DOCUMENTO INFORMATIVO SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
DOCUMENTO INFORMATIVO SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
Il presente Documento Informativo è consegnato agli investitori o potenziali investitori in tempo utile prima di prestare loro il servizio di gestione collettiva del risparmio e di commercializzare gli OICR e in ogni caso prima che i medesimi siano vincolati dal contratto con la SGR. L’investitore deve leggerne attentamente i contenuti.
In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, con il presente Documento Informativo (di seguito, anche, il “Documento”), AcomeA SGR S.p.A. fornisce agli investitori o potenziali investitori le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi prestati dalla SGR, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e conseguentemente assumere le proprie decisioni di investimento in piena consapevolezza.
Copia aggiornata del Documento può essere richiesta dall’investitore in ogni momento ed è disponibile presso la sede della SGR e sul sito internet xxx.xxxxxx.xx; con le medesime modalità la SGR rende note all’investitore le modifiche al Documento Informativo rilevanti.
1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) E SUI RELATIVI SERVIZI
1.1 Dati societari
AcomeA Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, anche “AcomeA”, la “SGR” o la “Società”), con sede in Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxxx 0, Xxx. 00000; iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA
n. 00000000000; N. Tel. 00.00000000, N. Fax 00.00000000, Sito Internet: xxx.xxxxxx.xx, indirizzo E-mail: xxxx@xxxxxx.xx.
1.2 Lingue nelle quali l’investitore può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni
La lingua utilizzata tra l’investitore e la SGR per tutte le comunicazioni è la lingua italiana.
1.3 Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e l’investitore
Le modalità di comunicazione tra la SGR e gli investitori, in relazione alla prestazione dei diversi servizi offerti, sono specificamente disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all’indirizzo della sede principale della SGR.
In occasione dell’instaurazione dei singoli rapporti potranno essere forniti all’investitore indirizzi specifici.
1.4 Dichiarazione che la SGR è autorizzata e il nome e il recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzata
AcomeA SGR S.p.A. è una società autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei servizi di seguito indicati: gestione collettiva, consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli.
La SGR è stata costituita in data 3 luglio 1995; è iscritta al n. 15 dell’Albo delle SGR ai sensi dell’art. 35, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d’Italia ed è Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per quanto di competenza di ciascuna Autorità, la SGR è soggetta alla vigilanza di:
- Banca d’Italia (Sede Centrale), xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxx (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx);
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Xxx X.X. Xxxxxxx, 0, Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
1.5 Natura, frequenza e date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta
La SGR, per le operazioni eseguite periodicamente, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre) o su
richiesta scritta degli investitori che richiedono il certificato cumulativo, invia al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo che indica il numero delle quote degli OICVM di pertinenza, il loro valore all’inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti del periodo. Negli altri casi l’informativa sull’ordine eseguito è fornita al più tardi il giorno successivo a quello dell’esecuzione.
I prospetti contabili dei Fondi sono a disposizione presso le sedi della Società e del Depositario e sul sito internet della SGR xxx.xxxxxx.xx.
1.6 Informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dell’investitore
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di ciascun OICVM è affidata al depositario, indicato nel relativo regolamento di gestione. In particolare, il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote dei Fondi, nonché la destinazione dei redditi dei Fondi (ove prevista);
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dei Fondi;
c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso;
d) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di cassa dei Fondi, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
Il depositario agisce in modo indipendente dalla Società e nell’interesse degli investitori ed è responsabile nei confronti della SGR e degli investitori di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dai Fondi o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario ai propri obblighi, gli investitori possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la SGR, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento degli investitori stessi.
Il depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla SGR gestione e disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx. Inoltre, nell’ambito dell’utilizzo da parte del depositario di sub-depositari, il depositario impone specifiche restrizioni contrattuali al fine di indirizzare correttamente i potenziali conflitti di interesse, effettua apposite due diligence e supervisiona l’operato dei sub- depositari, al fine di assicurare un elevato livello di servizio ai propri clienti. Inoltre, l’attività e le disponibilità della SGR e/o dei Fondi sono oggetto di frequente reportistica ai fini di controlli di audit sia interni che esterni.
Le quote di partecipazione agli OICVM possono essere rappresentate da certificati nominativi ovvero immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il depositario.
Ciascun OICVM costituisce un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto dell’OICVM, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio dell’OICVM medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub- depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR, ferme le sue funzioni, non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza degli OICVM gestiti.
1.7 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente e descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso
I depositi degli Organismi di Investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.
E’ istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
2. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
La parte che segue non descrive i rischi e gli ulteriori aspetti significativi relativi agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire all’investitore di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all’investitore dall’intermediario incaricato dell’esecuzione delle operazioni.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento e all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Si fa presente da ultimo che non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
1. Rischiosità degli strumenti finanziari in generale
La partecipazione a un OICVM può comportare dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote.
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
✓ rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
✓ rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
✓ rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato un OICVM, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento di riferimento dell’OICVM e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
✓ rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto
leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
✓ rischio di credito: qualora l’OICVM sia investito in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, sussiste il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire;
✓ rischio operativo: un OICVM è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;
✓ rischio di controparte: un OICVM può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti, in particolare nell’ambito di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);
✓ rischio connesso agli investimenti in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’OICVM a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico
finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti;
✓ altri fattori di rischio: gli OICVM, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, potranno investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a “bail-in”. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. Banking Resolution and Recovery Directive). Si evidenzia altresì che i depositi si organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.
L’esame della politica di investimento propria di ciascun OICVM consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione all’OICVM stesso.
La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. L'andamento del valore della quota degli OICVM può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
2. Rischiosità delle singole categorie di strumenti finanziari
In funzione della tipologia di strumento finanziario nel quale l’OICVM può investire, si possono delineare i seguenti fattori di rischio:
✓ nel caso di titoli azionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la capitalizzazione dell’emittente, in particolare nel caso in cui l’emittente abbia una capitalizzazione bassa;
✓ nel caso di titoli obbligazionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la durata media finanziaria (duration) del titolo, nonché il merito creditizio (rating) dell’emittente;
✓ nel caso di investimento in OICVM, i rischi generali sono relativi alla rischiosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del fondo, che si traduce nella possibile variazione del valore delle quote, che risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, per l’investitore, la restituzione del capitale.
3. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
Relativamente - (i) a l l e informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio dei Fondi; - (ii) alla descrizione del parametro di riferimento o dell’indicatore sintetico di rischio al quale verrà raffrontato il rendimento del Fondo; - (iii) a i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del F o n d o e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; - (iv) agli obiettivi di gestione, al livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità; si rinvia alla documentazione d’offerta (KIID, Regolamento di gestione e prospetto d’offerta degli OICVM).
4. INFORMAZIONI IN MERITO AI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
Le spese corrisposte dagli investitori per il servizio di gestione collettiva sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, le commissioni di negoziazione, le commissioni di performance, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote.
Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio al KIID.
La stima dei suddetti costi, esplicitata per Fondo E Per Classe, è riportata nell’Allegato 1 del presente Documento. E’ facoltà dell’investitore chiedere ulteriori dettagli.
