CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Condizioni Generali Contratto di Pacchetto Turistico
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero pubblicata sul sito, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art.36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da un’Agenzia di Viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore, e quest’ultimo avrà il diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale è disciplinata dagli artt.32-51 novies del D.Lgs. n 79 del 23 maggio 2011 (cosiddetto “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n.2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto (e quindi anche la L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970), appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice di Navigazione (R.D. n.327 DEL 30.03,1942). Ulteriori disposizioni legislative dovessero intervenire nel corso di validità del catalogo, con effetti modificativi o abrogativi delle condizioni di contrattuali di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.
REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui si rivolge il viaggiatore, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente. L’organizzatore ed il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
DEFINIZIONI (Art.33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intente per:
A. Viaggiatore o turista: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
B. Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
C. Organizzatore: il professionista che combini pacchetti o li venda o li offra direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista;
D. Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra pacchetti combinati da un organizzatore
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (Art.33, comma 1, n.4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
- combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1) Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
- la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
- i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito;
- l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
- l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
- i pasti forniti;
- le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
- i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
- la lingua in cui sono prestati i servizi;
- se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore. Se il viaggiatore ha acquistato il pacchetto di viaggio presso un’Agenzia di Viaggi venditrice, l’organizzatore invierà la conferma di prenotazione all’agenzia che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto o nella corrispondenza precedente fra le parti, all’atto della sottoscrizione della proposta, ovvero nel momento della prenotazione o richiesta impegnativa, il viaggiatore o il venditore dovranno corrispondere all’organizzatore:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica;
b) un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. L’Organizzatore può richiedere il pagamento di un acconto maggiore o ulteriori acconti successivamente al primo, e comunque prima del saldo. In particolare potrà richiederlo qualora la prenotazione preveda l’acquisto anticipato di servizi particolari, quali voli low cost, voli a tariffe speciali o altri servizi anche solo parzialmente non rimborsabili, oppure nel caso di viaggi individuali o di gruppo costruiti su misura.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di 45 giorni prima della partenza, salvo diversa indicazione da parte dell’organizzatore.
Per gruppi precostituiti, ad hoc o su misura, le condizioni di pagamento all’Organizzatore sono le seguenti: 10% del prezzo al momento della richiesta di prenotazione; un ulteriore 15% a 95 giorni prima della partenza e il saldo almeno 45 giorni prima della partenza. L’organizzatore si riserva di comunicare di volta in volta in sede di contratto eventuali variazioni alle presenti condizioni.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da parte dell’organizzatore, da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria scelta dal medesimo viaggiatore.
PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. Il Viaggiatore ha la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all’Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dell’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole di 48 ore entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso integrale all’organizzatore della quota di iscrizione o spese gestione pratica, dell’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, oltre alle penali previste dall’Organizzatore e qui di seguito riportate:
Penali per Viaggi individuali fly & drive da catalogo:
- penale del 15% per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
- penale del 25% per annullamenti da 59 a 45 giorni prima della partenza;
- penale del 50% per annullamenti da 44 a 30 giorni prima della partenza;
- penale del 75% per annullamenti da 29 a 15 giorni prima della partenza;
- penale del 100% per annullamenti da 14 giorni prima della partenza.
Penali per Viaggi di Gruppo da Catalogo, ad Hoc o su Misura:
- penale del 25% per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
- penale del 50% per annullamenti da 59 a 45 giorni prima della partenza;
- penale del 75% per annullamenti da 44 a 30 giorni prima della partenza;
- penale del 100% per annullamenti da 30 giorni prima della partenza.
Per viaggi individuali su misura, costruiti in base alle specifiche richieste del cliente, all’atto della firma del contratto verranno indicate di volta in volta le penali applicate.
