Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada
Concluso il 20 ottobre 2014
Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Federazione Russa,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di sviluppare e agevolare su una base di reciprocità i trasporti stradali di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno concordato quanto segue:
I. Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci tra le Parti contraenti, in transito sul loro territorio e verso o in provenienza da Paesi terzi, effettuati con veicoli immatricolati in Svizzera o nella Federazione Russa.
Art. 2
Ai sensi del presente Accordo si intende:
1) per «autorità competenti»:
a) in Svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti e, per quanto riguarda il paragrafo 1 dell’articolo 8 del presente Accordo, l’Ufficio federale delle strade,
b) nella Federazione Russa, il Ministero dei trasporti della Federazione Russa e, per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme della circolazione stradale previsto all’articolo 11 del presente Accordo, il Ministero dell’Interno della Federazione Russa.
RU 2015 523
In caso di cambiamento di una delle autorità competenti, la Parte contraente oggetto del cambiamento lo notifica all’altra Parte contraente per via diplo- matica;1
2) per «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Federazione Russa, è autorizzata a effettuare trasporti internazionali di persone o merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore in Svizzera o nella Federazione Russa;
3) per «veicolo»:
a) per i trasporti di merci, un autocarro, un autocarro con rimorchio, un veicolo trattore o un trattore con semirimorchio,
b) per i trasporti di persone, un autobus destinato al trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, nonché se del caso un rimorchio per i bagagli.
Il veicolo deve appartenere al trasportatore o quest’ultimo deve poterne di- sporre in virtù di un contratto di locazione o di leasing; 2
4) per «trasporto regolare di persone»: il trasporto di persone con autobus effet- tuato con una certa frequenza, su un itinerario prestabilito e secondo un ora- rio, tariffe e fermate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri pre- viamente definiti tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
5) per «trasporto occasionale di persone»: il trasporto di persone con autobus che non corrisponde alla definizione di «trasporto regolare di persone»;
6) per «controllo sanitario»: il controllo sanitario, veterinario e fitosanitario;
7) per «autorizzazione»: un documento che autorizza i veicoli immatricolati in una Parte contraente a effettuare corse di trasporto sul territorio dell’altra Parte contraente;
8) per «autorizzazione speciale»:
a) un documento che permette a un veicolo di un trasportatore domiciliato in una Parte contraente, che supera per dimensioni o peso i valori stabi- liti dalla legislazione dell’altra Parte contraente o che trasporta merci pericolose, di effettuare corse di trasporto sul territorio dell’altra Parte contraente,
b) un documento che permette al trasportatore domiciliato in una Parte contraente di effettuare un trasporto di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il terri- torio dell’altra Parte contraente.3
1 Nuovo testo giusta l’art. 1 par. 1 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
2 Nuovo testo giusta l’art. 1 par. 2 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
3 Nuovo testo giusta l’art. 1 par. 3 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
II. Trasporto di persone
Art. 3
1. Sulla base al principio di reciprocità, le autorità competenti delle Parti contraenti concordano l’esecuzione dei trasporti regolari di persone effettuati sul tragitto situa- to sul rispettivo territorio.
2. Per il tragitto situato su territorio svizzero, i trasporti regolari di persone sono effettuati dai trasportatori delle Parti contraenti sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente svizzera.
Per il tragitto situato sul territorio della Federazione Russa, i trasporti regolari di persone sono effettuati dai trasportatori delle Parti contraenti sulla base di un con- senso scritto rilasciato dall’autorità competente della Federazione Russa.
3. Le richieste circa l’organizzazione e l’esecuzione dei trasporti regolari di persone sono trasmesse dalle autorità competenti delle Parti contraenti e devono contenere le indicazioni riguardanti il nome del trasportatore, l’itinerario, l’orario, le tariffe, le fermate in cui il trasportatore fa salire e scendere i passeggeri nonché il periodo previsto e la frequenza dei trasporti.
Art. 44
1. I trasporti occasionali di persone sono effettuati sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti delle Parti contraenti per il tragitto situato sul rispettivo territorio nazionale.
