CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra CRESIMECC S.r.l. (di seguito denominata Fornitore) ed i suoi acquirenti relativi alla fornitura di componenti meccanici o lavorazioni. Eventuali accordi che modificano le condizioni di fornitura devono essere messe per iscritto e sottoscritte dalle parti o inserite nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine.
A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno invece ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore.
2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma ordine del Fornitore di accettazione dell’ordine. Tuttavia se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti senza espressa riserva scritta.
La mancata ricezione della conferma ordine inviata dal Fornitore al Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi, implica una mancata ricezione dell’ordine di acquisto presso il Fornitore, pertanto si consiglia di effettuare una verifica con il Fornitore.
La conferma ordine si intenderà integralmente accettata dal Cliente non ricevendo alcuna obiezione entro 3 (tre) giorni dall’invio. Solo allora il contratto potrà ritenerci concluso.
3 - OFFERTA E ORDINE
Le offerte hanno una validità di 30 (trenta) giorni a partire dalla formulazione delle stesse. Decorso tale periodo non saranno più valide.
L’ordine del Cliente, dovrà riportare il codice articolo, il numero di pezzi, i prezzi, le date di consegna richieste corredati da eventuale indicazione del corriere convenzionato.
Eventuali modifiche e/o aggiunte ordine ad ordini già confermati dovranno essere oggetto di espressa approvazione scritta dal Fornitore e potranno comportare un allungamento ai tempi di consegna al materiale precedentemente ordinato.
4 - PREZZI
I prezzi si riferiscono al listino in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta o dell’emissione della conferma ordine. Il Fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi della vendita e quindi dei listini prezzi in vigore, in caso di aumento delle materie prime, del costo della manodopera o qualsiasi altro fattore che ne determini un aumento sostanziale dei costi di produzione.
La valuta è espressa in Euro.
I prezzi indicati sui documenti sono da intendersi franco fabbrica (EXW-Incoterms 2010) salvo diversi accordi tra le parti.
5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER I PRODOTTI
Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo ai materiali da utilizzare per i prodotti da realizzare, sarà cura del Fornitore conservare le evidenze delle caratteristiche (certificati di colata, etc - salvo diverso obbligo legislativo). Quando il materiale di realizzo viene consegnato dal Cliente, il Fornitore effettuerà le verifiche richieste dal Cliente nel processo di accettazione ed in ogni caso sarà applicata la nostra procedura di controllo in ingresso
6. TOLLERANZE GEOMETRICHE
Il Cliente è tenuto a fornire i disegni tecnici con indicazioni chiare e precise riguardo alle tolleranze geometriche, dimensionali lineari ed angolari. Eventuali esigenze riguardo alla certificazione delle misure rilevate devono essere specificate già in fase di richiesta d’offerta e riconfermate all’atto dell’ordinazione. In presenza d’indicazioni contraddittorie od imprecise o in assenza d’indicazioni particolari, il fornitore adotterà i seguenti criteri: Tabelle UNI 2768-1 grado medio e UNI 2768-2 grado medio. Tali parametri s’intendono validi per lo stato di lavorazione esistente all’atto dei controlli che il Fornitore effettua.
Eventuali danni o difformità a seguito di successive lavorazioni eseguite dal Cliente non sono imputabili alla nostra organizzazione.
7 - TRATTAMENTI TERMICI E/O SUPERFICIALI
Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo agli eventuali trattamenti termici/superficiali da effettuare. Eventuali certificazioni dei trattamenti termici/superficiali devono essere richiesti in fase d'offerta e riconfermate all’atto dell’ordinazione. Il Fornitore non risponderà in alcun modo d’eventuali trattamenti termici/superficiali finali eseguiti dal Cliente successivamente ai propri controlli in merito a possibili deformazioni e/o non rispetto dei requisiti precedentemente certificati.
8 - COLLAUDI
Il sistema qualità di CRESIMECC prevede la definizione di un piano di controllo della qualità che determina le modalità di controllo e collaudo dei prodotti in ingresso e in uscita.
Eventuali esigenze di controllo e collaudo specifiche richieste dal cliente, devono essere concordate ed approvate da parte del Fornitore.
9 - ESCLUSIONI
Salvo diverso accordo scritto, non sono comprese tutte le prestazioni, gli oneri, i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non menzionati nella conferma d'ordine del Fornitore.
10 – CONSEGNE
Xxxxx patto contrario le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Xxxxxxxx.
Con la remissione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione.
I termini di consegna comunicati hanno carattere indicativo. I termini di consegna si intendono prolungati di diritto:
1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni.
2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
Nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
11 - FORZA MAGGIORE
Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità pubbliche, interruzioni di energia, gravi ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra, verificatesi prima della conclusione del contratto, daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore
12 - PAGAMENTI
Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine presso il domicilio del Fornitore o presso l’Istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.
Eventuali dilazioni sul termini concordati dovranno essere espressamente accettati dal Fornitore. È facoltà de venditore in questo caso applicare interessi convenzionali nella misura del T.U.R. aumentato di 5 (cinque) punti.
Il cliente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.
13 - RISERVA DI PROPRIETÀ
Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
14 - GARANZIA
Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta – entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare la totale integrità.
Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati smontati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
15 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti forniti e non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente.
In ogni caso, al di fuori delle ipotesi tassative ed inderogabili previste dall’ordinamento vigente in tema di responsabilità del fornitore, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni diretti e indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA
Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente ometta o ritardi i pagamenti dovuti
17 - LEGGE APPLICABILE
Tutti i contratti di fornitura con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro del Fornitore; tuttavia, in deroga a quanto sopra, la nostra organizzazione avrà sempre la facoltà di adire il foro del Cliente.
Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura: art. 1 (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI), art.2 (FORMAZIONE DEL CONTRATTO), art.3 (OFFERTA E ORDINE),
art. 4 (PREZZI), art. 5 (CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER I PRODOTTI),
art. 6 (TOLLERANZE GEOMETRICHE), art. 7 (TRATTAMENTI TERMICI E/O SUPERFICIALI), art. 8 (COLLAUDI), art. 9 (ESCLUSIONI), art. 10 (CONSEGNE), art.11 (FORZA MAGGIORE), art. 12 (PAGAMENTI), art. 13 (RISERVA DI PROPRIETÀ) art. 14 (GARANZIA), art. 15 (RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE), art. 16 (RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE), art. 17 (LEGGE APPLICABILE), art. 18 (FORO COMPETENTE)