CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE AREA BENI E SERVIZI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE PER 5 ANNI
CIG: 646541446A
INDICE:
ART. | 1 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE |
ART. | 2 | FINALITA' DEL SERVIZIO |
ART. | 3 | LUOGO DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE |
ART. | 4 | DURATA DELLA CONCESSIONE |
ART. | 5 | VALORE DELLA CONCESSIONE |
ART. | 6 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 7 | DIRETTIVE PROGETTUALI |
ART. | 8 | MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO |
ART. | 9 | SERVIZI NON ISTITUZIONALI |
ART. | 10 | DERRATE ALIMENTARI |
ART. | 11 | PREPARAZIONE DEI PASTI |
ART. | 12 | PULIZIA E SANIFICAZIONE - AUTOCONTROLLO |
ART. | 13 | PERSONALE |
ART. | 14 | ONERI A CARICO DEL COMUNE |
ART. | 15 | OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO |
ART. | 16 | ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
ART. | 17 | DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE |
ART. | 18 | RECESSO |
ART. | 19 | PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE |
ART. | 20 | GARANZIE |
ART. | 21 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. | 22 | SICUREZZA |
ART. | 23 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA |
ART. | 24 | REVISIONE PREZZI |
ART. | 25 | SCORRIMENTO GRUADUATORIA DI GARA |
ART. | 26 | DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO |
ART. | 27 | CONTROVERSIE |
DISPOSIZIONI FINALI | ||
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido da realizzare in un'ala dell’edificio di proprietà comunale situato nel Capoluogo in locali facenti parte della nuova Scuola Primaria di Via Tommaseo, comprendente: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative; l’iscrizione, la chiamata e l’ambientamento dei bambini; la cura e l’igiene personale dei bambini; l’acquisto e lo stoccaggio dei generi alimentari, la conseguente produzione dei pasti presso la cucina interna oppure la veicolazione degli stessi da un centro cottura esterno e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza; la progettazione e l'allestimento degli spazi dati in concessione; il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, l’emissione e l’incasso delle rette a carico delle famiglie e quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto.
Nello svolgimento del servizio il concessionario si atterrà alle disposizioni riportate nel presente capitolato che contiene le condizioni e le modalità minime richieste allo stesso per l’organizzazione e la gestione del servizio.
Il concessionario è altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di gara con l’offerta tecnica. Le “relazioni tecniche” presentate in sede di gara, integrano e specificano il contenuto del presente capitolato e costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di concessione.
E' a carico del concessionario l'autorizzazione e l'accreditamento all’esercizio ai sensi della L.R. n. 22/2002 e DGR 84/2007. Il concessionario si obbliga, inoltre, a mettere in atto quanto necessario per mantenere i provvedimenti suddetti nel tempo e comunque fino alla scadenza della concessione.
Destinatari del servizio asilo nido di cui al presente capitolato, sono i bambini di età dai 6 mesi ai 3 anni. I bambini di età compresa tra i tre e i sei mesi potranno essere ammessi solo in casi di particolari necessità familiari.
La ricettività della struttura, ad opere realizzate, per il servizio di asilo nido è di 60 bambini.
ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
L’asilo nido è un servizio socio educativo che offre al bambino un percorso di socializzazione, attraverso esperienze cognitive-affettive significative.
Il nido concorre allo sviluppo delle potenzialità del bambino in rapporto alle esigenze evolutive e di crescita, anche attraverso l’organizzazione di spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per consentire la realizzazione delle diverse attività.
Il nido si pone come valido punto d’incontro socio relazionale tra bambini, genitori ed educatori.
Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato. In particolare dovranno essere garantiti gli standard relativi ai requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale di cui alla L. R. Veneto 16.08.2002, n. 22.
Il concessionario dovrà garantire gli interventi di carattere psico-pedagogico, anche tramite le strutture ed i servizi sanitari locali. Dovrà provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria dell' asilo nido adottando tutti i provvedimenti di medicina preventiva ed effettuando il rilevamento delle condizioni generali dei bambini.
Al concessionario incombe l' obbligo di adottare tutti i provvedimenti utili per il raggiungimento di uno stato di crescita ottimale, sia sotto il profilo fisico che psichico, di tutti i bambini, assicurando comunque una collaborazione con il settore materno infantile dell’Ulss 9.