La Società invia all’investitore, almeno una volta all’anno, il dettaglio dei costi ed oneri effettivamente addebitati, aggregandoli secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente. E’ facoltà dell’investitore chiedere ulteriori dettagli.
La SGR fornisce altresì un’illustrazione, ex ante e, dove previsto dalla norma, ex post, che mostri l’effetto cumulativo dei costi sulla reddittività che comporta la prestazione del servizio.
5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la SGR è tenuta a comunicare all’investitore, per iscritto, la classificazione attribuitagli (“Cliente al dettaglio” o “Cliente professionale”). A ciascuna categoria corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente.
Le disposizioni normative e regolamentari vigenti riconoscono:
ai “clienti al dettaglio”, il massimo grado di tutela ponendo specifici oneri di comportamento e di informazione a carico della SGR;
ai “clienti professionali”, in alcuni casi, un minor grado di tutela, in funzione della loro capacità di valutare autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un cliente professionale è, infatti, un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
L’investitore, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è tenuto ad informare la SGR di tutte le circostanze che possano comportare una significativa modifica della classificazione assegnata.
È facoltà dell’investitore richiedere per iscritto una diversa classificazione, per la generalità dei servizi prestati dalla SGR o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.
A seguito della richiesta dell’investitore, la SGR comunica all’investitore su supporto durevole quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.
L’accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. upgrading) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. downgrading) è rimessa alla valutazione discrezionale della SGR. La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata al rispetto delle procedure seguite dalla SGR in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e al consenso della SGR.
6. ADEGUATEZZA
La SGR presta il servizio di commercializzazione di quote dei propri OICVM in regime di adeguatezza.
Pertanto, preventivamente alla prestazione del servizio, la SGR raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento dell’investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio.
Le informazioni raccolte consentono alla SGR di effettuare la valutazione dell’adeguatezza e pertanto stabilire se il servizio o il prodotto:
a) corrisponde agli obiettivi di investimento dell’investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) è di natura tale che l’investitore è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) è di natura tale per cui l’investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’investimento.
Ai fini del rilascio delle raccomandazioni personalizzate, la SGR valuta l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell’investitore, come ricostruito sulla base delle informazioni fornite dall’investitore medesimo nel Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, che l’investitore dichiara e garantisce essere attuali, esatte e complete. All’investitore è richiesto l’impegno a comunicare, tempestivamente, alla SGR ogni variazione delle suddette informazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio.
L’investitore si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
In caso di rapporto cointestato, la raccolta delle informazioni e la successiva valutazione di adeguatezza di ciascuna operazione viene effettuata su uno solo degli intestatari, il quale sarà scelto indicato/scelto dai cointestatari stessi.
Convenzionalmente, il nominativo della persona indicata dai cointestatari sarà indicato nel modulo di sottoscrizione come primo sottoscrittore.
Se la SGR ritenesse l’operazione non adeguata o se l’investitore non fornisse tutte le informazioni richieste, la SGR stessa non potrà prestare i menzionati servizi e si asterrà dal porre in essere operazioni non adeguate e dal formulare raccomandazioni non adeguate.
7. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI
Con l’espressione “incentivi” (“inducements”) si intendono i compensi, le commissioni e benefici non monetari ricevuti o corrisposti dalla SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva e della commercializzazione degli OICVM.
Gli incentivi possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, commissioni, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie, quali servizi o beni forniti da terzi alla SGR (ad es.: retrocessioni da parte degli emittenti degli strumenti finanziari nei quali investono i fondi AcomeA), o forniti dalla SGR a terzi (ad es.: le retrocessioni commissionali corrisposte dalla SGR agli intermediari distributori).
Per maggiori dettagli sulle fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi in relazione alle attività effettivamente svolte dalla SGR, si rimanda all’apposito Allegato 2 del presente Documento.
8. DESCRIZIONE IN FORMA SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SGR IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
In conformità con il vigente quadro normativo, la SGR ha adottato ogni misura idonea e ragionevole ad identificare, prevenire o gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che potrebbero insorgere tra la SGR, inclusi i soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dell’OICVM gestito o dei partecipanti, o gli interessi di un OICVM (o i relativi partecipanti) e gli interessi di un altro cliente, ovvero tra gli interessi di due o più clienti della SGR (di seguito la “Conflict Policy”).
Al riguardo, la SGR mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative idonee ed efficaci al fine di evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICVM gestiti e i loro clienti.
In particolare, nell’ambito della Conflict Policy, la SGR: (i) ha definito i criteri per l’identificazione dei Soggetti Rilevanti il cui coinvolgimento nel processo produttivo del risparmio gestito può determinare l’insorgere di una situazione conflittuale; (ii) ha definito i criteri per l’identificazione delle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d’interessi, circoscrivendo le ipotesi in cui l’evenienza di un conflitto è potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio significativo per gli investitori; (iii) ha individuato i presidi, le procedure e le disposizioni organizzative e amministrative per la gestione dei conflitti; (iv) ha descritto le modalità con le quali procedere a registrare su base continuativa le situazioni di potenziale conflitto di interessi.
Relativamente all’individuazione delle singole fattispecie di conflitto (anche potenziale), di pertinenza di ciascun servizio prestato dalla SGR, si rimanda all’apposito Allegato 3 del presente Documento.
Gli investitori possono in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.
Ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 231/2013, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICVM o dei rispettivi partecipanti, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse degli OICVM o dei rispettivi partecipanti. La SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante
adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA SGR
AcomeA SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICVM gestiti e per gli investitori degli OICVM, professionali e al dettaglio, quando esegue le decisioni di negoziare (di seguito “ordini”) per conto degli OICVM gestiti; per il medesimo fine, AcomeA SGR adotta tutte le misure ragionevoli anche quando trasmette ordini a intermediari terzi selezionati (di seguito “entità”) che ne curano l’esecuzione (cd. best trasmission).
A tal fine, AcomeA SGR ha definito una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli ordini, che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità.
Le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza dei fondi comuni di investimento in gestione nonché quelle relative all’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari negoziati OTC sono contenute nell’apposito Allegato 4 del presente Documento.
10. INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI
La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.
La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia dato riscontro entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
La trattazione dei reclami è affidata ad una unità indipendente. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.
Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda all’Allegato 5 del presente Documento.
11. INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE SULLA PRIVACY”)
Ai fini della prestazione dei servizi prestati dalla SGR (gestione collettiva del risparmio, gestione di portafogli di investimento, del servizio di consulenza in materia di investimenti) la Società deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano l’investitore.
Per il rispetto del “Codice sulla Privacy” la SGR, in qualità di Titolare del trattamento, rende la seguente informativa in merito all’utilizzo dei dati personali e sulla tutela dei diritti dell’investitore.
Fonte dei dati personali
I dati forniti dall’investitore alla SGR ovvero ai soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o servizi offerti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato Codice, garantendone la riservatezza.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali forniti dall’investitore potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:
1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; in particolare, alcuni tra i dati personali forniti sono necessari ai fini dell’erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. le generalità dell’investitore, il C.F., ecc…) e per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso
dell’investitore.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli investitori (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’investitore, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato fornito e il servizio richiesto - l’impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso dell’investitore.
3. Finalità funzionali all’attività della SGR, quali:
- attività promozionali (ad es. l’invio da parte della SGR di pubblicità concernente l’offerta di prodotti o servizi della SGR);
- la rilevazione del grado di soddisfazione dell’investitore sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
- Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al precedente punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell’investitore.
Modalità del trattamento dei dati
I dati comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornire i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale della SGR, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di cui si avvale la SGR ai fini dello svolgimento di compiti di natura tecnica od organizzativa.
Non si prevede, invece, la diffusione dei dati a soggetti diversi da quelli citati. Diritti dell’interessato
La Legge attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali siano i dati in possesso della SGR e come vengano utilizzati, il diritto di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione o, se vi è interesse, all’integrazione dei dati; viene inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L’interessato può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all’invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A. avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxxx 0, tel. 00- 00000000, fax 00-00000000, e-mail xxxx@xxxxxx.xx, mentre il Responsabile al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Responsabile privacy pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
12. OFFERTA FUORI SEDE E COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI O DEI POTENZIALI INVESTITORI
Per l’offerta fuori sede dei propri prodotti / servizi la SGR si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti in Italia nell’Albo unico dei consulenti finanziari. Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
1. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico sulla Finanza. Tale comunicazione specifica altresì eventuali limitazioni del novero dei prodotti/servizi promossi dal Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto della Società;
2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a),
b) e c) la SGR si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento Intermediari;
5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni, ovvero, in conformità con la propria politica interna, l’adeguatezza, a seconda del caso. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
- a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati soggetto abilitato per conto del quale opera, ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità.
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
10. nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato con il cliente lo preveda e alle condizioni previste dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
13. TARGET MARKET PRODOTTI
La SGR ha individuato per ciascun prodotto/servizio il mercato di riferimento (c.d. target market) di clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e a cui pertanto tale prodotto dovrà essere destinato. Tali informazioni sono soggette a riesame periodico.
Il target market, individuato per ciascun OICVM, è riportato nell’Allegato 6 del presente Documento.
Io/Noi sottoscritto/i
Con la presente dichiaro/dichiariamo di aver letto il “Documento Informativo” nonché tutti gli Allegati in esso richiamati ricevuti prima del mio/nostro investimento i quali costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.
Vogliate prendere atto che, tenendo conto delle informazioni a Vostra disposizione, Vi comunico/comunichiamo che la categoria di mia/nostra appartenenza è di:
Cliente al Dettaglio Cliente Professionale
Vogliate inoltre individuare, quale cliente sul quale effettuare la valutazione dell’adeguatezza del rapporto cointestato al cliente, la persona di seguito indicata, la quale sarà indicata come primo intestatario del contratto:
.
Firma intestatario Firma cointestatario Firma cointestatario
Luogo e data:
Allegato 1 – Informativa ex-ante su costi e oneri
Il presente documento contiene l’informativa ex ante sui costi e oneri del prodotto che state sottoscrivendo. La suddetta è presentata in forma dettagliata per le varie voci di costo, così che possiate comprendere la natura delle stesse. I predetti dati sono espressi in importo monetario e percentuale sulla base dei costi sostenuti in passato e, laddove non disponibili, sulla base di stime ragionevoli.
Le stime relative agli importi monetari sono effettuate ipotizzando un investimento di 10.000 euro.
Commissioni Classe A1
AcomeA LIQUIDITA' - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 0,12% | € | 12,00 | € | 12,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,05% | € | 5,00 | € | 5,00 |
Commissioni di performance * | n.a. | € | - | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,01% | € | 0,56 | € | 0,56 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 21,56 | € | 21,56 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 0,22% | 0,22% |
AcomeA BREVE TERMINE - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 0,60% | € | 60,00 | € | 60,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,06% | € | 6,00 | € | 6,00 |
Commissioni di performance * | n.a. | ||||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,03% | € | 3,33 | € | 3,33 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 73,33 | € | 73,33 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 0,73% | 0,73% |
AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 0,90% | € | 90,00 | € | 90,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,10% | € | 10,00 | € | 10,00 |
Commissioni di performance * | n.a. | ||||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,04% | € | 3,75 | € | 3,75 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 107,75 | € | 107,75 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 1,08% | 1,08% |
AcomeA PERFORMANCE - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,30% | € | 130,00 | € | 130,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,09% | € | 8,67 | € | 8,67 |
Commissioni di performance * | 0,974% | € | 97,40 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,07% | € | 7,48 | € | 7,48 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 247,55 | € | 150,15 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 2,48% | 1,50% |
AcomeA PATRIMONIO ESENTE - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,70% | € | 170,00 | € | 170,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,11% | € | 11,00 | € | 11,00 |
Commissioni di performance * | n.d | ||||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,01% | € | 1,50 | € | 1,50 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 186,50 | € | 186,50 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 1,86% | 1,86% |
AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | COMMISSIONI PAGATE | COMMISSIONI PAGATE SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,50% | € | 150,00 | € | 150,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,08% | € | 8,33 | € | 8,33 |
Commissioni di performance * | 0,936% | € | 93,60 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,04% | € | 4,09 | € | 4,09 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 260,02 | € | 166,42 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 2,60% | 1,66% |
AcomeA PATRIMONIO DINAMICO - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,80% | € | 180,00 | € | 180,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,11% | € | 10,67 | € | 10,67 |
Commissioni di performance * | 0,672% | € | 67,20 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,04% | € | 4,36 | € | 4,36 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 266,23 | € | 199,03 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 2,66% | 1,99% |
AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,25% | € | 225,00 | € | 225,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,12% | € | 12,33 | € | 12,33 |
Commissioni di performance * | 0,548% | € | 54,80 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,03% | € | 3,24 | € | 3,24 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 299,38 | € | 244,58 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 2,99% | 2,45% |
AcomeA ETF ATTIVO - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,90% | € | 190,00 | € | 190,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,52% | € | 52,33 | € | 52,33 |
Commissioni di performance * | 1,304% | € | 130,40 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,09% | € | 9,41 | € | 9,41 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 386,15 | € | 255,75 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,86% | 2,56% |
AcomeA GLOBALE - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,25% | € | 225,00 | € | 225,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,12% | € | 11,67 | € | 11,67 |
