CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ
DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA CIG 543712162F
Art. 1 – Oggetto del servizio
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti delle società del Gruppo Salerno Energia, da erogarsi mediante buoni pasto elettronici.
Il servizio consiste nella fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso una rete di esercizi individuati nel territorio del Comune di Salerno, ove hanno sede le società fruitrici, e con cui l’aggiudicatario ha stipulato convenzioni per l’utilizzo di buoni pasto rappresentati da badge elettronici nominativi che possono essere letti da terminali intelligenti installati presso gli esercizi convenzionati.
Gli esercizi convenzionati devono essere idonei sotto ogni aspetto e possedere i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 18/11/2005 ed all’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
Art. 2 – Durata dell’appalto e Direttore dell’esecuzione
La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare singoli contratti di appalto con ognuna delle società del Gruppo Salerno Energia, secondo i termini e le modalità fissati nella documentazione di gara ed ai prezzi aggiudicati.
I contratti di appalto avranno durata di 1 (uno) anno e decorreranno presumibilmente dal 01/01/2014, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione.
In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in tempo utile per la sopraccitata decorrenza, lo stesso avrà decorrenza dalla data del provvedimento dichiarativo della efficacia della aggiudicazione, ferma restando la durata annuale. In tal caso, pertanto, si avrà la consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula dei contratti.
Qualora alla scadenza dei contratti non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudica, il fornitore dovrà garantire, su richiesta della capogruppo Stazione Appaltante, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo affidatario e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale, senza che ciò comporti automatico rinnovo dei contratti.
Nel caso in cui non fosse necessario ricorrere ad una proroga del rapporto contrattuale, il fornitore non avrà alcun titolo a richiedere qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità.
Di tutti i contratti stipulati dal fornitore con le singole società del Gruppo Salerno Energia il Direttore dell’esecuzione sarà il Responsabile del Settore Personale della Stazione Appaltante, che gestirà i rapporti con il fornitore ed effettuerà le verifiche periodiche secondo quanto fissato negli articoli che seguono e conformemente ai compiti ad esso espressamente assegnati dalla normativa vigente.
Art. 3 – Valore e definizione del buono pasto
Il buono pasto elettronico deve garantire la fruizione di un pasto fino alla concorrenza del valore facciale del buono stesso.
Il valore facciale del buono è attualmente fissato in € 8,50.
La Stazione Appaltante e le società contraenti si riservano la facoltà di variare, con preavviso di 30 giorni, il valore facciale del buono pasto, senza che questo comporti alcuna variazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.
Art. 4 – Valore dell’appalto
Il numero medio annuo dei buoni utilizzati dal personale dipendente del Gruppo Salerno Energia ammonta a circa 51.040 unità ad un valore unitario di € 8,50, per un valore complessivo dell’appalto (durata 1 anno) pari presuntivamente ad € 433.840,00, oltre IVA 4%.
L’importo sopra indicato è puramente indicativo, essendo il numero dei pasti soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell’affidamento in oggetto.
Nel valore complessivo dell’appalto si devono considerare interamente compensati tutti i costi connessi all’esecuzione del servizio, le prestazioni, le spese ed ogni onere previsto dal presente Capitolato.
Art. 5 – Organizzazione del servizio – Esercizi convenzionati
Al fine di assicurare la fruibilità del servizio a tutti i dipendenti del Gruppo Salerno Energia, il fornitore deve garantire, sin dall’inizio dell’appalto, l’utilizzo delle tessere elettroniche di cui all’art. 6 del presente Capitolato presso tutti gli esercizi da esso dichiarati in sede di gara e con i quali ha stipulato la convenzione prodotta ai fini della efficacia dell’aggiudica.
Per specifiche esigenze della Stazione Appaltante, al fine di rendere effettivamente utilizzabile il servizio di cui all’oggetto, la ditta aggiudicatrice dovrà, a seguito di specifica indicazione, assicurare convenzioni con almeno quattro esercizi al di fuori del territorio del Comune di Salerno. E’ ammessa la facoltà per il fornitore di modificare o sostituire gli esercizi in corso di esecuzione del servizio, purchè tali modifiche non abbiano impatto rilevante sui livelli prestazionali dello stesso e siano state tempestivamente comunicate e concordate con la Stazione Appaltante e le società contraenti, anche ai fini della esperibilità dei controlli e delle rendicontazioni connessi al servizio.
Art. 6 – Tessere elettroniche
L’aggiudicatario dovrà fornire, gratuitamente ed entro la data di decorrenza dei contratti, le tessere magnetiche o carte elettroniche o badge che verranno utilizzate per la fruizione del pasto. Tali carte dovranno riportare almeno le seguenti informazioni minime:
1) denominazione e logo della società contraente fruitrice;
2) numero di serie della carta;
3) nome, cognome e matricola del dipendente assegnatario della carta.
In caso di smarrimento o danneggiamento della carta segnalato da un dipendente, si dovrà provvedere alla sostituzione della stessa, senza alcun costo a carico delle società di appartenenza del dipendente stesso.
Parimenti, in caso di tessera non funzionante perché smagnetizzata o per altri motivi tecnici, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per la società contraente.
In ogni caso, al fine di garantire ai dipendenti delle società del Gruppo la possibilità di usufruire del servizio anche nelle more della sostituzione delle carte smarrite/danneggiate o non funzionanti, l’aggiudicatario dovrà consegnare, gratuitamente e contestualmente alla formalizzazione dei contratti, un numero di card cc.dd. bianche complessivamente non inferiore a n. 50. Dette carte saranno attivate, volta per volta, per il solo tempo necessario alla consegna della carta sostitutiva definitiva e saranno custodite e gestite dal Responsabile del Settore Personale della Stazione Appaltante.
Art. 7 – Modalità di utilizzo dei buoni e sistema sostitutivo
I dipendenti delle società del Gruppo Salerno Energia possono usufruire dei buoni in conformità alle modalità e condizioni previste dal contratto di lavoro e relativi accordi decentrati, nonché fissate con il presente atto.
Il particolare, il buono pasto:
1) consente all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al relativo valore facciale;
2) non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
3) deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi convenzionati;
4) è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale. Eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quelle stabilite all’art. 3, saranno integrate in contanti dal dipendente direttamente all’esercizio convenzionato.
Per l’eventualità di mancato funzionamento del sistema informatico, l’aggiudicatario dovrà predisporre un sistema sostitutivo tramite moduli manuali, che consenta comunque la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto.
In tali casi, l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire alle società fruitrici i dati in formato elettronico, evidenziando sui relativi report le rilevazioni registrate manualmente e producendo, ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi.
L’aggiudicatario è, a tal fine, tenuto a fornire a tutti gli esercizi convenzionati i relativi moduli cartacei che dovranno essere correttamente compilati in ogni loro parte e firmati dai dipendenti utilizzatori.
Art. 8 – Caratteristiche tecniche del sistema di gestione
L’aggiudicatario, dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto, dovrà provvedere alla installazione nei locali convenzionati dei terminali di rilevazione, attivandoli e rendendoli operativi, con oneri interamente a suo carico.
Entro la data di attivazione del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire al Settore Personale della Stazione Appaltante un sistema per la gestione del servizio e per il controllo dell’utilizzo delle carte elettroniche.
Il sistema di gestione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche obbligatorie, da considerare quali requisiti minimi:
- aggiornamento dei dati in tempo reale o giornalmente con i consumi effettuati;
- possibilità di gestione diretta delle carte da parte del Settore Personale: attivazione, disattivazione, blocchi, sblocchi, utilizzando lo strumento informatico;
- consentire le funzioni di controllo riguardo all’uso delle singole card;
- consentire le funzioni di monitoraggio della spesa e di verifica dello stato della fatturazione;
- consentire l’elaborazione dei dati, per successivi trattamenti, tramite applicazioni di Window Office.
I dati e le informazioni dovranno essere consultabili preferibilmente attraverso software che risieda sui server dell’aggiudicatario ed accessibile via web, tramite login e password, dagli utenti del Settore Personale opportunamente profilati.
In alternativa alla gestione via web, i dati e le informazioni dovranno essere disponibili attraverso altro applicativo fornito dall’aggiudicatario ed installato sui computer del Settore Personale della Stazione Appaltante, purchè tale installazione non richieda licenze di sistema operativo, software di base o piattaforme non presenti all’interno della Stazione Appaltante.
In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà concedere in comodato d’uso gratuito tutte le componenti del sistema ed i relativi software, con licenza d’uso, necessari ad una corretta ed agevole modifica e riconfigurazione dei dati contenuti nella banda magnetica e nel chip delle carte elettroniche da parte del Settore Personale della Stazione Appaltante.
In fase di attivazione del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire adeguata istruzione ai dipendenti del Settore Personale riguardo all’utilizzo del sistema messo a disposizione.
Tutti i costi relativi al sistema di gestione sono a carico dell’aggiudicatario, compresi quelli di manutenzione delle apparecchiature (hardware) e degli applicativi (software), nonché eventuali costi derivanti da danni e/o da guasti di qualsiasi tipo che possano verificarsi al sistema informatico che costituisce supporto del servizio oggetto del presente affidamento.
L’aggiudicatario dovrà garantire la riparazione dei guasti di cui al punto precedente entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi del guasto.
Art. 9 – Obblighi verso il personale impiegato
Nella esecuzione del servizio in oggetto, l’aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgerà l’affidamento.
Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.
Art. 10 – Responsabilità
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’espletamento del servizio sia per la parte del contratto svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati.
Fermo restando che è l’aggiudicatario, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi convenzionati, esso sarà responsabile del corretto adempimento, da parte degli stessi, delle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante e le singole società contraenti non assumono alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e l’aggiudicatario si impegna a tenerle indenni da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.
L’aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in conseguenza del servizio in oggetto, potrà derivare alla Stazione Appaltante, alle società contraenti, agli utenti del servizio ed a terzi in genere.
Art. 11 - Controlli
La Stazione Appaltante e le singole società si riservano di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno e con le modalità che riterranno più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato e dei relativi contratti.
Eventuali osservazioni e/o contestazioni, nonché rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati saranno comunicati all’aggiudicatario per iscritto, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi fissati.
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini assegnati, agli adeguamenti necessari o ad inviare le eventuali controdeduzioni, si provvederà alla applicazione di quanto previsto al successivo art. 14.
Art. 12 – Modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il corrispettivo mensile, corrispondente al numero dei buoni pasto utilizzati nel mese di competenza per il valore nominale del buono ridotto del ribasso offerto in sede di gara sarà versato da ognuna delle società con bonifico bancario a 90 gg. data fattura fine mese.
Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:
1) numero totale dei buoni pasto utilizzati nel mese di competenza;
2) corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei buoni pasto consumati per il valore del buono offerto dall’impresa;
3) assoggettamento all’aliquota IVA, nella misura di legge.
Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dai contratti e dal presente Capitolato Speciale, che ne costituisce parte integrante. L’impresa non potrà, pertanto, applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
Nel caso di mancato funzionamento del terminale elettronico, l’impresa dovrà trasmettere alle società, allegata alla fattura mensile, la documentazione cartacea dei buoni utilizzati presso i vari esercizi convenzionati.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 13 – Divieto di cessione e di subappalto
E’ fatto espresso ed assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell’impresa troverà applicazione il disposto dell’art. 116 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Le cessioni, anche parziali, dei crediti derivanti dal servizio in oggetto potranno essere effettuate con le modalità fissate dall’art. 117 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non è consentito il subappalto.
Art. 14 – Inadempimenti e penalità
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti saranno contestate per iscritto all’impresa aggiudicataria, che sarà obbligata a ripristinare il servizio nel rispetto delle clausole contrattuali nel termine all’uopo fissatole, che non potrà essere inferiore ad almeno 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa contestazione.
Decorso il termine senza che l’impresa appaltatrice abbia dato seguito alla contestazione ovvero abbia prodotto giustificazioni scritte ovvero abbia provveduto ad eliminare le situazioni contestate ovvero le abbia solo parzialmente eliminate, saranno applicate le penali di seguito indicate, fatta salva la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 15:
a) in caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni delle disposizioni del presente Capitolato, il fornitore dovrà pagare a titolo di penale la somma di € 100,00 per ogni infrazione;
b) in caso di grave inadempienza e/o di recidiva, l’importo della penale sarà compreso tra
€ 200.00,00 ed € 500.000,00 per ogni infrazione;
c) in caso di mancata installazione del terminale o di arbitraria disinstallazione presso gli esercizi convenzionati, verrà applicata una penale di € 100,00/giorno, per ogni terminale non installato o rimosso;
d) in caso di tardiva o parziale consegna delle carte rispetto a quanto fissato nel precedente art. 6, il fornitore dovrà versare una penale di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni carta non consegnata.
Le penali vengono comminate mediante nota di contestazione scritta. In sede di liquidazione delle fatture verrà recuperato l’importo delle penali comminate.
Art. 15 – Risoluzione
L’inadempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.
I contratti di appalto potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nei casi specificatamente previsti nei singoli contratti in ragione della natura giuridica delle società contraenti, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:
a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte della ditta aggiudicataria;
b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
c) perdita dei requisiti soggettivi;
d) violazione del divieto di cessione e subappalto.
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante e le società contraenti di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 16 – Stipula dei contratti e spese contrattuali
I contratti di appalto in oggetto saranno stipulati in forma amministrativa e avranno i contenuti del presente Capitolato Speciale.
Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione dei contratti, sono a carico della ditta affidataria.
Art. 17 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le società contraenti ed il fornitore sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.