VOLTURA (modulo per Partite IVA)
VOLTURA
(modulo per Partite IVA)
TIPOLOGIA VOLTURA
□ Voltura ordinaria □ Incorporazione societaria | ||
Data Voltura | Tempistica minima per la data voltura: due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (Del. ARERA n. 398/14 e s.m.i.) |
DATI DEL CLIENTE USCENTE
Ragione Sociale | ||||||||||||||
P. IVA | Codice Fiscale | |||||||||||||
Indirizzo di fornitura | ||||||||||||||
POD | I | T | E |
DATI DEL CLIENTE ENTRANTE
Ragione Sociale | |||
P. IVA | Codice Fiscale | ||
Sede legale | |||
Telefono | |||
Tipologia Fornitura | □ Altri Usi □ Illuminazione Pubblica |
Si richiede la voltura della fornitura sopra indicata e secondo le condizioni tecniche economiche previste dall’Allegato 1 del contratto di fornitura vigente. A tal fine, il nuovo intestatario dell’utenza, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del D.P.R. n°445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate dichiara di essere titolare della fornitura e che i dati sopra indicati sono veritieri.
Il cliente entrante dichiara altresì di farsi carico degli oneri amministrativi previsti dalla normativa e dal contratto di fornitura vigenti per le attività di volturazione dell’utenza e dichiara altresì di farsi carico di ogni eventuale obbligazione o debito pregresso in capo al cliente uscente che, per qualsiasi giustificato motivo, venisse posto in capo a Benaco Energia S.p.A. (es. corrispettivi Cmor ai sensi della Del. ARERA n.593/2017/R/com e s.m.i., ecc.).
, lì
(timbro e firma) CLIENTE USCENTE
(timbro e firma) CLIENTE ENTRANTE
DOCUMENTI NECESSARI
- Visura camerale della società entrante
- Contratto EE compilato e firmato
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società entrante
COME CONSEGNARE QUESTO MODULO:
Fax n. 0000-000000 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Benaco Energia Spa
Xxx Xxxxx, 0/X – 00000 Xxxx (XX)
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Dati della Società
MERCATO LIBERO
N° V10/18
RAGIONE SOCIALE |
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PARTITA IVA |
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CODICE FISCALE |
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SEDE LEGALE |
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PEC | _ |
TELEFONO |
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FAX |
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Dati del Legale rappresentante
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
Inviare fotocopia del documento di identità in corso di validità e visura camerale
In caso di più punti di fornitura, si richiede una fattura unica (con distinzione dei consumi e importi per ciascuna utenza) |
Si richiede la fattura estesa anziché nel formato cosiddetto Bolletta 2.0 (Sezione 2 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n.501/2014/R/com e s.m.i.) |
Spedizione di fatture e comunicazioni commerciali/newsletter (barrare l’opzione di invio scelta): Indirizzo di posta ordinaria
Fattura via email (secondo le condizioni dell’articolo 8.3 delle CGF)
Newsletter e comunicazioni
(anche con le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui all’Art.
18.1 B delle CGF)
SI NO
SI NO
Punti di fornitura:
POD | Indirizzo completo | |||||||||||||
I | T | E |
In caso di più siti di fornitura, allegare elenco.
PREMESSO CHE
a) Benaco Energia S.p.A. (di seguito: BE) è un fornitore grossista del mercato elettrico, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 14 del dlgs n. 79 del 16/03/99;
b) La società (di seguito: Cliente) i cui riferimenti sono indicati nel frontespizio del presente contratto è un cliente del mercato libero ovvero è un cliente idoneo secondo quanto previsto dall’articolo 14 del dlgs N. 79/99 e dalla Del. ARERA n. 107/04 (di seguito: singolarmente la Parte o congiuntamente le Parti);
c) Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in stato di sospensione della fornitura per morosità nei confronti di altro fornitore, ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore dovuto al ricorso al sistema indennitario, previsto dalla Del. ARERA n. ARG/elt 191/09 e s.m.i.;
d) BE e Cliente sono congiuntamente definite “le Parti”;
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - INTERPRETAZIONE
1.1 Le informazioni ed i dati indicati nella pagina 4 del presente contratto, nonché i seguenti allegati, devono ritenersi parti integranti ed essenziali del presente contratto, con pieno valore obbligatorio:
• Allegato 1: Offerta di fornitura sottoscritta;
• Allegato 2: Dati catastali identificativi degli immobili;
• Allegato 3: Mandato SEPA Direct Debit;
• Allegato 4: Mandato per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura energia elettrica per cambio fornitore.
(le Condizioni Generali, l’Allegato 1, l’Allegato 2, l’Allegato 3 e l’Allegato 4 sono congiuntamente definite il “Contratto”)
1.2 Ove non diversamente definiti, le espressioni e i termini riportati con la lettera iniziale in maiuscolo negli Allegati, hanno il significato indicato nel Contratto.
1.3 I riferimenti a norme legislative o regolamentari includono successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
1.4 Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto, sia previsto dalla legge o da delibere ARERA.
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
2.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica e la messa a disposizione di potenza da parte di BE a favore del Cliente.
2.2 Il presente contratto decorre dalla data indicata nell’Allegato 1.
2.3 Qualora per cause non imputabili a BE, la decorrenza della fornitura per ciascun punto di prelievo del Cliente non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi Punti di Prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva e così il termine contrattuale per un analogo periodo di tempo.
2.4 Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata da far pervenire all’altra parte entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
2.5 BE si riserva, in ogni caso, la facoltà di non avviare o non dar seguito alla richiesta di fornitura nel caso il Cliente risulti sospeso per morosità al momento della richiesta medesima e/o risulti precedentemente moroso nei confronti di altro precedente fornitore, nonché per ogni altro giustificato motivo.