Commissioni di performance * | 0,462% | € | 46,20 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,01% | € | 1,32 | € | 1,32 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 288,19 | € | 241,99 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 2,88% | 2,42% |
AcomeA ITALIA - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,90% | € | 190,00 | € | 190,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,11% | € | 10,67 | € | 10,67 |
Commissioni di performance * | 1,030% | € | 103,00 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,00% | € | 0,01 | € | 0,01 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 307,67 | € | 204,67 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,08% | 2,05% |
AcomeA EUROPA - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,00% | € | 200,00 | € | 200,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,10% | € | 10,00 | € | 10,00 |
Commissioni di performance * | 0,964% | € | 96,40 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,00% | € | 0,44 | € | 0,44 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 310,84 | € | 214,44 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,11% | 2,14% |
ACOMEA AMERICA - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,00% | € | 200,00 | € | 200,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,12% | € | 12,30 | € | 12,30 |
Commissioni di performance * | 1,024% | € | 102,36 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,11% | € | 11,04 | € | 11,04 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 329,70 | € | 227,34 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,30% | 2,27% |
AcomeA ASIA PACIFICO - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,00% | € | 200,00 | € | 200,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,13% | € | 12,67 | € | 12,67 |
Commissioni di performance * | 1,156% | € | 115,60 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,03% | € | 3,01 | € | 3,01 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 335,27 | € | 219,67 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,35% | 2,20% |
AcomeA PAESI EMERGENTI - CLASSE A1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 2,00% | € | 200,00 | € | 200,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,14% | € | 14,33 | € | 14,33 |
Commissioni di performance * | 0,856% | € | 85,60 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,04% | € | 4,10 | € | 4,10 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 308,04 | € | 222,44 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,08% | 2,22% |
Commissioni Classe P1
AcomeA PATRIMONIO ESENTE - CLASSE P1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,70% | € | 170,00 | € | 170,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,11% | € | 11,00 | € | 11,00 |
Commissioni di performance * | n.d. | ||||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,01% | € | 1,50 | € | 1,50 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 186,50 | € | 186,50 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 1,86% | 1,86% |
AcomeA ITALIA - CLASSE P1 | VALORE PERCENTUALE | IMPORTO MONETARIO | IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE | ||
Commissioni una tantum e diritti fissi¹ | - | € | 4,00 | € | 4,00 |
Commissioni ricorrenti² | 1,90% | € | 190,00 | € | 190,00 |
Altri costi legati al prodotto³ | 0,11% | € | 10,67 | € | 10,67 |
Commissioni di performance * | 1,030% | € | 103,00 | ||
Costi di negoziazione impliciti ed espliciti** | 0,00% | € | 0,01 | € | 0,01 |
COSTO COMPLESSIVO DELLO STRUMENTO *** | € | 307,67 | € | 204,67 | |
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE | 3,08% | 2,05% |
Note
¹ La voce ricomprende le commissioni/diritti fissi di entrata e di uscita. Nel caso di AcomeA tale voce è costituita esclusivamente dal diritto fisso applicato alla richiesta di rimborso. Si tratta di un importo fisso.
² Commissioni di gestione percepita dalla SGR.
³ La voce comprende compenso della banca depositaria, spese di revisione del fondo, spese di pubblicazione e altri oneri (per fondo ETF Attivo ricomprende il costo degli ETF sottostanti). Voce calcolata come media anni 2014/2015/2016.
* La voce rappresenta le commissioni legate ai risultati del fondo, per cui viene maturata solo nel caso di creazione di un valore aggiunto effettivo. Tale voce è calcolata come media degli anni 2012/2013/2014/2015/2016.
** La voce rappresenta i costi correlati all'intermediazione dei titoli in portafoglio e pagati alle controparti che eseguono gli ordini. Tale voce è stata stimata in base alle commissioni di negoziazione esplicite ed implicite ponderate per il turnover del fondo, ovvero una stima di quante volte il gestore decide di comprare e/o vendere i titoli presenti nel fondo.
*** Il costo in Euro è stimato sulla base di un investimento di 10.000 Euro.
Allegato 2 - “ INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI”
1. Definizione di “incentivi” e sintesi degli obblighi normativi
Ai sensi della normativa di settore è fatto divieto alla SGR, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e della commercializzazione di OICVM propri, di corrispondere a terzi o percepire da terzi incentivi a meno che siano soddisfatte le condizioni rispettivamente, di cui agli artt. 104 del Nuovo Regolamento Intermediari, che richiama l’art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 e l’art.107 del medesimo Nuovo Regolamento Intermediari.
AcomeA considera legittimi i compensi cc.dd. “adeguati”: compensi che rendono possibile la prestazione del servizio di gestione collettiva o che sono necessari a tal fine e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICVM e degli investitori degli OICVM. All’interno di tale categoria rientrano:
a) i costi di custodia;
b) le commissioni di regolamento e di cambio;
c) i prelievi obbligatori o le spese legali.
La SGR considera legittimi i compensi del depositario ed ogni altro compenso per il quale ricorrano le condizioni di seguito indicate.
Resta in ogni caso ferma la regola generale per cui la SGR non ammette che siano percepite/erogate forme di incentivi provenienti/pagati da/a terzi, comunque configurate, che possano indurre la SGR ad agire secondo criteri non conformi con l’obiettivo di servire al meglio gli interessi degli OICR gestiti.
I compensi/commissioni/benefici non monetari che la SGR paga a o riceve da soggetti terzi (diversi dagli OICVM o dagli investitori degli OICVM) sono ammissibili solo alle seguenti condizioni, che devono ricorrere cumulativamente:
1. il pagamento di tali compensi/commissioni/benefici non monetari è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito all’OICVM o all’investitore dell’OICVM e non deve ostacolare l’adempimento da parte della SGR di servire al meglio gli interessi dell’OICVM e degli investitori dell’OICVM);
2. l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente all’investitore dell’OICVM, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (c.d. disclosure). Con riferimento alla gestione collettiva, ai fini di cui al presente paragrafo, la Società può comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di pagamenti in forma sintetica comunicando ulteriori dettagli su richiesta dell’investitore ovvero informando l’investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.
Con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, le principali fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi sono le seguenti:
i. nell’ambito del servizio di gestione collettiva, quando la SGR non commercializza gli OICVM gestiti, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione, o commissioni di gestione dalla SGR ai collocatori degli OICVM;
ii. retrocessione di commissioni dall’OICR target alla SGR in relazione alla prestazione dei servizi di gestione collettiva.
Relativamente alla fattispecie sub i) la SGR considera tali retrocessioni come “volte ad accrescere la qualità del servizio fornito” solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
il collocatore fornisca al cliente, in aggiunta al servizio di collocamento, uno dei seguenti servizi aggiuntivi
o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti:
(a) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l’intermediario;
(b) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza dell’asset allocation ottimale;
(c) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.
L’informativa all’investitore sugli importi retrocessi dalla SGR al collocatore degli OICVM è fornita dal collocatore medesimo. La SGR ha fornito ai collocatori, per i singoli fondi, l’European Mifid Template compilato per ciascuna voce di costo/spesa, di sua competenza. In ogni caso, maggiori dettagli sulle percentuali della commissione di sottoscrizione e/o di gestione che la SGR retrocede a sua volta ai collocatori sono evidenziate anche nel Prospetto.
Per quanto riguarda la fattispecie sub ii), AcomeA considera legittimo l’incasso delle suddette retrocessioni solo a condizione che i relativi importi vengano successivamente accreditati dalla SGR al fondo che ha investito nell’OICR target.
