RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA
OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO VERSO L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA EX ART. 23, DEL DL N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
Spett.le
[Indicare l’Istituto Finanziatore]
(di seguito “Banca”)
Io sottoscritto
Cognome e nome Nato a
Data di nascita Codice Fiscale Indirizzo
Residenza
(se diversa da indirizzo)
N. Telefono fisso
N. Telefono cellulare E-mail
(Di seguito Soggetto finanziato)
PREMESSO CHE
1) Il Finanziamento è volto a consentire l’anticipo del TFS/TFR, nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2) Esso è disciplinato dall’art. 23, del DL n. 4 (di seguito Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal DPCM 22 Aprile 2020, n. 51 (di seguito DPCM) nonché dall’Accordo Quadro sottoscritto digitalmente da ABI, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero per la Pubblica Amministrazione, approvato con successivo Decreto del 19/08/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28/08/2020, al n. 2027.
3) Le definizioni ivi contenute si considerano integralmente richiamate.
CONSIDERATO CHE
in data [ ] ho presentato domanda di Anticipo TFS/TFR di cui all’art. 23, comma 2 del DL n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con richiesta del Finanziamento alla Banca, corredata dalla documentazione prevista all’art. 6, comma 2, del
DPCM, al fine di ottenere l’erogazione dell’importo di Anticipo TFS/TFR alle condizioni previste dall’Accordo Quadro.
FORMULO LA PRESENTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’ANTICIPO TFS/TFR
che sarà regolata dalle seguenti condizioni economiche e contrattuali.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo dell’Anticipo TFS/TFR (nei limiti dell’importo cedibile e comunque non oltre i € 45.000).
Importo erogato
(nei limiti dell’importo cedibile)
Euro [ ]
(importo che l’Ente erogatore detrae dal TFS/TFR spettante al Richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell’importo erogato e dei relativi interessi).
Euro [ ]
(l’importo corrisposto dalla Banca al Soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura stabilità dall’art. 23, comma 5 del Decreto Legge al netto degli interessi)
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)
Durata -
Indennizzo in caso di rimborso anticipato parziale/totale
[ ] %
Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a
%
[ ] mesi/giorni
Date ultime di rimborso delle singole quote di TFS/TFR
[0,30] % salvo quanto previsto all’art. 6
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese d’istruttoria: Non dovute
Oneri fiscali Esente - Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Finanziamento è esente dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto
Costo unitario per le comunicazioni di legge
Costi e oneri amministrativi
Commissione di accesso al Fondo di garanzia
Tasso nominale annuo (TAN)
Non dovuto
Non dovuti
Onere a carico della Banca
fisso del [ ] % pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%
(determinato alla data della proposta contrattuale dell’Anticipo TFS/TFR. Gli interessi sono calcolati, in regime di capitalizzazione semplice).
Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DPCM, la Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del contratto - come indicata nell’art 2 del presente contratto - provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente presso ……………………………………….……………………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………………………………
MODALITÀ DI RIMBORSO
Per effetto della cessione pro solvendo del TFS/TFR effettuata con il presente contratto, l’Ente erogatore sarà obbligato a rimborsare alla Banca - entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR – il relativo ammontare dell’importo dell’Anticipo TFS/TFR comunicato dalla stessa Banca in sede di perfezionamento dell’operazione, fatta salva l’ipotesi di anticipata estinzione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima, l’Ente erogatore provvede a rimborsare la Banca.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. OGGETTO E CONDIZIONI FINANZIARIE
Il Soggetto finanziato si dichiara debitore della Banca di una somma pari all’Importo erogato indicato nelle Condizioni economiche e dei relativi interessi e spese; essa viene rimborsata ad opera dell’Ente erogatore che provvede a restituire alla Banca detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l’Ente erogatore stesso deve al Soggetto finanziato a titolo di TFS/TFR.
L’importo erogato viene determinato sulla base delle certificazioni di cui all’art. 5 del DPCM. La certificazione rilasciata dall’Ente erogatore ai beneficiari dell’Anticipo TFS/TFR non può essere utilizzata dal Richiedente presso più Banche.
2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il Finanziamento si perfeziona con l’accettazione della proposta di contratto di Xxxxxxxx TFS/TFR da parte della Banca.
L’efficacia di tale contratto resta condizionata alla presa d’atto dell’Ente erogatore.
Qualora l’Ente erogatore comunichi alla Banca la presa d’atto successivamente al termine di 30 giorni di cui all’art. 6, comma 5, del DPCM, il contratto di Anticipo TFS/TFR si intenderà automaticamente risolto.
La Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’Ente erogatore di cui all’art. 6 del DPCM, provvede all’accredito dell’Importo erogato sul conto corrente come sopra indicato.
3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Per effetto della cessione di cui al precedente art. 1, il rimborso del Finanziamento avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell’Ente erogatore entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento. Eventuali ulteriori rate dell’Anticipo TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsate dall’Ente Erogatore alla Banca nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. La Banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l’ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell’avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.
