Delibera del Direttore Generale n. 554 del 08-10-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 554 del 08-10-2021
Proposta n. 1043 del 2021
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DA STIPULARE CON L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PER LA COLLABORAZIONE CLINICA, SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE IN AMBITO ORTOPEDICO PEDIATRICO.
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 554 firmata digitalmente il 08-10-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DA STIPULARE CON L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PER LA COLLABORAZIONE CLINICA, SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE IN AMBITO ORTOPEDICO PEDIATRICO. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 6 | Schema di accordo |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- l’AOU Meyer è Ospedale di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per la Pediatria, con una reputazione di struttura di eccellenza riconosciuta anche all’estero che vede caratterizzata la sua missione dal connubio tra la pratica clinica e la ricerca scientifica;
- l’AOU Meyer promuove il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
- l’Istituto Ortopedico Rizzoli è un Istituto ad indirizzo ortopedico-traumatologico che opera in tale campo e che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli è attiva la SC Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico e Degenerativo specializzata nella diagnosi e trattamento di patologie del rachide, di origine oncologica, degenerativa e post-traumatica ed in generale diagnosi e trattamento di tutte le patologie a carico della colonna vertebrale (cervicale, toracica, lombosacrale): deformità, patologie infettive, traumatiche e degenerative (artrosiche);
- l’Istituto Rizzoli e l’AOU Xxxxx effettuano annualmente un numero rilevante di interventi chirurgici ortopedici su pazienti pediatrici in ambito oncologico, vertebrale, traumatologico, chirurgico- ricostruttivo;
Rilevato che è interesse di questa Azienda potenziare la propria rete di collaborazioni con partner di alta specializzazione in ambito pediatrico e poter così accrescere le reciproche conoscenze cliniche e scientifiche;
Dato atto che, al fine di fornire ai pazienti pediatrici risposte cliniche efficaci innovative e di altissima specializzazione, con nota prot. 3360/2021 è stata formalizzata all’Istituto Rizzoli una proposta di collaborazione in ambito ortopedico pediatrico con l’intento di sviluppare progetti di comune interesse sia nell’ambito assistenziale, che nella ricerca e formazione, oltreché nell’innovazione;
Preso atto che, a seguito di intese tra le Parti, è stato predisposto uno schema di accordo quadro per la disciplina dei termini e delle condizioni della collaborazione, avente durata quinquennale dalla data di sottoscrizione;
Rilevato che l’accordo quadro individua le aree di attività oggetto della collaborazione, rinviando l’attivazione di specifici progetti ad apposite convenzioni attuative che preciseranno nel dettaglio le attività, i ruoli, le modalità di attuazione, la determinazione degli oneri economici conseguenti, nonché gli aspetti di natura tecnica e organizzativa;
Visto lo schema dell’accordo quadro allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che dalla stipula dell’accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Meyer;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di sottoscrivere tempestivamente l’accordo ed avviare fattivamente la collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Xx approvare lo schema di accordo quadro da stipulare con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, diretto alla regolamentazione di attività di collaborazione clinica, scientifica e di formazione in ambito ortopedico pediatrico.
2) Di rinviare a successive convenzioni attuative, che preciseranno nel dettaglio le attività, i ruoli, le modalità di attuazione, la determinazione degli oneri economici conseguenti, nonché gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, l’attivazione di specifici progetti.
3) Di dare atto che dalla stipula dell’accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i in considerazione della necessità di sottoscrivere tempestivamente l’accordo ed avviare fattivamente la collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
All. A
Accordo quadro per la collaborazione clinica, scientifica e di formazione in ambito ortopedico pediatrico
TRA
L’Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito IOR o Istituto) di Bologna con sede amministrativa in Bologna, via di Barbiano 1/10 (codice fiscale e P.IVA 00302030374), rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a il , il quale interviene ed agisce al presente atto nella qualità di Direttore Generale dell’Istituto stesso,
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx (di seguito Meyer) con sede in Xxxxxxx, X.xx X. Xxxxxxxxxx, 00, C.A.P. 50139, codice fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a il , il quale interviene ed agisce al presente atto nella qualità di Direttore Generale dell’Azienda stessa Ospedaliero Universitaria Meyer (di seguito congiuntamente le parti).
PREMESSO CHE:
- Il Rizzoli è un Istituto ad indirizzo ortopedico-traumatologico che opera in tale campo quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. Il Rizzoli, sulla base della L.R. n.29/2004 e modifiche successive, è un ente a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. L’Istituto Ortopedico Rizzoli è parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Xxxxxx-Romagna nel cui ambito svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività di assistenza, di ricerca e formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
- Presso lo IOR è attiva la SC Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico e Degenerativo specializzata nella diagnosi e trattamento di patologie del rachide, di origine oncologica, degenerativa e post-traumatica ed in generale diagnosi e trattamento di tutte le patologie a carico della colonna vertebrale (cervicale, toracica, lombosacrale): deformità, patologie infettive, traumatiche e degenerative (artrosiche).
