Tribunale di Napoli Nord
Proposta di accordo con i creditori Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Tribunale di Napoli Nord
Proposta di accordo con i creditori Ex art. 10 e ss L 3/2012
Proposto dai coniugi
Xxxxxx Xxxxx cf: LBNLGU60M27E754C e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx cf: SLVPRZ60S53E754Z
Contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 199/2018 Giudice Dott.ssa Lojodice Xxxxxxxxxx
Xxxxx.le Occ presso Odcec Napoli Nord
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Sommario
Premessa 2
1. Documentazione prodotta e acquisita 5
1.1 Situazione familiare, economica e patrimoniale 6
2. Attività richieste al Gestore della Crisi incaricato 7
3. Sussistenza dello stato di sovraindebitamento (art.6 co 2 L.3/2012) 8
4. Sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 6,7,8,9 della L. 3/2012 12
4.1 Qualità di consumatore di Xxxxxx Xxxxx ex art. 6 co 2-b) 12
4.2 Elenco creditori e situazione di sovraindebitamento 15
4.3 Cause del sovraindebitamento 17
5. Attivo patrimoniale 18
5.1 Beni dei ricorrenti 18
6. Passivo 19
6.1 Procedure esecutive 20
6.2 Debiti erariali 21
6.3 Altri debiti 22
7. Accordo proposto dai debitori 23
7.1 Attivo disponibile per l’accordo 26
7.2 Spese familiari 26
Avv. Xxxxx Xxxxxxx (Advisor) pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
7.3 Proposta di pagamento ai creditori 28
7.4 Piano rateale 29
8. Garanzie 29
9. Meritevolezza dei debitori 29
9.1 Diligenza impiegata dai consumatori nell’assunzione delle obbligazioni 30
9.2 Atti in frode 31
10. Colpa dei creditori ex art.12 co 3 ter l. 3/2012 e 124 bis T.U.B. 31
11. Fattibilità giuridica e tecnica della proposta di accordo 33
11.1 Determinazione del valore di mercato dei beni dei proponenti 34
11.2 Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori 34
11.3 Convenienza della proposta di accordo rispetto all’alternativa liquidatoria 35
12. Conclusioni 36
Allegati: 37
Premessa
Il Sig. Xxxxxx Xxxxx, nato a Lusciano (CE) il 27/08/1960, cf: LBNLGU60M27E754C, ivi residente in via Caduti in Guerra n. 4 e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Lusciano (CE) 13/11/1960 C.F. SLVPRZ60S53E754Z, e ivi residente in via Caduti in Guerra n.4, sono coniugati in regime di comunione dei beni dal 06/07/1983. Oltre ai coniugi il nucleo familiare1 è composto dalle figlie Xxxxxx Xxxxxxxx, nata il 29/09/1990 in Aversa (CE)C.F. LBNFRC90P69A512G e Xxxxxx Xxxxxxx, nata il 20/06/1994 in Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (CE) C.F. LBNMTN94H6012341, inoccupate2. Il Sig. Xxxxxx Xxxxx gode di trattamento di quiescenza dell’Inps dal 30/05/2015.
1 Certificato di stato di famiglia del 02/02/2021
2 Estratto conto previdenziale Inps
Dal certificato di residenza di entrambi i proponenti si evince che competente per territorio ex art. 9 co 1 della L. 3/2012 è il Tribunale di Napoli Nord a cui la presente procedura sarà sottoposta.
I proponenti, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 nonché dalla legge n. 176/2020 e non ricorrendo cause ostative, come da verifiche preliminari effettuate, hanno richiesto all’Avv. Xxxxx Xxxxxxx del Foro di Napoli Nord, con studio in Aversa alla xxx X. Xxxx x.000, xxx. 000/0000000 pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di essere assistiti per la ricostruzione della situazione economico/patrimoniale della propria famiglia nonché per la verifica dei presupposti di accesso alla presente procedura, nonché per la predisposizione della proposta congiunta di accordo con i creditori da sottoporre ad un professionista che svolga il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento al quale è stato delegato a chiedere la nomina di un Gestore della Crisi ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012. I proponenti sono assistiti, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx ai quali hanno conferito mandato3 , che si allega alla presente proposta e presso il cui studio in Aversa alla via Salvo D’Acquisto n. 66 hanno eletto domicilio ovvero nel loro domicilio digitale pec: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ex art. 52, comma 1, lett. b D.L. 90/2014 e successive modifiche, censite nel ReGinDe.
I proponenti si trovano in uno stato di sovraindebitamento in quanto le obbligazioni assunte non sono più sostenibili con le entrate familiari del solo capofamiglia se non con una ristrutturazione delle
3 Mandato avv.ti Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx
stesse attraverso una dilazione temporale. A causa di alcuni eventi di cui si dirà nel prosieguo i proponenti sono venuti a trovarsi nell’impossibilità di onorare alcune delle obbligazioni contratte, per cui hanno inteso invocare il ricorso alla procedura di sovraindebitamento, per la quale come si dirà in seguito sussistono tutti i presupposti di legge.
I proponenti, ai sensi dell’art. 7 co 1 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni sono in possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura di accordo con i creditori, poiché è stato accertato, come si dirà in seguito, che si trovano in uno stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, per cui intendono proporre ai loro creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 della L. 3/2012.
Dalle verifiche preliminari effettuate, i debitori risultano essere in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti dall’art.
7 co 2 legge 3/2012, in particolare entrambi i coniugi proponenti:
a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II Sez. Prima della l. 3/2012 in quanto il Sig. Xxxxxx è percettore di trattamento pensionistico derivante dal suo precedente rapporto di lavoro quale dipendente del Ministero della Difesa con la qualificata di Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri; la Sig.ra Xxxxxxxxx è inoccupata e le sue
marginali obbligazioni personali, oltre a quelle in comune con il
coniuge, derivano dalla sua precedente attività con l’omonima ditta individuale con p.iva 03779290612 attribuita il 22/2/2012, cessata e cancellata dal registro delle imprese il 07/01/2016;
b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento;
c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale, che viene trasmessa all’Occ;
d-bis) non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
d-ter) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
Ex Art. 7-bis. co 1, essendo i proponenti membri della stessa famiglia, intendono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ed in quanto il sovraindebitamento, per la quasi totalità, ha un'origine comune.
Le masse attive e passive sono state trattate distintamente. Il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi non è stato ripartito tra i coniugi proponenti in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, in quanto sarà corrisposto con i soli redditi futuri del Sig. Albano.
1. Documentazione prodotta e acquisita
I proponenti allegano alla presente proposta tutti i documenti
necessari a verificare la natura dei debiti, il tempo in cui sono stati contratti, le finalità, il nucleo familiare e le spese necessarie al sostentamento della famiglia, la documentazione personale e reddituale di Xxxxxx Xxxxx, la documentazione bancaria e quant’altro
necessario alle suddette verifiche dei requisiti di accessibilità ed ammissibilità della proposta. Tutti i documenti prodotti ed allegati alla presente sono elencati in calce alla proposta.
La proposta di accordo con i creditori è corredata di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, da cui si evince lo stato di sovraindebitamento in cui i coniugi versano, nonché alla verifica di tutti gli altri presupposti di accessibilità alla procedura di sovraindebitamento richiesti dalla citata normativa. Il gestore potrà, quindi, procedere all’analisi della proposta di accordo al fine di relazionare al Tribunale di Napoli Nord, G.D. a designarsi, circa la fattibilità e la sostenibilità economica dell’accordo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 comma 2 della legge n. 3/2012.
1.1 Situazione familiare, economica e patrimoniale
Come si evince dallo stato di famiglia4 il nucleo familiare è
attualmente composto, oltre che dai proponenti, dalle due figlie, xxxxxxxxxxx e inoccupate. I redditi attuali del nucleo familiare sono riconducibili al solo proponente Xxxxxx Xxxxx, che ha percepito nel 2020 una pensione netta mensile di €.2.591,00 circa, calcolato dividendo il reddito netto annuale per 12 mensilità. L’unico bene di proprietà dei proponenti in ragione di 1/2 è l’immobile in cui attualmente vivono ed hanno stabilito la residenza della propria famiglia, ubicato nel Comune di Lusciano in via Caduti in Guerra n. 4 (CE), ad essi pervenuto con atto del 23/12/1996 a rogito del Notaio Xxxxx Xx Xxxx in Aversa, Rep. n. 35645 e Racc. n. 6058, con cui i fratelli della Sig.ra Xxxxxxxxx cedevano la quota di 8/10 dei propri diritti ad essi derivati dalla successione ab intestato dei propri
4 Situazione di famiglia
genitori, che andava ad aggiungersi alla quota di 2/10 della Sig.ra Xxxxxxxxx. Il prezzo della cessione dei diritti dei comparenti era convenuto in €. 27.475,50.
