PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 0002173 del 23/08/2022
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 0002173 del 23/08/2022
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Senese |
OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PRESIDIO SOCIO-SANITARIO SANTA FINA IN SAN GIMIGNANO (SI): DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI FASE 1. L’ Estensore Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0002306 del 23/08/2022 Hash pdf (SHA256): dc66e6bcfb3becf8ad3b60dc70c5863cc6b7b24d60a3c34ef58353bc00eea063 attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. ll presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No Responsabile del Procedimento: Xxxxx Xxxxxxxxxx Dirigente Struttura Proponente: Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx firmatari della proposta: |
Il presente provvedimento comporta spesa: Si Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0002306 del 23/08/2022 Hash pdf (SHA256): dc66e6bcfb3becf8ad3b60dc70c5863cc6b7b24d60a3c34ef58353bc00eea063 attesta la spesa prevista di € 9128299.80 viene imputata al conto economico n° 32270100 e trova copertura nel Budget trasversale assegnato. Funzionario addetto al controllo di budget: Xxxxx Xxxxxxxxxx |
IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE |
STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:
U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie
U.O.C. Relazioni con l'utenza e partecipazione
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;
- la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;
PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento dell’intervento di Riqualificazione Funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano (SI), è il sottoscritto xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
VISTA la Deliberazione G.C. del Comune di San Gimignano n. 133 del 4.8.2022 , con la quale, con riferimento all’intervento di Riqualificazione Funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano (SI), è stato disposto:
- di procedere, in via formale e per quanto di competenza, all’approvazione della variante al progetto definitivo resasi necessaria, come ben descritto nella relazione del RUP Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, per allinearlo alle modifiche riguardanti principalmente la componente tecnologico – impiantistica (emerse in fase di redazione dell’esecutivo) e per contemplare le modifiche conseguenti al contestuale ritrovamento della fornace del secolo XV;
- di dare atto che da un’attenta analisi del sito, sono state individuate alcune aree a rischio di rinvenimenti di natura archeologica o a rischio ambientale, in relazione alla eventuale contaminazione dei terreni, all'interno delle quali e con riferimento agli elaborati progettuali interessati dai rischi sopra detti, la stazione appaltante ha ritenuto di demandare all'Appaltatore l'esecuzione dello sviluppo di questi elaborati al livello di dettaglio esecutivo;
- di approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo, sviluppato con esclusione di quanto al punto precedente, validato dalla struttura tecnica dell’USL sud est, in atti prot. 14268/2022, relativo alla fase 1;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 134 comma 3 della L.R. 65/2014 e smi “per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016, ha i medesimi effetti del permesso di costruire”;
- di rimandare a successivo atto, l’eventuale aggiornamento della stessa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo all’avvenuto aggiornamento definitivo, dei prezzi a base d’asta e alla conclusione dell’attività di verifica e validazione del RUP, a valle di tale attività di revisione;
- di dare atto che con successivo e separato provvedimento si dovrà procedere, a valle dell’individuazione del contraente, all’approvazione del progetto esecutivo delle opere in carico all’appaltatore;
RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 1043 del 4.8.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo FASE1, redatto dai progettisti e definito “modulare” in quanto prevede, in relazione alle zone di scavo interessate dai rinvenimenti archeologici e dalla bonifica ambientale, lo sviluppo di elaborati progettuali a livello esecutivo a cura dell’Appaltatore al fine di minimizzare i rischi possibili in capo alla Stazione Appaltante;
PRECISATO che, con Deliberazione DG n. 1043/2022 sopra citata:
- si ricordava che l’intervento di riqualificazione del Presidio, si articola in due fasi o lotti funzionali: FASE 1 – (realizzazione della RSA)
Importo lavori: € 5.650.578,00
Importo complessivo da quadro economico: € 9.128.299,80
FASE 2 – (realizzazione Centro Riabilitazione, Distretto Socio-Sanitario comprensivo di Casa della Salute, ambulatori specialistici e area per il sociale, valorizzazione dell’area monumentale con inserimento sala per attività di formazione e sala riunioni)
Importo lavori: € 6.876.759,49
Importo complessivo da quadro economico: € 8.700.412,44
- a seguito di indicazioni pervenute da parte della Direzione Aziendale su indirizzo della Regione Toscana, è stata valutata l’opportunità di inserire, all’interno dell’area interessata ai lavori della Fase 2, in luogo del Centro di Riabilitazione, un Ospedale di Comunità a servizio della zona Val D’Elsa e non solo, per la cui realizzazione è stato ottenuto un finanziamento ex art. 20 riparto 2019 - tranche 1 - di 2.850.000€, ricompreso nell’accordo Stato – Regione sottoscritto il 14.06.2022;
- si dava atto del quadro delle risorse economiche disponibili risultante dal Piano Investimenti Aziendale approvato con Deliberazione D.G. n. 715 del 24.5.2022:
Fondi da Mutui sottoscritti Asl TSE: | € 10.272.152,00 |
Fondi ex Art. 20 – riparto 2019 – tranche 1 | |
(Accordo Stato Regione sottoscritto il 13.06.2022): | € 2.850.000,00 |
Fondi da alienazioni: | € 1.002.000,00 |
Fondi da contributi Fondazione MPS: | € 120.000,00 |
Fondi dal Comune di San Gimignano pro quota (13,9313%)
- da erogare sulla fase 2 in corso d’ opera: € 2.085.000,00
Totale € 16.329.152,00
- si valutava ragionevole prevedere, nella Fase 2, margini di economia dato che l’Ospedale di Comunità non necessita degli spazi diurni del Centro di Riabilitazione (area dei box di riabilitazione), con un minore fabbisogno che potrà portarsi a compensazione delle maggiori spese dovute per revisione prezzi nella Fase 1 e ipotizzabili anche nella Fase 2;
- si è preso atto della Deliberazione G.C. del Comune di San Gimignano n. 133/2022 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento come sopra citata;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, detto più avanti anche Xxxxxx, nel quale si stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e in particolare che:
- sarà adottata procedura ordinaria, ovvero la procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del Codice, da svolgersi in modalità telematica sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana (START) per l’affidamento dello sviluppo di alcuni elaborati di progettazione esecutiva - relativi a zone di scavo interessate al tema archeologico e della bonifica ambientale - e l’esecuzione dei lavori – FASE 1;
- il ricorso all’appalto integrato è consentito ai sensi dell’art.1 comma 1 lett.b) della L.55/2019 di conversione del DL 32/2019 “cosiddetto Sbloccacantieri 2” e in conformità al parere MIMS n. 1249 del 23.3.2022 secondo il quale , fino al 30.6.2023, il ricorso all’appalto integrato non è soggetto alla presenza di una componente tecnologica o innovativa delle opere da affidare (ex art. 59 co.1 bis del D.Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- l'importo dell’appalto integrato ammonta complessivamente ad € 5.650.578,00 per lavori, di cui €
