TITOLO I – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI PISA
TITOLO I – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art. 1
FINALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento detta le condizioni generali per la partecipazione delle imprese alle iniziative promozionali organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti/organizzazioni, di cui all’art. 7 “Attuazione diretta di iniziative” del “Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della l. 7 agosto del 1990, n. 241”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2010.
In particolare il presente documento si riferisce alle seguenti iniziative promozionali:
a) Partecipazione a Fiera o Manifestazione in Italia o all’estero con assegnazione di spazio espositivo a pagamento o a titolo gratuito
b) Partecipazione a business meeting in Italia o all’estero con o senza pagamento di quota di partecipazione
c) Partecipazione a missioni imprenditoriali all’estero con o senza pagamento di quota di partecipazione
Le particolari modalità di partecipazione alle singole iniziative vengono specificate in apposito bando di partecipazione emanato e promosso di volta in volta dalla Camera di Commercio di Pisa.
Art. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammesse a partecipare le imprese e/o loro Consorzi, che al momento della presentazione della domanda di partecipazione:
a. abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
b. siano iscritte alla Camera di Commercio (e all’Albo Artigiani se artigiani) ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
c. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
d. non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
e. siano in regola con il pagamento delle eventuali quote per la partecipazione ad iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa.
Settore manifatturiero e agroalimentare: le imprese sono tenute a promuovere esclusivamente i prodotti di propria produzione. Inoltre le imprese non devono essere state sottoposte nel precedente quinquennio, a procedimenti penali o amministrativi in materia di igiene e frodi alimentari.
In ogni caso, non è possibile esporre o promuovere prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti allo scopo di salvaguardare l’immagine della produzione provinciale e di quella italiana.
Settore turismo: possono partecipare le tipologie di impresa ubicate nel territorio provinciale riferite a: consorzi di promozione turistica, agenzie di viaggio operanti nel settore dell’incoming, associazioni di categoria, strutture ricettive (singole, associate o aggregate), servizi di attrezzature complementari al turismo.
Art. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare all’evento le imprese devono obbligatoriamente produrre debitamente compilati, timbrati e firmati i seguenti documenti:
a) Modulo di adesione appositamente predisposto
b) Scheda conoscitiva dell’azienda appositamente predisposta (eventuale)
c) Copia di un documento di identità leggibile ed in corso di validità del legale rappresentate dell’azienda
d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini della concessione di “Aiuti Stato nell’ambito del regime de minimis” (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), resa sull’apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell’azienda
e) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), relativa a richiesta o ottenimento di contributi (anche di fonte comunitaria) per la medesima iniziativa da altro soggetto pubblico sia pure per il tramite di enti privati, ed all’attestazione che la propria impresa rientri nella definizione di Piccola e Media Impresa.
Le domande possono essere presentate:
➢ direttamente all’Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Pisa
➢ tramite Fax al n. 050/512.263
➢ tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx se il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato PDF)
➢ tramite lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Camera di Commercio I.A.A. di Pisa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 0
00000 XXXX
Art. 4 OBBLIGHI e PRESTAZIONI
La Camera di Commercio di Pisa non assumendosi alcun obbligo circa il risultato atteso dalla partecipazione all’iniziativa, si impegna comunque ad organizzare le diverse iniziative in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, tenendo conto delle risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione.
Ai fini del miglioramento nell’organizzazione delle proprie iniziative promozionali la Camera di Commercio di Pisa richiederà, tramite la compilazione di appositi questionari, alle imprese aderenti alle proprie iniziative, di esprimere una valutazione sulla singola iniziativa a cui ha partecipato, in modo da conoscerne la soddisfazione ed i ritorni nel breve e lungo periodo.
L’impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione all’iniziativa promozionale ed accetta di tenere la Camera di Commercio di Pisa indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. L’impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.
La Camera di Commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito dell’iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione, salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente imputabili.
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono esclusivamente quelle indicate nel relativo bando. Salvo diversa indicazione sono di norma a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, le seguenti prestazioni: spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell’area espositiva; operazioni doganali e pratiche connesse; forniture particolari di allestimento/arredo; reperimento di personale per lo stand; assicurazione contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione; viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.
Al solo fine di razionalizzare il coordinamento operativo-logistico, la Camera di Commercio di Pisa potrà indicare alle imprese partecipanti i nominativi di uno o più trasportatori, spedizionieri, agenti di viaggio ed altri professionisti, restando inteso che tali indicazioni non saranno vincolanti per le imprese partecipanti, che il rapporto tra queste ultime ed i professionisti dovrà considerarsi diretto e che, in ogni caso, l’Ente Camerale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali disservizi o danni che dovessero verificarsi in conseguenza di tali rapporti. L’impresa partecipante resta responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà restituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti.
Qualsiasi forma di promozione dell’impresa partecipante, tra cui l’eventuale inserimento nel catalogo della manifestazione o l’insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a quanto disposto dallo specifico bando o a quanto dichiarato dall’impresa partecipante nel modulo di adesione.
Nel corso di missioni imprenditoriali, partecipazione a manifestazioni fieristiche o business meeting la Camera di Commercio di Pisa può prevedere nel relativo specifico bando di partecipazione la promozione da parte del personale camerale, a fronte di una quota di partecipazione, dei prodotti/servizi delle imprese. In tal caso, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Camera per la mancata stipula di contratti o accordi commerciali durante l’evento e successivamente allo stesso. Il personale camerale si impegna per suo conto a svolgere le azioni promozionali con correttezza, serietà e diligenza in base alle indicazioni dell’impresa specificate in apposito accordo scritto così come definito nel relativo bando dell’iniziativa.
Art. 5 MODALITA’ ORGANIZZATIVE
A) Partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all’estero
Alle imprese partecipanti verranno assegnati uno o più moduli in base alla disponibilità degli spazi e delle risorse economiche a disposizione, di volta in volta specificate per le singole iniziative.
L’assegnazione delle aree e/o degli stand viene decisa dalla Camera di Commercio di Pisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa.
La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. E' fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio espositivo loro assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta dalla Camera di Commercio di Pisa. E’ prevista, compatibilmente con le disposizioni dell’Ente organizzatore dell’iniziativa, la coesposizione di più imprese nello stesso modulo purché le stesse, compilando la domanda di partecipazione ed accettando le condizioni generali, si rendano responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione all’iniziativa.
Se l’azienda non provvede, nella giornata antecedente l’apertura della manifestazione, all’adeguato allestimento dello spazio assegnatole e se, durante lo svolgimento della manifestazione, un proprio rappresentante non presidia adeguatamente lo spazio assegnato all’azienda, il medesimo spazio sarà redistribuito in maniera equa alle altre aziende partecipanti alla collettiva.
Eventuali deroghe a tale disposizione saranno previste esplicitamente nel bando di partecipazione relativo alla specifica iniziativa.
Rinuncia e penale
L’impresa che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante fax o posta elettronica certificata.
Se, in seguito alla rinuncia dell’azienda, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti per l’acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia viene notificata al Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione e la relativa assegnazione dell’area, nulla è dovuto dall’azienda.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nel bando di partecipazione della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dalla Camera di Commercio per la realizzazione dell’iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell’ammontare dovuto.
Nel caso di assegnazione di spazi per manifestazioni la cui partecipazione è a titolo gratuito, l’azienda che non avrà comunicato entro il termine sopra previsto la relativa rinuncia sarà tenuta al pagamento di un penale di € 500.
B) Partecipazione a business meeting in Italia o all’estero
Le imprese aderenti ad un business meeting organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, in Italia o all’estero, si impegnano a far partecipare un proprio rappresentante all’evento, specificandone sul modulo di domanda i relativi dati. La Camera di Commercio di Pisa si impegna ad inviare in tempo utile il calendario degli appuntamenti fissati con gli operatori economici, con i dettagli organizzativi e logistici.
Rinuncia e penale
Nel caso l’impresa non abbia la possibilità di far partecipare un proprio rappresentante al business meeting deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante fax o posta elettronica certificata, in ogni caso almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In tal caso, la quota di partecipazione, salvo diversa previsione nel bando relativo all’iniziativa, potrà essere restituita. In caso contrario la quota rimane comunque a carico dell’impresa.
Nel caso di partecipazione ad iniziative a titolo gratuito l’azienda che non avrà comunicato entro il termine sopra previsto la relativa rinuncia sarà tenuta al pagamento di un penale di € 300.
C) Partecipazione a missioni imprenditoriali all’estero
Le imprese aderenti ad una missione imprenditoriale all’estero organizzata dalla Camera di Commercio di Pisa si impegnano a far partecipare un proprio rappresentante all’evento, specificandone sul modulo di domanda i relativi dati. La Camera di Commercio di Pisa si impegna ad inviare in tempo utile alle imprese aderenti il programma dell’evento con i dettagli organizzativi e logistici.
