Accordo europeo
Traduzione1
Accordo europeo
su l’istruzione e la formazione delle infermiere
Conchiuso a Strasburgo il 25 ottobre 1967 Firmato dalla Svizzera il 25 settembre 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19702
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 19 agosto 1970 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970
(Stato 14 marzo 2006)
0.811.21
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri, al fine, segnatamente, di favorire il progresso sociale e di promuo- vere il benessere dei loro popoli mediante convenienti attuazioni,
visto le convenzioni, intese a tale scopo, già conchiuse nel quadro del Consiglio e, in particolare, la Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961, e la Convenzione europea sulla dimora, firmata il 13 dicembre 1955,
convinti che la conclusione di un accordo regionale per uniformare l’istruzione e la preparazione delle infermiere può incrementare il progresso sociale ed assicurare un’elevata qualificazione delle infermiere, cosicché quest’ultime potranno stabilirsi sul territorio delle altre Parti alle stesse condizioni delle cittadine di tali Parti,
considerata la necessità di istituire esigenze minime in questo campo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Ciascuna Parte contraente deve applicare oppure, se la formazione delle infermie- re non è direttamente sottoposta al suo controllo, raccomandare all’autorità compe- tente di applicare le disposizioni concernenti l’istruzione e la formazione delle infermiere, figuranti all’allegato I del presente Accordo.
2. Secondo il presente Accordo, il termine «infermiera» designa unicamente le infermiere o gli infermieri in cure generali. Sono escluse le infermiere la cui forma- zione è limitata ai settori dell’igiene pubblica, delle cure ai lattanti e ai bambini malati, alle cure d’ostetricia e ai malati mentali.
RU 1970 1236; FF 1969 II 207
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 2 del DF del 18 marzo 1970 (RU 1970 1205).
Art. 2
Ciascuna Parte contraente comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa un elenco delle autorità o di altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno conseguito un livello d’istruzione e di formazione corrispondente almeno alle norme stabilite nell’Allegato I del presente Accordo.
Art. 3
1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo conformemente all’articolo 4, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adunato nella sua composizione ridotta ai rappresentanti delle Parti Contraenti, è autorizzato a proseguire l’elabora- zione dell’Allegato I all’Accordo, secondo l’evoluzione riscontrata in questo settore.
2. Le modificazioni e le estensioni delle disposizioni dell’Allegato I, che sono state approvate all’unanimità dal Comitato dei Ministri di cui al paragrafo precedente, sono notificate dal Segretario generale del Consiglio d’Europa alle Parti contraenti ed entrano in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale è stato infor- mato dalle Parti che esse approvano le modificazioni o le estensioni.
Art. 4
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Eu- ropa, i quali possono divenirne partecipi mediante:
(a) la firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione, oppure
(b) la firma, con riserva di ratificazione o d’accettazione, seguita dalla ratifica- zione o dall’accettazione.
2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segre- tario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 5
1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti participi dell’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
2. Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di rati- ficazione o di accettazione, o lo ratificherà o l’accetterà, l’Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Art. 6
1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Con- siglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo.
2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consi- glio dell’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.
Art. 7
1. Qualsiasi Parte contraente può dichiarate, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, di avvalersi di una o più riserve figuranti nell’Allegato II del presente Accordo.
2. Qualsiasi Parte contraente può ritirare, totalmente o parzialmente, una riserva formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione presentata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà effetto il giorno della rice- zione.
Art. 8
Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 9
1. Qualsiasi Parte contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica il presente Accordo.
2. Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazio- ne al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 10 del presente Accordo.
Art. 10
1. Il presente Accordo permane in vigore senza limitazione di durata.
2. Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accor- do, inviando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui è stata ricevuta dal Segreta- rio generale.
Art. 11
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con- siglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:
(a) ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
(b) ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
(c) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
(d) ogni data d’entrata in vigore delle modificazioni o delle estensioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 3;
(e) qualsiasi data d’entrata in vigore del presente accordo, conformemente al suo articolo 5;
(f) ogni comunicazione secondo l’articolo 2;
(g) ogni dichiarazione secondo l’articolo 7;
(h) ogni notificazione secondo l’articolo 9;
(i) ogni notificazione secondo l’articolo 10, nonché la data in cui la disdetta avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato il presente Accordo o vi hanno aderito.
(Seguono le firme)
Allegato I
Esigenze minime per l’istruzione e la formazione delle infermiere
Capitolo I
Definizione delle funzioni dell’infermiera in cure generali
1. L’infermiera in cure generali esercita, conformemente all’ordinamento vigente nel suo Paese, le seguenti funzioni essenziali:
(a) prodiga cure infermiere adeguate alle persone il cui stato lo esige, tenendo conto dei bisogni fisici, affettivi e spirituali del malato nell’ambiente ospe- daliero, a casa, a scuola, nel luogo di lavoro, ecc.;
(b) osserva le situazioni o le condizioni fisiche e affettive esercitanti una inci- denza importante sulla salute e comunica tali osservazioni agli altri membri del personale sanitario;
(c) forma e dirige il personale ausiliario necessario per soddisfare le esigenze del servizio infermieristico di ogni istituzione sanitaria.
2. Svolgendo tali mansioni, l’infermiera deve saper determinare, in ogni momento, le cure di cui abbisognano i malati ed attribuire loro il personale adeguato.
Capitolo II
Livello d’istruzione esigibile dalle candidate nelle scuole per infermiere
Le candidate agli studi d’infermiera devono normalmente possedere un livello intellettuale e culturale corrispondente almeno a quello del decimo anno d’insegna- mento generale. Di conseguenza, esse devono disporre di un titolo scolastico atte- stante un siffatto ciclo di studi od aver superato un esame ufficiale d’ammissione di un livello equivalente.
Capitolo III
Durata e contenuto del programma d’insegnamento
Il numero delle ore d’insegnamento di base dev’essere stabilito ad almeno 4600. La parte dedicata all’insegnamento clinico (pratica) (vedi lett. B seguente) deve rappre- sentare almeno la metà del tempo assegnato all’insegnamento totale. Nondimeno, il numero delle ore dei corsi teorici e tecnici (vedi lett. A seguente) non dev’essere inferiore ad un terzo del tempo dedicato all’insieme della formazione.
A. Insegnamento teorico e tecnico
L’insegnamento deve estendersi ad ogni aspetto delle cure infermiere, compresa la prevenzione delle malattie, l’igiene, l’utilizzazione e l’azione dei medicamenti e i problemi alimentari e dietetici, la reintegrazione nonché il pronto soccorso, la riani- mazione e la teoria della trasfusione del sangue.
L’insegnamento teorico e tecnico e l’insegnamento clinico devono essere coordinati. Le materie da includere nel programma vanno ripartite in due gruppi:
1. Cure infermiere
– Orientazione ed etica professionale
– Principi generali dell’igiene e cure infermiere
– Principi delle cure infermiere nel campo
– della medicina generale e delle specialità mediche
– della chirurgia generale e delle specialità chirurgiche
– della puericultura e della pediatria
– dell’igiene e delle cure alla madre e al neonato
– della salute mentale e della psichiatria
– delle cure alle persone anziane e della geriatria.
2. Scienze fondamentali
– Anatomia e fisiologia
– Patologia generale
– Batteriologia, virologia e parassitologia
– Biofisica e biochimica
– Igiene:
– profilassi
– educazione sanitaria
– Scienze sociali:
– sociologia
– psicologia
– principi d’amministrazione
– principi d’insegnamento
– legislazione sociale e sanitaria
– aspetti giuridici della professione.
B. Insegnamento infermieristico clinico (pratica)
L’insegnamento clinico deve estendersi ad ogni aspetto delle mansioni dell’infer- miera nel campo delle cure infermiere, compresa la prevenzione delle malattie, l’educazione sanitaria, come anche il pronto soccorso, la rianimazione e la trasfu- sione del sangue.
Esso deve comprendere:
– la medicina generale e le specialità mediche
– la chirurgia generale e le specialità chirurgiche
– la puericultura e la pediatria
– l’igiene e le cure alla madre e al neonato
– la salute mentale e la psichiatria (possibilmente nel servizio specializzato)
– le cure alle persone anziane e la geriatria.
Nella determinazione dell’area in cui va svolta la pratica, dev’essere tenuto conto dei fattori seguenti:
1. L’insieme dell’insegnamento pratico delle cure infermiere deve avere un valore educativo per cui:
– dev’essere disponibile un personale qualificato sufficientemente numeroso per assicurare una qualità soddisfacente delle cure infermiere;
– devono sussistere condizioni soddisfacenti riguardo ai locali e al materiale utilizzato per la cura dei malati.