116.366 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre ad € 67.545,00 per sviluppo elaborati progettazione esecutiva (parziale);
- l'Azienda, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice (ripetizione di lavori analoghi), si riserva di affidare i lavori definiti “opzionali” di “Realizzazione Fase 2 - Lotto funzionale 2- dei lavori di Riqualificazione del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina in San Gimignano”, valutati secondo il disposto di cui all'art. 35 comma 4 dello stesso Codice, al medesimo soggetto aggiudicatario dei lavori iniziali, nella sua discrezionalità, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo da parte dell'appaltatore;
- l’importo di detta opzione è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art.35, comma 1 del Codice;
- ai sensi dell’art. 61 comma 3 e dell'art.91 del Codice, il numero massimo di operatori economici che saranno invitati a presentare offerta è pari a 12;
-la pubblicazione del bando di gara sarà disposta ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, con le modalità previste dal Decreto MIT 2 dicembre 2016 recante gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e ai sensi dell'art. 216 comma 11 del medesimo Codice, in quanto il valore complessivo dell'appalto supera la soglia prevista per gli affidamenti in ambito europeo;
VALUTATO opportuno, in relazione alla recente evoluzione della normativa d’urgenza, in materia di revisione prezzi, da ultimo il D.L. n. 50 del 17/05/2021, cosiddetto “Decreto Aiuti”, effettuare l’aggiornamento degli attuali prezzi, che sono riferiti all’anno 2021, non al Prezzario Regione Toscana-Gennaio 2022 ma direttamente al Prezzario Regione Toscana-Luglio 2022 adottato in data 18.7.2022, nel periodo intercorrente tra pubblicazione dell’avviso di gara e l’invio delle lettere di invito per mettere in atto un aggiornamento unico e definitivo;
VISTO il disciplinare di gara (ALL.A);
RILEVATO che la spesa presuntivamente occorrente per la pubblicazione del bando nonché per il contributo ANAC relativo alle gare ammonta a circa 4.000,00 € e che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari degli appalti pubblici recati dalla L.190/2012 (Anticorruzione), in particolare dall'art.1 comma 32, e dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), in particolare dall'art. 37, e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente;
DETERMINA
1. di avviare, procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del Codice, per l’affidamento dello sviluppo degli elaborati progettuali esecutivi (parziale) e dell’esecuzione dei lavori di Riqualificazione Funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a Xxx Xxxxxxxxx (XX) - XXXX 0 -, con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, con opzione di affidamento dei lavori di “Realizzazione della Fase 2 di Riqualificazione Funzionale del Presidio Socio Sanitario di Santa Fina a San Gimignano (SI)”, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice stesso (ripetizione di lavori analoghi) CIG: 93747944BE;
2. di approvare il DISCIPLINARE DI GARA, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A;
3. di precisare che progetto definitivo “modulare” e il quadro economico sopra riportato saranno oggetto di una successiva approvazione a seguito della revisione dei prezzi al Prezzario Regione Toscana-Luglio 2022 che interverrà, come specificato nel DISCIPLINARE DI GARA, nella fase di prequalifica degli operatori economici e prima dell’invio delle lettere di invito a presentare offerta;
4. di trasmettere il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, di pubblicare l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAT SA, sull’Albo Pretorio Aziendale e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
5. di riferire la spesa dell’intervento, pari ad € 16.329.152,00 alla Deliberazione D.G. n.731 del 25.05.2022, Piano Investimenti 2022-2024, cod. di progetto budget conto patrimoniale: 7LP0768BM0722 – 7LP0768BM2003 – 7LP0768BM0001 – 7LP0768BM0002 - 7LP0768BA0002 - 7LP0768BP0001; 7LP0768BS2009;
6. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando nonché per il contributo ANAC relativo alle gare, pari a circa 4.000,00 €, saranno registrate al Conto “Fabbricati in corso di
realizzazione Siena” n. 32270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile all'Aggregato A.II.9 “Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;
7. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il sottoscritto xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i.
IL DIRETTORE UOC LAVORI PUBBLICI SIENA
Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO “SANTA FINA” IN SAN GIMIGNANO (SI) – FASE 1 – CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA FASE 2.
(CUP H27E14000010005 - CIG 93747944BE)
Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ………..
DISCIPLINARE DI GARA
Indice generale
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO 4
ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 6
ART.3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 8
ART.4 – SUBAPPALTO 13
ART.5 – AVVALIMENTO 14
ART.6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 14
ART.7 – PROCEDURA DI PREQUALIFICA 15
ART.8 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 16
ART.9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 16
ART.10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 17
ART.11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA 17
PARTE II - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 17
PARTE III – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 18
A.1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 18
A.1.1) DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 19
A.2) - DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) 19
A.3) - ULTERIORI DICHIARAZIONI 20
A.4) - PATTO DI INTEGRITÀ 21
A.5) - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI FATTURATI 24
A.6) – ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO 24
A.7) – PASSOE 24
PARTE IV - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 25
PARTE X - XXXXXXXXXX 00
PARTE VI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
PARTE VII – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI 27
PARTE VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA 28
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
La procedura ristretta è indetta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, più avanti detto anche Xxxxxx, e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2) e 6) del Codice e in base ai criteri di selezione che saranno specificati nella Lettera Di Invito.
La gara ha per oggetto l'affidamento dello sviluppo di alcuni elaborati progettuali a livello esecutivo e dei lavori di riqualificazione del Presidio Socio Sanitario “Santa Fina” in San Gimignano (SI) – FASE 1.
L’appalto si svolge in modalità telematica secondo le “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico acquisti della Toscana” consultabili all'indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. Le domande di partecipazione e le successive offerte dovranno essere pertanto formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma START.
La procedura sarà strutturata pertanto in due fasi:
‐ PREQUALIFICA DEI CANDIDATI: Il seggio di gara deputato a tale compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo, previsti all’art.3 del presente Disciplinare Xx Xxxx, degli operatori
economici che hanno presentato domanda di partecipazione. Sul punto si rimanda a quanto specificato all'art.7 del presente Disciplinare Di Gara;
‐ INVITI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: i Candidati ammessi a partecipare alla gara, sono invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella Lettera Xx Xxxxxx, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati.
La procedura di gara è stata indetta con Deliberazione D.G. n. del .
L'avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 250-576692.
Il Bando Xx Xxxx è stato inviato alla GUUE in data .
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena.
TERMINI E DEFINIZIONI
Si riportano di seguito le definizioni dei termini e l’estensione degli acronimi impiegati nel presente documento. Si specifica che i termini impiegati all’interno del testo che segue con la lettera iniziale maiuscola, diversi dai casi per i quali la grammatica della lingua italiana prevede l’impiego della iniziale maiuscola, trovano descrizione nel seguito.
Bando Di Gara: il documento di gara inviato alla GUUE in data ……;
Codice: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando Di Gara;
Candidato: soggetto che ha richiesto di essere invitato o che è stato selezionato per partecipare alla presente procedura ristretta ai sensi dell’art.3, comma 1, xxxx.xx) del Codice;
Offerente: Operatore Economico che ha presentato un’offerta ai sensi dell’art.3, comma 2, xxxx.xx) del Codice;
Disciplinare Di Gara: il presente documento di gara;
Lettera Xx Xxxxxx: il documento di gara che verrà inviato ai Candidati selezionati a presentare offerta;
Operatore Economico: soggetto che rientra nelle categorie dell’art.3, comma 1, lett.p) del Codice;
RUP: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del Codice;
START: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, piattaforma telematica sulla quale verrà gestita la presente procedura di gara; tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza è di € 5.650.578,00
(Euro cinquemilioniseicentocinquantamilacinquecentosettantotto/00), XXX xxxxxxx, di cui:
● Importo dei lavori a “corpo” soggetto a ribasso: € 5.534.212,00
(Euro cinquemilionicinquecentotrentaquattromiladuecentododici/00);
● Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 116.366,00
(Euro centosedicimilatrecentosessantasei/00);
In conseguenza della rilevazione di alcune aree a rischio di rinvenimenti di natura archeologica o a rischio ambientale (aree da bonificare), all’Appaltatore sarà richiesto lo sviluppo di alcuni elaborati progettuali di dettaglio da compensare, ai sensi del DM 17/06/2016. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto specificato nel documento allegato “Linea Guida per il Candidato”.
Importo per lo sviluppo degli elaborati progettuali a livello esecutivo, svolto a cura dell’APPALTATORE: € 67.545, 00 CNPAIA e IVA escluse
(Euro sessantasettemilacinquecentoquarantacinque/00)
Costi della manodopera individuati ai sensi dell'art.23 comma 16, penultimo periodo del Codice: € 1.129.356,89 (pari ad una incidenza del 24,59% sul totale dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza).
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il presente appalto è un lotto funzionale, denominato Fase 1, non suddiviso in lotti, in quanto i lavori sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da renderne impossibile il frazionamento senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.
Lavorazioni “a corpo” di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste per la FASE 1:
Lavorazione | Categoria e classe | Qualifica- zione obbligatoria (SI/NO) | Importo (euro) | % | Prevalente o scorporabile | Subap- palto (Si/NO) |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 cl. IV- bis | SI | € 3.027.177,00 | 53,6% | Prevalente | Sì |
Impianti tecnologici | OG11 cl. IV | SI | € 2.419.669,00 | 42,8% | Scorporabile | Sì |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 cl. I | SI | € 203.732,00 | 3,6% | Scorporabile | Sì |
Totale | € 5.650.578,00 | 100% |
L’importo dei lavori a base di gara è stato determinato sulla base del Prezzario della Regione Toscana 2021.
Pertanto si avvisa fin d’ora che, tra la fase di prequalifica e l’invio della Lettera d’Xxxxxx i prezzi del progetto esecutivo saranno aggiornati al prezzario 2022 luglio approvato con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18/07/2022 .
Si fa presente che, per quanto riguarda la categoria OG2, il cui importo lavori è di poco inferiore alla soglia della classe IV incrementata del 20%, è stata indicata la classificazione IV-bis in considerazione del probabile incremento dei prezzi tra il prezzario utilizzato - Regione Toscana 2021 – e il prezzario di rivalutazione – Regione Toscana 2022 – luglio.
Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del DL 4/2022 convertito con modificazioni dalla
L. 25/2022 e dell’art. 26 comma 1 secondo periodo del DL 50/2022 convertito con legge n. 91 il 15 luglio 2022.
Il subappalto è ammesso senza limitazioni ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal
D.L. 76/2021 convertito in L. 108/2021. Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale. A pena di nullità, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG12 (SIOS inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori), possono essere eseguite dall'Operatore Economico in possesso della relativa qualificazione per l'importo corrispondente alla classifica richiesta.
Avvalimento:
⮚ non ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell’art.146 comma 3, del Codice;
⮚ non ammesso per la categoria “superspecializzata” OG11 in quanto il relativo importo risulta superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M. 248/2016;
⮚ ammesso per la categoria scorporabile OG12.
Si fa presente che l’aggiudicatario dovrà accettare i criteri di organizzazione che saranno definiti nel corso di specifici incontri con il RUP. Il contratto potrà essere firmato solo a seguito della definizione ed accettazione dei criteri stessi.
TEMPI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la redazione degli elaborati progettuali sono previsti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, comprese le eventuali ulteriori indagini a cura e a carico dell’Appaltatore, decorrenti dalla comunicazione di inizio attività a cura del RUP.
Tutte le opere devono essere compiute in giorni 518 (cinquecentodiciotto) naturali successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui al successivo paragrafo 3.1 della presente Lettera d’Invito.
L'Azienda, ai sensi dell'art.63 comma 5 del Codice, si riserva di avvalersi della procedura negoziata senza previa indizione del Bando Di Gara per l'affidamento di lavori analoghi all'aggiudicatario della FASE 1, purché in possesso dei relativi requisiti. Tale opzione potrà essere esercitata in funzione delle risorse economiche disponibili entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.
La FASE 2 dell’intervento (opzionale) risulterà così articolata:
● Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza è di € 6.876.761,00
(Euro seimilioniottocentosettantaseimilasettecentosessantuno/00), XXX xxxxxxx, di cui:
● Importo dei lavori a “corpo” soggetto a ribasso: € 6.704.929,00
(Euro seimilionisettecentoquattromilanovecentoventinove/00)
● Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 171.832,00
Lavorazione | Categoria e classe | Qualificazione obbligatoria (Sì/No) | Importo (euro) | % | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile |
(Euro centosessantunomilaottocentotrentadue/00) secondo le seguenti categorie e classi di qualificazione:
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 cl. V | SI | € 4.453.298,81 | 64,76% | Prevalente | Sì |
Impianti tecnologici | OG11 cl. IV | SI | € 1.994.966,12 | 29,01% | Scorporabile | Sì |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 cl. II | SI | € 428.494,56 | 6,23% | Scorporabile | Sì |
Totale | € 6.876.759,49 |
ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all’art.46 del Codice in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso Xxxxxx.
In particolare, l'esclusione di cui sopra opera qualora la circostanza prevista riguardi:
− il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
− il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
− i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
− i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistano:
− le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
− le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio sia la stessa prevalente e/o scorporabile.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell’art.92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico- organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art.48, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs.50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).
A norma dell'art.83, comma 8 del D.Lgs.50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziata concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). La violazione di tale divieto comporterà l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti.
L’operatore economico che ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del Codice può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 110 comma 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx xxx XX 000/00:
- dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- potrà partecipare alla gara riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a procedura concorsuale.
L’operatore economico ammesso al concordato preventivo può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art.
110 comma 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx xxx XX 000/00:
- dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’ANAC ai sensi dell’art.110 comma 6 del Codice.
Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110 comma 3 lett.a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).
Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice stesso.
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del Codice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2017.
ART.3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
3.1) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere dichiarato all’interno del DGUE, PARTE III: Motivi di esclusione sezione A), B), C) e D) di cui alla Parte III, punto A.2) del presente Disciplinare Di Gara.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.A.C. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f- ter) del Codice così come da modifiche da ultimo apportate dal D.L. n. 32/2019, come convertito in legge dalla L. 55/2019, dovrà essere dichiarato all’interno del Modello “Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara.
Si precisa che l'esecutore delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 – in quanto comprensiva di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al c.53 dell'art.1 della L.190/2012- deve inoltre possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'Operatore Economico ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (Cfr. Circolare Ministero interno prot.25854 del 23.03.2016 e DPCM 18.04/2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016).
L'iscrizione alla white list ovvero l'avvenuta richiesta di iscrizione ad essa dovrà essere dichiarata nella PARTE II sezione A) del DGUE, indicando altresì la Prefettura di competenza.
3.2) Requisiti di idoneità professionale:
3.2.1 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
3.2.2 (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all’albo
Nazionale delle Società Cooperative;
3.2.3 (per l'esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OG11) Possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37;
3.2.4 (per l'esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OG12) iscrizione albo nazionale gestori ambientali per trasporto e smaltimento rifiuti come individuati dalle prove di laboratorio messe a disposizione, in particolare per le seguente categoria e classe minima di iscrizione:
• Categoria 9 (Bonifica di siti) – Classe D;
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.
NB Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e
3.2.4 dovrà essere dichiarato all’interno della PARTE IV sezione A) del DGUE di cui alla Parte III punto A.2) del presente Disciplinare Di Gara.
3.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:
• Relativamente alla categoria prevalente OG2, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG2 per classifica adeguata regolarmente autorizzata e in corso di validità, in proprio o a mezzo di associazione temporanea, dalla quale si evinca il possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
• Relativamente alla categoria OG 11, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG11 cl. IV per classifica adeguata regolarmente autorizzata e in corso di validità, in proprio o a mezzo di associazione temporanea, dalla quale si evinca il possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
• Relativamente alla categoria OG 12, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG12 per classifica adeguata regolarmente autorizzata e in corso di validità, in proprio o a mezzo di associazione temporanea.
In caso di raggruppamento temporaneo il possesso della certificazione di qualità deve essere presentato da tutte le imprese qualificate per le categorie OG2 e OG11 per la classifica pari o superiore alla III.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono essere dallo stesso posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.61 del D.P.R. 207/2010.
NB: Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II Lettera A, dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art.63 del DPR 207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE parte IV lettera D.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) e di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice del Codice.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di qualificazione dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice.
PER LO SVILUPPO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
3.4) Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice.
3.5) Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico dovrà essere espletato
da professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi previsti dalle norme e dagli ordinamenti professionali vigenti. Per le Società è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza.
In particolare:
• professionista incaricato progettazione xxxxxx xxx;
• professionista incaricato progettazione impianti;
• per la progettazione di immobili di interesse storico artistico sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: professionista iscritto all'Albo Architetti, sez. A;
• per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008);
• in caso di raggruppamento temporaneo, professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;
• professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art.24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
In caso di affidamento a un operatore economico con sede legale non in Italia, il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere una idonea conoscenza della lingua italiana e tutti gli elaborati del progetto dovranno essere prodotti in lingua italiana.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali richieste purché in possesso di tutti i requisiti necessari, ovvero la presenza in forma cumulativa tra diversi soggetti costituenti un raggruppamento temporaneo di concorrenti. Le professionalità e i professionisti di cui ai punti precedenti devono avere rapporti giuridici diretti (mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell’associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile; non sono considerati con Rapporto diretto i Consulenti o collaboratori in qualsiasi forma).
Ferme restando le professionalità obbligatorie sopra elencate, nonché il giovane professionista, nello staff o gruppo di lavoro dell’Operatore Economico, possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all’oggetto dell’affidamento, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali. Tali professionisti ulteriori non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi con una delle seguenti modalità:
- con Rapporto diretto con l’Offerente;
- Consulenti o Collaboratori;
- mandanti di Raggruppamento Temporaneo.
3.6) Requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale (art.83 commi 1-5 del D.Lgs.50/2016)
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.3 lett.vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo posto a base di gara e cioè non inferiore a Euro 67.545,00;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.3 lett.vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, conseguentemente, non inferiore a:
- € 543.581,00 per le opere appartenenti alla classe E10
- € 834.654,00 per le opere appartenenti alla classe S03
- € 80.000,00 per le opere appartenenti alla classe IA01
- € 154.783,00 per le opere appartenenti alla classe IA02
- € 94.487,00 per le opere appartenenti alla classe IA03
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle suddette classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, e cioè non inferiore a:
- € 217.432,40 per le opere appartenenti alla classe E10
- € 333.861,60 per le opere appartenenti alla classe S03
- € 32.000,00 per le opere appartenenti alla classe IA01
- € 63.113,20 per le opere appartenenti alla classe IA02
- € 37.794,80 per le opere appartenenti alla classe IA03
Si precisa che il presente requisito non è frazionabile.
