GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAPITOLATO TECNICO
GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
CAPITOLATO TECNICO
Premessa
Intercent-ER ha intenzione di stipulare una convenzione per la fornitura di energia elettrica, alla quale potranno aderire le Amministrazioni, a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2009.
Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all’art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla convenzione stipulata tra il Fornitore stesso ed Intercent−ER.
Articolo 1 - Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.
Intercent−ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Xxx Xxxx Xxxx, 00.
Capitolato tecnico: presente Xxxx, nonché i documenti ivi richiamati. Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura.
Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 1 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006.
Amministrazioni: le Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.
Ordinativo di Xxxxxxxxx (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l’impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l’energia elettrica viene consegnata ed è indicato di volta in volta dalle Amministrazioni nell’Ordinativo di Fornitura.
Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui l’Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui l’Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese.
AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Misura dell’energia elettrica: è l’attività di misura finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.
Misuratore di energia elettrica: è un dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.
Misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassa tensione: è un misuratore dell’energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell’AEEG n. 292/06.
Misuratore orario: è un misuratore dell’energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’AEEG n. 5/04.
Misuratore integratore: è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.
Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
La convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1: fornitura di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (ad eccezione dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena), per un quantitativo massimo pari a 310 GWh nel corso della durata della convenzione (v. Art. 3).
Lotto 2: fornitura di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della l.r.
n. 11/2004, per un quantitativo massimo pari a 200 GWh nel corso della durata della convenzione (v. Art. 3).
Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
Nell’Allegato A al presente Capitolato è riportata, limitatamente al Lotto 1, una sintesi dei dati di consumo e di tensione dei punti di prelievo. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l’Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla convenzione. L’esatta indicazione dei punti di prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.
La convenzione riguarderà uno od entrambi i lotti, essendo ogni lotto autonomo. Intercenter stipulerà quindi due convenzioni: una per il Lotto 1 e una per il Lotto 2 con lo stesso o con differenti Fornitori.
Articolo 3 - Durata
La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2009. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il 31 dicembre 2009.
Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura
Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura, secondo le condizioni di cui al presente capitolato e di tutti i documenti di gara.
Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell’energia elettrica.
Con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all’assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall’estero.
Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente le Amministrazioni ed a far pervenire ad esse una fattura mensile per punto di prelievo dell’energia, comprensiva di tale costo, senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.
Non è ammesso alcun obbligo di acquisto di quantità minime di energia elettrica da parte delle Amministrazioni, secondo meccanismi di tipo “take or pay”.
Articolo 5 - Attivazione della fornitura
Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo schema di Convenzione, unitamente ad un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.
Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa
Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall’AEEG.
La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7 - Prezzi di fornitura
I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 1 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006.
I prezzi di fornitura P, PF1, PF2 e PF3 saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell’indice “I”, di seguito definito, secondo le formule di indicizzazione di seguito riportate.
LOTTO 1
PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore) P = P0 MONORARIO + (Ii – IRIFERIMENTO)
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico) Pi = P0 i + (Ii – IRIFERIMENTO)
LOTTO 2
PUNTI DI PRELIEVO CON CONSUMI ANNUI INFERIORI O UGUALI A 0,1 GWh
PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore) P = P0 MONORARIO (≤0,1) + (Ii – IRIFERIMENTO)
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico) Pn = P0 n (≤0,1) + (Ii – IRIFERIMENTO)
PUNTI DI PRELIEVO CON CONSUMI ANNUI SUPERIORI A 0,1 GWh
PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore) P = P0 MONORARIO (>0,1) + (Ii – IRIFERIMENTO)
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARIE (dotati di misuratore orario od elettronico) Pn = P0 n (>0,1) + (Ii – IRIFERIMENTO)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore) P = P0 MONORARIO (IP) + (Ii – IRIFERIMENTO)
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico) Pn = P0 n (IP) + (Ii – IRIFERIMENTO)
dove:
P0 MONORARIO, P0 i, P0 MONORARIO (≤0,1), P0 i (≤0,1), P0 MONORARIO (>0,1), P0 i (>0,1), P0 MONORARIO (IP),
P0 i (IP) = prezzi base di offerta
IRIFERIMENTO = 4,746 c€/kWh (I del mese di marzo 2008)
n = F1, F2, F3
Ii = [k BRENT × BRENTi + k GASOLIO × GASOLIOi + k ATZ × ATZi + k BTZ × BTZi)]/10
i = mese in cui si calcola l’indice
k BRENT = 0,02; k GASOLIO = 0,02; k ATZ = 0,02; k BTZ = 0,085
XXXXX è pari alla media delle medie mensili delle quotazioni del Xxxxx pubblicate Oil- gram Price Report”, “Price- Average Supplement”, sotto il Assessments”, “Internatio-nal”,
“Xxxxx (Dated), riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente il mese di prelievo espresse in $/bbl e trasformata in centesimi di €/kg, trasformata sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del mese di prelievo, come pubblicati sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.
GASOLIO è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS del Gasolio 0,2 pubblicate dal Xxxxx’x Oilgram Report, espresse in $/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio $/Euro del mese di prelievo, come pubblicati sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.
BTZ è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS dell’olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate dal Xxxxx’x Oilgram Report, espresse in $/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio $/Euro del mese di prelievo, come pubblicati sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.
ATZ è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BA-SIS dell’olio combustibile ad alto tenore di zolfo pubblicate dal Xxxxx’x Oilgram Report, espresse in $/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio $/Euro del mese di prelievo, come pubblicati sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.
Per le Amministrazioni appartenenti al Lotto 2 dovrà essere prevista la possibilità di ottenere la certificazione di provenienza dell’energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa). A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita la certificazione RECS (Renewable Energy Certificate System), che prevede l’annullamento dei certificati omonimi.
Dovrà inoltre essere riportato il corrispettivo a carico delle Amministrazioni che sceglieranno tale opzione.
I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della delibera AEEG 05/04.
I valori di X0 XXXXXXXXX, X0 X0, X0 X0, X0 X0, X0 MONORARIO (≤0,1), P0 F1 (≤0,1), P0 F2 (≤0,1), P0 F3 (≤0,1), P0 MONORARIO (>0,1), P0 F1 (>0,1), P0 F2 (>0,1), P0 F3 (>0,1), P0 MONORARIO (IP), X0 X0 (XX), X0 X0 (XX), X0 X0 (XX) dovranno
essere indicati in Euro per ogni MWh, specificato fino alla seconda cifra decimale.
Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all’installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’installazione, l’energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della convenzione.
Oltre ai prezzi dell’energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, risultanti dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l’IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.
Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:
- oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
- oneri di bilanciamento. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;
- oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell’Allegato A della Delibera AEEG n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per le Amministrazioni;
- onere di sbilanciamento così come definito dall’art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata.
Articolo 8 - Qualità della fornitura
Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia necessaria, durante l’intero periodo di fornitura.
La fornitura dell’energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.
Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l’ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.
Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.
Articolo 9 - Autoproduzione, consegna, proprietà e rischi, misurazione
Il Fornitore si impegna a ritirare l’energia autoprodotta immessa in rete dalle Amministrazioni e di restituirla, operando un saldo annuo per fascia oraria tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete. Il quantitativo massimo immesso in rete sarà pari a 0,5 GWh annui. Per quantitativi superiori il Fornitore dovrà operare un saldo annuo, ma senza l’obbligo di restituzione per fascia oraria.
Saranno a carico delle Amministrazioni gli eventuali oneri relativi alla gestione dell’energia autoprodotta.
La consegna dell’energia elettrica prevista avverrà ai Punti di Prelievo delle singole Amministrazioni indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
La proprietà, i rischi e le responsabilità relative all’energia elettrica ritirata ai sensi dell’accordo saranno trasferiti dal Fornitore alle Amministrazioni al punto di prelievo.
La misurazione dell’energia elettrica fornita sarà effettuata al punto di prelievo mediante l’apparecchiatura di misura del distributore locale. Il Fornitore ha facoltà di predisporre a proprie spese presso le Amministrazioni, le apparecchiature per il telerilevamento dei consumi in ogni punto di prelievo.
Articolo 10 - Nuovi Punti di Prelievo
Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dell’art.5.
Articolo 11 - Reportistica
Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o su supporto informatico, all’Agenzia Intercent-ER, un flusso informativo, su base trimestrale, per i Punti di prelievo dotati di misuratore elettronico, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente le seguenti informazioni:
- denominazione del Punto di Prelievo;
- ubicazione del Punto di prelievo;
- codice POD;
- dati riepilogativi dei consumi.
Tale termine è incrementato di altri 30 (trenta) giorni per Punti di Prelievo con misuratore integratore o non elettronico.
Articolo 12 - Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali
Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l’AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.
Articolo 13 - Responsabile del Servizio
In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Amministrazioni