All’atto dell’ammissione o della riammissione dopo un periodo di assenza, i minori dovranno produrre certificazione medica attestante l'avvenuta completa guarigione – secondo le indicazioni all’uopo dettate dall’ULSS.
Al servizio, oggetto della concessione, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Il concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il servizio dovrà essere svolto presso l’immobile di proprietà del Comune di Ponte di Piave sito in Xxx Xxxxxxxx 0 in locali facenti parte della nuova Scuola Primaria (con superficie netta utile di pavimento di complessivi mq. 465, oltre un’area scoperta di pertinenza, sistemata a verde, della superficie complessiva di mq. 470, come evidenziato nell'allegata planimetria allegato “F”.)
L'immobile viene messo a disposizione senza alcuna attrezzatura (come allegata planimetria). Dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione degli spazi, compreso l'arredo, per rendere funzionante l'asilo nido.
Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto degli impianti già predisposti dall'Amministrazione Comunale.
L’asilo nido potrà essere adibito anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per l’infanzia e il sostegno alla genitorialità, previa autorizzazione del Comune, come meglio dettagliato al successivo art. 9 “Servizi non istituzionali”.
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione in oggetto avrà la durata di anni 5 (cinque) anni decorrerenti dalla data di ultimazione dei lavori a carico del Comune. A partire da tale data, il Concessionario avrà a disposizione mesi tre per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 3 secondo comma.
Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art. 22.
Il concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo aggiudicatario della nuova procedura di gara, per un periodo comunque non superiore ad un anno educativo, alle stesse condizioni previste per l'ultimo anno di contratto. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tali facoltà, la Ditta rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE
L'importo quinquennale della concessione è pari ad Euro 1.320.000,00.= (iva inclusa).
Tale importo è stato determinato dalla somma della retta mensile per la frequenza “GIORNATA INTERA CON TEMPO PROLUNGATO 7.45 – 17.30” (Euro 500,00) moltiplicato per il numero di utenti stimati (20) per 55 mensilità, della retta mensile per la frequenza “GIORNATA INTERA 7.45 – 16.00” (Euro 400,00) moltiplicato per il numero di utenti stimati (20) per 55 mensilità e della retta mensile
per la frequenza “MEZZA GIORNATA 7.45 – 13.00” (Euro 300,00) moltiplicato per il numero di utenti stimati (20) per 55 mensilità.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
L’importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è di Euro 2.904.000,00.= IVA inclusa (comprensivo di un eventuale rinnovo di ann 5 (cinque) e di una eventuale proroga di 1 anno educativo.
La concessione comprende la riscossione e l’introito da parte del soggetto aggiudicatario delle tariffe relative alla frequenza dell’asilo nido.
Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario relativamente ai servizi del presente articolo.
Il Concessionario è tenuto ad applicare le rette di frequenza offerte in sede di gara.
ART. 6 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
⚫ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21;
⚫ la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 20;
⚫ la composizione dello staff di cui al successivo art. 13.
ART. 7 - DIRETTIVE PROGETTUALI
Il concessionario dovrà garantire:
◼ prestazioni ed attività di assistenza, educazione e formazione della prima infanzia;
◼ accoglienza dei bambini;
◼ organizzazione ed espletamento di attività igienico-sanitarie, ludiche, pedagogiche, didattiche e socio-educative, tese alla formazione ed alla educazione dei bambini;
◼ attività di collaborazione con la famiglia;
◼ attività di collaborazione con la Scuola dell'Infanzia;
◼ attività di educazione e formazione dei bambini con minorazioni psicofisiche;
◼ attività specifiche tese a stimolare ed a sviluppare gli aspetti affettivi, cognitivi, psicologici e sociali del bambino;
◼ servizio di pulizia e riordino locali;
◼ acquisto e stoccaggio dei generi alimentari;
◼ servizio mensa con preparazione e somministrazione dei pasti.
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e della relazione tecnica presentata in sede di gara.
Le modalità di espletamento del servizio di asilo nido dovranno essere le seguenti:
1. il servizio ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nel periodo da settembre a luglio, con orario giornaliero così articolato, salvo estensione migliorativa della fascia di orario offerta in sede di gara:
FASCIA ORARIA | DALLE ORE | ALLE ORE |
Giornata intera | 7.45 | 16.00 |
Giornata intera con orario prolungato | 7.45 | 17.30 |
Mezza giornata | 7.45 | 13.00 |
2. all'inizio di ogni anno educativo la Concessionaria dovrà mettere a disposizione degli utenti e del Comune il Calendario educativo con evidenziate le giornate di chiusura previste;
3. è fatto obbligo di rispettare il rapporto assistente-bambino, così come previsto dalla normativa regionale.
4. Il concessionario, inoltre, si impegna a garantire:
(1) l'aggiornamento professionale e la partecipazione ad incontri formativi da parte di tutto il personale socio-educativo e del coordinatore, per almeno quattro ore annue o del rispetto di quanto offerto in sede di gara se previste un numero maggiore di ore ;
(2) organizzare incontri annuali con i genitori per un confronto sul percorso educativo del singolo bambino qualora il servizio venga offerto;
(3) elaborazione di un report delle attività ludiche e didattiche svolte annualmente dal singolo bambino corredato da documentazione foto/video da consegnare alle famiglie qualora il servizio venga offerto;
(4) utilizzare materiale igienico sanitario certificato per la cura del bambino in base a quanto offerto in sede di gara;
(5) fornire arredi da giardino e materiale ludico e didattico da utilizzarsi in esterno in base a quanto offerto in sede di gara;
(6) la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
(7) l'accoglienza/riconsegna giornaliera dei bambini, previa verifica sommaria delle condizioni generali con segnalazione immediata al genitore o all'incaricato dell'accompagnamento di eventuali visibili condizioni ostative per l'ammissione o la prosecuzione della frequenza (temperatura febbrile, esantemi, scariche diarroiche, etc. ..);
(8) la raccolta, la richiesta e la verifica, all’atto della prima ammissione del bambino nuovo utente, dei documenti amministrativi e sanitari necessari per l’ammissione;
(9) la compilazione dei registri di presenza degli utenti con apposizione di note necessarie alla esatta individuazione dell'arco di presenza nella struttura e della persona alla quale il bambino viene riconsegnato;
(10)la raccolta e la verifica delle assenze con richiesta di eventuali documenti giustificativi delle stesse;
(11) l’organizzazione del personale da adibire al servizio in modo tale da garantire la presenza degli assistenti e degli addetti ai servizi generali secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare, nonché della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;
(12) la sorveglianza e l’intrattenimento dei bambini, provvedendo ai programmi igienici, educativi, ludici e di svago differenziati per fasce di età e secondo il progetto educativo presentato;
(13) l’approntamento ed aggiornamento costante di schede personali di ciascun utente con descrizione dello sviluppo psicofisico e sociale, anche ai fini di precostituire un rapporto documentale nella fase di inserimento nella scuola materna;
(14) le operazioni periodiche nell'arco della giornata, e comunque al bisogno, volte ad assicurare l'igiene del bambino ed il corretto espletamento delle funzioni fisiologiche. Il concessionario provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti per l'igiene dei bambini e di pannolini. Dette operazioni igieniche devono sempre assumere rilevanza nell’organizzazione della giornata lavorativa e sono primarie per il benessere fisico del bambino;
(15) la tenuta del materiale di consumo quali salviette, piatti, bicchieri, tovagliati a perdere e del materiale di pulizia, evitando scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali detergenti e di pulizia con i bambini;
(16) la sicurezza e igiene dei bambini specie nei momenti di refezione, di sonno e di attività all'aperto;
(17) la stretta vigilanza dei bambini per evitare l’ingerimento di cibi avariati e/o contaminati, nonché di oggetti pericolosi. In ogni caso la responsabilità complessiva è direttamente imputabile al concessionario;
(18) la compilazione e l’aggiornamento dei registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro per il servizio di asilo nido;
(19)la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari e al rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
ART. 9 - SERVIZI “NON ISTITUZIONALI”
Al di fuori dell’orario di apertura giornaliero (oltre le ore 17.30 dal lunedì al venerdì) e nei periodi non compresi nel calendario educativo (il sabato e la domenica, le vacanze di Natale e Pasqua, il mese di agosto), il concessionario ha la facoltà di utilizzare la struttura di proprietà comunale per fornire servizi di natura socio-educativa rivolti alla fascia d’età dai 3 mesi ai 6 anni e per il sostegno alla genitorialità. Si precisa che, in caso si accolgano bambini di età superiore ai tre anni e di età inferiore ai tre anni, questi dovranno essere mantenuti in spazi separati e si dovrà evitare lo svolgimento di attività che coinvolgano entrambi i gruppi contemporaneamente.