Pertanto in caso di raggruppamento temporaneo ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura pari a 2 unità (corrispondente al doppio del minimo stimato per l'esecuzione dell’incarico);
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 2 unità (corrispondente al doppio del minimo stimato per lo svolgimento dell’incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Resta fermo che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c) – due servizi di punta – si precisa che il singolo servizio dovrà essere prestato integralmente da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
Ai fini della ripartizione tra mandataria e mandanti, si sottolinea che, come già specificato, le prestazioni principali sono quelle che attengono alla categoria “S03” Strutture, ossia quella riferita alla categoria di maggiore importo. La presenza di servizi principali e servizi secondari (quelli riferiti alle altre categorie) richiede che nell'eventuale raggruppamento temporaneo la mandataria esegua le prestazioni di servizi indicati come principali.
Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, la mandataria possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Nel caso di raggruppamento orizzontale sulla categoria “S03” Strutture, la mandataria deve possedere su tale categoria i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Ciascun operatore componente il raggruppamento temporaneo dovrà risultare assegnatario di una quota dell'attività da conferire.
Si precisa che i raggruppamenti temporanei devono prevedere tra i professionisti la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016. Tale presenza deve essere compresa nell'individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l'incarico affidato.
Per i requisiti delle società di professionisti di cui all'art.46 comma 1 lett.b) del Codice, si fa altresì riferimento all'art.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Per i requisiti delle società di ingegneria di cui all'art.46 comma 1 lett.c) del Codice, si fa altresì riferimento all'art.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Per i requisiti dei consorzi stabili di cui all'art.46 comma 1 lett.f) del Codice, si fa altresì riferimento
all'art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016 per quanto compatibile. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di partecipazione alla gara per quali consorziati concorrono. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura si rimanda all'art.47 del Codice.
Con riferimento a tutti i requisiti di cui sopra:
- gli importi sono da intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei sopraddetti periodi temporali, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- con riferimento alla progettazione l’importo dei singoli lavori da considerare ai fini della qualificazione è:
• quello riconosciuto in sede di collaudo/regolare esecuzione qualora il lavoro sia stato collaudato;
• quello contabilizzato in sede di conto finale qualora il lavoro sia ultimato ma non collaudato;
• quello di contratto, comprese eventuali perizie approvate, qualora il lavoro sia in corso;
• quello di aggiudicazione definitiva qualora il contratto non sia ancora stato stipulato;
• quello del livello progettuale formalmente approvato qualora il lavoro non sia stato affidato;
- con riferimento alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono valutabili esclusivamente i servizi relativi ai lavori per i quali sia intervenuto l’atto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualora previsto dalla normativa di riferimento;
- in caso di prestazioni professionali per committenti privati, esse sono documentate attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dal concorrente che dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima;
- in caso di servizi prestati nell’ambito di un soggetto riunito il concorrente dovrà indicare la percentuale della prestazione ad esso direttamente imputabile;
- per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 17/06/2016, i concorrenti dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie della L. 143/49;
- tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione resa a favore di committenti pubblici o privati;
- in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione ad esso siano stati svolti tutti i livelli di progettazione o il servizio di direzione lavori o il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- nulla rileva, con riferimento ai servizi di progettazione, che i lavori per i quali siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l’avvenuta approvazione formale del progetto da parte del committente.
- per quanto riguarda i mezzi di prova dei requisiti dichiarati in sede di gara si fa riferimento all'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, qualora partecipi in forma di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovrà specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In tal caso il singolo operatore dovrà essere qualificato almeno per il servizio che dichiara di svolgere, non è pertanto necessario che le percentuali di apporto dei requisiti e le percentuali di esecuzione siano necessariamente le stesse.
In caso di Società di Ingegneria queste dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263 del 02/12/2016.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (In base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).
I GEIE e gli studi associati ex l. 1815/39 sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.
Non possono partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che si trovino nella fattispecie di cui all'art. 24 comma 3 del Codice. Non possono assumere il ruolo di progettisti “associati” o “indicati” i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art.24 comma 7 del Codice.
Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l’esecuzione dei lavori deve dimostrare, tramite il proprio staff tecnico di progettazione, i requisiti di cui ai precedenti punti 3.4), 3.5) e 3.6).
Qualora detti requisiti siano posseduti parzialmente, il concorrente deve indicare o associare uno dei soggetti elencati all’art.46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs.50/2016 in possesso almeno della restante porzione di requisito per completarlo.
Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori e privo dei requisiti di qualificazione per la progettazione deve indicare o associare uno dei soggetti indicati all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di progettazione di cui ai precedenti punti 3.4), 3.5) e 3.6).
I progettisti indicati dovranno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti, nonché compilare il modello ulteriori dichiarazioni e il Patto di Integrità.
In ogni caso l’operatore economico dovrà specificare le modalità di esecuzione dell’attività di sviluppo progettuale attraverso la compilazione di apposita dichiarazione di cui al modello A.1.1), così come indicato nella sezione III al paragrafo “A.1) Documentazione Amministrativa”.
ART.4 – SUBAPPALTO
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Il subappalto è ammesso senza limitazioni. Il concorrente deve indicare le lavorazioni oggetto di subappalto ai sensi dell’art.105 comma 4 del D.Lgs.50/2016.
Il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria.
NB: In caso di partecipazione con l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 8 del Codice, l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
SUBAPPALTO FACOLTATIVO
Si precisa che la mancanza della indicazione delle lavorazioni da subappaltare comporta per il concorrente qualificato l’impossibilità per lo stesso, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità nell’indicazione si procederà in soccorso istruttorio.
SUBAPPALTO QUALIFICANTE
In caso di subappalto qualificante il concorrente dovrà indicare il nominativo del subappaltatore nel DGUE e produrre la documentazione prevista nell’apposita sezione “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4)”. La mancanza della indicazione all’interno del DGUE comporterà l’esclusione dalla gara.
Per quanto attiene allo sviluppo progettuale possono essere subappaltati sondaggi, rilievi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale e acustico.
ART.5 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice elencati all’articolo 3 del presente Disciplinare Di Gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
In particolare, il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la qualificazione:
⮚ non è ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell’art.146 comma 3, del Codice;
⮚ non è ammesso per la categoria “superspecializzata” OG11 in quanto il relativo importo risulta superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ai sensi dell’art.89 comma 11, del Codice e dell’art.1 del D.M. 248/2016.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART.6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del Codice, sulla base della seguente ripartizione:
• per la valutazione tecnica qualitativa sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 punti;
• per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 20 punti.
• Punteggio totale massimo 100.
Le modalità di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno specificate nella Lettera Di Invito che sarà trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara.
ART.7 – PROCEDURA DI PREQUALIFICA
Ai sensi dell’art. 91 del Codice il numero massimo di Operatori Economici che saranno invitati a presentare offerta è pari a 12 (dodici).
