SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
AGI
SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
Varese, 22 ottobre 2010
Avv. Xxxx Xxxxxx
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 1559 c.c.
La somministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose
Art. 20, comma 2 D. Lgs. 276/2003 Condizioni di liceità
a termine
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso
a tempo indeterminato
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore
I lavoratori assunti a tempo indeterminato rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro
INTERESSE DIREZIONE E CONTROLLO
Art. 20 comma 2 D. Lgs. 276/2003
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Art. 20 comma 2 D. Lgs. 276/2003
Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 22 comma 4 D. Lgs. 276/2003
Le disposizioni di cui all’art. 4 L. 223/91 non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 604/66 e le tutele del lavoratore di cui all’art. 12 (art. 22, 4° co.)
Art. 20 comma 3 D. Lgs. 276/2003
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale,
assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (43);
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (44).
6
⮚ servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
⮚ servizi di pulizia, custodia, portineria;
⮚ Servizi di trasporto e movimentazione macchinari e merci;
⮚ gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
⮚ attività di consulenza direzionale (planning, organizzazione, personale, ricerca e selezione, amministrazione);
⮚ attività di marketing;
⮚ gestione di call-center;
⮚ avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio con l’utilizzo dei Fondi strutturali;
⮚ costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
⮚ Impiantistica;
⮚ particolari attività produttive con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione e impiego di manodopera diversa per specializzazione;
⮚ nel settore pubblico e privato, per i servizi di cura e assistenza alla persona e per le attività di sostegno alla famiglia
⮚ Casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e
AZIENDALI
Art. 21 D. Lgs. 276/2003
Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta
(nullità) e contiene i seguenti elementi:
1. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2. il numero dei lavoratori da somministrare;
3. i casi e le ragioni della somministrazione a tempo indeterminato ai sensi del comma 3 dell’art. 20 e se a termine, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 4 dell’art. 20;
4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione da adottare;
5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
6. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
7. il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
continua…
Art. 21 comma 1 D. Lgs. 276/2003
(…)
8. assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
9. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
10. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
11. assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Art. 21 comma 3 D. Lgs. 276/2003
Le informazioni di cui sopra, nonché la data di inizio e la durata
prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
a) all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero
b) all’atto di invio presso l’utilizzatore (art. 21, co. 3)
LA NULLITA’ DEL CONTRATTO
Art. 21 comma 4 D. Lgs. 276/2003
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Art. 22 comma 1 D. Lgs. 276/2003
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali
Art. 22 comma 2 D. Lgs. 276/2003
In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 368/2001, per quanto compatibile e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e segg. – in materia di successione dei contratti - (art. 22, 2° co.)
LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI su “PER QUANTO COMPATIBILE”
Circolare Ministero del lavoro 22 febbraio 2005, n. 7
La formula usata dal legislatore è analoga a quella prevista dal D.Lgs. N. 368/2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato.
Sono pertanto richiamabili i criteri interpretativi enunciati sopra e contenuti nella Circolare n. 42/2002.
Tuttavia, è important ribadir che il termin dell somministrazione non dipende dalla necessità di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell’utilizzatore. Più semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potrà, pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall’utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico- organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive.
LA PROROGA NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 22 comma 2 D. Lgs. 276/2003
1. [omissis]
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. – 6. [omissis]
Art. 42 CCNL SOMMINISTRAZIONE
1.(…)Il periodo di assegnazione iniziale puà essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi.
Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione.
2. – 4. [omissis]
16
LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA SOMMINISTRZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 20 comma 4 D. Lgs. 276/2003
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore
Art. 21 comma 4 D. Lgs. 276/2003
Nei limiti di quantità individuati, anche in misura non uniforme, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, in conformità alla disciplina di cui all’art. 10 D. Lgs. 368/2001.