2.6 BE si riserva altresì la facoltà di non avviare o non dar seguito alla fornitura, a seguito di autonoma verifica di affidabilità del Cliente (credit check). In tali casi, al fine di procedere comunque con l’attivazione della fornitura, è facoltà di BE richiedere il rilascio di una garanzia come meglio specificato al successivo art. 9.
2.7 Qualora BE decida di avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata o ad al recapito comunicato per l’inoltro delle fatture.
2.8 BE si riserva altresì la facoltà di non avviare o non dar seguito alla fornitura o differire la decorrenza della stessa, qualora le tempistiche di recesso dal precedente fornitore del Cliente non risultino compatibili con quanto dichiarato dal Cliente stesso. In caso di differimento della decorrenza della fornitura trova applicazione quanto previsto dal precedente Art. 2.3.
ART. 3 – CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA E UTILIZZO
3.1 La consegna dell'energia elettrica presso ciascun Punto di Prelievo avverrà tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione (trasporto). BE non potrà, pertanto, essere in nessun caso ritenuta responsabile per i danni subiti dal Cliente in relazione:
• alle caratteristiche dell'energia elettrica somministrata ai sensi del Contratto, essendo la definizione e il rispetto delle caratteristiche nominali dell'energia elettrica (e delle relative tolleranze) di competenza del gestore di rete competente per il Punto di Prelievo interessato. Pertanto, per qualsiasi disservizio, reale o presunto, relativo alle caratteristiche dell’energia somministrata, il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BE dal momento che quest’ultima non ha alcun controllo su tale servizio.
• BE non potrà essere ritenuta responsabile per i danni subiti dal Cliente in relazione a irregolarità o interruzioni dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell’energia quali, a titolo puramente esemplificativo, disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black–out o manutenzione degli elementi di rete non essendo BE, in qualità di cliente grossista, responsabile per l’erogazione e la gestione di tali servizi. BE si impegna tuttavia a collaborare con il Cliente fornendo tempestivamente ogni informazione e documento utile.
3.2 Il Cliente non potrà cedere a terzi l'energia elettrica fornita da BE.
ART. 4 – SERVIZI DI DISPACCIAMENTO, DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE
4.1 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce mandato irrevocabile e senza rappresentanza a BE per la conclusione e l'esecuzione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (trasporto) relativi a ciascun Punto di Prelievo, ai sensi dell'articolo 4 (contratto per il servizio di dispacciamento) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. e attribuisce a BE i seguenti poteri esercitabili in via alternativa:
i) facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società incaricata dalla stessa, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di BE per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa; ii) facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società incaricata dalla stessa BE; iii) facoltà di incaricare direttamente altra società per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.
4.2 Il Cliente si impegna altresì a collaborare e a consegnare a BE tutte le informazioni e i documenti necessari o utili allo scopo di cui al comma precedente, nel formato richiesto e con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alle relative scadenze imposte a BE in forza di obblighi di legge o di contratto. Il Cliente si impegna altresì ad effettuare la scelta dell'opzione tariffaria tra quelle definite da Terna S.p.A. ovvero dall'impresa distributrice.
4.3 Qualora BE si avvalga di altro utente e conferisca mandato per l’esecuzione dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (trasporto) ad esso, l’efficacia del presente contratto è subordinata all’efficacia del contratto di dispacciamento, trasmissione o distribuzione (trasporto) da quest’ultimo stipulato. Qualora l’utente del trasporto e dispacciamento risolvesse il contratto con BE per inadempimento di quest’ultima, la fornitura continuerà a essere eseguita in coerenza con i termini previsti dalla Del. ARERA n. 487/2015/R/xxx e s.m.i., e verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. In tal caso il Cliente non avrà diritto a percepire indennizzi tariffari.
4.4 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui di cui alla Del. ARERA n. 646/2015/R/eel (di seguito “TIQE”) e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Delibera medesima e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite BE, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei POD e alla gestione della connessione degli stessi. Fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine BE contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’Art. 1719 del CC, ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dell’Allegato C alla Del. ARERA n.654/2015/R/eel e s.m.i., per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite BE, il Cliente riconoscerà a BE seguenti corrispettivi: 50,00 euro (IVA esclusa) nel caso di richiesta di preventivo per nuovo allaccio, richiesta di nuova attivazione o riattivazione contrattuale, richiesta di
subentro; 30,00 Euro (IVA esclusa) per tutte le altre richieste di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra queste ultime prestazioni le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, variazione di potenza di un sito già attivo…)
4.5 I prelievi di energia elettrica effettuati da punti di prelievo di emergenza, ove presenti, avverranno in conformità a quanto previsto ai sensi dell'Allegato A del TIT e s.m.i. (pubblicato sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx). Il Cliente comunicherà a BE eventuali prelievi effettuati dai punti di prelievo di emergenza relativi a ciascun Punto di Prelievo non oltre 5 (cinque) giorni dalla relativa effettuazione.
4.6 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce mandato irrevocabile a BE (o a società terza, individuata da BE) ai fini della partecipazione alle procedure per l'assegnazione di:
• capacità di trasporto per l'importazione e l'esportazione e coperture dal rischio in importazione e in esportazione associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI);
• diritti relativi all'energia elettrica CIP 6/92 di cui al D.M. 21 novembre 2000 (energia elettrica CIP6/92), da parte del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A..
ART. 5 – MISURA
5.1 Il servizio di misura dei consumi di energia elettrica presso ciascun Punto di Prelievo avverrà a cura dell'impresa distributrice, ai sensi dell’Allegato B alla Del. ARERA n. 654/2015/R/eel (TIME - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione del servizio di misura dell’energia) e s.m.i (pubblicato sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx). Qualora, per qualsiasi motivo, BE non abbia accesso per via telematica ai dati di misura relativi a un Punto di Prelievo, BE potrà fatturare in acconto sulla base degli ultimi dati ricevuti dall'impresa distributrice ovvero dei consumi presunti salvo tempestivo conguaglio (mediante emissione di fattura o di nota di credito) successivamente al ricevimento da parte di BE dei dati di consumo definitivi validati dall'impresa distributrice.