Tra le fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi in relazione al servizio di gestione collettiva si annoverano inoltre:
(i) la ricerca in materia di investimenti. La valorizzazione della ricerca ricevuta dai negoziatori viene effettuata tenendo conto dell’incremento (qualitativo e quantitativo) del patrimonio informativo della SGR che tale ricerca fornisce, e del contributo che le informazioni ricevute offrono in termini di maggiore conoscenza degli emittenti e dei prodotti; a tal fine, la SGR tiene altresì conto della capacità del negoziatore di agevolare l’instaurazione di contatti diretti tra la SGR stessa e gli emittenti al fine di acquisire, direttamente alla fonte, ulteriori elementi di valutazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Al riguardo, si fa presente che l’apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è quantificata dalla SGR nella misura del 5% del totale delle commissioni di negoziazione applicate agli OICR.
(ii) Retrocessione di parte delle commissioni pagate da un OICR, ad un segnalatore di pregi (anche non intermediario), corrisposte in un’unica soluzione (possono essere pagate commissioni su base continuativa solo se il segnalatore di pregi è un intermediario abilitato).
(iii) Retrocessione delle commissioni di gestione di OICR a (a) specifici investitori che effettuino sottoscrizioni per importi minimi significativi (quali di tempo in tempo indicati nella documentazione d’offerta) in quanto tali consentono all’OICR di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione dei costi a questo addebitabili (es. riduzione oneri di transazione); (b) a favore di un intermediario o impresa di assicurazione che acquistano quote di OICR per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze unit- linked o fondi pensione e dette commissioni sono riaccreditate ai rispettivi patrimoni, nel rispetto di agire nel miglior interesse dell’OICR.
(iv) Svolgimento di attività di marketing, formazione e informazione e altre prestazioni non monetarie da parte della SGR ai distributori di propri OICR/servizi. [es. liberalità, attività di marketing come la fornitura di materiale info-formativo, campagne commerciali congiunte, materiale di marketing co-
branded, supporto nella creazione/fornitura di sistemi informativi a distanza ad uso dei collocatori (es. siti, minisiti, applicazioni…), organizzazione di eventi info-formativi destinati esclusivamente ai distributori (promotori finanziari e personale di vendita), viaggi, alloggi, seminari etc..]. Tali forme di incentivo sono disciplinate da apposita procedura attuativa del presente documento, che ne definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di prestazione.
Con riferimento al servizio di commercializzazione di OICVM propri, la SGR non riceve da terzi né corrisponde a terzi alcun compenso, commissione o beneficio non monetario, fatti salvi i seguenti benefici non monetari di minore entità, di seguito descritti in forma generica ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa applicabile:
a) informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) materiale scritto da xxxxx, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Allegato 3 – “ POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE” seguita dalla SGR
1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse
La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo la salvaguardia degli interessi degli OICVM gestiti e dei relativi investitori.
La Società adotta ogni misura idonea ad identificare e a prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra:
a) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi soggetto (persona giuridica o fisica) aventi stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi di uno o più OICVM gestiti dalla SGR o gli interessi dei relativi partecipanti;
b) gli interessi di uno o più OICVM, ovvero dei relativi Partecipanti, e gli interessi di altri OICVM gestiti o dei rispettivi Partecipanti;
c) gli interessi di uno o più OICVM gestiti, ovvero dei relativi Partecipanti, e gli interessi di uno o più altri Clienti della SGR;
d) gli interessi di due o più clienti della Società;
A tal fine, è considerato “interesse” ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia materiale che immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati. La Società presta particolare attenzione all’ipotesi in cui la stessa Società svolga due o più delle seguenti attività:
a. gestione collettiva del risparmio;
b. gestione di portafogli di investimento;
c. consulenza in materia di investimenti.
Nell’individuare le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la SGR deve valutare, almeno, se a seguito della prestazione di servizi e/o attività, la stessa SGR, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:
a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell’OICVM o dei relativi partecipanti;
b) siano portatori di un interesse distinto da quello dell’OICVM o dei partecipanti, nel risultato del dell’attività eseguita a favore dell’OICVM o dei relativi partecipanti, ovvero dell’operazione disposta per conto dell’OICVM;
c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
- gli interessi di un altro OICVM, di un Cliente o di un gruppo di Clienti rispetto agli interessi dell’OICVM a cui il servizio è prestato;
- gli interessi di un partecipante rispetto agli interessi di un altro partecipante o gruppo di partecipanti dello stesso OICVM;
d) eseguono le medesime attività per l’OICVM o per un altro OICVM o un cliente.
In relazione a tale fattispecie, possono rilevare le seguenti situazioni di potenziale conflitto di
e) ricevano o possano ricevere da soggetti diversi dall’OICVM o dai relativi partecipanti un incentivo, in relazione all’attività di gestione collettiva fornita all’OICVM, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio di gestione collettiva.
Il carattere potenziale del conflitto deve essere valutato ex ante.
2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse
Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICVM gestiti e i loro clienti. La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno agli OICVM che un determinato conflitto comporta. Queste devono essere proporzionate
alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.
Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della significatività del rischio di danno agli interessi degli OICVM.
La Società, al fine di garantire l’indipendenza dei soggetti rilevanti, ha adottato le seguenti misure e procedure volte a:
a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICVM o dei loro investitori;
– misure adottate: i sistemi informativi sono strutturati in modo tale che i terminali, i database e in generale le informazioni e i dati elaborati/utilizzati dalla struttura di gestione sono tenuti separati dagli altri e non sono accessibili alle altre unità operative, mediante appositi presidi informatici.
b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli della SGR;
misure adottate: il processo delle deleghe interne e le procedure adottate, assicurano la distinzione di ruoli e responsabilità, ivi compresi i controlli sui soggetti rilevanti;
c. eliminare ogni legame diretto tra la remunerazione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la remunerazione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interesse;
– misure adottate: la retribuzione dei soggetti appartenenti a determinati uffici/unità della SGR non è collegata ai risultati conseguiti dalle restanti unità, se non in misura parziale e indiretta, in quanto il sistema incentivante di breve termine della SGR è collegato al risultato economico complessivo della Società. La SGR ha adottato una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di OICVM, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus.
d. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione e l’incentivazione dei soggetti rilevanti secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e dei partecipanti all’OICVM
– misure adottate: la SGR ha adottato una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di OICVM, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus e sistemi di remunerazione e incentivazione del personale nel rispetto del dovere di agire nel miglior interesse dei Clienti.
e. impedire o limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d’investimento;
– misure adottate: relativamente al servizio di gestione collettiva è stata definita una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che – indicando le condizioni per raggiungere il miglior risultato per il cliente – garantisce anche un’efficace gestione del conflitto di interessi potenzialmente derivante da rapporti con Soci rilevanti. Infine, con riferimento agli incentivi e agli omaggi, sono previsti specifici divieti e regole di ammissibilità nella Policy in materia di incentivi adottata dalla SGR, oltre che nel codice di condotta costituente parte integrante del modello 231 adottato dalla SGR.
f. impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività d’investimento svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.
– La SGR presta i servizi di gestione collettiva nell’ambito della stessa Direzione aziendale, sotto la responsabilità e il coordinamento del Direttore Investimenti. Quale misura di mitigazione del potenziale conflitto insito nella prestazione simultanea di più servizi sono previste specifiche limitazioni all’operatività; inoltre, le procedure interne per la selezione degli strumenti finanziari sono strutturate in modo tale da consentire la tracciabilità delle scelte e della ricerca del miglior interesse dell’OICVM.
3. Conflitti d’interessi non neutralizzabili
Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva, l’art. 34 del Regolamento 231 prevede che
qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICVM o dei rispettivi Partecipanti, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse degli OICVM o dei rispettivi Partecipanti. La SGR rende disponibile periodicamente ai Partecipanti, mediante adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
4. Verifica e aggiornamento
La SGR controlla regolarmente l’efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d’interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze, e riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l’efficace gestione dei conflitti d’interessi.
Allegato 4 – “ INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI
ORDINI” adottata dalla SGR
Principi Generali
Nell’esecuzione e trasmissione di ordini per conto degli OICVM gestiti, AcomeA SGR S.p.A. (la “Società" o la “SGR”) tiene un comportamento equo rispetto agli interessi propri, di altri clienti o di altri OICVM e si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente. La Società adotta misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci, per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, professionali e al dettaglio, quando esegue le decisioni di negoziare (di seguito “ordini”) per conto dei portafogli gestiti. In particolare, la SGR si impegna a trattare gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente.
La Società, in considerazione dell’organizzazione interna adottata per le strutture dedite all’attività di gestione
– sia collettiva, sia individuale – e dell’entità delle masse gestite, segue uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle Sedi di esecuzione identificate in funzione delle esigenze di gestione, ad eccezione dell’operatività su strumenti finanziari negoziati OTC, per i quali essa di norma esegue gli ordini in modalità di “request for quote”. In tal modo, ritiene di poter perseguire una maggior efficienza produttiva mediante un continuo processo di selezione delle controparti di negoziazione, in termini di ricerca sia di una maggiore robustezza e trasparenza dei prezzi di eseguito, sia di una progressiva riduzione dei costi di negoziazione pattuiti con le medesime.
Ciò premesso, la Società ha definito:
le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM in gestione;
le misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari negoziati OTC in modalità di “request for quote”.
La Società ha quindi individuato gli intermediari a cui trasmettere gli ordini, e con i quali eseguire le decisioni d’investimento (di seguito anche “entità”), in ragione delle strategie di esecuzione adottate dai medesimi e della loro compatibilità con i principi elaborati dalla SGR nell’ambito della politica in materia di esecuzione e trasmissione di ordini, in vista di conseguire – in maniera duratura – il miglior risultato possibile per gli OICVM gestiti. In caso di entità autorizzate in uno stato non appartenente all’Unione Europea, esse devono impegnarsi nei confronti della Società ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE in materia di best execution. La SGR non conclude contratti di negoziazione non conformi alle disposizioni normative applicabili in materia di best execution e best transmission.
Ove possibile in relazione alla tipologia di strumento finanziario, anche al fine della diversificazione del rischio di controparte, la SGR ha individuato più entità.
La Società trasmette pertanto gli ordini alle sole entità selezionate sulla base della presente strategia. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un’entità non identificata nella strategia. In tal caso il gestore, preventivamente autorizzato dall’Amministratore Delegato dispone l’operazione e relaziona in merito a:
i) i motivi della scelta operata;
ii) gli estremi e le caratteristiche dell’operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.
Laddove ne ricorrano i presupposti, viene valutata l’opportunità di inserire il soggetto utilizzato nella singola operazione nell’elenco delle entità selezionate sulla base della procedura prevista. In ogni caso, il Presidente del Comitato Investimenti dà informativa al Consiglio, nella prima riunione utile, dell’operatività in deroga alla presente procedura.
1. Fattori di esecuzione
Ai fini della esecuzione degli ordini o della selezione delle Entità alle quali trasmettere gli ordini medesimi, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile:
- prezzo dello strumento finanziario, comprensivo di tutti i costi collegati all’esecuzione dell‘ordine (c.d. Total Consideration);
- rapidità di esecuzione: la rapidità di esecuzione può variare in base a alle modalità con cui avviene la negoziazione (su un mercato regolamentato oppure OTC), alla struttura ed alle caratteristiche del mercato (mercato regolamentato o non regolamentato, mercato order driven o quote driven, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest’ultimo, e può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo strumento oggetto dell’operazione;
- probabilità di esecuzione: si tratta di un fattore variabile in funzione della struttura e della profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato;
- rapidità e probabilità di regolamento: questo fattore dipende dalla capacità della SGR, per il tramite della Banca Depositaria, di gestire efficacemente il clearing e il settlement degli strumenti negoziati in relazione alle modalità di regolamento associate all’ordine ed al negoziatore;
- natura dell’ordine: per il perseguimento della best execution possono rilevare alcune caratteristiche dell’ordine, quali:
🕐 la dimensione: essa è in grado di modificare il perseguimento della best execution in quanto è suscettibile di influenzare altri fattori, quali, in particolare, il prezzo di esecuzione, la rapidità e probabilità di esecuzione;
🕐 il tipo di strumento finanziario oggetto dell’ordine: a strumenti illiquidi o personalizzati si associa un trattamento diverso per il perseguimento della best execution;
- qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine: l’elenco dei fattori sopra indicati non è da considerarsi esaustivo, potendo la SGR prendere in considerazione anche fattori ulteriori, qualora questi, ai fini dell’esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per l’OICVM.
Ai fattori sopra individuati la SGR attribuisce un’importanza relativa, prendendo in considerazione:
- il corrispettivo totale viene considerato quale fattore prevalente, in considerazione della tipologia di clienti sottostanti gli OICVM (clienti al dettaglio);
- gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell’OICVM, come indicati nel prospetto o, in mancanza, nel regolamento di gestione;
- le caratteristiche dell’ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione o delle entità alle quali l’ordine può essere diretto.
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, la SGR, sulla base degli elementi di valutazione sopra illustrati, ha definito la gerarchia di fattori di best execution.
L’applicazione della gerarchia individuata dalla SGR può subire variazioni in funzione della dimensione dell’ordine o della tipologia di strumento trattato (ad esempio, ordini di dimensioni elevate possono influenzare negativamente la rapidità e probabilità di esecuzione, rendendole più critiche, allo stesso modo in cui la rapidità e probabilità di esecuzione possono essere influenzate nel caso in cui determinate tipologie di strumenti finanziari siano trattate esclusivamente al di fuori dei mercati regolamentati).
2. Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli
La SGR ha identificato e selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime; pertanto, ciascuna delle entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l’ordine di importanza dei fattori individuato dalla SGR.
Ai fini della selezione delle entità alle quali trasmettere gli ordini, la SGR, in via principale, verifica che le stesse:
- qualifichino la SGR come cliente professionale o al dettaglio;
- siano soggette alla disciplina sulla best execution del Regolamento Intermediari Consob, o comunque della normativa europea in materia, ed abbiano pertanto adottato una strategia di esecuzione degli ordini (o di trasmissione degli ordini se a loro volta trasmettono gli ordini ad altri intermediari per l’esecuzione);
- assicurino un adeguato livello qualitativo dell’attività di esecuzione della tipologia di ordini che la SGR normalmente trasmette;
- offrano un profilo commissionale e dei costi complessivi di intermediazione competitivi e coerenti con le performance di esecuzione;
- siano dotate di una struttura organizzativa adeguata ai fini dello svolgimento dell’incarico secondo criteri di competenza e specializzazione nel mercato di riferimento, godano di buona reputazione e possano comprovare la propria solidità patrimoniale. A tal fine, la SGR valuta anche le condizioni finanziarie dell’entità, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il rating a questa assegnato da primarie società specializzate.