I proponenti non risultano possedere altri beni immobili né mobili registrati5.
2. Attività richieste al Gestore della Crisi incaricato
I proponenti chiedono al nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento di procedere a:
1. redigere, ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis legge n. 3 del 27 gennaio 2012, la relazione particolareggiata alla proposta di Accordo con i creditori da essi formulata, contenente:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza da loro impiegata nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni della loro incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del loro merito creditizio valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al loro reddito disponibile.
L’Occ è chiamato a verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti di legge per accedere alla procedura di accordo con i
5 Visura P.R.A.
creditori, quindi ad esprimere un proprio giudizio ex art. 9 co 3-bis della legge 3/2012.
In ordine alla meritevolezza, l’Occ potrà verificare che i debitori non si sono indebitati senza la dovuta diligenza né con colpa grave, malafede o frode, anche sulla base delle dichiarazioni che renderanno in sede di intervista, nonché verificando la documentazione prodotta, nello specifico i contratti di finanziamento erogati da banche e finanziarie, le finalità degli stessi, gli estratti conto degli ultimi 5 anni, le visure etc, che i debitori non hanno posto in essere atti (anche omissivi) che avrebbero potuto cagionare dolosamente un danno ai creditori.
In merito alla “diligenza” impiegata dai proponenti, ora intesa quale mancanza di colpa grave, malafede o frode nell’assunzione delle obbligazioni l’Occ è chiamato a verificare, sulla base di quanto esposto e documentato dai debitori, anche mediante diretta acquisizione presso le banche dati pubbliche e private, oltre alla disamina e valutazione della documentazione ufficiale prodotta, che essi siano scevri da “colpa grave, malafede o frode” nella causa del sovraindebitamento né che si siano indebitati oltre le loro possibilità poiché l’indebitamento è da attribuirsi al ricorso iniziale alla finanza esterna per esigenze familiari, che hanno comportato l’assunzione di obbligazioni che, per le motivazioni di seguito addotte, non sono riusciti ad adempiere puntualmente. I proponenti hanno una bassa scolarizzazione, non hanno alcuna esperienza in materia finanziaria e si sono affidati a professionisti qualificati, banche e società finanziarie. Inoltre, come si dirà nel successivo paragrafo, i debitori hanno subito una truffa che è alla base del tracollo economico della loro famiglia.
3. Sussistenza dello stato di sovraindebitamento (art.6 co 2 L.3/2012)
I debitori versano in una situazione di sovraindebitamento intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
In data 11/02/2009 i Sigg. Xxxxxx e Xxxxxxxxx, al fine di provvedere al consolidamento delle proprie obbligazioni, chiedevano e ottenevano un mutuo ipotecario6 da Barclays Bank Plc con sede principale a Londra e sede secondaria in Milano via della Moscova
n.18 per l’importo di €. 113.600,00 da rimborsare in trent’anni, con una rata mensile costante a tasso di fisso 5,530% di €. 652,15, concedendo ipoteca volontaria sull’immobile di loro proprietà. Il tasso di mora contrattuale era convenuto in 8,25% e risulta essere in usura presunta o ab origine in quanto il tasso soglia di usura per i mutui a tasso fisso7 nel 1 trimestre 2009 è pari a 8,09%. Nel 2009 il reddito netto annuale di Albano era di €.28.455,00 che, diviso su 12 mensilità equivaleva ad €. 2.371,25 al mese (27,50% del reddito).
I mutuatari davano contestualmente mandato alla banca mutuante di erogare l’importo complessivo di €. 99.359,27 a favore di Banca Nazionale del Lavoro (€. 59.782,93) per estinzione del mutuo n. 119806 tra essi cointestato, di Xxxxxx.xx Spa (€. 10.444,61) per l’estinzione del finanziamento n. 1880891 intestato ad Xxxxxx Xxxxx, e di Prestitalia Spa (€. 29.131,73) per l’estinzione del finanziamento n.14110 intestato ad Xxxxxx Xxxxx, fruendo di un tasso d’interesse certamente più conveniente.
L’importo residuo di €. 10.764,65 veniva versato sul conto
corrente di Xxxxxx Xxxxx.
Le prime quarantanove rate del mutuo, fino al mese di marzo 2013, sono state regolarmente pagate, successivamente a causa del
6 Atto di mutuo rep. 231871 racc. 26672 a rogito Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
7 Decreto Ministeriale I° Trim. 2009
persistente stato di disoccupazione delle figlie dei proponenti, dell’aumento del costo della vita, essi non sono riusciti più ad adempiere puntualmente il pagamento delle rate.
In data 10/01/2018 la banca mutuante notificava ai mutuatari un atto di precetto, con cui intimava il pagamento dell’importo di €. 111.724,32, oltre interessi di mora, ed €.400,00 per la predisposizione dell’atto, spese di notifica e successive occorrende, per un totale di €. 112.124,32.
I debitori avevano già corrisposto alla banca l’importo di €.
31.955,26 (capitale €.6.779,55 + interessi €. 24.930,71).
In data 8 marzo 2018 veniva notificato ai mutuatari un atto di pignoramento immobiliare con cui la banca sottoponeva a pignoramento l’abitazione concessa in ipoteca, in possesso dei debitori Albano per diritti pari a 4/10 e Xxxxxxxxx per diritti pari a 6/10, dando così inizio alla procedura esecutiva presso il Tribunale di Napoli Nord R.G.E. 199/2018 Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Al fine di trovare una soluzione transattiva con la banca mutuante i debitori “parlando con il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx il quale anche lui aveva, e sicuramente ha ancora, un problema identico al nostro sempre con Banca Barclays Bank, ci consigliava di rivolgerci al suo legale, ossia l'Avvocato Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx con studio in Napoli al Centro Direzionale is. F3 con numero di Tel 0000000000”.
Detto “professionista” consigliava ai clienti di comporre la questione con una proposta di saldo e stralcio e si faceva consegnare dai debitori l’importo di €.50.000,00 in contanti comunicando di essere riuscito a chiudere un accordo con la banca mutuante. I Sigg. Xxxxxx e Xxxxxxxxx consegnavano tutti i loro risparmi all’avvocato, derivanti dal trattamento di Tfs (trattamento di fine servizio)
percepito da Xxxxxx, dopo il collocamento in pensione il 30/05/2018. I proponenti erano difatti incappati in una truffa, per la quale è stata sporta querela8 in data 4/12/2018.
A ciò aggiungasi che l’8 aprile 2010 il Sig. Xxxxxx aveva chiesto ed ottenuto da Coges Finanziaria un prestito mediante delegazione di pagamento con un ricavo netto di €. 27.266,98 da rimborsare il 96 rate mensili di €.382,30 cad. Sta di fatto che tale delega veniva sospesa allorquando il Sig. Xxxxxx veniva collocato in quiescenza, per cui residua un credito per detto finanziamento.
Grava sulla pensione di Albano la rata mensile per la cessione del V stipulata con contratto n. 51829 del 27/02/2017 con Credem Banca/Unifin per un ricavo netto di €. 36.000,00 circa con decorrenza della rata di €. 406,00 mensili dal 30/04/2017 al 30/03/2027.
Ancora, sono rimasti inevasi alcuni tributi locali per canone idrico e Tari, per cui la Publiservizi Srl, società di riscossione per conto del Comune di Lusciano (CE) ha avviato procedure di riscossione pignorando una quota del trattamento di quiescenza del Sig. Albano presso l’Inps.
In ultimo vengono ad aggiungersi a tale gravosa situazione debitoria le rate per la rottamazione Ter di entrambi nonché i ruoli non rientranti nella rottamazione.
Ad oggi sussiste uno stato di sovraindebitamento in quanto le obbligazioni scadute ed interamente esigibili non potrebbero essere onorate in alcun modo, per cui è necessario adire il Tribunale al fine
8 Querela
di ricomporre la situazione debitoria ed evitare ulteriori pregiudizi ai debitori ed alla loro famiglia.
4. Sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 6,7,8,9 della L. 3/2012
4.1 Qualità di consumatore di Xxxxxx Xxxxx ex art. 6 co 2-b)
Ai sensi dell’art. 6 comma 2-b) legge 3/2012 il solo proponente Xxxxxx riveste la qualità di “consumatore” in quanto persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. La Sig.ra Xxxxxxxxx presenta un’esposizione debitoria verso Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti derivanti dal mancato pagamento dei contributi I.V.S. all’Inps; si tratta di contributi per Invalidità, Vecchiaia, Superstiti ed è una forma di contribuzione previdenziale obbligatoria che va pagata all’Inps o alla gestione separata direttamente dal lavoratore oppure, per i dipendenti privati, tramite la trattenuta in busta paga. Il versamento garantisce un’assicurazione in caso di inabilità, anzianità o morte del lavoratore. Non potendo la Sig.ra Salvatore essere qualificata consumatore ai fini della odierna procedura, per entrambi i richiedenti è proposto l’odierno accordo con i creditori.