17
I DIVIETI PREVISTI DALLA LEGGE
art. 20, c. 5 e 5bis D.Lgs. n. 276/2003
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato
⮚ per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (ovvero)
⮚ sia concluso ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, (ovvero)
⮚ abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
18
SOMMINISTRAZIONE “ACAUSALE”
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’
art. 00, x. 0 x 0xxx X.Xxx. x. 000/0000
0-xxx. Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 (aree di attività staff leasing) e 4 del presente articolo (ragioni organizzative etc.). Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991
Art. 5 c. 1 ‐ 2 D.Lgs. n. 368/2001
Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Art. 27 c. 1 D.Lgs. n. 276/2003
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21,
il lavoratore, mediante ricorso ex art. 414
c.p.c. notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la
lettere a), b), c), d) ed e) prestazione, può
chiedere
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore stesso, con effetto dall’inizio della somministrazione (efficacia ex tunc)
Art. 28 D.Lgs. n. 276/2003
Ferme restando le sanzioni (penali) di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di
20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Nullità del contratto ex art. 1344/1345 c.c. e 1418, 2° co.
Art. 27 c. 2 ‐ 3 D.Lgs. n. 276/2003
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore
⮚Somministrazione da parte di soggetto non autorizzato (art. 20)
⮚ Somministrazione a tempo indeterminato al di fuori dei casi
previsti art. 20;
⮚ Somministrazione a termine per ragioni diverse da quelle indicate nel contratto di somministrazione
⮚ Inesistenza della ragione addotta nel contratto di somministrazione (art. 20)
⮚ Utilizzazione del lavoratore somministrato per attività e/o ragioni diverse da quelle indicate nel contratto di somministrazione (art. 20)
⮚ Utilizzazione di lavoratori somministrati a termine al di fuori dei limiti quantitativi introdotti dai CCNL
continua… 24
Utilizzazione di lavoratori somministrati nelle ipotesi di divieto (art. 20, 4° co):
⮚ Sostituzione dei lavoratori in sciopero
⮚ In unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti sulle stesse mansioni
⮚ In unità produttive interessate da riduzioni di orario o sospensioni di rapporti con diritto alla integrazione salariale (CIG) su identiche mansioni
⮚ Presso utilizzatori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Nel casi in cui:
❖ la causale non è indicata nel relativo contratto
❖la causale non è sufficientemente specifica e dettagliata
❖la causale indicata nel contratto di somministrazione è diversa da quella indicata del contratto di lavoro
❖ vengono superati i termini previsto nel contratto
❖proroga irregolare dei contratti (mancanza di forma scritta)
❖reiterazione dei contratti
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PROBLEMATICHE
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: PROBLEMATICHE
1. La causale del contratto di somministrazione
❖ Aspetto formale: genericità della causale
❖ Aspetto sostanziale: sussistenza della causale
2. La proroga del contratto di somministrazione
❖ Aspetto formale: forma scritta
❖ Aspetto sostanziale: numero di proroghe
3. La reiterazione dei contratti
4. La somministrazione a tempo indeterminato
5. Stabilizzazione
LA CAUSALE
SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO NELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL D.LGS. 276/2003
Trib. Milano 4 luglio 2007 (Est. Di Xxx)
È possibile riflettere come la previsione della “necessaria specificazione per iscritto” delle motivazioni appaia certamente “compatibile” anche con la struttura stabilita dal D.Lgs. 276/2003 per il contratto di somministrazione a tempo determinato che, ugualmente, con formula di immediata assonanza a quella di cui al D.Lgs., 368/2001, è ammesso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore e non più per ipotesi preventivamente ed astrattamente individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva come avveniva sotto il rigore della L. 196/1997.
’
Si deve, pertanto, reputare valido il contratto di lavoro somministrato quando le parti abbiano indicato per iscritto le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel caso concreto e specifico hanno determinato l’esigenza dell’assunzione di cui si tratta, dovendo per questo necessariamente descrivere seppur sinteticamente la realtà particolare attinente all’impresa dell’utilizzatore (e spesso, alle peculiari e concrete necessità relative all ufficio, interno alla stessa, se di grandi dimensioni) e che lo ha portato alla scelta di ricorrere alla fattispecie in parola.
30
SUSSISTENZA DELLA CAUSALE
Trib. Milano 25 settembre 2006* (Est. Xxxxxxxx)
Non sembra però che le ragioni (n.d.r esecuzione di un’attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo anche non avente carattere eccezionale od occasionale) sopra indicate integrino la causale indicata nei contratti di somministrazione, non potendo condividersi l’interpretazione della clausola contrattuale collettiva propugnata dalla parte convenuta. Invero quando i contratti collettivi hanno individuato l’esecuzione di un’attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo anche non avente carattere eccezionale, distinguendola dalla ipotesi delle “punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili…che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate” non possono aver fatto riferimento alla ordinaria attività produttiva, che normalmente avviene sulla base di commesse, in
settori come quello di specie,
ma evidentemente ad attività,
che pur non eccezionali,
od occasionali, vengono svolte nell’azienda in un determinato periodo predefinibile (si può pensare alle attività di manutenzione, di riammodernamento di strutture, di rinnovamento di macchinari ed impianti, attività o servizi che non costituiscono infatti eventi eccezionali od occasionali nell’organizzazione di un’azienda produttiva ma che vengono di regola programmati o comunque attuati in taluni periodi di tempo e che ben possono comportare per es. il fabbisogno temporaneo di personale da dedicare a
dette attività o servizi, oppure la concentrazione del personale stabile nella
implementazione di nuovi programmi produttivi o nell’avviamento di nuovi impianti o macchinari con necessità temporanea di altri lavoratori da adibire al normale ciclo produttivo). 31
LA CAUSALE FUNGE DA STRUMENTO DIRETTO A LIMITARE L’UTILIZZO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Trib.
Milano 5 maggio 2009, n.
1902 (Est.
Beccarini)
Nell’ambito del contratto di lavoro somministrato la causale giustificatrice va ben specificata ed indicata nel relativo contratto. E’ altresì necessario che l’utilizzatore fornisca la prova della sussistenza della individuata causale, in mancanza della quale la somministrazione è irregolare. Ad evitare la declaratoria di irregolarità della fornitura di lavoro non rileva
l’eventuale esistenza di una differente ragione giustificatrice, sia in astratto legittima.
seppur essa
COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON L’ESIGENZA DELL’UTILIZZATORE
REQUISITO IN PARTE ATTENUATO
Trib. Torino 1 luglio 2010
In linea di diritto è dirimente osservare che seppure l’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 richiama la disciplina del contratto a termine in quanto compatibile ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 251/2004 il contratto di somministrazione è nullo solo quando non risulti la forma scritta: non è invece causa di nullità del contratto la genericità o l’eccessiva sintesi della causale inserita nel contratto stesso, laddove nella successiva istruttoria l’utilizzatore provi l’esistenza delle ragioni tecniche ed organizzative che giustificano il ricorso alla somministrazione.
Trib. Roma 13 ottobre 2010*
Se è vero che in fase di stipula del contratto di somministrazione di lavoro a termine le ragioni di esso non devono essere necessariamente specificate, va tuttavia aggiunto che tali ragioni devono essere comunque verificabili in sede giudiziale. E per essere verificabili, devono innanzitutto essere esposte in modo logico e coerente rispetto alla singola somministrazione a termine.
Si ammette la causale generica se supportata funzionalmente
LE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DEVONO ESSERE INDICATE
PER ISCRITTO
Trib. Trani 10 maggio 2007
Ai sensi degli artt. 21 e 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è ben vero che il Giudice non può sindacare nel merito le valutazioni che spettano all’utilizzatore in quanto gestore dell’impresa (come afferma il comma 3 dell’art. 27). Ma lo stesso comma precisa che il Giudice deve accertare l’esistenza delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione del lavoratore a tempo indeterminato. Risulta evidente che tale accertamento è impedito quando le ragioni stesse non siano indicate per iscritto nel contratto. Di qui la sanzione della nullità legale e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore; la ratio di tale normativa risiede nell’intento di evitare il fenomeno della deprecata “precarizzazione del lavoro”, dovendosi sempre giustificare il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
LA CAUSALE DEVE ESSERE SPECIFICA
1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE
LA CAUSALE DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE SPECIFICA E DETTAGLIATA
Trib. Milano 4 luglio 2007 (Est. Di Xxx)
Essendo, dunque, orientamento assolutamente dominante sia nella dottrina che nella giurisprudenza quello per cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola e quello a tempo determinato e le altre ipotesi di rapporti flessibili, l’eccezione, non può certo reputarsi che il legislatore abbia introdotto una generale ed illimitata facoltà di ricorso alla somministrazione a tempo determinato, dovendosi così, concludere come nella materia di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003 la specificazione delle concrete ed effettive ragioni giustificatrici del ricorso alla fattispecie in parola appaia non solo “compatibile” con il nuovo istituto, ma addirittura indispensabile per assicurare la trasparenza e così una effettiva tutela giudiziaria al lavoratore, consentendogli di controllare la reale esistenza delle causali comunicategli.
Trib. Milano 26 novembre 2008 (Est. Xxxxxxxxx)
In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la causale inserita nel contratto di natura commerciale che intercorre tra la società fornitrice ed il lavoratore non può essere tacciata di genericità, essendo al contrario sufficientemente specifica e dettagliata, qualora essa faccia riferimento alla necessità dell’utilizzatore di coprire un fabbisogno di personale a fronte di una situazione non ancora stabilizzata.
1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE
L’ONERE DI SPECIFICAZIONE NELLA SOMMINISTRAZIONE
Trib. Bergamo 15 giugno 2010
’
La totale mancanza di specificazioni in ordine alle “punte di più intensa attività” è aggravata dalla formulazione disgiuntiva delle asserite loro cause anch’esse prive di qualsiasi precisazione e tra loro di natura assolutamente eterogenea. Di talchè si prospetta una causale del contratto di somministrazione del tutto indeterminata e, pertanto, inidonea a consentire il controllo delle parti e del giudice in ordine all effettiva ricorrenza delle ragioni imprenditoriali e alla coerente esecuzione del programma negoziale.
Trib. Milano 7 maggio 2010* (Est. Xxxxxxxx)
Il momento di controllo non viene effettuato più sulla base della fattispecie legale o contrattuale indicata – come avveniva in passato – per verificare la conformità a quella della indicazione contenuta in contratto, bensì viene effettuata sulla base di quanto ha indicato nel contratto individuale lo stesso datore di lavoro: pertanto diviene essenziale che il datore dia contezza per iscritto delle ragioni del termine (…)
(…) Quelle indicazioni di contratto (n.d.r. Punte di più intensa attività) sono generiche e prive di riferimenti concreti che consentano, prima, di comprendere quali siano le ragioni effettive di ricorso alla somministrazione a termine e, poi, al giudice di effettuare un controllo sulla reale consistenza di quelle ragioni.
Il riferimento a “Ragioni di carattere organizzativo…per punte di più intensa attività” è del tutto inutile perché non consente di chiarire la portata, la consistenza di quella riorganizzazione dal punto di vista degli uomini impiegati, dei mezzi e delle modalità con le quali essa viene
realizzata. 37
1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE
LA CAUSALE TRONCA
Trib. Padova 21 luglio 2010*
Contratto di somministrazione: “intensa attività per maggiori richieste di mercato rispetto alle previsioni di budget”
Contratto individuale di lavoro: “intensa attività per maggiori richieste di mercato rispetto alle previsioni di b”
La persistente continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore consegue alla genericità della clausola inserita nel contratto commerciale di somministrazione, non nel contratto individuale a tempo determinato.
