in quanto propedeutiche e finalizzate proprio alla scelta ed individuazione di operatori idonei da somministrare alla Stazione Appaltante nell’ambito dell’appalto di servizio; non si tratta pertanto di servizi diversi e disgiunti ma di attività legate da un evidente rapporto di interdipendenza. Le attività di ricerca e selezione di personale dovranno garantire, infatti, la somministrazione di operatori adeguati allo svolgimento delle mansioni richieste.
Il moltiplicatore è unico e la remunerazione per tali attività di ricerca e selezione di personale dovrà essere ricompresa nel moltiplicatore unico da offrire. Non saranno pertanto ammesse quotazioni a parte per le attività di ricerca e selezione di personale.
Quesito n.22
L'offerta deve prevedere un moltiplicatore unico da applicare al costo orario. Il costo orario da chi viene determinato?
RISPOSTA
L’art.9 prevede che la fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante dall’applicazione del CCNL applicato, così come definito dalla Stazione Appaltante, per le ore effettivamente lavorate, maggiorato dell’Iva sulla parte imponibile (margine di agenzia).
A tal fine, si riportano i costi orari calcolati dalla stazione appaltante in applicazione del C.C.N.L. Fise Assoambiente attualmente vigente:
Operaio 2B → costo orario € 20,37; Operaio 3B → costo orario € 22,67; Operaio 4B → costo orario € 24,52; Impiegato 3B → costo orario € 21,76.
Quesito n.23
A pag. 0 xxx XXXXXXXXXXXX XX XXXX, XXXXX X “OFFERTA ECONOMICA” scrivete che l’offerta dovrà essere “formulata sia in cifre che in lettere, con l’indicazione del moltiplicatore (unico, onnicompren- sivo e valido per tutte le categorie professionali richieste e per tutta la durata dell’appalto), che sarà applicato all’importo del costo orario, di cui al C.C.N.L. (Fise Assoambiente), vigente nel periodo di operatività dell’appalto, così come definito dalla Stazione Appaltante”: chiediamo di definire gli im- porti orari per i livelli di vostro interesse sui quali applicare moltiplicatore di gara;
RISPOSTA
In risposta al presente quesito, si riportano di seguito i costi orari calcolati dalla stazione appaltante in applicazione del C.C.N.L. Fise Assoambiente attualmente vigente:
Operaio 2B → costo orario € 20,37; Operaio 3B → costo orario € 22,67; Operaio 4B → costo orario € 24,52; Impiegato 3B → costo orario € 21,76.
Quesito n.24
Chiediamo conferma che le festività nazionali civili e religiose “infrasettimanali” ricadenti durante il contratto dovranno essere incluse nel moltiplicatore e non potranno essere rifatturate a parte;
RISPOSTA
Come anzidetto, si conferma che il costo delle festività infrasettimanali non lavorate è già incluso nei costi orari sopra indicati e pertanto non sarà oggetto di fatturazione a parte.
Quesito n.25
In relazione all’art. 16 del CAPITOLATO SPECIALE chiediamo di ridurre la portata dell’articolo, poiché la genericità dello stesso rischia di essere eccessivamente gravoso per il fornitore, chiediamo quindi di specificare a che tipo di controversie si riferisce la SA o di che valore (esempio se l’ente non paga l’agenzia quest’ultima non può fornire all’infinito senza ricevere il rimborso delle somme dovute ex art. 33 c. 2 D. lgs 81/15 rischiando delle esposizioni finanziarie eccessive);
RISPOSTA
L’impossibilità di interruzione del servizio di somministrazione per decisione unilaterale dell’Agenzia deriva da ragioni normative, la Stazione Appaltante, infatti, svolge per conto del suo Ente di riferimento (Comune di Città Sant’Angelo) servizi pubblici essenziali e di interesse generale (spazzamento, raccolta rifiuti, ecc.) per i quali la legge prevede il divieto assoluto di interruzione.
Quesito n.26
- Le festività' infrasettimanali (es. 2 giugno , 25 aprile ) cadenti nel periodo di utilizzo del personale
somministrato sono da includere nel moltiplicatore offerto?
RISPOSTA
Come anzidetto, si conferma che il costo delle festività infrasettimanali non lavorate è già incluso nei costi orari sopra indicati e pertanto non sarà oggetto di fatturazione a parte.
Quesito n.27
-Il moltiplicatore che le agenzie di somministrazione devono offrire per la gara in oggetto è un mol- tiplicatore percentuale?
RISPOSTA
Il moltiplicatore dovrà essere espresso in valore assoluto (e non in percentuale) con un massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola.
Le percentuali dell’1% e del 10% trovano menzione nel terzo periodo di pag.7 del disciplinare al solo fine di favorire una migliore comprensione dei valori assoluti minimi e massimi del moltiplicatore.
Quesito n.28
-Il moltiplicatore non deve essere pari o inferiore a 1% e deve essere composto da cinque decimali dopo la virgola, quindi il primo moltiplicatore utile deve essere 1,00001?
RISPOSTA
Come specificato nel terzo periodo di pag.7 del disciplinare, si ribadisce che il moltiplicatore non potrà essere pari o inferiore a 1,01000 e superiore a 1,10000.
Le risposte ai quesiti costituiscono parte integrante del Bando ed allegata Documentazione di Gara. Città Sant’Angelo, lì 02/08/2016
Il RUP
Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxx
Il supporto al RUP
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx