REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
Aprile 2022
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CAPO I NORME GENERALI 5
Art. 1 Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio 5
Art. 2 Ambito ed efficacia del Regolamento 5
Art. 3 Definizioni 7
Art. 4 Applicabilità del diritto e controversie 16
CAPO II OGGETTO DEL SERVIZIO E TIPOLOGIE DI FORNITURA 17
Art. 5 Servizio di acquedotto 17
Art. 6 Servizio di approvvigionamento idrico 17
Art. 7 Servizio di fognatura) 18
Art. 8 Condizioni per la somministrazione dei servizi di acquedotto e fognatura 18
Art. 9 Servizio di depurazione 19
Art.10 Servizio Idrico Integrato 20
Art. 11 Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione . 20
Art. 12 Tipologie di forniture 21
CAPO II MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 24
Art. 13 Richiesta di somministrazione 24
Art. 14 Destinatario della somministrazione 26
Art. 15 Perfezionamento del contratto e deposito cauzionale 27
Art. 16 Durata dei contratti 28
Art.17 Recesso dal contratto e cessazione della fornitura) 29
Art. 18 Voltura di utenza 30
Art. 19 Trasformazione delle destinazioni d’uso e modifica dele numero di moduli contrattuali/unità immobiliari in caso di uso condominiale 31
Art. 20 Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità 31
Art 21 Sospensione della somministrazione fornitura 35
Art. 22 Disattivazione della fornitura e Clausola risolutiva espressa 36
Art. 23 Decesso dell’utente persona fisica/estinzione dell’utente persona giuridica 37
Art. 24 Fallimento dell’utente 38
CAPO III ALLACCIAMENTI 39
Art. 25 Spese per l’esecuzione degli allacciamenti e iter procedurale 39
Art.26 Spostamento contatori costi e disposizioni 41
Art. 27 Prescrizioni tecniche 42
CAPO IV IMPIANTI INTERNI 44
Art. 28 Impianti e reti interni di acquedotto 44
Art. 29 Impianti e reti interni di fognatura 46
Art. 30 Prescrizioni e verifiche degli impianti interni) 47
CAPO V APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 48
Art. 31 Apparecchi di misura 48
Art. 32 Posizione,custodia e spostamento degli apparecchi di misura 48
Art. 33 Lettura degli apparecchi, guasti, rimozione e sostituzioni) 49
Art. 34 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi) 52
CAPO VI MODULI CONTRATTUALI/UNITA’ IMMOBILIARI, TARIFFE E
MODALITA' DI RISCOSSIONE 54
Art. 35 Moduli contrattuali) 54
Art. 36 Determinazione delle tariffe 54
Art. 37 Articolazione delle tariffe 55
Art. 38 (Rilevazione dei consumi e autolettura 56
Art. 39 Criteri di fatturazione dei consumi 57
Art. 40 Modalità di pagamento e possibilità di rateizzazione 58
CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 60
Art. 41 Norma di rinvio 60
Art. 42 Autorità competente 60
Art. 43 Classificazione degli scarichi 61
Art. 44 Disciplina degli scarichi domestici, assimilati ed assimilabili 62
Art. 45 Disciplina degli scarichi industriali e xxxxxxxx xxxxxxx 62
Art. 46 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose 63
Art. 47 Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti 64
Art. 48 Autorizzazione allo scarico ed AUA 65
Art. 49 Sospensione e revoca dell’autorizzazione 66
Art. 50 Spese di istruttoria e di controllo 68
CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI 69
Art. 51 Disciplina dei conferimenti 69
Art. 52 Richiesta di somministrazione 70
Art. 53 Perfezionamento e durata del contratto 71
Art. 54 Controlli sui conferimenti a mezzo autobotti 71
Art. 55 Tariffa trattamento acque reflue conferite a mezzo di autobotti 72
Art.56 Clausola risolutiva espressa 72
CAPO IX CONTROLLI 73
Art. 57 Funzioni di vigilanza e controllo e personale addetto al controllo 73
Art.58 Esecuzione dei controlli 74
CAPO X SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE E IMPIANTI E RETI INTERNE PER LE UTENZE CONDOMINIALI 75
Art. 59 Richiesta del servizio di riparto fra le sottoutenze 75
Art. 60 Impianti e reti interne per le utenze condominiali 76
CAPO XI NORME TRANSITORIE E FINALI 78
Art. 61 Adeguamento dei contratti esistenti 78
Art. 62 Applicabilità del diritto comune 78
Art. 63 Obbligatorietà 78
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
(Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio)
1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, così come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, l'Acquedotto Pugliese S.p.A., (di seguito denominato “Gestore” o “Società”) è il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, nonché il servizio idrico in alcuni comuni della Campania appartenenti all’Ambito Distrettuale Calore-Irpino.
2. Il Gestore ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato (d’ora in avanti Convenzione di gestione) e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D.Lgs. n. 152/06, in particolare:
- la captazione, la potabilizzazione, l’adduzione, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua ad usi civili,
- l’allestimento e la conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane e il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n° 152/06 e secondo le modalità previste nella Convenzione di gestione.
3. La Società, ai sensi dell'art.1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 141/1999 e s.m.i., è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese era titolare e si avvale di tutti i beni già in godimento allo stesso.
4. Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento e/o il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei Piani di intervento della Società.
Art. 2
(Ambito ed efficacia del Regolamento)
1. Il Regolamento del SII si applica a tutti i Comuni nei quali il servizio di
acquedotto, fognatura e depurazione è assunto dalla Società. Esso regola:
a) i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio, la gestione amministrativa e i rapporti con gli utenti;
b) le modalità di erogazione del servizio di acquedotto, l’accesso e l’utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali;
c) le condizioni e le norme tecniche generali di allacciamento alle reti di distribuzione dell’acquedotto e della pubblica fognatura.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione dei servizi di cui sopra ferme restando le norme del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13 della L. 833/78.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del SII. Esso è parte integrante di ogni contratto di fornitura del Servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiedere copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o comunque quando ne faccia espressa richiesta.
3. Ciascun contratto in essere, preesistente all’approvazione del presente Regolamento, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Il testo del presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Gestore xxx.xxx.xx e sul sito dell’Ente di Governo dell’Ambito (EGA).
5. Eventuali normative nazionali e regionali, comprese eventuali deroghe concesse al Gestore, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, fatto salvo laddove sia necessario il suo successivo adeguamento formale. In questo ultimo caso le variazioni e/o integrazioni dovranno essere approvate dall’EGA successivamente alla consultazione con le Associazioni dei consumatori, su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi svolto dal Gestore ma promosso dall’EGA medesimo.
Art. 3 (Definizioni)
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Acque meteoriche di prima pioggia AMPP: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
2. Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
3. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell’ambito domestico;
4. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5. AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale): è il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e gestione delle installazioni tenute al rispetto delle migliori tecnologie industriali regimentandone l’impatto ambientale e dettandone le condizioni di gestione, in conformità alle BAT approvate e pubblicate dalla Commissione Europea (installazioni
elencate all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006). L’AIA comprende l’autorizzazione allo scarico;
6. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): è l’autorità nazionale istituita ai sensi della legge n. 481/95 che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;
7. Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del Servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
8. Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
9. Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’alimentazione nel punto di consegna a seguito di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell’impianto di derivazione di utenza;
10. AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): è il provvedimento autorizzativo rilasciato, ex DPR 59/2013, alle imprese non soggette ad AIA e ad attività non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e comprensiva di autorizzazione allo scarico;
11. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente finale e la successiva comunicazione al Gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
12. Bonus sociale idrico: è un’agevolazione prevista dall’ARERA per gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico, istituita in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60 comma 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, all’articolo 3 comma 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all’articolo 57-bis comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124;
13. Carta del Servizio: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le
loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
14. Categoria di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica;
15. Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
16. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe;
17. Consumo medio annuo (Ca): determinato secondo quanto stabilito dall’apposita deliberazione dell’ARERA sulla misura (Delibera n. 218 del 5 maggio 2016), è il consumo, calcolato ogni anno, entro il 31 luglio, per ciascun utente finale, dato dalla differenza tra le due più recenti e disponibili letture validate dal Gestore che copra un periodo di almeno 300 giorni solari, diviso il numero di giorni solari intercorrenti tra le date delle due letture (Ng); il consumo così rilevato è moltiplicato per i giorni dell’anno (365) e moltiplicato per il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all’anno precedente nell’ATO di competenza (D%, (transitoriamente posto pari a 1 fino alla definizione di una serie storica significativa):
Tale Ca così calcolato viene utilizzato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di indisponibilità per un’utenza dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del Gestore o da autoletture, necessari per la determinazione del Ca, si procede con una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza attribuita dal Gestore in sede di stipula del contratto di fornitura;
18. Consumo stimato (Cs): in base a quanto previsto dal TIMSII all’art. 11, è la stima dei dati di misura effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del
personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale. Il consumo stimato si ottiene dividendo il Consumo medio annuo (Ca) di cui alla precedente definizione, valido per l’anno corrente, per i giorni dell’anno (365) e moltiplicando per l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns):
Tale CS così calcolato viene utilizzato qualora, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, si debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati;
19. Contratto di fornitura del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l’atto stipulato tra l’utente finale e il Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento;
20.Deposito cauzionale: importo versato dall’utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso e determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo così come precedentemente definito;
21. Disattivazione della fornitura: è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero eseguita dal Gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
22. Domanda di allacciamento idrico/fognario: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico/fognario e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
23. Ente di Governo dell’Ambito (EGA): è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all’articolo 147 comma 1; del d.lgs. 152/06 e s.m.i..