2. Per ciascun trasporto occasionale di persone è rilasciata un’autorizzazione che permette di effettuare un solo tragitto di andata e ritorno, a meno che l’autorizzazione non specifichi un numero di tragitti diverso.
3. Ogni anno le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano gratuitamen- te un numero concordato di autorizzazioni non compilate per il trasporto occasionale di persone. Le autorizzazioni devono essere provviste della firma della persona responsabile e del timbro dell’autorità competente. Le autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno civile sono valide fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
4. Le autorità competenti delle Parti contraenti coordinano la procedura per lo scambio delle autorizzazioni non compilate.
5. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria in caso di sostituzione con un altro autobus di un autobus in avaria o danneggiato a seguito di un incidente.
4 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
Art. 5
1. Nei seguenti casi l’autorizzazione non è richiesta per i trasporti occasionali di persone con autobus se lo stesso gruppo di passeggeri è trasportato con lo stesso autobus:
1) per un circuito a porte chiuse il cui punto di partenza e di ritorno è situato sul territorio della Parte contraente in cui l’autobus è immatricolato;
2) per un viaggio che inizia sul territorio della Parte contraente in cui l’autobus è immatricolato e termina sul territorio dell’altra Parte contraente da dove l’autobus riparte vuoto;
3) l’autobus entra vuoto nel territorio dell’altra Parte contraente per riprendere il gruppo di passeggeri trasportato in precedenza dal trasportatore.
2. Nell’ambito dei trasporti occasionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell’autobus dev’essere in possesso di un documento con l’elenco dei passeggeri, la cui forma è approvata dalla Commissione mista costituita conforme- mente all’articolo 17 del presente Accordo.
Art. 5bis 5
1. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto, le informazioni sui passeggeri e sul personale (l’equipaggio) dei veicoli utilizzati dal trasportatore di una Parte contraen- te che effettuano trasporti regolari od occasionali di persone sul territorio dell’altra Parte contraente in virtù del presente Accordo sono trasmesse al sistema d’informazione appositamente concepito, se previsto dalla legislazione dell’altra Parte contraente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dati personali e contengono segnatamente:
1) cognome, nome, patronimico;
2) data di nascita;
3) tipo e numero di documento d’identità della persona utilizzato per l’acquisto del biglietto;
4) luogo di partenza, luogo di destinazione, tipo d’itinerario (diretto, in transi- to);
5) data del viaggio;
6) sesso;
7) nazionalità;
8) funzione in seno all’equipaggio (solo per i membri dell’equipaggio).
3. Le informazioni riguardanti i dati personali devono essere trattate secondo il principio della buona fede e in modo conforme alla legge.
5 Introdotto dall’art. 3 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
4. I dati personali sui passeggeri e sull’equipaggio dei veicoli devono essere conser- vati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre.
5. Possono essere trattati esclusivamente i dati personali che adempiono le finalità per le quali sono stati trattati. Il contenuto e il volume dei dati personali trattati devono essere conformi alle finalità di trattamento comunicate. I dati personali devono essere proporzionati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In fase di trattamento i dati personali devono essere corretti, pertinenti e, se del caso, adeguati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Conviene adottare le misure necessarie a garantire qualsiasi rettifica di dati incompleti o inesatti e di precisarne il senso.
6. I dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti abilitate a tale scopo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
7. Chiunque tratti dati personali conformemente al presente articolo deve adottare o garantire l’adozione delle misure giuridiche, organizzative e tecniche necessarie a proteggerli da accessi illegali o accidentali, distruzione, modifica, blocco, duplica- zione, trasmissione, divulgazione nonché da qualsiasi azione illegale in materia di dati personali.
8. Le persone che forniscono dati personali sono informate del fatto che i dati forniti saranno trasmessi, secondo il presente articolo, esclusivamente alle autorità compe- tenti abilitate a tale scopo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, e sono altresì informate delle finalità di tale trasmissione dei dati.
III. Trasporto di merci
Art. 66
1. I trasporti di merci tra le Parti contraenti o in transito nei loro territori sono effet- tuati senza autorizzazioni.
2. Un trasportatore domiciliato in una delle Parti contraenti può effettuare il traspor- to di merci dal territorio dell’altra Parte contraente verso il territorio di un Paese terzo nonché dal territorio del Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraen- te a condizione di essere in possesso di un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo, rilasciata dall’autorità competente dell’altra Parte contraente.
