PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
l’Università degli Studi di Siena, C.F. 80002070524, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19 gennaio 1965, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018
n. 255, di seguito denominata “Università”
e
la Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue (nel seguito Legacoop) con sede legale in Firenze, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata per la firma del presente accordo dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 1° novembre 1967, di seguito nominata “Legacoop Toscana”.
Premesso che:
- l’Università di Siena si caratterizza quale Xxxxxx che rivolge una particolare attenzione ai servizi di orientamento in uscita e di inserimento nel mondo del lavoro ai propri studenti, nonché all'occupabilità dei propri laureati, e a tal fine promuove collaborazioni con soggetti significativi del contesto territoriale, sostenendone così la ricerca e l’innovazione;
- L’Università di Siena è impegnata ad incrementare e rafforzare le attività volte al consolidamento del legame con il territorio e con il mondo imprenditoriale in esso presente, al fine di contribuire al suo sviluppo economico e sociale;
- Legacoop Toscana è un’associazione di cooperative che ha tra i propri obiettivi: promuovere attività di ricerca economica e sociale; promuovere e favorire i processi innovativi in ogni ambito e settore di attività dei propri associati; diffondere la cultura cooperativa presso le scuole, le università e le istituzioni culturali; costituire un significativo punto di riferimento per la promozione dell’occupazione giovanile;
- Legaccoop si è recentemente attivata per sviluppare e consolidare, a livello sistemico e non solo di singole cooperative, i rapporti tra mondo accademico e mondo produttivo. Fra le attività previste in questo percorso rientrano: seminari all’interno degli insegnamenti dei singoli corsi di laurea, la promozione di tirocini e premi di laurea, iniziative di sostegno alla formazione post-universitaria e alla creazione di start up cooperative, la collaborazione all’organizzazione di studi e ricerche ed eventi pubblici presso gli atenei.
E che a tal fine:
- l’Università di Siena e Legacoop Toscana intendono sviluppare e consolidare reciproci rapporti di collaborazione nel perseguimento delle rispettive finalità e nel rispetto dei rispettivi statuti collaborando ad azioni di sistema volte a ottimizzare le sinergie tra il
- mondo accademico e il mondo produttivo rendendo più efficaci le interazioni per lo sviluppo di iniziative formative, di orientamento ai percorsi formativi e di orientamento al lavoro, di progetti di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, formazione all’imprenditorialità e per l’avvio di start up innovative;
- l’Università di Siena e Legacoop Toscana concordano sulla necessità di sviluppare e rendere stabili le collaborazioni su iniziative di comune interesse, al fine di valorizzare le reciproche strategie di sviluppo;
- l’Università di Siena e Legacoop Toscana mirano a contemplare diverse modalità di collaborazione in tema di occupabilità e di imprenditorialità giovanile, per costruire dal basso un futuro più sostenibile per la nostra economia e la nostra società;
- l’Università di Siena e Legacoop Toscana si impegnano a ricercare modalità di integrazione tra i percorsi di studio e di lavoro dei giovani studenti congiuntamente all’individuazione di opportunità che nascono dall’incrocio tra offerta e ricerca di profili professionali.
Art. 1 – Premesse
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO
quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2 – Oggetto
Per gli specifici progetti e iniziative verranno stipulate separate e successive convenzioni di dettaglio nel rispetto del presente Protocollo.
Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per la definizione delle modalità di attuazione delle tematiche di interesse comune riportate nelle premesse.
Nello specifico si impegnano ad:
- Attivazione di contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (AAFR) per il conseguimento del titolo di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico nonché di altri titoli di studio di alta formazione quali master di I e di II livello, dottorato di ricerca. Nell’ambito di tale Accordo si prevede la possibilità per le Cooperative che aderiscono a Legacoop Toscana di stipulare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca sulla base delle specifiche esigenze delle singole Cooperative; il numero dei contratti che potranno essere stipulati, sarà determinato dalle Cooperative stesse. L’individuazione dei corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, nonché dei master e dei corsi di dottorato, sarà concordata tra le Parti e specificata in apposito bando, che regolamenterà anche i requisiti di accesso alla selezione, come da Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Siena e Legacoop Toscana finalizzato all'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca che si allega quale Allegato n. 1. La pubblicazione del bando è subordinata alla sussistenza di esigenze di assunzione di risorse in apprendistato delle Cooperative che aderiscono a Legacoop Toscana. Le modalità di selezione dei candidati e l’individuazione dei lavoratori
apprendisti da assumere sono rimesse alla discrezionale valutazione delle singole Cooperative. La disciplina puntuale del rapporto tra il singolo lavoratore apprendista e la Cooperativa sarà definita nel contratto di apprendistato ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 e segg. D.lgs. n. 81/2015 e del CCNL del settore di riferimento vigente al momento dell’assunzione.
- Attivare Esperienze in Cooperativa, ovvero selezionare studenti partecipanti a tirocini curriculari e/o non curriculari, di formazione e di orientamento e/o di inserimento al lavoro, e a Project work, che saranno disciplinati con separato atto e in funzione delle specifiche esigenze annuali delle cooperative aderenti a Legacoop Toscana;
- Attivare Co-Teaching area attraverso la partecipazione di esperti del mondo cooperativo individuati da Legacoop Toscana disponibili a fornire attività didattica per l’organizzazione seminariale o di giornate tematiche di introduzione all’impresa cooperativa.
- Attivare workshop mirati all’aggiornamento di Manager di cooperative su tematiche rispetto alle quali l’Ateneo, congiuntamente alle cooperative aderenti a Legacoop Toscana, ritenga di poter offrire contributi di innovazione e/o internazionali.
- Attivare collaborazione mirata ad attività di placement al fine di garantire ad entrambe le parti una piena e completa visibilità negli eventi organizzati per il collocamento lavorativo dei ragazzi al termine della loro carriera formativa.
- Attivare collaborazione mirata alla progettazione dei percorsi universitari, basandosi sui reali fabbisogni delle cooperative, al fine di preparare le figure professionali necessarie, attraverso una costante collaborazione che può portare all’inserimento di nuove materie all’interno dei percorsi esistenti, o alla creazione di percorsi ad hoc extra laurea di specializzazione o di altra natura.
- Attivare la promozione di eventi specifici che trattino temi vicini al mondo della cooperazione e che abbiano al tempo stesso una rilevanza scientifica e interesse per il mondo accademico; la collaborazione riguarderà altresì indagini, ricerche o studi di interesse comune.
Resta intesa la disponibilità delle Parti a valutare l’attuazione di qualsiasi altra iniziativa di cooperazione (attività seminariali programmate, partnership nella organizzazione di ricerche su temi individuati da gruppi di studio paritetici, organizzazione di convegni periodici, percorsi di formazione aziendali, etc.) da definire nelle modalità di espletamento in appositi bandi ed in funzione di esigenze specifiche.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
Le convenzioni attuative dovranno riportare il riferimento al presente Protocollo e disciplinare termini e modalità di attuazione della collaborazione specificando in particolare: gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria; gli aspetti legati alla riservatezza e all’utilizzo della proprietà dei risultati nonché gli aspetti relativi alla sicurezza, alla protezione sanitaria del personale coinvolto e all’utilizzazione di locali, laboratori e attrezzature.
Art. 4 – Borse di studio per tesi di laurea
Legacoop si impegna a finanziare borse di studio per tesi di laurea svolte su argomenti che riguardano il mondo della cooperazione.
Art. 5– Rinvio
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla proprietà dei risultati, privacy e oneri si rinvia alle convenzioni attuative di cui all’art. 3.
Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso
Il Protocollo avrà efficacia tra le parti dalla data della sottoscrizione e avrà una durata quinquennale. Le parti potranno rinnovare il Protocollo in forma scritta. Ciascuna Parte può recedere dall’accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all’altra parte. Resta inteso che, in caso di recesso o scadenza dell’Accordo per decorso termine, eventuali convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 che non siano ancora concluse non verranno interrotte prima della loro scadenza.
Art. 7 – Foro competente
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunziato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Art. 8 – Registrazione e bollo
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti.
Il presente accordo non comporta oneri economici per entrambe le parti.
Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi dei legge.
Siena, data della firma digitale
Per l’Università degli Studi di Siena Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
……………………………………………………………….
Per la Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
……………………………………………………………………….
ALLEGATO N.1
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E [DENOMINAZIONE COOPERATIVA] PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
tra
Università degli Studi di Siena, C.F. 80002070524, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19 gennaio 1965, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018.
e
[DENOMINAZIONE COOPERATIVA]
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato a un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e reca in allegato lo schema di Protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato (D.M. 12 Ottobre 2015);
Premesso che
L’Università di Siena risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto Università di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 6, e ai fini del presente Protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
la Cooperativa, in qualità di datore di lavoro, risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo;
contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:
a. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b. capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7
Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi
Il presente Protocollo individua le modalità di attuazione della seguente tipologia di percorso:
1. apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
Art. 3 Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2. i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b. dei contenuti del Protocollo e del piano formativo individuale;
c. delle modalità di selezione degli apprendisti;
d. del doppio “status” di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in Cooperativa.
6. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.
Art. 4 Piano formativo individuale
1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello che costituisce parte integrante del decreto attuativo, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a. i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b. ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c. il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d. la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
Art. 5 Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze
1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
b. i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
c. le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a. gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b. i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Xxxx apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.
Art. 7 Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente Protocollo.
Art. 8 Decorrenza e durata
1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. È facoltà di entrambe le Parti di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’altra. Nel corso della sua vigenza l’Accordo potrà essere modificato e/o integrato su comune volontà delle parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto.
3. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.
4. Il presente Protocollo non comporta oneri economici per entrambe le parti.
5. Il presente Protocollo viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi di legge. Le spese di bollo sono a carico dell’Ateneo. La registrazione è prevista in caso d’uso.
Siena, data della firma digitale
Università degli Studi di Siena
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
[Denominazione Cooperativa]
Il legale rappresentante