La composizione dei tributi a debito è indicata nella tabella seguente:
DOCUMENTO | N | ANNO RIF | TRIBUTO | IMPORT O | DATA DI NOTIFICA | PRIV | CHIRO | PRESCRIZIO NE | NOTE | |
AVVISO DI ADDEBITO | 32820130002170953 000 | 2013 | Contributi I.V.S. | € 1.296,71 | 24/04/2013 | € 1.292,60 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820130004261029 000 | 2012 | Contributi I.V.S. | € 2.591,53 | 13/12/2013 | € 2.587,42 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140001798330 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.319,41 | 03/06/2014 | € 2.315,30 | € 4,11 | |||
CARTELLA | 02820140033714424 000 | 2012 | Tarsu | € 2.275,24 | 21/01/2015 | € 1.302,76 | € 972,48 | ROTTAMAZION E | ||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140003685523 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.266,73 | 18/09/2014 | € 2.262,62 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140006750475 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.458,03 | 15/01/2015 | € 2.272,15 | € 185,88 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820150002972840 000 | 2015 | Contributi I.V.S. | € 2.232,08 | 18/11/2015 | € 2.227,97 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820150003364349 000 | 2012 | Contributi I.V.S. | € 188,64 | 18/11/2015 | € 184,53 | € 4,11 | |||
CARTELLA | 02820150037423180 000 | 2012 | Diritto annuale Camcom | € 153,42 | 25/01/2016 | € 109,52 | € 43,90 | ROTTAMAZIONE | ||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820160000504780 000 | 2016 | Contributi I.V.S. | € 1.539,15 | 22/04/2016 | € 1.539,15 | ||||
CARTELLA | 02820160022809429 000 | 2013 | I.V.A. | € 2.191,98 | 25/02/2017 | € 1.756,01 | € 435,97 | ROTTAMAZIONE |
AVVISO DI ADDEBITO | 32820160005959537 000 | 2016 | Contributi I.V.S. | € 1.539,15 | 12/12/2016 | € 1.539,15 | € 0,00 | |||
CARTELLA | 02820160026855131 000 | 2013 | Diritto annuale Camcom | € 124,51 | 03/04/2017 | € 99,97 | € 24,54 | ROTTAMAZIONE | ||
CARTELLA | 02820170023341936 000 | 2014 | Diritto annuale Camcom | € 80,57 | 18/10/2018 | ROTTAMAZIONE | ||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | 2013 | Imposta di registro | € 189,80 | € 142,56 | € 47,24 | ||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro | € 129,48 | € 129,48 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro/SANZIONE | € 37,08 | € 37,08 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro/Interessi tasse e imposte indirette | € 5,21 | € 5,21 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Costo della notifica degli | € 18,03 | € 18,03 | ||||||
CARTELLA | 02820180024619756 000 | 2015 | Diritto annuale Camera di commercio REA CE 271791 | € 101,32 | € 65,06 | € 36,26 | ||||
CARTELLA | 00000000000000000 000 | 2013 | TARES | € 1.552,94 | € 1.177,00 | € 375,94 | PRESCRIZIONE | |||
CARTELLA | 02820200022201116 000 | 2014 | TARI | € 1.515,86 | € 1.466,00 | € 49,86 | PRESCRIZIONE | |||
€ 24.806,87 | € 22.474,46 | € 2.251,84 |
Le cartelle n. 00000000000000000 000 e n. 02820200022201116 000 si riferiscono a tributi locali relativi agli anni 2013 e 2014 e non notificate prima del termine breve di prescrizione, quindi fino alla eventuale esibizione di atti interruttivi della prescrizione saranno appostate in un fondo riservato.
Contributi I.V.S. |
Tarsu |
Diritto annuale Camcom |
I.V.A. |
Imposta di registro |
TARES |
TARI |
I proponenti non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge sul sovraindebitamento; non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento; non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale. Il Sig. Xxxxxx è titolare dal 2015 del trattamento di quiescenza erogato
dall’Inps mentre la Sig.ra Xxxxxxxxx è inoccupata.
I debitori al momento della contrazione del mutuo ipotecario nel 2009 avevano ragionevolmente programmato una migliore gestione degli impegni finanziari familiari, riducendo le rate complessive mensili dilazionando i pagamenti in un arco temporale di 30 anni, con tassi d’interesse nettamente migliorativi.
Quindi la natura dei debiti, come si vedrà di seguito, è per la maggior parte ascrivibile alla sfera privata, ad eccezione di alcuni dei debiti della Salvatore, per cui i debitori intendono sottoporre al Tribunale l’odierna proposta al fine di sottoporre al G.D. la loro richiesta che, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge, che sarà sottoposta al voto dei creditori.
Di seguito saranno puntualmente ripercorse le cause
dell’insolvenza.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1° della legge 3/2012 la proposta di accordo con i creditori prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei crediti futuri derivanti dalla pensione percepita da Xxxxxx Xxxxx.
Ai sensi del comma 4° del medesimo articolo la proposta prevede una moratoria di dieci mesi dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati e chirografari, dopo aver pagato i crediti prededucibili degli organi della procedura.
Ai sensi dell’art. 9 comma 1° la residenza dei debitori ricade nel circondario del Tribunale di Napoli Nord presso cui sarà depositata la proposta, unitamente all’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i loro beni, dell’autocertificazione in merito all’assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, alle dichiarazioni dei redditi dal 2009 al 2020 (anno fiscale), delle spese necessarie al mantenimento
della famiglia, con deposito del certificato di stato di famiglia,
nonché con l’attestazione di fattibilità dell’Occ.
4.2 Elenco creditori e situazione di sovraindebitamento
Trattandosi di una procedura familiare saranno indicati separatamente i creditori di entrambi i proponenti.
Xxxxxx Xxxxx ha assunto obbligazioni nei confronti di Barclays Bank/Cattleya Mortgage Finance srl (cessionaria del credito), Credem Banca, Mps/Tanaro Spv (Cessionaria del credito), Coges, il Comune di Lusciano, la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui si dirà dettagliatamente.
Il debito totale ascritto ad Albano è pari ad €. 125.131,60, di cui il debito nei confronti di Barclays Bank/Cattleya Mortgage Finance srl (mutuo ipotecario) è stato assunto in via solidale con il coniuge Xxxxxxxxx e si riporta per ciascuno di essi il 50%, così come i compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare, pari a complessivi €. 6.976,15, salvo correzioni e/o precisazioni, non ancora evasi dal creditore esecutante, sono imputati al 50% tra i proponenti.
Il debito totale di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx è di €. 105.630,67, di cui
€. 70.795,67 nei confronti della banca esecutante, €. 3.488,08 per i compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare, €. 24.726,30 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed €. 6.620,62 per spese di xxxxxxxxxxx nel giudizio di risarcimento danni da ella intentato contro il dott. Xxxxx Xxxxxxxxx presso il Tribunale di Napoli Nord N. 12723/2017 R.G.A.C. RIS. XXXXX, definito con sentenza del 16-10-2021; di seguito i debiti sono riepilogati nella tabella:
XXXXXX XXXXX
Creditore | Causale | Importo | Grado | Importo deb. residuo |
Comune di Lusciano/Publiservizi | Canone idrico 2019/2020 | 1.946,22 | Privilegiato | 977,00 |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | 70.795,67 | Privilegiato | 70.795,67 |
Publiservizi srl Concessionaria del COMUNE DI LUSCIANO | TARI | 1.946,22 | Privilegiato | 1.946,22 |
Regione Campania | Tasse auto 2016 al 2020 | 1.890,00 | Privilegiato | 1.890,00 |
AER Albano | Rottamazione ter | 3.599,24 | Privilegiato | 2.700,83 |
Credem Banca/Santander Consumer Unifin spa | Cessione del V | 35.386,31 | Chirografario | 22.090,14 (CAP.RESIDUO AL 31/01/2022) |
COGES | Delegazione di pagamento/pignoramento | 27.266,98 | Chirografario | 12.243,66 |
MPS - Xxxxxx.xx/Xxxxxx Spv srl | Prestito personale | 20.000,00 | Chirografario | 9.000,00 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.395,68 | Privilegiato | 1.395,68 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 615,32 | Privilegiato | 615,32 |
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.477,07 | Privilegiato | 1.477,07 |
Totale creditori ante procedura | 125.131,60 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Creditore | Causale | Importo | Grado | Importo deb. residuo |
AER | Fondo riserva | 3.068,80 | Privilegiato | 2.643,00 |
Chirografario | 425,80 | |||
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | 113.600,00 | Privilegiato | 70.795,67 |
AER XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxx Ter | 4.825,72 | Privilegiato | 4.825,72 |
AER XXXXXXXXX | XXXXX | 25.456,84 | Privilegiato | 15.024,05 |
Chirografario | 349,15 | |||
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx | SENTENZA DI CONDANNA DEL 16- 10-2021 N. 12723/2017 R.G.A.C. RIS. DANNI | 6.620,62 | Chirografario | 6.620,62 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.395,68 | Privilegiato | 1.395,68 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 615,32 | Privilegiato | 615,32 |
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.477,07 | Privilegiato | 1.477,07 |
Totale creditori ante procedura | 105.630,67 | |||
Totale generale | 235.587,98 |
I creditori della Sig.ra Albano sono l’Agenzia delle Entrate
Riscossione, Barclays Bank/Cattleya Mortgage Finance srl, i professionisti della procedura esecutiva immobiliare e il dott. Nardo
Xxxxxxxxx. Il Debito nei confronti di Barclays Bank/Cattleya Mortgage Finance srl è stato assunto quale mutuataria, in via solidale con il coniuge, per cui è riportato in ragione di ½, così come i compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare.
