CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ………… il giorno ……………….. del mese di ……………. in , e precisamente
presso del Comune di
, avanti a me
, Segretario Generale del Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
A) da una parte i Comuni sottoindicati, ciascuno dei quali in persona del Dirigente pro tempore o funzionario nominativamente indicato:
1) Per il Comune di Aulla _
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Aulla (codice fiscale 81003750452) nella sua qualità di Dirigente e sulla base della delibera di Consiglio del , n. ;
2) Per il Comune di Bagnone
nato a il domiciliato
per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in
rappresentanza del Comune di Bagnone (codice fiscale 00081870453) nella sua qualità di
e sulla base della delibera di Consiglio del , n. ;
3) Per il Comune di Carrara nato a il domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Carrara (codice fiscale 00079450458) nella sua qualità di
e sulla base della delibera di Consiglio , n. ;
4) Per il Comune di Casola in Lunigiana
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Casola (codice fiscale 00141290452) nella sua qualità di e sulla base della Delibera di Consiglio , n. ;
5) Per il Comune di Comano
nato a il domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Comano (codice fiscale 81001390459) nella sua
qualità di e sulla base
della delibera di Consiglio del ,
n. ;
6) Per il Comune di Filattiera
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale
interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Filattiera (codice fiscale 00145650453) nella sua qualità
e sulla base della delibera di consiglio del , n. ;
7) Per il Comune di Fivizzano
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Fivizzano (codice fiscale 00087770459) nella sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio del , n.
;
8) Per il Comune di Fosdinovo
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Fosdinovo (codice fiscale 00087610457) nella sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio del , n.
;
9) Per il Comune di Licciana Nardi
nata a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Licciana N. (codice fiscale 00082800459) nella sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio del , n.
;
10) Per il Comune di Massa
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Massa (codice fiscale 00181760455) nella sua qualità di
e sulla base della delibera di Consiglio del , n.
;
11) Per il Comune di Montignoso
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Montignoso (codice fiscale 00100290451) nella
sua qualità di e sulla base
della delibera di Consiglio del , n.
;
12) Per il Comune di Mulazzo
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Mulazzo (codice fiscale 81001330455) nella sua
qualità di e sulla base della
delibera di Consiglio del , n. ;
13) Per il Comune di Podenzana
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Podenzana (codice fiscale 00188370456) nella
sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio del , n.
;
14) Per il Comune di Pontremoli
nato a il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Pontremoli (codice fiscale 819170457) nella sua
qualità di e
sulla base della delibera di Consiglio del
, n. ;
15) Per il Comune di Tresana
nato a
il domiciliato per la carica in
Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Tresana (codice fiscale 81000810457) nella sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio n. ;
16) Per il Comune di Villafranca in Lunigiana
nato ad Aulla il
domiciliato per la carica in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Villafranca L. (codice fiscale 00105700454 )
nella sua qualità di e
sulla base della delibera di Consiglio del
, n. ;
17) Per il Comune di Zeri
nato a il
domiciliato per la carica
in Comune il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Zeri (codice fiscale 00191990456) nella sua qualità di e sulla base della delibera di Consiglio del
, n. ;
a seguito di deliberazione della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. di approvazione del presente contratto di servizio, assunta in data 31 gennaio 2005
B) e dall’altra parte
- il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, nato a Parma (PR) il 30 ottobre 1964 e domiciliato in Massa, xxx Xxxxxx x 00/0, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e Legale Rappresentante della Società “Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) Massa-Carrara SpA”, (d’ora innanzi, quando non citata per esteso, definita semplicemente Società) con sede in Xxxxxxx (XX) xxx Xxxx, 00, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. , autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’articolo 15 del vigente statuto sociale.