3. L’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo permette di effettuare un solo tragitto di andata e ritorno.
4. Ogni anno le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano gratuitamen- te un numero concordato di autorizzazioni speciali non compilate di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo. Le autorizzazioni speciali devono essere provviste della firma della persona responsabile e del timbro
6 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
dell’autorità competente. Le autorizzazioni speciali rilasciate nel corso dell’anno civile sono valide fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
5. Le autorità competenti delle Parti contraenti coordinano la procedura per lo scambio delle autorizzazioni speciali non compilate di cui all’articolo 2 paragrafo 8 lettera b del presente Accordo.
Art. 77
Art. 88
1. Se le dimensioni e il peso di un veicolo (carico o no) che appartiene a un traspor- tatore proveniente da una Parte contraente superano i limiti stabiliti dalla legislazio- ne dell’altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere previamente un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 del presente Accordo9 sulla base della legislazione nazionale di quest’ultima.
2. I trasporti di merci pericolose sul territorio delle Parti contraenti sono effettuati in conformità dell’Accordo europeo del 30 settembre 195710 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose e della legislazione nazionale che disciplina questi trasporti; quest’ultima può stabilire l’obbligo di ottenere un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 2 paragrafo 8 del presente Accordo11.
3. Per i trasporti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti delle Parti contraenti possono prescrivere al veicolo un itinerario obbligatorio.
IV. Disposizioni generali
Art. 9
1. I veicoli immatricolati in una delle Parti contraenti che effettuano trasporti inter- nazionali in virtù del presente Accordo devono essere muniti della targa di immatri- colazione e del segno distintivo del relativo Paese.
2. I rimorchi e i semirimorchi possono essere muniti di targhe di immatricolazione e segni distintivi di altri Paesi a condizione che gli autocarri, i veicoli trattori e gli autobus rechino targhe di immatricolazione e segni distintivi di una delle Parti contraenti.
7 Abrogato dall’art. 5 del Prot. del 15 ott. 2021, con effetto dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
8 Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
9 Nuova espr. giusta l’art. 6 para. 1 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
10 RS 0.741.621
11 Parte del periodo introdotto dall’art. 6 para. 2 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
Art. 10
Un trasportatore domiciliato in una Parte contraente non è autorizzato a effettuare trasporti di persone o merci fra due località situate sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 11
1. Il conducente del veicolo dev’essere titolare di una licenza di condurre nazionale o internazionale (sempre che accompagnata dalla licenza di condurre nazionale richiesta per la categoria del veicolo) ed essere in possesso dei documenti di imma- tricolazione del veicolo conformi alle esigenze della Convenzione dell’8 novembre 196812 sulla circolazione stradale.
2. L’autorizzazione di trasporto e gli altri documenti richiesti in virtù del presente Accordo devono trovarsi a bordo del veicolo a cui si riferiscono ed essere presentati su richiesta delle autorità competenti delle Parti contraenti abilitate al controllo dei trasporti stradali.
Art. 12
1. I trasportatori domiciliati nelle Parti contraenti che effettuano trasporti di persone o di merci in virtù del presente Accordo sono esentati su base reciproca da tasse, emolumenti e pagamenti correlati al possesso e all’uso del veicolo.
2. Conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti le tasse per l’utilizzo delle infrastrutture stradali quali strade, autostrade, ponti e galle- rie situati sul territorio delle Parti contraenti, compresi i pagamenti previsti a titolo di risarcimento dei danni cagionati da veicoli all’infrastruttura stradale, possono essere riscossi su base non discriminatoria presso i trasportatori delle Parti contraenti.13
Art. 13
1. Il trasportatore è esentato su base reciproca da obblighi e tasse doganali durante il trasporto, effettuato sulla base del presente Accordo, delle seguenti merci:
1) combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi di un veicolo previsti dal co- struttore per ciascun modello e connessi tecnicamente e costruttivamente al sistema di combustione del veicolo nonché il carburante contenuto nel serba- toio di rimorchi e semirimorchi installato dal costruttore e utilizzato per i si- stemi di riscaldamento o di raffreddamento di questi mezzi di trasporto;
2) lubrificanti nella quantità necessaria per il funzionamento del veicolo duran- te il trasporto;
3) pezzi di ricambio e attrezzi destinati alla riparazione del veicolo in caso di guasto o incidente durante il trasporto internazionale.
12 RS 0.741.10
13 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
2. I pezzi di ricambio e gli attrezzi di cui al numero 3 del paragrafo 1 del presente articolo, se non utilizzati, non sono soggetti alla riesportazione. I pezzi di ricambio sostituiti sono riesportati, distrutti o sottoposti a qualsiasi altra procedura prevista dalla legislazione doganale della Parte contraente sul cui territorio ha avuto luogo la riparazione.
Art. 14
1. I controlli di frontiera, doganali, di trasporto e sanitari devono essere effettuati conformemente agli Accordi internazionali ai quali la Svizzera e la Federazione Russa hanno aderito. Le questioni non contemplate da tali Accordi sono disciplinate dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio sono effettuati detti con- trolli.
2. Nel caso di trasporti di persone che necessitano di cure mediche urgenti, di tra- sporti regolari di persone e di trasporti di animali, di prodotti deperibili e di merci pericolose, i controlli di frontiera, doganali, di trasporto e sanitari sono effettuati in via prioritaria.
Art. 15
Il trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo dev’essere previa- mente coperto da un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
Art. 16
1. I trasportatori e i conducenti di veicoli immatricolati nelle Parti contraenti sono tenuti a rispettare le norme della circolazione stradale e la legislazione della Parte contraente sul cui territorio si trova il veicolo.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo da parte del traspor- tatore, le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è immatricolato il veicolo possono adottare, su richiesta delle autorità competenti dell’altra Parte contraente sul cui territorio è stata commessa la violazione, uno dei provvedimenti seguenti:
1) avvertimento scritto al trasportatore;
2) sospensione o revoca dell’autorizzazione o dell’autorizzazione speciale pre- cedentemente rilasciata al trasportatore;
3) blocco del rilascio al trasportatore di nuove autorizzazioni o di nuove auto- rizzazioni speciali per effettuare trasporti sul territorio dell’altra Parte con- traente.14
3. I provvedimenti adottati devono essere notificati alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
14 Nuovo testo dei numeri 1) a 3) giusta l’art. 8 del Prot. del 15 ott. 2021, in vigore dal 10 dic. 2021 (RU 2021 868).
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l’applicazione, nei confronti del trasportatore o del conducente del veicolo immatricolato nell’altra Parte con- traente, di sanzioni previste dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stata commessa l’infrazione.
V. Disposizioni finali
Art. 17
1. Le Parti contraenti risolvono per via negoziale o diplomatica le controversie che potrebbero sorgere in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista incaricata di trattare le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
3. La Commissione mista si riunisce su richiesta dell’autorità competente dell’una o dell’altra Parte contraente alternativamente sul territorio di ciascuna di esse.
Art. 18
Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo.
Art. 19
Le questioni che non sono regolamentate né dal presente Accordo né dagli Accordi internazionali ai quali hanno aderito le Parti contraenti sono disciplinate secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente.
Art. 20
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che derivano da altri accordi internazionali ai quali la Svizzera e la Federazione Russa hanno aderito.
Art. 21
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, le dispo- sizioni del presente Accordo si applicano parimenti al Principato fintanto che questo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Art. 22
1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo che le Parti contraenti si sono notificate per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è valido per un periodo indeterminato.
3. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante preavviso scritto inviato per via diplomatica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.
4. L’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada fir- mato a Berna il 14 aprile 198915 sarà abrogato a decorrere dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo tra la Svizzera e la Federazione Russa.
Fatto a Mosca il 20 ottobre 2014 in due esemplari, ciascuno in lingua francese e russa, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxx | Per il Governo della Federazione Russa: Xxxxxxx Xxxxx |
15 [RU 2001 487]