DIPARTIMENTO RISORSE
Firmato digitalmente da:
DI XXXXXXXXX XXXXX AVVOCATO REGIONE ABRUZZO
ALLEFGirAmTaOto“Cil”19/04/2021 19:12
Seriale Certificato:
51873874166443148936865709798742714214
Valido dal 20/07/2018 al 19/07/2021 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
DIPARTIMENTO RISORSE
Servizio Gare e Contratti
Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x.0 – 00000 L’Aquila xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) GESTITO DA CONSIP SPA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4, NELLE TIPOLOGIE BIANCA VERGINE (CON IL 100% DI FIBRE VERGINI DI CELLULOSA) E BIANCA RICICLATA (CON MINIMO IL 70% IN PESO DI FIBRE DI CELLULOSA RICICLATA), NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO. CIG 8716928C89
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di risme di carta per stampa e copie di formato A3 e A4, nelle tipologie bianca vergine (con il 100% di fibre vergini di cellulosa) e bianca riciclata (con minimo il 70% in peso di fibre di cellulosa riciclata), necessaria al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo. Il quantitativo di detta fornitura, stimato per 27 mesi, è indicato nell’Allegato A.1 “Determinazione dei fabbisogni e dei costi” al Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 – Durata, decorrenza contrattuale e importo dell’appalto
Il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e l’impresa aggiudicataria è a termine e limitato al tempo necessario per completare la fornitura oggetto d’appalto, come indicata nell’Allegato A.1 “Determinazione dei fabbisogni e dei costi” al Capitolato Speciale d’Appalto, presumibilmente pari a 27 mesi. Si precisa che il tempo stimato per completare la fornitura può diminuire o aumentare in base all’incremento o diminuzione dei fabbisogni dell’Amministrazione Regionale entro un limite massimo sia in aumento che in diminuzione di 150 giorni.
L’importo posto a base d’asta per la fornitura di risme di carta per stampa e copie di formato A3 e A4, nelle tipologie bianca vergine (con il 100% di fibre vergini di cellulosa) e bianca riciclata (con minimo il 70% in peso di fibre di cellulosa riciclata), necessaria al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo, per tutta la durata dell’appalto di 27 mesi, è pari a € 118.392,52 oltre Iva nella misura di legge.
La fornitura citata non prevede la presenza di manodopera presso le sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze). Conseguentemente la stima dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. è pari a 0 (zero) €.
Il valore dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, coincide con l’importo posto a base
d’asta e ammonta a complessivi 118.392,52 oltre iva ai sensi di legge.
Per l’appalto di che trattasi non è prevista la suddivisione in lotti di cui all’art.51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto tutte le prestazioni ivi contemplate costituiscono un univoco oggetto d’appalto appartenendo ad una medesima categoria e richiedono analoga specializzazione dell’operatore economico offerente pertanto il frazionamento delle stesse ne comprometterebbe la fattibilità.
Art. 3 - Finanziamento
All’onere derivante dal presente appalto si farà fronte con i fondi propri dell’Amministrazione regionale.
Art. 4 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
E’ ammessa la partecipazione alla gara a tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti sul MePa nella cat. “Beni/cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, invitati a presentare offerta e in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico organizzativa appresso elencati.
Gli operatori economici invitati hanno facoltà di presentare offerta quali mandatari di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, con altre Imprese già abilitate al MEPA al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
L’operatore economico invitato deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC e seguendo le istruzioni ivi riportate per il rilascio del “PASSOE” da allegare obbligatoriamente all’offerta.
Per la partecipazione alla presente procedura sono necessari i seguenti requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa:
A) Requisiti di ordine generale
A1: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
A2: non trovarsi in alcuna altra situazione ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione e in particolare insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
A3: (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list) dichiarazione del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
B) Requisiti di idoneità professionale
B1: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto d’appalto o similare;
B2: (Per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) Iscrizione presso l’Albo delle Società Cooperative;
C) Requisiti di capacità tecnico organizzativa
C1: aver svolto nell’ultimo triennio, antecedente la data della presente lettera d’invito, almeno due forniture di carta per stampa per conto di enti pubblici o privati e per un importo complessivo, al netto dell’iva, almeno pari al valore dell’appalto di euro 118.392,52.
Resta ferma la possibilità della costituzione di raggruppamenti di imprese di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o di ricorrere all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica organizzativa richiesti nel presente paragrafo.
Resta inteso altresì che, a pena di esclusione, in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g):
- la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere tecnico organizzativa in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste; in
ogni caso, non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni;
- in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti; in ogni caso, non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni.
Art. 5 – Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
In ogni caso l’ausiliaria subentrante deve già essere ammessa allo SDAPA al momento dell’invio della lettera di invito.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite ribasso sull'importo delle forniture posto a base di gara.
Sarà valutata la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto all’art.97 del medesimo codice degli appalti. Detta soglia di anomalia è determinata, se il numero delle offerte è minore di 15, come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Se il numero delle offerte è maggiore di 15 la soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Qualora il numero dei concorrenti che presenteranno offerta fosse inferiore a 5 non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia come sopra descritto e la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
Ai sensi dell’art.97, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come descritto sopra. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
Tuttavia si precisa che non ci si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 97, co. 8, del Codice dei Contratti qualora, in ragione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, l’esercizio della predetta facoltà determinasse l'esclusione automatica di tutti concorrenti ammessi. In tal caso si procederà alla verifica dell’anomalia della prima classificata, e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ovvero si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, ultimo periodo del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria sarà determinata in favore della migliore offerta non anomala.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente di un’apposita commissione nominata ad hoc.
Si Procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida purché la stessa risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto. Vale inoltre il disposto dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo cui le stazioni a ppaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 7 – Subappalto
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Si precisa che i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell’art. 105 del Codice, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In particolare, ai sensi della lett. c-bis) di cui al predetto comma 3, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto.
Art. 8 – Documentazione a corredo dell’offerta
Per essere ammesso alla gara l'operatore economico partecipante dovrà presentare l’offerta tramite la piattaforma MePA, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno martedì 04/05/2021, pena la tassativa esclusione dalla gara, costituita da:
- documentazione amministrativa;
- offerta economica.
Le dichiarazioni, i documenti presentati a corredo delle stesse e la compilazione dei modelli forniti deve essere redatta utilizzando la lingua italiana.
La documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma MePA dovrà contenere:
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (All. C.3) di cui all’art.85, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione, caricato sulla piattaforma MePA composto dalle parti sottoelencate.
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; tutti i documenti indicati a successivo punto 9); PASSOE dell’ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
- Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto (Sez. A-B-C-D).
- Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale prevista nel presente disciplinare; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica prevista nel presente disciplinare; la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del
requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale come la ISO 14000.
-Parte V– Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
2) Istanza di partecipazione e modelli di cui all’Allegato C.1 relativi alle dichiarazioni integrative e aggiuntive. Il concorrente, tra le altre, dovrà rendere la Dichiarazione in ordine alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett c), c-bis, c-ter) c-quater: del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs.
n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i. L’operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. La stazione appaltante procederà alla valutazione di qualsiasi provvedimento esecutivo secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guide ANAC
n. 6. Si precisa inoltre che è onere del Concorrente produrre tutti i documenti pertinenti al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. La suddetta dichiarazione - che dovrà essere resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
3) Dichiarazioni di avvalimento di cui all’Allegato C.2;
4) Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo di allegati, sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante dell’operatore economico.
5) Cauzione provvisoria a garanzia della stipula del contratto per un ammontare pari al 2% del valore del servizio, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n° 50/2016, corrispondente ad euro 2.367,85 (duemilatrecentosessantasette euro e ottantacinque centesimi).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018
n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
6) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell’art.93, c.8 del Codice. Tale impegno non è dovuto se l’operatore economico è costituito da microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7) “Passoe” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, rilasciato dal sistema AVCPASS per la partecipazione alla gara di che trattasi; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, bisogna produrre anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
8) Patto di Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015, allegato
C.4 al presente disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico;
9) (eventuale) Documentazione relativa all’avvalimento. In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, oltre alle dichiarazioni indicate al precedente punto 3), il contratto in Originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
10) (eventuali) atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
In caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica non ancora costituiti occorre presentare la “Dichiarazione di impegno a costituire un R.T.I.” secondo il modello in allegato al presente disciplinare (All. C.1).
11) documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 (sedici/00). A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio (istanza di partecipazione) su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l’indicazione del CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale. In quest’ultimo caso l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ss.mm.ii., rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il
modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara. L’operatore economico potra seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo deve essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I., allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.
12) Per dimostrare la rispondenza della fornitura delle risme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.2 dell’Allegato II del D.M. 12/10/2009 (carta riciclata) e di cui al paragrafo 5.2 dell’Xxxxxxxx XX xxx X.X. 00/00/0000 (xxxxx mista o vergine), aggiornato nel 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. nr.102 del 03/05/2013, occorre produrre:
- dichiarazione da rendere a cura del legale rappresentante dell’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante:
• denominazione della cartiera che produce le risme che s’intende fornire;
• denominazione commerciale della carta che s’intende fornire corredata dalla scheda tecnica;
- copia dichiarata conforme all’originale in proprio possesso da parte del legale rappresentante dell’operatore economico:
• del certificato ISO 9001 della cartiera;
• delle certificazioni della cartiera tra quelle riportate rispettivamente ai paragrafi 4.2 per la carta riciclata e 5.2 per la carta mista o vergine dell’Allegato II del D.M. 12/10/2009. Si riportano di seguito per estratto i suddetti paragrafi.
4.2.1 – Requisiti delle fibre
4.2.2 – Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni
5.2.1 – Requisiti delle fibre
5.2.2 – Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, c.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’offerta economica dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Deve riportare:
- l'indicazione della percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base di gara.
- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore economico concorrente e la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, entrambi contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c.10 d.lg.n.50/2016).
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza sul modulo offerta tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere
L’offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere caricata sul Mepa, nell’apposita sezione dedicata alla gara di che trattasi, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Art. 9. Seduta di gara
L’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno giovedì 06/05/2021 alle ore 09:30 in seduta pubblica direttamente sulla piattaforma MePA.
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
Durante la prima seduta di gara il Responsabile del Procedimento o un seggio di gara appositamente nominato il seggio di gara istituito ad hoc procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate attraverso il Sistema;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Successivamente il R.U.P. o il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d’oneri;
b) ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) in caso di esclusioni, a rimettere il verbale dell’esclusione al RUP che, successivamente, proporrà l’adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla procedura.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione
(almeno 1 giorno) ai concorrenti ammessi, sempre mediante la sezione “COMUNICAZIONI”. Terminato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento o il seggio di gara, in seduta pubblica, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, procederà con l’apertura delle offerte economiche, rendendo visibile per ciascun concorrente:
i) i ribassi offerti;
ii) l’eventuale soglia di anomalia e gli eventuali operatori economici esclusi. La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria.
Qualora fosse necessario procedere alla verifica dell’anomalia della migliore offerta e di quelle che seguono in graduatoria, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.
Il RUP provvederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a proporre i casi di
esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistono gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in quanto in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Art. 10. Aggiudicazione
Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto
L’aggiudicazione verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante e diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 – comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 11. Documentazione da presentare in sede di verifica dei requisiti
L’Aggiudicatario dovrà produrre:
- a dimostrazione della capacità tecnico organizzativa (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) come mezzo di prova (All. XVII del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) l’indicazione di almeno due forniture di carta per stampa eseguite per conto di enti pubblici o privati negli ultimi tre anni dalla data di trasmissione della lettera d’invito, corredato dai relativi certificati di corretta esecuzione e buon esito recanti altresì l’importo del contratto.
Art. 12. Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria.
In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito.
Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono:
la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato;
- specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante;
- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.
Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa.
Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e la stipula della cauzione definitiva verrà sottoscritto e scambiato tramite la piattaforma del MePA, il contratto d’appalto a corpo. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Art. 13 Disciplina dell’accesso agli atti della gara
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’accesso agli atti è differito:
– nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
– in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice fiscale).
Ulteriori disposizioni inerenti la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari sono riportate all’art.9 del C.S.A..
Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso
La Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti nel C.S.A all’art.32, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da trasmettere in forma scritta tramite PEC. Ulteriori disposizioni relative alla risoluzione sono riportate all’art.14 del C.S.A..
L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all’Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ulteriori disposizioni relative al recesso sono riportate all’art.15 del C.S.A..
Art. 16 Pagamento
Il pagamento del servizio prestato sarà effettuato ogni qual volta sarà raggiunto il 5% dell’importo contrattuale e l’ultima a completamento della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico, su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle stesse e previa attestazione, da parte del Servizio Gare e Contratti, che curerà la gestione, di regolare esecuzione della fornitura.
Ulteriori informazioni relativamente alle modalità di pagamento sono riportate all’art.8 del CSA.
Art. 17 Ulteriori informazioni
A) La S.A. procederà, ai sensi dell’art.36, comma 6-ter alla verifica delle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario in sede di gara relativamente al possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-organizzativa. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver effettuato tali verifiche. Nel caso di sfavorevole esito della verifica si procederà all’annullamento con atto motivato dell’aggiudicazione delle forniture oggetto d’appalto ed all’aggiudicazione delle stesse al concorrente che segue nella graduatoria.
B) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato avvio del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della L.120/2020.
C) Per le procedure di ricorso avverso i documenti di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione della lettera d’invito, si farà riferimento al competente Tribunale Amministrativo Regionale. I ricorsi avverso la lettera d’invito dovranno essere notificati all’Avvocatura della Giunta Regionale d’Abruzzo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della medesima lettera d’invito. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificati sempre all’Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 18 Osservanza condizioni normative C.C.N.L.
Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, l’operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si effettua la fornitura.
Art. 19 Richieste di Chiarimento
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse mediante la Piattaforma informatica Acquisti in rete PA attraverso la sezione “COMUNICAZIONI”. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sempre nella sezione “COMUNICAZIONI” almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 20 Registrazione e spese
Le spese inerenti l’eventuale registrazione del contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 21 Trattamento dati personali
L’Impresa aggiudicataria acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 al trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto. Maggiori specifiche sulle modalità di trattamento dei dati trasmessi a corredo dell’offerta sono riportate all’art.23 del CSA.
Art. 22 Foro competente
In caso di contestazioni di qualsiasi natura inerenti la presente procedura di gara, la competenza è
del T.A.R. sezione di L'Aquila.
Il Dirigente pro tempore del Servizio Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
ALLEGATI:
- All. C.1 “Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative e aggiuntive”;
- All. C.2 “Dichiarazioni di avvalimento”;
- All. C.3 “D.G.U.E.”;
- All. C.4 “Patto di Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015”;