Per entrambi i proponenti il credito di Barclays Bank/Cattleya Mortgage Finance srl è stato riportato nelle poste passive in ragione di ½. Il debito complessivo dei proponenti è pari ad €. 235.587,98.
4.3 Cause del sovraindebitamento
Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili alla truffa subita poiché i debitori ben avrebbero potuto corrispondere le rate arretrate del mutuo e ritornare in bonis.
La famiglia Xxxxxx, a causa della inoccupazione prolungata delle due figlie conviventi, entrambe maggiorenni, necessitava di risorse economiche sostenute e l’importo del Tfs ben avrebbe potuto contribuire al pagamento delle obbligazioni nonché ai fabbisogni della famiglia.
Si ritiene che il creditore Xxxxxx banca abbia contribuito all’aggravamento della situazione di sovraindebitamento della famiglia Xxxxxx con l’erogazione del finanziamento mediante cessione del V della pensione in data 27/02/2017, aggravando la situazione finanziaria con una rata mensile di €. 404,10 per dieci anni.
Appare, pertanto, verosimile che Xxxxxx banca abbia violato la prescritta valutazione del merito creditizio in spregio all’obbligo di cui all’art.124 bis del T.U.B. contribuendo ad aggravare l’odierna situazione di sovraindebitamento e inducendo i debitori nella spirale del debito, essendo sanzionabile per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB), con le preclusioni processuali a suo carico
previste dall’art. 12 co 3-ter della legge 3/2012, come novellata dalla legge n. 176/2020.
5. Attivo patrimoniale
L’attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni dei proponenti suscettibili di valorizzazione e idonei a soddisfare i creditori, nella fattispecie dall’immobile adibito ad abitazione familiare nonché dalla pensione mensile di Xxxxxx Xxxxx, dedotto quanto necessario al mantenimento della famiglia. I proponenti non sono proprietari di altri beni immobili, mobili registrati né vantano crediti. Si fa presente che la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx è parte attrice nel procedimento penale n. N.R.G.N.R. 10889/14 N. R.G. G.I.P. 6568/14 Tribunale di Napoli Nord, contro il Centro Polispecialistico di Xxxxxx Xxxxxxxx e X. xxx, all’esito del quale con la sentenza9 del 2/2/2017 gli imputati sono stati condannati ex gli artt. 442, 539 e.p.p, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, da liquidarsi in separata sede.
Con la stessa sentenza gli imputati sono stati condannati al pagamento in favore della costituita parte civile Xxxxxxxxx Xxxxxxxx di una provvisionale di euro 1.000,00 ciascuno, nonché al pagamento, in solido, delle spese processuali di costituzione di parte civile, liquidate in euro 1.500,00 per compensi della difesa, oltre quanto altro dovuto per legge.
Ella risulta essere soccombente nel procedimento di risarcimento dei danni intentato contro il dott. Xxxxx Xxxxxxxxx, ed è stata condannata con sentenza alle spese di giudizio.
5.1 Beni dei ricorrenti
9 Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 76 del 2 febbraio 2017
Il patrimonio dei debitori in ragione di ½ consta dell’immobile in cui vivono con la propria famiglia, il cui valore è stato determinato dal CTU10 nominato dal Giudice della procedura esecutiva immobiliare in €. 74.000,00 quale prezzo da porre a base della prima asta.
I debitori non posseggono altri beni immobili e mobili registrati; gli arredi della casa familiare sono fatiscenti in quanto acquistati prima del matrimonio per cui non si ritiene che non siano suscettibili di valorizzazione.
Il reddito del solo proponente Xxxxxx è pari nell’anno fiscale 2020 ad €. 2.591,00 mensili, calcolato dal Mod-730/2020 per 12 mensilità al lordo della ritenuta della rata per cessione del V e del pignoramento presso terzi. Calcolando l’importo netto per 13 mensilità, l’effettiva entrata mensile è di €. 2.391,69.
6. Passivo
L’elenco dei debiti dei proponenti sono riportati nella tabella di seguito:
XXXXXX XXXXX
Creditore | Causale | Importo | Grado | Importo deb. residuo |
Comune di Lusciano/Publiservizi | Canone idrico 2019/2020 | 1.946,22 | Privilegiato | 977,00 |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | 70.795,67 | Privilegiato | 70.795,67 |
Publiservizi srl Concessionaria del COMUNE DI LUSCIANO | TARI | 1.946,22 | Privilegiato | 1.946,22 |
Regione Campania | Tasse auto 2016 al 2020 | 1.890,00 | Privilegiato | 1.890,00 |
AER Albano | Rottamazione ter | 3.599,24 | Privilegiato | 2.700,83 |
Credem Banca/Santander Consumer Unifin spa | Cessione del V | 35.386,31 | Chirografario | 22.090,14 (CAP.RESIDUO AL 31/01/2022) |
COGES | Delegazione di pagamento/pignoramento | 27.266,98 | Chirografario | 12.243,66 |
MPS - Xxxxxx.xx/Xxxxxx Spv srl | Prestito personale | 20.000,00 | Chirografario | 9.000,00 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.395,68 | Privilegiato | 1.395,68 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 615,32 | Privilegiato | 615,32 |
10 Consulenza tecnica d’ufficio
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.477,07 | Privilegiato | 1.477,07 |
Totale creditori ante procedura | 125.131,60 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Creditore | Causale | Importo | Grado | Importo deb. residuo |
AER | Fondo riserva | 3.068,80 | Privilegiato | 2.643,00 |
Chirografario | 425,80 | |||
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | 113.600,00 | Privilegiato | 70.795,67 |
AER XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxx Ter | 4.825,72 | Privilegiato | 4.825,72 |
AER XXXXXXXXX | XXXXX | 25.456,84 | Privilegiato | 15.024,05 |
Chirografario | 349,15 | |||
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx | SENTENZA DI CONDANNA DEL 16- 10-2021 N. 12723/2017 R.G.A.C. RIS. DANNI | 6.620,62 | Chirografario | 6.620,62 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.395,68 | Privilegiato | 1.395,68 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 615,32 | Privilegiato | 615,32 |
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | 1.477,07 | Privilegiato | 1.477,07 |
Totale creditori ante procedura | 105.630,67 | |||
Totale generale | 235.587,98 |
I proponenti sono obbligati in solido nei confronti di Barclays Bank Plc/Cattleya Mortgage Finance SRL per l’importo pignorato di
€. 112.124,32, comprese le spese dell’atto di precetto, importo precisato dalla creditrice di €.141.591,34, oltre ai compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare quantificati in €. 6.976,15 al netto degli acconti incassati, salvo ulteriori precisazioni.
Il saldo relativo al mutuo ipotecario ed ai compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare è stato suddiviso in parti uguali nel passivo di ciascuno dei debitori.
6.1 Procedure esecutive
Allo stato a carico dei debitori pende la procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Napoli Nord R.G.E. 199/2018 Giudice Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; pende a carico di Xxxxxx Xxxxx il pignoramento mobiliare presso terzi dell’Ente di riscossione Publiservizi per crediti tributari del Comune di Lusciano, per cui è stata finora effettuata una ritenuta cautelare mensile di €. 228,00 per 30 mesi con un totale di €.6.840,00, non ancora assegnati al creditore pignorante.
6.2 Debiti erariali
I debiti erariali a carico dei debitori sono quelli indicati nelle rispettive tabelle.
