Contract
1. Oggetto e documenti contrattuali
1.1 Le presenti Condizioni Generali di acquisto disciplinano tutti i contratti di fornitura di beni e/o servizi conclusi tra la Società Alto Garda Servizi S.p.a. (“AGS” o “Società”) ed un Fornitore (“Fornitore”). Le presenti Condizioni Generali di acquisto prevalgono sulle eventuali Condizioni Generali di vendita predisposte dal Fornitore. Costituiscono parte integrante del contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali di acquisto, l’ordinativo di fornitura nonché tutti i documenti ad esso allegati a condizione che questi siano stati espressamente accetta per iscritto dalla Società AGS.
Le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore così come le eventuali condizioni particolari modificative dell’ordinativo di fornitura e delle condizioni di acquisto apposte dal Fornitore sulla conferma d’ordinativo devono ritenersi prive di effetto ove non accettate per iscritto dalla Società. Il Fornitore non può unilateralmente modificare il contratto senza la previa autorizzazione scritta della Società.
2. Corrispettivo
2.1 Il corrispettivo per la fornitura dei beni e/o dei servizi è quello indicato nel contratto e/o nell’ordinativo di fornitura. Il corrispettivo intendersi come fisso, non soggetto a revisioni o aumenti comprensivo di costi di imballaggio, spese e tasse di trasporto, scarico, spese di assicurazione, spese di collaudo, di installazione (ivi compresi i costi connessi quali spese di viaggio e trasporto, fornitura di attrezzi, ecc…) e oneri analoghi necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, salvo ove espressamente esclusi.
3. Fatturazione e pagamento
3.1 Fatture. Il Fornitore dovrà inviare alla Società la fattura in originale in formato elettronico ed inviare alla casella di posta indicata nel contratto e/o ordinativo di fornitura. Nelle fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale come definito con la Società. Il Fornitore a diritto di emettere fattura solo in seguito alla relativa accettazione dei bene e/o del servizio da parte della Società. Gli importi fatturati devono essere assoggettati dall’iva secondo le norme in vigore. Il Fornitore sarà ritenuto, nel tassativo rispetto negli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., ad indicare per iscritto il c/c e la banca dedicati e tutti i benefici bancari, contrassegnati con i codici CIG e CUP, che potranno essere eseguiti esclusivamente nel c/c e banca dedicati espressivamente dichiarati. Qualora risulti che le transazioni relativi al contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società poste italiane SpA, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità del Fornitore verso la Società per i danni ad essa conseguenti.
3.2 Pagamenti. I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel contratto e/o nell’ordinativo di fornitura i pagamenti saranno effettuati dalla Società mediante bonifico bancario. In tutti i casi la Società sarà ritenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le forniture effettivamente eseguite ed accettate. Nelle fatture e nella corrispondenza riguardante il contratto devono sempre essere indicati: i) Numero e data del contratto e/o dell’ordinativo di fornitura; ii) numero del documento di trasporto (“DDT”) ove necessario; iii) Il CIG di riferimento.
3.3 Nel caso di cui i beni e/o i servizi siano difettosi, in tutto o in parte ovvero di quantità o di qualità inferiore a quella indicata nel contratto e/o nell’ordinativo di fornitura i termini di pagamento indicati nella fattura decorrono dalla data di fornitura di bene e/o servizi sostitutivi e/o integrativi inviati dal Fornitore in esecuzione del contratto/ordinativo di fornitura, ovvero dal ricevimento della nota di accredito di cui all’art. 7.2.
3.4 Qualsiasi inadempimento del Fornitore alle presenti Condizioni Generali di acquisto riguardanti ad un contratto/ordinativo di fornitura attribuisce alla Società il diritto di trattenere anche i pagamenti dovuti al Fornitore per diverse forniture rispetto a quello inadempiuto.
4. Consegna dei beni/fornitura dei servizi
4.1 Fatte salve diverse indicazioni della Società, il Fornitore deve consegnare a sua cura rischio e spese i beni e/o prestare i servizi nel luogo indicato nel contro e/o nell’ordinativo di fornitura ovvero, in mancanza di indicazioni, presso il magazzino di AGS di Xxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxxxx 00 (XX).