Rinuncia e penale
Nel caso l’impresa non abbia la possibilità di far partecipare un proprio rappresentante alla missione deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante fax o posta elettronica certificata, in ogni caso almeno 20 giorni prima lo svolgimento dell’evento, salvo termini diversi specificati nel relativo bando di partecipazione all’iniziativa. In tal caso, la quota di partecipazione, salvo diversa previsione nel bando relativo all’iniziativa, potrà essere restituita. In caso contrario la quota rimane comunque a carico dell’impresa.
Nel caso di partecipazione ad iniziative a titolo gratuito l’azienda che non avrà comunicato entro il termine sopra previsto la relativa rinuncia sarà tenuta al pagamento di un penale non inferiore a € 500.
Art. 6
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (ove prevista) E CONTRIBUTO
Con la sottoscrizione del modulo di adesione l’impresa partecipante si impegna irrevocabilmente a versare la quota dovuta entro i termini e con le modalità di volta in volta indicati nel relativo bando. In caso di variazione di date o annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Camera, la Camera stessa provvederà, entro 60 giorni dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall’impresa. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l’impresa non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’impresa non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà partecipare all’iniziativa.
Nelle specifiche circolari delle iniziative verrà riportata la quota di partecipazione dovuta nel rispetto dei limiti minimi e massimi di seguito riportati:
A) Partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all’estero Quota minima: €500 Quota massima: € 2500
B) Partecipazione a business meeting in Italia o all’estero Quota minima: €100 Quota massima: € 1000
C) Partecipazione a missioni imprenditoriali all’estero Quota minima: €500 Quota massima: € 2500
La quota di partecipazione prevista a carico delle imprese copre in genere solo una parte dei costi complessivi dell’iniziativa che per la restante parte rimangono a carico degli enti organizzatori.
Pertanto, la quota sostenuta dagli enti organizzatori per conto di ciascun impresa viene qualificata come aiuto in regime “de minimis” (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)1; e le aziende che parteciperanno all’iniziativa saranno tenute a compilare ed inviare la dichiarazione “de minimis” sull’apposito modulo.
I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite della singola iniziativa, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 (un importo non superiore ai 200.000 Euro nel triennio).
L’entità del contributo della Camera di Commercio di Pisa per ciascuna impresa o consorzio verrà quantificato e comunicato solo successivamente alla scadenza del relativo bando, sulla base del numero complessivo di imprese e consorzi aderenti, tranne il caso in cui l’entità del contributo è nota e già specificata nello specifico bando. Le voci di costo a cui si riferisce il contributo camerale vengono specificate di volta in volta nel bando relativo alla singola iniziativa.
1 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.
Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione
ed a riceverne esplicita autorizzazione.
Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.
Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.
TITOLO II – PROCEDIMENTO
Art. 7
Avvio del procedimento
1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito alle singole iniziative è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese (di seguito Servizio) della Camera di Commercio di Pisa, responsabile dell’iniziativa.
2. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio di cui sopra presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria.
Art. 8
Accettazione ed istruttoria della domanda
1. L'accoglimento delle domande di partecipazione, la quale resta in ogni caso subordinata al raggiungimento di un congruo numero di adesioni, verrà effettuata in base all’ordine di arrivo del modulo di domanda e della documentazione allegata. A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l’apposizione del protocollo camerale e dell’ora (nell’ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l’ora di invio (nel caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).
2. Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria dell’aiuto, le condizioni previste dalla regola “de minimis”, producendo:
• una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del legale rappresentante del consorzio
• per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d’atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
Pervenuta la documentazione prevista, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della Camera di Commercio di Pisa l’ammissione dell’impresa all’iniziativa.
3. L’accoglimento, anche se confermata dalla Camera di Commercio di Pisa, resta subordinata al regolare e tempestivo versamento della quota nei termini richiesti. Non saranno ammesse le domande di quelle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, che siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimenti o liquidazione o che risultino morose con riferimento a precedenti iniziative promozionali o che per le stesse non si siano attenute alle istruzioni e/o alle regole comportamentali dell’Ente Camerale.
4. Qualora dalla dichiarazione relativa risulti che l’impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni “de minimis” che sommate al contributo concesso ai sensi del presente bando superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo non potrà essere concesso. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.
Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare, in forma scritta, all’impresa, che ha presentato domanda di partecipazione, l’ammissione all’iniziativa.
Art. 9 Integrazione della domanda
1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 5 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l’impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 5 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell’impresa al contributo.
4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.
Art. 10 Conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della domanda.
Art. 11 MEDIAZIONE – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Mediazione istituito presso la CCIAA di Pisa, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa.