SCHEDA DI POLIZZA
Assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro
X.X.X.Xx - Centri Sportivi Aziendali Industriali N. 2018/03/2337860
Condizioni di assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 CSAIn RCG, composte da n. 21 pagine, vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5001 RCG (modulo di polizza)
SCHEDA DI POLIZZA
Contraente: X.X.X.Xx - Centri Sportivi Aziendali Industriali
Rischio Assicurato: Convenzione per l’assicurazione Responsabilità Civile Generale a favore dell’ente di promozione sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali, dei suoi organi centrali e periferici, delle Società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati.
Massimali: A seconda della Opzione scelta dai singoli tesserati (Basic o Plus) come da dettaglio riportato in polizza
Franchigie: A seconda della Opzione scelta dai singoli tesserati (Basic o Plus) come da dettaglio riportato in polizza
Soggetti assicurati: Tesserati con programma Plus:
Tesserati con programma Basic
Società, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Circoli
Suddivisione del premio: Il premio annuo complessivo dovuto a fronte della presente polizza deve essere considerato quale premio minimo a deposito, soggetto ad adeguamento in base al numero degli assicurati effettivi nel corso della singola annualità di polizza come sarà previsto nella sezione premi.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi:
• l’indicazione del numero di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo.
• gli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.
Termini di pagamento Il premio annuale è corrisposto in un'unica soluzione
Adeguamento del PremioIl presente premio è calcolato sulla base del numero di assicurati sopra indicato e deve essere considerato quale premio minimo a deposito soggetto ad adeguamento in base al numero degli assicurati effettivi nel corso della singola annualità di polizza.
SOMMARIO
DEFINIZIONI
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione Art. 1.1 Proroga della convenzione
Art. 2 Obblighi dell'Ente
Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 4 Manifestazioni unitarie Art. 4.1 Interscambio di mansioni
Art. 5 Assicurazioni per conto altrui
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 Aggravamento del rischio
Art. 8 Diminuzione del rischio
Art. 9 Determinazione del premio -Incasso degli acconti e regolazione del premio Art. 10 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 11 Xxxxxx che danno diritto all'assicurazione Art. 12 Denuncia dei sinistri
Art. 13 Oneri fiscali
Art. 14 Modifiche dell'Assicurazione Art. 15 Rinvio alle norme di legge Art. 16 Interpretazione del Contratto Art. 17 Rescissione del contratto
Art. 18 Foro competente
Art. 19 Dichiarazioni della Società
Art. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art 21 Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ
Art. 22 Descrizione del rischio e attività assicurabili Art. 23 Oggetto dell'assicurazione
Art. 24 Limiti Territoriali Art. 25 Novero dei terzi
Art. 26 Altre xxxx.xx: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
Art. 28 Esclusioni
Art. 29 Franchigia
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Art. 30 Soggetti assicurati
Art. 31 Oggetto dell'assicurazione-Responsabilità Civile verso figure soggette all’assicurazione obbligatoria
I.N.A.I.L. (RCO)
Art. 32 Estensione malattie professionali Art. 33 Esclusioni
Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
CONDIZIONI ADDIZIONALI
A) Responsabilità civile degli organizzatori di eventi motoristici.
B) Estensione a istruttori.
C) Xxxxxxxx non tesserati X.X.X.xx che partecipino ad eventi giornalieri organizzati dalla contraente
MASSIMALI E FRANCHIGIE
PROCEDURE PER TUTTI I TESSERATI X.X.X.Xx. DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO XXXXXXXX BROKER
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona, l'ente o associazione garantito dalla copertura assicurativa, ovvero:
1) Lo CSAln, le sue articolazioni periferiche ed i propri soci, tutti i sodalizi affiliati, gli organi direttivi centrali e periferici della X.X.X.Xx. che istituzionalmente svolgono, per i propri associati e associati CSAln ingenerale nonché per associati di organismi convenzionati, attività culturale ricreativa del tempo libero, ludiche, escursionistiche, sociali, formative, di promozione sociale, di promozione civile e sportiva non professionistica e di promozione sociale e sportiva nelle disabilità.
2) Tutti i tesserati dello X.X.X.Xx. che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato, quando svolgono le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate dalla struttura associativa e durante le manifestazioni, gare, allenamenti individuali o collettivi, dagli stessi programmati, in adempimento alle particolarità logistiche e operative della singola disciplina sportiva.