Nella selezione delle entità destinatarie degli ordini, la SGR, in aggiunta ai criteri di cui al precedente paragrafo, può inoltre tener conto dei seguenti ulteriori criteri:
1. Struttura organizzativa e presidi per la gestione degli eventuali conflitti di interesse con la SGR;
2. Qualità ed efficienza dei servizi forniti;
3. Qualità delle informazioni sull’esecuzione;
4. Capacità dell’entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria;
5. Livello di competenza nelle negoziazioni;
6. Accesso al mercato primario
3. Best execution su strumenti finanziari negoziati al di fuori di una sede di negoziazione
Alcune categorie di strumenti finanziari (compresi molti strumenti obbligazionari e derivati) sono negoziate prevalentemente OTC.
L’operatività OTC avviene prevalentemente in modalità di “request for quote”.
In tal caso, la SGR invia direttamente gli ordini ad intermediari terzi (dealers) che costituiscono, per la Società, una vera e propria sede di esecuzione degli ordini. Ove possibile, la Società mette in competizione due o più dealers scegliendo per l’esecuzione – dopo aver ricevuto le rispettive proposte – quello che garantisce le condizioni di esecuzione migliori. Tuttavia, qualora vi sia un mercato particolarmente volatile e con scarsa trasparenza o qualora il titolo sia poco liquido, la SGR potrebbe non ottenere in breve tempo numerose quotazioni e potrebbe quindi decidere di accettare l’unica “quotazione” ricevuta tempestivamente, per non correre il rischio che venga meno la disponibilità di tale quotazione.
La Società valuta prevalentemente l’adesione delle controparti a mercati regolamentati / MTF / O T F in qualità di liquidity maker / dealer in considerazione dei principi di trasparenza e delle caratteristiche organizzative e di stabilità dagli stessi richiesti per l’adesione; in tal caso la Società prende visione anche delle caratteristiche e delle garanzie offerte dal/i mercato/i / MTF /OTF cui la controparte aderisce.
In particolari circostanze (per esempio nel caso di spread denaro-lettera elevato o nel caso di ordini di valore estremamente ridotto o notevolmente elevato o ancora da eseguire in situazioni di mercato particolarmente volatile) e nella misura in cui ciò sia funzionale al perseguimento della best execution, la SGR può comunque trasmettere gli ordini relativi a strumenti finanziari negoziati OTC, per l’esecuzione, ad entità terze, operando
dunque in modalità di trasmissione degli ordini anziché di request for quote.
Relativamente invece agli ETF e ETC, anch’essi per lo più negoziati OTC, l’operatività avviene in modalità transmission, negoziando il best price disponibile sul book con le controparti selezionate e senza il pagamento delle commissioni. In questo caso l’operazione viene inviata all’intermediario attraverso la piattaforma di Bloomberg (RFQ) con l’indicazione che trattasi di ordine OTC al fine di richiedere il prezzo per stabilire se procedere con l’ordine.
4. Best execution relativa ad operazioni in azioni o quote di OICR non quotati
In relazione agli ordini aventi ad oggetto parti di OICR non quotati, la Società trasmette gli ordini di sottoscrizione e/o rimborso, tramite la piattaforma AllFunds Bank, direttamente ai soggetti che nell’ambito della documentazione di offerta sono identificati quali soggetti legittimati a ricevere dette disposizioni; detti ordini vengono, pertanto, eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione o dalla SICAV. L’utilizzo della piattaforma AllFunds Bank consente di ottimizzare/standardizzare i tempi di esecuzione e le procedure di regolamento degli eseguiti, senza costi aggiuntivi a carico dei patrimoni gestiti. La Società può operare con tutte l e S o c i e t à presenti sulla piattaforma, previa sottoscrizione di un apposito addendum contrattuale
5. Best execution relativa ad operazioni in valute estere
In considerazione delle caratteristiche di liquidità del mercato delle divise estere, la Società ritiene di fare il miglior interesse dei patrimoni gestiti eseguendo gli ordini al miglior prezzo possibile tenendo presente la probabilità di regolamento. L’operatività avviene prevalentemente in modalità di “request for quote”; in tal caso, la SGR invia direttamente gli ordini ad intermediari terzi (dealers) che costituiscono, per la società, una vera e propria sede di esecuzione degli ordini. Ove possibile, la Società mette in competizione due o più dealers scegliendo per l’esecuzione – dopo aver ricevuto le rispettive proposte – quello che garantisce le condizioni di esecuzione migliori. Tuttavia, qualora vi sia un mercato particolarmente volatile e con scarsa trasparenza la SGR potrebbe non ottenere in breve tempo numerose quotazioni e potrebbe quindi decidere di accettare l’unica “quotazione” ricevuta tempestivamente, per non correre il rischio che venga meno la disponibilità di tale quotazione.
In particolari circostanze e nella misura in cui ciò sia funzionale al perseguimento della best execution for quote ovvero qualora invece la divisa non sia disponibile sulla piattaforma di negoziazione utilizzata, la SGR può comunque trasmettere gli ordini relativi, per l’esecuzione, alle entità identificate sulla base dei criteri identificati nella presente strategia, operando dunque in modalità di trasmissione degli ordini anziché di request for quote. Relativamente alle operazioni su divise “non deliverable” (“non negoziabili” es. BRL e IDR per quanto riguarda i bond) sono effettuate dalla Banca Depositaria.
Le entità cui vengono inviate le richieste di quotazione sono selezionate in funzione della loro capacità di assicurare in modo duraturo l’esecuzione alle migliori condizioni, tenendo conto delle strutture operative, dei tempi di risposta, dei prezzi proposti e dell’affidabilità delle entità stesse nel rispetto dei criteri descritti nel precedente punto 1.
6. Trasmissione di ordini sul mercato primario – adesione ai collocamenti
L’adesione a collocamenti di strumenti finanziari e la relativa trasmissione di ordini esula dai criteri di trasmissione ed esecuzione diretta identificati in precedenza, con particolare riferimento alla selezione preventiva degli intermediari cui affidare l’esecuzione degli ordini.
La natura delle operazioni in oggetto sposta l’attenzione sulla preventiva valutazione dello strumento e dell’emittente; il pool di intermediari mediante i quali lo strumento è offerto al mercato è definito dall’emittente stesso, e tali intermediari svolgono un ruolo differente rispetto ad intermediari che negoziano un ordine di acquisto su un mercato secondario operando secondo le regole previste dalle proprie execution policy.
Pertanto, ove si riterrà opportuno aderire ad una operazione di collocamento di un determinato strumento
finanziario, si provvederà altresì ad autorizzare l’operatività con gli intermediari deputati all’offerta al mercato dello stesso strumento; l’autorizzazione andrà intesa come limitata all’operazione di collocamento e gli intermediari, qualora non già ricompresi tra quelli selezionati preventivamente nella presente policy per la trasmissione degli ordini ovvero non ricompresi tra i dealers aderenti ai mercati su cui vengono eseguiti direttamente gli ordini, non potranno essere utilizzati nella trasmissione di altri ordini su mercati secondari.
La trasmissione dell’ordine all’intermediario selezionato avverrà per controvalore totale, mentre a sistema verrà inserito l’ordine relativo (o gli ordini ove l’operazione interessi più fondi) per numero di azioni determinato dividendo il controvalore per il prezzo minimo definito nella “forchetta” prevista per il collocamento, al fine di gestire l’ammontare massimo di titoli che potrebbe essere assegnato ai fondi e gli eventuali eseguiti parziali a fronte di un’assegnazione di un numero inferiore di titoli.
7. Monitoraggio e riesame della strategia
La SGR sottopone a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e delle strategie adottate e, se del caso, corregge eventuali carenze qualora riscontri che le stesse non riescono ad assicurare in maniera duratura il raggiungimento dei migliori risultati per i portafogli degli OICVM gestiti, in conformità alla propria policy.
La SGR inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICVM.
La revisione delle strategie e delle misure per la best execution/transmission dei patrimoni gestiti potrebbe essere giustificata, ad esempio da eventi straordinari in grado di influire sulla validità della stessa, o da revoca, resa nota a mezzo stampa/internet, dell’adesione di una controparte ad un mercato regolamentato / MTF/OTF, ovvero da decisioni di carattere strategico e/o gestionale assunte dai propri organi competenti.
La revisione delle misure e delle strategie adottate potrebbe comportare pertanto, a titolo esemplificativo, le seguenti variazioni:
- inserimento di nuove sedi di esecuzione e/o di nuovi broker;
- assegnazione di una diversa importanza relativa ai fattori di best execution prescelti.
La SGR ha individuato ruoli e responsabilità dei propri organi nell’ambito della procedura di monitoraggio e riesame della propria procedure.
In particolare, la SGR quando esamina la qualità dell’esecuzione da parte delle entità utilizzate valuta anche i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:
- prezzo
- commissioni
- tempestività delle informazioni
- minimizzazione degli ineseguiti
- precisione nell’esecuzione degli ordini
- efficienza dei sistemi di regolamento
- capacità dell’entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.
8. Informazioni agli investitori
La SGR, in conformità alla normativa applicabile, fornisce agli investitori le informazioni appropriate sulla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, con la consegna del presente documento che costituisce allegato al Documento Informativo.
Inoltre, tali informazioni sono indicate anche nel Prospetto. La SGR comunica ai clienti qualsiasi modifica
rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata mediante pubblicazione, in forma sintetica, sul proprio sito Internet. La società pubblica sul proprio sito Internet la policy nella versione integrale, nella versione di tempo in tempo aggiornata.
Allegato 5 – INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, AcomeA SGR S.p.A. (la “SGR”) ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti.
I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R oppure tramite fax a: AcomeA SGR S.p.A., all’attenzione dell’Ufficio Compliance e Risk Management, Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, telefax n. 02/97685996; PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti distributori.
La SGR provvederà ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o PEC, in maniera chiara ed esaustiva, l’esito degli accertamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, all’indirizzo che l’investitore avrà indicato, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR.
I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. Le relazioni annuali della funzione di Compliance indirizzate agli Organi Sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.
La SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.
In caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’investitore potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.
Possono adire l’ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF. L’ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di:
- somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi summenzionati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF:
- deve essere esercitato dall’investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra l’investitore e l’intermediario.
Il ricorso all’ACF può essere proposto - esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore - quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (xxx.xxx.xxxxxx.xx).
Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’investitore di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
La SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dagli investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà all’interessato adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF. Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’ACF, si fa rinvio al seguente riferimento internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx e alla Guida Pratica sull’ACF (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/xxxxxxxxxxxx/0xx0000x-x0x0-0x00-0x0x-00xx00x00x00) nonché alla piattaforma europea xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx.xxxx.xxxx&xxxxXX).
Allegato 6 – Target Market
Il presente documento contiene il target market individuato per ciascun prodotto/servizio offerto da AcomeA.
Relativamente alle modalità di compilazione delle tabelle sottostanti, di seguito si elencano le possibili alternative con una breve descrizione:
target market positivo: l’opzione è compatibile con investitori che si conformano a o ricercano queste caratteristiche;
target market negativo: l’opzione non è compatibile con investitori che si conformano a o ricercano queste caratteristiche;
target market neutrale: l’opzione non è concepita espressamente per la tipologia di investitori che si conformano a o ricercano queste caratteristiche ma è ammissibile che i distributori possano utilizzare l’opzione in questo modo in certe circostanze
FONDI ACOMEA SGR
Fondo AcomeA Liquidità
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 1 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 1 anno |
Fondo AcomeA Breve Termine
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 3 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 3 anni |
Fondo AcomeA Eurobbligazionario
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 3 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Performance
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 4 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Patrimonio Esente
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 4 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Patrimonio Prudente
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 4 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Patrimonio Dinamico
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 4 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Patrimonio Aggressivo
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 4 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA ETF Attivo
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 6 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Fino a 5 anni |
Fondo AcomeA Globale
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 5 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |
Fondo AcomeA Italia
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 6 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |
Fondo AcomeA Europa
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 6 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |
Fondo AcomeA America
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 6 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |
Fondo AcomeA Asia Pacifico
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 6 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |
Fondo AcomeA Paesi Emergenti
INFORMAZIONE | CARATTERISTICHE | TARGET MARKET | |
1 | TIPOLOGIA DI CLIENTE | Retail | Positivo |
Professionale | Positivo | ||
Controparte qualificata | Positivo | ||
2 | CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Conoscenza base: investitori che non posseggono esperienza e hanno conoscenza base degli strumenti finanziari in oggetto acquisita tramite la documentazione d’offerta o tramite informazioni basilari fornite in sede di vendita | Positivo |
Conoscenza specifica: investitori che hanno una conoscenza media degli strumenti finanziari in oggetto e/o una limitata esperienza nel settore finanziario | Positivo | ||
Conoscenza avanzata: investitori che hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari e delle operazioni oggetto di investimento e/o esperienza nel settore finanziario ovvero siano assistiti da un soggetto che fornisca loro il servizio di consulenza | Positivo | ||
3 | CAPACITA’ DI SOPPORTARE LE PERDITE | Nessuna perdita del capitale | Negativo |
Perdita limitata del capitale | Neutrale | ||
Perdita fino al 100% del capitale | Positivo | ||
Perdita oltre il capitale | Positivo | ||
4 | TOLLERANZA AL RISCHIO | Indicatore sintetico di rischio e rendimento (classe di rischio KIID) | 5 |
5 | OBIETTIVI E BISOGNI moderato accrescimento del capitale investito | Preservazione del capitale | Positivo |
Crescita del capitale | Neutrale | ||
Reddito da capitale | Neutrale | ||
Investimento a leva | Neutrale | ||
Altro: profilo diverso da quelli previsti | Neutrale | ||
Periodo di tempo consigliato per l’investimento | Più di 5 anni |