5.2 Le stime di consumo utilizzate per la fatturazione in acconto verranno elaborate secondo il ricorso ad uno dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: a) consumo storico disponibile; b) consumo di utenze comparabili per potenza disponibile e settore merceologico di appartenenza.
5.3 Il Cliente si farà carico e manterrà BE indenne dall’applicazione di eventuali oneri derivanti dall’accesso ai servizi di misura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i corrispettivi di aggregazione misure.
ART. 6 - APPARECCHIATURE
Il Cliente si impegna a consentire verifiche alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica da parte dei gestori della rete competenti per il Punto di Prelievo interessato. Qualora siano riscontrate irregolarità il Cliente effettuerà tempestivamente, a propria cura e spese, i necessari interventi tecnici.
ART. 7 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO
7.1 I corrispettivi per la somministrazione dell'energia elettrica sono quelli indicati nell’offerta di fornitura di energia elettrica (Allegato 1) come risultanti dai paragrafi “Modalità di fornitura – condizioni particolari”, “Prezzo dell’energia”, “Clausole accessorie”, “Fatturazione e Pagamenti” e, ove presente, “Indicizzazione”.
7.2 Il “prezzo dell’energia” è relativo alla sola componente “energia” ed è pertanto da intendersi al netto delle perdite convenzionali di rete, degli oneri PCV, del trasporto e del dispacciamento, che verranno riaddebitati secondo quanto previsto dall’offerta di fornitura e dalla normativa vigente nel periodo di fornitura.
7.3 In caso provvedimenti di natura legislativa o regolatoria abrogassero il mercato regolato, o ne modificassero in modo sostanziale i termini e le caratteristiche, il corrispettivo per i servizi di commercializzazione della vendita PCV da applicarsi sarà quello previsto dall’ultimo aggiornamento pubblicato da ARERA, per le utenze di cui all’Art. 2.3 lettera c) del TIV.
7.4 Il “prezzo dell’energia” offerto è formulato sulla base di un’aspettativa di fornitura commisurata almeno alla “durata” indicata nell’offerta di fornitura di energia elettrica. Nel caso il cliente, per sua espressa scelta, venga somministrato per un arco temporale inferiore a quello indicato nel paragrafo “Durata” dell’Allegato 1 (Offerta), BE si riserva di modificare anche retroattivamente il prezzo di fornitura, nella misura e con le modalità indicate nell’Offerta stessa.
7.5 Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura dei punti di prelievo del cliente da integratore a orario e/o dell’opzione tariffaria di trasporto del distributore, BE prenderà atto automaticamente dell’avvenuto cambiamento e applicherà i prezzi per fascia previsti per i Punti di prelievo dotati di misuratore orario. Inoltre, per i Punti di Prelievo ricompresi in quanto disciplinato dalla Del. ARERA n.278/07 e successive modifiche e integrazioni, verranno applicati i prezzi per fascia previsti per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario.
7.6 Qualora trovasse efficacia quanto previsto all’art. 2.4, è facoltà di BE procedere in ogni momento e con preavviso minimo di 3 mesi per le utenze servite in BT e di 2 mesi per le utenze servite in MT, alla modifica unilaterale dei corrispettivi di cui all’art. 7.1., considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato. In questo caso BE concederà al Cliente la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto e in ogni caso senza che i nuovi corrispettivi proposti trovino applicazione.
7.7 Qualora il Cliente provenga dal mercato di salvaguardia, sarà obbligato a corrispondere a BE, entro quindici giorni dalla formale richiesta di pagamento, tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al gestore del mercato di salvaguardia, maturati in forza del precedente rapporto di fornitura ed acquisiti da BE in ottemperanza a quanto stabilito dalla Del. ARERA n.258/2015/R/com e s.m.i.. In tutti i casi il Cliente si impegna a tenere manlevato BE o l’eventuale titolare del contratto di dispacciamento, ove diverso da BE, da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi natura conseguente al precedente contratto di fornitura in essere con il gestore del mercato di salvaguardia.
ART. 8 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E ADEMPIMENTI FISCALI
8.1 BE fatturerà periodicamente al Cliente il corrispettivo e altri importi dovuti ai sensi del Contratto, salvo eventuali conguagli, errori od omissioni.
Pertanto la fattura periodica non potrà mai essere considerata dal Cliente fonte certa dell’importo dovuto relativamente al mese di competenza. Il pagamento dovrà essere effettuato entro le scadenze e con le modalità indicate nell’offerta di fornitura sottoscritta (Allegato 1). In ogni caso BE avrà facoltà di modificare in via unilaterale le modalità e le tempistiche della fatturazione.
8.2 In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni di cui al presente articolo 8, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l’addebito in favore di BE avverrà mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD. Le Parti concordano espressamente che BE, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva notifica (pre-notification) aggiuntiva circa la data di addebito e l’importo dei singoli pagamenti. Il Cliente pertanto riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitati direttamente ed unicamente all’interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa SEPA. Le Parti concordano inoltre che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di BE di quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore - rispetto alla data.
