CONTRATTO DI AMMISSIONE AD ALLOGGIO PROTETTO PER ANZIANI
CONTRATTO DI AMMISSIONE AD ALLOGGIO PROTETTO PER ANZIANI
TRA
La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - onlus con sede in Sospiro – Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxx Xxx 00000000000, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxxx, di seguito denominata anche “Gestore”
E
Il Sig./Sig.ra
Nato/a a Il
Residente a in Via/Piazza n
CAP
tel
C.F.
Tessera
sanitaria
e/o
(da compilare solo se l’obbligazione economica è assunta in via solidale anche da un terzo oltre che dal Residente)
il/la Sig./Sig.ra , nato/a a il , residente a in xxx x. , XXX xxx X.X. xx xxxxxxx xx Xxxxx COOBBLIGATO del Sig/Sig.ra ,
c.f. , nato/a a il residente a in Via/Piazza n
CAP
tel
C.F.
Tessera
sanitaria
che assume in via solidale l’obbligazione economica nascente dal presente contratto, indicato per brevità come Terzo COOBBLIGATO
e/o
il Sig./sig.ra nato/a a il residente a in Via/Piazza n.
C.F. CAP _ tel nella sua qualità di 🞎 Tutore 🞎 Curatore 🞎 Amministratore di Sostegno dell’Ospite, che
agisce in rappresentanza del sig./sig.ra nato/a
il
C.F.
Tessera sanitaria
giusto provvedimento n. che si allega,
PREMESSO
Che 🞎 l’ospite 🞎 Tutore 🞎 Curatore 🞎 Amministratore di Sostegno (di seguito denominato
sottoscrittore contraente) Sig./Sig.ra ha
chiesto l’ammissione all’alloggio protetto per anziani della Fondazione del Sig./Sig.ra
e che è stato informato/a circa i servizi e le prestazioni offerti dalla Fondazione ed in ordine agli standard gestionali adottati dalla medesima
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
La Fondazione “Istituto Ospedaliero di Sospiro - onlus” si dichiara disponibile ad accogliere il/la Sig./Sig.ra presso l’alloggio protetto per anziani.
Art. 2 – Aggiornamento dei dati
Sarà cura del sottoscrittore contraente provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, l’anagrafica dell’Ospite dell’alloggio protetto, ed i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell’invalidità civile …); in caso di ritardi od omissioni graveranno sul sottoscrittore contraente le spese e gli eventuali danni.
Art. 3 – Corrispettivo
Quale corrispettivo per i servizi e le prestazioni erogate, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti decisi dal Gestore, che saranno tempestivamente comunicati e che si intendono implicitamente accettati trascorsi i termini previsti nella comunicazione di modifica, il sottoscrittore contraente corrisponde alla Fondazione la retta giornaliera nelle modalità qui di seguito indicate:
□ affitto appartamento (comprende spese di luce, acqua e gas e pulizie parti comuni) € , ;
□ presenza educativa e/o assistenziale per almeno 10 ore die € 19,00;
□ presenza infermieristica per 2 ore € 4,00;
□ giornata alimentare (comprende colazione, pranzo e cena) € 11,00;
□ servizi di lavanderia € 4,00;
□ servizi di pulizia della camera € 4,00;
□ attività integranti € 4,00;
per un totale di € giornalieri
Il sottoscrittore contraente e si impegna a pagare la fattura puntualmente, nei termini indicati sulla fattura stessa. Il ritardato o il mancato pagamento della retta può comportare, a discrezione del Gestore, la risoluzione del presente contratto. In ogni caso il Gestore si riserva di applicare, ove dovuti, gli interessi legali di mora ai sensi di legge.
Art. 4 – Deposito cauzionale
All’atto della sottoscrizione del contratto deve essere versato, mediante bonifico bancario o con assegno circolare o bancario con la clausola “non trasferibile”, un deposito cauzionale, pari all’importo di una mensilità di 30 giorni dell’affitto dell’appartamento, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto e sarà infruttifero.
Detto deposito, che potrà essere incamerato dalla Fondazione in caso di insolvenza nel pagamento della retta, sarà rimborsato al Garante a mezzo bonifico bancario, previa verifica degli adempimenti contrattuali, entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale.
Il deposito cauzionale non è dovuto se la retta è a totale carico di Enti Pubblici.
