COMUNE DI FORLIMPOPOLI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
COMUNE DI FORLIMPOPOLI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Indice
Art. 1 -Durata dell’appalto Art. 2 -Oggetto dell'Appalto
Art. 3 -Procedura di Aggiudicazione Art. 4 -Base d'Asta
Art. 5 -Criterio di Aggiudicazione Art. 6 -Requisiti dell'appaltatore
Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio
Art. 8 -Servizio di ritiro della corrispondenza del Comune da spedire
Art. 9 -Servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Forlimpopoli Art. 10 -Servizio affidati in esclusiva a Poste italiane Spa
Art. 11 -Servizio di deposito raccomandate non consegnate per assenza del destinatario Art. 12 – Relazioni fra le parti
Art. 13 -Consegna del servizio/Periodo di prova Art. 14 -Obblighi dell’Appaltatore
Art. 15 -Modalità di pagamento del corrispettivo Art. 16 -Subappalto
Art. 17 -Sciopero
Art. 18 -Interruzione del servizio per causa di forza maggiore Art. 19 -Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Art. 20 -Garanzie
Art. 21 -Esonero delle responsabilità da parte del Comune di Forlimpopoli Art. 22 -Penalità
Art. 23 -Risoluzione del contratto Art. 24 -Recesso
Art. 25 -Varianti e modifiche al servizio Art. 26 -Regolare esecuzione
Art. 27 -Contratto e spese contrattuali Art. 28 -Divieto cessione contratto Art. 29 -Controversie
Art. 30 –Tutela e riservatezza dei dati
ART. 1 –DURATA DELL’APPALTO
Triennale, dall'1/01/2018 al 31/12/2020 senza possibilità di rinnovo. Possibiltà di proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 4 (quattro), nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.
ART. 2 –OGGETTO DELL’APPALTO
1 L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della posta ordinaria, raccomandata e pubblicità diretta indirizzata, nel territorio nazionale e internazionale con decorrenza dall'1/01/2018.
2 Ai fini del presente capitolato il termine di Appaltatore indica il concorrente aggiudicatario del servizio, mentre il termine Comune indica l’ente committente Comune di Forlimpopoli.
3 I servizi oggetto di affidamento sono:
a) ritiro della corrispondenza del comune da spedire: ordinaria, raccomandata, pubblicità diretta indirizzata;
b) recapito della corrispondenza del Comune di Forlimpopoli;
c) deposito delle raccomandate non recapitate per assenza del destinatario.
4 Per la posta ordinaria si richiede il sistema di tracciabilità della corrispondenza e pertanto certezza del recapito e della data del recapito.
5 L’appalto include la fornitura del materiale necessario per la spedizione (es. codici a barre, cartolina per ricevuta di ritorno etc…)
ART. 3 –PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del X.X.xx. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi sul
M.E.P.A. tramite R.D.O. rivolta agli operatori economici presenti sulla piattaforma ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge per l'espletamento del servizio. Termine di ricezione delle offerte: 10 gg dalla richiesta attesa l'urgenza.
ART. 4 –BASE D'ASTA ( ART. 35 D.LGS 50/2016)
Euro 17.700,00, al netto degli oneri fiscali (IVA al 22%) comprensiva dell'eventuale ampliamento del 20% ( c.d. Quinto d'obbligo ex art. 106 comma 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.) e della proroga tecnica a richiesta del Comune di Forlimpopoli qualora si rendesse necessaria, così determinata:
- Euro 4.500,00 -annui- X 3 = Euro 13.500.00+
-20% su detti Euro 2.700,00+
- 4 mesi di proroga Euro 4.500/3 Euro 1.500,00= Sommano Euro 17.700,00
Trattandosi di appalto inferiore a Euro 40.000,00 nessuna contribuzione è dovuta all'ANAC (delibera 1377 del 2/12/2016).
Si dà atto che il servizio non comporta costi di sicurezza e rischi di interferenza.
ART. 5 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Trattandosi d appalto inferiore ai 40.000 Euro e caratterizzato da una elevata ripetitività, sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera c) del X.X.xx. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara.
2. Non sono ammesse offerte in aumento ma solo in ribasso.
3. I prezzi unitari sono fissati sulla base delle tariffe riportate nell' “Elenco prezzi”, in cui sono indicate anche le quantità presunte per le diverse tipologie di prodotti.
4. Le indicazioni del fabbisogno di cui sopra sono suscettibili di aumento, in relazione ad esigenze attualmente non formulabili, o di diminuzioni, in conseguenza di fattori quali: il processo di dematerializzazione della corrispondenza, il conferimento all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese di ulteriori servizi o funzioni.
5. Il contratto è stipulato a misura.
6. Il Comune si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purchè giudicata valida e conveniente.
7. In caso di offerte eguali si procederà tramite sorteggio.
8. Offerte anomale: si procederà al calcolo, ex art 97 comma 2) del D.Lgs. 50/17 solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse, senza tenere conto degli esiti proposti dal sistema. Prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 comma 8) del già citato D.Lgs 50/17.
ART. 6 –REQUISITI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà esser in possesso dei seguenti requisiti:
Generali:
-assenza di cause ostative a contrarre con la PA. ex art 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
-regolarità contributiva e fiscale;
-rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio (Legge 68/99);
-rispetto delle norme in materia di sicurezza aziendale ex D.Lgs 81/2008.
Speciali:
-iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore corrispodente;
-possesso della licenza individuale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 261/99 e s.m.i.;
-autorizzazione generale di cui all'art 6 del D.Lgs 261/99 e s.m.i.;
-aver effettuato nel triennio antecedente la data della gara (2014, 2015, 2016) almeno 3 servizi similari per enti publici/privati con un fatturato minimo di 30.000,00 €
E dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato mediante apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, come da fac-simile allegato al presente capitolato (Allegato1)
ART. 7 -MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1 L’attività oggetto di appalto si svolge durante tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Diverse chiusure saranno tempestivamente segnalate dal Comune.
2 L’appaltatore anticipa i costi di affrancatura della corrispondenza affidata al fornitore universale (Poste Italiane Spa) per le zone non coperte dal servizio dell’appaltatore.
ART. 8 -SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI DA SPEDIRE
1. Il servizio di ritiro della corrispondenza dalla sede del Comune di Forlimpopoli prevede:
a) ritiro della corrispondenza dalle ore 11.00 alle ore 11.30, presso l’Ufficio Protocollo già suddivisa a cura del personale del Comune con relativa distinta riportante quantità e tipologia di spedizione. La corrispondenza, in busta chiusa e con indirizzo completo, sarà predisposta dal Comune come segue:
-la corrispondenza non dovrà essere affrancata;
-la corrispondenza raccomandata dovrà essere completa di avviso di ricevimento e di codice a barre stampato su etichette e applicato sulla busta.
b) eventuali informazioni sulla tracciatura delle raccomandate saranno richieste all’Appaltatore utilizzando l’indirizzo di posta elettronica reso disponibile a tale scopo.
Il Comune dovrà inserire la corrispondenza così preparata nell'apposito contenitore fornito dall’Appaltatore lasciando le distinte all'esterno.
L’Appaltatore fornisce gratuitamente le distinte di spedizione, la numerazione delle raccomandate, gli avvisi di ricevimento ed i contenitori necessari per lo scambio delle corrispondenze, riassortibili su richiesta del Comune.
2. L'Appaltatore deve rilasciare agli incaricati del Comune, apposita attestazione dell'avvenuto ritiro, riportante la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato che ha effettuato il servizio.
3. L’aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di recapito ed accessori ai prezzi unitari offerti in sede di gara per i quantitativi che saranno richiesti dall’Ufficio Protocollo del Comune.
4. L’appaltatore, se richiesto dal Comune, si obbliga fin d’ora ad eseguire prestazioni similari a quelle del presente affidamento, nel limite del 20% del valore complessivo dell’affidamento.
ART. 9 -SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
1 Il servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Forlimpopoli riguarda il recapito della corrispondenza (corrispondenza certificata - ovvero tracciata per finalità di verificare la consegna ed i tempi attraverso sistemi informatizzati- , raccomandate, pubblicità diretta indirizzata ) ai destinatari, sia in territorio nazionale che all’estero.