8.3 E’ facoltà del cliente richiedere l’invio via e-mail delle fatture di fornitura in sostituzione dell’invio cartaceo delle stesse. In tal caso il documento inviato a mezzo e-mail vale come originale ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, come modificato dal D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 ed il Cliente avrà l’onere di visualizzare la fattura e stampare copia della stessa, sollevando BE da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. BE non sarà responsabile per eventuali disservizi causati da inadempimento del provider di posta del Cliente. La richiesta di invio via e-mail non comporta alcuna variazione della tempistica e delle modalità di fatturazione; la spedizione avverrà entro e non oltre cinque giorni dall’emissione della fattura stessa. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente al fornitore ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica di spedizione delle fatture. Con l’attivazione dell’invio delle fatture via e-mail il Cliente accetta di ricevere anche eventuali newsletter inviate da BE all’indirizzo prescelto, salvo diversa richiesta da parte del Cliente.
8.4 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente saranno addebitati al Cliente gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari al tasso limite previsto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012 (e periodicamente aggiornato), mentre BE avrà diritto ad escutere la garanzia eventualmente prestata. Inoltre, sempre in base al D.Lgs. 192/2012, BE si riserva la facoltà di addebitare, per ogni fattura pagata in ritardo, oltre alla suddetta indennità di mora, anche un importo forfettario pari a Euro 40,00 a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per le attività di gestione dei crediti insoluti, fatto salvo il maggior danno e le eventuali spese legali per il recupero del credito.
8.5 In caso di insoluto su fatture per le quali è attivo l’addebito diretto in conto corrente (SDD), qualora ciò avvenga per responsabilità del cliente, BE si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi.
8.6 Eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati da BE dovranno essere sollevati dal Cliente entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della fattura. In ogni caso, qualsiasi contestazione che il Cliente dovesse sollevare in merito agli importi delle fatture ricevute da BE non darà diritto al Cliente di ridurne, sospenderne o ritardarne il pagamento (a titolo puramente esemplificativo contestazioni relative ad errori del distributore, disservizi relativi alla fornitura di energia, ecc..).
8.7 Il Cliente non avrà diritto di compensare importi dovuti a qualsiasi titolo a BE con importi dovuti a qualsiasi titolo da quest'ultima.
8.8. In caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle fatture potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino ed il condominio in quanto tale.
8.9 Le Parti collaboreranno in buona fede al fine dell'adempimento degli obblighi fiscali, scambiandosi tempestivamente tutte le informazioni e i documenti richiesti a tal fine. In particolare, le imposte sul consumo di energia elettrica e le addizionali gravanti sul consumo di energia elettrica si intendono a carico del Cliente e saranno esposte da BE in fattura con voce separata, salvo che il Cliente non richieda l’esenzione dall’applicazione o particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa. Il Cliente che si trovasse in tale condizione dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, compilando e sottoscrivendo il relativo Allegato contrattuale o fornendo idonea istanza e documentazione: in questo caso BE sarà esonerata dalla esposizione in fattura delle imposte di consumo citate e le relative addizionali. E’ facoltà di BE richiedere la trasmissione da parte del Cliente di una copia della licenza di esercizio attribuita dall’Agenzia delle Dogane. In caso contrario, BE opererà quale sostituto di imposta con conseguente applicazione delle imposte sul consumo di energia elettrica e le relative addizionali.
8.10 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare per iscritto a BE, con riferimento ad ogni singolo punto di prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relative dichiarazioni e pagamenti.
8.11 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da BE all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a BE ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Cliente stesso. In particolare BE avrà diritto di escutere la garanzia eventualmente rilasciata dal Cliente ai sensi del successivo articolo 9.
8.12 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2° del D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 99 del 30 aprile 1986). L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 10, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico del Cliente.
ART. 9 – GARANZIA BANCARIA O ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI
9.1 Qualora, a seguito di anche un solo ritardo nei pagamenti o in relazione ad autonoma verifica di affidabilità del Cliente (credit check), BE lo richieda esplicitamente, il Cliente è tenuto a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta stessa, una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni rilasciata da un istituto bancario e/o da una società di assicurazioni sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell’ISVAP. Sia la fidejussione bancaria che la polizza cauzionale dovranno essere escutibili a prima richiesta e con l’espressa rinuncia da parte del fideiussore alle facoltà previste dagli articoli 1944 e 1957 C.C., a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
9.2 L’importo della garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni sarà determinato in relazione al consumo di 3 (tre) mesi del cliente, comunque a insindacabile giudizio di BE, e dovrà avere un termine di validità sino a tutto il terzo mese successivo all’ultimo mese di fornitura di competenza del presente Contratto.
9.3 In caso di mancata consegna della garanzia a prima richiesta e senza eccezioni entro i termini sopra indicati, BE ha diritto di considerare risolto di diritto il presente Contratto, ex articolo 1456 del codice civile, per responsabilità del Cliente. Contestualmente, BE avrà facoltà di provvedere alla collocazione dell’utenza nel “Mercato di Salvaguardia” ovvero di “Maggior tutela” (Del. ARERA n. 301/2012/R/eel - TIV).
9.4 Qualora la garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta venga escussa in tutto o in parte da BE, il cliente è tenuto a far sì che venga ricostituita per l’intero ammontare entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’escussione totale o parziale; in caso di mancata ricostituzione, entro il termine di massimo 15 giorni BE ha diritto di considerare risolto di diritto il presente Contratto, ex articolo 1456 del codice civile, per responsabilità del Cliente.
ART. 10 – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
10.1 Il Cliente garantisce a BE che, alla data di sottoscrizione del Contratto:
• non è in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile, non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;
• non ha obbligazioni insolute relative ai precedenti contratti di somministrazione, dispacciamento, trasmissione e distribuzione e, alla data di decorrenza della somministrazione di energia elettrica, è libero da qualsiasi altra obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di energia elettrica;
• ha ottenuto ogni qualifica e autorizzazione e ha stipulato gli accordi contrattuali necessari per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto;
• i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale o di distribuzione di appartenenza.