4.2 I DDT devono indicare nel rispetto delle prescrizioni di legge: i) la ragione sociale e l’indirizzo del Fornitore; ii) il numero del Contratto/Ordinativo di Fornitura; iii) il peso lordo del collo e le singole quantità che lo compongono; iv) i numeri di codice e la descrizione precisa dei beni trasportati.
4.3 Il Fornitore tenuto a compilare un DDT per ogni singolo Contratto/Ordinativo di Fornitura
4.4 La consegna dei beni deve essere fatta esclusivamente a personale dipendente dalla Società, indentificato tramite esibizione della tessera di riconoscimento aziendale che controfirmerà per ricevuto il DDT.
4.5 Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati
4.6 Su ciascun collo dovrà essere apposta in modo visibile la seguente dicitura:
- ragione sociale della Società committente;
- destinazione;
- contratto/ordinativo di fornitura;
- peso lordo e peso netto;
- N° Collo e N° totale colli;
- Contenuto
4.7 Il mancato rispetto dello procedure definite nel presente articolo da parte del Fornitore e/o dei suoi ausiliari e collaboratori attribuisce alla Società il diritto di rifiutare la consegna dei beni.
4.8 L’obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta alla Società, insieme ai materiali e beni, la documentazione di cui all’ art. 4.2 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, nonché la documentazione eventualmente prescritta dalla legge.
4.9 La proprietà dei beni si intende trasferita alla conclusione del Contratto mentre il rischio di perimento dei beni rimane in capo Fornitore sino alla relativa consegna per le quantità di beni esattamente indicate nel Contratto e/o Ordinativo di Fornitura.
4.10 I termini di consegna o fornitura indicati nel Contratto o negli Ordinativi di Fornitura sono da considerarsi tassativi e vincolanti. In caso di violazione dei termini suddetti anche solo per una parte delle forniture oggetto del Contratto e/o dell’Ordinativo di Fornitura, la Società avrà discrezionalmente il diritto di:
a) risolvere il Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC;
b) Acquistare da altro Fornitore i beni e/o i servizi con addebito delle relative spese e maggiori costi al Fornitore anche in deroga all’art. 1516 del codice civile, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
4.11 Il Fornitore è responsabile dell’esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura e dell’adempimento del Contratto ne consegne che la Società non dovrà pagare il prezzo dei beni consegnati o dei servizi prestati in eccedenza rispetto alla quantità e/o modalità indicate nell’Ordinativo di Fornitura né a restituire tali beni al Fornitore ove non espressamente reclamati, salva la rifusione delle relative spese da parte del Fornitore.
5. Accettazione
5.1 Il ricevimento dei beni e/o la prestazione dei servizi non ne costituisce automatica accettazione da parte della Società, alla quale è riservato il diritto di accettare le condizioni, qualità e qualità dei beni e/o servizi forniti (“Verifica”).
5.2 I beni e/o servizi si intendono accettati esclusivamente in caso di esito positivo della verifica. Qualora durante le operazioni di verifica vengano individuati vizi e/o mancanza di qualità dei beni e/o dei servizi, la Società avrà discrezionalmente facoltà di richiedere al Fornitore, oltre il risarcimento dei danni:
a) La sostituzione dei beni difettosi con beni conformi al Contratto e/o all’Ordinativo di Fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della bolla di resto; ovvero
b) L’emissione di apposita nota di accredito.
5.3 I beni non accettai devono essere ritirati a cura e spese
del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Società. Nel caso in cui il Fornitore non provveda tempestivamente al ritiro dei beni, la Società a diritto di restituire i beni al Fornitore con addebito al Fornitore delle relative spese e oneri di spedizione, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo a titolo di compensazione.
5.4 Il Fornitore esonera la Società dall’onere di denunciare, a pena di decadenza ai sensi degli art. 14945 e 167 del codice civile, vizi e difetti anche apparenti dei beni e/o dei servizi forniti, anche nel caso di intervenuto utilizzo dei beni.
5.5 Il Fornitore non può subappaltare la fornitura di servizi a terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione scritta della Società.
6. Garanzia
6.1 Il Fornitore garantisce alla Società per il periodo di 2 (due) anni dalla data di accettazione dei beni e/o servizi (“Periodo di Garanzia”) che i beni e/o servizi oggetto del Contratto e/o Ordinativo di Fornitura sono:
i) costruiti, e realizzati a regola d’arte e in conformità alle caratteristiche previste nelle specifiche tecniche richieste dalla Società;
ii) Forniti completi e funzionanti privi di vizi e difetti ed idonei all’uso al quale servono abitualmente beni e/o servizi dello stesso tipo;
iii) Conformi agli standard di sicurezza ed ad ogni altra prescrizione di legge applicabile.
6.2 Durante il Periodo di Garanzia, su Richiesta della Società il Fornitore dovrà, a proprie spese ed oneri, effettuare le riparazioni, le sostituzioni ovvero eliminare prontamente il difetto di funzionamento dei beni e/o servizi denunciati dalla Società.
6.3 Il periodo di garanzia s’intenderà automaticamente prologato per un periodo di tempo pari a quello compreso tra la data di denuncia di eventuali vizi e/o difetti dei beni e/o servizi e la data di accettazione dei corrispondenti beni e/o servizi sostitutivi ovvero la data del riparazione e/o di eliminazione dei difetti.
6.4 nel caso di mancata sostituzione ovvero di insoddisfacente riparazione del bene e/o servizio o di eliminazione del difetto di malfunzionamento in tempi ragionevoli, la Società avrà discrezionalmente diritto di:
a) Effettuare o fare effettuare la sostituzione, la riparazione o l’eliminazione del difetto con addebito al Fornitore delle relative spese, trattenendo ove possibile il relativo ammontare a titolo di compensazione dal Corrispettivo ovvero da altri eventuali debiti nei confronti del Fornitore fondati su diversi rapporti contrattuali di fornitura; ovvero
b) ottenere una congrua riduzione del Corrispettivo; ovvero
c) risolvere il contratto e restituire i beni difettosi al Fornitore ed ottenere il rimborso integrale del relativo Corrispettivo.
6.5 gli standard e/o le specifiche tecniche di funzionamento dei beni e/o servizi indicate dalla Società non esimeranno il
Fornitore dall’obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti, economicamente congrue, conformi alla legge applicabile e dotati delle necessarie certificazioni e/o omologazioni.
7. Proprietà intellettuale
7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni e/o i servizi forniti non violano brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale di cui soggetti terzi siano titolari e si impegna a tenere indenne e manlevare la Società nei confronti di qualsiasi pretesa e/o contestazione di terzi a proposito
7.2 la produzione di beni su disegni, modelli o campioni forniti dalla Società deve essere limitata alle quantità ordinate dalla Società. Di conseguenza, il Fornitore dovrà distruggere gli eventuali scarti e quantitativi di prodotti in eccedenza e riconosce che ogni ulteriore fabbricazione e commercio di beni su disegni, modelli e campioni forniti dalla Società senza previa autorizzazione scritta dove considerarsi illecita.
8. Riservatezza
8.1 Il Fornitore non dovrà rivelare a terzi e non dovrà usare in alcun modo, salvo che per motivi strettamente inerente e necessari alla esecuzione del Contratto previamente comunicati alla Società, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzatura, apparecchi, macchine ecc. che dovessero essere messi a disposizione dalla Società di cui venga comunque a conoscenza in dipendenza e/o conseguenza dell’esecuzione del Contratto.
8.2 L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo vincola il Fornitore per la tutta la durata del contratto e dopo la sua seccazione per la sua massima durata consentita della legge applicabile, salvo che le informazioni delle quali il Fornitore sia venuto a conoscenza divengano di pubblico dominio
8.3 Il Fornitore è responsabile dei confronti della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, per l’esatta osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari nonché dei propri subappaltatori e subcontraenti e dei rispettivi, dipendenti, collaboratori e ausiliari.
8.4 In caso di osservanza dell’obbligo di riservatezza, il Fornitore dovrà risarcire alla Società tutti i danni subiti.
8.5 Salva previa autorizzazione scritta della Società, il Fornitore non può menzionare i rapporti di fornitura con la Società o il gruppo AGS nelle proprie comunicazioni pubbliche e/o promozionali.
9. Ispezione collaudi
9.1 E’ facoltà della Società, con particolare riferimento alle forniture e servizi di particolare importanza per l’organizzazione delle Società, eseguire in ogni momento, direttamente ovvero per mezzo di propri incarichi,
sopralluoghi e ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare i materiali impegnati, le modalità di lavorazione, le procedure e le relative risultanze, nonché lo stato di avanzamento delle forniture, attinenti alle attività svolte in esecuzione del Contratto/Ordinativa di Fornitura.
10. Qualità e sicurezza
10.1 I beni e/o servizi forniti e di relativi componenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia di armonizzazione tecnica e non pregiudicare in alcun modo (i) la salute e la sicurezza dei lavoratori degli utenti (ii) la salvaguardia dell’ambiente.
11. Divieto di cessione del contratto
11.1 Al Fornitore è fatto divieto di accedere in tutto o in parte i diritti e le obbligazioni derivanti dal Contratto. Il credito relativo al pagamento del Corrispettivo non può formare oggetto di cessione, delegazione o andato all’incasso.
12. Clausola risolutiva espressa
12.1 Le parti convengano che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali la Società a diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Fornitore;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali richiesti per la stipula del Contratto e delle autorizzazioni, permessi, abilitazioni per lo svolgimento delle attività ivi richieste;
- violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli articoli 7 (proprietà intellettuale), 8 (riservatezza), 10 (qualità e sicurezza), 11 (divieto di cessione del contratto).
12.2 Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o P.E.C., senza necessità di preavviso o di prevendita messa in mora.
12.3 Nei casi di risoluzione del Contratto, la Società ha facoltà di far eseguire le prestazioni ancora dovute dal Fornitore inadempiente ad altro Fornitore con addebito al Fornitore dei maggiori costi sostenuti, trattenendo ove possibile il relativo ammontare a titolo di compensazione dal Corrispettivo ove da altri eventuali debiti nei confronti del Fornitore fondati su diversi rapporti contrattuali di fornitura, senza pregiudizio dei ulteriori rimedi spettanti alla Società in base alla legge applicabile e del risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Fornitore.
13. Recesso
13.1 la Società può discrezionalmente recedere in qualunque momento dal contratto, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, dandone comuni9cazione al Fornitore con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
La Società potrà altresì recedere da Contratto con effetto della data di ricevimento della comunicazione di recesso nel caso in cui per qualsiasi motivo la Società cessi di gestire la Concessione rilasciate dalle autorità competenti per l’esercizio delle attività ricomprese nell’oggetto sociale.
13.2 Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare l’esecuzione del contratto.
13.3 In caso di recesso, la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i dovuti per i beni e/o servizi effettivamente eseguiti e accettati sino dalla data del recesso, senza che l’importo massimo previsto da Contratto/Ordinativo di Fornitura costituisca vincolo e non rinuncia del Fornitore a ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
14. Miscellanea
14.1 Nel caso in cui il contenuto di alcuna delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sia incompatibile con sopravvenuta disposizione imperativa, ovvero abrogate.
14.2 L’eventuale tolleranza Società rispetto a comportamenti attuati dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di acquisto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l’esatto adempimento.
14.3 La nullità, l’invalidità, ovvero inapplicabilità, anche parziale, per qualsiasi ragione, di una singola clausola delle presenti Condizioni Generale di Acquisto sarà scindibile e non inciderà sulla validità o sull’esecuzione delle Condizioni Generali di Acquisto nella loro interezza o di qualsiasi clausola disposizione.
14.4 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le modifiche saranno portate a conoscenza del Fornitore mediante pubblicazione sul sito www.altogardaservizi. E saranno efficaci per tutti i contratti conclusi successivamente alla pubblicazione della modifica
14.5 Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere eseguite per iscritto.
15. Legge Applicabile e foro competente
15.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, gli Ordinativi di Fornitura ed il Contratto sono disciplinanti della legge italiana.
15.2 Salve le ipotesi di competenza inderogabile previste per legge, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le
parti riguardo alla conclusione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, efficacia ed esistenza del Contratto saranno dovute dalla competenza esclusiva del Foro di Rovereto.
16. Privacy
16.1 Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo svolgimento del Contratto e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e xx.xx.., nonché del regolamento UE 2016/679.
Luogo, data:
Il Fornitore:
Ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di conoscere e approvare espressamente le seguenti clausole:
3. Fatturazione e pagamento; 4. Consegna dei beni/fornitura dei servizi; 5. Accettazione; 6. Garanzia; 11. Divieto di cessione del contratto; 12. Clausola risolutiva espressa; 13. Recesso; 15. Legge Applicabile e foro competente.