2 L’Appaltatore svolgerà le seguenti operazioni nella medesima giornata di ritiro:
a) verifica della distinta predisposta dal Comune di Forlimpopoli per tipologia di spedizione;
b) affrancatura della corrispondenza;
c) immissione nel circuito di recapito;
d) compilazione e consegna al personale dell’Ufficio Protocollo del Comune del rendiconto giornaliero delle operazioni effettuate il giorno precedente, con indicazione della quantità e dei relativi costi e avvisi di ricevimento eventualmente compilati, in caso di postalizzazione della corrispondenza non recapitata direttamente ma affidata al gestore del servizio universale.
3 Nel caso di impossibilità a recapitare la corrispondenza per trasferimento ad altro indirizzo del destinatario, ovvero per incompletezza dei dati dell’indirizzo, l’Appaltatore si impegna a restituire con la massima celerità la corrispondenza non recapitata, con indicazione del motivo di impedimento.
4 Nel casi di invii particolarmente consistenti, l’Appaltatore provvederà a concordare con l’Ufficio Protocollo tempi di spedizione diversi.
5 La posta ordinaria e a mezzo raccomandata nel territorio nazionale dovrà essere consegnata di norma entro cinque giorni lavorativi dalla data del prelievo (entro tre giorni lavorativi dalla data del prelievo per la posta destinata all’interno del territorio comunale) .Per le raccomandate è previsto un periodo di giacenza di 30 giorni in caso di assenza del destinatario, senza alcun onere aggiuntivo.
ART. 10 -SERVIZI AFFIDATI A POSTE ITALIANE SPA
1 L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’esatta e puntuale consegna della corrispondenza anche al di fuori dell’area dallo stesso coperta nel rispetto delle tempistiche di consegna previste all’art. 9 del presente capitolato. Sono a carico dell’aggiudicatario il trasporto ed il relativo affidamento della corrispondenza a Poste Italiane Spa in qualità di affidataria del servizio universale.
2 L'Amministrazione Comuale si riserva altresì l'affidamento dei sottoindicati servizi:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
previo concordamento dei prezzi, al momento dell'acquisizione delle nuove licenze individuali determinate dall'AGCOM ed attualmente in itinere, a seguito della recentissima Legge 124/2017.
ART. 11 -SERVIZIO DI DEPOSITO RACCOMANDATE NON CONSEGNATE PER ASSENZA DEL DESTINATARIO
1 Nel caso in cui non sia possibile effettuare la consegna delle raccomandate per assenza del destinatario, l’Appaltatore provvederà a lasciare presso l'indirizzo indicato un apposito avviso con il quale si informa che il plico è disponibile per il ritiro e sarà tenuto in giacenza per un periodo di trenta (30) giorni lavorativi.
2 Il deposito avverrà presso la sede individuata dall’Appaltatore nel territorio comunale di destinazione e, in tale caso, l’avviso conterrà le indicazioni relative all’ubicazione e agli orari per il ritiro, nonchè un numero telefonico di riferimento per informazioni all’utenza e l’indicazione della durata del periodo di deposito, scaduto il quale la raccomandata sarà restituita al Comune di Forlimpopoli entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi.
ART. 12 - RELAZIONI TRA LE PARTI
1. I rapporti tra le parti durante l’esecuzione del contratto saranno tenuti per il Comune, dal Responsabile del Servizio Protocollo e per l’Appaltatore dal rappresentante che sarà comunicato al momento della stipula del contratto.
2. Il Comune può predisporre in qualunque momento i controlli necessari al fine di garantire l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge, nonché la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione.
3. Il Direttore dell’esecuzione è il soggetto deputato a disporre i suddetti controlli e coincide con il Responsabile del Procedimento cui compete in particolare:
a) sovrintendere all’attività del Responsabile del Protocollo relativa alla tenuta della contabilità del contratto, la verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l’accertamento dell’esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell’impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nel termine indicato nel presente capitolato;
b) la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte dell’Appaltatore;
c) adottare l’ordine di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dal capitolato;
d) autorizzare l’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione secondo l’articolo 106 del D.Lgs 50/201 e s.m.