Albano:
DOCUMENTO | N | ANNO RIF | TRIBUTO | IMPORTO | DATA DI NOTIFICA | PRIV | CHIRO | PRESCRIZIONE |
CARTELLA | 02820110054978929 000 | 2007 | Tassa automobilistica | € 305,21 | 21/12/2011 | € 213,82 | € 91,39 | |
CARTELLA | 02820120015369303 000 | 2011 | Registro canoni radioaudizioni | € 132,55 | 11/05/2012 | € 101,03 | € 31,52 | |
CARTELLA | 02820130003567679 000 | 2008 | Tassa automobilistica | € 430,67 | 20/02/2013 | € 295,89 | € 134,78 | |
CARTELLA | 02820130003567679 000 | 2008 | Tassa automobilistica | € 285,98 | 20/02/2013 | € 199,01 | € 86,97 | |
CARTELLA | 02820130015803853 000 | 2012 | Registro canoni radioaudizioni | € 128,75 | 13/05/2013 | € 98,30 | € 30,45 | |
CARTELLA | 02820140011218835 000 | 2011 | Contrav.cod.strada | € 230,08 | 03/05/2014 | € 0,00 | € 230,08 | PRESCRIZIONE |
CARTELLA | 02820140014462111 000 | 2013 | Registro canoni radioaudizioni | € 125,27 | 07/06/2014 | € 94,82 | € 30,45 | |
CARTELLA | 02820140019667881 000 | 2009 | Tassa automobilistica | € 404,07 | 09/08/2014 | € 274,93 | € 129,14 | |
CARTELLA | 02820140039091137 000 | 2012 | Contrav.cod.strada | € 551,58 | 24/02/2015 | € 0,00 | € 551,58 | PRESCRIZIONE |
CARTELLA | 02820150009841408 000 | 2010 | Tassa automobilistica | € 392,42 | 28/04/2015 | € 264,13 | € 128,29 | |
CARTELLA | 02820150014571262 000 | 2014 | Registro canoni radioaudizioni | € 119,08 | 26/05/2015 | € 89,08 | € 30,00 | |
CARTELLA | 02820160005643851 000 | 2015 | Registro canoni radioaudizioni | € 110,73 | 07/06/2016 | € 83,27 | € 27,46 | |
CARTELLA | 02820160022085544 000 | 2011 | Tassa automobilistica | € 393,77 | 25/02/2017 | € 260,70 | € 133,07 | |
CARTELLA | 02820190016250648 000 | 2014 | IRPEF | € 2.281,27 | 09/12/2019 | € 1.704,09 | € 577,18 | |
CARTELLA | 02820200009908637 000 | 2015 | IRPEF | € 1.122,10 | € 856,61 | € 265,49 | ||
€ 7.013,53 | € 4.535,68 | € 2.477,85 | ||||||
€ 4.535,68 | € 1.696,19 | |||||||
€ 6.231,87 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
DOCUMENTO | N | ANNO RIF | TRIBUTO | IMPORT O | DATA DI NOTIFICA | PRIV | CHIRO | PRESCRIZIO NE | NOTE | |
AVVISO DI ADDEBITO | 32820130002170953 000 | 2013 | Contributi I.V.S. | € 1.296,71 | 24/04/2013 | € 1.292,60 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820130004261029 000 | 2012 | Contributi I.V.S. | € 2.591,53 | 13/12/2013 | € 2.587,42 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140001798330 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.319,41 | 03/06/2014 | € 2.315,30 | € 4,11 | |||
CARTELLA | 02820140033714424 000 | 2012 | Tarsu | € 2.275,24 | 21/01/2015 | € 1.302,76 | € 972,48 | ROTTAMAZION E | ||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140003685523 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.266,73 | 18/09/2014 | € 2.262,62 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820140006750475 000 | 2014 | Contributi I.V.S. | € 2.458,03 | 15/01/2015 | € 2.272,15 | € 185,88 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820150002972840 000 | 2015 | Contributi I.V.S. | € 2.232,08 | 18/11/2015 | € 2.227,97 | € 4,11 | |||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820150003364349 000 | 2012 | Contributi I.V.S. | € 188,64 | 18/11/2015 | € 184,53 | € 4,11 | |||
CARTELLA | 02820150037423180 000 | 2012 | Diritto annuale Camcom | € 153,42 | 25/01/2016 | € 109,52 | € 43,90 | ROTTAMAZIONE | ||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820160000504780 000 | 2016 | Contributi I.V.S. | € 1.539,15 | 22/04/2016 | € 1.539,15 | ||||
CARTELLA | 02820160022809429 000 | 2013 | I.V.A. | € 2.191,98 | 25/02/2017 | € 1.756,01 | € 435,97 | ROTTAMAZIONE | ||
AVVISO DI ADDEBITO | 32820160005959537 000 | 2016 | Contributi I.V.S. | € 1.539,15 | 12/12/2016 | € 1.539,15 | € 0,00 | |||
CARTELLA | 02820160026855131 000 | 2013 | Diritto annuale Camcom | € 124,51 | 03/04/2017 | € 99,97 | € 24,54 | ROTTAMAZIONE | ||
CARTELLA | 02820170023341936 000 | 2014 | Diritto annuale Camcom | € 80,57 | 18/10/2018 | ROTTAMAZIONE | ||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | 2013 | Imposta di registro | € 189,80 | € 142,56 | € 47,24 | ||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro | € 129,48 | € 129,48 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro/SANZIONE | € 37,08 | € 37,08 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Imposta di registro/Interessi tasse e imposte indirette | € 5,21 | € 5,21 | ||||||
CARTELLA | 02820180020559292 000 | Costo della notifica degli | € 18,03 | € 18,03 | ||||||
CARTELLA | 02820180024619756 000 | 2015 | Diritto annuale Camera di commercio REA CE 271791 | € 101,32 | € 65,06 | € 36,26 | ||||
CARTELLA | 00000000000000000 000 | 2013 | TARES | € 1.552,94 | € 1.177,00 | € 375,94 | PRESCRIZIONE | |||
CARTELLA | 02820200022201116 000 | 2014 | TARI | € 1.515,86 | € 1.466,00 | € 49,86 | PRESCRIZIONE | |||
€ 24.806,87 | € 22.474,46 | € 2.251,84 |
Per le cartelle prescritte gli istanti hanno provveduto ad inoltrare a A.E.R. istanza in autotutela, che si allega, che ha riscontrato quella della Sig.ra Xxxxxxxxx, dichiarando l’interruzione della prescrizione mediante atti non rilevabili dall’estratto di ruolo, comunque tali importi sono stati inclusi nel passivo e nella proposta. Non sono state riscontrate le cartelle n. 00000000000000000 000 e
n. 02820200022201116 000, per cui esse risultano prescritte e sono state conteggiate e appostate in un fondo riservato.
6.3 Altri debiti
Non sono stati rinvenuti altri debiti di qualsiasi natura.
7. Accordo proposto dai debitori
I debitori propongono di pagare i creditori, suddivisi in classi, in tempi ragionevoli che consentano il corretto e puntuale adempimento dell’accordo. Essendo la Sig.ra Xxxxxxxxx priva di redditi, per semplicità sarà redatta la proposta per tutti i creditori di entrambi i coniugi, che saranno soddisfatti con i redditi futuri di Xxxxxx Xxxxx, derivanti dal trattamento di quiescenza. Di seguito lo schema riassuntivo prevede la misura del pagamento, tempi e modi:
Tabella rate prededucibili
Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo | FONTE | acconto al deposito | debito post stralcio | Quota ppt Publiservizi | saldo | Importo rata | A partire dal mese post omolo ga n. | |
OCC | Oneri e compenso | Prededuzione | 8.500,00 | preventivo | 1.200,00 | 7.100,00 | € 4.808,32 | € 2.291,68 | 5 | 458,34 | 1 |
Avvocato | Oneri e compenso | Prededuzione | 3.000,00 | preventivo | - | 3.000,00 | € 2.031,68 | € 968,32 | 5 | 193,66 | 1 |
Liquidato re | Oneri e compenso | Xxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | 0 | ||||
11.500,00 | Totale | 10.100,00 | 6.840,00 | Totale | 652,00 | VERO |
I crediti prededucibili saranno pagati, quanto all’Occ, dedotto quanto versato in acconto per l’importo di €. 1.200,00, compresi gli
€. 200,00 per l’istanza di nomina del gestore, in 5 rate mensili di €. 458,34 al netto dell’importo di €. 4.808,32 che gli sarà versato dopo l’omologa del piano con l’importo riveniente dalle ritenute cautelari operate dall’Inps e non ancora assegnate a Publiservizi; i compensi legali saranno pagati in 5 rate mensili di €. 193,66 cad. dopo l’omologa del piano, al netto dell’importo di €. 2.031,68 che sarà pagato con le ritenute cautelari operate dall’Inps e non ancora assegnate a Publiservizi.
Creditori: rate 120
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. residuo | % falcidia | debito post stralcio | N. rate | Importo rata | Decorre nza pagame nti |
Comune di Lusciano/Publiservizi | Canone idrico 2019/2020 | Privilegiato | 977,00 | 0,00% | 977,00 | 120 | 8,14 | 6 |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | Privilegiato | 141.591,34 | 29,40% | 41.625,00 | 120 | 346,88 | 6 |
Publiservizi srl Concessionaria del COMUNE DI LUSCIANO | TARI | Privilegiato | 1.946,22 | 0,00% | 1.946,22 | 120 | 16,22 | 6 |
Regione Campania | Tasse auto 2016 al 2020 | Privilegiato | 1.890,00 | 0,00% | 1.890,00 | 120 | 15,75 | 6 |
AER Albano | Rottamazione ter | Privilegiato | 2.700,83 | 0,00% | 2.700,83 | 120 | 22,51 | 6 |
AER SALVATORE | Rottamazione Ter | Privilegiato | 4.825,72 | 0,00% | 4.825,72 | 120 | 40,21 | 6 |
AER XXXXXXXXX | XXXXX | Privilegiato | 19.831,46 | 86,00% | 2.776,40 | 120 | 23,14 | 6 |
Chirografario | 1.826,04 | 86,00% | 255,65 | 120 | 2,13 | 6 | ||
AER SALVATORE | CLASSE RISERVATA | Privilegiato | 2.643,00 | 86,00% | 370,02 | 120 | 3,08 | 6 |
Chirografario | 425,80 | 86,00% | 59,61 | 120 | 0,50 | 6 | ||
Credem Banca/Santander Consumer Unifin spa | Cessione del V | Chirografario | 22.090,14 | 86,00% | 3.092,62 | 120 | 25,77 | 6 |
COGES | Delegazione di pagamento/pignoramento | Chirografario | 12.243,66 | 86,00% | 1.714,11 | 120 | 14,28 | 6 |
MPS - Xxxxxx.xx/Xxxxxx Spv srl | Prestito personale | Chirografario | 9.000,00 | 86,00% | 1.260,00 | 120 | 10,50 | 6 |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo degradato a chirografo | Chirografario | 99.966,34 | 86,00% | 13.995,29 | 120 | 116,63 | 6 |
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx | SENTENZA DI CONDANNA DEL 16-10- 2021 N. 12723/2017 R.G.A.C. RIS. XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 6.620,62 | 86,00% | 926,89 | 120 | 7,72 | 6 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 2.791,36 | 0,00% | 2.791,36 | 120 | 23,26 | 6 |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 1.230,65 | 0,00% | 1.230,65 | 120 | 10,26 | 6 |
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 2.954,14 | 0,00% | 2.954,14 | 120 | 24,62 | 6 |
Totale creditori ante procedura | 235.587,98 | Totale | 85.391,51 | 711,60 | VERO |
Dal 6° mese saranno pagati tutti gli altri creditori. Il credito munito di privilegio ipotecario è proposto in pagamento in privilegio per il valore attribuito dal CTU (€.74.000) con una riduzione del 25%
+ 25% (€.41.625) in considerazione dei ribassi d’asta praticabili nel circondario del Tribunale di Napoli Nord11 nonché delle statistiche relativi al numero degli esperimenti di vendita in tale circondario superiori a due, considerando il prezzo base della terza asta, considerando deserte le prime due aste, e degradando il residuo a chirografo fino a concorrenza dell’intero credito, il tutto per un complessivo importo proposto di €. 59.618,94 per la durata complessiva di 120 rate mensili (anni 10), dopo le 5 rate iniziali per il
11 Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme (Banca d’Italia)
pagamento dei prededucibili, importo superiore al prezzo base della seconda asta (€.55.500,00), nonché all’offerta minima della prima asta. La durata proposta è nettamente inferiore al residuo piano di ammortamento originario del mutuo (216 rate a scadere a dicembre 2021). A decorrere dalla 6^ rata dopo l’omologazione del piano saranno pagati tutti gli altri creditori, quelli in privilegio generale ed i chirografi con rate costanti per 120 mesi (10 anni). I creditori privilegiati (priv. Generale) di Xxxxxx Xxxxx saranno pagati in una percentuale del 100% del credito esigibile, compresi i crediti dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare, mentre i creditori privilegiati di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dovendo utilizzare i redditi del coniuge, qualificabili quale apporto di finanza esterna, saranno degradati a chirografi e pagati nella stessa percentuale di questi ultimi.
I creditori chirografari sarnno pagati con una percentuale del 14% del credito residuo.
Tabella voto creditori
Creditore | Causale | Grado | Importo deb. residuo | % falcidia | debito post stralcio | % Voto |
Comune di Lusciano/Publiservizi | Canone idrico 2019/2020 | Privilegiato | 977,00 | 0,00% | 977,00 | 0,41% |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo fondiario per estinzione BNL €. 59.782,93 + Consum-it spa €. 10.444,61 + Prestitalia €. 29.131,73 | Privilegiato | 141.591,34 | 29,40% | 41.625,00 | 60,10 % |
Publiservizi srl Concessionaria del COMUNE DI LUSCIANO | TARI | Privilegiato | 1.946,22 | 0,00% | 1.946,22 | 0,83% |
Regione Campania | Tasse auto 2016 al 2020 | Privilegiato | 1.890,00 | 0,00% | 1.890,00 | 0,80% |
AER Albano | Rottamazione ter | Privilegiato | 2.700,83 | 0,00% | 2.700,83 | 1,15% |
AER SALVATORE | Rottamazione Ter | Privilegiato | 4.825,72 | 0,00% | 4.825,72 | 2,05% |
AER XXXXXXXXX | XXXXX | Privilegiato | 19.831,46 | 86,00% | 2.776,40 | 8,42% |
Chirografario | 1.826,04 | 86,00% | 255,65 | 0,78% | ||
AER SALVATORE | CLASSE RISERVATA | Privilegiato | 2.643,00 | 86,00% | 370,02 | 1,12% |
Chirografario | 425,80 | 86,00% | 59,61 | 0,18% | ||
Credem Banca/Santander Consumer Unifin spa | Cessione del V | Chirografario | 22.090,14 | 86,00% | 3.092,62 | 9,38% |
COGES | Delegazione di pagamento/pignoramento | Chirografario | 12.243,66 | 86,00% | 1.714,11 | 5,20% |
MPS - Xxxxxx.xx/Xxxxxx Spv srl | Prestito personale | Chirografario | 9.000,00 | 86,00% | 1.260,00 | 3,82% |
Barclays Bank Plc/CATTLEYA MORTGAGE FINANCE SRL | Mutuo degradato a chirografo | Chirografario | 99.966,34 | 86,00% | 13.995,29 | |
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx | SENTENZA DI CONDANNA DEL 16-10-2021 N. 12723/2017 R.G.A.C. RIS. XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 6.620,62 | 86,00% | 926,89 | 2,81% |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx prof. Delegato vendita | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 2.791,36 | 0,00% | 2.791,36 | 1,18% |
Avv. Xxxxx Xxxxxxxx custode giudiziario | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 1.230,65 | 0,00% | 1.230,65 | 0,52% |
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx CTU | Compenso proc. es. imm. R.G.E. 199/2018 | Privilegiato | 2.954,14 | 0,00% | 2.954,14 | 1,25% |
Totale creditori ante procedura | 235.587,98 | Totale | 85.391,51 | 100% |
Le percentuali di voto per ciascun creditore sono indicate
nell’ultima colonna di destra.
Il credito ipotecario è ammesso al voto non essendo previsto il pagamento integrale così come gli altri crediti privilegiati, in virtù della dilazione temporale di pagamento.
Le percentuali di voto sono calcolate sull’importo di €. 235.587,98, e vi partecipano tutti i creditori in quanto anche i privilegiati pagati integralmente dovranno scontare la dilazione temporale.
7.1 Attivo disponibile per l’accordo
L’attivo disponibile per l’accordo, al netto delle spese della procedura, è pari ad €.85.391,51 che i proponenti mettono a disposizione della procedura con quote della pensione di €. 652,00 mensili circa per le prime 5 rate e di €. 711,60 dalla 6^ rata alla 126^. L’importo totale messo a disposizione della procedura inclusi i costi della stessa è pari ad €. 95.491,51 (40,53%).
7.2 Spese familiari
Le spese mensili per il mantenimento della famiglia
ammontano ad €.1.872,69 circa.
Come da certificazione medica esibita la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e la figlia soffrono di gravi patologie per le quali occorrono ingenti spese per farmaci e per controlli diagnostici non mutuabili, come da ricevute e fatture esibite. L’importo minimo per garantire
un dignitoso tenore di vita ai debitori ed alla propria famiglia è pari ad €.1.699,44, sostanzialmente in linea con le spese indicate.
Spese (mensilizzate) | Importo |
Alimenti e bevande | 500,00 |
Abbigliamento e calzature | 300,00 |
Spese di trasporto | 150,00 |
Energia elettrica | 130,00 |
Gas | 138,00 |
Telefono e internet | 26,90 |
Tassa rifiuti | 35,00 |
Canone idrico | 32,79 |
Spese sanitarie | 360,00 |
Spese dentistiche | 50,00 |
Tempo libero | 150,00 |
Altro |
Totale 1.872,69
Redditi disponibili netti (mensilizzati) | Importo |
Richiedente 1: | 2.591,00 |
Richiedente 2: | - |
Reddito disponibile 718,31
ISTAT SPESA FAMIGLIA PER CONSUMI 4 ADULTI | 2.396,94 |
SOGLIA MINIMA DI POVERTA ASSOLUTA ISTAT 2020 | 1.225,43 |
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxx | |
DPCM | 1.475,96 |
MEDIA | € 1.699,44 |
Le spese sono sostanzialmente in linea con la media tra le spese per consumi di una famiglia composta di quattro adulti residenti nel meridione d’Italia in un comune con abitanti inferiori a 50.000 (ISTAT), la soglia minima di povertà assoluta Istat e la quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159.
Occorre tener comunque conto dell’incidenza della spesa sanitaria per la Sig.ra Xxxxxxxxx e la figlia, affette da gravi patologie, di cui si produrrà documentazione medica con richiesta del rispetto della privacy.
Le spese mensili sono sostenute con la pensione del capofamiglia Xxxxxx Xxxxx, unico percettore di redditi. Dalle entrate mensili, al netto delle spese mensili dichiarate, residua l’importo di €. 718,00 circa che il proponente Xxxxxx mette a disposizione della procedura per il pagamento dei suoi creditori e di quelli del coniuge Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
7.3 Proposta di pagamento ai creditori
I proponenti propongono di pagare il creditore ipotecario in rapporto al valore del bene individuato dal CTU della procedura esecutiva immobiliare pendente (€.74.000), di cui una quota è proposta in privilegio ipotecario (€.41.625,00) e l’importo di €. 99.966,34, fino alla concorrenza dell’intero credito, è degradata a chirografo e pagato nella stessa percentuale dei chirografi, con la dilazione dianzi detta; il creditore ipotecario sarà soddisfatto per una percentuale complessiva del 42,11% del credito vantato. I creditori privilegiati di Albano saranno soddisfatti in misura pari al 100%, includendovi gli interi compensi dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare, mentre quelli di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx saranno degradati a chirografi e riceveranno lo stesso trattamento nella misura del 14% del saldo dovuto e per 120 rate mensili, decorrenti dopo la moratoria. Il pagamento sarà effettuato mensilmente mediante bonifico con addebito permanente sul conto del sig. Xxxxxx a decorrere dall’omologa dell’accordo.
7.4 Piano rateale
Di seguito si riporta il piano rateale proposto per tutti i creditori
Prededucibili | Data | Rata | € 11.500,00 |
Acconti OCC | €.1.200,00 | ||
Acconti OCC | €.4.808,32 POST OMOLOGA | ||
Acconti Avv. | €. 2.031,68 POST OMOLOGA | ||
5 | 31/01/2022 | € 458,34 | € 2.291,68 |
5 | 31/05/2022 | € 193,66 | € 968,32 |
TOTALE | € 11.500,00 | ||
Creditori | Data | Rata | € 85.391,51 |
6 | 30/06/2022 | € 711,60 | € 85.391,51 |
126 | 31/05/2032 | ||
TOTALE | |||
TOTALE GENERALE | €.96.891,51 |
8. Garanzie
Le uniche garanzie offerte derivano dall’immobile su cui continua a gravare l’ipoteca nonché
sulle entrate familiari del solo Albano, in quanto unico percettore di reddito.
9. Meritevolezza dei debitori
Dall’esame dell’estratto conto, dalle visure catastali e dalla visura al pubblico registro automobilistico si evince che i proponenti, a conferma di quanto da essi dichiarato, non hanno sottratto beni né altre utilità ai creditori per cui si ritiene che siano scevri da immeritevolezza e che meritino di accedere alla odierna procedura ed
alla fine di conseguire l’esdebitazione. Con l’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma sulle procedure di sovraindebitamento viene reso immediatamente applicabile il c.d. controllo di meritevolezza del consumatore, rispetto al quale la relazione dell’OCC deve tuttora prendere posizione12.
L’art. 7 co 2 d-quater) limitatamente all’accordo con i creditori, ritiene inammissibile la proposta qualora il debitore “risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.
9.1 Diligenza impiegata dai consumatori nell’assunzione delle
obbligazioni
Allorquando i debitori hanno assunto le obbligazioni hanno attentamente valutato la sostenibilità delle rate con la dovuta diligenza, fidando sui redditi del coniuge Albano, riuscendo anche a rifinanziare i finanziamenti in corso al fine di ridurre il carico mensile complessivo. Ciò fin quando i debitori sono stati truffati e spogliati di quella quota della retribuzione differita, il Tfs, accantonata per l’intera vita lavorativa e portata via da abili truffatori. Quindi, dalle vicende qui ricostruite, non può non evincersi la diligenza e l’organizzazione finanziaria dei debitori, che hanno sempre onorato i loro impegni seppur con le limitate risorse disponibili, in considerazione che si tratta pur sempre di una famiglia monoreddito composta di cinque persone adulte.
Come dianzi detto i debitori contraggono il mutuo nel 2009
programmando l’estinzione anticipata dei tre finanziamenti in corso
12 Cfr. le lettere a) e b) del co. 2 dell’art. 68 che prevedono, ricalcando il testo della l. n. 3/2012, che la relazione dell’OCC debba contenere sia l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni che l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
non per spese voluttuarie, ma con l’intento di ridurre il peso
complessivo delle rate.
9.2 Atti in frode
Nessun atto in frode è stato compiuto dai debitori come si evince dall’esame della documentazione prodotta. Si tratta di soggetti che hanno sempre onorato le proprie obbligazioni e che giammai avrebbero immaginato di frodare i creditori. Tant’è che hanno provveduto, sbagliando, a pagare le rate dei finanziamenti ricorrendo a nuova finanza; ciò ha aggravato la situazione familiare acclarando una situazione di sovraindebitamento irreversibile. Come si evince dagli estratti conto di Xxxxxx e dal libretto postale della figlia le somme prelevate dal conto del primo sono state accreditate sul libretto postale della figlia per il suo matrimonio, mentre le altre somme prelevate dopo l’erogazione del Tfs sono state prelevate per consegnare i contanti per la fantomatica transazione, così come si rileva anche dalla denuncia.
10. Colpa dei creditori ex art.12 co 3 ter l. 3/2012 e 124 bis T.U.B.
La giurisprudenza formatasi sinora in materia di sovraindebitamento aveva più volte preso in esame, pur con scarso successo giacché in assenza di specifiche disposizioni che nella l. n. 3/2012 lo consentissero espressamente, la ovvia necessità che il giudizio volto all’auspicato discharge dell’insolvente contemperi la sua meritevolezza con quella degli interlocutori, specie gli intermediari bancari e finanziari, che il suo sovraindebitamento abbiano contribuito a suscitare o far crescere13.
13 Emblematicamente, nel caso deciso da Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, si è ritenuto che la preventiva valutazione del merito creditizio, al momento dell’erogazione del finanziamento da parte del creditore erogante, non incidesse sulla validità del contratto né sulla responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c.
È il tema, da tempo attuale nei sistemi di common law cui si deve storicamente il conio della disciplina dell’overindebtedness ma esistente pure nei più recenti fermenti dottrinali e nella normativa europea14, del credito c.d. “responsabile” e dei riflessi che l’inadeguato comportamento dell’intermediario può su vari piani comportare. Il legislatore delegato, con una disposizione comune a tutte le procedure in analisi (cfr. artt. 69 co. 2, 76 co. 3, 23 co. 5) poi entrata in vigore con la legge 176/2020 con il nuovo art. 9 co 3-bis 2) per la prima volta sanziona il creditore che abbia colpevolmente determinato od aggravato la situazione di sovraindebitamento, affidando la relazione in merito anzitutto all’OCC, chiamato ad indicare “[…….] ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Così, la concessione del credito senza una adeguata valutazione del merito creditizio ridonda ora in una, invero finora in una mite applicazione processuale15, sanzione a carico del relativo interessato anche grazie all’entrata in vigore dell’art. 12 co 3-ter, che recita: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento [……] non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”
Pur nel carattere all’evidenza ancora esiguo della sanzione, non vi è dubbio che essa rappresenti un primo condivisibile e quantomeno simbolico input nel segno della indispensabile
14 V. in arg., per una panoramica europea, X. Xxxxxxx, “Prestito responsabile” e valutazione del merito creditizio, in Giur. Comm., 2017, 1, 147 ss.; con note di diritto comparato, X. Xxxxxxxxxx, Le diverse soluzioni nazionali al problema del sovraindebitamento del debitore civile. Stati Uniti d’America, Francia e Germania, in Giur. Comm., 2016, 4, 480 ss.; nonché, più in generale sullo specifico
aspetto, cfr. anche X. Xxxxxx, Il piano del consumatore sovra indebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea, in Europa e Dir. Priv., 2016, 3, 617 ss.; X. Xxxxxxxxx, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca Borsa Tit. Cred., 2015, 6, 781 ss. e X. Xxxxxxx, Sovraindebitamento e credito responsabile, ivi, 2013, 38 ss.
15 Nell’ordinamento spagnolo la sanzione è di tipo “sostanziale” prevedendo che non sono dovuti interessi. Su quella fattispecie è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 27 marzo 2014 in C-565/12.
responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vicenda, e quindi anche sul versante del ceto creditorio16.
Si ritiene che il creditore Xxxxxx Banca non abbia eseguito la verifica del merito creditizio prima di erogare nuova finanza e, per tale istituto, sarebbe stato semplice fare ciò attraverso la centrale dei rischi di Banca d’Italia, la Crif, CTC ed Experian nonché anche acquisendo informazioni direttamente dal debitore Albano. Si ritiene, pertanto, che l’ente finanziatore sia colpevole di aver provocato o comunque contribuito a provocare la situazione di sovraindebitamento della famiglia Xxxxxx non eseguendo nemmeno la richiesta consulenza nella fase preliminare e istruttoria per la concessione dei finanziamenti. Il creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare lo stato di sovraindebitamento non può eccepire alcunchè in merito alla proposta ed il G.D. è chiamato a tener conto della condotta dell’Ente finanziatore e a non tener conto delle eventuali osservazioni, che esulino dalle contestazioni di comportamenti dolosi e/o fraudolenti del debitore.
11. Fattibilità giuridica e tecnica della proposta di accordo
Si ritiene che la proposta sia giuridicamente fattibile ricorrendo i presupposti giuridici di cui agli artt. 7,8 e 9 della legge 3/2012 nonché il presupposto della meritevolezza, quale diligenza nell’assunzione delle obbligazioni nella fase genetica e assenza di colpa grave, malafede o frode nella fase funzionale, anche in considerazione della scarsa cultura finanziaria dei debitori e per aver subito la truffa di cui abbiamo già detto sopra. Dal punto di vista della fattibilità tecnica le entrate familiari, in uno con parte della
16 In precedenza, come accennato, la giurisprudenza aveva il più delle volte escluso che l’eventuale comportamento colpevole dell’ente finanziatore potesse avere una qualche rilevanza ai fini del giudizio di meritevolezza: così, ad es., Trib. Cagliari, ord., 11 maggio 2016, in Diritto e Giustizia, 9 agosto 2016, nt. X. Xxxxxxxx, Piano del consumatore solo per i debitori meritevoli (e non per punire la banca o la finanziaria). Paradossale, nel caso deciso da Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014, che il reclamante non contestasse la meritevolezza del debitore ritenendo che il credito non dovesse essere da lui stesso erogato.
pensione del proponente Xxxxxx, consentono di sostenere le spese mensili familiari e di onorare l’impegno delle rate mensili del piano così come sopra indicate.
11.1 Determinazione del valore di mercato dei beni dei proponenti
L’abitazione dei proponenti, ha un valore stimato dal CTU di
€.74.000, procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Napoli Nord R.G.E. 199/2018. Si tratta, invero, di un immobile poco appetibile per il mercato, occupato dagli esecutati e di difficile commerciabilità, anche in caso di vendita forzata o di vendita competitiva. I debitori non sono titolari di altri beni suscettibili di valorizzazione. Alla valutazione del CTU devono essere sottratti i costi della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, nonché, in caso di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss della legge 3/2012 i costi di pubblicità etc per la vendita competitiva, oltre ai compensi del liquidatore, presumibilmente non inferiori a quelli dell’Occ, quantificabili presumibilmente in oltre €.10.000,00.
11.2 Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori
I creditori potranno essere soddisfatti nella misura massima in rapporto all’attivo disponibile, il creditore ipotecario in un tempo di gran lunga inferiore alla durata residua del piano di ammortamento originario. Per cui si ritiene pienamente satisfattiva la proposta. Il credito vantato dai creditori muniti di privilegio generale di Xxxxxx Xxxxx viene proposto in pagamento integralmente in 120 mesi, mentre quelli di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, con esclusione del solo saldo relativo alla rottamazione ter, nella stessa percentuale dei chirografari essendo pagati con apporto di finanza di terzi potendo derogare al pagamento secondo l’ordine legittimo delle preferenze non avendo
la debitrice altri beni su cui i creditori potrebbero far valere la loro preferenza; i crediti chirografari di entrambi sono proposti in pagamento in una percentuale del 18%, sempre in 120 mesi.
11.3 Convenienza della proposta di accordo rispetto all’alternativa
liquidatoria
In relazione al credito ipotecario si ritiene senz’altro conveniente la proposta dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria e/o alla prosecuzione della procedura esecutiva individuale. In entrambi i casi l’immobile potrebbe essere liquidato o venduto all’asta dopo l’espletamento di attività che comporterebbero ulteriori spese sia in caso di vendita competitiva che in caso, probabile, di più tentativi di vendita. Inoltre si aggiungerebbero spese da corrispondere al liquidatore nonché alle operazioni di pubblicità. L’immobile non potrebbe soddisfare il creditore ipotecario e la liquidazione esporrebbe i debitori ad una punizione eccessiva derivante dalla perdita della casa familiare e dalla necessità di dover sostenere un canone di locazione, tenendo comunque in considerazione anche le precarie condizioni di salute della Xxxxxxxxx e della figlia. Si ritiene, pertanto, che, prevedendo una soddisfazione del creditore ipotecario non inferiore ad una ipotizzabile alternativa liquidatoria nonché alla procedura esecutiva individuale, la proposta consenta un giusto contemperamento degli interessi. Anche in ordine alle tempistiche non si può determinare con certezza la chiusura delle operazioni né il ricavato della liquidazione a fronte di una proposta che appare certa, attendibile e sostenibile e nettamente inferiore alla durata residua del piano di ammortamento originario. A ciò aggiungasi che le statistiche dell’esito relativo agli esperimenti di vendita nel circondario del Tribunale di Napoli Nord si attestano su
almeno tre esperimenti di vendita all’asta prima dell’aggiudicazione; comportando ciò ribassi del 25% del prezzo base d’asta per ciascun tentativo. Quindi l’immobile potrebbe essere aggiudicato non prima del terzo esperimento di vendita con un prezzo base di €. 41.625,00; tale cifra si ridurrebbe ulteriormente considerando i costi della procedura, importo quindi inferiore alla proposta di ristrutturazione del debito ipotecario pari ad €. 55.620,29. Per gli altri creditori non vi sarebbe spazio per una soddisfazione migliorativa, posto che l’importo disponibile, detratto quello per garantire le spese mensili alla famiglia, a cui andrebbe ad aggiungersi il canone di locazione, sarebbe notevolmente inferiore a quello disponibile nel piano e sarebbe disponibile per una durata di anni quattro, dopo il pagamento dei crediti prededucibili, a cui andrebbe ad aggiungersi anche il compenso del liquidatore.
A tal fine appare doveroso precisare che l’alternativa liquidatoria deve essere valutata in relazione a tutti i creditori concorsuali in ragione del principio della par condicio creditorum, che governa le procedure fallimentari e le procedure di sovraindebitamento.
12. Conclusioni
I proponenti appaiono senz’altro meritevoli di accedere alla procedura di sovraindebitamento per tutte le ragioni dianzi dette. Si chiede, pertanto, che la proposta sia favorevolmente valutata e i debitori possano beneficiare della dilazione proposta per soddisfare il creditore ipotecario e tutti gli altri creditori, secondo l’ordine legittimo delle preferenze, continuando a garantire un tetto alla propria famiglia. Lo stato di sovraindebitamento è stato provocato dalla truffa di cui i debitori sono stati vittime ed anche dal concorso di Credem banca di cui va dichiarata la responsabilità ed a cui
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d66bcab7e67e24dc9ede4a79c3f0f25
Accordo di composizione della Crisi N. 25/2021
Tribunale di Napoli Nord
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
Letta l’istanza di accesso alla speciale procedura di accordo di composizione della crisi depositata
da Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
Letta la relazione dell’OCC xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Viste le integrazioni e i chiarimenti successivamente depositati; Letti gli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 3/2012;
P.Q.M.
FISSA l’udienza ex art. 10 L. 3/2012 alla data del 8/4/2022 ore 13:00;
DISPONE che l’OCC provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta di accordo ed il presente
decreto almeno 30 giorni prima dell’udienza sopra indicata;
DISPONE la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Napoli Nord e, qualora la debitrice sia ancora titolare di attività di impresa, anche presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Aversa, 17/02/2022
Il Giudice
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx