Salute & Senzatempo
Salute & Senzatempo
FORMULA DIARIA.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SALUTE & SENZATEMPO
Formula Diaria
Mod. MAL50081 Ed. 04/2019
CONTATTI UTILI
CONTATTO | |
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7 | 800 686472 |
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA | 800 101 313 |
AREA RISERVATA
All’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Italiana Mobile.
L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
Salute & Senzatempo – Formula Diaria è la polizza sanitaria che contiene garanzie assicurative e servizi per far fronte agli eventi che possono compromettere la salute e l’integrità fisica della persona, a seguito di un infortunio o di una malattia.
La caratteristica distintiva è la durata, “a vita intera”: ciò significa che, salvo disdetta da parte del Contraente, la Società non potrà uscire dal contratto per sinistro, per sopraggiunti limiti di età o aggravamento dello stato di salute.
Chi sceglie Salute & Senzatempo – Formula Diaria, si garantisce oggi la tutela della salute per tutta la vita, ad un prezzo che non si modificherà nel tempo al variare delle condizioni di salute.
La garanzia principale del prodotto è la diaria da ricovero: per ogni giorno di ricovero dovuto a malattia, infortunio o parto, viene corrisposto un importo forfettario, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute o dalla tipologia di struttura sanitaria scelta, sia essa pubblica o privata.
Alla copertura principale, si affiancano ulteriori garanzie, alcune automaticamente incluse e altre facoltative, disponibili in due livelli, standard e top. Grazie ad esse, è possibile, ad esempio, ricevere un importo giornaliero per il periodo di convalescenza post ricovero o in caso di ingessatura.
Le numerose prestazioni di Assistenza che completano il prodotto risultano molto utili per affrontare situazioni di urgenza sanitaria, in Italia o all’estero.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
GLOSSARIO 5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 8
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 8
2 DURATA DELLA COPERTURA 9
3 RECESSO 10
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 10
5 DOVE VALE LA COPERTURA 11
6 ALTRE INFORMAZIONI 11
SEZIONE MALATTIE 13
7 CHE COSA POSSO ASSICURARE 13
8 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 17
9 CHE COSA NON È ASSICURATO 18
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 20
SEZIONE ASSISTENZA 22
11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 22
12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 27
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 27
14 TABELLA INDICATIVA DEI LIMITI 28
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 29
APPENDICE 1 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 30
ARTICOLI DI LEGGE 34
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
Qui trovi le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sulla scheda di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sul funzionamento di alcune garanzie come ad esempio la modalità di erogazione delle prestazioni.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza nonché i periodi all’interno dei quali alcune garanzie non operano.
TABELLA INDICATIVA DEI LIMITI
In questo capitolo puoi reperire, per ogni singola garanzia, i limiti di indennizzo, i limiti temporali ed eventuali regole di abbinamento tra differenti garanzie.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Qui trovi le informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Puoi reperire i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni relative agli obblighi e agli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
DOVE VALE LA COPERTURA
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sull’ambito geografico nel quale la copertura è valida.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui trovi tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto della Società, alla liqui- dazione dei sinistri; gestisce inoltre le convenzioni e i rapporti con le strutture sanitarie selezionate dalla società stessa.
CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. che eroga le prestazioni e i servizi di assistenza pre- visti in polizza.
CENTRI DI ECCELLENZA
Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina.
CONSUMATORE
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale even- tualmente svolta (art. 3 Codice del Consumo).
CONTRAENTE
La persona che stipula il contratto con la Società.
CONVALESCENZA
Stato intermedio tra la dimissione da ricovero e la completa normalizzazione dell’organismo.
DAY HOSPITAL
Degenza esclusivamente diurna in struttura sanitaria (pubblica o privata) regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera e documentata da cartella clinica.
DAY SURGERY
Degenza esclusivamente diurna, in struttura sanitaria (pubblica o privato) regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, finalizzata a prestazioni di tipo chirurgico.
FRANCHIGIA
Numero di giorni per i quali non viene corrisposta l’indennità all’Assicurato.
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
Interventi chirurgici indicati nell’Appendice 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
INDENNIZZO
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO
Atto medico, realizzato da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente diretta finalità tera- peutica ed effettuato – anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante - mediante cruentazione dei tessuti la quale dovrà avvenire con l’utilizzo di strumenti chirurgici ovvero con l’uso di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Sono considerati interventi chirurgici anche la riduzione incruenta di fratture, le endoscopie a qualsiasi titolo effettuate. Non sono comunque considerati interventi chirurgici, ancorchè effettuati con i predetti strumenti:
• le procedure aventi esclusiva finalità diagnostica o di controllo (salvo le endoscopie sopra descritte);
• le iniezioni.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso diagnosticato all’Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche, malformazioni o difetti fisici preesi- stenti o insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto.
MALFORMAZIONE – DIFETTO FISICO
Alterazione organica, congenita o acquisita, evidente o clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
MASSIMALE / SOMMA ASSICURATA
Somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO
Somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati iden- tificativi del rischio, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
SOCIETÁ
Italiana Assicurazioni S.p.A..
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, poliambulatorio medico, centro diagnostico, regolarmente autoriz- zati all’erogazione di prestazioni sanitarie anche in regime di degenza diurna.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dieto- logiche ed estetiche, le strutture di convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, le Residenze Sanitarie Assistenziali, i centri del benessere.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione.
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 CAMBIO DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE E/O DEGLI ASSICURATI ALL’ESTERO
Qualora il Contraente e/o gli Assicurati dovessero trasferire residenza o domicilio all’estero sono obbligati a comunicarlo
alla Società a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni dal trasferimento. L’assicurazione, per l’Assicurato che si è
trasferito, cesserà di avere validità alla fine dell’anno assicurativo nel quale si è verificato il trasferimento e il premio di polizza sarà aggiornato, alla scadenza annuale del contratto, in base agli Assicurati rimasti in garanzia. Nel caso di polizza individuale (Contraente = Assicurato) il contratto cesserà al termine dell’annualità di premio. La presente dispo- sizione non si applica nel caso in cui uno o più Assicurati dovessero trasferire residenza o domicilio temporaneamente all’estero (comunque per un periodo non superiore a 12 mesi), fermo restando l’obbligo di comunicazione.