3) Tutti i dirigenti dei Sodalizi affiliati, degli Organi centrali e periferici dello X.X.X.Xx. regolarmente tesserati, anche quando con interscambio di mansioni, a prescindere dalla tipologia di tessera, partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo X.X.X.Xx. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate e/o Organizzazioni convenzionate.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atleta: il tesserato che svolge l’attività sportiva rientrante negli scopi del Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico o qualunque attività fisica, didattica, amatoriale o agonistica, che determina un aumento di dispendio energetico dell'organismo umano.
Beneficiari: l’assicurato stesso, come sopra definito. In caso di morte ed in mancanza di designazione, saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Contraente: l'Ente di promozione Sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali (X.X.X.Xx.).
Dirigente: il soggetto tesserato che, a prescindere dal tipo di tessera CSAln, statutariamente riveste tale titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Presidente e dirigenti nazionali CSAln. componenti consiglio nazionale e Commissioni CSAln. Presidenti di Associazioni affiliate, Società Sportiva o Circolo aderente, dirigente di Associazione, Società Sportiva o di Circolo, Presidente provinciale e/o dirigente territoriale delegato CSAin. Presidente e dirigente regionale CSAln.
Franchigia: La parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società. Risarcimento: la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può. sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Tecnici: i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, tecnici, allenatori, arbitro, giudice di gara, direttore di gara, medico sportivo, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento e alla esecuzione delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
Tesserato: ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente al Contraente.
CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ’ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLO X.X.X.Xx. DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ’ AFFILIATE ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI,
stipulata anche in ottemperanza al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296.
Tra l'Ente di Promozione Sportiva denominato "Centri Sportivi Aziendali e Industriali" (X.X.X.Xx.) e la Compagnia di Assicurazioni REALE MUTUA, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della X.X.X.Xx., dei suoi Organi Direttivi Centrali e Periferici, delle Società e/o Circoli e dei suoi Tesserati.
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 24 mesi, con inizio dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 senza necessità della preventiva disdetta di una delle Parti.
Art. 1.1 Proroga della convenzione
Per espressa intesa formale tra le parti convenuta almeno 120 giorni prima della scadenza, la presente convenzione può essere prorogata una o più volte, per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.
Art. 2 Obblighi dell'Ente
L'Ente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme interne ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.
Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.
La Parte che intenda promuovere l'arbitrato notificherà all'altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L'altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell'arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio.
Ove. nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero ì due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma. Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del Contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
II Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.
Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 4 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli Assicurati.
Per quel che concerne i Tesserati, le garanzie, oltre che per le attività CSAln, si estendono anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali lo CSAln. abbia ufficialmente aderito e/o di Enti terzi che consentono la partecipazione dei tesserati CSAln. Inoltre, a maggior chiarimento, si considerano programmate da CSAln le attività sportive e non, predisposte da CSAln nei suoi livelli territoriali regionale/interregionale, nazionale eintemazionale, nonché dalle Società e Circoli affiliate a CSAln alle quali lo CSAln abbia formalmente aderito anche per tramite dei suoi livelli territoriali.
Art. 4.1 Interscambio di mansioni
Le garanzie saranno operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche nei casi di interscambio di mansioni in ambito dello statuto e regolamenti CSAln.
Art. 5 Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’'assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).
Art. 7 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.
Art. 8 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi del l'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Il premio annuale è complessivo.
Il premio è soggetto ad adeguamento in base al numero degli assicurati effettivi nel corso della singola annualità di polizza come sarà previsto nella sezione premi.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi:
• l’indicazione del numero di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo.
• gli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.
Art. 10 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi dei successivo art. 11 "Titoli che danno diritto all'assicurazione", e scadrà alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successive alla data di scadenza del tesseramento stesso, a condizione che a tale data la polizza sia ancora in vigore.
Il premio annuale deve essere pagato alla Società direttamente dalla Contraente mediante suddivisione in quattro rate trimestrali, entro le seguenti scadenze:
- I° rata entro il 15 gennaio;
- II° rata entro il 30 maggio;
- III° rata entro il 31 agosto;
- IV° rata entro il 30 novembre;
La regolazione del premio è dovuta entro i termini previsti al precedente art. 9.
Relativamente alla copertura assicurativa inerente le prestazioni assicurative previste ex decreto legge 03/11/2010 "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti", pubblicato sulla CU n. 296 del 20.12.2010, resta convenuto che in caso di mancato versamento del premio l'assicuratore è obbligato ad erogare la prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato.
Per quanta attiene tutte le altre coperture oggetto della presente convenzione trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 11 Xxxxxx che danno diritto all'assicurazione
Hanno titolo ad usufruire delle garanzie assicurative di cui alla presente convenzione, senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi del Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata:
• soggetti in possesso della Tessera, nominativa e numerata della CSAln, nonché compilata in ogni sua parte, solo quando quest'ultima sia divenuta efficace, ovvero sia stata inserita negli appositi elenchi numerati e vidimati dallo stesso CSAln., e/o dai suoi organi territoriali all'uopo delegati e/o inserita negli elenchi del sistema on-line di CSAln.
• affiliazione allo CSAln. per le Associazioni, Società Sportive, Circoli.
Si specifica che qualora dal socio fossero sottoscritte più tessere, in caso di sinistro, l'impresa corrisponderà l'indennizzo una sola volta in base alla tessera relativa alla disciplina causa dell’infortunio e senza la possibilità di cumulo tra le singole tessere.
Per lo CSAln. costituisce titolo la presente Convenzione.
Art. 12 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società entro 30 giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.
Art. 13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14 Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non equi regolato, valgono le nonne di legge vigenti.
Art. 16 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 17 Recesso dal contratto
La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 "Durata e decorrenza della Convenzione"
Art. 18 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.
Art. 19 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 21 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Limitazioni ed Esclusioni
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ
Art. 22 Descrizione del rischio
Fermo restando le condizioni di carattere generale, l'assicurazione è prestata per tutti i rischi inerenti lo svolgimento dalle varie attività svolte da CSAln, suoi organi Centrali e Periferici dalle Associazioni/Circoli affilati e da suoi Tesserati inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive, dirigenziali, ricreative, ludiche, culturali e associative rientranti negli scopi sociali del Contraente nei termini delle singole discipline, se pur non evidenziate sul modulo di affiliazione. Qualora dette attività vengono svolte da Terzi incaricati dall'organizzazione, l'assicurazione copre la Responsabilità civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa.
Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dallo X.X.X.Xx. per proprio conto, dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate nonché da organismi convenzionati.
Attività Assicurabili
Le coperture assicurative sono prestate per lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ludiche, escursionistiche ambientali, ricreative, culturali, di formazione, di promozione sociale e di promozione civile, nonché per qualsiasi altra attività prevista per il raggiungimento delle finalità statutarie con la sola esclusione di quelle indicate in polizza - "Delimitazione dell'Assicurazione- esclusioni".
A titolo indicativo e, non limitativo, le principali attività assicurate sono le seguenti:
Aerobica, hip hop | Danza classica e sportiva | Pentathlon moderno |
Aeromodellismo | Equitazione* | Pesca sportiva |
Arma Antica | Fitness | Snowboard Sci/Sci di fondo / Pattinaggio su ghiaccio/ salto da trampolini scuola da 1 e 3 metri |
Arrampicata sportiva in palestra | Flag Football | Softair |
Arti Marziali | Freccette | Sport di orientamento |
Atletica leggera | Ginnastica,Ginnastica ritmica, artistica, | Sport Paralimpici e disabilità in genere |
Attività culturali ricreative | Giochi elettronici | Squash |
Attività sociali | Golf | Steptotal body power |
Ballo in genere | Handball | Surfing, Windsurf |
Biliardo, Calcio Balilla | Hip hop, Fitbox | Taekwondo Hapkido Kiokushinkai Krav Maga |
Bocce, Birilli | Kick Boxing | Tennis |
Bowling | Kitesurf / Kiteboard | Tiro con l'arco |
Calcio/ Calcio a 5 / Calcio 7/8 | Mototurismo, Quad, scuola Kart | Triathlon, duathlon. Trial, BMX |
Canoa/ Kayak/ Rafting | Nuoto, Pallanuoto, Acquagym, Attività subacquee in genere con istruttore | Tuffi |
Ciclismo /Mountain bike in genere | Palla tamburello | Vela |
Ciclismo ludico/scolastico 5/12 anni cat. xxxxxxxx | Xxxxxxxxx, Pallavolo. Pallacanestro | Visite guidate natura, in grotta, trekking, torrentismo escursionismo, prot. Ambiente |
Cinofilia | Pattinaggio/Roller/Skiroll/ Skateboard | Hockey sul ghiaccio |
* Si precisa che i danni agli animali e ai cavalieri sono compresi limitatamente al caso morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del codice penale, con il limite di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa del 30% del massimale indicato sul modulo di polizza con il massimo (sempre per sinistro e per annualità assicurativa) di € 350.000
Discipline sportive escluse - tutto ciò che non risulta tra le esclusioni è incluso:
sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, arti marziali nelle specifiche discipline che prevedono esclusivamente attrezzi atti solo a colpire l'avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio regolamento (fatta eccezione esclusivamente per la Kick boxing del Taekwondo nelle sue differenti emanazioni e per il Krav Maga); Football americano; rugby (con l'eccezione del baby rugby praticato con protezioni), sport automobilistici e motociclistici competitivi in genere (con esclusione del mototurismo, Quad, e scuola Kart); guidoslitta; alpinismo con accesso ai nevai e ghiacciai in arrampicata libera; salti dal trampolino con sci ed idrosci; caccia e tiro; sport di attività equestri in genere (con la sola eccezione delle lezioni impartite presso scuole di equitazione affiliate all'ente e delle passeggiate a cavallo organizzate dalle stesse); nuove discipline sportive non segnalate in precedenza alla compagnia.
Art. 23 Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne:
• il Contraente le sue strutture, anche quelle solo utilizzate,
• le Società affilate allo CSAln.
• i tesserati CSAln
per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitate, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.
L' Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopraccitati soggetti, da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza RCT esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo Art. 28:
• promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formative e promozionale (corsi, stage, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.)
• partecipazione a tornei, manifestazioni in genere, compresa la partecipazione a manifestazioni di enti terzi e/o convenzionati, nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
• uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
• attività di utilizzo o di gestione delle sedi necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
• attività ricreative - ludico - culturali: feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti. Sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con gite alpine o immersioni subacquee.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato:
• per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
• dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale:
• del Presidente e degli organi direzionali CSAln Centrali e periferici e/o dai suoi organi territoriali all'uopo delegati
• dei Presidenti/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate allo CSAln.;
• di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico-culturali, formative, tutela ambientale ed escursionismo, quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, accompagnatori, animatori di attività ricreativo - culturali, volontari di protezione ambientale e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto di CSAln , dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati.
• Gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni fisici) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro.
• Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
• Degli associati/allievi/tesserati /iscritti per danni cagionati a terzi. Tali persone sono considerate terze nei confronti dell'Assicurato/Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate. Si precisa che sono esclusi i danni prodotti dagli associati/allievi/tesserati a cose di proprietà o in uso dell’assicurato/contraente.
• La Compagnia assicuratrice rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.
Art. 24 Limiti Territoriali
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.
Art. 25 Novero dei terzi
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affilate ed aggregate allo X.X.X.Xx., siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.
• I tesserati sono considerati Terzi tra di loro per infortuni direttamente riconducibili all'esercizio della contestuale/simultanea partecipazione alla pratica sportiva. Tale clausola si ritiene estesa anche alle attività condivise con tesserati di altri organismi, di cui all'art. 4 (manifestazioni unitarie), con esclusione di danni a cose.
• Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
Art. 26 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti e dalle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti idiritti o dazioni spettanti all' Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa sia attivamente che passivamente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società, in sede sia civile sia penale, fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio, ovvero fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.
Art. 28 Esclusioni RCT
L'assicurazione RCT non comprende:
a) le gare che coinvolgono i natanti, in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) provocati a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
f) da furto;
g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano le attività oggetto del contratto;
j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis el786 del C. C.;
n) da detenzione od impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
p) di qualunque natura, derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
t) relativamente all'attività di ciclismo sono esclusi danni alle biciclette e suoi componenti.
Art. 29 Franchigia
Relativamente alla polizza Società, Circoli e Tesserati Plus, l'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.
Per i tesserati Basic l'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 1.000,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 30 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per il Contraente, per i Comitati Centrali e Periferici, per le Società Sportive affiliate, ed aggregate quando svolgono attività organizzate dallo X.X.X.Xx. e in nome di X.X.X.Xx.
Art. 31 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
a) non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
b) assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Digs. 23/02/2000 n° 38 e s.m. e per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti. Relativamente alla componente "Danno Biologico” l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di 2.582,28 per ogni persona infortunata.
La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'assicurazione R.C.O.. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per le specifiche condizioni:
GARANZIA RESPONSABILITÀ’ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Contraente, Società Affiliate
per ogni sinistro | €.1.000.000,00 |
Responsabilità civile verso prestatori d'opera | €.1.000.000,00 |
con il limite per ogni persona danneggiata di | €. 500.000,00 |
Art. 32 Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965,0 contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975, n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 33 Esclusioni RCO
L'assicurazione RCO non comprende i danni:
• da detenzione od impiego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
• di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causato o derivati da o, verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
Il Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria, a norma della legge vigenti.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato, in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
CONDIZIONI ADDIZIONALI
A) Responsabilità civile degli organizzatori di eventi motoristici.
La presente polizza copre la responsabilità civile dell’organizzatore di eventi motoristici ai sensi del decreto legislativo
n. 209 del 07/09/2005 con l’esclusione di:
• Qualsivoglia danno e/o lesione a carico dei partecipanti e/o dei rispettivi veicoli;
• Qualsivoglia danno e/o lesione causato dai partecipanti e/o dai rispettivi veicoli;
B) Estensione a istruttori.