ART. 11 – NORME SPECIFICHE PER I CLIENTI CONDOMINI
11.1 La tipologia di Cliente “Condominio” rientra nella definizione di Cliente finale diverso dal Cliente Domestico. Il presente contratto ed i relativi Allegati si applicano a tutti i Condomini e relativi punti di fornitura indicati.
11.2 Il Cliente firmatario in qualità di Amministratore di Condominio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al Dpr. 445/2000 e dell’art. 1395 C.C., manlevando BE da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata, quanto segue:
• di sottoscrivere il presente contratto in qualità di attuale Amministratore pro tempore dei Condomini e dei punti di fornitura indicati, in forza di regolare nomina assembleare;
• di aver ricevuto espresso mandato dai singoli condomini e dall’assemblea condominiale per sottoscrivere il presente contratto;
• di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il presente contratto, i relativi allegati e tutte ed ognuna le clausole ivi previste ai singoli condomini e all’assemblea condominiale e di aver ricevuto il loro espresso consenso e approvazione a ciascuna di esse.
ART. 12 – RECESSO
12.1 BE potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto senza che il Cliente possa avanzare nei confronti di BE alcuna tipo di pretesa, mediante comunicazione scritta, in caso di cessazione dell'efficacia o modifica dei contratti sottoscritti tra BE ed propri i fornitori e/o mandatari per la gestione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasmissione e distribuzione;
12.2 Le Parti fanno rinvio all’Allegato 1 in merito alle condizioni di recesso a favore del Cliente. Qualora l’Allegato 1 non menzioni tempistiche e modalità di recesso in corso di vigenza del presente contratto e non preveda un divieto generale di recesso anticipato, esso può essere esercitato dal Cliente comunicandolo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata:
• entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data richiesta di cambio venditore, se tutte le utenze oggetto di fornitura sono servite in bassa tensione,
• con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data richiesta di cambio venditore, se anche una sola delle utenze in fornitura è servita in media o alta tensione, oppure per le controparti pubbliche.
12.3 I termini di preavviso di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore o del cliente.
ART. 13 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
13.1 BE potrà sospendere la fornitura al Cliente nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente. Le procedure di sospensione della fornitura e di eventuale interruzione della stessa avverranno in conformità alla Del. ARERA n.258/2015/R/com e
s.m.i. e potranno essere attivate a seguito di ritardo anche di un solo giorno lavorativo nel rispetto delle scadenze contrattuali di pagamento. In tal caso BE solleciterà il Cliente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente la costituzione in mora del Cliente stesso e indicante il termine ultimo entro il quale adempiere (non inferiore a quindici giorni solari se la comunicazione è trasmessa a mezzo raccomandata e non inferiore a 10 giorni solari per solleciti a mezzo posta elettronica certificata), le modalità di comunicazione dell’avvenuto adempimento a BE, i tempi entro i quali in costanza di inadempimento la somministrazione potrà essere sospesa (comunque non inferiori a 3 giorni lavorativi, dalla scadenza dei termini contenuti nella comunicazione di messa in mora). BE potrà comunque interrompere la somministrazione anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
13.2 E’ facoltà di BE di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
13.3 A seguito del ricevimento di un sollecito di pagamento, il Cliente è tenuto a comunicare gli avvenuti pagamenti, inviandone la comprova a mezzo fax ai recapiti e nei termini indicati nella suddetta comunicazione scritta. Nel caso in cui il cliente sia connesso in bassa tensione, qualora ne sussistano le condizioni tecniche, prima dell’interruzione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione di potenza senza l’effettivo pagamento e/o la comunicazione dello stesso nei termini suddetti, verrà effettuata l’interruzione della fornitura.
13.4 Il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di semplice dichiarazione di BE ai sensi dell'articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile in caso di:
• ritardo superiore a 20 (venti) giorni nel pagamento di una fattura mensile;
• mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia di cui al precedente articolo 9;
• iscrizione nel registro dei protesti, deposito di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale, ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata, ovvero in caso di avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Cliente o alla cessazione dell'attività;
• manomissione dei misuratori o delle apparecchiature per il controllo delle misure, la lettura e la trasmissione dei dati ovvero prelievo di energia elettrica non misurata, anche se ad opera di Clienti Finali o di terzi.
• mancata attivazione dell’Addebito diretto SEPA (SDD).
13.5 BE si riserva la facoltà di agire nei confronti del Cliente per gli eventuali ulteriori danni, corrispettivi o costi che le venissero addebitati per atti o inadempimenti imputabili allo stesso. Conseguentemente, salvo i casi di forza maggiore di cui al successivo art. 13, ciascuna parte sarà responsabile per i danni causati da un proprio inadempimento. Resta tuttavia inteso che, salvo i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso BE potrà essere considerata responsabile nei confronti del Cliente per lucro cessante o perdita di produzione.
13.6 In caso di mancato rispetto da parte di BE della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente ha diritto di percepire gli indennizzi automatici previsti dalla Del. ARERA n.258/2015/R/com e attualmente pari a:
- euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui all’art.12.3 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui all’art.12.3 nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento oppure il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
ART. 14 – FORZA MAGGIORE
14.1 Qualora sopravvenga un evento di forza maggiore (quale, a titolo di esempio, modifiche normative ovvero azioni o omissioni da parte di pubbliche Autorità, scioperi, interruzioni del servizio di dispacciamento, trasmissione e distribuzione sulla rete elettrica, fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o all'impresa distributrice competente per il Punto di Prelievo interessato) che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte per BE la somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto, BE ne darà comunicazione al Cliente, indicando le eventuali modalità di interruzione della fornitura.
14.2 Qualora sopravvenga un evento di forza maggiore, BE non potrà mai essere ritenuta responsabile per eventuali danni o disagi che il Cliente possa subire.
ART. 15 – NORMATIVA SOPRAVVENUTA
15.1 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che ARERA dovesse definire ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999) si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dall’articolo 2 della delibera ARERA n. 78/99 (Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – pubblicata sul sito di ARERA xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx e in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 22 giugno 1999).
15.2 Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche Autorità, regolamentazioni del settore elettrico o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, BE proporrà al Cliente modifiche del Contratto, evidenziando tutte le informazioni previste dall'articolo 13 (Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali) del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali allegato alla Del. ARERA ARG/com 104/10 e s.m.i..
ART. 16 – ESCLUSIVA
Per tutto il periodo di efficacia del Contratto il Cliente non potrà approvvigionarsi da terzi per soddisfare il proprio fabbisogno di energia elettrica.
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO
17.1 Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto di BE. Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso all’eventuale cessione del Contratto e/o dei crediti da esso derivanti, da parte di BE. Nei casi di successione nel Contratto previsti ex legge (conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di BE, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto con il nuovo avente causa.
17.2 Con la firma del Contratto il Cliente acconsente a che BE possa cedere il presente Contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
17.3 Nel caso in cui il Cliente e/o BE effettuassero la cessione dell’azienda e/o del ramo d’azienda, resta ferma l’applicazione dell’art. 2560 del C.C., e limitatamente all’ipotesi in cui la cessione sia perfezionata da BE dell’art. 2558 C.C.. Nei soli casi in cui la cessione sia effettuata dal Cliente, il Cliente cessionario del Contratto sarà obbligato in solido con il cedente nei confronti di BE in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati da BE al Cliente.
ART. 18 – CONFIDENZIALITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI
18.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dal Cliente in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito riportate:
A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto: i dati forniti dal Cliente saranno utilizzati per dare esecuzione al CONTRATTO e, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità: i) attivazione / disattivazione dei siti di fornitura; ii) gestione letture / misure dei consumi; iii) elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; iv) gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi; v) valutazione dell’affidabilità ed accesso ai Sistemi di Informazioni Creditizie;
Il conferimento dei dati personali per tali finalità strettamente connesse all’esecuzione del CONTRATTO, pur non essendo obbligatorio ai sensi di legge, si rende indispensabile per la corretta esecuzione del contratto.
B) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing. Previo consenso del Cliente i dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità: i) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale, su nuovi prodotti/servizi da parte di BE e/o di altre Società controllate/controllanti e/o collegate a BE, nonché di altre Società purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura, etc.; ii) vendita e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di BE e/o di altre Società controllate/controllanti e/o collegate a BE, nonché di altre Società purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, mediante differenti canali di vendita o Società terze incaricate; iii) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste ecc.; iv) identificazione, anche tramite elaborazioni elettroniche, di abitudini e propensione al consumo, per migliorare il prodotto/servizio e soddisfare specifiche esigenze del Cliente.
C) Ulteriori Finalità: cessione di dati a terzi. Previo consenso del Cliente, i dati potranno essere ceduti a Società terze che offrono prodotti/servizi per il Cliente e che utilizzeranno i dati quali autonomi titolari per: i) invio / comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale sui propri prodotti/servizi, tramite posta, fax, telefono, SMS, posta elettronica; ii) vendita e/o collocamento di propri prodotti / servizi, tramite differenti canali di vendita.
18.2. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è BE con sede in Xxxx (Xx), Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale come sopra indicata. I dati saranno trattati dai dipendenti/collaboratori di BE designati “Incaricati” che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Alcuni trattamenti dei dati potranno essere altresì effettuati sia da personale di società controllate/controllanti/collegate a BE sia da soggetti terzi, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali BE affida talune attività per le finalità elencate al punto 1 lettera A) e, previo consenso del Cliente, per le ulteriori finalità di cui all’Art. 18.1 lettere B) e C). Il consenso del Cliente riguarderà pertanto anche l’attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di “Titolari autonomi” o saranno designati come “Responsabili o Incaricati del trattamento”. Ai Responsabili o agli Incaricati eventualmente designati, BE impartirà adeguate istruzioni con particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. L’elenco completo ed aggiornato delle suddette Società è disponibile presso BE con sede legale come sopra indicata.
18.3 Il trattamento avviene prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi.
18.4Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 il Cliente potrà in ogni momento richiedere informazioni sui suoi dati e sulla loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiederne la cancellazione o il blocco se trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro trattamento. In particolare potrà opporsi all’utilizzo dei dati per le finalità descritte all’Art. 18.1 lettere B), C) e D). L’eventuale richiesta per l’esercizio di tale diritto deve essere inviata al Titolare del Trattamento dei Dati, Benaco Energia S.p.A., Servizio Clienti – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxx (Xx). E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
18.5 Ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs 196/03, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. n. 196/03) il Cliente può esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati per le finalità di cui all’Art.
18.1 lettere B), e C) della presente Informativa, selezionando l’apposita opzione riportata nella Proposta di Contratto, ovvero nell’Allegato 1.
ART. 19 – DISPOSIZIONI VARIE
19.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività in essi indicate e sostituisce ogni precedente intesa, in forma scritta o orale, intervenuta tra le Parti sulle medesime attività.
19.2 Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese da essa sostenuti in relazione alle trattative e alla sottoscrizione del Contratto.
19.3 Il Cliente si impegna a comunicare a BE i dati catastali ed ogni altro dato da quest’ultima richiesto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora a seguito della mancata comunicazione dei dati richiesti, BE subisca dei danno o sanzioni da soggetti terzi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e BE avrà diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
19.4 Qualora a seguito della mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti da BE quest’ultima non possa eseguire la fornitura concordata, BE non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile per tale sospensione o interruzione e potrà richiedere al Cliente il risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione o della anticipata interruzione del rapporto contrattuale
Art. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
20.1 Il Cliente e BE eleggono domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, presso la propria sede legale.
20.2 Eventuali Xxxxxxx e Richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente a BE utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione da BE sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con BE stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento. BE provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla Delibera ARERA n.413/2016/R/com (Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Vendita) e ss.mm.ii.. Se non viene utilizzato l’apposito modulo messo a disposizione da BE, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; il servizio a cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico energia elettrica). Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali di BE o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente che ritenga di essere stato oggetto di un Contratto o di una attivazione non richiesta - ai sensi della Delibera ARERA n.228/2017/R/com e successive modifiche ed integrazioni (“Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedure ripristinatoria volontaria”) - non appena lo riscontri (e comunque non più tardi di 30 (trenta) giorni solari dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza), può inviare a BE un “reclamo per contratto non richiesto”.
Per data in cui ne ha avuto conoscenza si intende:
a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui BE ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso;
b) la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa da BE non richiesto, nei casi diversi dal precedente alinea.
Al reclamo dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta (ad esempio, una copia della bolletta).
Art. 21 – CONCILIAZIONE PARITETICA E FORO COMPETENTE
21.1. Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Del. ARERA n. 209/2016/E/com, il Cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Sevizio Conciliazione dell’Autorità, presentando la relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo a BE e dopo che questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
21.2. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell’avvenuta registrazione. Il Cliente, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
21.3. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
21.4. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.
Il sottoscritto, intestatario dei punti di prelievo e/o riconsegna indicati a pagina 4, dichiara la veridicità dei dati indicati nella medesima pagina e conferma le obbligazioni assunte contrattualmente
Il presente contratto viene redatto in duplice copia, una per BE ed una per il Cliente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
(timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli e/o paragrafi: paragrafo
3.1 “esonero di responsabilità a favore di BE”; paragrafo 8.7 “divieto di compensare”; paragrafo 13.5 “divieto in capo al Cliente di richiedere il lucro cessante o la perdita di produzione”; articolo 16 “esclusiva a favore di BE”; articolo 21 “Conciliazione paritetica e foro competente”.
(data) (timbro e firma)
Nota informativa per il cliente finale
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di maggior tutela, l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate da ARERA.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
· Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: Benaco Energia S.p.A.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti: Xxx Xxxxxx xxxxx, 0/X – 00000 Xxxx (Xx) Tel. 0000.00000 – xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata: | Direzione commerciale |
Data e ora del contatto: |
· Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
La data di attivazione del contratto è indicata nell’Allegato 1 (Offerta).
Nel caso in cui non fosse possibile procedere all’attivazione della fornitura o rispettare la data di presunta attivazione, Benaco Energia provvederà ad informare il cliente attraverso comunicazione inviata all’indirizzo di recapito bolletta o utilizzando gli altri canali di contatto disponibili (email, fax, telefono).
Periodo di validità della proposta: come riportato nelle Condizioni Economiche. Eventuali oneri a carico del cliente: nessuno.
· Esclusione del diritto di ripensamento
I clienti che sono imprenditori, professionisti o soggetti economici in base a quanto previsto dal D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e ss.mm.ii (codice del Consumo) non hanno diritto ad esercitare il diritto di ripensamento previsto a favore dei consumatori. Restano comunque applicabili a favore di tali soggetti i diritti e le garanzie generali previste in base alle condizioni generali di fornitura.
· Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
» prezzo del servizio
» durata del contratto
» modalità di utilizzo dei dati di lettura
» modalità e tempistiche di pagamento
» conseguenze del mancato pagamento
» eventuali garanzie richieste
» modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
» modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
» modalità per l’attivazione del servizio di conciliazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
· Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
» Copia contratto
Informativa sul Mix Energetico di Benaco Energia S.p.A.
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si comunicano le informazioni sulla composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano negli anni 2016 e 2017, nonché il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Benaco Energia spa.
Fonti primarie utilizzate | Immessa nel sistema elettrico nazionale (mix iniziale) | Venduta da Benaco Energia S.p.A. | ||
Anno 2016 (Consuntivo) | Anno 2017 (Preconsuntivo) | Anno 2016 (Consuntivo) | Anno 2017 (Preconsuntivo) | |
Fonti rinnovabili | 38,85% | 36,60% | 24,70% | 12,10% |
Carbone | 15,47% | 13,75% | 18,98% | 19,00% |
Gas naturale | 37,97% | 42,34% | 47,11% | 58,97% |
Prodotti petroliferi | 0,79% | 0,75% | 0,96% | 1,03% |
Nucleare | 3,78% | 3,68% | 4,36% | 4,90% |
Altre fonti | 3,14% | 2,88% | 3,89% | 4,00% |
Informativa sui livelli di qualità commerciale di Benaco Energia S.p.A.
Standard di Qualità definiti dalla Delibera ARERA n.413/2016/R/com per il servizio di vendita di energia elettrica ai Clienti Finali serviti in Bassa Tensione e Media Tensione.
DATI RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2016
Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita:
tempi medi di Benaco Energia spa (giorni solari) | ||||
Indicatore | standard | Bassa Tensione | Media Tensione | Multisito |
Risposta motivata a reclami scritti | 40 giorni solari | 2,0 | N.A. | 1,0 |
Risposta motivata a reclami scritti per i quali richiedere dati tecnici al distributore | 40 giorni solari | N.A. | N.A. | N.A. |
Rettifica di fatturazione | 90 giorni solari | 1,0 | N.A. | N.A. |
Rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | N.A. | N.A. | N.A. |
Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita:
% rispetto del livello effettivo di Benaco Energia spa | ||||
Indicatore | standard | Bassa Tensione | Media Tensione | Multisito |
Risposta a richieste scritte di informazione | 95% entro 30 giorni solari | 100% | 100% | 100% |
Indennizzi automatici per i clienti
ARERA ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità per responsabilità di BE per i servizi di competenza. L’indennizzo è pari a Euro 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a Euro 50 se la prestazione eseguita oltre il doppio e fino al triplo; è pari a Euro 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo.
