Contract
Accordo di programma Università – MIUR a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 | |||
N. o.d.g.: 05.1 | C.d.A. 28/07/2017 | Verbale n. 7/2017 | UOR: Area Affari generali e legali |
qualifica | nome e cognome | presenze |
Rettore – Presidente | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | P |
Componenti interni | Xxxxxxxx Xxxxx | P |
Xxxxxxx Xxxxx | AG | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | P | |
Xxxx Xxxxxxx | P | |
Componenti esterni | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | P |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | P | |
Rappresentanti studenti | Xxxxxxx Di Xxxxxxx | A |
Xxxxxx Xxxxxxxx | AG |
Il Consiglio di amministrazione
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese l’attestazione di regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;
visto l’articolo 14 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in base al quale “il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio finanziario”, nonché l’articolo 14 comma 2 lettera o), per effetto del quale “il Consiglio di amministrazione approva i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo, fatte salve le attribuzioni dei dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del budget assegnato”;
visto l’articolo 5 comma 2 lettera l) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo della previsione di cui al citato articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto;
visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, i quali hanno, rispettivamente, dichiarato lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e lo stato di emergenza in conseguenza delle ulteriori forti scosse che, nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, hanno colpito nuovamente il territorio delle medesime regioni;
visto il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, il quale ha inserito la città di Macerata tra i comuni colpiti dagli eventi sismici, facendo peraltro riferimento, per i settori di interesse dell’Università (articolo 5), soltanto a interventi per la ricostruzione e il ripristino delle strutture danneggiate e al sostegno per l’eventuale delocalizzazione dei servizi socio-educativi erogati;
richiamata la nota n. 19514 del 9 novembre 2016, con la quale l’Università ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le criticità che gli eventi sismici hanno cagionato a danno dell’Ateneo, delle sue sedi e delle sue attività istituzionali, per un totale di superfici inagibili di ben 7669 mq, come dimostrato dalla documentazione allegata;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale, all’articolo 12 comma 1, prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, la quale, all’articolo 5 comma 6, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le università e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’attribuzione, tra l’altro, delle risorse finanziarie di cui al comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario), per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche;
visto il d.m. n. 998 del 29 dicembre 2016, recante “Criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2016”, il quale ha previsto, all’articolo 3 (Interventi straordinari per gli eventi sismici del 2016), che € 15.000.000, a valere sul FFO 2016, sono destinati complessivamente agli Atenei di Camerino e di Macerata, sulla base di appositi accordi di programma con tali Atenei, per assicurare il ripristino del corretto funzionamento delle attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016;
vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017, pubblicata nella G.U. n. 145 del 24 giugno 2017;
tenuto conto che nel budget unico degli investimenti per l’anno 2017 sono già stati iscritti alla voce proventi, codice conto CA.05.51.06.06 Contributi in conto capitale dallo Stato – sisma 2016, € 5.085.200,00, strettamente correlati al perfezionamento degli atti successivi al d.m. n. 998/2016, tra cui l’odierno accordo di programma;
esaminato lo schema di accordo di programma predisposto d’intesa tra gli uffici ministeriali e gli uffici dell’Amministrazione universitaria e ritenuto di approvarne il contenuto;
con voti favorevoli unanimi
delibera di approvare lo schema di accordo di programma tra Università e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, allegato al presente provvedimento, dando mandato al Rettore e al Direttore generale di apportare ogni eventuale modifica si rendesse necessaria ai fini della tempestiva stipula dell’atto.
ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA (di seguito denominata UNIVERSITA'),
con sede a Macerata, Via Crescimbeni, 30-32, nella persona del Rettore pro- tempore Prof. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito
denominato "MINISTERO"), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00/X, nella persona del Ministro pro-tempore, Senatrice Xxxxxxx Xxxxxx
premesso che:
- Macerata è una città universitaria e l’Università è uno degli elementi essenziali, se non il principale, dell’economia della città; infatti, gli studenti dell’Università rappresentano circa il 25% degli abitanti della città di Macerata e oltre il 73% di tali studenti è residente fuori della città e della provincia di Macerata;
- nel triennio 2014/15 – 2016/17 l’Ateneo di Macerata ha avuto un trend di immatricolazioni estremamente positivo con una variazione percentuale pari a + 4,9% e una crescita degli iscritti del +7,6% rispetto all’a.a. 2014/2015;
- tale crescita ha ulteriormente consolidato il ruolo dell’Università di Macerata come agente locale di innovazione e di motore dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, con un legame sempre più stretto con il tessuto sociale cittadino (campus urbano);
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, le delibere del Consiglio dei Ministri del 27/31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, hanno rispettivamente dichiarato, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e lo stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori forti scosse che nei giorni 26/30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, hanno colpito nuovamente il territorio delle medesime regioni;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ha inserito la città di Macerata tra i comuni colpiti dagli eventi sismici (allegato n. 2), facendo peraltro riferimento, per i settori di interesse dell’Università (articolo 5) soltanto a interventi per la ricostruzione e il ripristino delle strutture danneggiate e al sostegno per l’eventuale delocalizzazione dei servizi socio- educativi erogati;
- l’Università, con la nota n. 19514 del 9 novembre 2016, ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero le criticità che gli eventi sismici hanno cagionato
a danno dell’Ateneo, delle sue sedi e delle sue attività istituzionali per un totale di superfici inagibili di ben 7669 mq come da allegato 1;
- gli eccezionali eventi sismici del 2016 e 2017 hanno messo in seria crisi il sistema di residenzialità privata degli studenti dell’Università, specialmente in relazione alle abitazioni site nel centro storico di Macerata, dove sono concentrate la maggior parte delle sedi universitarie, aggravando ancora di più una situazione di generale carenza degli alloggi a disposizione degli studenti;
- la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, ha definito le misure volte a far fronte e “disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- l'art.14 (ricostruzione pubblica) del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, fa riferimento, per l'UNIVERSITA', soltanto ad interventi per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture di edilizia universitaria danneggiate dal sisma;
- la legge 24 dicembre1993 n. 537, all'art.5, comma 6, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le Università ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attribuzione, tra l'altro, delle risorse finanziarie di cui al comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario), per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 12, comma 1, prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- Il DM n. 998 del 29 dicembre 2016 ha previsto all’art. 3 (Interventi straordinari per gli eventi sismici del 2016) che € 15.000.000, a valere sul FFO 2016, sono destinati complessivamente agli Atenei di Camerino e di Macerata, sulla base di appositi accordi di programma con tali Atenei, per assicurare il ripristino del corretto funzionamento delle attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016;
Tutto ciò considerato, fra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1 (Finalità dell'accordo)
Con il presente accordo il MINISTERO intende rilanciare le attività dell’UNIVERSITA’, quale ente promotore dello sviluppo economico e culturale dell’intero territorio colpito dal sisma. Mette quindi a disposizione dell'UNIVERSITA' le risorse necessarie per il ripristino del funzionamento delle attività didattiche e di ricerca connesse alla sua funzione, nei termini in seguito indicati.
Il Ministero si impegna ad assicurare all’UNIVERSITA’ per il quadriennio 2016-2019, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del presente accordo, i seguenti importi massimi, per le finalità indicate agli artt. 2 e 3:
ANNO | IMPORTO MASSIMO |
2016 | 4 ml € |
2017 | 6 ml € |
2018 | 5 ml € |
2019 | 5 ml € |
Le risorse relative all’anno 2016, trovano copertura a valere sullo stanziamento previsto dall’art. 3 del DM 998/2016 (FFO 2016). Le risorse relative agli anni successivi troveranno copertura, compatibilmente con le risorse disponibili, sul FFO, rispettivamente, degli anni 2017, 2018 e 2019.