La garanzia di responsabilità’ civile può essere estesa agli istruttori fitness tesserati X.X.X.Xx, operanti all’interno di centri non affiliati dalla contraente; tale estensione viene concessa previo pagamento di un premio lordo annuo per singolo istruttore, a condizione che:
a) Tali centri siano associati ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva affiliati al CONI;
b) Tali centri siano in regola con le prescrizioni in maniera assicurativa contenute nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri, del 3 novembre del 2010;
C) Xxxxxxxx non tesserati X.X.X.xx che partecipino ad eventi giornalieri organizzati dalla contraente
A parziale integrazione di quanto disposto dall'art. 11. la copertura di Responsabilità Civile si intende operante - nei termini di seguito descritti - anche in favore dei partecipanti non tesserati X.X.X.Xx. a manifestazioni non competitive giornaliere organizzate dalla Contraente.
• Massimale per Responsabilità civile verso Terzi: € 1.000.000
• Franchigia fissa di € 750 in caso di sinistro che comporti danno a cose
MASSIMALI E FRANCHIGIE
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA PLUS | |
Per ogni sinistro | € 1.000.000,00 |
ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 800.000,00 |
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | €. 800.000,00 |
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 500,00, salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TESSERATI POLIZZA BASIC
per ogni sinistro € 400.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 300.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 300.000,00
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro che comporti danni a cose pari ad € 1.000,00 salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Contraente, Società Affiliate
per ogni sinistro | €1.000.000,00 |
Responsabilità civile verso prestatori d'opera | €1.000.000,00 |
con il limite per ogni persona danneggiata di | € 500.000,00 |
Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose | |
SEZIONE RCT - SOCIETÀ’ - ASD e CIRCOLI Per ogni sinistro | € 5.000.000,00 |
Limite per persona | €2.500.000,00 |
Limite per danni a cose ed animali | €1.000.000,00 |
Franchigia Euro 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose |
Specifiche aggiuntive
I tesserati possono svolgere servizio di Scorta Tecnica in qualità di "motostaffettisti" e ASA alle competizioni ciclistiche organizzate dalla Contraente, purché in regola con l'abilitazione di cui ai sensi degli Art. 1 e 2 del Provvedimento 27 Novembre 2002 "Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada". La copertura assicurativa si riferisce esclusivamente all' RCT, con esclusione di tutti i rischi disciplinati dalla legge 990/69 e successive modifiche.
Relativamente al tesserato non vedente le garanzie si estendono esclusivamente nell'uso di tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un altro tesserato CSAln o di altri enti equiparati. Inoltre le garanzie del ciclismo sono estese al tesserato ciclismo ad eventi indoor,"Cibe Race", Spinning", nonché che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale o per ricreazione del tempo libero – con "macchina a pedali", "Hand Bike", "Bike Polo"e/o bicicletta con pedalata assistita (le cui caratteristiche sono regolamentate dal Codice della Strada).
LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI IL CONTRAENTE ASSICURATO
PROCEDURE PER TUTTI I TESSERATI X.X.X.Xx. DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto tramite raccomandata (A/R) entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a:
Cunsolo Broker Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa per conoscenza alla X.X.X.Xx.: Segreteria Nazionale X.X.X.Xx., Viale dell' Astronomia 30, 00144-ROMA, nonché al comitato Provinciale competente per territori.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile).
Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 Aggravamento del rischio
Art. 12 Denuncia dei sinistri
Art 21 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Limitazioni ed Esclusioni
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -TESSERATI E SOCIETÀ
Art. 22 Descrizione del rischio e attività assicurabili Art. 23 Oggetto dell'assicurazione
Art. 24 Limiti Territoriali Art. 25 Novero dei terzi
Art. 27 Gestione delle vertenze e spese di resistenza Art. 28 Esclusioni
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Art. 30 Soggetti assicurati
Art. 31 Oggetto dell'assicurazione-Responsabilità Civile verso figure soggette all’assicurazione obbligatoria
I.N.A.I.L. (RCO)
Art. 33 Esclusioni
Art. 34 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI IL CONTRAENTE ASSICURATO
CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Cunsolo Broker che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.
Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla Cunsolo Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta al suddetto agli Assicuratori Broker sarà considerata come eseguita dalla Contraente.
La Cunsolo Broker è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’altra Parte.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.
LA SOCIETA’
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CUNSOLO BROKER IL CONTRAENTE ASSICURATO