- Il Meyer è un’Azienda Ospedaliero Universitaria di diritto pubblico ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’AOU Xxxxx fa parte del Servizio sanitario nazionale e in particolare del Sistema sanitario della Regione Toscana. E’ integrata con l’Università degli Studi di Firenze con la quale svolge, in maniera unitaria, funzioni di assistenza, didattica e ricerca. Si caratterizza per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti sino al raggiungimento della loro maggiore età nel rispetto,
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comunque, del principio della continuità assistenziale. Il Meyer è un ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica.
- Presso entrambe le strutture sono annualmente eseguiti un numero rilevante di interventi chirurgici ortopedici su pazienti pediatrici in ambito oncologico, vertebrale, traumatologico, chirurgico-ricostruttivo.
- Presso il Meyer si eseguono annualmente un numero significativo di interventi di neuro-ortopedia;
- Le Parti manifestano in questa sede l’interesse a collaborare al fine di incrementare le proprie conoscenze cliniche, scientifiche e di formazione in campo ortopedico pediatrico anche per poter fornire all’utenza e ai pazienti una risposta super- specialistica in ortopedia pediatrica, capace di integrare le diverse competenze e di prendersi cura di qualsiasi patologia ortopedica, finalizzando la cura globale del paziente, la ricerca scientifica e la formazione;
- Richiamato l’art 15 della Legge 241/90 che prevede che “le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Valore delle Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Finalità e Ambiti di collaborazione delle parti
2.1 Le parti intendono attivare una collaborazione reciproca con scopi assistenziali, scientifici, di formazione ed educazione continua, al fine di fornire ai pazienti pediatrici risposte cliniche efficaci innovative e di altissima specializzazione, facilitando ed incoraggiando i contatti e gli scambi tra i clinici e i ricercatori, anche promuovendone l’accesso presso le reciproche strutture (ambulatori, reparti, sale operatorie, laboratori).
2.2. La collaborazione fra le Parti comprenderà le seguenti aree di attività:
a) Chirurgia vertebrale della scoliosi idiopatica e secondaria dell'età evolutiva. La collaborazione tra specialisti IOR e specialisti Xxxxx xxxx effettuata attraverso percorsi di valutazione e trattamento condivisi, finalizzati a garantire il miglior percorso assistenziale per ogni singolo paziente.
b) Ortopedia e traumatologia pediatrica. La collaborazione si svolgerà attraverso la ricerca congiunta e la condivisione di protocolli sulle patologie più frequenti (come ad esempio piede torto e displasia dell'anca), sulla chirurgia ricostruttiva e degli esiti, sulle dismetrie e sulle deviazioni dell'asse. Si svolgerà
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inoltre attraverso l’attivazione di studi in traumatologia pediatrica e la promozione di incontri nei quali confrontarsi su nuovi modelli di ricerca clinica. Saranno inoltre attivati percorsi di formazione comune in materia di ortopedia pediatrica.
c) Ortopedia oncologica pediatrica. Le parti si impegnano a costituire un team interaziendale per l’analisi dei casi più complessi relativi a pazienti oncologici pediatrici ed ad avviare un costante confronto sulla realtà virtuale, le simulazioni, la stampa 3D e tutti i suoi ambiti applicativi. Le parti si impegnano ad attivare studi congiunti sulle nuove prospettive tecnologiche e sulla loro applicazione in ambito pediatrico. Si impegnano inoltre a intraprendere studi sui nuovi sistemi custom per protezione della fisi e risparmio della crescita e a collaborare sulle ricostruzioni biologiche.
d) Neuro ortopedia. Le parti si impegnano a sviluppare protocolli congiunti inerenti la gait analysis e condividere le best practice, individuando standard procedurali e di recupero funzionale. Le parti si impegnano a promuovere progetti condivisi di studio e di ricerca con la finalità di migliorare la qualità di vita dei pazienti complessi.
e) Malattie metaboliche e displastiche dell'osso. Ai fini della cura e di ricerca le parti si impegnano a sviluppare percorsi di analisi della casistica più rilevante, finalizzati allo studio di patologie rare e destruenti. Si impegnano inoltre a confrontarsi sulle soluzioni chirurgiche dedicate e multi-interdisciplinari, per la cura integrata di pazienti difficili.
Art. 3 Modalità di attuazione
Le Parti acconsentono che il proprio personale specificatamente individuato in apposite convenzioni attuative che saranno sottoscritte a completamento del presente accordo, effettui l’attività di cui all’articolo 2, a livello sia clinico che di ricerca e formazione, presso le reciproche sedi.