24. Gestore del SII: è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
25. Impianto interno: è l’impianto privato di distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna del Gestore. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Gestore, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l’utente. Il Gestore può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti del Gestore il primo responsabile dell'impianto è l'utente intestatario del contratto di fornitura ed, eventualmente in solido, il proprietario, quando diverso;
26. Indennizzo automatico: è l’importo che viene automaticamente riconosciuto all’utente finale nei casi in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità definiti dall’ARERA e nei casi previsti dall’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 311/2019 in materia di Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI);
27. Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti, operato attraverso apposite apparecchiature in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri (limitatori di portata);
28.Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
29. Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
30.Misura (di utenza): è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
31. Misuratore (o contatore): è il dispositivo, installato esclusivamente dal Gestore, posto al punto di consegna dell’utente finale, destinato alla memorizzazione, visualizzazione e misurazione continua, dei volumi d’acqua consegnati, che fluiscono attraverso il trasduttore di misura in condizioni di
misura definite.
Nel caso di utenza condominiale, il misuratore può essere:
a. generale o di controllo, ossia quello associato all’utenza condominiale che registra i consumi del condominio;
b. singolo, ossia quello associato all’utenza del singolo condòmino che ne misura i consumi, solo nel caso di avvenuta trasformazione dell’utenza condominiale originaria in utenze singole, ai sensi del Regolamento di cui all’Allegato 1;
32. Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
33. Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
34. Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
35. Misuratore non funzionante: è il misuratore che risulta di “non regolare funzionamento”. Fra le possibili cause di funzionamento non regolare vi è anche la condizione in cui il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
36. Misure: sono i valori di volume rilevabili da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
37. Morosità: stato in cui si trova l’utente finale che non ha effettuato il pagamento della bolletta entro la scadenza;
38.Nicchia: vano o cavità a muro per l’alloggiamento ed il riparo del misuratore dell’acqua e dei rubinetti d’intercettazione. Detto alloggiamento è ad esclusivo
uso del misuratore dell’acqua e pertanto non dovrà contenere strumenti di misurazione di altri servizi. L’alloggiamento dovrà essere realizzato di norma in modo tale che lo sportello si apra su una proprietà accessibile, al fine di consentire una facile lettura del contatore.
39. PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale): rilasciato dalla Regione ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e che può comprendere tutti i titoli autorizzativi per la gestione di un impianto soggetto a VIA, compresa l’autorizzazione allo scarico;
40.Programma degli interventi (PdI): è lo strumento che fornisce un quadro complessivo e ottimale degli interventi e dei relativi investimenti di lungo periodo, conformi alle strategie di intervento, definiti in termini di tipologie e costi, teso a colmare la differenza fra i livelli attuali e i livelli obiettivo, e mediante il quale le criticità individuate sul territorio nell’ambito del SII, sono superate con l’attuazione di investimenti;
41. Pro-die: sigla identificativa della metodologia utilizzata per calcolare il consumo giornaliero dell’utente finale e con cui viene effettuata la suddivisione del consumo fatturato all'utente finale in ciascuno degli scaglioni previsti dall’articolazione tariffaria, per la pertinente tipologia d’uso. Considerato il periodo di riferimento della fattura, ovvero il numero di giorni compreso tra le due date a cui la fattura fa riferimento, il consumo giornaliero fatturato all’utente finale (espresso in lt/g o mc/g) è calcolato dividendo il consumo sotteso tra i dati di misura, rilevati o stimati nelle due date a cui la fattura fa riferimento (salvo conguaglio all’atto della prima misura utile successiva), per il numero di giorni del periodo di riferimento della fattura. Tale consumo viene rapportato agli scaglioni previsti dall'articolazione tariffaria. Il consumo giornaliero ammesso per ogni scaglione previsto dall’articolazione tariffaria è invece calcolato dividendo per 365 il consumo annuale previsto dalla regolazione pro tempore vigente per ogni scaglione (nel caso in cui il consumo sia riferito a più moduli contrattuali/unità immobiliari, tali metri cubi si moltiplicano per il numero dei moduli/unità). L'importo della fattura è determinato in base alla tariffa di ciascuno scaglione a cui il consumo giornaliero fatturato risulta attribuito, per la pertinente tipologia d’uso;
42. Punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto gestito dal Gestore e l'impianto o gli impianti dell'utente, dove il Gestore consegna l'acqua. Il punto di consegna è definito dal Gestore ed è di norma rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e privata. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini);
43. Punto di scarico: è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
44. Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal
D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
45. Riattivazione: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa per morosità o per uno dei motivi di cui al presente Regolamento;
46. Ricostruzione del dato di misura: così come definito dalla deliberazione AEEGSI n. 218/2016/R/idr e s.m.i. (TIMSII), è l’attività di rideterminazione dei consumi nel caso di misuratore illeggibile o guasto e non più funzionante; la medesima è effettuata mediante il consumo stimato “Cs” come precedentemente definito, a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile;
47. Riduttore di pressione: apparecchiatura per la riduzione del livello di pressione, di norma installato e manutenuto con oneri a carico dell’utente finale;
48.REMSI: è il testo integrato per la regolazione della morosità nel SII emanato dall’ARERA con Deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 e s.m.i.. Il provvedimento contiene le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, inquadrandosi nell'ambito delle linee d'intervento tese a disciplinare le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione e disattivazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili;
49. RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
50. Servizio Idrico Integrato (SII): è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII;
51. Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114 del D.Lgs. 152/06.
52. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
53. Sospensione del servizio: è la temporanea interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
54. Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
55. TICSI: è il testo integrato corrispettivi servizi idrici emanato con delibera AEEGSI 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, con cui è stato definito il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali e approvati i nuovi criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del SII;
56. TIMSII: è il testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/idr e s.m.i.;
57. Tipologia di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in
relazione all’utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica;
58. Unità immobiliari/Moduli contrattuali: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
59. Utenze condominiali: le utenze servite da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
60.Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Il Gestore non ha rapporti con gli utenti delle utenze divisionali trovandosi queste a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale con il quale viene misurata l'acqua da fatturare in relazione al contratto di fornitura;
61. Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali;
62. Valutazione di impatto ambientale (VIA): è la procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione:
63. Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’ARERA ratione temporis vigente.
Art. 4
(Applicabilità del diritto e controversie)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge e il codice civile.
2. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello stabilito secondo la normativa vigente.
CAPO II
OGGETTO DEL SERVIZIO E TIPOLOGIE DI FORNITURA
Art. 5 (Servizio di acquedotto)
1. La Società presta il servizio di acquedotto per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite e in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. La Società assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all’apparecchio di misura generale.
3. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico fisiche e igienico sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano e potabile nel rispetto delle normative vigenti. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio, nel contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzione sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a causa di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento nonché nella Carta del SII.
Art. 6
(Servizio di approvvigionamento idrico)
1. La Società fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione.
2. Il servizio è subordinato alla realizzazione, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dalla Società, delle opere necessarie alla fornitura. In particolare, dovrà essere realizzata una sconnessione idraulica, a mezzo di una vasca con funzionamento a pelo libero, tra il sistema di adduzione e quello di subdistribuzione; ciò per motivi di ordine igienico- sanitario e di corretta regolazione della portata.
Art. 7 (Servizio di fognatura)
1. La Società somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle fognature bianche in quanto non afferenti al SII e la cui gestione resta di competenza degli enti locali loro proprietari.
3. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle modalità previste dall’Autorità competente, sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all’utilizzo del servizio, sono fissati limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio.
4. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.
Art. 8
(Condizioni per la somministrazione dei servizi di acquedotto e fognatura)
1) Nelle zone in cui la rete idrica o di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire a seguito di formale affidamento in gestione alla Società. Quest’ultima assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità ai propri standard qualitativi e costruttivi, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese per le verifiche tecnico- funzionali stabilite dalla Società.
2) Nelle zone non servite da rete idrica e/o di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate o in cui le infrastrutture esistenti non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, la
somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune e a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione e/o di fognatura oltre alle spese per la derivazione.
Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
3) Le opere acquedottistiche e di fognatura restano di proprietà degli Enti Locali e, in quanto opere specialistiche, quando affidate al Gestore, sono realizzate da quest’ultimo, che ne resta responsabile ai fini della gestione della rete e della erogazione del servizio.
Nell'ambito di risoluzione di interferenze sulle infrastrutture demaniali di proprietà degli enti locali affidate al Gestore, quest’ultimo si riserva la facoltà di avvalersi del soggetto interferente per la progettazione e la realizzazione di ogni intervento occorrente per la risoluzione e/o gestione della interferenza a spese dell’interferente, previa sottoscrizione di specifica convenzione contenente le relative obbligazioni in capo alle parti.
Art. 9
(Servizio di depurazione)
1. La Società fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell’impianto, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Le norme indicate nel presente Regolamento, stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della gestione del SII come previsto dal D.Lgs 152/06;
- tutelare le infrastrutture degli impianti pubblici di depurazione; promuovere un corretto e razionale uso delle acque favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.
Art.10
(Servizio Idrico Integrato)
Nei territori dei Comuni ove la Società somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, quello di fognatura e quello di depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata agli utenti alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 11
(Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione)
1. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
2. La Società somministra acqua prioritariamente per uso potabile, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Per tali altri usi la Società si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
3. La Società somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
4. L'acqua somministrata non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli specificati nel contratto.
5. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
6. L’acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo e resta, altresì, vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco del contratto stesso, con diritto della Società, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.
7. È fatto divieto a chiunque di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi.
8. La Società è responsabile della potabilità dell’acqua fino all’apparecchio misuratore.
Art. 12 (Tipologie di forniture)
1. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi e tipologie di fornitura ai quali corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione:
A. uso potabile ed igienico-sanitario:
a) Uso domestico: riguarda l’erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro. Tale tipologia si suddivide in:
- uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell’intestatario del contratto,
- uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo di non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto,
- uso condominiale: fornitura effettuata con unico contatore destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
Nei soli casi in cui il Comune abbia autorizzato l’installazione dei relativi servizi igienici ovvero dichiari agibile o abitabili i relativi immobili, l’uso domestico potrà essere concesso anche per locali con categoria catastale C2 (uso deposito) e/o C6 (uso autorimessa).
La somministrazione del servizio di fognatura e depurazione concessa per l'uso domestico riguarda gli scarichi come classificati al successivo articolo 43 commi 1 e 2.
b) Uso non domestico:
- uso commerciale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti caratterizzati dall’esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare d’impresa e fornitura destinata ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;
- uso agricolo: fornitura destinata a imprese agricole che svolgono
attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché fornitura destinata all’allevamento di animali;
- uso industriale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un processo industriale che richiede l’uso di acqua potabile ai fini della produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati, di fornitura di servizi all’industria e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze. La somministrazione del servizio di fognatura e depurazione concessa per l'uso industriale riguarda gli scarichi come classificati al successivo articolo 43 commi 1 e 2;
- uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc.) e forniture per bocche antincendio;
- uso pubblico disalimentabile: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) diverse dalle precedenti;
- altri usi: forniture occasionali e provvisorie quali in via esemplificativa e non esaustiva quelle indicate nei successivi commi 4 e 5.
B. Uso non potabile:
a) artigianale, agricolo ed industriale: riguarda la fornitura di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto b del presente articolo ovvero che non richiede acqua potabile (nel caso l’utenza sia allacciabile ad una rete non potabile);
b) antincendio: riguarda specifiche derivazioni provviste di contatori a servizio di impianti antincendio muniti di apposita certificazione secondo la normativa vigente.
2. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.
3. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.
4. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde l’apposito profilo tariffario denominato “Altri usi”:
cantiere: riguarda l’erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche.
svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.
5. La Società potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l’erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto l’apposito profilo tariffario denominato “Altri usi”.
CAPO II
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 13
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l’interessato deve farne richiesta alla Società presentando la documentazione prevista e sottoscrivendo il relativo contratto di somministrazione, nel quale è dichiarato dall’utente l’uso al quale la fornitura è destinata.
2. La documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura è disponibile presso gli Sportelli al pubblico, per via telematica può essere scaricata dal sito internet del Gestore tramite il servizio di “Sportello on-line” (AQPf@cile), oppure ancora scrivendo una email a xxxxxxx@xxx.xxx.xx ovvero telefonando al Servizio Clienti – numero verde commerciale 800 085 853 o componendo il numero 080.234.34.98 da cellulare e dall’estero.
3. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) l’uso al quale la somministrazione è destinata:
- Nel caso di fornitura ad uso domestico, dovrà essere specificato se trattasi di:
uso domestico residente;
uso condominiale;
uso domestico non residente.
In caso di utenza per uso domestico residenziale, inoltre, dovrà essere specificato il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire e il numero effettivo di componenti il nucleo familiare presso ciascuna unità ad uso abitativo. Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore, mediante autocertificazione, qualsiasi variazione intervenuta successivamente.
- Per usi non domestici la domanda deve almeno specificare le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d’uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessarie a dimensionare la fornitura e classificare
correttamente la tipologia d’uso).
- Per le forniture ad uso antincendio, la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta e dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali;
b) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l’immobile;
c) l’ubicazione dell’immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
d) la concessione edilizia;
e) i dati catastati dell'immobile;
f) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
g) il codice di classificazione delle attività economiche ATECO in caso di utenze commerciali o industriali;
h) il codice univoco ufficio (CUU), il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), in caso di utenza ad uso pubblico;
i) il codice destinatario per la fatturazione elettronica, ove previsto;
j) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
k) l’Autorizzazione allo scarico o l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dall’autorità competente;
l) in caso di richiesta di sola somministrazione idrica, per immobili non allacciati alla pubblica fognatura, occorrerà documentare o attestare la conformità del sistema di raccolta delle acque reflue domestiche al Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011.
4. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto a cura del proprietario dell’immobile, se diverso dal richiedente alla esecuzione, posa e concessione servitù per l’esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti e all’allacciamento del servizio. In mancanza, occorrerà una autocertificazione da parte del richiedente di possedere i detti titoli con espresso esonero e manleva della Società da ogni responsabilità ed incombenza.
5. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori
informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione della tipologia di fornitura da erogare.
6. Si intendono zone servite da acquedotto, fognatura e/o depurazione le zone incluse nel “centro abitato” come individuato dall’ art. 3 del Codice della Strada, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 41 del 9 agosto 2019 e
s.m.i. e dagli eventuali provvedimenti attuativi dell’AIP.
7. La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 3.
Art. 14
(Destinatario della somministrazione)
1. Le somministrazioni sono effettuate agli utilizzatori reali ovvero a coloro che sono legittimati alla sottoscrizione del contratto: il proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale di godimento (affittuario, conduttore, locatore, usufruttuario, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, appaltatore d’azienda, ecc.), l’amministratore in carica in caso di utenze condominiali, il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.
2. Per la fornitura temporanea dell'acqua per cantieri edilizi ad uso occasionale e provvisorio, il contratto di utenza è intestato al costruttore o al proprietario della costruzione.
3. Al fine della corretta individuazione della tipologia d'uso e della conseguente fatturazione dei consumi, la somministrazione avverrà per singolo utente/unità immobiliare servita e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
4. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto, solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica di installare contatori separati, almeno atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenze domestiche da quelle non domestiche. In caso di un unico contratto per più unità immobiliari, i rapporti tra il Gestore e l’utente saranno regolati secondo le modalità indicate nel successivo Capo IV “Impianti interni” del presente Regolamento.
5. La Società ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell’apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
6. Per le somministrazioni preesistenti all’approvazione del presente Regolamento si rinvia al precedente art. 2.4. Per l’adeguamento e il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.
Art. 15
(Perfezionamento del contratto e deposito cauzionale)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, oltre al versamento dell’importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (oneri di istruttoria), il richiedente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 86/2013, così come modificata dalla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013, all’atto della sottoscrizione del contratto, il Gestore può richiedere all’utente il versamento di un deposito cauzionale determinato in misura pari al valore medio per tipologia d’utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli utenti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette ed hanno un consumo annuo fino a 500 mc e per le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale (bonus sociale idrico), secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.
Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall’ARERA e l'eventuale differenza è riportata in bolletta.
Detta cauzione deve essere restituita in bolletta entro il termine di trenta giorni dalla cessazione del contratto, previa verifica dell’assenza di insoluti, maggiorata degli interessi legali maturati a partire dalla data di versamento fino alla data di riaccredito nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti dalla Carta del SII. Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dalla citata
Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 e s.m.i., tra cui la fideiussione.
3. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all’ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso la Società, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti.
4. La Società darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione contatore e/o attivazione del pozzetto sifone.
5. In caso di variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo (voltura), nel rispetto del relativo standard previsto dalla pro tempore vigente Regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII), la Società darà avvio alla fornitura dalla data della richiesta di voltura da parte dell’utente, se corredata di lettura di avvio della nuova fornitura.
6. Restano a carico dell’utente le spese relative all’imposta di bollo.
7. La Società provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell’utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale o mediante altra modalità resa disponibile dalla Società e richiesta dall’utente. Resta l’obbligo per l’utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto tramite uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società o presso gli Sportelli commerciali presenti sul territorio gestito dalla Società.
Art. 16 (Durata dei contratti)
1. I contratti di somministrazione, salvo diversa disposizione, sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
3. I contratti di fornitura temporanea dell’acqua per cantieri edilizi ad uso occasionale e provvisorio terminano con la fine della validità del titolo edilizio o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione, che dovrà essere comunicata al Gestore ai fini della cessazione/innovazione contrattuale.
4. La facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1569 del Codice Civile è esercitata per
iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
Art.17
(Recesso dal contratto e cessazione della fornitura)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato, o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Società mediante uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società.
Il recesso comporta la disattivazione della fornitura con la rimozione del contatore, entro lo standard di qualità previsto dalla RQSII, e la cessazione del rapporto contrattuale.
Nel caso di disdetta con richiesta di rimozione del misuratore, la rescissione del contratto avverrà con la rimozione del contatore, che dovrà avvenire nei termini previsti dalla Carta del SII, previo rilievo della lettura di cessazione (se non già comunicato dall’utente cessante).
Trascorsi 6 mesi dalla rimozione del contatore senza alcuna richiesta di riattivazione della fornitura, per ragioni igienico-sanitarie il Gestore provvederà alla rimozione fisica dell’impianto.
Nel caso di disdetta con contestuale perfezionamento della voltura, secondo quanto previsto all’art. 15.4 del presente Regolamento, gli obblighi contrattuali per l'utente che ha presentato disdetta si estinguono all'atto della sottoscrizione del contratto da parte dell'utente subentrante, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18 comma 4.
2. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, l'utente finale deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore.
Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espresso dall'utente finale che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni.
3. Il recesso comporta la restituzione del deposito cauzionale in bolletta. L’utente che ha fatto richiesta di recesso è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto a saldo dei consumi.
Art. 18 (Voltura di utenza)
1. In caso di cambiamento del nominativo dell'utente al quale il contratto è intestato, il nuovo utilizzatore avente titolarità dovrà richiedere la voltura fornendo idonea documentazione e l’autolettura del contatore; in mancanza della stessa, e in assenza di quanto previsto dal precedente articolo 14, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimane il titolare del contratto.
2. In caso di voltura da parte di un nuovo cliente nel contratto di somministrazione, lo stesso potrà essere stipulato solo a fronte della regolarizzazione dei pagamenti del contraente uscente, salvo il caso in cui il nuovo cliente autocertifichi l’estraneità al debito pregresso relativo al contratto cessato.
A completamento della voltura, il nuovo utente riceverà, con la prima fattura consumi, l’addebito del deposito cauzionale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013, così come modificata dalla Delibera AEEGSI 643/2013, e dell’imposta di bollo così come per legge.
3. Agli effetti del rapporto tra Gestore e utente, la sottoscrizione della domanda di voltura/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto; pertanto, il nuovo utente per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto.
4. In tutti i casi in cui la fornitura oggetto di voltura risulti interessata da morosità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 655/2015, la Società ha facoltà di:
a) richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445 s.m.i., eventualmente corredata da opportuna documentazione che attesti l’estraneità del debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui la Società accerti che il nuovo utente già fruiva, a qualunque titolo, dell'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico.
5. In caso di richiesta di voltura da parte del nuovo utente che dimostri la
disponibilità del bene da servire, la Società provvede alla stipula del nuovo contratto entro un tempo massimo pari allo standard previsto dalla RQSII per l’esecuzione della voltura. La Società, inoltre, con la fattura di cessazione del contratto, comunica all’originario titolare l’addebito dei consumi rilevati fino al giorno della voltura e/o di ulteriori eventuali spese.
Art. 19
(Trasformazione delle destinazioni d’uso e modifica del numero di moduli contrattuali/unità immobiliari in caso di uso condominiale)
1. In caso di richiesta di trasformazione d’uso della somministrazione o di modifica del numero di moduli contrattuali/unità immobiliari il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.
2. Nel caso in cui la modifica comporti la realizzazione di lavori da parte del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste al precedente art. 15.
3. La Società, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere e quindi all’emissione della fattura di saldo finale. La Società provvederà ad addebitare con l’emissione della prima fattura utile i consumi riferiti al periodo e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati oltre all’addebito del deposito cauzionale e dell’imposta di bollo così come per legge.
Art. 20
(Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità)
1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere
in nessun caso imputati all’utente finale.
4. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro, di norma, il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento all’art. 18, all’utenza che subentra o voltura un contratto non è addebitabile la morosità pregressa, salvo che il subentrante risulti non estraneo al consumo che ha determinato la morosità.
6. In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, la Società provvede ad inviare all’utente medesimo un sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Su richiesta dell'utente il Gestore è tenuto ad inviare copia della/e fattura/e insoluta/e.
7. Nel caso in cui persista la morosità dell’utente finale dopo l’invio del sollecito bonario di pagamento e decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, la Società provvede ad inviare all’utente medesimo una comunicazione di costituzione in mora che vale anche come diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o posta elettronica certificata), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate.
Nella costituzione in mora sono tra l’altro evidenziati:
a) il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti;
b) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
c) le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) le conseguenti azioni per il recupero del credito e, ove previsto, per la disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto.
8. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà preceduta dalla limitazione di flusso, qualora il misuratore sia accessibile e le condizioni tecniche lo consentano. Nella costituzione in mora dovranno
essere indicate le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura.
9. La Società garantisce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti come successivamente precisato all’art.40 del presente Regolamento.
10. La Società procede alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura dell’utente finale nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
a) il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste dal citato REMSI;
b) successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini, comunicati nella costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo dimostri di aver estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei termini previsti;
d) il Gestore abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
11. In particolare, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti disalimentabili, la Società esegue la sospensione della fornitura solo successivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
b) all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
c) all’invio di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione
dell’eventuale impossibilità tecnica di limitare la fornitura.
12. In caso di morosità delle utenze condominiali, la Società non procede alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un’unica soluzione, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto.
La Società procederà alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro 6 mesi dall’avvenuto pagamento parziale, l’utenza condominiale non provveda al saldo dell’importo dovuto.
13. In caso, invece, di morosità dell’utente domestico residente non disalimentabile di cui al successivo art. 21 comma 2 del presente Regolamento, la Società procede alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
a) il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste dal citato REMSI;
b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
c) siano decorsi i termini, comunicati nella costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
14. Per gli utenti finali non disalimentabili la Società addebiterà all’utente i costi del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora così come indicati nell’Allegato 3 nonché gli eventuali interessi di mora previsti al successivo art.40 comma 4 disciplinati dal REMSI.
15. Per gli utenti finali domestici residenti diversi da quelli non disalimentabili, il Gestore potrà richiedere, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, esclusivamente i costi sostenuti per l’intervento di limitazione ivi inclusi quelli del limitatore di portata. Saranno altresì addebitate le spese di sospensione/disattivazione della fornitura, di ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
Art 21 (Sospensione della fornitura)
1. La Società procede alla sospensione della fornitura, oltre ai casi di morosità previsti dal precedente art. 20, nei seguenti casi:
a) qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente Regolamento;
b) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’Art. 22;
c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società secondo l’art. 23 del presente Regolamento;
d) estinzione del titolare del contratto “persona giuridica” per cancellazione dal registro delle imprese e conseguente cancellazione della partita IVA, senza che il titolare del contratto ne abbia dato comunicazione secondo i canali predisposti dalla Società;
e) fallimento dell’utente.
2. In nessun caso, ad eccezione di quanto statuito al comma 1 precedente, la Società può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile, inteso come l’utente appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) utenti diretti beneficiari del Bonus sociale idrico, ai sensi dell’art. 3.2 del Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), approvato dall’ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017;
b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile”, così come definite all’art.
8.2 del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), approvato dall’ARERA con Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017.
3. Non potrà essere sospesa la fornitura di acqua in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il Gestore è a conoscenza (beneficiari di bonus
sociale idrico).
4. Non potrà essere limitata o sospesa la fornitura di acqua nei giorni prefestivi o festivi.
Art. 22
(Disattivazione della fornitura e Clausola risolutiva espressa)
1. La Società procede alla disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del contratto di somministrazione qualora, dopo aver sospeso la fornitura, persista la morosità dell’utente finale disalimentabile, nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente o sia accertata la manomissione di sigilli, apparecchi di misurazione e opere a monte del punto di consegna.
2. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, la Società non procede alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo i casi in cui:
a) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
b) le medesime utenze non abbiano provveduto nei termini previsti ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
3. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti ed in tutti i casi di pericolo per persone o cose, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale Puglia n. 29 del 20 agosto 2020 e s.m.i. “Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 Disciplina del demanio e patrimonio regionale, e disposizioni varie”;
b) decesso dell’utente;
c) estinzione del titolare del contratto “persona giuridica” o fallimento dell’utente;
d) prelievi abusivi, ovvero tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dalla Società e non espressamente autorizzati dalla stessa
compresa la riapertura di un misuratore sigillato, l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso e il prelievo d’acqua dalle prese antincendio idranti per usi diversi da quelli per cui tali prese sono destinate;
e) distruzione dell’immobile;
f) somministrazione per un immobile, o un uso, diverso da quello stabilito in contratto, ivi compreso lo scarico in fognatura di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione;
g) sub-fornitura del servizio o cessione dell’acqua a terzi; non autorizzate dal Gestore
h) revoca dell’autorizzazione allo scarico;
i) accertata ripetuta manomissione dei sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 33 e 34.
4. Nei casi di risoluzione del contratto l’utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per i solleciti bonari e per le costituzioni in mora, per la limitazione/sospensione/riattivazione della fornitura così come precedentemente definito all’art. 20 commi 14 e 15 del presente Regolamento e per la rimozione del contatore (disattivazione della fornitura) ed eventualmente per la rimozione dell’impianto (dettagliate nell’Allegato 3).
5. A seguito di risoluzione del contratto, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, il servizio potrà essere attivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
Ove il Gestore abbia già provveduto alla rimozione dell’impianto, come previsto dal precedente art. 17, l’utente dovrà provvedere, oltre al pagamento delle suddette somme dovute, a richiedere anche una nuova somministrazione ai fini della realizzazione del nuovo allacciamento.
Art. 23
(Decesso dell’utente persona fisica/estinzione dell’utente persona giuridica)
1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dall’utente deceduto.
Entro 2 mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Nel caso di estinzione dell’utente persona giuridica, il titolare del contratto dovrà ugualmente darne comunicazione alla Società nei modi previsti per il decesso del titolare del contratto persona fisica, ma entro un termine massimo di 15 giorni.
2. La Società, qualora venga a conoscenza del decesso dell’utente persona fisica o dell’estinzione dell’utente persona giuridica senza che sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della fornitura secondo le modalità di cui al precedente art. 21.1 lettera c) e d).
Art. 24 (Fallimento dell’utente)
1. In caso di fallimento dell’utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 21.1 lettera e), comunque la Società ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
CAPO III ALLACCIAMENTI
Art. 25
(Spese per l’esecuzione degli allacciamenti e iter procedurale)
1. La domanda di allacciamento deve essere avanzata al Gestore da chi ha titolo giuridicamente riconosciuto. I lavori relativi alla realizzazione dell'allacciamento idrico, dell’allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, saranno eseguiti a spese del richiedente.
2. I costi di allacciamento sono quelli di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento (Disciplinare tecnico del Servizio di allacciamento) e comprendono tutti i costi relativi alla realizzazione del collegamento alla condotta pubblica, secondo le tariffe in vigore presso la Società e approvate dall’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) territorialmente competente.
3. In particolare, per l’allacciamento idrico, ove esiste la conduttura dell'acqua potabile, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che le condizioni tecniche lo consentano, è tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi e ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte dell’EGA.
4. Quanto all’allacciamento fognario, fatti salvi casi in cui l'obbligo di estensione di rete ricada su un privato a seguito di nuova costruzione o trasformazione urbanistica, la Società provvede, ove necessario ed a carico della tariffa del SII, all’estensione della rete di fognatura su strade comunali al fine di ottimizzare dal punto di vista tecnico e massimizzare la possibilità di allaccio per le varie utenze appartenenti all’agglomerato. Si intende per zona servita, l'agglomerato di cui all'articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale Puglia n° 26/2011 e ss.mm.ii., nonché dal presente Regolamento.
5. Per gli scarichi di acque reflue industriali, l’allaccio alla pubblica fognatura è subordinato alla sussistenza di caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell’esistente sistema di fognatura e depurazione
delle acque reflue urbane, come disciplinato al Capo VII.
6. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione a spese del richiedente, spetta alla Società determinare e comunicare al richiedente stesso le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, al diametro dell’allacciamento idrico, all’allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
7. Per le derivazioni di fognatura o integrate la Società provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell’eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere insistenti in area di proprità dell’utente ossia del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente
8. Le opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori derivazioni ed estensioni.
9. Con la sottoscrizione del contratto di utenza, il richiedente la somministrazione si impegna al versamento del contributo per l’accesso al servizio.
10. Successivamente alla sottoscrizione del contratto e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, la Società provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. La richiesta di pagamento avverrà a partire dalla prima fattura consumi utile, fatto salvo quanto definito nel Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento (Allegato 2 al presente Regolamento); contestualmente verrà addebitata l’imposta di bollo così come per legge ed applicato il deposito cauzionale.
11. L’utente, entro 30 giorni dall’attivazione della fornitura, consegna alla Società copia della dichiarazione di conformità dell’impianto interno alla regola d’arte, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.
12. Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, per motivi non imputabili alla Società, per oltre 6 (sei) mesi, la stessa avrà facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
13. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice di utenza e quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa dichiarando la lettura finale del misuratore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
14. Il richiedente è considerato rinunciatario ad ogni effetto se il preventivo/contratto per la somministrazione dei servizi non è accettato nei tempi previsti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente. Inoltre, il contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 detto “Codice del Consumo” e s.m.i.; è fatta salva la facoltà per l’utente di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 giorni lavorativi dal completamento del contratto sottoscritto, inviandone comunicazione scritta alla Società. È data facoltà all’utente di richiedere la rinuncia al diritto di recesso.
15. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, dovrà comunque versare le spese già sostenute dal Gestore e opportunamente documentate, al netto delle somme eventualmente versate a tale titolo.
Art.26
(Spostamento contatori: costi e disposizioni)
1. L’esecuzione dei lavori di spostamento del contatore sarà effettuata unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a totale carico di quest’ultimo secondo le tariffe in vigore presso la Società, approvate dall’EGA territorialmente competente così come definite nell’Allegato 3 del presente Regolamento
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle eventuali relative opere di derivazione stabilita dalla Società, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, sono a carico del Gestore.
3. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.32 e dell’Allegato 3.
Art. 27 (Prescrizioni tecniche)
1. Sono escluse di norma le somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere, mediante la stipula di un contratto ad uso occasionale e provvisorio, a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.
2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura.
3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti forniti di misuratore, nel numero richiesto. Tale uso è destinato esclusivamente per il riempimento di vasche di accumulo a servizio di sistemi antincendio; pertanto, per la realizzazione degli allacciamenti, l’utente deve aver realizzato preventivamente un impianto antincendio autorizzato e conforme alle normative vigenti, e deve provvedere nel fornire documentazione e certificazioni in merito.
4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.
5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
6. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque
meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.
A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate nel Capo VII “Autorizzazioni allo scarico” del presente Regolamento.
CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art. 28
(Impianti e reti interni di acquedotto)
1. L'impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l’idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell’acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l’acqua fornita dalla Società e quella di diversa provenienza.
5. L'utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, ecc.) sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all’antincendio.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo e impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dalla Società.
7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. La Società, pur non avendone l’obbligo, si riserva la facoltà di verificare gli impianti e gli apparecchi dell’utente.
9. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, dove risulta installato un unico contatore, il Gestore considererà una sola richiesta di somministrazione ad uso condominiale ed emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni utente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato.
10. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.
11. In caso di richiesta da parte dell’utente/i, il Gestore favorisce, nei casi di utenze condominiali che sottendono più unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, ove tecnicamente possibile, l’installazione di contatori differenziati atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestica da quelli relativi alle non domestiche (Allegato 1 del presente Regolamento: “Regolamento per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole”). Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio le cui spese sono a carico dell’utente/i, che dovrà/dovranno contrattualizzarsi e realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
12. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, in caso di richiesta da parte dell’utente/i, il Gestore favorisce, ove
tecnicamente possibile, l’installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d’uso. Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio le cui spese sono a carico dell’utente/i, che dovrà/dovranno contrattualizzarsi e realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori, attestando in via preliminare all’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione, la configurazione delle reti interne.
Art. 29
(Impianti e reti interni di fognatura)
1. L'impianto di fognatura nell’interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. È vietato:
- realizzare reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, di tipo misto che convoglino nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate;
- l’allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della rete fognaria pubblica;
- l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dalla Società.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l’immissione nella pubblica
fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.
Art. 30
(Prescrizioni e verifiche degli impianti interni)
1. La Società si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. La Società si riserva la facoltà, previo appuntamento concordato, di verificare dal lato tecnico e igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio, qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l’utente deve darne preventiva comunicazione alla Società e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, o in caso di reiterato diniego all’ispezione da parte dell’utente, la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’utente.
CAPO V
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 31 (Apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti e installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo, calibro e caratteristiche metrologiche è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario. L'utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura della Società, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno, ad eccezione dei casi di contatore di grande calibro.
3. La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all’utente. Nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, la Società si riserva di addebitare all’utente stesso le relative spese.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l’utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dalla Società, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. La Società potrà richiedere l’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell’utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
Art. 32
(Posizione, custodia e spostamento degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata e collocati nella posizione ritenuta più idonea dalla Società in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale della Società stessa.
2. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi
portelli forniti dalla Società, muniti di serratura la cui chiave è consegnata all’utente. Il gruppo di misura deve restare all’asciutto e quindi il manufatto dovrà essere costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno. Dovrà, inoltre, essere munito di un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.
3. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia, la Società si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta alternativa.
4. La Società si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione all’utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche e alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. L’utente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell’impianto interno.
5. Tutti gli apparecchi di misurazione sono forniti, in uso all’utente, funzionanti e provvisti di iscrizioni regolamentari, marchi, sigilli o altre protezioni, anche di tipo elettronico, in conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, nonché di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
6. L’utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
7. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. È tenuto a preservare da manomissioni il misuratore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.
Art. 33
(Lettura degli apparecchi, guasti, rimozione e sostituzioni)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno. Il Gestore è tenuto a effettuare un numero minimo di tentativi di raccolta della misura secondo quanto disciplinato dalla pro tempore vigente Regolazione del servizio di misura nell’ambito del SII a
livello nazionale (TIMSII).
2. L'utente riconosce al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura.
3. L’utente potrà procedere all’autolettura, nel rispetto di quanto previsto dalla pro tempore vigente Regolazione del servizio di misura nell’ambito del SII a livello nazionale (TIMSII).
4. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 22.
5. Qualora il Gestore, nei casi precedenti – inclusi i casi di prelievo abusivo senza manomissione del contatore o in sua assenza – o comunque in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il consumo stimato “Cs”. La Società provvederà alla determinazione del consumo utilizzando il “Cs” calcolato in base a quanto previsto dal TIMSII e, ove non sussistano dati storici da cui ricavare il consumo medio annuo “Ca” dell’utente, procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal Gestore.
6. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamento per dolo, colpa o incuria che sono a carico dell’utente.
7. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del
Gestore e, ove possibile, dall’utente. Copia del verbale è rilasciata all’utente in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dell'utente, potrà essere richiesta al Gestore.
8. L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società e, analogamente, la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d’arresto, nel rispetto dei relativi standard previsti dalla citata RQSII. Per quanto riguarda la verifica del livello di pressione, la relativa misurazione avverrà nell’ora di minimo prelievo. Per quanto riguarda la verifica del corretto funzionamento del contatore, ove sia possibile, in caso di anomalie rilevabili in loco, AQP accerta lo stato di funzionamento del misuratore presso l’impianto idrico dell’utente e provvede, allo stesso tempo, alla sua sostituzione con un nuovo misuratore definitivo, senza costi a carico dell’utente. Ove non sia possibile eseguire l’accertamento in loco AQP, in contraddittorio con l’utente, rimuove il misuratore e lo trasferisce per la verifica in laboratorio, provvedendo allo stesso tempo alla sua sostituzione con un nuovo misuratore definitivo, senza costi a carico dell’utente. Nel caso in cui, in esito alle prove metrologiche effettuate in laboratorio, il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè con errore d’indicazione percentuale entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all’utente le spese di verifica applicate dalla Società, così come determinate dall’EGA territorialmente competente. L’utente può presenziare alle attività di verifica o delegare persona di sua fiducia.
9. Nel caso in cui la Società, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell’apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare all’utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, la ricostruzione sarà effettuata utilizzando il consumo stimato “Cs” così come precedentemente definito e previsto nel TIMSII, a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile. Non sussistendo idonei consumi storici per calcolare il consumo medio annuo “Ca”, si procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal Xxxxxxx, anche in caso di cessazione del rapporto
contrattuale.
Art. 34
(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)
1. Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi: acque reflue industriali, acque reflue assimilate e acque meteoriche; la Società dispone l’installazione a cura e spese dell’utente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo e campionamento degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Agli insediamenti che nel ciclo produttivo utilizzano acque derivanti da punti di attingimento privati, unitamente a quello AQP, la Società può imporre l’installazione del misuratore sul punto di scarico, che può avvenire anche su richiesta dell’utente. In entrambi i casi, la predisposizione del contatore allo scarico è a cura e spese dell’utente, secondo le prescrizioni tecniche di AQP.
2. Il Gestore provvederà a valutare e individuare la tipologia di misuratore da installare per ogni caso specifico in relazione alle condizioni e alle caratteristiche del singolo scarico, quali a titolo esemplificativo, allacciamento in pressione o a gravità, tipologia di refluo scaricato, origine del refluo, reti fognarie interne miste o separate, portate scaricate, dimensioni e materiali delle condotte, condizioni di conservazione delle condotte, ubicazione, spazi. La Società, in luogo dell’installazione del misuratore allo scarico, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.
3. L’utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori e i prelevatori.
4. Le spese di manutenzione, riparazioni, modifiche e sostituzione dei sistemi di misurazione di scarico, resi necessari per responsabilità dell’utente, sono a carico dell’utente industriale titolare dello scarico, che è responsabile della loro buona conservazione, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali avarie o manomissioni.
5. Nel caso di guasti o irregolarità nel funzionamento del misuratore, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Società al fine di accertare le cause dei guasti e provvedere al suo ripristino. La richiesta va inoltrata al Gestore nelle modalità previste dalla Carta del servizio idrico integrato.
6. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta della Società o dell’utente, previo accordo con la medesima.
7. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
8. La Società comunque provvederà all’effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell’art. 33 comma 9 del presente Regolamento.
CAPO VI
MODULI CONTRATTUALI/UNITA’ IMMOBILIARI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
Art. 35 (Moduli contrattuali)
1. Per le somministrazioni di acquedotto e per quelle integrate è previsto che nel contratto sia indicato il numero di moduli contrattuali/unità immobiliari, così come stabilito dal TICSI.
2. Per gli usi domestici residenti il numero di moduli contrattuali è commisurato al numero di unità abitative e l’applicazione dell’articolazione tariffaria viene effettuata in base all’effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente o, in assenza, secondo il criterio pro capite di tipo standard; per le utenze condominiali è, invece, pari alle unità immobiliari domestiche e non domestiche da servire.
3. Per gli usi pubblici diversi dalle fontanine e dagli idranti stradali e per gli usi commerciali il numero di moduli contrattuali è pari al numero delle presenze stabili (posti letto, posti a sedere, numero dipendenti, numero alunni, ecc.) diviso cinque.
4. Per gli usi pubblici fontanine e idranti stradali il numero di moduli contrattuali è stabilito dalla Società sulla base di quanto richiesto dall’utenza pubblica di riferimento per il servizio da erogare.
5. Per gli usi industriali il numero di moduli contrattuali è stabilito dalla Società sulla base di quanto richiesto dall’utente per il servizio da erogare e in relazione all’attività da svolgere.
6. Non è previsto un numero di moduli contrattuali per gli usi antincendio, navi e natanti, provvisorio e occasionale e per le somministrazioni ai subdistributori.
Art. 36 (Determinazione delle tariffe)
1. La Società applica le tariffe per i servizi somministrati così come stabilite dall’EGA territorialmente competente, in conformità alla regolazione ARERA pro tempore vigente, e approvate in via definitiva dall’ARERA.
2. Le tariffe di acquedotto sono relative agli importi dovuti quali quote fisse e ai volumi di acqua consumata espressi in metri cubi. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all’importo per la fornitura dell'acqua.
3. Quanto alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione la determinazione dei corrispettivi è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Ai sensi dell'articolo 155 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle modalità previste dalle delibere dell'ARERA si stabilisce che:
- la tariffa è dovuta dagli utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono;
- per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acque fornita, prelevata o comunque accumulata;
- per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di acque reflue industriali di cui al Capo VII del presente Regolamento, qualora ammessi, il corrispettivo per il servizio di collettamento e depurazione è determinato con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione e i relativi coefficienti sono stabiliti dall’ARERA in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;
4. Le tariffe sono le medesime per tutti i Comuni serviti dalla Società in riferimento al servizio somministrato nello stesso Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
Art. 37 (Articolazione delle tariffe)
1. L’articolazione delle tariffe del SII è approvata per ciascun anno di riferimento dall’EGA territorialmente competente ed applicata dalla Società in conformità alla normativa ARERA pro tempore vigente ed in base a quanto previsto dal TICSI.
2. La tariffa del servizio di acquedotto e di approvvigionamento ai subdistributori è composta da una quota fissa a titolo di nolo contatore e da una quota variabile. La quota variabile è commisurata al consumo rilevato. La parte variabile della tariffa per il servizio di approvvigionamento è determinata dalla media ponderale delle tariffe base dei singoli usi per i consumi stabiliti in convenzione, ridotta del 35% per tener conto degli oneri di distribuzione a carico del subdistributore.
3. Per l’uso antincendio, fermo restando l’applicazione della quota fissa per nolo contatore, la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella prevista per gli usi occasionali.
4. Per gli usi alle navi e natanti e per l’uso occasionale, la tariffa è determinata esclusivamente in base al consumo.
5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico o industriale. Per l’uso civile domestico la tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento. Per l’uso industriale la tariffa è in funzione della quantità e qualità delle acque reflue scaricate, ai sensi di quanto previsto dal Titolo 4 del TICSI. Per l’uso industriale la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
Art. 38
(Rilevazione dei consumi e autolettura)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte della Società o di suoi incaricati, ovvero mediante comunicazione dell’utente tramite autolettura secondo le modalità indicate dalla Società e nel rispetto di quanto previsto dalla “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII), fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Società.
2. Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
- per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura, le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.
3. Nel caso in cui i tentativi di lettura previsti dalla vigente disciplina ARERA risultino falliti, il Gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base del consumo medio annuo “Ca” determinato nelle modalità previste dalla regolazione stessa.
4. L’utente finale ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
5. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e sportello on-line dedicato all’utenza comunicando il codice cliente e il codice della matricola contatore riportati in fattura. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
Art. 39
(Criteri di fatturazione dei consumi)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all’utente anche in acconto sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi reali accertati o su consumi presunti determinati sulla base dei consumi pregressi o riconducibili, mediamente, in ragione del tipo di utenza.
2. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.
Resta l’obbligo per la Società di effettuare il conguaglio dei consumi coerentemente con la periodicità di fatturazione prevista dalla citata RQSII e in considerazione dei tentativi di raccolta della misura previsti dal TIMSII, in base ai consumi medi annui di ciascuna utenza, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato
con le fatture di acconto.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore trascurando le frazioni di metro cubo.
4. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, anche al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’ARERA.
Art. 40
(Modalità di pagamento e possibilità di rateizzazione)
1. I corrispettivi dei servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata in fattura e secondo le modalità indicate nella Carta del SII.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione prevista per l’utente, la Società, su richiesta dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente, che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (TUBCE) e degli interessi di mora previsti dalla normativa (REMSI) solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
3. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, la Società concede all’utente la rateizzazione automatica del pagamento della fattura, allegando al documento di fatturazione i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
4. In caso di ritardo del pagamento della fattura relativa a consumi del SII, saranno applicati gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e
mezzo per cento (3,5%) così come previsto dalla normativa applicabile (REMSI) riportato in bolletta nonché sul sito internet del Gestore.
5. In ogni modo, decorsi i termini indicati in fattura ovvero in caso di inadempienza del piano di rateizzazione della fattura presentato dall’utente, la Società si riserva la facoltà di procedere con le azioni di recupero coattivo del proprio credito con le quali, in via stragiudiziale o in virtù di un provvedimento giudiziario, viene accertata l’esistenza del credito e il mancato pagamento da parte dell’utente debitore.
6. Per quanto riguarda le prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell’utente finale sono definite dall’EGA le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati nell’Allegato 3 al presente Regolamento, sono soggetti ad adeguamento annuale secondo il tasso di incremento tariffario. Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell’utente finale in seguito all’emissione di fattura da parte del Gestore, con le modalità indicate sulla fattura stessa.
CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 41 (Norma di rinvio)
1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, assimilate o assimilabili, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l’obbligo di acquisire il permesso di costruire ai sensi dell’art. 25 del presente Regolamento.
2. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche assimilate ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art. 42 (Autorità competente)
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge regionale Puglia n. 31 del 2 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni, la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali viene inoltrata dal SUAP o dall’Autorità competente al Gestore che provvede al rilascio del relativo parere tecnico di competenza nell’ambito dei procedimenti di AUA o di AIA, come descritto ai commi successivi.
2. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AIA, in quanto ricompresi nell’elenco di cui all’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente inclusa nell’Autorizzazione integrata.
3. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AUA, ai sensi del decreto legislativo 59/2013, nonché per gli insediamenti soggetti a PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), ex art. 27 bis del decreto legislativo 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente contemplata nel provvedimento autorizzativo unico.
4. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione allo scarico.
Art. 43 (Classificazione degli scarichi)
1. Ai sensi dell’art. 74, I comma, lett. g, del D.Lgs. 152/2006, si definisce scarico domestico l’immissione diretta, tramite sistema stabile di collettamento, di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio, nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio e all’ingrosso e bar.
2. Si definiscono assimilati ai domestici gli scarichi tassativamente individuati dal legislatore all’art. 101 comma 7, lettere a, b, c, d, f. In relazione a quanto previsto al comma 7 bis dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, non possono invece assimilarsi agli scarichi domestici gli scarichi di acque di vegetazione, che generalmente presentano caratteristiche incompatibili con la regolare funzionalità del processo depurativo biologico e il cui potenziale impatto sull’affluente va necessariamente valutato caso per caso.
3. Sono altresì assimilabili agli scarichi domestici, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e, del decreto legislativo 152/2006, nonché dell’art. 3 del Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011, le immissioni dirette provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà ai parametri qualitativi indicati dal Legislatore nel DPR 227/2011 tab. 1.
4. Ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 152/2006, si definisce scarico industriale qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
5. Gli scarichi pluviali di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti, seguono la
disciplina speciale dettata dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale n. 26/2013 e le eventuali ulteriori prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo.
Art. 44
(Disciplina degli scarichi domestici, assimilati ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici, assimilati e assimilabili sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. È fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche se triturati.
2. I titolari di scarichi domestici, assimilati ed assimilabili, a integrazione degli atti di cui al precedente art.13.3, dovranno presentare la certificazione di cui al Modello 1/A pubblicato sul portale internet del gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio”.
3. I titolari di scarichi domestici, assimilati e/o assimilabili che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006.
4. I titolari di scarichi assimilabili, ex art. 101, comma 7, lett. e del D.Lgs. 152/2006, devono presentare la certificazione di cui al modello 1/A pubblicato sul portale internet del gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” e saranno soggetti a controlli volti a verificarne l’effettiva assimilabilità, nonché ad eventuali prescrizioni a salvaguardia del corpo recettore.
Art. 45
(Disciplina degli scarichi industriali e xxxxxxxx xxxxxxx)
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere sempre conformi ai limiti di emissione dettati dal D.Lgs. 152/2006, parte III, allegato 5, tabella 3 per lo scarico in pubblica fognatura, nonché ai limiti più restrittivi eventualmente prescritti in sede autorizzativa a salvaguardia del corpo recettore e dell’ambiente, per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l’impianto di depurazione urbano non è in grado di trattare.
2. È imposto il divieto di scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’allegato 5, parte terza, D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, nel caso in cui sia previsto l’affinamento e recupero delle acque depurate per fini irrigui.
3. È imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo
2.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, qualora il recapito finale dell’impianto depurativo urbano sia costituito dal suolo.
4. È imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo
2.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, compresi i punti 1,2,3,4,5,6,7 ed 8, qualora il recapito finale dell’impianto depurativo urbano sia costituito, per qualunque ragione, sia pure transitoria, dal sottosuolo.
5. Propedeutico al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è l’acquisizione di un atto di notorietà, ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 445/2000, rilasciato da un tecnico abilitato incaricato dal titolare dell’insediamento in esame, che attesti nel dettaglio le sostanze effettivamente o potenzialmente utilizzate nel ciclo produttivo e l’idoneità dell’impianto di depurazione a servizio dell’insediamento al rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente e dal Gestore.
6. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 27.
7. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento. L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l’eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.
Art. 46
(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell’allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e per i parametri non espressi in termini quantitativi ai limiti stabiliti nel precedente art. 45, qualora la pubblica
fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest’ultimo non sia in esercizio o risulti inidoneo al trattamento di dette sostanze. La Società si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della normativa vigente.
2. Immediatamente a valle dello stabilimento produttivo dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall’Autorità preposta al controllo, e a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni come stabilito al precedente art. 27.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 47
(Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti)
1. In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono al Numero Verde guasti 000 000 000, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
2. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione al Comune competente, alla Provincia ed all’ARPA competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienicosanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’ASL competente per territorio.
3. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’ARPA, dall’ASL, dai Comuni e da altri Enti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.
Art. 48
(Autorizzazione allo scarico, AUA, AIA e PAUR)
1. L’autorizzazione allo scarico, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) vengono rilasciati al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico, secondo la disciplina di riferimento (rispettivamente D.Lgs. 152/2006, art. 124, DPR 59/2013 e D.Lgs. 152/2006, art. 27 bis).
2. L’AUA, l’AIA ed il PAUR vengono adottati dall’Autorità competente secondo la rispettiva normativa, recependo il parere tecnico con eventuali prescrizioni, come espresso dal Gestore della rete fognaria e del depuratore.
3. L’autorizzazione allo scarico continua ad essere rilasciata dal Gestore della pubblica fognatura secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. 075/2015, che non ritiene soggetti ad AUA (DPR 59/2013) gli scarichi provenienti da gestori di impianti pubblici; essa ha validità di quattro anni dalla data del rilascio, come per legge.
4. L’AUA, rilasciata dall’Autorità competente di cui all’art 42 del presente Regolamento, ha durata di quindici anni.
5. Per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione in conformità al modello predisposto dalla Società. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell’allegato al relativo modello pubblicato sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nella scheda tecnica dell’insediamento produttivo allegata al succitato modello.
6. Per l’AUA, il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico deve presentare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, che coinvolgerà il Gestore per il parere tecnico
di competenza. Con l’istanza di AUA dovrà pervenire il modello di scheda tecnica e i documenti in esso specificati; gli stessi sono pubblicati sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio”.
7. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 5.
8. Un anno prima della scadenza dell’autorizzazione allo scarico o dell’AUA, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo al Gestore o all’Autorità competente. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico o di AUA. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione. Decorso quest’ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
9. Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione allo scarico o di AUA. Il titolare dello scarico è tenuto altresì ad avanzare nuova richiesta di AUA o di autorizzazione allo scarico, in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo scarico.
10. Per la messa a punto dei processi depurativi, il Gestore può concedere un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni. Il titolare dell’autorizzazione o di AUA dovrà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione all’Autorità competente, tramite posta elettronica certificata, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato.
Art. 49
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale
tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e della rispondenza fra quanto rilevato e quanto dichiarato dalla ditta.
2. La Società nel caso in cui accerti:
a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c) mancato adempimento ad una delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione allo scarico o nel parere tecnico rilasciato;
diffiderà, fatto salvo quant’altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
3. Fatto salvo quanto definito all’art. 47, allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocata l’autorizzazione fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.
5. La revoca dell’autorizzazione allo scarico, dell’AUA, dell’AIA o del PAUR comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del presente Regolamento.
6. La Società provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso all’utente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico dell’utente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.
Art. 50
(Spese di istruttoria e di controllo)
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente e vengono addebitate in fattura così come definite nell’Allegato 3.
CAPO VIII
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 51 (Disciplina dei conferimenti)
1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dalla Società, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, purché:
a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura o ritenuti necessari dalla Società alla salvaguardia del processo depurativo e del corpo recettore;
b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore. Questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Il formulario dovrà riportare nelle Annotazioni la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle Caratteristiche del rifiuto le indicazioni sulle qualità del refluo;
II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
III. contratto di somministrazione della Società/Gestore;
IV. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.
2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento delle acque reflue.
3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
a) disservizio dell’impianto di trattamento;
b) non conformità del campione alle acque conferite;
c) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.
Art. 52
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque reflue da conferire, il trasportatore deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta, pubblicato sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
b) gli estremi iscrizione all’Albo nazionale imprese gestori ambientali;
c) la provenienza geografica dei reflui e l’impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
d) il volume dei conferimenti distinti per qualità e quantità.
3. All’atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le relative spese per oneri di istruttoria come stabiliti al precedente articolo 50.
4. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.
Art. 53 (Perfezionamento e durata del contratto)
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento. Il contratto ha la durata di un anno non prorogabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 54
(Controlli sui conferimenti a mezzo autobotti)
1) La Società si riserva di procedere preventivamente, e anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2) Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque reflue nell’impianto.
3) In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
4) In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio della Società nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5) Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare alla Società la somma di € 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, così
come definiti nell’Allegato 3, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
Art. 55
(Corrispettivo trattamento acque reflue conferite a mezzo di autobotti)
1. Il corrispettivo per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti è commisurato agli oneri per il ricevimento, verifica, controllo e trattamento delle acque reflue conferite ed è aggiornato annualmente mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario approvato per la gestione del SII.
Art.56
(Clausola risolutiva espressa)
1. La Società dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui all’art.51 comma 1;
b) mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, degli oneri a titolo di penale previsti all’art.54 comma 5.
CAPO IX CONTROLLI
Art. 57
(Funzioni di vigilanza e controllo e personale addetto al controllo)
1. La Società dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dalla Società e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Gestore che l’utente è tenuto a denunciare al Gestore.
2. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale tecnico del Gestore, o al personale tecnico esterno espressamente incaricato, tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative di cui all’Artt. 45 e 46 del presente Regolamento, anche secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto e gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.
4. L’utente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.
5. Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora emerga il pericolo di possibili impatti negativi sulle infrastrutture a valle o
disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli affluenti della pubblica fognatura.
Art.58 (Esecuzione dei controlli)
1. Fatto salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 152/2006, art. 128, comma 2, il Gestore si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni del Regolamento, con i poteri di cui al D.Lgs. n° 152/2006 art. 129, senza alcun preavviso.
2. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dalla Società. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi.
3. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l’indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006 parte III All. 5 e norme tecniche Manuali APAT IRSA CNR 29/2003).
5. Durante tali controlli i campioni dello scarico prelevati verranno utilizzati anche ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa definiti dalla delibera ARERA n. 665/2017 (TICSI). Il campione rappresentativo dello scarico dovrà essere prelevato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 - allegato 5 - parte III - punto 1.2.2, in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi ed ai modi di versamento, alla portata ed alla durata degli scarichi.
CAPO X
SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE E IMPIANTI E RETI INTERNE PER LE UTENZE CONDOMINIALI
Art. 59
(Richiesta del servizio di riparto fra le sottoutenze)
1. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, dove risulta installato un unico contatore, il Gestore emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni utente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative.
2. L’utente, nel caso di condominio e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative previste nel “Regolamento per le utenze condominiali” allegato 1 al presente Regolamento, può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
3. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
a) che venga installato, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura del Gestore fermo restando che le responsabilità della Società restano limitate al contatore condominiale;
b) che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore;
c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
d) che l’utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente Regolamento;
e) che la letturazione dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della letturazione del contatore condominiale.
4. Sono a carico dell’utente le spese di:
a) verifica dell’impianto interno;
b) installazione degli apparecchi di misurazione;
c) canone del servizio di riparto come stabilito dal successivo comma 5;
d) canone per la manutenzione del misuratore.
4. Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente Regolamento.
5. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone annuo determinato dalla stessa Società in funzione dell’uso della somministrazione.
6. Alla riscossione dei canoni si provvede secondo modalità fissate in apposito contratto.
Art. 60
(Impianti e reti interne per le utenze condominiali)
1. Gli utenti che desiderano instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovranno realizzare reti distributive private separate (sia in verticale che in orizzontale) afferenti a un punto unico di consegna, dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
2. All’utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le normative vigenti. È inoltre compito dell’utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore ed alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di nuovi edifici in condominio, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare o almeno l’installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.
4. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate e/o assimilabili alle acque reflue domestiche, anche al fine di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, il Gestore invita il condominio ad effettuare il distacco dell’uso non domestico per l'installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d'uso. Il Gestore su richiesta esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio idrico/fognario e il cliente dovrà realizzare
i lavori sulle reti interne private.
5. Per quanto riguarda le modalità di trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole, si rimanda al relativo Allegato 1 al presente Regolamento.
CAPO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
(Adeguamento dei contratti esistenti)
1. Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 62 (Applicabilità del diritto comune)
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 63 (Obbligatorietà)
1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.