1.3 ALTRE ASSICURAZIONI
II Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
1.4 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
1.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto nei confronti della Società dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società ai seguenti indirizzi:
• Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
• Fax: x00 00 0000000;
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
1.6 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
2. DURATA DELLA COPERTURA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.
L’assicurazione riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive con- trattualmente stabilite, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di mancato pagamento del premio oltre 3 mesi dalla scadenza, le carenze di cui all’art. 9.2 decorreranno nuova- mente dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
L’assicurazione è operante per i ricoveri effettuati nel periodo di validità dell’assicurazione a condizione che la malattia o l’infortunio che li hanno determinati si siano verificati o siano stati diagnosticati nel medesimo periodo.
2.1 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE - OBBLIGO AL RINNOVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ
La Società si obbliga a rinnovare l’assicurazione ad ogni scadenza contrattuale per tutto il periodo in cui resta in vita l’As- sicurato ed alle condizioni di premio derivanti dal contratto, nonché dall’eventuale applicazione dell’art. 4.1 REVISIONE TECNICA DEL PREMIO, ferme restando le altre Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente ha facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale inviando comunicazione di disdetta mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
In assenza di tale comunicazione l’assicurazione è prorogata per 1 anno e così successivamente.
In caso di mancato rinnovo dell’assicurazione non si applica quanto disposto all’art. 1901, comma 2, del Codice Civile (non trova applicazione il periodo di mora)
2.2 FACOLTÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI NON RINNOVARE L’ASSICURAZIONE
Esclusivamente nei seguenti casi la Società non è obbligata a rinnovare l’assicurazione:
a) comportamenti del Contraente o dell’Assicurato atti a esagerare dolosamente l’entità del sinistro;
b) cessazione del Contraente se questo non è persona fisica; se il Contraente è una persona fisica in caso di sua scom- parsa. In tali casi la Società è obbligata a rinnovare il contratto con gli Assicurati della medesima polizza che ne facciano richiesta entro 60 giorni dalla scadenza annuale ed i premi saranno pari a quelli che sarebbero stati per loro dovuti se non ci fosse stata la cessazione/scomparsa del Contraente;
c) esclusivamente per il Contraente/Assicurato che sposta residenza o domicilio all’estero.
3. RECESSO
Il Contraente ha facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale inviando comunicazione di disdetta mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
La Società non può recedere dal contratto salvo quanto previsto all’art. 2.2.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se sia stato concordato il frazionamento in più rate.
Il premio è determinato dall’età dell’Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Il premio così determinato resta costante per tutta la durata del contratto di assicurazione, salvo quanto indicato dall’eventuale applicazione dell’art. 4.1 REVISIONE TECNICA DEL PREMIO.
Nessun aumento è dovuto per aggravamenti dello stato di salute dell’Assicurato avvenuti successivamente alla stipu- lazione del contratto.
Il presente contratto non prevede l’indicizzazione.
4.1 REVISIONE TECNICA DEL PREMIO
La Società si riserva la facoltà di modificare il premio in corso qualora sussista uno dei seguenti giustificati motivi:
1. variazioni significative ed oggettive nel Servizio Sanitario Nazionale, per tali intendendosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): non obbligatorietà dello stesso, riduzione delle prestazioni (per ricoveri, interventi chirurgici, visite o esami) dallo stesso fornite;
2. variazioni significative ed oggettive che riguardino una o più delle seguenti basi statistico attuariali utilizzate per la determinazione della tariffa:
(a)aspettativa di vita;
(b)tasso di non rinnovo dei contratti in corso;
(c) evoluzione del costo e/o della frequenza delle prestazioni.
La modifica del premio sarà applicata alla totalità delle polizze stipulate con la Società denominate “Salute & Senza- tempo – Formula Diaria”.
La modifica del premio non terrà conto dell’eventuale aggravamento dello stato di salute del singolo Assicurato determi- natosi successivamente alla decorrenza del contratto.
Qualora la Società intenda avvalersi della predetta facoltà e procedere alla modifica del premio, provvederà a darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, indicando il motivo che giustifica la varia- zione contrattuale e specificando il nuovo importo di premio. La comunicazione sarà effettuata tramite un’informativa scritta (o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Contraente). Tale comunicazione sarà portata a cono- scenza del Contraente, per il tramite dell’Intermediario assicurativo o direttamente dalla Società, a mezzo raccomandata a/r o e-mail. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio comunicato dalla Società comporterà l’accettazione dello stesso e la prosecuzione della copertura assicurativa senza ulteriori formalità. Il Contraente che non intenda accet- tare le nuove condizioni di premio avrà la facoltà di recedere senza spese dal contratto assicurativo secondo una delle seguenti modalità:
– mancato pagamento del nuovo premio alla scadenza annuale;
– invio di una lettera raccomandata;
– invio di PEC.
In caso di recesso dell’Assicurato per mancata accettazione del nuovo premio, la Società garantirà comunque l’operati- vità delle garanzie di polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti con Contraente non consumatore, a tutela delle persone assicurate.
5. DOVE VALE LA COPERTURA
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
6. ALTRE INFORMAZIONI
6.1 CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le
Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:
A. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
B. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa desi- gnato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
6.2 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato.
6.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle seguenti persone:
• Familiari conviventi dell’Assicurato;
• Familiari non conviventi dell’Assicurato fino al 3° grado di parentela;
• Contraente e Assicurati nella medesima polizza (quando il Contraente non sia una persona fisica, la Società rinuncia al diritto di surrogazione anche nei confronti dei legali rappresentanti).
6.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
6.6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
SEZIONE MALATTIE
7. CHE COSA POSSO ASSICURARE
La Società assicura le persone indicate nella scheda di polizza e presta le garanzie sotto indicate solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza.
L’operatività delle garanzie è regolamentata all’art. 8 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.
7.1 DIARIA DA RICOVERO - FORMULA STANDARD (DSU)
7.1.1 OGGETTO
La Società corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero dovuto a malattia o infortunio nella misura indicata nella seguente tabella.
FORMULA STANDARD (DSU)
Tipo diaria | 025 | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Diaria da malattia | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € | 200 € |
Diaria da infortunio | 37,5 € | 75 € | 112,5 € | 150 € | 187,5 € | 225 € | 262,5 € | 300 € |
Diaria da Grandi Interventi Chirurgici (come da Appendice 1) | 50 € | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Inoltre sono compresi i seguenti eventi:
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
A) PARTO Ricovero relativo al parto naturale x xxxxxxx. | Importo pari alla “Diaria da malattia” | |
B) DAY HOSPITAL Per Day Hospital di durata superiore a 2 giorni, anche non consecutivi, purchè dalla documentazione della struttura sanitaria risulti che sono stati resi necessari dalla medesima causa. | Importo pari al 50% della “Diaria da malattia” | |
C) DAY SURGERY | Importo pari ad un giorno della diaria corrispondente | Xxxxxxx di tre volte in un anno assicurativo. |
D) ELISOCCORSO Rimborso delle spese di trasporto in elisoccorso alla struttura sanitaria in Italia. | Fino alla concorrenza di 5 volte l’importo indicato per la “Diaria da infortunio”. |
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
E) RIABILITAZIONE Relativamente ai ricoveri per riabilitazione e/o pre- stazioni fisioterapiche, la Società corrisponde una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso. | Importo pari alla diaria corrispondente. | Massimo 20 giorni per ricovero. La diaria per riabili- tazione e la diaria per convalescenza non sono cumulabili. |
F) CONVALESCENZA DA INFORTUNIO A seguito di un ricovero dovuto a infortunio, indenniz- zabile a termini di polizza, la Società corrisponderà, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli di ricovero. | – dal 1° al 30° giorno: una diaria pari ad un terzo dell’importo indicato per la “Diaria da infortunio”; – dal 31° giorno: una diaria pari all’importo indicato per la “Diaria da infortunio”. | |
G) NEONATO Per i nati durante la validità della polizza la garan- zia opera gratuitamente fino alla prima scadenza anniversaria della polizza, anche per malforma- zioni, difetti fisici o malattie congenite, sempreché la madre - che deve essere assicurata - non fosse in gravidanza alla data di effetto dell’assicurazione. La copertura in favore del neonato cessa alla prima scadenza anniversaria della polizza e laddove venisse richiesta una nuova copertura malattie a favore del nato, decorso tale termine, la Società si riserva la facoltà di includere o meno in garanzia il neonato e in caso positivo di determinare le condizioni di assi- curazione e il premio relativo. Resta inteso che, per il periodo di ricovero per parto sarà dovuta la sola diaria di cui all’art. 7.1.1A). | Fino alla prima scadenza anniversaria della polizza. |
7.2 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza.
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
7.2.1 a) CONVALESCENZA DA PARTO A seguito di un ricovero dovuto a parto, indennizza- bile a termini di polizza, la Società corrisponde, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso; | Importo pari alla metà della “Diaria da malattia”. | |
7.2.1 b) CONVALESCENZA DA MALATTIA A seguito di un ricovero dovuto a malattia, inden- nizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso. | – dal 1° al 30° giorno: una diaria pari alla metà dell’importo indicato per la “Diaria da malattia”. – dal 31 giorno: una diaria pari all’im- porto indicato per la “Diaria da malattia”. Sono riconosciuti un minimo di 7 giorni. |
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
7.2.2 INGESSATURA (NON VALIDA PER I MINORI) Nel caso di infortunio con conseguente ingessatura o applicazione di apparecchio terapeutico rigido e inamovibile e/o fissatore esterno, derivato da lesioni tendinee, frattura o lussazione degli arti o del tronco, la Società corrisponde una diaria dal giorno di appli- cazione risultante dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso al giorno di rimozione risultante dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o da personale medico all’uopo abilitato. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, la diaria da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. | Importo indicato pari alla “Diaria da infortunio” | Xxxxxxx 50 giorni per ogni infortunio |
7.3 DIARIA DA RICOVERO- FORMULA TOP (TPU)
7.3.1 OGGETTO
La Società corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero dovuto a malattia o infortunio nella misura indicata nella seguente tabella.
FORMULA TOP (TPU)
Tipo diaria | 025 | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Diaria da malattia | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € | 200 € |
Diaria da infortunio | 37,5 € | 75 € | 112,5 € | 150 € | 187,5 € | 225 € | 262,5 € | 300 € |
Diaria da Grandi Interventi Chirurgici (come da Appendice 1) | 50 € | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Inoltre sono compresi i seguenti eventi:
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
A) PARTO Ricovero relativo al parto naturale x xxxxxxx. | Importo pari alla “Diaria da malattia” | |
B) DAY HOSPITAL Per Day Hospital di durata superiore a 2 giorni, anche non consecutivi, purchè dalla documentazione della struttura sanitaria risulti che sono stati resi necessari dalla medesima causa. | Importo pari al 50% della “Diaria da malattia” | |
C) DAY SURGERY | Importo pari ad un giorno dell’importo della diaria corrispondente | Xxxxxxx di tre volte in un anno assicurativo. |
D) ELISOCCORSO Rimborso delle spese di trasporto in elisoccorso alla struttura sanitaria in Italia. | Fino alla concorrenza di 10 volte l’importo indicato per la “Diaria da infortunio”. |
Evento/prestazione | Somma assicurata | Limiti di indennizzo |
E) RIABILITAZIONE Relativamente ai ricoveri per riabilitazione e/o pre- stazioni fisioterapiche, la Società corrisponde una diaria per un numero di giorni pari a quello del rico- vero stesso. | Importo pari alla diaria corrispondente. | Massimo 30 giorni per ricovero. La diaria per riabili- tazione e la diaria per convalescenza non sono cumulabili. |
F) CONVALESCENZA DA INFORTUNIO A seguito di un ricovero dovuto a infortunio, inden- nizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso. | – dal 1° al 30° giorno: una diaria pari ad un terzo dell’importo indicato per la “Diaria da infortunio”; – dal 31° giorno: una diaria pari all’importo indicato per la “Diaria da infortunio”. Sono riconosciuti un minimo di 7 giorni. | |
G) CONVALESCENZA DA PARTO A seguito di un ricovero dovuto a parto, indennizza- bile a termini di polizza, la Società corrisponde, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso. | Importo pari alla metà della “Diaria da malattia” | |
H) CONVALESCENZA DA MALATTIA a seguito di un ricovero dovuto a malattia, inden- nizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde, quale convalescenza, una diaria per un numero di giorni pari a quelli del ricovero stesso. | – dal 1° al 30° giorno: una diaria pari alla metà dell’importo indicato per la “Diaria da malattia”. – dal 31 giorno: una diaria pari all’im- porto indicato per la “Diaria da malattia”. Sono riconosciuti un minimo di 14 giorni. | |
I) INGESSATURA (NON VALIDA PER I MINORI) Nel caso di infortunio con conseguente ingessatura o applicazione di apparecchio terapeutico rigido e inamovibile e/o fissatore esterno, derivato da lesioni tendinee, frattura o lussazione degli arti o del tronco, la Società corrisponde una diaria dal giorno di appli- cazione risultante dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso al giorno di rimozione risultante dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o da personale medico all’uopo abilitato. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, la diaria da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. | Importo indicato per la “Diaria da infortunio”. | Massimo 60 giorni per ogni infortunio |
L) NEONATO Per i nati durante la validità della polizza la garan- zia opera gratuitamente fino alla prima scadenza anniversaria della polizza, anche per malforma- zioni, difetti fisici o malattie congenite, sempreché la madre - che deve essere assicurata - non fosse in gravidanza alla data di effetto dell’assicurazione. La copertura in favore del neonato cessa alla prima scadenza anniversaria della polizza e laddove venisse richiesta una nuova copertura malattie a favore del nato, decorso tale termine, la Società si riserva la facoltà di includere o meno in garanzia il neonato e in caso positivo di determinare le condizioni di assi- curazione e il premio relativo. Resta inteso che, per il periodo di ricovero per parto sarà dovuta la sola diaria di cui all’art. 7.3.1A). | Fino alla prima scadenza anniversaria della polizza. |
7.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza.
7.4.1 DIARIA PER L’ACCOMPAGNATORE
Riconoscimento di una diaria per l’accompagnatore pari al 50% della diaria corrispondente per l’Assicurato e fino ad un massimo di 15 giorni per anno assicurativo.
7.4.2 PERSONE ASSICURABILI
L’assicurazione può essere sottoscritta da persone di età compresa tra 18 e 65 anni, tuttavia, con la presente condi- zione aggiuntiva, a parziale deroga dell’art. 9.1, la garanzia può essere estesa alla persona indicata indipendentemente dall’età. In caso di assicurato minore non trova applicazione il primo comma dell’art. 2.1 PROROGA DELL’ASSICURA- ZIONE – OBBLIGO AL RINNOVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ. Tale comma rientra in vigore al raggiungimento della mag- giore età con il conseguente adeguamento del premio. Tale condizione aggiuntiva è acquistabile previa valutazione da parte della Società.
7.4.3 ESTENSIONE DISCIPLINE SPORTIVE
A parziale deroga dell’art. 9.1 h), la garanzia viene estesa agli infortuni e le loro conseguenze derivanti dalla parteci- pazione a gare e relative prove e allenamenti effettuate sotto l’egida della federazione sportiva di appartenenza della disciplina sportiva indicata nella scheda di polizza. Tale condizione aggiuntiva è acquistabile previa valutazione da parte della Società.
8. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
8.1 MODALITÁ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La corresponsione della diaria avviene indipendentemente dalle spese sostenute.
Esempio di operatività della garanzia
1) Day surgery a seguito di infortunio
Garanzia scelta “DIARIA DA RICOVERO - FORMULA STANDARD” con Tipo diaria 100 Viene corrisposta la diaria da infortunio pari a € 150.
2) Ricovero di 3 giorni con conseguente convalescenza in seguito a malattia
Garanzia scelta “DIARIA DA RICOVERO - FORMULA TOP” con Tipo diaria 200
Viene corrisposta la diaria da malattia per i 3 giorni di ricovero, ovvero € 200x3=€600 Viene riconosciuta inoltre la convalescenza da malattia col minimo di 14 giorni
ovvero € 100 (50% dela diaria da malattia) x 14 giorni= € 1.400 In totale l’indennizzo sarà di € 600+ € 1.400= € 2.000
9. CHE COSA NON È ASSICURATO
9.1 ESCLUSIONI
La Società non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dalla Società.
L’assicurazione non vale per persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni, salvo quanto indicato all’art. 7.4.2 se richiamata in scheda di polizza tale condizione aggiuntiva.
L’assicurazione non comprende:
a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici, che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami o dia- gnosi anteriormente alla stipulazione della polizza e già note all’Assicurato anche se comunicate dallo stesso in qual- siasi forma all’atto dell’assunzione del rischio o venute a conoscenza della Società anche successivamente attraverso cartelle cliniche, certificazioni mediche o altra documentazione inerente lo stato di salute dell’Assicurato prima della stipulazione della polizza. L’eventuale assicurazione di tali situazioni fisiche e/o malattie preesistenti può essere pre- stata solo mediante specifica clausola che deve risultare esplicitamente in polizza. Anche in caso di passaggio a una somma assicurata superiore l’Assicurato non ha diritto alle maggiori prestazioni per malattie e/o infortuni e loro conseguenze manifestatesi nel corso della precedente versione di contratto, salvo specifica clausola che deve essere contrattualizzata in polizza.
b) le malformazioni e anomalie congenite ad eccezione di quelle clinicamente non evidenti salvo quanto previsto agli artt.
7.1.1G) e 7.3.1L);
c) le malattie, infortuni, e loro conseguenze dovuti a:
• atti dolosi tentati o compiuti dall’Assicurato,
• alcoolismo e tossicodipendenza,
• malattie/infermità mentali, sindromi organico cerebrali (di tipo psichiatrico), schizofrenia, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti nevrotici,
• xxxxx, delitti, aggressioni o atti violenti anche a movente politico (salvo partecipazione involontaria), atti di guerra, terrorismo e sabotaggio, operazioni militari, insurrezioni,
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o altre calamità naturali,
• malattie e infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell’a- tomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
d) la sieropositività diagnosticata, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
e) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, allucinogeni, anfetamine e simili, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle pre- scritte dal medico o previste nella scheda tecnica del farmaco;
f) le conseguenze della pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di quelli seguenti, anche se esercitati non professionalmente: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme e arti marziali, alpinismo con scalata di roccia od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, free-clim- bing, kayak, rafting, bungee jumping, bob, rugby e football americano, immersione con autorespiratore, motocross, libero accesso ai circuiti, paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con deltaplano, ultraleggeri e simili);
g) le conseguenze di infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti se il conducente assicurato è privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi con un tasso di alcolemia pari o superiore a 1,2 grammi/litro;
h) gli infortuni e loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare, relative prove ed allenamenti effettuate sotto l’egida della federazione sportiva di appartenenza, salvo che si tratti di gare podistiche, pesca non subacquea, gare di bocce, tiro con l’arco, tennis, golf, sci di fondo, pattinaggio; sono inoltre esclusi gli infortuni e le loro conseguenze derivanti da sport in ordine ai quali l’Assicurato percepisca una remunerazione, salvo quanto indicato all’art. 7.4.3 se richiamata nella scheda di polizza tale condizione aggiuntiva;
i) le prestazioni aventi finalità estetiche, fitoterapiche e dimagranti e le relative conseguenze (salvi gli interventi di chi- rurgia bariatrica resi necessari da uno stato patologico insorto in vigenza di polizza e gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni verificatisi in vigenza di polizza o da interventi demolitivi resi necessari da neoplasia maligna, esclusa, in ogni caso, la manutenzione delle protesi);
j) le cure dentarie di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, con o senza intervento chi- rurgico anche se effettuate in strutture sanitarie con ricovero, cure parodontali, e le relative conseguenze anche pato- logiche; salvi i casi di cure e protesi dentarie rese necessarie in conseguenza di neoplasia maligna o di infortunio;
k) i soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo, cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospedali militari, ospizi per le persone anziane, ricoveri dovuti alla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli elementari atti della vita quotidiana. Sono inoltre esclusi i ricoveri per cure dimagranti e simili, per fitoterapia, ginnastica passiva, sauna, autoemoterapia, ozonoterapia, riflessoterapia;
l) la riabilitazione e fisioterapia; la presente esclusione non si applica a quanto previsto agli artt.7.1.1E) e 7.3.1E); m)gli aborti, salvo le cure per aborto terapeutico effettuate entro il territorio della Repubblica Italiana;
n) le prestazioni finalizzate al trattamento della sterilità, impotenza, nonché tutte le procedure per la fecondazione assistita; o) la correzione dei difetti di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, ecc.).
9.2 CARENZE
Fermo il disposto dell’art. 2 DURATA DELLA COPERTURA, la garanzia decorre dalle ore 24.00: a) del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni;
b) del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie improvvise;
c) del 100° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie che siano l’espressione o la conse- guenza di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di effetto dell’assicurazione;
d) del 270° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie, la garanzia decorre dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione, purchè dalla documentazione medica risulti che il concepimento è avvenuto dopo tale data.
Qualora il presente contratto sostituisca altro contratto - stipulato con la Società - senza soluzione di continuità e riguar- dante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano:
a) dal giorno in cui aveva effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i massimali/somme assicurate da quest’ul- timo previsti;
b) dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle maggiori somme assicurate ed alle diverse presta- zioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute in corso del presente contratto, i termini di carenza decorrono dalla data di variazione per le maggiori somme assicurate e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Per le malattie che si manifestino durante il periodo di carenza non è previsto alcun indennizzo. Qualora la malattia dovesse manifestarsi nuovamente dopo il periodo di carenza l’Assicurato avrà diritto alla garanzia solo quando siano trascorsi 3 mesi fra la guarigione clinica della malattia e la ricaduta.
10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
I criteri ivi descritti sono validi soltanto per le garanzie scelte dall’Assicurato e indicate nella scheda di polizza. Blue Assistance
• ha sede a Torino – via Santa Xxxxx n. 11
• risponde ai numeri telefonici:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
800-686472
Numero Verde
x00 000 000 00 00
10.1 DATA DEL SINISTRO
Fermo quanto previsto all’art. 9.2 CARENZE, per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro.
Qualora la polizza sia sostituita da copertura analoga presso altra Compagnia, tutte le prestazioni erogate successiva- mente alla scadenza contrattuale non saranno più a carico della Società.