4. INTERESSI
Il tasso di interesse del contratto è determinato alla data di presentazione della proposta contrattuale di Anticipo TFS/TFR ed è comprensivo di ogni onere, salvo quanto previsto all’art. 7.
Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice.
Il tasso di interesse è fisso e pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.
Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%..
5. GARANZIE
Il Finanziamento è obbligatoriamente assistito dalle seguenti garanzie:
• privilegio ai sensi dell’art. 2751 – bis, primo comma, n. 1), del codice civile;
• cessione pro solvendo, automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell’Anticipo TFS/TFR;
• garanzia del Fondo di cui all’art. 23, comma 3, del Decreto Legge, affidato in gestione all’INPS. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e garantisce l’80% dell’importo dell’Anticipo TFS/TFR.
La Banca provvede al pagamento della commissione di accesso al Fondo, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Xxxxxxxx finanziato.
Tale garanzia sarà attivabile nel caso previsto dall’art. 10, comma 1, del DPCM n. 51/2019.
Resta inteso che, a fronte della riscossione dei crediti rivenienti dall’intervento del Fondo di garanzia, il Fondo medesimo sarà surrogato nei diritti dell’Istituto Finanziatore e potrà agire nei confronti del Soggetto finanziato con ogni strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
6. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO
Il Soggetto finanziato ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte il Finanziamento, facendone richiesta scritta al finanziatore.
Entro [… ] giorni lavorativi, la Banca comunica al Soggetto finanziato l’importo,
comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l’estinzione è inefficace.
Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, nella misura dell’0,30% dell’importo del debito residuo ai sensi di quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo quadro,. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a
10.000 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata
Nell’ipotesi in cui il Soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all’importo calcolato a norma dei precedenti commi, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all’Ente erogatore l’avvenuta estinzione totale o parziale dell’Anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie di cui all’art. 5.
7. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L’ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO “QUOTA 100”
Secondo quanto previsto all’art. 10 dell’accordo Quadro, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito “quota 100”, la Banca, ai fini della determinazione dell’Importo dell’Anticipo TFS/TFR, considera la data del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, indicata nella certificazione,.
Alla data di maturazione del diritto alla liquidazione delle rate del TFS/TFR, La Banca restituisce al Soggetto finanziato l’eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della Banca, relativi all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
8. COMUNICAZIONI
La Banca invia le comunicazioni all’Ente erogatore all’indirizzo PEC indicato da quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. C) del DPCM. Con tale comunicazione la Banca indica anche l’IBAN sul quale l’Ente erogatore effettua il rimborso del Finanziamento. L’Ente erogatore invia le comunicazioni alla Banca all’indirizzo PEC indicato da quest’ultima nella comunicazione di cui all’art. 6, comma 4, del DPCM.
L’Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all’invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
In caso di modifica dell’IBAN sul quale accreditare l’Anticipo TFS/TFR, il Soggetto finanziato comunica tempestivamente il nuovo IBAN alla Banca affinché la stessa provveda ad effettuare l’accredito dell’Anticipo TFS/TFR utilizzando il nuovo IBAN.
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato.
10. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Soggetto finanziato può presentare un reclamo all’Istituto Finanziatore con le modalità individuate sul sito Internet del medesimo.
Se il Soggetto finanziato non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come e quando rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare la sezione “Presentare un ricorsoi” sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Soggetto finanziato e l’Istituto Finanziatore per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al cliente la facoltà di avvalersi di ogni mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
11. NORME APPLICABILI
Il Finanziamento è altresì regolato, per quanto non specificato nelle presenti pattuizioni, dalle norme che regolano l’Anticipo TFS/TFR ivi compreso il DPCM, nonché dall’Accordo Quadro.
Il Soggetto Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxx.
12. CESSIONE
Il contratto di Xxxxxxxxxxxxx, anche se ancora non erogato, o il credito ad esso relativo, può essere ceduto in tutto o in parte, con le relative garanzie del Fondo e le coperture assicurative, dall’Istituto Finanziatore all’interno del proprio gruppo ovvero a Istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.
DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Il Soggetto finanziato:
- conferma la veridicità di dati, notizie e/o dichiarazioni rilasciati per l’accesso all’Anticipo TFS/TFR;
- conferma che il contratto (che si perfezionerà con l’accettazione della proposta di contratto di Xxxxxxxx TFS/TFR da parte della Banca a seguito di presa d’atto dell’Ente erogatore) sarà regolato dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Contrattuali sopra riportate.
Data e luogo
Il Soggetto finanziato
Dichiara, inoltre, di approvare specificamente le seguenti condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 codice civile; testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione):
Art. 3 RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO;
Art. 7 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L’ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO “QUOTA 100”;
Art. 12CESSIONE DEL FINANZIAMENTO.
Data e luogo
Il Soggetto finanziato
Il Soggetto finanziato dichiara di aver trattenuto un esemplare della presente Proposta contrattuale di Finanziamento ai fini dell’Anticipo TFS/TFR la quale unitamente alla eventuale “Accettazione” dell’Istituto Finanziatore rappresenta il “Contratto di Finanziamento”.
Data e luogo
Il Soggetto finanziato