SCHEMA DI CONTRATTO
GE1706
INFOCAMERE S.C.P.A.
Procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l’affidamento del
“Servizio di Manutenzione dei prodotti Software Würth Phoenix installati presso il CED di InfoCamere e correlati servizi”
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SCHEMA DI CONTRATTO
Lotto - 2
Sommario
Art. 2 (Oggetto dell’Appalto) 5
Art. 3 (Durata del Contratto e recesso) 5
Art. 4 (Servizi di manutenzione dei prodotti software Würth Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere) 6
Art. 5 (Servizi di consulenza specialistica) 7
Art. 6 (Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore) 8
Art. 7 (Variazioni in corso di esecuzione) 9
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria) 9
Art. 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 9
Art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato.
Art. 11 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) 12
Art. 12 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) 13
Art. 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy) 14
Art. 15 (Risoluzione del Contratto) 16
Art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi) 17
Art. 17 (Responsabile del contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni) 19
Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici) 20
Art. 19 (Documentazione antimafia) 20
Art. 20 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) 20
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona di ………………………, nato a …………………. il ,
in qualità di ………………………, munito di relativi poteri (in seguito più brevemente
“InfoCamere”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di al
n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di ……………
della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Appaltatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
b) InfoCamere, ai fini dell’espletamento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di acquisire il servizio di manutenzione dei prodotti software Würth Phoenix installati presso il CED di Padova, nonché il servizio di consulenza specialistica su specifici prodotti (di seguito per brevità anche “Appalto;
c) a tal fine con Determina a Contrarre prot. n. 17566/2017-10007 del 24/05/2017, InfoCamere ha indetto apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni (nel prosieguo, solo “Codice” o “D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”), articolata in due Lotti (per tipologia di prodotto oggetto di manutenzione), volta all’affidamento del predetto appalto.
d) il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. ……………. del …….….., nella
G.U.R.I. n. …..…. del …………. e sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa
vigente;
e) all’esito della procedura la società è risultata aggiudicataria del Lotto 2 cui corrisponde il CIG n. 70797098AE;
f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
g) l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
h) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
i) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
j) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
k) le Parti, con il presente contratto (di seguito, “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto,
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Norme regolatrici)
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Capitolato Tecnico e allegato “Dettaglio prodotti-servizi”;
Dichiarazione di Offerta Economica e allegato “Schede di Offerta Economica”;
Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile;
Note Informative ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2080 e s.m.i.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R.
207/2010 nelle parti vigenti;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 (Oggetto dell’Appalto)
1. Oggetto del presente Appalto sono:
- servizi di manutenzione dei software Würth Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere;
- servizi di consulenza specialistica a supporto della installazione e gestione dei prodotti software Würth Phoenix,
come specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato “Dettaglio prodotti-servizi” e nello Schema di Contratto – Lotto 2.
2. Le prestazioni sopra elencate dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e suo allegato, nella Dichiarazione di Offerta Economica e nelle allegate “Schede di offerta economica”.
Art. 3 (Durata del Contratto e recesso)
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e avrà la scadenza al 31.12.2020. I servizi oggetto del presente Contratto saranno attivi e garantiti a partire dal 01.01.2018 e per le mensilità indicate nel documento “Dettaglio prodotti-servizi” allegato al Capitolato Tecnico.
2. Le Parti convengono che InfoCamere avrà facoltà di recedere, senza alcun preavviso e senza alcun onere, dal presente Contratto in uno dei seguenti casi:
a) apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
b) venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
c) impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
d) sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sui servizi oggetto del Contratto;
e) sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sul ruolo oppure sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresi il numero e la dislocazione a livello territoriale.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 del presente articolo, InfoCamere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi di cui al successivo art. 17 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi) maturati alla data di
efficacia del recesso.
4. Alla scadenza del Contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di InfoCamere, a garantire:
a. la prosecuzione delle prestazioni affidate alle stesse condizioni previste nel presente Contratto nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario;
b. tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore.
Art. 4 (Servizi di manutenzione dei prodotti software Würth Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere)
1. L’Appaltatore dovrà garantire per ciascun prodotto Würth Phoenix di cui al documento “Dettaglio prodotto-servizi” allegato al Capitolato Tecnico, tramite soluzioni web e strumenti propri e/o resi disponibili dal Produttore:
- il servizio di manutenzione correttiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli aggiornamenti software e fix finalizzati alla rimozione di malfunzionamenti, nonché alla risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza;
- il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli aggiornamenti software relativi all’evoluzione tecnologica ed al versioning dei prodotti (a titolo indicativo e non esaustivo major release, patch set…);
- il servizio di supporto tecnico, consistente nella messa a disposizione:
a) degli script/procedure di upgrade ed installazione delle nuove versioni,
b) di tutta la documentazione e manualistica tecnica di supporto, ivi compresa la pianificazione dei rilasci,
c) di tutte le comunicazioni di prodotto necessarie a garantirne la piena funzionalità,
d) le variazioni di tipo commerciale (modifiche listini e di policy, livelli di servizio, ecc. …).
- il servizio di assistenza, finalizzato a consentire ad InfoCamere la segnalazione di malfunzionamenti e criticità ai fini della loro successiva risoluzione nel rispetto delle modalità operative e dei livelli di servizio richiesti.
2. L’appaltatore dovrà eseguire i servizi sopra elencati nel rispetto dei livelli di servizio specificatamente richiesti per ciascun prodotto presente nel Lotto 2 secondo quanto indicato nel documento “Dettagli prodotti-servizi”, allegato al Capitolato Tecnico.
3. L’appaltatore si impegna a assicurare ad InfoCamere:
a. l’attivazione dei servizi di manutenzione nel rispetto della durata dell’appalto e svolgere in tempo utile tutte le necessarie procedure nei confronti del Produttore;
b. comunicare prontamente a InfoCamere, per iscritto o via PEC, le credenziali/abilitazioni (es. user id, password…. etc.) necessarie alla fruizione dei servizi.
4. Resta espressamente inteso tra le Parti che InfoCamere, in funzione delle proprie specifiche esigenze, potrà dismettere parzialmente (decremento del numero di licenze) alcuni dei prodotti software installati, dandone formale comunicazione all’Appaltatore entro il terzo trimestre di ciascun anno con conseguente rideterminazione dei corrispettivi sulla base dei canoni annuali offerti dall’Appaltatore, a partire dall’anno successivo.
Art. 5 (Servizi di consulenza specialistica)
1. L’Appaltatore si impegna a svolgere in favore di InfoCamere, esclusivamente su richiesta di quest’ultima, il servizio di consulenza specialistica finalizzato a supportare i gruppi di lavoro interni nell’ambito delle attività indicate al par. 5.3 del Capitolato Tecnico.
2. La richiesta di consulenza specialistica verrà formalizzata da InfoCamere, sulla base delle proprie esigenze, all’Appaltatore mediante apposito ordine contenente:
a) la determinazione dell’impegno richiesto, in termini di giornate/uomo;
b) il periodo temporale di esecuzione del servizio.
3. Per il servizio di consulenza specialistica eventualmente richiesto da InfoCamere, dovranno essere impiegate risorse con competenze certificate dal Produttore (ove sia prevista la certificazione) sui prodotti per i quali si richiede l’intervento, nonché una esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi di consulenza specialistica sui medesimi prodotti non inferiore a 4 (quattro) anni. Successivamente alla richiesta di intervento da parte di InfoCamere, l’Appaltatore dovrà comunicare, in forma scritta, i nominativi delle risorse che verranno impiegate, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti (certificazioni ed esperienze maturate).
4. Nell’ipotesi in cui una risorsa si trovasse nell’impossibilità di prestare l’attività richiesta, l’Appaltatore dovrà procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime competenze ed esperienze. A tal fine, l’Appaltatore comunicherà ad InfoCamere il nominativo e l’attestazione dei requisiti della nuova risorsa proposta entro
2 (due) giorni dal verificarsi dell’evento. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del consenso da parte di InfoCamere.
5. InfoCamere avrà, altresì, la facoltà di richiedere all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, la sostituzione di uno o più risorse professionali ove non rispettino i requisiti di competenza e/o le capacità dichiarate o nel caso in cui non siano funzionali alla corretta esecuzione delle attività richieste. L’Appaltatore dovrà provvedere a proporre una o più nuove risorse, in possesso delle competenze e dei requisiti adeguati, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del consenso da parte di InfoCamere.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini, InfoCamere potrà applicare la relativa penale ai sensi del successivo art. 14 (Penali).
Art. 6 (Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative nonché i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico per l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Appalto, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. L’Appaltatore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. L’Appaltatore, per le eventuali prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali di InfoCamere nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni
di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative appositamente consegnate e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Art. 7 (Variazioni in corso di esecuzione)
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 15 (Risoluzione del Contratto).
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria)
1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi allegati, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. dell’importo
di Euro ………………. (Euro ………………………………………./..), rilasciata da
……………….. in data ……………….., ed avente scadenza al InfoCamere,
in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
Art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato.
Responsabilità e manleva)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.
2. L’Appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
c) che l’Appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere (almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni) l’Appaltatore trasmetta: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
9. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio
instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
00.Xx tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
11.InfoCamere, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
12.L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
00.Xx sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 11 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva)
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla manodopera sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nella
Dichiarazione di Offerta Economica allegata, sono pari ad Euro ,…. (Euro
…………………………../…..).
4. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nella Dichiarazione di Offerta Economica allegata, sono pari ad Euro ………………..,…. (Euro
…………………………../…..).
5. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad Euro 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), commi 8 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 12 (Xxxxxxxx e diritti d’autore)
1. InfoCamere non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche e/o informatiche di terzi ovvero abbia violato diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. L’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere sollevata ed indenne InfoCamere e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
3. L’Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in relazione ai prodotti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, InfoCamere, fermo restando il risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno per ciò subito.
Art. 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy)
1. L’Appaltatore, garantisce che il personale proprio, e del subappaltatore eventualmente autorizzato, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codici identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di InfoCamere e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento del Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela
del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da esso e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 14 (Penali)
1. InfoCamere si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. In particolare, InfoCamere avrà facoltà di applicare al Contraente le seguenti penali.
- per ogni ora di ritardo nella presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento rispetto ai livelli di servizio richiesti per ciascun prodotto software Würth Phoenix installato, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00);
- per ogni giorno di ritardo nella risoluzione dei malfunzionamenti rispetto ai livelli di
servizio richiesti per ciascun prodotto software Würth Phoenix installato, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per i casi di grado di severità maggiore ed Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per tutti gli altri casi;
- per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a
forza maggiore, rispetto alla data di decorrenza dei servizi di manutenzione relativi ai prodotti software già installati oggetto del presente Contratto, come richiesta nel relativo ordine, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a
forza maggiore, nell’esecuzione del servizio di consulenza specialistica rispetto alla data indicata nel relativo ordine, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00);
- per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a
forza maggiore, rispetto al termine previsto per la sostituzione delle risorse ai sensi del precedente art. 6 (Servizi di consulenza specialistica), commi 4 e 5, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00).
3. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico,
InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
8. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.
Art. 15 (Risoluzione del Contratto)
1. L’Appaltatore dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: art. 2 (Oggetto dell’Appalto), art. 4 (Servizi di manutenzione dei prodotti software Würth Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere), art. 5 (Servizi di consulenza specialistica), art. 7 (Variazioni in corso di esecuzione), art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), art. 10 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti
previsti nella documentazione di gara, il rispetto delle prestazioni dedotte in Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai predetti articoli e obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Pertanto, ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui all’art. 14 (Penali), qualora l’Appaltatore si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici), 19 (Documentazione antimafia) e 20 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Contratto ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto per i motivi di cui al presente contratto ovvero di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’Appalto ai sensi del medesimo articolo 110 del Codice.