Art. 5 – Assenze temporanee
Per ogni giorno intero di assenza temporanea del residente dovuta a rientri in famiglia, vacanze, ricovero ospedaliero o a qualsiasi altro titolo, è dovuto esclusivamente l’importo dell’affitto dell’appartamento.
Non sono considerate assenze i periodi trascorsi in soggiorni climatici o iniziative simili organizzati dalla Fondazione.
Art. 6 – Garanzie aggiuntive
Per le persone che richiederanno di utilizzare il servizio di sostegno educativi ed assistenziale, Fondazione Sospiro si impegna altresì a:
1) garantire assistenza psicologica e consulenza psichiatrica ai residenti accolti nell’alloggio protetto per anziani
2) accompagnare l’ospite alle visite sanitarie di cui avesse bisogno
3) a garantire una corsia preferenziale per riaccogliere l’ospite nei Servizi R.S.A. o
R.S.D. della Fondazione qualora fosse necessario o richiesto dall’ospite o dal suo legale rappresentante.
Art. 7 – Fatturazione
Le fatture emesse saranno intestate alla persona accolta ed inviate al seguente indirizzo
.
Art. 8 - Decorrenza e risoluzione del contratto
Il presente contratto decorre dal per:
- dimissioni volontarie;
- decesso dell’ospite;
e può avere termine
- in caso di accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita nell’alloggio protetto;
- in caso di morosità nei pagamenti della retta. In questo caso il sottoscrittore contraente autorizza il Gestore all’avvio nei propri confronti della procedura coattiva di riscossione.
In caso di dimissioni volontarie il sottoscrittore contraente è tenuto a dare preavviso scritto alla Direzione con almeno 15 giorni di anticipo, compilando il modulo apposito, disponibile presso gli uffici della Fondazione. L’ospite che volesse lasciare l’alloggio protetto per anziani prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l’intero periodo di preavviso. La domanda di dimissioni, una volta inoltrata, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione della domanda l’ospite deve lasciare l’alloggio protetto per anziani.
Art. 9 - Accettazione di clausole e regolamenti
Il sottoscrittore contraente dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme che regolano il ricovero e il soggiorno presso l’alloggio protetto per anziani, come risultanti dal Regolamento per l’ammissione, al quale si rinvia per quanto non previsto nel presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne ricevuto copia e di conoscerne i contenuti.
E’ facoltà del Gestore apportare modifiche al Regolamento - che saranno oggetto di tempestiva comunicazione - ogni qualvolta lo ritenga necessario.
In assenza di esplicita e formale manifestazione di volontà contraria, le modifiche si riterranno implicitamente accettate trascorsi i termini previsti nella comunicazione di modifica.
In caso di mancata accettazione o di inosservanza del regolamento da parte del sottoscrittore contraente, il presente contratto si intende risolto e l’ospite verrà dimesso a cura e spese del sottoscrittore contraente.
Dichiara inoltre di aver preso conoscenza dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali e di avere rilasciato le dichiarazioni di consenso al trattamento necessarie.
Art. 10 – Recesso
Il recesso per qualsiasi motivo dal presente contratto da parte del sottoscrittore contraente, comporta la rinuncia al posto letto assegnato e l’obbligo di lasciare la struttura. In tal caso la volontà dovrà manifestarsi per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. L’ospite che lascia la struttura prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l’intero periodo di preavviso. Il recesso, una volta
inoltrato, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione l’ospite deve lasciare l’alloggio protetto per anziani.
Il recesso si perfeziona solo con l’avvenuto abbandono del posto letto assegnato. Fino a quella data il sottoscrittore contraente è tenuto al pagamento delle rette deliberate dalla Fondazione.
Art. 11 – Domicilio
Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato in premessa e le comunicazioni o notificazioni ivi fatte saranno valide a tutti gli effetti di legge. Ogni modifica di domicilio deve essere comunicata tempestivamente al Gestore.
Art. 12 – Foro competente
In caso di controversia le parti eleggono di comune accordo come foro competente il Foro di Cremona.
Letto confermato e sottoscritto. Sospiro,
Per il Gestore Il Direttore Generale (Dr. Xxxxx Xxxxxxx) | Il sottoscrittore contraente Il Terzo Coobbligato |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del Contratto in quanto aventi carattere vessatorio: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11
Per il Gestore Il Direttore Generale (Dr. Xxxxx Xxxxxxx) | Il sottoscrittore contraente |
Allegati
- Provvedimento di nomina