LICEO " TENCA "
LICEO " TENCA "
C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D
AOO-Tenca - Segreteria
Prot. 0009030/U del 16/12/2019 13:07:52
ALLEGATO “B” ALLA CONVENZIONE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI A MILANO- ANNO SCOLASTICO 2019-2020
TRA
l’Istituzione Scolastica LICEO STATALE XXXXX XXXXX
Xxx XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX 00 Codice Fiscale n. 80126370156
rappresentata dal Dirigente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
nato a Milano (Prov. MI) il …10/03/1962, domiciliato per effetto della sua carica in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla L. 59/97 e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali
E
la Società COOPERATIVA CO.ESA COOP. SOCIALE a.r.l (di seguito denominata Società contraente), con sede legale in Xxx XXXXXXXXX 00 - 00000 x XXXXXX
C.F. e P.I.V.A. 12202950155
rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx nato a Milano il 08/02/1957
in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Xxx XXXXXXXXX 00 a MILANO
PREMESSO CHE:
▪ la Giunta Comunale con la deliberazione n. 404 del 10/03/2015 ha approvato, rendendoli definitivi, le modalità e il percorso di accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali e paritarie della Città di Milano;
▪ la Giunta Comunale con la deliberazione n. 1016 dell’08/06/2018 ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di un elenco di soggetti del terzo settore accreditati per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, della città di Milano finalizzato alla coprogettazione/cogestione di progetti educativi nonché le linee di indirizzo per la distribuzione di fondi tra le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e paritarie della città di Milano.
▪ con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 04/06/2019 è stato approvato il testo della convenzione tra Amministrazione Comunale e Direzione Scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, unitamente al testo della presente convenzione;
▪ tra i soggetti accreditati risulta la Società contraente che ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Milano;
▪ il soggetto contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, ha confermato sotto la propria responsabilità il mantenimento di tutti requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda e allegati presentati per l’iscrizione all’elenco unico dei soggetti accreditati e previsti dall’Avviso pubblico.
Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano (di seguito chiamato Comune) frequentanti la Scuola LICEO STATALE XXXXX XXXXX, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92, e tutte le prestazioni previste dall’avviso pubblico e dal Patto di accreditamento stipulato con il Comune di Milano.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è valida per l’anno scolastico 2019/2020 con inizio il 12 settembre 2019 e termine in corrispondenza del termine delle attività didattiche.
ARTICOLO 3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE
Fanno parte della presente convenzione e si intendono parte integrante della stessa, anche se non materialmente e fisicamente allegati in quanto documenti conosciuti e sottoscritti, depositati presso l’Area Servizi Scolastici ed Educativi – Unità Diritto allo Studio, via N. A. Porpora 10 Milano:
- l’avviso pubblico e i relativi allegati, per il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità residenti a Milano approvati dall’Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti;
- il Patto di Accreditamento sottoscritto con il Comune di Milano;
- domanda di ammissione all’elenco degli enti accreditati.
ARTICOLO 4 -IMPORTO CONTRATTUALE
Così come stabilito dal Decreto di Regione Lombardia n. 8368 – All. 1 del 07/06/2018, il valore economico per ogni ora di assistenza educativa che la Regione Lombardia riconosce è di € 21,00= (IVA compresa), analogamente il corrispettivo economico per le attività “indirette” è pari ad € 21,00= (IVA compresa).
(oltre la valorizzazione richiesta a carico della Società contraente del 10% del costo complessivo del progetto che sarà rendicontata dagli Enti direttamente alle Istituzioni Scolastiche entro il termine dell’anno scolastico)
Il valore della presente convenzione per l’a.s. 2019/2020 è pari ad € 49.980,00 (€ 47.600,00+ € 2.380,00 IVA 5%). (oppure: iva esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72).
La Società contraente, presta servizio per n. ore totali 2380, suddivise tra i seguenti plessi:
- n. 70 ore settimanali per n. 34 settimane per un totale di 2380 ore Sede Bastioni di Porta Volta 16
ARTICOLO 5 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA
Il soggetto contraente si è già obbligato a rendere le prestazioni oggetto della presente convenzione anche nelle more della stipula del presente documento, per non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Per “ora” di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.
Va da sé che i residui di ore non effettuate debbano essere recuperati senza altri oneri a carico della Direzione Scolastica e senza determinare sforamenti del budget.
Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato nei singoli plessi ma non autorizzato dalla Direzione, il soggetto contraente non potrà richiedere il pagamento.
I pagamenti saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato e scelto dall’istituzione scolastica entro trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione delle fatture.
Il pagamento è comunque subordinato alla stipula della convenzione.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.
Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.
La fattura dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore mensili effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali l’educatore ha effettuato assistenza.
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:
• totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori;
• nominativo di ogni singolo studente assistito corredato dal totale ore per di assistenza prestate;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: estremi del conto corrente dedicato al pagamento della fattura;
• trattenuta 0,5% ai sensi Art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. Tali trattenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale;
• iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione.
In caso di soggetti temporaneamente raggruppati (ATI/RTI/ATS) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun soggetto in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’ATI/RTI/ATS stessa.
Vista la normativa vigente, il soggetto contraente è tenuto ad emettere fatture in modalità esclusivamente elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx – codice univoco della scuola.
ARTICOLO 7– SEDE OPERATIVA
Come previsto dall’avviso pubblico, il soggetto contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.
La sede è sita a Milano in Xxx Xxxxxxxxx 00
ARTICOLO 8– PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Il soggetto contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.
L’articolo 9 dell’avviso pubblico definisce nei particolari le figure degli educatori e la formazione, nonché la loro sostituzione all’art. 15.
ARTICOLO 9 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio viene attivato dopo la scelta, da parte Dirigente Scolastico delle Scuole frequentate dagli alunni con disabilità, del soggetto inserito nell’elenco degli enti accreditati, anche a seguito della presentazione, da parte dell’ente prescelto della proposta di coprogettazione/cogestione e della conseguente attività di coprogettazione/cogestione svolta con la scuola, nonché di valorizzazioni di almeno il 10% del costo del progetto.
Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all’utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente.
Le caratteristiche relative al funzionamento del servizio in parola sono descritte all’articolo 14 dell’Avviso.
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell’art. 1655 del Codice Civile.
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto contraente.
Il soggetto contraente è tenuto a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.
Il soggetto contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.
Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi enti accreditati prescelti.
L’ente accreditato è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della convenzione.
L’ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza della convenzione, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’Art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
Le ritenute potranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, ove i soggetti suddetti, non abbiano comunicato alla Direzione Scolastica committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
ARTICOLO 11– CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto contraente deve versare, prima della stipula della convenzione, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo della convenzione, al netto di I.V.A, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente documento, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che la Direzione Scolastica dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del soggetto accreditato. Resta salvo per la Direzione Scolastica l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il soggetto accreditato è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Direzione Scolastica avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione della convenzione.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’Art. 93 – comma 7 (Garanzia provvisoria) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONVENZIONE E DI CREDITO
E’ vietata la cessione della convenzione a pena di nullità.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.
ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
E’ fatto divieto al soggetto contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.
In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi, si intenderà il soggetto accreditato avente convenzione in essere con la Direzione Scolastica.
ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il soggetto contraente deve attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.
Il soggetto contraente deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il soggetto contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il soggetto contraente è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Il soggetto contraente dovrà comunicare, al momento della stipula, il nominativo del responsabile della sicurezza.
ARTICOLO 15 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.
Il soggetto contraente dovrà presentare, per ogni assunto dal 06 aprile 2014, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
ARTICOLO 16 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il soggetto contraente è tenuto all’osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale del soggetto contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il soggetto contraente.
ARTICOLO 17 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI
Il soggetto contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata della convenzione.
Il soggetto contraente è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione della convenzione ed all’esclusione dall’accreditamento nei confronti del soggetto contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.
ARTICOLO 18– CONTROLLI E VERIFICHE
Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché l’efficacia e l’efficienza della gestione è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal soggetto contraente alle prescrizioni del presente documento.
ARTICOLO 19 – PENALITÀ
La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nella convenzione, si riserva di applicare le seguenti penalità:
• in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto accreditato e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00.= (settanta) per ogni giorno di mancato servizio. L’interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la risoluzione della convenzione e la decadenza dall’elenco dei soggetti accreditati;
• inserire altre eventuali penalità a cura della Direzione Scolastica. ===
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R - PEC) dell’inadempienza alla quale il soggetto affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.
Se il soggetto accreditato sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla risoluzione della convenzione.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dalla convenzione.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382 del X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione della convenzione.
ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione i seguenti casi:
• apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del soggetto accreditato;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
• inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
• inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis;
• interruzione non occasionale e non motivata del servizio;
• subappalto totale o parziale del servizio;
• violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione.
Per le A.T.I., A.T.S. e R.T.S. costituirà, altresì, causa di risoluzione della convenzione e di decadenza dall’elenco dei soggetti accreditati il mancato rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d’impresa dichiarate all’atto della presentazione della domanda.
Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata/Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipula della convenzione, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell’esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
La presente convenzione, inoltre verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n° 136.
ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell’assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione, il soggetto contraente dichiara l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione.
ARTICOLO 22 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA
Ogni qualvolta l’erogazione del servizio comporti delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque preveda delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo al soggetto contraente di
informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l’autorizzazione a procedere.
ARTICOLO 23 - SPESE DI CONVENZIONE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese della presente convenzione inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico del soggetto contraente.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto della presente convenzione non è soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72 (oppure è soggetto a IVA); la presente convenzione, scritta in carta libera, sarà registrata solo in caso d’uso.
ARTICOLO 24 - RICHIAMI NORMATIVI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché ogni norma ed articolo citati nell’avviso pubblico approvato dall’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà definita dal giudice previsto per legge.
La presente convenzione si compone di n. 6 (sei) pagine.
Milano, il 13/12/2019
Letto, confermato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
Firmato digitalmente da:
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X 16/12/2019 10:45:42
Il Legale Rappresentante della Associazione/Cooperativa Xxxxxxxx Xxxxx