Art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)
1. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto all’Appaltatore un corrispettivo complessivo massimo pari a Euro , (Euro
/ , oltre IVA, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta, suddiviso come di seguito indicato:
a) Euro ,00 (Euro / ), IVA esclusa, quale importo massimo per il servizio di manutenzione dei prodotti Würth Phoenix installati presso il CED di InfoCamere Lotto 2;
b) Euro ,00 (Euro / ), XXX xxxxxxx, quale importo massimo per il servizio di consulenza specialistica suddiviso nei seguenti importi per giornata/uomo:
- Euro ,00 (Euro / ), IVA esclusa, quale importo per giornata/uomo per “Assistenza Specialistica on site sulle soluzioni Würth Phoenix NetEye, Sahi, Alyvix e Real User Experience.
2. I relativi corrispettivi saranno determinati, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dall’Appaltatore, con le seguenti modalità:
i. per il servizio di manutenzione dei prodotti Würth Phoenix già installati nel CED di InfoCamere, di cui al punto a) del precedente comma, il corrispettivo sarà determinato sulla base dei canoni complessivo offerto dall’Appaltatore in fase di gara per il servizio di manutenzione richiesto, in relazione all’effettiva durata del servizio;
ii. per il servizio di consulenza specialistica, di cui al punto b) del precedente comma, il corrispettivo sarà determinato sulla base del prezzo offerto dall’Appaltatore in fase di gara per singola giornata/uomo, in relazione all’effettivo impegno erogato.
3. Il pagamento dei corrispettivi sopra riportati avverrà con le modalità di seguito indicate:
a. per i servizi di manutenzione dei principali prodotti software Würth Phoenix installati oggetto del presente Lotto 2, il pagamento avverrà tramite canone trimestrale posticipato, calcolato pro quota rispetto all’importo su base annuale offerto dall’Appaltatore;
b. per i servizi di consulenza specialistica su specifici prodotti, il pagamento avverrà mensilmente, sulla base delle giornate/uomo effettivamente erogate come risultanti dal “Rapporto Attività” fornito dall’Appaltatore e formalmente approvato dal Responsabile della fase di esecuzione di InfoCamere.
4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
6. Le Parti, fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, convengono espressamente che i corrispettivi come sopra determinati, sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni svolte in esecuzione del presente Contratto e nei relativi allegati (tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventuali spese di trasferta, vitto, alloggio e trasporto), nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti dell’art. 30,
comma 5, del Codice.
7. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture ad InfoCamere complete del riferimento
C.I.G. 70797098AE.
8. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
00.Xx fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul conto corrente (bancario o postale) dedicato e opportunamente comunicato:
.
00.Xx sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
nome , cognome , nato a , il , c.f.
;
nome , cognome , nato a , il , c.f.
.
12.I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 (Responsabile del contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.
3. InfoCamere nomina, quale Responsabile per la fase esecutiva del presente Contratto:
- Sig. , PEC .
4. L’Appaltatore nomina, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC .
5. Il suddetto Responsabile del servizio interagirà con InfoCamere, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore prende atto che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Appaltatore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 19 (Documentazione antimafia)
1. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare ad InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Contratto s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 20 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità)
1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i
principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto xxx indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. L’Appaltatore prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx – costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Art. 21 (Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 22 (Spese)
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad InfoCamere per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dal Decreto 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare ad InfoCamere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie, stimabili in circa Euro 2.500,00 IVA Esclusa, nella misura degli importi effettivamente pagati.
3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., IBAN: XX00X000000000000000000000X, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara GE1701”.
Art. 23 (Clausola finale)
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore InfoCamere