BE non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:
a. cause di forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b. cause imputabili al cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati dal cliente o da terzi;
c. mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa;
d. reclami scritti aventi per oggetto interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Art. 53.6 del TIQE (Testo Integrato della Regolazione dei Servizi di Distribuzione e Misura dell’energia elettrica;
e. casi in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
f. casi di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il codice POD del punto di prelievo dell’energia elettrica, una breve descrizione dei fatti contestati.
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di BE del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui tale termine è fissato in 8 mesi.
Inoltre, al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico nei casi previsti al Titolo V – Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dagli articoli 13.1 e 13.4 della Del. ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni. A partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di consultazione avviato dall’ARERA con Xxx. ARG/com 239/10 sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture. Le modalità di corresponsione di tale indennizzo automatico sono quelle previste dalla Del. ARERA n.413/2016/R/com e s.m.i.
Altre informazioni ai sensi dell’Art. 10 del codice di condotta commerciale
La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di vendita descritti nell’offerta di fornitura rappresenta circa il 40% della spesa complessiva di un cliente tipo, con consumi annui pari a 15.000 kWh (F1: 7.000 kWh, F2: 3.500 kWh, F3 4.500 kWh) e una potenza impegnata pari a 16,5 kW, esclusa IVA e imposte.
Benaco Energia non applicherà invece al Cliente le componenti DISPbt.
Rientrano invece fra i Servizi di Rete, a carico del Cliente, gli oneri sostenuti da Benaco Energia per la remunerazione del Distributore Locale relativamente ai servizi di trasporto, trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico (componenti A, UC) relativi al mercato libero, (ivi compresa la componente Asos finalizzata al finanziamento del sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, da ARERA e dal Distributore locale.
Benaco Energia non applicherà invece al Cliente la componente PPE.
La somma dei corrispettivi dei Servizi di Rete sopra descritti, al netto delle imposte, rappresenta circa il 60% della spesa complessiva
di un cliente tipo Uso Non Domestico, con consumi annui pari a 15.000 kWh (F1: 7.000 kWh, F2: 3.500 kWh, F3 4.500 kWh), e una potenza impegnata pari a 16,5 kW, esclusa IVA e imposte. La sola componente Asos ne rappresenta circa il 32%.
Per maggiori dettagli sui Corrispettivi si rinvia all’art. 7 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale. Qualunque tassa o imposta che venisse introdotta in aggiunta e/o in sostituzione di quelle attualmente vigenti, saranno a carico del Cliente.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la consegna del Contratto costituito dai seguenti documenti: 1) Condizioni Generali di Fornitura
2) Offerta di Fornitura 3) Nota Informativa
(data) (timbro e firma)
Allegato n.2
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ATTIVATE LE UTENZE (LEGGE 311/04) | ||||
La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita a Benaco Energia S.p.A. unitamente al contratto di fornitura stipulato. Benaco Energia S.p.A., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che Benaco Energia S.p.A. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, Benaco Energia S.p.A. è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. | ||||
DICHIARO E CONFERMO CHE I DATI CATASTALI DICHIARAZIONE PRECEDENTEMENTE INVIATA | SONO | INVARIATI | RISPETTO | ALLA |
Comune
Indirizzo del punto di fornitura (Via e civico)
Codice Comune Catastale
Foglio
Particella (mappale)
Sezione
Terreno
Fabbricato
Subalterno Tipo unità
(barrare la casella)
ATTENZIONE: se la sezione relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare i motivo della mancata comunicazione. Barrare con la “X” una sola casella
immobile non accatastato immobile non accatastabile condominio fornitura temporanea
(data) (timbro e firma)
SI PREGA DI COMPILARE L’ALLEGATO N.2 PER OGNI EVENTUALE PUNTO DI FORNITURA
Allegato n.3
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT TRA IMPRESE SDD B2B | |
BENACO ENERGIA SPA | IT720010000002323310983 |
Identificativo del mandato (a cura del Creditore) | 053A94 |
La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A. l’autorizzazione a BENACO ENERGIA SPA a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto;
B. l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da BENACO ENERGIA SPA.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
La presente autorizzazione ha valenza per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Xxxxxxxx non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.
RAGIONE SOCIALE DEBITORE INDIRIZZO COMPLETO | |
Coordinate bancarie conto corrente da addebitare | |||||||||||||||||||||||||
IT | |||||||||||||||||||||||||
BANCA |
Qualora il suo conto corrente non fosse allineato formalmente all’Addebito Diretto SEPA Business-to-Business (B2B), ci riserveremo la facoltà di richiedere l’addebito in conto corrente con le disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT.
(data) (timbro e firma)
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
Allegato contrattuale
RAGIONE SOCIALE | |||
PARITA IVA | CODICE FISCALE | ||
SEDE LEGALE | |||
nella persona del suo LEG. RAPPRESENTANTE | Sig./ra |
-ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
-consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
-preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell’Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
-preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni possono essere serviti nell’ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;
DICHIARA
(barrare le caselle di propria pertinenza)
Di avere più di 50 dipendenti | SI | NO |
Di avere un fatturato annuo o un totale bilancio superiore a 10 milioni di euro | SI | NO |
Che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in Media Tensione o Alta o Altissima Tensione | SI | NO |
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.
La mancata compilazione della presente dichiarazione, determina la classificazione delle utenze nella titolarità del cliente come “aventi diritto al mercato di salvaguardia”.
(data) (timbro e firma)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
Il totale di bilancio è pari al totale dell’attivo patrimoniale. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità –in corso di validità –del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla Delibera n.156/07 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
BENACO ENERGIA SPA – Versione adottata il 06/09/2018