Sarà pertanto consentito l'accesso ai locali interessati e l'uso della strumentazione delle Parti. In ambedue i casi valgono le norme e i regolamenti della Parte ospitante. In ogni caso, l'uso di strumentazione dovrà avvenire a seguito di accordi con il responsabile delle apparecchiature.
Nell'ambito di questo Accordo potranno essere successivamente concordati tra le parti e attivati specifici progetti, definiti da apposite convenzioni attuative, che preciseranno nel dettaglio le attività, i ruoli, l’utilizzo delle maggiori risorse e le loro modalità di attuazione, nonché gli aspetti di natura tecnica e organizzativa.
Nelle convenzioni verranno individuati i coordinatori delle attività comuni e definiti i relativi regimi di titolarità.
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Art. 4 Durata
La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ogni convenzione attuativa dovrà prevedere la data di avvio e terminerà allo scadere del presente accordo quadro.
Al termine di detto periodo le Parti contraenti potranno rinnovare il presente Accordo Quadro, previo accordo scritto e per un periodo di durata da concordarsi, escluso ogni tacito rinnovo.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.
Art. 5 Oneri rinvio
Le convenzioni attuative di cui all’art 3 prevedono la regolamentazione degli aspetti economici inerenti la specifica collaborazione che in esse è definita.
Art. 6 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi all’altra Parte mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
IOR: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Meyer: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 7 - Copertura assicurativa
Le parti rispondono a titolo di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente accordo. La copertura RCT si intende prestata alle condizioni della polizza aziendale se in vigore o in regime di gestione diretta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Lo IOR garantisce che il proprio personale dipendente, i collaboratori che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di MEYER saranno soggetti a copertura a esclusivo onere e carico di IOR, come previsto dalla normativa vigente e come da programma regionale per la gestione diretta dei sinistri, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
MEYER garantisce che il proprio personale dipendente e i collaboratori, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IOR, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di MEYER, come previsto dalla normativa vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
Art. 8 – Privacy- Riservatezza - Codice di Comportamento
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In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 ed dal D.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, le parti danno atto che le attività oggetto della presente convenzione comporteranno il trattamento di dati personali e ciascuna si impegna ad effettuare tale trattamento per le sole finalità indicate nella convenzione ed in modo strumentale all’espletamento della stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge e della normativa comunitaria e/o alle prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali. I predetti dati saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione, esattezza ed integrità dei dati, nonché in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di riservatezza e di protezione dei dati medesimi.
In particolare, per le finalità di cura e assistenza oggetto della presente convenzione, ciascuna parte effettuerà le operazioni di trattamento dei dati in qualità di titolare, laddove sia anche responsabile del percorso di cura e assistenza dei pazienti/utenti ai quali i predetti dati si riferiscono. Nel caso in cui dalle dinamiche di esecuzione della presente convenzione dovesse emergere che una parte sia tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra parte, le medesime provvederanno a individuare gli ambiti dei trattamenti e procederanno, di conseguenza, a formalizzare, con separati atti di designazione, le eventuali nomine a responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, a definire i ruoli privacy e a disciplinare i relativi adempimenti.
Per quanto riguarda le finalità di ricerca e studio oggetto della presente convenzione, gli ambiti e i ruoli privacy verranno disciplinati dalle parti all'interno di singoli protocolli, progetti e/o documenti che verranno redatti con riferimento ai singoli studi e/o progetti di ricerca, in ottemperanza anche delle specifiche disposizioni del Comitato Etico.
Ciascuna parte si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione della presente convenzione, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati. I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni per le quali la comunicazione/diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge e per effetto di provvedimenti giudiziari.
Il MEYER, l’Istituto Rizzoli e tutto il personale sanitario coinvolto sono altresì tenuti, per quanto applicabile, al rispetto delle norme di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 relativamente agli obblighi di condotta come richiamati nel Codice di Comportamento e dai rispettivi regolamenti aziendali.
Art. 9 Foro
Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.
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In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Bologna quale foro competente ed esclusivo.
Art. 10 Sicurezza
Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei rischi interferenziali condivisi e delle normative antincendio degli edifici.
Art. 11 Registrazione e Bollo
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.
Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L’imposta di bollo pari a Euro 32,00 è posta a carico di Meyer il quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 57270 del 10.06.2014 integrata con Prot. n. 67617 del 03.07.2020.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 131/86 – Tariffa parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
Art. 12 – Norme finali
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, le Parti rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le parti si impegnano a disciplinare con successivi accordi eventuali progetti di ricerca e l'eventuale sfruttamento e pubblicazione dei risultati ottenuti tramite la collaborazione oggetto del presente accordo.
Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso all'altra Parte. In tale caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli Per L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
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