2. L’organizzatore addebiterà integralmente le spese relative al valore di servizi particolari non rimborsabili, quali voli low cost, voli a tariffe speciali e altri servizi utilizzati nella costruzione del pacchetto di viaggio e segnalati in sede di definizione della quota del viaggio, oltre alle eventuali spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare l’organizzatore fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
4. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
5. Per tutte le combinazioni di viaggio l’Organizzatore non è tenuto ad alcun rimborso a chi non si presenterà per la partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o non validità o insufficienza dei documenti personali necessari per l’espatrio.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 3 e 4 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1 e 2, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver trattenuto l’importo delle penali e le adeguate spese e le penali previste, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
Qualora, nei casi previsti al comma 1 e 2, il valore degli acconti versati dal viaggiatore o dall’agenzia intermediaria sia inferiore al valore delle penali e delle spese calcolate dall’organizzatore, il viaggiatore e l’agenzia intermediaria sono tenute a provvedere alla differenza a saldo nel tempo minimo indispensabile e comunque non oltre 7 giorni dal momento della comunicazione di recesso.
MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE, SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, sempre che i servizi previsti in contratto siano erogabili a nome del cessionario.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione, oltre alle spese non rimborsabili già sostenute a nome del cedente.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, il costo fisso forfetario richiesto dall’organizzatore.
OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. La segnalazione del viaggiatore deve avvenire nel momento della constatazione o nel tempo più breve possibile in modo da consentire all’Organizzatore di porvi rimedio tempestivamente.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
12 All’Organizzatore non sono imputabili responsabilità derivanti da inadempienze di qualunque genere che derivino da cause imputabili al Viaggiatore, al Venditore o a terzo estraneo alla fornitura dei servizi, a casi fortuiti o a cause di forza maggiore.
REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
4. Al Venditore non sono imputabili responsabilità derivanti da inadempienze di qualunque genere che derivino da cause imputabili al Viaggiatore, all’Organizzatore o a terzo estraneo alla fornitura dei servizi, a casi fortuiti o a cause di forza maggiore.
LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
3. L’Organizzatore non accetterà a posteriori richieste di rimborso per disservizi che avrebbero potuto trovare risoluzione se segnalati in tempo dal cliente o dal venditore per conto del viaggiatore. Le richieste di rimborso relative a servizi turistici di cui il viaggiatore non abbia usufruito durante il viaggio dovranno essere adeguatamente documentate e dovranno pervenire per iscritto all’Organizzatore entro 10 giorni dalla data di fine viaggio, pena la decadenza. Eventuali contestazioni connesse all’esecuzione del viaggio dovranno essere inviate all’Organizzatore a mezzo raccomandata AR entro 10 giorni dalla data di fine viaggio, pena la decadenza.
OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO, RIMPATRIO E ALTRE COPERTURE (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o sui siti web o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
Tutti i bagagli (valigie, borse, apparecchi cine-fotografici ed altri oggetti ed effetti personali) viaggiano sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del viaggiatore. Il tour operator e l’agenzia intermediaria non potranno in nessun caso essere responsabili della ritardata consegna dei bagagli o della perdita, smarrimento o danneggiamento dei medesimi.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
SCHEDA TECNICA
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecco
I programmi sono redatti conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia di Turismo
Organizzazione tecnica Ultima Thule di ISLAND TOURS S.r.l.
Autorizzazione provinciale Prot.n. 22386 Prov. Lecco del 15-06-2006.
Assicurazione per la responsabilità civile GENERALI ITALIA SPA n. 229454336 di cui agli art. 15 e 16 del D.L. 111 del 17.03.1990.
Fondo di Garanzia FONDO VACANZE FELICI Scarl, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0, codice fiscale e partita IVA 09566380961, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Classificazione alberghiera
In assenza di classificazioni alberghiere ufficialmente riconosciute dalle autorità pubbliche competenti per i vari paesi, sia CEE che fuori CEE, l’Organizzatore definisce la categoria delle strutture in base ai propri criteri di valutazione e ai propri standard di qualità.
Revisione dei prezzi: le quote pubblicate vengono costruite in base alle tariffe aeree, al costo dei servizi e al cambio in vigore nel mese di dicembre precedente al periodo a cui i prezzi si riferiscono. Per i gruppi precostituiti, ad hoc o su misura, il cambio verrà comunicato di volta in volta contestualmente all’invio della proposta di viaggio. I prezzi sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 40 decreto legislativo 23.05.2011 n.79 e successive modificazioni), come attualmente modificato dal D.Lgs. n.62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n.2015/2302.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della Legge 03/08/98 N. 269
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.