Art. 2 (Contribuzione studentesca)
Per il quadriennio 2016-2019, al fine di compensare le minori entrate dell'UNIVERSITA’ derivanti dal mancato introito della contribuzione studentesca per favorire le iscrizioni ai corsi di studio, tenuto conto del numero effettivo di studenti iscritti nell’anno accademico 2015/16, il MINISTERO disporrà a favore dell'UNIVERSITA', entro le risorse di cui all’art. 1, un contributo di:
1 milioni di euro per l’anno 2016 (anno accademico 2016/17);
2 milioni di euro per l’anno 2017 (anno accademico 2017/18);
2 milioni di euro per l’anno 2018 (anno accademico 2018/19);
1 milioni di euro per l’anno 2019 (anno accademico 2019/20);
Tale importo sarà eventualmente ridotto annualmente in relazione alle somme acquisite a bilancio per la contribuzione studentesca dei corsi di laurea e di laurea magistrale entro un importo cumulato (contribuzione studentesca + contributo MIUR) non superiore a 8 milioni di euro. L’eventuale parte residua dell’importo come rideterminato potrà comunque essere utilizzata per le finalità di cui all’articolo 3.
Art. 3
(Ripristino e locazione delle sedi didattiche e amministrative)
Per il quadriennio 2016-19 il MINISTERO disporrà a favore dell'UNIVERSITA' l'assegnazione di un contributo per la costruzione e locazione di nuovi edifici, il ripristino e il miglioramento della sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma. Il predetto contributo, per l'anno 2016, è fissato in 3.000.000 di euro e sarà rideterminato per gli anni successivi sulla base di un piano programmatico presentato dall'Ateneo, comunque entro l’importo massimo annuo di cui all’articolo 1 al netto di quanto attribuito ai sensi dell’articolo 2 e tenuto conto delle risorse acquisibili ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 di cui alle premesse.
Art. 4
(Fondo di Finanziamento Ordinario)
Per il triennio 2017-2019 al fine di determinare l’assegnazione della quota base e della quota premiale del FFO, il MINISTERO garantirà a favore dell’UNVIERSITA’:
per quanto riguarda la quota base, il mantenimento almeno dello stesso peso percentuale dell’anno 2016;
per quanto riguarda la quota premiale, il mantenimento almeno dello stesso peso percentuale dell’anno 2016.
Art. 5
(Canoni di locazione delle sedi didattiche e amministrative e mutui)
I canoni sostenuti dall’Università in relazione a contratti di locazione passiva stipulati a far data dal 30 ottobre 2016 per l’utilizzo di immobili destinati a sedi didattiche e amministrative a causa dell’indisponibilità degli stabili di proprietà, danneggiati dagli eventi sismici e sottoposti a interventi di recupero e ristrutturazione, non sono computati ai fini della determinazione degli indicatori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 in materia di limiti massimi per la spesa del personale e per l’indebitamento.
I mutui contratti dall’Università successivamente alla data del 30 ottobre 2016 a seguito degli eventi sismici e finalizzati al recupero e alla ristrutturazione degli immobili di proprietà non concorrono, fino all’importo massimo di € 200.000,00 annui di ratei di ammortamento, a determinare il valore dell’indicatore di indebitamento di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite massimo stabilito dalla legge per tale indicatore.
Art. 6
(Verifica dell'utilizzo delle somme assegnate)
Ai fini del presente accordo l'Università dovrà rendere disponibile annualmente al MINISTERO la documentazione relativa all'utilizzo dei fondi assegnati corredata da
certificazione a cura del Collegio dei revisori dei Conti.
Roma,
Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Ministro (Sen. Xxxxxxx Xxxxxx)
Allegati:
- Allegato 1: documento xxxxxxxxxxx con l’elenco degli edifici UNIMACERATA danneggiati
- Allegato 2: raccolta delle schede tecniche degli edifici danneggiati, che include anche le schede ufficiali di “agibilità e danno nell’emergenza sismica” (AeDES).