LA PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
FORMA SCRITTA : LA PROROGA NELLA L. N. 196/1997
Trib. Torino 13 agosto 2001*
L’art. 3 comma 4 L. 196/1997, che disciplina la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo determinato, è da interpretarsi nel senso che l’incontro della volontà delle parti deve risultare per iscritto; è pertanto priva dei requisiti formali previsti, e quindi invalida, la proroga di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in relazione alla quale il consenso del lavoratore non risulti dall’atto scritto predisposto dall’impresa fornitrice.
Xxxxx Xxx. Xxxxxx 0 ottobre 2001 (Pres. Xxxx – Est. De Angelis)
Il contratto a tempo determinato per prestazioni temporanee che sia stato ripetutamente prorogato oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva deve ritenersi nullo in quanto estraneo alle ipotesi legali di legittima scissione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione; ne segue che il lavoratore deve ritenersi alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice e che deve farsi applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 230/1962.
NUMERO DI PROROGHE: LA PROROGA NELLA L. N. 196/1997
SE LA PRESTAZIONE SI PROTRAE OLTRE IL TERMINE DI DURATA PREVISTO DAL CONTRATTO SI INSTAURA UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DALLA SCADENZA DEL TERMINE STESSO
Trib. Torino 31 ottobre 2000
L’indicazione di un termine finale al contratto di lavoro temporaneo, formulato in maniera indeterminata e non ricavabile neppure “per relationem”, comporta
l’assenza del requisito di cui all’art. 3,
lett.
g, L. n.
196/1997,
con conseguente
trasformazione in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa fornitrice, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 196/1997.
Cass. 27 febbraio 2003, n. 3020
'
Nel caso in cui il contratto di prestazione di lavoro e il contratto di fornitura prevedano un diverso termine finale del rapporto di lavoro interinale, ai fini dell applicazione della sanzione ex art. 10 comma 3 L. n. 196/1997 ha unicamente rilievo il termine previsto dal primo dei due contratti indicati, che costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro.
LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI
Sebbene la temporaneità non sia più richiesta espressamente dalla legge in materia di somministrazione e la legge non vieti espressamente la reiterazione dei contratti di somministrazione la ricostruzione che viene fatta da tempo dalla giurisprudenza anche più recente, peraltro collegata alla disciplina previgente di cui alla L. n. 196/1997 è quella del contratto in frode alla legge – ex art. 1344 c.c.
– per il contrasto dell’intero disegno negoziale a norme imperative per eludere la
TEMPORANEITA’ dell’occasione di lavoro.
Corte d’Appello di Torino 18 aprile 2005
La L. n. 196 del 1997 - che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. lavoro interinale - non pone alcun divieto al successivo reimpiego dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice, anche con identiche mansioni, in virtù di un nuovo ed autonomo contratto di prestazione di lavoro temporaneo, in quanto la legge non pone alcun limite al numero delle assunzioni nè alcun divieto alla destinazione del lavoratore.
Cass. 2 luglio 2009, n. 15515
In caso di reiterati contratti di fornitura di lavoro temporaneo con corrispondenti avviamenti a termine sempre del medesimo lavoratore al fine di fronteggiare una stabile esigenza dell’utilizzatore si configura una frode alla legge con conseguente dichiarazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
LA CAUSALE DEVE ESSERE COLLEGATA CON ESIGENZE TEMPORANEE
Trib. Milano 10 aprile 2007 (Est. Xxxxxxxx)
Al fine di consentire al giudice investito della controversia di appurare la legittimità e la sussistenza delle condizioni che lo abilitano a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro, nell’indicare per iscritto tali ragioni, non potrà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di legge, ma dovrà specificare quale situazione, temporanea o transitoria giustifichi il ricorso al contratto.