Le domande di partecipazione pervenute sul sistema entro il termine di scadenza, indicato alla successiva PARTE III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
saranno esaminate dal RUP; in tale attività si provvederà all’esame della documentazione prodotta per verificare il possesso e la regolarità dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare Di Gara e procedere alla conseguente ammissione alla fase successiva della procedura.
A tal fine, qualora le domande di partecipazione ammesse siano in numero pari o inferiore a 12 (dodici), saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali, a seguito dell’esame di cui al punto precedente, sia stato accertato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Qualora le domande di partecipazione ammesse siano in numero superiore a 12 ( dodici), si procederà, sempre a cura del R.U.P, a selezionare i 12 Candidati, secondo i criteri di seguito enunciati, ai sensi degli artt. 61, co. 3, e 91, co. 2, del Codice.
Sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente del fatturato globale, ossia il fatturato relativo a tutte le attività di costruzione dell'Operatore Economico, dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando Di Gara (2017-2021).
I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo. Nel caso la divisione di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo ed il terzo gruppo avranno un numero di componenti pari a N/3, mentre il primo gruppo avrà un numero di componenti pari a (N/3)+1. Nel caso il resto sia due, il terzo gruppo avrà un numero di componenti pari a N/3, mentre il primo ed il secondo gruppo avranno un numero di componenti pari a (N/3)+1. Da ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i quattro soggetti che detengono il maggior fatturato riferito all’esecuzione di commesse nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando Di Gara (2017-2021).
Nel caso di operatori economici che abbiano indicato lo stesso importo per il fatturato riferito all’esecuzione di commesse, avrà la priorità il concorrente che ha maggiore fatturato globale.
Per fatturato dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando Xx Xxxx deve intendersi la somma delle fatture, al netto di IVA e oneri di legge, emesse nel periodo 2017-2021.
Per “commesse” si intendono i contratti, anche in essere, aventi ad oggetto lavorazioni inerenti alla categoria OG2.
Nel caso di contratti ancora in corso che comprendono anche lavorazioni appartenenti ad altre categorie l’operatore potrà far valere il fatturato relativo alla categoria sopra richiesta in modo proporzionale alla quota indicata nel contratto.
Qualora gli interventi, pur riferiti alla tipologia edilizia sopra individuata, comprendano anche altre lavorazioni non appartenenti alle categorie suddette, sarà preso in considerazione solamente il fatturato relativo alla categoria OG2. Saranno presi in considerazione solamente i fatturati per attività svolte direttamente dall’Operatore Economico; per attività svolte direttamente si intendono quelle eseguite dall’Operatore Economico senza il concorso di terzi, pertanto:
• l’Operatore Economico che abbia eseguita integralmente con la propria struttura l'intervento può indicare il fatturato complessivo;
• l’Operatore Economico che abbia effettuato le attività in associazione con terzi, deve indicare il fatturato relativo alle attività da lui eseguite direttamente, al netto quindi del fatturato relativo alle attività eseguite dagli altri componenti dell’associazione.
Per i raggruppamenti di imprese il fatturato riferito all’esecuzione di commesse può essere cumulato dai componenti il raggruppamento.
Nel caso di consorzio il fatturato globale per attività di costruzione e il fatturato riferito all’esecuzione di commesse saranno relativi al consorzio stesso.
Le dichiarazioni relative al fatturato globale e al fatturato riferito all’esecuzione di commesse dovranno essere rese utilizzando l’apposito modello allegato denominato “Scheda riepilogativa dei fatturati”.
La tecnica di selezione sopra esposta consente di ottenere un conveniente equilibrio fra le seguenti esigenze:
1. adottare criteri di selezione obiettivi,
2. rispettare l’uguaglianza fra i soggetti interessati, offrendo al grande, medio ed al piccolo Operatore Economico uguali possibilità di partecipazione, ciò in quanto la selezione all’interno dei tre gruppi sopra descritti consente di individuare operatori di mercato appartenenti alle tre differenti fasce di mercato.
Del sub-procedimento di preselezione sarà redatto apposito verbale, predisposto in modo da preservare le limitazioni di accesso imposte per questa tipologia di procedura dall’art. 53 del Codice, che sarà approvato con apposito provvedimento amministrativo. Una volta approvato sarà comunicato nei termini e forme di legge ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione.
La fase di gara vera e propria avrà avvio con l’invio ai Candidati selezionati di Lettera Di Invito con cui saranno chiamati a presentare offerta secondo le modalità e i termini nella medesima specificati. La suddetta Lettera Di Invito disciplinerà altresì le modalità di svolgimento della gara.
ART.8 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
8.1 Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 del Codice e quelle relative alla procedura di soccorso istruttorio, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la comunicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione dello stesso al sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto dall’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Operatore Economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Azienda e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Attenzione:
Il sistema telematico di acquisti regionale della Toscana - START utilizza la casella denominata
xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); 2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
8.2 Le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice e quelle relative alla procedura di soccorso istruttorio sono effettuate mediante posta elettronica certificata; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell’apposito spazio previsto all’interno della Domanda di partecipazione.
ART.9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro il giorno .
ART.10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
SOCCORSO ISTRUTTORIO FORMALE: In fase di verifica della documentazione amministrativa, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui ai periodi precedenti, il concorrente è escluso dalla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO INFORMALE: la Stazione appaltante può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) del Candidato, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione dei Candidati.
La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale, non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio formale.
ART.11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
PARTE II - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione o tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero telefonico 081 0084010 o all’indirizzo di posta elettronica
PARTE III – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13:00:00 del giorno ,
la documentazione cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7.
La documentazione di gara richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
A.1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'Operatore Economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2).
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e procede alle attività di controllo sulla veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato alla Parte II del presente documento, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
• Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” scaricare sul proprio pc il file “Domanda di partecipazione” messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo con i propri dati e dichiarazioni.
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione”.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’Operatore Economico deve indicare nella domanda di partecipazione, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara le cariche di:
− in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
− in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
− in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
− in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l’Operatore Economico partecipi alla gara come operatore riunito:
Ogni membro dell’operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la propria domanda di partecipazione secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara.
Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto, le percentuali dei requisiti tecnico-professionali e economico-finanziari rispetto alla soglia minima individuata dal presente Disciplinare di Gara.
Gli Operatori Economici si impegnano a eseguire la prestazione nelle stesse percentuali e con le specifiche sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’Operatore Economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’Operatore Economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:
ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE,
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 13 del Codice, in formato elettronico firmato digitalmente o mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.
I consorziati per i quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nel caso in cui anche il consorzio si trovi in tale situazione.
A.1.1) DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
L’operatore economico singolo o associato, dovrà rendere le dichiarazioni di cui al modello “Dichiarazione dell’operatore economico per l’esecuzione dell’attività di progettazione”, indicando le modalità con le quali verrà espletata la progettazione esecutiva specificando se tale attività sarà eseguita dal proprio staff di progettazione interno o da progettisti indicati o associati.
La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dall’operatore economico e dagli altri eventuali soggetti partecipanti al raggruppamento.
A.2) - DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura.
Si precisa che alla Parte II lettera B “Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore Economico“ del DGUE, l’Operatore Economico deve indicare tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti, eventualmente integrando il DGUE con un allegato o inserendo nel testo ulteriori tabelle, con l’indicazione dei dati necessari (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
posizione, titolo ad agire).
Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Operatore Economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
A.3) - ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il Modello “Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater), e f- ter) del Codice.
Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:
- Sezione I: dati generali
- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. B del Codice;
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater) e f-ter del Codice, relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale;
- Sezione VII: Accettazione codice di comportamento;
- Sezione VIII: Trattamento dati personali.
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
ATTENZIONE: Nella parte III - Motivi di esclusioni - del DGUE, il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza “nelle procedure di evidenzia pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva”.
In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.
Pertanto, nelle dichiarazioni vanno incluse non solo le condanne per i reati elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 80 prima citato, ma tutti i precedenti riferiti ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo avanti menzionato.
Nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.
Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.
Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si precisa che il concorrente non può comunque considerarsi esonerato dalla dichiarazione in sede di gara dei reati rispetto ai quali si sono già verificate le condizioni che legittimano l’estinzione ope legis, pur sussistendo quindi, già dal momento della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti ai fini dell’estinzione del reato medesimo. Tale obbligo informativo in favore della Stazione Appaltante viene meno solo qualora il Giudice dell’esecuzione abbia dichiarato l’estinzione del reato, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Infatti l’estinzione del reato, per ragioni di certezza giuridica e di rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, non opera “ipso iure” ma richiede pur sempre una formale pronuncia da parte del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p.
Pertanto, fino a quando non sia stato emanato il formale provvedimento di cui al suddetto art. 676 c.p.p., il concetto di “reato estinto” non può essere invocato dal concorrente e pertanto lo stesso concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede in gara.
Inoltre, nella parte III sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore – del DGUE, il concorrente, nel caso in cui dichiari di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999, dovrà motivare la non assoggettabilità a tale disciplina. In particolare, nel caso in cui il concorrente occupi 15 o più dipendenti, e dichiari di non essere tenuto all’applicazione della legge di cui trattasi, lo stesso deve illustrare nelle motivazioni il dettaglio del computo del personale che ha determinato la non assoggettabilità alla legge.
A.4) - PATTO DI INTEGRITÀ
Ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata per le varie tipologie di affidamento, il Patto di integrità, il cui modello è reperibile sul sistema fra la documentazione di gara, deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore dell’Operatore Economico partecipante.
Nel caso di partecipazione da parte di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, il Patto di integrità deve essere sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, il Patto di integrità può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4) |
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’art. 45, co. 2 lett. a) del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. |
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e |
A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. Si precisa che il Consorzio stabile art. 45 co. 2 lett. c) del Codice dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all’interno del DGUE, parte IV, lett. c). Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - il DGUE in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B e C; - il Modello Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VII e VIII; - il Patto d’integrità. Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. |
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice |
Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’Operatore Economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’Operatore Economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. |
ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice |
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all’art. 3 del presente Disciplinare Di Gara deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE: - la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; - la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi; - i requisiti di cui ci si intende avvalere. Nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START l’Operatore Economico dovrà inserire il |
CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: - oggetto; - risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; - durata; - ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; - il Modello “Ulteriori dichiarazioni” nelle sezioni I, III, V, VII e VIII; - il Patto d’Integrità. I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’Operatore Economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. |
DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 Comma 5 E AVVALIMENTO AI SENSI DELL’ART.186-BIS X.X. 000/0000 XXX XXXX PREVISTI DALL’ART.110 Comma 4 E 6 DEL D.LGS. 50/2016 |
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett.b) dovrà dichiararlo all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE indicando l’impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 110 comma 4, dovrà specificare all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati. NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO • Le imprese con domanda di concordato preventivo non ancora ammesse a concordato preventivo, ad integrazione delle dichiarazioni rese all’interno della Parte III, Sezione C, Lettera c) del DGUE, dovranno precisare e allegare quanto richiesto nella Sezione IV del modello “Ulteriori dichiarazioni”. • Le imprese ammesse a concordato preventivo, ad integrazione delle dichiarazioni rese all’interno della Parte III, Sezione C, Lettera c) e d) del DGUE dovranno precisare e allegare quanto richiesto nella Sezione IV del modello “Ulteriori dichiarazioni”. • L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 commi 4 e 6 del Codice indicata dall’operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; - il Modello “Ulteriori dichiarazioni” nelle sezioni I, V, VI, VII e VIII; - il Patto di integrità. |
I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 commi 4 e 6 del Codice devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 commi 4 e 6 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. |
SUBAPPALTO QUALIFICANTE |
Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto qualificante previsto all’art.4 del presente Disciplinare Di Gara deve indicare nella Parte II, Sezione D del DGUE: - le lavorazioni che intende subappaltare; - la denominazione del subappaltatore. Il subappaltatore indicato dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; - il Modello “Ulteriori dichiarazioni” nelle sezioni I, III, V, VII e VIII; - il Patto d’Integrità. I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni del subappaltatore devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’Operatore Economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. |
A.5) - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI FATTURATI
Il documento “scheda riepilogativa dei fatturati” sarà utilizzato ai soli fini dell’eventuale procedura di selezione degli operatori da invitare; pertanto, ogni concorrente, quale che sia la forma di partecipazione, è tenuto a presentare una sola scheda. In caso di concorrente in forma riunita i dati inseriti nel presente modello scaturiranno dalla somma dei dati riferiti a ciascuno dei membri del soggetto riunito.
La “scheda riepilogativa dei fatturati” resa disponibile nella documentazione di gara deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti la scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del concorrente e sarà inserita a sistema dalla mandataria.
A.6) – ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO
Dovrà essere caricata nell’apposito spazio sul sistema la scansione del modello Mod. F24 Semplificato debitamente compilato e quietanzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo per un valore di € 16,00. Nella compilazione del Mod.F24 dovranno essere specificatamente indicati:
- dati identificativi del concorrente
- codice tributo (1552);
- causale del pagamento (CIG 93747944BE)
Il documento a comprova dell’avvenuto versamento dell’imposta – e, pertanto, quietanzato - dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio all'interno della documentazione amministrativa.
In alternativa l’operatore economico potrà utilizzare per il pagamento della marca da bollo il sistema telematico @e.bollo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e caricare la scansione della ricevuta rilasciata nell’apposito spazio sul sistema.
A.7) – PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 comma 1 e art. 216 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. L’operatore economico (singolo o in RTI) dovrà
munirsi di apposito documento PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n.157/2016 relativo al concorrente (singolo o ai componenti del RTI) ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCpass dell’A.N.A.C. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, di cui all’art. 89 del codice, è necessario acquisire anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. In caso di subappalto qualificante dovrà essere acquisito il PASSOE relativo al subappaltatore.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Tutti i file che compongono la documentazione trasmessa, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti tutti in formato .pdf.
PARTE IV - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
• Non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio della busta”, e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta entro il termine stabilito nella Parte III del presente Disciplinare Di Gara.
• Non sia in possesso alla data di scadenza fissata nel Bando Di Gara per la presentazione delle domande di partecipazione, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3.
• In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 10.
• Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell’art.10 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore.
PARTE V - AVVERTENZE
🟃 E’ possibile, nei termini fissati, ritirare la domanda di partecipazione presentata.
🟃 Una volta ritirata una domanda precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini di scadenza fissati nel presente Disciplinare Di Gara, presentare una nuova domanda di partecipazione.
🟃 La presentazione della domanda costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Bando Di Gara e nel presente documento con rinuncia ad ogni eccezione.
🟃 La presentazione domanda di partecipazione è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
🟃 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una domanda di partecipazione dopo il termine perentorio di scadenza indicato nel presente presente documento.
🟃 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non spedire le lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
🟃 Fino al momento della presentazione dell’offerta sarà ammessa la modifica dei concorrenti prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
❒ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli potranno presentare offerta quali mandatari di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti che risultino in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente documento e che non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura, alle condizioni di partecipazione stabilite per i Raggruppamenti;
❒ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti riuniti, ferma restando l’immodificabilità del mandatario, possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Disciplinare Di Gara, in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine e a condizione che i nuovi soggetti non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente
procedura e che per effetto del conferimento da parte di questi dei requisiti di qualificazione non si determini una diminuzione dei valori complessivi dei requisiti rilevanti ai fini della procedura di selezione di cui al presente Disciplinare Di Gara;
❒ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli non potranno presentare offerta quali mandatari di un R.T.I. con altro operatore singolo già prequalificato ed invitato o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato.
PARTE VI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda Usl Toscana sud est, Titolare del trattamento, può lecitamente trattare i dati solo quando il trattamento ha una specifica base giuridica, ed è funzionale ad attività che sono ricomprese tra le proprie finalità istituzionali, nel rispetto della vigente normativa.
Si informa che i dati personali vengono raccolti e trattati per finalità strumentali e connesse all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale e, in particolare:
• comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto
• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione
• analisi di mercato
• adempimenti derivanti da obblighi di legge in materia fiscale, assicurativa, di sicurezza sul lavoro
• gestione contenzioso (inadempienti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie)
Base giuridica del trattamento:
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - art. 6, lett. b) del Regolamento
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare - art. 6, lett. c) del Regolamento
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare - art. 6, lett.
f) del Regolamento.
I dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art.10 del Regolamento sono raccolti e trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 2 octies, comma 3, lett. h) e i) del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale e, pertanto, l’eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, comporta l’impossibilità per l’Azienda di procedere alle valutazioni e agli adempimenti indispensabili ai fini dell’ammissibilità alla procedura, dell’eventuale aggiudicazione, dell’esecuzione del contratto e di tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.
I dati:
• saranno utilizzati sia in modo cartaceo che informatizzato, in ogni caso con tutte le necessarie misure di protezione ed esclusivamente da personale autorizzato (dipendenti, altro personale che opera in Azienda, soggetti esterni con cui l’Azienda collabora e individuati quali Responsabili del trattamento)
• potranno essere, comunicati a soggetti pubblici ed altri soggetti legittimati nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, a istituti di credito per le operazioni di pagamento, a professionisti o società di servizi che operano per conto dell’Azienda
• saranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, in riferimento alla normativa vigente e al documento di riferimento aziendale denominato Prontuario di scarto pubblicato nel sito web aziendale
• potranno essere trasferiti a soggetti di un altro paese, anche all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento nominato dall'Azienda. I trasferimenti verso paesi extra UE ed organizzazioni internazionali saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto del RGPD, anzitutto verificando se quel paese offra un livello adeguato di protezione dei dati; in mancanza di tale requisito, il titolare o il responsabile del trattamento attuerà le garanzie a tutela
dell'interessato previste dal RGPD (tra queste, in alcuni casi, la richiesta del consenso al trasferimento).
L'interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei propri dati, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, revocare il consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca).
Per esercitare i diritti di cui sopra, l'interessato può inviare richiesta al Responsabile della protezione dei dati personali i cui dati di contatto sono più sotto riportati.
L’interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il modulo per l’esercizio dei diritti è pubblicato nel sito web aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Privacy in Azienda”.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana Sud Est. I soggetti interni preposti al trattamento nell’ambito delle attività di competenza sono i Direttori di macrostruttura, di struttura complessa e di struttura semplice. Sul sito web aziendale è pubblicato l’elenco nominativo dei preposti al trattamento dati. I restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi i gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Sud Est.
Preposto al trattamento dei dati è il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena, xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Azienda assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
PARTE VII – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione domanda di partecipazione; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente.
Qualora il concorrente non indichi il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella “Domanda di partecipazione”.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
− in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, all'elenco dei soggetti che sono stati selezionati e invitati a presentare offerta e all'elenco dei soggetti invitati che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
− ai soggetti la cui domanda di partecipazione sia stata esclusa è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, dopo la comunicazione ufficiale, da parte dell’Amministrazione, dei nominativi dei Candidati da invitare.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
PARTE VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Siena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx. 104/2010.
Il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA
- Bando Di Gara
- Linea Guida per il Candidato
- Domanda di partecipazione
- Dichiarazione dell’operatore economico per l’esecuzione dell’attività di progettazione
- DGUE editabile
- Ulteriori dichiarazioni
- Scheda riepilogativa dei fatturati
- Patto di integrità