D’ora innanzi, quando insieme, definite le Parti. Dell’identità e della piena capacità delle Parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo. Le Parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
I- che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 3 novembre 1998 (nel seguito Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in livelli ottimali di esercizio per l’Edilizia Residenziale Pubblica denominati L.O.D.E.;
II- che tale suddivisione per la provincia di Massa-Carrara coincide con il territorio provinciale;
III- che, in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Sindaci della provincia in data 29 ottobre 2002 si sono costituiti in Conferenza, formalizzando la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall’art. 4 della Legge Regionale;
IV- che i Comuni associati nel L.O.D.E. di Massa-Carrara sono tutti quelli che costituiscono il livello ottimale di esercizio;
V- che i Comuni associati, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari singolarmente e in forma associata di un insieme di funzioni inerenti l’Edilizia Residenziale Pubblica nel livello ottimale;
VI- che la Legge Regionale stabilisce di attribuire gli immobili già di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Massa-Carrara (nel seguito indicata come Ater Massa- Carrara) ed ubicati nel territorio della provincia di Massa-Carrara, ai Comuni che costituiscono tale livello ottimale;
VII- che, fino alla data del 30 novembre 2004, le funzioni indicate dall’art. 5, comma 1, della Legge Regionale sono state svolte dall’Ater Massa-Carrara;
VIII- che, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26 giugno 2002 (d’ora innanzi Delibera Regionale) e della Delibera di Giunta Regionale n. 1060 del 25 ottobre 2004 (d’ora innanzi Delibera di Giunta regionale) è stato disposto lo scioglimento del ramo operativo dell’Ater Massa-Carrara a far data dal 1 dicembre 2004;
IX- che, in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati nel Livello Ottimale di Esercizio (L.O.D.E.) di Massa-Carrara hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni
associati e denominata Edilizia Residenziale Pubblica Massa-Carrara
S.p.A. (nel seguito E.R.P. Massa- Carrara S.p.A. o Società);
X- che in data 29 marzo 2004 i Comuni associati hanno costituito la società “Edilizia Residenziale Pubblica Massa- Carrara S.p.A.”, quale soggetto gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale;
XI- che ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale, della Delibera del Consiglio Regionale e della Delibera della Giunta regionale sono conferiti in “E.R.P. Massa Carrara S.p.A”., a far data dal 1 dicembre 2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Massa-Carrara;
XII- che, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, con la Delibera di Giunta regionale sono state disciplinate le modalità di assegnazione ad “E.R.P. Massa- Carrara S.p.A.” del personale di Ater Massa-Carrara;
XIII- che E.R.P. Massa-Carrara S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. e, nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle
funzioni indicate nel primo comma dell’art. 5 della stessa Legge Regionale;
XIV- che, anche in adempimento degli obblighi sanciti dalla Legge Regionale, le Parti hanno inteso disciplinare le modalità di svolgimento – da parte di
E.R.P. Massa Carrara S.p.A. – delle funzioni indicate nel primo comma dell’art. 5 della stessa Legge Regionale, fissando gli obblighi reciproci tra le Parti stesse;
XV- che, ai fini della individuazione delle differenti tipologie di intervento edilizio, nel presente contratto si farà riferimento a quanto disposto dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
XVI- che, nel presente contratto, per Regolamento d’utenza si intende il regolamento emanato in attuazione dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (d’ora innanzi definita Legge Regionale E.R.P.) e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque il regolamento richiamato nei contratti di locazione;
XVII- che, con delibera n. 5 novembre 2004
n. 6 la Conferenza dei Sindaci del
L.O.D.E. di Massa-Carrara ha approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la società
E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
XVIII- che, in data 14/9/2005, tra ERP e i Comuni come innanzi individuati è stato sottoscritto il “Contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale”, registrato in Massa il 29/9/2005 al n. 1181;
XIX- che così come previsto all’art. 21 del contratto di servizio di cui al precedente punto – sulla base dell’esperienza gestionale maturata nel corso degli anni di affidamento del servizio ed al fine sia di prevedere e meglio precisare contrattualmente, conformemente all’operato sino ad oggi posto in essere da ERP con i Comuni concessori, gli obblighi e i diritti dei sottoscrittori sia di migliorare la qualità del servizio reso – si è reso necessario stipulare un nuovo contratto, integrativo di quello precedentemente stipulato;
XX- che, sin dalla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto XVIII, la Società e i Comuni avevano convenuto che tutti gli oneri sostenuti per gli immobili affidati in gestione,
nessuno escluso e/o eccettuato, rimanessero a carico della Società;
XXI- che tale contratto di servizio, oltre a regolare i rapporti gestionali, deve assumere la veste di strumento di programmazione, garantendo un articolato flusso informativo ed un costante monitoraggio al fine di pervenire ad un continuo miglioramento dei servizi resi;
XXII- che è intenzione delle Parti, come sopra costituite, formalizzare le reciproche obbligazioni.
Si conviene e si stipula quanto segue: previa approvazione e verifica ad ogni effetto della su esposta narrativa.
TITOLO I – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 1) Oggetto del contratto
1. Con le finalità di cui in premessa e nei termini e modalità di cui agli articoli seguenti, i Comuni della provincia di Massa-Carrara confermano e affidano nuovamente alla Società, che accetta, la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica passati in proprietà dei Comuni in forza della Legge regionale 3 novembre 1998 n. 77, nonché degli alloggi già di proprietà comunale utilizzati per fini ERP che
- costruiti con o senza il concorso di contributo pubblico, comunque utilizzati per le finalità proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica -
sono assoggettati alla Legge regionale 20 dicembre1996 n. 96.
2. Sono affidate in gestione alla Società anche le unità immobiliari non riferibili ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (fondi ad uso ufficio e commerciali) comunque costruite o acquisite con il concorso del finanziamento pubblico per Edilizia Residenziale Pubblica. Dette unità immobiliari potranno essere cedute esclusivamente nel rispetto delle procedure indicate all’art. 1 comma 15 e ss. della Legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le unità immobiliari affidate in gestione sono descritte, distintamente Comune per Comune, nell’Allegato “A” al presente contratto. Tale elenco può essere integrato, anche in data successiva alla sottoscrizione del presente atto, mediante lettera raccomandata A.R. inviata da ciascun Comune alla Società e per conoscenza alla conferenza dei Sindaci del LODE, con ulteriori immobili di proprietà comunale, ai quali si applicheranno pertanto le pattuizioni che seguono a far data dalla comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.
4. Sono altresì affidate alla Società, che accetta:
a) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, e quant’altri siano necessari sul patrimonio conferito in gestione e su quello realizzato o comunque acquisito da
altri soggetti pubblici e privati, nei limiti di spesa disposti dalla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. in sede di approvazione dei piani annuali e pluriennali di manutenzione; nonché sulla base della capacità di spesa dell’ente Gestore definita in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione;
b) la realizzazione e gestione degli interventi di nuova costruzione e recupero edilizio, secondo le modalità previste negli articoli successivi, nonché la dismissione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge regionale 3 novembre 1998 n. 77.
5. La Società può inoltre svolgere, in proprio, previa deliberazione della conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., ovvero su richiesta e per conto di Comuni singoli o gruppi di Comuni associati, nonché di altri soggetti pubblici e/o privati, nei limiti di legge, attività ed interventi quali:
a) Recupero e ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell’art.
120 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’attuazione di piani attuativi e di recupero e di altri
programmi di intervento edilizio comunque denominati, compresa la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) Progettazione, finanziamento,
acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche sovvenzionata e convenzionata;
c) Progettazione, finanziamento,
acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni secondo la legislazione vigente;
d) Altri interventi ed attività di trasformazione urbana e infrastrutturale, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant’altro necessario e strumentale, anche mediante la costituzione di società di scopo o la partecipazione a nuove ed esistenti società ai sensi dell’art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
e) Costituire l’Agenzia Casa allo scopo di fornire l’accesso alla locazione agevolata di abitazioni di proprietà privata o pubblica.
6. Per tutti gli interventi e/o funzioni facoltativamente delegati al Gestore, ciascun Comune provvederà a determinare, in accordo con il medesimo, le prestazioni richieste, le modalità di esercizio, i parametri di controllo e contabilità nonché i costi di esercizio di tali attività.
Art. 2) Durata e rinnovo del contratto.
Eventuale subentro
1. Il presente contratto ha efficacia dal 1 gennaio 2013 ovvero dal giorno della sua sottoscrizione se successivo, sino al 30 novembre 2050 e non potrà essere tacitamente rinnovato.
2. La formalizzazione del nuovo contratto deve avvenire almeno sei mesi prima della scadenza del precedente.
3. In caso di risoluzione anticipata o mancato rinnovo, al fine di evitare interruzioni nella continuità dei servizi, le Parti concordano che la Società è comunque tenuta ad assicurare le prestazioni contrattuali fino all’assunzione della gestione da parte di un nuovo soggetto, alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard fino a quel momento applicati.
4. Il nuovo soggetto dovrà subentrare in tutti i rapporti giuridici eventualmente instaurati dalla Società con terzi per l’esecuzione di prestazioni connesse alla gestione dei servizi e dei beni alla medesima affidati. Dal subentro non può derivare, salva diversa specifica pattuizione,
alcun onere, diretto o indiretto, a carico della Società, con esonero della stessa da ogni responsabilità connessa o conseguente al subentro; conseguentemente, il nuovo soggetto sarà tenuto a farsi carico delle spese.
5. In caso di risoluzione anticipata, per qualsivoglia titolo e/o ragione, i Comuni saranno tenuti a rimborsare alla Società i costi sostenuti per manutenzione straordinaria, che eccedano i corrispettivi annuali percepiti.
Art. 3) Regolazione dei rapporti alla scadenza del contratto
1. Al termine del rapporto contrattuale, tutti i beni eventualmente concessi in uso dai Comuni alla Società, compresi quelli consegnati o comunque resi disponibili successivamente alla stipula del presente contratto e nel periodo di vigenza del medesimo, sono da questa restituiti in buono stato di conservazione, compatibilmente all’usura naturale ed al tempo trascorso. La Società sarà inoltre tenuta a consegnare i software gestionali in cui sono individuati i singoli utenti e i canoni addebitati, la loro periodicità, nonché tutte le informazioni relative alle attività individuate al successivo art. 13.
2. Di tutte le operazioni di consegna, devoluzione, retrocessione è redatto in contraddittorio tra le parti, verbale descrittivo dei beni e del loro stato d’uso.
3. La regolazione dei rapporti economici tra le Parti deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto.
4. Al nuovo soggetto gestore di cui all’articolo precedente o al singolo Comune territorialmente interessato, la Società può cedere a titolo oneroso tutti o parte dei beni di sua proprietà esclusiva, verso corrispettivo definito con perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Massa.
Art. 4) Divieto di cessione del contratto
1. La Società non può, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né trasferire, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l’azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto.
2. Eventuali scelte organizzative per l’esternalizzazione di servizi devono essere coerenti con le linee generali di indirizzo preventivamente approvate dal LODE.
TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMMOBILI
Art. 5) Regime giuridico degli immobili
1. Agli immobili dei Comuni rientranti nelle previsioni del presente contratto la Società applica le vigenti normative statali e regionali e quelle che nel corso del tempo saranno emanate; applica altresì i propri regolamenti, emanati in attuazione delle predette normative e resi esecutivi dalla Regione Toscana, nonché
le procedure amministrative, tecniche e contabili vigenti sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Art. 6) Oneri fiscali e contributivi
1. Gli eventuali oneri per tributi e contributi ordinari e straordinari gravanti sugli immobili oggetto del presente contratto in forza di specifiche, presenti e future disposizioni di legge, sono a carico del Comune proprietario degli immobili stessi.
2. Sono a carico della Società tutte le tasse, imposte e contributi connessi e conseguenti agli atti di gestione dei beni e servizi oggetto del presente contratto e ad ogni altro fatto o atto inerente l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
3. Qualora l’assolvimento degli oneri fiscali gravanti sugli immobili dovesse incidere in maniera rilevante sulle condizioni di equilibrio economico finanziario del presente contratto le parti faranno ricorso all’art. 21 del presente contratto.
Art. 7) Mandato a fatturare
1. La Società emette, a proprio nome le fatture e ricevute relative ai canoni di locazione ed a tutte le prestazioni effettuate ed ai rimborsi di spese ad essa dovuti, comunque connessi alla gestione del patrimonio immobiliare gestito.
Art. 8) Flussi finanziari
1. La Società si impegna ad amministrare con la migliore diligenza e oculatezza, in conformità alle eventuali direttive espresse dalla
Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. e delle disposizioni di legge vigenti, i flussi finanziari connessi alla valorizzazione ed alla movimentazione del patrimonio gestito.
Art. 9) Responsabilità
1. La Società è l’unico responsabile dell’esercizio delle funzioni affidatele con il presente contratto e di quanto ad esse attinente o connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. La Società si impegna a tenere indenni e sollevati i Comuni associati, anche singolarmente considerati, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosene pertanto la relativa responsabilità.
Art. 10) Assicurazioni
1. La Società si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata del contratto coperture assicurative, in relazione alla responsabilità di cui all’articolo precedente, per un impegno massimo, previsto nel bilancio annuale, fissato fin d’ora in € 200.000, salvo maggiorazioni in caso di contributi specifici da parte dei Soci. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. In particolare, la Società si impegna a costituire, tramite primaria(e) compagnia(e), una o più polizze assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino
in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
a) danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Società, in conseguenza o in connessione con l’esecuzione del presente contratto;
b) danni agli immobili anche derivanti da furto e rapina, incendio, fulmine e uragano, inondazione e allagamento, esplosione e scoppio, causati anche da ordigni esplosivi, terremoto, movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas, provenienti da rotture o perdite di condotte idriche o fognanti o di gasdotti e simili, caduta di aeromobili o loro parti e di cose trasportate, colpa o dolo di terzi (come atti di vandalismo);
c) danni che la Società sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Società o a suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile;
d) danni recati a persone o cose e di cui la Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell’esercizio delle funzioni o
comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.
Art. 11) Rapporti istituzionali
1. La Società tiene direttamente i rapporti con le istituzioni locali, regionali e nazionali, oltre che con le Organizzazioni sindacali dell’Utenza maggiormente rappresentative a livello regionale, per tutte le problematiche tecnico- amministrative inerenti il patrimonio gestito, con impegno a comunicare alla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. qualsiasi problema o proposta che comportino decisioni di rilevante contenuto sociale e/o economico.
TITOLO III – ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 12) Funzioni di competenza del singolo Comune
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono riservate alla competenza del singolo Comune, in ordine al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, tutte le funzioni fondamentali di carattere politico- amministrativo ed in particolare:
a) l’individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e delle relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie, nonché i provvedimenti di emergenza;
b) le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la verifica del mantenimento della sussistenza
dei requisiti e condizioni di assegnazione e l’emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze), fermi restando i compiti di vigilanza a carico del soggetto Gestore, di cui al successivo art. 13;
c) le azioni a tutela della legittimità dell’uso del patrimonio, la repressione dell’abusivismo con emanazione di provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, provvedimenti di decadenza per morosità, la cui esecuzione, comunque, è demandata alla Società;
d) la formazione e gestione dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei relativi provvedimenti anche coattivi.
e) Le decisioni circa l’alienazione degli immobili
e.r.p. e comunque di tutto quanto di proprietà, fermi restando gli oneri gravanti sul Gestore in ordine all’istruttoria di cui al successivo art. 13;
2. In forma singola e/o associata (L.O.D.E.) e sulla base delle proposte di intervento formulate dal soggetto Gestore, saranno definiti ed approvati tutti i programmi di intervento sul patrimonio edilizio di cui trattasi riguardanti manutenzioni straordinarie, nonché eventuali interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione.
Art. 13) Funzioni affidate ad X.X.X. Xxxxx- Xxxxxxx X.x.X.
0. Sono affidati alla Società tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica conferito e dei rapporti giuridico-economici con l’utenza, ed in particolare:
a) la costituzione e/o l’aggiornamento degli archivi dell’utenza e del patrimonio e la segnalazione ai Comuni delle situazioni che possono dare origine a procedimenti sanzionatori;
b) la stipula dei contratti di locazione e le relative registrazioni periodiche. La Società si assume l’onere di procedere alla graduale registrazione dei contratti, non solo di quelli riferiti alle assegnazioni che avranno luogo dal momento della stipula del contratto, ma anche per tutti i rapporti locativi già in essere;
c) la consegna degli alloggi agli assegnatari e la ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con avviso al Comune dopo il ripristino manutentivo e la messa a norma degli alloggi ai sensi della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di impianti;
d) il calcolo e l’aggiornamento dei canoni di locazione il cui valore è fissato dalla Legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96, nonché la loro riscossione alle naturali scadenze;
e) il recupero delle somme dovute per i servizi a rimborso;
f) la costituzione dei condomini o delle autogestioni ove esistano le condizioni;
g) la contestazione dei ritardati pagamenti con applicazione delle eventuali penalità, l’esercizio delle azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito nei modi e limiti delle vigenti disposizioni speciali, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte dei Comuni. Per quanto riguarda lo sfratto e le riscossioni coatte è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei Comuni;
h) l'esercizio delle azioni, anche giudiziali per la repressione degli inadempimenti contrattuali, fino alla proposta ai Comuni di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento e delle altre azioni nascenti da rapporti condominiali; sollecitare le azioni possessorie e tutte quelle comunque attinenti il rapporto di gestione, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte del Comune. Fanno eccezione quelle azioni il cui esercizio è riservato dalla legge all’esclusiva competenza del proprietario;
i) la promozione e l'eventuale attivazione delle autogestioni degli alloggi comunali secondo le disposizioni di legge e di regolamento, con accredito a favore delle autogestioni stesse delle quote per piccola manutenzione previste dalla legge regionale;
j) il controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista con eventuale espressione di voto, senza necessità di speciale mandato dei Comuni, in particolare nell'ambito degli interventi di manutenzione conservativa non voluttuari o gravosi che obbligano il proprietario in minoranza al pagamento della propria quota millesimale. Il finanziamento degli interventi sarà garantito con le modalità di cui al successivo comma 5;
k) il nulla osta all’esecuzione di lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese previa autorizzazione comunale ad intervenire sul patrimonio di proprietà.
l) l'effettuazione di pratiche catastali e relativi aggiornamenti. La Società si assume l’onere di procedere gradualmente all'accatastamento degli immobili comunali non censiti e di aggiornare le posizioni catastali correnti qualora non corrispondano allo stato degli immobili. Tale compito sarà espletato in base a priorità stabilite dal Consiglio d’Amministrazione della Società, sentita la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., con particolare riguardo ai programmi di vendita approvati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n. 560;
m) il controllo sullo stato manutentivo (e patrimoniale) degli immobili, il pronto intervento (ove esso risulti comunque riferibile ad interventi di manutenzione
ordinaria) e le manutenzioni ex art. 31, lett.
a) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 ed art. 3, lett. a del d.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. manutenzione ordinaria), con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari e delle autogestioni ai sensi del regolamento di assegnazione, e salva la facoltà di intervenire a tutela della proprietà in gestione; tali interventi saranno realizzati utilizzando una quota parte dei proventi dei canoni percepiti ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo e del successivo art.14;
n) la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria conservativa o recupero ex art. 31, lett. b), c), d) e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed art. 3, lett. b), c), d) e) del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'attività di stazione appaltante degli interventi finanziati; a tal fine il Gestore fornirà al L.O.D.E. le informazioni di supporto tecnico-economico necessarie a definire i programmi di ambito. Tali interventi saranno localizzati ed approvati dal L.O.D.E. che dovrà accertarne anche la copertura finanziaria, così come previsto dal successivo comma 6 del presente articolo e dal successivo art. 14;
o) l'espletamento degli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni;
p) lo sgombero di alloggi a seguito del provvedimento di esecuzione sulle
decadenze, annullamenti e occupazioni senza titolo, con conseguente custodia e deposito delle cose oggetto di sgombero in apposito ed idoneo luogo, messo a disposizione dal Comune interessato.
2. Per l’alienazione degli alloggi di Edilizia Residenza Pubblica inseriti nei piani di vendita approvati, di cui alla Legge 24 dicembre 1993,
n. 560 e delle altre normative in vigore, la Società si obbliga a curare tutte le fasi di verifica patrimoniale e di legittimità sull'assegnatario, quale responsabile unico del procedimento, fino alla stipula del contratto che avviene nella sede della Società da parte dell'acquirente e del rappresentante legale del Comune o suo delegato (previa determina dirigenziale da eseguire su indicazione e istruttoria curata dalla Società), con l'assistenza del personale della Società stessa. Gli importi delle vendite degli alloggi, di cui alla sopracitata Legge, sono riscossi dalla Società e versati cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo all’incasso, nella contabilità speciale attualmente accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
3. Sulla base della programmazione dal L.O.D.E., la Società svolge inoltre le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione nel territorio dei Comuni appartenenti al L.O.D.E., inclusa la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla
normativa sull'Edilizia Residenza Pubblica. A tal fine la Società si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto delle opere e a svolgere tutte le attività comunque connesse alla realizzazione delle opere, utilizzando personale interno o ricorrendo a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge. La Società assume infine per i Comuni il ruolo di stazione appaltante ai sensi d.lgs. 163/2006; gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni.
4. La copertura economica degli interventi descritti al comma precedente è assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa, in particolare da parte dello Stato e/o dalla Regione, e/o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 e in quota parte dall'eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell'art. 23 della Legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96. Gli introiti derivanti dalla sopraccitata legge sono utilizzati per finanziare gli interventi edilizi solidalmente tra i Comuni, a seguito di provvedimento di localizzazione assunto dalla Conferenza dei Sindaci del
L.O.D.E. ed approvato dalla Regione. Le risorse sono poste a disposizione della Società, che può utilizzarle per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici economici previsti dalla normativa e nella misura non superiore ai
massimali di Edilizia Residenziale Pubblica previsti dalla Regione Toscana.
5. Gli interventi di cui alla lettera m) del comma
1 (c.d. manutenzione ordinaria) sono effettuati dalla Società, utilizzando, in via prioritaria, una quota parte dei proventi dei canoni percepiti ed ove non sufficienti gli eventuali ulteriori finanziamenti destinati a tale scopo dallo Stato e dalla Regione Toscana, e/o dai Comuni.
6. I programmi di manutenzione straordinaria conservativa di cui al comma 1, lettera n) sono redatti assicurando la priorità nei confronti:
a) della messa in sicurezza, giusta segnalazione degli Organi preposti, di parti di edificio e/o impianti;
b) dell’adeguamento degli impianti alla normativa esistente o a normative che dovessero essere emanate nel futuro:
c) dell’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla normativa;
d) del rifacimento di facciate e tetti in condizioni di degrado.
e) della manutenzione e straordinaria di impianti idrici e fognari.
Tali interventi saranno definiti ed autorizzati previa deliberazione del L.O.D.E.
7. Tutti gli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio affidato in gestione alla Società dovranno essere tendenzialmente proporzionali alla consistenza del patrimonio immobiliare conferito dai singoli Comuni.
TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI
Art. 14) Rapporti economici
1. Il Gestore ha l’obbligo di sostenere tutti i costi di gestione sia ordinaria sia straordinaria a fronte del diritto ad un corrispettivo annuale per le attività espletate, in ordine alla gestione del servizio affidatogli con il presente contratto, pari all’ammontare dei canoni derivanti dalla locazione degli immobili.
2. Con tale corrispettivo, nonché con i proventi derivanti da eventuali cessioni immobiliari consentite ai sensi della Legge 560/1993, nonché con tutte le altre eventuali ed ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, Regione e Comuni la Società dovrà, comunque, far fronte:
a) agli oneri per le attività di cui all'art. 13 del presente contratto; in particolare quanto al pronto intervento ed alle manutenzioni (comma 1 lett. m) utilizzando in via prioritaria una quota parte dei canoni di locazione; quanto invece alle manutenzioni straordinarie (comma 1 lett. n) utilizzando anche quota parte dei proventi derivanti da eventuali alienazioni degli immobili e/o tramite risorse pubbliche (statali, regionali, comunali) specificamente destinate al recupero edilizio;
b) al versamento al Fondo sociale regionale delle quote previste di cui agli artt. 29 e
39 della Legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96;
c) al versamento al Fondo sociale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’art. 13 della Legge 5 agosto 1978 n.
457 lo 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio secondo le modalità previste al punto 8.6 della Delibera CIPE 13 marzo 1995 ed all’art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96;
d) alla costituzione del fondo di cui all'art. 32 bis della Legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96;
e) alle altre destinazioni previste dalle norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica anche secondo le direttive eventualmente impartite dal L.O.D.E.;
f) alle spese di gestione inerenti all’esecuzione del presente contratto.
3. Le condizioni di svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 1 del presente contratto sono disciplinate con specifici atti approvati dal Consiglio d’Amministrazione della Società, sentita la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. Tali atti devono esplicitamente riportare le prestazioni eseguite, le modalità di esercizio, i parametri di controllo e contabili, nonché i costi e i ricavi attesi.
Art. 15) Rapporti di lavoro
1. La Società si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore ed agli accordi sindacali vigenti, le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori, ed a rispettare il contenuto dei protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Toscana, l'ANCI Toscana e le Organizzazioni sindacali.
TITOLO V – VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 16) Qualità del servizio
1. La qualità dei servizi oggetto del presente contratto, seppur in funzione delle risorse disponibili, è periodicamente verificata dalla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., in contraddittorio con la Società, in relazione al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) Individuazione di un responsabile interno in materia di qualità, quale referente tecnico degli organi di controllo per tutte le informazioni, chiarimenti, documenti e quant’altro necessario si ritenga opportuno richiedere ai fini del controllo medesimo;
b) Impegno all’adozione di sistemi di qualità per il graduale raggiungimento delle certificazioni necessarie.
Art. 17) Efficienza ed efficacia
1. Ciascun Comune può verificare – con riferimento alle funzioni di propria titolarità – i
livelli di efficienza nell’erogazione del servizio da parte della Società.
2. Ciascun Comune può attivare la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. per verificare che la Società adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni previste nel presente contratto relativamente agli specifici interessi di cui il medesimo Comune è titolare, ed invitare la Società a rimuovere eventuali ritardi o inadempienze.
Art. 18) Obblighi di informazione alla Conferenza dei Sindaci ed ai singoli Comuni
1. La Società si impegna:
a) a fornire annualmente alla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., almeno 30 giorni prima della data di approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio d’Amministrazione;
b) a fornire alla Conferenza dei Sindaci del
L.O.D.E. ed ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il mese di Marzo di ogni anno, il bilancio di previsione unitamente ad una relazione programmatica;
Le relazioni di cui ai punti a) e b), daranno atto dell’andamento economico finanziario della Società, del grado di attuazione dei programmi di intervento eseguiti, specie con riferimento alle opere di manutenzione ordinaria eseguite ed alle spese di gestione sostenute; la relazione al punto b)
individuerà, in particolare, anche i programmi di investimento (annuali e/o pluriennali) relativi a tutti gli interventi necessari alla manutenzione straordinaria e/o al miglioramento del patrimonio immobiliare gestito, delle risorse disponibili e di quelle necessarie alla loro attuazione. Tali programmi annuali o pluriennali di intervento dovranno essere preventivamente approvati dal L.O.D.E, salvo che gli interventi di manutenzione straordinaria non rivestano il carattere di opere di somma urgenza e/o che arrechino, in mancanza della loro tempestiva esecuzione, nocumento alle persone e alle cose o agli immobili affidati in gestione.
Rimane fermo che il L.O.D.E. ha il potere di esprimere indirizzi e prescrizioni in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare conferito al Gestore, agli interventi manutentivi (ordinari e straordinari da eseguirsi) ed alle loro localizzazioni, nonché in ordine ai programmi di intervento annuali e pluriennali da attuarsi.
c) a collaborare con i Comuni associati per l’integrazione dei sistemi e degli applicativi informatici, al fine di assicurare la reciproca conoscenza degli archivi storici, delle banche dati e dei vari provvedimenti assunti nell’ambito delle rispettive competenze;
d) a tenere informati tempestivamente il Comune interessato e la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. in merito alle procedure amministrative, tecniche e contabili ed ai regolamenti di cui all’art. 4;
e) a fornire, su richiesta, ogni altro dato e chiarimento d’interesse del singolo Comune associato o della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. nel suo complesso.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione, promuovendo se necessario periodiche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.
Art. 19) Vigilanza e controlli
1. La Società prende atto, nei confronti dei Comuni associati, che la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. vigila - secondo le competenze specificate nella convenzione citata al punto (III) delle premesse – sullo svolgimento delle funzioni affidate e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto.
2. La Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. può chiedere chiarimenti alla Società su ogni questione, tecnica ed organizzativa, attinente al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti, e può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali ove saranno svolte le funzioni oggetto del presente contratto.
3. La Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., ogni anno, entro il termine di approvazione del
Bilancio della Società, effettua la verifica sull’andamento della gestione, evidenziando problemi e indirizzi da assumere in fase di riprogrammazione delle attività, con particolare riferimento agli investimenti ed alla gestione amministrativa e contabile.
4. I Comuni si impegnano, individualmente e collettivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all’organizzazione d’impresa della Società, ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.
TITOLO VI – RISOLUZIONE E RINEGOZIAZIONE
Art. 20) Risoluzione per inadempimento
1. Il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
a) fallimento della Società;
b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche parziale del ramo d’azienda della Società inerente le attività ed i servizi oggetto del contratto, senza preventiva autorizzazione della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.
2. Il contratto può essere altresì risolto su iniziativa della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.:
a) in relazione a gravi e reiterate inadempienze da parte della Società degli obblighi
concernenti la corretta gestione dei servizi affidati, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dei cittadini e degli aventi diritto in genere;
b) per la persistente inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia o per la mancata ottemperanza agli indirizzi formulati dalla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E.
3. Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste al comma precedente, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. rivolge alla Società diffida scritta con intimazione ad eliminare la causa della inadempienza, inosservanza o inottemperanza, entro un termine assegnato che in ogni caso non può essere inferiore a quindici giorni. Qualora la Società intenda contestare il contenuto della diffida dovrà, entro i successivi quindici giorni, deferire la questione alla Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., appositamente convocata alla presenza dei rappresentanti della Società ai sensi del successivo art. 23 comma 1.
4. Risolto il contratto, restano salvi gli effetti già prodotti e per la regolazione dei rapporti fra le Parti troveranno applicazione le clausole di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
5. Per la regolazione dei rapporti fra le Parti si applicano le clausole di cui al precedente art. 3.
Art. 21) Rinegoziazione del contratto
1. Ferma restando la determinazione di apportare consensualmente modificazioni e
integrazioni al presente contratto nel corso della sua vigenza, in relazione alle esperienze gestionali nel frattempo maturate, le Parti convengono sin d’ora sulla necessità e opportunità di addivenire alla rinegoziazione del rapporto qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo, quantitativo ed economico, in ordine ai servizi affidati alla Società e alle modalità della loro gestione, anche se non conseguenti a sopravvenienze normative.
2. Al termine del terzo anno solare successivo a quello della stipula e successivamente con cadenza almeno triennale, le Parti si impegnano sin d’ora a sottoporre a verifica ed eventualmente a modifica, le clausole e condizioni del presente contratto.
TITOLO VII – CLAUSOLE FINALI
Art. 22) Registrazione e Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula e registrazione del presente atto sono a carico della Società.
Art. 23) Controversie
1. In caso di controversie circa la validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente contratto, si procede ad un esame preliminare della problematica in sede di Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E., appositamente convocata alla presenza dei rappresentanti della Società.
2. Ove permangano divergenze sull’applicazione del presente contratto, per tutte le materie non soggette alla giurisdizione esclusiva dell’Autorità giudiziaria e sempre nei limiti della normativa vigente, si procede alla nomina di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo d’intesa fra loro ovvero in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara. Il Presidente della Camera di Commercio nomina, su richiesta della parte più diligente, anche l’Arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina di sua competenza.
3. Il Collegio stabilirà la sede dell’arbitrato, giudica e decide secondo diritto in relazione alla natura ed alla rilevanza della controversia, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio fra le Parti. Il lodo arbitrale deve essere depositato entro 180 giorni dall’insediamento del Collegio, salvo proroghe autorizzate per iscritto da entrambe le Parti, disponendo anche in merito alle spese di difesa e di arbitrato.
Art. 24) Norma di rinvio
1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalla Legge regionale 3 novembre 1998
n. 77, nonché alle norme vigenti in materia di concessione in uso di beni e di erogazione di servizi, alle norme speciali in vigore per le materie previste dal presente contratto ed alle
norme applicabili in via residuale del Codice Civile.
Richiesto, io Segretario rogante ho redatto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, e pubblicato mediante lettura fattane alle parti le quali a mia interpellanza hanno dichiarato l’atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono in fine ed a margine degli intermedi. Il presente atto si compone di sette fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere in numero di sei e nove righe della settima pagina escluse le firme.
Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Aulla Comune di Bagnone Comune di Carrara Comune di Casola Comune di Comano Comune di Filattiera Comune di Fivizzano Comune di Fosdinovo
Comune di Licciana Nardi Comune di Massa Comune di Montagnoso Comune di Mulazzo Comune di Podenzana Comune di Pontremoli
Comune di Tresana
Comune di Villafranca in Lunigiana Comune di Zeri
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) Massa Carrara S.p.A.
Segretario Generale rogante
Il presente atto è trascritto conforme all’originale, registrato in n.
……………….di registrazione mod. 1 esatti conservato presso gli uffici della ERP MS Spa in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxx 00.
Carrara lì ../../..
ERP MS SPA
IL PRESIDENTE XXXX. XXXX XXXXXXXXX ALLEGATO “A” - ELENCO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI AFFIDATE IN GESTIONE