2. In ogni servizio al quale sono assegnate le allieve infermiere durante la loro for- mazione pratica, dev’essere occupata, in ogni momento, almeno un’infermiera diplomata idonea ad assicurare la sorveglianza, e un effettivo sufficiente di personale d’altre categorie onde sia evitata all’allieva l’attribuzione di compiti privi di valore educativo.
3. Le infermiere diplomate di servizi accettati come ambiente per la pratica devono collaborare alla sorveglianza e alla formazione delle allieve sottoposte alla respon- sabilità delle monitrici della scuola.
Capitolo IV
Condizioni concernenti l’organizzazione delle scuole per infermiere
Per consentire uno svolgimento adeguato del programma proposto per la formazione delle infermiere, l’organizzazione e il funzionamento della scuola devono soddisfare taluni requisiti, ovvero:
A. Direzione della scuola per infermiere
La Direzione della scuola deve essere affidata a un medico o a un’infermiera, com- petenti nel campo dell’insegnamento e dell’amministrazione.
B. Personale insegnante
L’insegnamento dev’essere affidato a professori qualificati; medici, infermiere e specialisti in diverse discipline. Ogni scuola deve contare, tra il corpo insegnante, almeno un’infermiera diplomata che, grazie ad una formazione di almeno un anno, è qualificata per l’insegnamento nella professione d’infermiera.
C. Finanziamento della scuola
I crediti disponibili per sopperire alle spese concernenti direttamente la formazione delle infermiere, ad esempio, la rimunerazione degli istruttori e i costi del materiale didattico, devono essere facilmente determinabili.
Capitolo V
Conferma degli studi
A. Per ogni alunna, dev’essere compilato un «libretto scolastico», la cui autenticità va garantita dall’autorità competente, il quale deve contenere:
– l’indicazione dei periodi di pratica svolti
– i risultati delle prove e degli esami
– una valutazione sulle attitudini personali e professionali, dimostrate dall’alunna durante gli studi.
B. L’esame finale deve comprendere prove scritte, orali e pratiche; qualora sia supe- rato, dev’essere consegnato all’allieva un documento adeguato.
Allegato II
Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva di
(1) derogare alle disposizioni del capitolo II dell’Allegato I, stabilendo che le candidate possono disporre di un livello intellettuale e culturale corrispon- dente a otto anni d’insegnamento generale;
(2) derogare alle disposizioni del capitolo II dell’Allegato I, stabilendo che le candidate possono anche non disporre di un titolo scolastico;
(3) derogare alle disposizioni del capitolo III dell’Allegato I, stabilendo un numero di ore dei corsi teorici e tecnici diverso da quello previsto in detto capitolo;
(4) derogare alle disposizioni del capitolo III dell’Allegato I:
(i) considerando materie facoltative del programma e della formazione pratica, i servizi di maternità, la salute mentale e la psichiatria, le cure alle persone anziane e la geriatria, oppure
(ii) non estendendo l’insegnamento clinico alla salute mentale e alla psi- chiatria.
Raccomandazioni
I. Età minima per l’ammissione alle scuole per infermiere
L’età minima per l’ammissione alle scuole per infermiere non dovrebbe essere sta- bilita rigorosamente. Nei Paesi in cui il programma comprende materie d’istruzione generale, l’età di entrata alle scuole per infermiere è ovviamente assai inferiore a quella riscontrata nei Paesi dove tali conoscenze sono richieste sin dall’inizio. Inol- tre, la maturità dell’allieva varia secondo le condizioni sociali o climatiche.
Generalmente, le allieve non dovrebbero entrare in contatto con i malati e l’ambiente ospedaliero prima dei 17–19 anni, secondo il Paese.
II. Livello d’istruzione esigibile dalle candidate nelle scuole per infermiere (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo II)
La durata di dieci anni d’insegnamento generale non è obbligatoria qualora un inse- gnamento di durata inferiore permetta di conseguire lo stesso livello intellettuale e culturale.
III. Durata e contenuto del programma d’insegnamento (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, par. 1)
Se il numero totale delle ore d’insegnamento risulta superiore a 4600, le proporzioni indicate devono essere osservate.
IV. Area di pratica (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, B)
(a) Le aree di pratica devono essere proposte dal direttore della scuola e appro- vate, in ogni Paese, dall’autorità competente.
(b) L’insegnamento pratico dev’essere organizzato dal direttore della scuola e sottoposto alla vigilanza delle monitrici della scuola.