Le tariffe o rette praticate per questi ulteriori servizi definiti “non istituzionali” e le modalità di iscrizione e gestione di tali servizi saranno definite dal concessionario sulla base della relazione tecnica presentata in sede di offerta e comunicate al Comune.
Eventuali nuovi servizi che dovessero essere proposti durante il periodo di vigenza del contratto, dovranno essere previamente concordati con il Comune.
L’accesso ai servizi “non istituzionali” deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza ed è condizionato al ripristino, da parte del concessionario, al termine delle attività, delle condizioni igienico-sanitarie della struttura richieste per la ripresa del servizio “istituzionale” di asilo nido.
Le iscrizioni al servizio per i periodi di cui sopra, le rette/tariffe e il relativo introito saranno gestite direttamente dal concessionario e comunicate al Comune. L’utilizzo della struttura nel caso di cui trattasi deve comunque essere autorizzato per iscritto.
Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario relativamente ai servizi del presente articolo.
ART. 10 - DERRATE ALIMENTARI
Per quanto non espressamente evidenziato nella presente concessione, nell’acquisto delle principali derrate alimentari e per la successiva preparazione dei menù, il Concessionario si dovrà tassativamente attenere in linea generale alle “Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013.
Il Concessionario dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 e s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti.
Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e altresì con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le seguenti ulteriori prescrizioni:
◆ Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale;
◆ Le materie prime dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs 109/92 e successive modificazioni e integrazioni in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
◆ Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
◆ Tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti; sulle etichette dovranno essere riportate le date di confezionamento;
◆ E' assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica";
◆ Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico - sanitaria delle derrate alimentari, liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale.
ART. 11 - PREPARAZIONE DEI PASTI
In tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, la ditta dovrà sottostare alle normative nazionali e regionali in materia nonché alle direttive degli organi competenti al rilascio di autorizzazione o controlli. In particolare, il Concessionario dovrà riferirsi a quanto indicato dalle Linee guida della Regione Veneto in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013.
E’ consentita anche la veicolazione dei pasti dall’esterno, purchè il Concessionario ottenga l’autorizzazione del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione).
Sono inoltre vincolanti le seguenti prescrizioni:
Modalità di preparazione
⚫ Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, manipolazione e cottura, devono mirare ad ottenere standards ottimali di qualità igienica, nutrizionale e organolettica; in particolare deve essere effettuato il piano di autocontrollo predisposto con metodologia HACCP;
⚫ La produzione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera fatta salva la possibilità di anticipare la preparazione al giorno precedente per gli alimenti per i quali le disposizioni di legge o le indicazioni dell’Ulss 9, consentono la conservazione refrigerata;
⚫ I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno rispetto degli orari di servizio previsti, con la finalità di ridurre al minimo l'anticipo rispetto al momento del consumo;
⚫ E' vietata ogni forma di riciclo di pasti non consumati;
Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari, liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale.
Composizione:
⚫ La preparazione dei pasti deve avvenire nel rispetto del menù approvato dall'ULSS 9, e variato a seguito di successive richieste;
⚫ In merito alle grammature il concessionario è obbligato a predisporre e consegnare all'inizio del servizio, nonché in caso di ogni successiva variazione di menù, una tabella, espressa in pesi o volumi, in cui sia riportata, per le singole pietanze, la corrispondenza tra la grammatura a crudo e la grammatura a cotto.
⚫ Il concessionario è obbligato, altresì, a consegnare le ricette, per singola porzione, dei piatti inseriti nei menù al fine di consentire all’ULSS e all'Amministrazione Comunale eventuali controlli.
Diete speciali e situazioni particolari:
Il concessionario si obbliga a garantire la preparazione dei pasti anche per gli utenti che, per motivi terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario, opportunamente certificati, o per motivi religiosi, abbiano la necessità di seguire un regime dietetico differenziato (diete speciali).
ART. 12 - PULIZIA E SANIFICAZIONE - AUTOCONTROLLO
La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
⚫ E' compito del concessionario provvedere, a propria cura e spese, mediante lo staff di servizio, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali dell’asilo nido e di quanto negli stessi locali contenuto, nonché dell’area scoperta di pertinenza.
⚫ Sono inclusi negli interventi a carico del concessionario, ove necessari, anche quelli di disinfestazione e di derattizzazione;
⚫ Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione e successive variazioni;
⚫ I prodotti detergenti e sanificanti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici riportate nelle schede tecniche relative ad ogni prodotto;
⚫ Il concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale.
ART. 13 - PERSONALE
Il concessionario è obbligato a gestire il servizio mediante uno staff che per qualità e quantità sia conforme alla normativa vigente e a quanto offerto in sede di gara, sia per numero di addetti che per qualificazione professionale che per monte ore giornaliero e settimanale di presenza assicurato, e sia idoneo a garantire la costante e ottimale esecuzione di tutte le attività oggetto della concessione, con le seguenti precisazioni:
a) Coordinatore del servizio:
La direzione, il coordinamento e il controllo di ogni attività oggetto della concessione e dell'ottimale organizzazione dei fattori produttivi sono affidati dal concessionario al "Coordinatore del servizio", presente in loco secondo l'orario di servizio indicato in sede di gara, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Il Coordinatore del servizio è "referente unico", per ogni aspetto attinente la gestione dei servizi affidati, nei confronti dell'Amministrazione Comunale oltre che nei confronti degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo. Il coordinatore deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali) durante tutto l'orario del servizio, nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).
A tal fine, dovrà aggiornare regolarmente l’Amministrazione Comunale sull’andamento dei servizi.
Tutte le comunicazioni fatte dall'Amministrazione Comunale al Coordinatore del servizio si intendono, a tutti gli effetti, rivolte direttamente al concessionario.
Nel caso di sostituzione del Coordinatore del servizio, il concessionario dovrà garantire relativamente al sostituto il possesso di analoga qualificazione, per professionalità ed esperienza maturata, a quella del soggetto sostituito, nonché la reperibilità dello stesso.
b) Composizione staff di servizio - Garanzie di continuità:
Il concessionario si impegna a comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio e, successivamente a seguito di ogni variazione, l'elenco nominativo del personale componente lo staff di servizio, con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualificazioni e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.
La composizione "standard" dello staff di servizio, indicata in sede di gara, deve essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata della concessione. Parimenti il concessionario si impegna a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni variazione, sia provvisoria che definitiva, del personale che dovesse sopravvenire durante il contratto per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualificazioni, delle mansioni e dell'orario di servizio originariamente individuato per il personale sostituito.
Il concessionario deve garantire immediata sostituzione del personale assente in modo che sia sempre garantita la presenza dello staff al completo.
Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione di idonei strumenti di rilevazione presenze per il proprio personale che possano costituire mezzi di riscontro per l'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario svolto.
Il concessionario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio, previa comunicazione delle presenze all’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente e di emanazione futura inerente il servizio oggetto della concessione ed in particolare inerente le attività con presenza di minori.
c) Rispetto della normativa:
Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che per l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.
Il concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati; il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizio di cui al presente disciplinare.
d) Osservanza dei contratti collettivi:
Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche o integrazioni.
I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti collettivi, definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.
Il Concessionario dovrà assumere ed inquadrare il personale nel rispetto delle condizioni normative e retributive previste nel C.C.N.L. di riferimento. In caso di accertata violazione degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali di cui sopra, il Comune diffiderà il concessionario a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, pena la risoluzione del contratto.
e) Responsabilità.
Il concessionario assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza dell'operato dell'intero staff di servizio in ordine al rispetto, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni normative, contrattuali e di autocontrollo che regolano il servizio in ogni fase dello stesso.
f) Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Ponte di Piave, oltre alla concessione dell’immobile e degli impianti, assume a proprio carico i seguenti oneri:
• manutenzione e/o revisione degli estintori, ai sensi del D.M. 10/03/1998;
• copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
• manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Saranno a carico del Concessionario le spese relative a:
〉 utenze telefoniche e, se necessario, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ;
〉 manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, delle attrezzature e delle aree scoperte;
〉 costo del personale;
〉 tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere;
〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili.
〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza;
〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990.
Il concessionario dovrà altresì:
− rimborsare annualmente al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi;
− prevedere annualmente a favore del Comune la possibilità di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave;
− dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario.
In ogni caso è a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura.
ART. 16 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.
Il concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell’asilo nido per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
ART. 17 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO
E’ vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione dell’asilo nido.
L’igiene dei locali e delle attrezzature, la refezione, le pulizie e la manutenzione dell'area esterna potranno essere affidati a terzi a condizione che siano rispettati gli adempimenti richiesti dall'art.
118 del X.X.xx. 163/06. Di tali servizi risponderà comunque il concessionario che rimarrà nei confronti dell'Amministrazione Comunale referente unico.
ART. 18 – RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 4 (quattro) mesi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
E’ facoltà del concessionario recedere dal contratto al termine di ciascun anno educativo (31 LUGLIO), con decorrenza dal 1 agosto, nel caso in cui gli iscritti siano in numero pari o inferiore a cinque.
Il preavviso di recesso dovrà essere comunicato a mezzo PEC con anticipo di mesi quattro dalla decorrenza.
ART. 19 - PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE
In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Concessionaria sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
a) € 500,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
b) € 1.500,00.= per interruzione anche parziale del servizio;
c) € 300,00.= in caso di mancata sostituzione del personale assente, di cui all’art. 16, lett. b del presente capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l’importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;
d) € 300,00.= per non corrispondenza della qualifica del personale sostituito rispetto a quelle indicate dalla Concessionaria in sede di gara;
e) € 1.000,00.= in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
f) € 150,00.= nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore per oltre 48 ore;
g) € 200,00.= per mancato rispetto del piano di formazione del personale offerto in sede di gara;
h) € 500,00.= nel caso di mancato rispetto di quanto indicato all'art. 11 – PREPARAZIONE DEI PASTI;
i) € 500,00.= nel caso di mancato rispetto di quanto indicato all'art. 12 – PULIZIA E SANIFICAZIONE –AUTOCONTROLLO;
j) € 300,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;
k) € 500,00.= per ogni altra infrazione non prevista nel presente capitolato e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
◼ cause di forza maggiore dimostrate;
◼ cause imputabili all'Amministrazione.
I disservizi che si dovessero verificare durante l’espletamento del servizio verranno notificati alla Concessionaria a mezzo fax o PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate.
L’importo dovrà essere versato dalla Concessionaria entro il termine indicato o sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni.
Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:
• nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
• mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
• accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
• cumulo da parte della Concessionaria di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
• inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
• inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
• ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
ART. 20 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.
Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concesisone), per un massimale minimo unico di Euro 2.600.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Relativamente all’attività di ristorazione, la polizza dovrà essere espressamente estesa al rischio della preparazione, confezionamento, conservazione, distribuzione e somministrazione dei pasti. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale).
La polizza dovrà essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
Il Concessionario ha l?obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
⮚ rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione Comunale non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
⮚ rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
⮚ impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.
In caso di R.T.I.:
⮚ Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
⮚ Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Ai sensi dell’art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 22 – SICUREZZA
Il concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
La Concessionaria è tenuta al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - D. M. 26/08/1992, in particolare a quanto disposto dal Punto 11.
La Concessionaria è tenuta, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, il concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l’adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato nell’asilo in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul
lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso).
Il concessionario è obbligato a fornire al Comune il piano di sicurezza delle proprie attività.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico della Concessionaria.
L’attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, X.Xxx. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture).
Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Concessionario per l’erogazione del servizio.
ART. 23 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 24 - REVISIONE PREZZI
Le rette mensili offerte dal Concessionario non saranno soggette a modifiche nel corso del primo anno educativo; successivamente, potranno essere aggiornate in base alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.
ART. 25 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 fa sorgere a favore dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 26 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
La Concessionaria a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Ponte di Piave (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Ponte di Piave (TV).
ART. 27 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
DISPOSIZIONI FINALI
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
◼ dal presente Capitolato Speciale;
◼ dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
◼ dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
◼ dal Codice Civile;
◼ dal Regolamento Comunale vigente in materia;
◼ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. 23.04.1990 n. 32 e L.R. 16.08.2002, n. 22.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:
ART. | 6 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 17 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 18 | RECESSO |
ART. | 19 | PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 21 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. | 23 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA |
ART. | 24 | REVISIONE PREZZI |
ART. | 25 | SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA |
ART. | 26 | DOMICILIO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO |
ART. | 27 | CONTROVERSIE |