ART. 13 -CONSEGNA DEL SERVIZIO/PERIODO DI PROVA
1. L’avvio del servizio avverrà, a seguito di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza di contratto, con apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal legale rappresentante dell’Appaltatore.
2. I primi sessanta giorni si intendono di prova. Entro detto termine di tempo il Comune potrà risolvere il contratto, con preavviso di quindici giorni inoltrato a mezzo raccomandata a.r., senza che ciò consenta all’Appaltatore di chiedere risarcimento alcuno, fermo restando l’obbligo di proseguire il servizio per due mesi successivi alla data di disdetta e il diritto al pagamento delle prestrazioni effettuate.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore organizzerà l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
2. All'avvio del servizio l’Appaltatore si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale con relative generalità e recapiti, individuando tra di essi un referente a cui il Comune può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura.
3. Con l'affidamento del presente servizio, il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente l’Appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento".Conseguentemente, l’Appaltatore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto della protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 261/1999).
4. L’Appaltatore risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti.
5. Ai sensi dell'art. 106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle prestazioni, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto.
ART.15 -MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I pagamenti avverrano dietro presentazione di fattura mensile in modalità elettronica (D.M. 55/2013) relativa alle prestazioni effettivamente eseguite nei mesi precedenti.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perchè incompleta, contestata o irrgolare fiscalmente.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta. Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventule pagamento oltre i 30 giorni dipende esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune.
Alla fattura dovrà essere allegato, quale parte integrante e sostanziale della stessa, un rendiconto trimestrale, riportante i servizi eseguiti con le seguenti specifiche;
numero dei plichi suddivisi per tipologia di prodotto postale;
tariffe applicate.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo “mandato di pagamento” intestato all'Appaltatore con le modalità che lo stesso comunicherà (conto corrente bancario o postale). L'Appaltatore dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, il difetto di tale notificazione, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Le fatture dovranno recare il CIG.
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i prezzi unitari del servizio, saranno aggetto di revisione alla scadenza del I anno di affido , assumendo per la revisione la variazione dellindice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'anno precedente.
ART. 16 -SUBAPPALTO
Ammesso nei termini di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/16 e consentito entro il 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
N.B. Se concerne i servizi di recapito della corrispondenza le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di:
Licenza individuale rilascita dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi postali (art. 5 del D.Lgs 22.07.1999, n° 261 e art 3 del D.M. 4/02/2000, n° 73);
Autorizzazione Poste Generali (art. 6 de4l D.Lgs 22.7.01999 n° 261 e art3 del D.M. 4/02/200, n° 73).
Non rientra nel subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e di quella postalizzata sulla rete del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.).
ART. 17 -SCIOPERO
1) In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione al Comune in via preventiva e tempestiva.
2) Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti.
3) Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 -comma 2 lettera e) e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto “per la tutela dei servizi minimi essenziali”, rientrando il servizio oggetto dell’appalto in tale casistica.
ART. 18 -INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1 L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità per entrambe le parti.
2 Per causa di forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale quali, a titolo meramente indicativo, terremoti, altre calamità naturali di natura violenta, gravi e documentati blocchi stradali.
3 Non costituiscono causa di forza maggiore carenza di organico, guasti ai mezzi di trasporto, traffico.
ART. 19 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1 L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tuttigli oneri relativi.
2 L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del contratto.
3 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4 L’appaltatore si obbliga ad adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al piano di sicurezza predisposto dallo stesso appaltatore.
5 Qualora nel corso di durata del contratto, l’appaltatore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora lo stesso non dovesse adempiere entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’altra parte e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
6 L’appaltatore si impegna a prendere visione e a rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165 ” recati nel codice di comportamento del comune di Forlimpopoli.
7 Il contratto aggiudicato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., qualora l’Amministrazione Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescrittidal sopra citato codice di comportamento.
8 Con la presentazione dell’offerta, si intenderà accettato integralmente da parte dell’aggiudicatario il contenuto del succitato codice di comportamento dei dipendenti pubblici, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Forlimpopoli.
ART. 20 -GARANZIA
1 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà presentare nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione.
2 La mancata prestazione della garanzia di cui al comma 1, comporta la revoca dell’affidamento.
3 Si applicano, se del caso, le riduzioni di cui all'art. 93 del già citato X.Xxx. 50/2016.
ART. 21-ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL COMUNE
1 La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico dell’Appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2 L’Appaltatore risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune o a terzi.
3 L’Appaltatore esonera il Comune da qualunque protesta che, nei sui confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
ART. 22 -PENALITÀ
1 In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato speciale ovvero nell’offerta dell’Appaltatore, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta, con diffida ad adempiere, a mezzo raccmandata a A.R. o posta elettronica certificata, assegnando il termine minimo di 8 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
2 Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento dell’Appaltatore, sarà applicata, una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1) Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi dallo stesso previsti.
Esso, comunque, potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) venir meno di uno dei requisiti di carattere generale o professionale che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;
b) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune;
c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
d) ricorso a subappalto, oltre il limite stabilito dalla legge;
e) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
f) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
g) in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165”;
h) nel caso gli oneri conseguenti al ricorso al servizio di P oste Spa per zone non coperte dal servizio dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2 comma 3 del presente capitolato, superi il 20% della fatturazione mensile per non meno di due volte nell’anno da valutarsi come media in relazione al servizio di un semestre.
2) La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di quindici giorni da trasmettere con lettera raccomandata A.R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. All’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all’incameramento della cauzione prestata. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 24 – RECESSO
Ai sensi dell'art. 1671 del C.C. il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo, anche se sia già iniziata la prestazione del servizio e sino al termine dell'appalto. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante comunicazione a mezzo di PEC almeno 15 giorni prima della data indicata quale cessazione del rapporto contrattuale.
In tal caso il Comune riconoscerà alla Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate, nonché un'indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della differenza fra il valore del contratto e quanto già corrisposto.
La percentuale è ridotta del 5% in caso di preavviso pari o superiore a 30 giorni ed al 3% in caso di preavviso superiore a 60 giorni.
Resta fermo per il Committente, il diritto al recesso nel caso previsto dall'art. 1 comma 13 del
D.L. 95/12, convertito in Legge 135/2012.
ART. 25 – VARIANTI E MODIFICHE AL SERVIZIO
1 Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nessuna modifica può essere introdotta dall’esecutore, se non preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
2 Sono ammesse unicamente le varianti di cui all’art. 106 del già citato Decreto.
ART. 26 – REGOLARE ESECUZIONE
1 Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del contratto sarà emessa l’attestazione di regolare esecuzione.
2 Successivamente all’emissione dell’attestazione di cui al comma precedente si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione
prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 27 -CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1 Il contratto, in considerazione el suo importo inferiore ad Euro 40.000,00 sarà stipulato direttamente attraverso il portale Consip allo scopo dedicato, senza ulteriori formalità con firma digitale, in esenzione del termine dilatorio (art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs. 50/16).
2 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto quali, a semplice e non esaustivo titolo esemplificativo, imposta di bollo, se dovuta, registrazione, diritti di segreteria, bolli di quietanza ecc. sono, nessuna esclusa, interamente a carico dell’aggiudicatario.
3 La stipulazione del contratto è subordinata al possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti necessari per la legittima prestazione del servizio.
ART. 28 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato alla Ditta cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la immedita risoluzione dello stesso e conseguente risarcimento dei danni subiti, salvo il caso di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del X.X.xx. 50/2016 e s.m.i.
La cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto è consentita nei termini e con le modalità previsti dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
ART. 29 -CONTROVERSIE
1 In merito alle controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’Appaltatore in ordine all’esecuzione del contratto, le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgeranno esclusivamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
2 Territorialmente competente è il Foro di Forlì.
ART. 30 -TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI
La ditta aggiudicataria assume l'incarico di “Responsabile esterno del trattamento dei dati” contenuti nei documenti relativi al servizio, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs 196/2003. Di conseguenza la Ditta deve garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la riservatezza degli inviii di corrispondenza e la sicurezza della rete di relazione al trasporto dei dati (D.Lgs 196/2003 e normativaai servizi postali).
Si allega:-
-fac simile D.S.A.N.
417143.doc