REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2000;
Reso esecutivo dall’Organo Regionale di Controllo di Milano con provvedimento n. del
Approvato dalla Giunta Regionale con atto
INDICE SOMMARIO
Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente:
Articolo 1 – Definizione del servizio Articolo 2 – Disciplina del servizio
Articolo 3 – Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione Articolo 4 – Condizioni di servizio
Articolo 5 – Numero delle autorizzazioni Articolo 6 – Riconoscibilità delle vetture Articolo 7 – Operatività del servizio
Articolo 8 – Commissione consultiva comunale ex art.4 legge 21/92 Articolo 9 – Requisiti della professione di noleggiatore
Articolo 10 – Accessi alla professione di noleggiatore
Articolo 11 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni Articolo 12 – Contenuti del bando
Articolo 13 – Titoli oggetto di valutazione
Articolo 14 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione Articolo 15 – Validità dell’autorizzazione
Articolo 16 – Trasferibilità dell’autorizzazione Articolo 17 – Caratteristiche delle autovetture
Articolo 18 – Xxxxxx, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 19 – Acquisizione della corsa
Articolo 20 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio Articolo 21 – Compartimento degli utenti
Articolo 22 – Collaborazione alla guida Articolo 23 – Interruzione del trasporto Articolo 24 – Trasporto handicappati Articolo 25 – Tariffe
Articolo 26 – Contachilometri
Articolo 27 – Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Articolo 28 – Reclami
Articolo 29- Addetti alla vigilanza Articolo 30 – Idoneità di mezzi al servizio Articolo 31 – Sanzioni
Articolo 32 – Irrogazione delle sanzioni
Articolo 33 – Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di autonoleggio con conducente (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
ARTICOLO 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla legge regionale n. 20/1995.
ARTICOLO 3
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE IN GESTIONE
L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 15.01.1992, n. 21, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.1992, n.21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti, nelle qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 08.08.1985, n.443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge 15.01.1992, n.21.
ARTICOLO 4
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 21/1992 e altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio da noleggio.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15.01.1992, n.21.
Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
ARTICOLO 5
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1) della legge 15.01.1992 n.21, l’amministrazione comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni, attraverso bando di pubblico concorso, nel numero massimo assentito dalla Provincia di Como ex articolo 7 legge regionale n.20/1995.
ARTICOLO 6
RICONOSCIBILITA’ DELLE VETTURE
Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.
Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autodesivo.
ARTICOLO 7
OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
ARTICOLO 8
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 21/92.
Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
- dal Responsabile del Servizio in funzioni di Presidente;
- da un membro della polizia municipale;
- da un rappresentante designato dall’Associazione Provinciale Artigiani;
- da un rappresentante degli utenti.
Funge da segretario della commissione un dipendente comunale.
La Commissione delibera con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui in seguito, la Commissione sarà preventivamente consultata dal Responsabile del Servizio.
La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
ARTICOLO 9
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:
non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Superamento dell’esame per l’accertamento dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall’articolo 15 L.R. 20/1995.
ARTICOLO 10
ACCESSI ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
L’accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di commercio.
Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo, e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
ARTICOLO 11
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 12
CONTENUTI DEL BANDO
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: Numero delle autorizzazioni da assegnare;
Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione; Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
Indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell’Amministrazione Comunale;
Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.
ARTICOLO 13
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio: laurea punti 4;
diploma di maturità punti 3;
periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
ARTICOLO 14
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Il Responsabile del Servizio approvata la graduatoria di merito provvede all’assegnazione del titolo con apposito atto.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione del noleggiatore.
All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 15
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
ARTICOLO 16
TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni; aver compiuto sessant’anni;
essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un terzo soggetto nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
ARTICOLO 17
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui agli articoli 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 del D.P.R. n.495/92.
ARTICOLO 18
INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
ARTICOLO 19
ACQUISIZIONE DELLA CORSA
Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.
Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
ARTICOLO 20
COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- portare animali propri in vettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire le mobilità dei portatori di handicap.
ARTICOLO 21
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- fumare in vettura;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
ARTICOLO 22
COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 23
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
ARTICOLO 24
TRASPORTO HANDICAPPATI
Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
ARTICOLO 25
TARIFFE
Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all’articolo 8 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l’esercizio del servizio di noleggio.
ARTICOLO 26
CONTACHILOMETRI
I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
ARTICOLO 27
LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il responsabile del servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell’articolo 5;
il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell’arco dell’anno;
l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
ARTICOLO 28
RECLAMI
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l’adozione.
All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
ARTICOLO 29
ADDETTI ALLA VIGILANZA
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all’articolo 13 della legge 24.11.1981, n.689.
ARTICOLO 30
IDONEITA’ DEI MEZZI AL SERVIZIO
La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi in
servizio in ottemperanza alle norme contenute nel presente regolamento.
La polizia municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui all’articolo 15 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche in caso di sostituzione del veicolo.
E’ fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall’articolo 5 della legge regionale 16.12.1991 n.36 secondo le modalità ivi descritte.
ARTICOLO 31
SANZIONI
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:
- Violazione dell’articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
- Violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- Violazione dell’articolo 10, comma 2 per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- Violazione dell’articolo 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto;
- Violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 1 punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) a f);
- Mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all’articolo 26 comma 2;
- Mancata esposizione all’interno dell’autovettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall’articolo 28 comma 2.
Nel caso di contestazione immediata della violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 107 del R.D. 03.03.1934, n.383.
Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della L.R. 15.04.1995 n.20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge n. 21/1992 (articolo 8 del presente regolamento);
L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell’arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.
ARTICOLO 32
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni di cui ai precedenti articoli sono irrogate nel rispetto della vigente normativa in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n.90 del 05.12.1983 così come modificato dalla legge regionale n.27 del 04.06.1984.
ARTICOLO 33
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 85 del D.P.R.. 24.07.1977, n.616.