ACCORDO PONTE
tra
S.I.A.E.
Società Italiana degli Autori ed Editori
e
A.N.B.I.M.A.
Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome
PREMESSO
⮚ che l'attività svolta dalle formazioni bandistiche e folcloriche in genere è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi bandistici e folclorici si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari,
⮚ che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrato deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto
LE PARTI
Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE e A.N.B.I.M.A. CONVENGONO
di sottoscrivere il presente accordo ponte.
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'ACCORDO
Il presente accordo ponte disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni "dal vivo", su tutto il territorio nazionale da complessi bandistici e gruppi caratteristici della tradizione popolare (quali: majorettes e gruppi folcloristici) aderenti all'A.N.B.I.M.A., di seguito sinteticamente indicati come "Complessi", ed organizzate:
• nei locali ove ha sede il Complesso musicale;
• in locali o spazi esterni messi a disposizione del Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.
ARTICOLO 2
ESCLUSIONI
Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo ponte, le esecuzioni effettuate:
1. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.
L'esecuzione gratuita del Complesso - costituente l'unica esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi - viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall'articolo l;
2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi stessi.
La valutazione della manifestazione "non gratuite, ove sorgano incertezze applicative sarà rimessa all'esame del Comitato Paritetico previsto dal punto b) della "nota verbale" del presente accordo ponte. In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire, per la
manifestazione oggetto dell'esame, un deposito di misura non inferiore ai compensi per diritto d'autore dovuti per le esecuzioni fuori abbonamento.
ARTICOLO 3
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTO D’ AUTORE
La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1 è
determinata:
DAL TIPO DI ESECUZIONE:
• in abbonamento
• fuori abbonamento
DAL NUMERO DEGLI ELEMENTI che compongono il Complesso
ARTICOLO 4
COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE
I compensi di cui alle successive tabelle, distinti tra "esecuzioni in abbonamento" ed "esecuzioni fuori abbonamento" vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti.
Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.
A.1 - Esecuzioni in abbonamento
Il Complesso musicale può stipulare un abbonamento, valido per l'anno solare, che comprende 15 esecuzioni musicali gratuite effettuate dallo stesso Xxxxxxxxx, con la corresponsione dei compensi di cui alla seguente tabella.
L'abbonamento può essere rinnovato, una sola volta nel corso dell'anno, per un eguale numero di esecuzioni
A.1 ESECUZIONI IN ABBONAMENTO
CATEGORIA COMPLESSI COMPENSI per n. 15 esecuzioni fino a 35 elementi L. 250.000
da 36 a 60 elementi L. 500.000
oltre 60 elementi L. 800.000
A. 2 - Esecuzioni fuori abbonamento
Xxxxxx considerarsi "esecuzioni fuori abbonamento" le esibizioni musicali gratuite eccedenti le 15 previste in abbonamento (o le 30 in caso di rinnovo) per le quali ricorrono i compensi riportati nella successiva tabella.
Tali compensi vengono applicati anche ai Complessi che non hanno stipulato l'abbonamento. Viene, altresì,, considerata 'fuori abbonamento" quella esibizione per la quale il responsabile del Complesso non abbia provveduto alla preventiva vidimazione dei "Permesso" - sottoscritto per le esecuzioni in abbonamento -presso l'Ufficio territoriale della SIAE o non abbia predisposto la comunicazione prevista al successivo articolo 6 punto a).
A.2 ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO fino a 35 elementi L. 80.000
da 36 a 60 elementi L. 153.000
oltre 60 elementi L. 235.000
A. 3 - Esibizioni di più complessi
Nel caso di manifestazioni che vedono la contemporanea esibizione di più Complessi bandistici, c/o caratteristici della tradizione popolare, inclusi raduni e gemellaggi, deve essere corrisposto da ciascun Complesso un distinto e specifico compenso in relazione alla categoria del Complesso stesso.
Tale compenso dovrà essere determinato tra quelli previsti "in abbonamento" o "fuori
abbonamento" in relazione alle caratteristiche dell'esecuzione.
In caso di raduni o gemellaggi con la presenza di gruppi stranieri, le esibizioni di questi ultimi saranno regolarizzate dal complesso organizzatore (con l'applicazione dei compensi in abbonamento o fuori abbonamento in relazione alla caratteristica delle esecuzioni del complesso organizzatore stesso).
ARTICOLO 5
MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONISTICHE
La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche. alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Associazione firmataria, ivi compresi rassegne, raduni, gemellaggi e concorsi.
Per le manifestazioni a carattere nazionale, l'Associazione dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.
ARTICOLO 6
PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
a) ESECUZIONI IN ABBONAMENTO
Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del Complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico "Permesso" all'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta dei Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.
Per i servizi successivi al primo, il responsabile dei Complesso dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione dei permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta affiliazione.
Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata il quinto giorno utile
successivo all'esecuzione.
b) ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO
Per le esecuzioni fuori abbonamento, il responsabile dei Complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, per la preventiva sottoscrizione del permesso e la contestuale corresponsione del compenso dovuto, Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad espletare le formalità suddette, dovrà dame preventiva comunicazione al medesimo ufficio - via fax o telegramma - indicando data, ora e luogo di esecuzione ed impegnandosi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
ARTICOLO 7
PROGRAMMA MUSICALE
All'atto della stipula dell'abbonamento o del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.
Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.
L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso".
Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale: permane l'obbligo della redazione del programma musicale.
Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale
provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.
Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà dame immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate.
ARTICOLO 8
ATTESTATO DI ADESIONE
Gli iscritti all' A.N.B.I.M.A., per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio, l'attestato di appartenenza rilasciata da A.N.B.I.M.A., - secondo in fac-simile annualmente prodotto da A.N.B.I.M.A. alla Direzione Generale della SIAE.L'Associazione si impegna a fornire, per ciascun anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.
ARTICOLO 9
INADEMPIENZE
L'inadempienza dei Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita dei diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.
ARTICOLO 10
RIDUZIONI
La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte dell'A.N.B.I.M.A. nella fase applicativa dell'accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni in abbonamento", e "esecuzioni fuori abbonamento" nella misura del 10%.
ARTICOLO 11
AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI
La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 12
DURATA
Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2001.
NOTE A VERBALE
a) Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza,' incontri per valutare i risultati dell' applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.
b) L'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo ponte, che sarà valutata nell'ambito di un comitato congiunto.