10.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve:
• sottoporsi, anche in fase di ricovero, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione;
• produrre la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di ricovero all’estero resta a carico dell’Assicurato la traduzione della cartella clinica.
Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l’Assicurato deve dare avviso del sinistro a tutti gli assi- curatori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Qualora il sinistro risultasse non indennizzabile, l’Assicurato si impegna a restituire gli importi eventualmente liquidati direttamente per suo conto dalla Società.
10.3 PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve:
• accedere alla propria area riservata dal sito xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx. per utilizzare la richiesta di indennizzo tramite upload con le modalità indicate all’art. 10.4, allegando la certificazione medica sulla natura della patologia, o dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
• fornire, in caso di ricovero, copia della cartella clinica completa o, in caso di ingessatura idonea documentazione che attesti la lesione sofferta, integrate eventualmente dalle copie delle prescrizioni, degli accertamenti, dei trattamenti e delle cure in genere, precedenti e successive alla prestazione sanitaria;
Blue Assistance, ricevuta la documentazione necessaria, se la prestazione è compresa in garanzia rimborsa entro 25 giorni le spese sostenute dall’Assicurato con le regole e i limiti previsti dalla garanzia scelta.
10.4 RICHIESTA DI RIMBORSO TRAMITE UPLOAD
L’Assicurato, se in possesso delle credenziali (e-mail e password), potrà trasmettere on-line le proprie richieste di inden- nizzo unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A tal fine l’Assicurato dovrà accedere alla propria area riservata dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla giuridica- mente equivalente all’originale. La Società si riserva di effettuare, con i medici e con le strutture sanitarie, tutti i controlli necessari al fine di prevenire possibili abusi all’utilizzo di tale canale. La trasmissione delle informazioni avviene con la garanzia di un elevatissimo grado di riservatezza e sicurezza.
Per coloro che non dispongano di un accesso ad internet, le richieste di indennizzo potranno essere avanzate attraverso il canale tradizionale (cartaceo).
SEZIONE ASSISTENZA
All’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di malattia o di infortunio verificatosi durante il periodo di validità dell’as- sicurazione o che necessiti di informazioni in ambito sanitario, Blue Assistance, società di servizi specializzata nel settore sanitario, offre le prestazioni di seguito indicate.
Per poterne usufruire l’Assicurato deve contattare la Centrale operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
800-686472
Numero Verde
x00 000 000 00 00
• posta elettronica, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx COMUNICANDO:
• le proprie generalità
• il numero di polizza
• il tipo di assistenza richiesta
• il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale operativa, la Società non indennizza presta- zioni non disposte direttamente dalla Centrale operativa stessa.
11. CHE COSA POSSO ASSICURARE
La Società assicura le persone indicate nella scheda di polizza e presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
11.1 ASSISTENZA
11.1.1 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la pre- stazione più opportuna da effettuare in suo favore. Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. Il servizio opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
11.1.2 INVIO DI UN MEDICO GENERICO A DOMICILIO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato, o nel luogo in cui questi si trova, purché sempre in Italia, a spese della Società un medico. In caso di impossibilità da parte del medico ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitu- tiva, il trasferimento mediante autoambulanza dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino.
11.1.3 INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infer- miere a tariffa agevolata, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
11.1.4 CONSEGNA MEDICINALI ED ARTICOLI SANITARI URGENTI A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno, come da prescrizione medica scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio, o dal luogo in cui si trova, per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari rimane a carico dell’Assicurato.
La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l’Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali.
11.1.5 CONSEGNA SPESA A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, a seguito di un ricovero in struttura sanitaria superiore a 5 giorni per infortunio o malattia, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Centrale Operativa, nei primi 15 giorni di convale- scenza post-ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a proprio carico il compenso di due ore ad intervento e per un massimo di tre invii per ogni periodo post-ricovero. I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all’incaricato e resteranno a carico dell’Assicurato. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - fino a due volte la settimana, previo accordo con l’Assicurato.
11.1.6 COLLABORATRICE FAMILIARE
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato ricoverato in struttura sanitaria per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domesti- che, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.
11.1.7 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dalla struttura sanitaria presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Centrale Operativa provvederà ad inviare direttamente un’autoambu- xxxxx, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
11.1.8 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, risulti non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:
a) a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la struttura sanitaria in Italia o all’estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
b) ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
– aereo sanitario;
– aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
– treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo.
c) ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali.
11.1.9 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’art. 11.1.8 che precede, viene dimesso dal centro ospe- daliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Opera- tiva stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
– aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
– treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la struttura sanitaria presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Centrale Operativa possa stabilire i necessari contatti.
Le prestazioni di cui agli artt. da 11.1.10 a 11.1.18 che seguono sono fornite esclusivamente a seguito di sinistri verifi- catisi ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato.
11.1.10 RIENTRO SANITARIO
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano neces- sario il suo trasporto nella struttura sanitaria più idonea al suo stato di salute ovvero l’Assicurato debba essere trasferito in un struttura sanitaria attrezzata in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
– aereo sanitario;
– aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
– treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione, inoltre, non è dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
11.1.11 RIENTRO CON UN FAMILIARE
Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione “Rientro sanitario” di cui all’art. 11.1.10 che precede, ed i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo.
11.1.12 ANTICIPO SPESE MEDICHE.
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa pagherà, per conto dell’Assicu- rato, le fatture fino ad un importo massimo di €1.000 per sinistro.
La prestazione non è operante:
– nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
– se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
11.1.13 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un ricovero in struttura sanitaria per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assi- curato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
11.1.14 ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’im- possibilità di occuparsi di loro, la Centrale Operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
11.1.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE
Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, comprovato da certificazione medica scritta, e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’autista fino a un massimo di € 500 per sinistro, mentre restano a carico dell’Assicurato le spese relative a carbu- rante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.).
Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo dov’è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all’estero, la Carta Verde.
11.1.16 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa comprovato da certificazione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Centrale Operativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (limitatamente al pernottamento e alla prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 60 al giorno.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
11.1.17 RIENTRO SALMA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
11.1.18 INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Se l’Assicurato viene ricoverato all’estero, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e ha difficoltà a comunicare in lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete tenendo a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
11.1.19 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
A. Ospedalizzazione domiciliare
In caso di ricovero dell’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni, la Centrale Operativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domici- liare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni.
Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Centrale Operativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato. La Centrale operativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento delle dimissioni.
I costi sono a carico della Società.
B. Servizi Sanitari
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, esami radiografici e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami o della consegna di farmaci urgenti, la Centrale Operativa, accertata la necessità della presta- zione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria.
C. Servizi non Sanitari
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con inter- vento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, non possa lasciare il proprio domicilio, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, col- laborazione familiare, sorveglianza minori, fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria.
11.1.20 MEDICAL ADVICE PROGRAM
(in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, per i quali sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Centrale Operativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l’Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita, nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell’esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del Network Salute.
L’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, a cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute.
A. Consulenza medica di secondo livello
I medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita, dove richiesta, una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici (Check-up).
B. Attivazione della rete nazionale di Centri di eccellenza
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Centrale Operativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell’Assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitaliz- zazione di tutto il materiale diagnostico ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti dei Centri di eccellenza. Tutti i dati clinici saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri medici di riferimento.
Il Centro medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.
I costi della visita specialistica saranno a carico della Società così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
I medici specialisti dei Centri di eccellenza formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina la quale, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo, ove occorra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi.
C. Attivazione del secondo parere internazionale
Qualora, su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei Centri di eccellenza nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Cen- trale Operativa al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale.
Tale servizio prevede la raccolta della documentazione dell’Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del Centro internazionale.
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
Ciascuna prestazione è operativa fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.
In caso di permanenza continuativa all’estero, la garanzia Assistenza è operante fino a 60 giorni per anno assicurativo.
13. CHE COSA NON È ASSICURATO
La Società non eroga le prestazioni qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di: a) malattie preesistenti alla stipulazione di polizza;
b) infortuni e/o disturbi in atto al momento della partenza e/o della decorrenza della polizza, e noti all’Assicurato;
c) forme maniaco depressive, disturbi paranoici, schizofrenia, epilessia, sieropositività diagnosticata, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
d) prestazioni aventi finalità estetiche e relative conseguenze;
e) guerra, insurrezione, operazioni militari, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo e di vandalismo;
f) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) abuso di alcool e/o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni o comunque volontaria altera- zione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
h) uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in allenamenti, gare, corse e relative prove nonché libero accesso ai circuiti e atti di temerarietà;
i) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, e altre calamità naturali se è stato dichiarato lo “stato di calamità naturale”;
j) atti dolosi compiuti o tentati dell’Assicurato;
k) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere;
l) infortuni derivanti dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplora- tive o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).
Le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.
14. TABELLA INDICATIVA DEI LIMITI
Prestazione | Limite/Massimale |
Invio di un infermiere a domicilio | € 200 per sinistro |
Consegna spesa a domicilio | Utilizzabile nei primi 15 giorni di convalescenza post-ricovero. Due ore ad intervento per un massimo di tre invii per ogni periodo post ricovero |
Collaboratrice familiare | € 200 per sinistro |
Rientro sanitario | Oltre 50 km dalla residenza |
Rientro con un familiare | Oltre 50 km dalla residenza |
Anticipo spese mediche | Oltre 50 km dalla residenza. € 1.000 per sinistro |
Viaggio di un familiare | Oltre 50 km dalla residenza |
Accompagnamento minori | Oltre 50 km dalla residenza |
Autista a disposizione | Oltre 50 km dalla residenza. € 500 per sinistro |
Prolungamento del soggiorno | Oltre 50 km dalla residenza. Massimo di 10 giorni successivi alla data sta- bilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 60 al giorno |
Rientro salma | Oltre 50 km dalla residenza. € 3.000 per sinistro |
Interprete a disposizione | Oltre 50 km dalla residenza. Massimo 8 ore lavorative dell’interprete. |
Assistenza Domiciliare Integrata | Xxxxxxx 30 giorni dalla dimissione dalla struttura sanitaria |
Medical Advice Program | Costi della visita specialistica e spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 200 per sinistro |
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale operativa e deve inoltre: A. fornire ogni informazione richiesta;
B. sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale operativa;
C. produrre, se richiesta dalla Centrale operativa, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
15.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assi- stenza previsto.
15.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.
APPENDICE 1 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
CRANIO
– Asportazione di neoplasie endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
– Operazioni per encefalo meningocele.
FACCIA E BOCCA
– Plastica per paralisi di nervo facciale.
– Parotidectomia con conservazione del facciale.
– Asportazione della parotide per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo.
– Interventi per tumori maligni della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare.
– Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare4.
– Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne.
– Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
– Resezione del mascellare superiore.
– Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
COLLO
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
– Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo.
– Interventi sulle paratiroidi.
TORACE
– Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.
– Interventi sul mediastino per tumore.
– Interventi sul mediastino per ascessi.
– Resezioni segmentarie e lobectomia.
– Pneumectomia.
– Decorticazione polmonare.
– Pleuro pneumectomia.
– Toracectomia.
– Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
– Resezione bronchiale con reimpianto.
TUBERCOLOSI POLMONARE
– Interventi per fistole bronchiali cutanee.
– Asportazione del timo.
– Toracoplastica totale.
CHIRURGIA CARDIACA
– Pericardiectomia parziale e totale.
– Interventi per corpi estranei nel cuore.
– Commisurotomia.
– Interventi sul cuore in circolazione extra corporea e ipotermia (oltre l’intervento casuale).
– Operazione per embolia dell’arteria polmonare.
– Valvuloplastica della mitrale o dell’aorta.
– Sostituzione valvolare (escluso protesi).
– Infartectomia in fase acuta.
– Resezione di aneurisma del ventricolo sinistro.
– By-pass aortocoronarico con vena.
– By-pass aorto-coronarico e resezione di aneurisma del ventricolo sinistro.
– Impianto di arteria mammaria secondo Xxxxxxxx, singolo e doppio.
– Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica o frenicopericardica (escluso pace-maker).
– Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.
– By-pass aorto biliaco o bifemorale
ESOFAGO
– Interventi per diverticolo dell’esofago toracico.
– Resezione dell’esofago cervicale.
– Collocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica.
– Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria.
– Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.
– Operazioni sull’esofago con resezioni parziali basse, parziali alte, totali.
XXXXX
– Intervento per xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
PERITONEO
– Occlusione intestinale di varia natura con resezione intestinale o con invaginazione intestinale.
STOMACO E DUODENO
– Gastro-enterostomia.
– Resezione gastrica.
– Gastrectomia totale.
– Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.
– Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica.
– Cardiomiotomia extramucosa.
INTESTINO
– Resezione del tenue.
– Resezione ileo-cecale.
– Colectomia segmentaria.
– Colectomia totale.
– Entero anastomosi.
RETTO-ANO
– Amputazione del retto per via sacrale.
– Amputazione del retto per via addomino-perineale, in uno o più tempi.
FEGATO E VIE BILIARI
– Epatotomia semplice per cisti da echinococco.
– Resezione epatica.
– Epatico e coledocotomia.
– Colecistectomia.
– Papillotomia per via transduodenale.
– Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
– Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastrotomia, colecistoenterostomia).
PANCREAS E MILZA
– Interventi di necrosi acuta del pancreas.
– Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas enucleazione delle cisti, marsupializzazione.
– Interventi per fistole pancreatiche.
– Interventi demolitivi del pancreas della testa, della coda, totale.
– Splenectomia.
– Anastomosi portacava, spleno-renale.
– Anastomosi mesenterica-cava.
SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
a) Neurochirurgia
– Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta.
– Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia.
– Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
– Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
– Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie e altre affezioni meningomidollari.
– Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi.
– Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.
– Emisferectomia.
b) Simpatico e vago
– Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splanici.
– Intervento sul simpatico lombare per gangliectomia lombare e spalicectomia.
– Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale.
c) Nervi
– Anastomosi spino-facciale e simili.
VASI
– Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco branchio-cefalico, iliache.
– Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima.
– Disostruzione by-pass aorta addominale.
– Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica superiore o celiaca.
– Resezione arteriosa con plastica vasale.
– Interventi per innesti di vasi.
– Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale.
PEDIATRIA
– Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
ORTOPEDIA
– Disarticolazione interscapolo-toracica.
– Emipelvectomia.
– Vertebrotomia
– Artoprotesi di anca, tibia, tarsico, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx (escluso protesi) - Intervento per ernia del disco intervertebrale.
UROLOGIA
– Intervento per fistola vescico-rettale.
– Cistectomia totale con uretero sigmoidostomia.
– Ileocisto plastica.
– Colicisto plastica.
– Cistectomia parziale, totale con ureterosigmoidostomia.
– Prostatectomia sottocapsulare per adenoma.
– Prostatectomia radicale per carcinoma.
– Intervento per fistola vescico-intestinale.
– Intervento per estrofia della vescica.
– Nefrectomia semplice e allargata per tumore.
– Nefroureterectomia totale.
– Trapianto renale.
– Resezione renale.
APPARATO GENITALE MASCHILE
– Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.
– Amputazione totale con svuotamento delle regioni inguinali.
– Emasculazione totale.
GINECOLOGIA-OSTETRICIA
– Intervento vaginale ed addominale per incontinenza orinaria.
– Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale, ureterale, retto vaginale.
– Metroplastica.
– Riduzione per “vaginam” di spostamenti uterini.
– Interventi radicali per tumori maligni vulvari e vaginali.
– Pannisterectomia radicale per via addominale e per via vaginale.
– Eviscerazione pelvica.
– Vulvectomia totale.
– Laparatomia per rotture di utero.
OCULISTICA
– Trapianto corneale a tutto spessore.
– Operazione di Kronlein od orbitotomia.
– Operazioni fistolizzanti combinate per glaucoma.
– Iridocicloretrazione.
– Trabeculoctomia.
– Cerchiaggio o resezione sclerale per distacco.
OTORINOLARINGOIATRIA
– Chirurgia della sordità otosclerotica.
– Chirurgia translabirintica delle vertigini.
– Antroatticotomia.
– Antroatticotomia con trapanazione del labirinto.
– Operazioni trasmastoidee e sul facciale.
– Decompressione del nervo facciale.
– Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
– Resezione del nervo petroso superficiale.
LARINGE
– Laringectomia orizzontale sopraglottica.
– Laringectomia parziale verticale.
– Laringectomia totale.
– Faringolaringectomia.
RIENTRANO NEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
– Trapianto ed espianto di organi.
ARTICOLI DI LEGGE
ART. 1892 C.C. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annul- lamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 C.C. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 C.C. ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1898. C.C AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.L’assi- curatore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del xxxxxxx.Xx recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di xxxxxxx.Xx il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901 C.C. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al paga- mento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
ART. 1910 C.C. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913 C.C. AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assi- curatore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvatag- gio o di constatazione del sinistro. (…)
ART. 1916 C.C. DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicu- rato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi- liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2952. C.C PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposi- zione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
NOTE
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. MAL50081
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione
Generale: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000 - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx - Servizio Assistenza “Benvenuti in Italiana”: 800 101313 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Capitale sociale
€ 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell’Albo delle impresediassicurazioneeriassicurazioneeappartenenteal Gruppo Reale Mutuaiscrittoalnumero 006 dell’Albo delle Società Capogruppo.