Trib. Milano 3 giugno 2008 (Est. Xxxxxxxx)
’ ’
Il riferimento a ragioni di carattere organizzativo relative ad esigenze di lavoro aggiuntivo si presenta come del tutto ermetico e non appalesa quale sia stata la specifica esigenza aziendale nel periodo indicato. Tali dati, infatti, non rendono trasparenti le esigenze peculiari e reali dell utilizzatore e, dall altra parte, impediscono ogni verifica circa la reale sussistenza delle cause dichiarate.
LA TEMPORANEITÀ È REQUISITO GIUSTIFICATIVO DELLA CAUSALE DA SPECIFICARE
Trib. Padova 1 aprile 2010
Nel caso in cui il contratto di somministrazione di lavoro risulti privo della specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano la temporaneità dell’occasione
di lavoro, si applica l’art.
21,
comma 4,
del D.Lgs. N.
276/2003: il lavoratore
può dunque chiedere l’accertamento della nullità del contratto di somministrazione e il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. (Conformi Trib. Bologna 8 febbraio 2008)
LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
4. LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Trib. Torino 11 febbraio 2010
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia ad oggetto una delle attività espressamente previste dall’art. 20 del D. Lgs. N. 276/2003, anche se tale attività non coincida con l’attività principale svolta dall’impresa utilizzatrice.
Trib. Torino 27 maggio 2010
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia ad oggetto una delle attività espressamente previste dall’art. 20 del D.Lgs. N. 276/2003, ma è necessario che tali attività abbiano carattere accessorio e non coincidente con l’attività principale svolta dall’impresa utilizzatrice.
Natura accessoria dell’attività rispetto all’attività principale dell’utilizzatore
48
LA STABILIZZAZIONE NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Industria Metalmeccanica (CCNL 15 ottobre 2009)
Sez. Quarta, Art. 4, lett. A) – Tipologie contrattuali
somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.
Piccola Industria Metalmeccanica (CCNL 3 giugno 2010)
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la
Art. 4 – Tipologie contrattuali
…
A)Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che con quello di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.
Chimici - Industria (CCNL 18 dicembre 2009)
Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
D) Contratto di somministrazione a tempo determinato
Le parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale:
- deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per le quali è stato concepito;
- deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione;
ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;
5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE
Chimici – Industria (CCNL 18 dicembre 2009 – nota a verbale in riferimento all’art. 3)
(…)
Nel sottolineare l'importanza di cogliere tutte le opportunità utili a favorire sia l'occupabilità dei lavoratori sia la stabilità del rapporto di lavoro per le diverse tipologie contrattuali contenute nel presente articolo, le parti:
1) ritengono opportuno regolamentare la successione di contratti a termine stabilendo che:
- la successione di contratti a tempo determinato, effettuati per motivazioni non collegate ad
esigenze stagionali o a commesse specifiche, in capo allo stesso lavoratore, non superi la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione;
- ove l'impresa decidesse di proseguire oltre i limiti temporali suindicati il rapporto di lavoro, tale rapporto sia a tempo indeterminato;
5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE
Industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e materie plastiche (CCNL 4 luglio 2008)
Ipotesi di accordo 18 marzo 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche
Art. ... (nuovo) - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
1.
3. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi
complessivi,
anche non consecutivi,
comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita di
cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni.
IL COLLEGATO LAVORO
COLLEGATO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE (ART. 32, C. 1)
Modifiche all’art. 6, c. 1e2 della L. n. 604/1966:
1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione anch’essa in forma scritta dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
LE PREVISIONI DEL COLLEGATO (Art. 32, c. 2 - 4)
Nuovi campi di applicazione dell’articolo 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604: A TUTTI I CASI DI INVALIDITA’ DEL LICENZIAMENTO OLTRE A:
1. licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita` del termine apposto al contratto;
2. recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
3. trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
4. all’azione di nullita` del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. dalla scadenza del medesimo;
368,
e successive modificazioni,
con termine decorrente
5. cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
6. ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
7. contratti di lavoro a termine:
1. stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
2. stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
GRAZIE