(c) La disposizione del numero 2, secondo cui dev’essere previsto «un effettivo sufficiente di personale d’altre categorie onde sia evitata all’allieva l’attribuzione di compiti privi di valore educativo», intende stabilire che le allieve infermiere non saranno occupate in lavori i quali non rientrano nell’ambito del loro insegnamento e devono essere affidati ad un’altra cate- goria di personale.
(d) Le infermiere di cui al numero 3 devono aver ricevuto, per quanto possibile, una formazione pedagogica concernente l’insegnamento delle cure e dei lavori amministrativi.
(e) Occorre parimente tener conto:
– del numero dei malati;
– della varietà dei casi clinici costituiti dai malati;
– dell’organizzazione dei servizi;
– dell’esistenza di un insegnamento periodico, durante l’impiego, per il personale infermiere;
– del numero limite di allieve per ogni servizio;
– dei metodi pedagogici utilizzati.
V. Condizioni concernenti l’organizzazione delle scuole per infermiere (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo IV)
(a) Direzione della scuola per infermiere
La direzione della scuola dev’essere normalmente assistita e consigliata da un organo composto di infermiere preparate per l’insegnamento infermieri- stico e di rappresentanti di altre discipline come medicina, educazione gene- rale, amministrazione e scienze sociali.
(b) Personale insegnante
La coordinazione dell’insegnamento teorico e pratico nella sua applicazione dev’essere affidato a monitrici. La monitrice è un’infermiera educatrice for- mata per impartire l’insegnamento teorico e pratico e assicurare la vigilanza nei periodi di clinica. Essa contribuisce all’educazione e alla formazione pro- fessionale degli studenti. Il rapporto tra il numero delle monitrici e quello delle allieve deve poter assicurare un insegnamento e una distribuzione ade- guati. Si ritiene appropriato il rapporto di 15 allieve per monitrice.
(c) Sistemazione della scuola
Devono essere previsti dei locali sufficientemente vasti per il numero delle alunne, comprendenti: sale di corsi e di dimostrazione, locali per il lavoro di gruppo, biblioteca e laboratorio. Per la direzione e il corpo insegnante, occu- pato a tempo pieno, devono essere previsti uffici individuali.
(d) Materiale didattico
L’equipaggiamento dovrebbe essere tale da consentire un ampio impiego dei metodi moderni d’insegnamento. All’impiego di materiale audiovisivo, va attribuita un’importanza particolare.
VI. Documenti che l’infermiera deve presentare
A. Un titolo (diploma, certificato o altro) convalidato dal Governo del Paese in cui è stato rilasciato o dall’autorità del Paese incaricata di garantirne l’autenticità.
B. Un estratto del libretto scolastico
Questo estratto comprende
– lo stato civile;
– i periodi di pratica svolti;
– i risultati ottenuti.
C. Un’attestazione delle nozioni linguistiche
Campo d'applicazione il 14 dicembre 20053
Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
Austria* | 9 novembre | 1972 | 10 febbraio | 1973 |
Danimarca | 25 ottobre | 1967 F | 7 agosto | 1969 |
Francia | 3 settembre | 1974 | 4 dicembre | 1974 |
Germania* | 8 febbraio | 1973 | 9 maggio | 0000 |
Xxxxxxx | 7 dicembre | 1971 F | 8 marzo | 1972 |
Italia | 7 giugno | 1974 | 8 settembre | 0000 |
Xxxxx* | 6 maggio | 1969 | 7 agosto | 1969 |
Polonia* | 30 gennaio | 1996 | 1° maggio | 1996 |
Regno Unito* | 21 dicembre | 1967 F | 7 agosto | 1969 |
Romania | 28 novembre | 2002 | 1° marzo | 0000 |
Xxxxxxxx* | 19 agosto | 1970 | 20 novembre | 1970 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della riserva svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxx/XX/xxxxxxxxxxxxxx.xxx od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Riserva svizzera
L’accordo è approvato con riserva del diritto, conferito dall’articolo 7, di derogare:
1. alle disposizioni del capitolo II dell’allegato I, prevedendo che la formazione delle candidate agli studi d’infermiera può equivalere ad un livello intellet- tuale e culturale corrispondente ad 8 anni d’insegnamento generale;
2. alle disposizioni del capitolo II dell’allegato I, prevedendo che le candidate agli studi d’infermiera non devono obbligatoriamente essere titolari di un certificato scolastico;
3. alle disposizioni del capitolo III dell’allegato I, prevedendo un numero di ore per i corsi teorici e tecnici differente di quello previsto in detto capitolo.
3 Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/x/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx).