CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Prot. n. 0072121 del 22/05/2020 - [UOR: SI000245 - Classif. III/19]
CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Premesso che
1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università ed ella Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot. n. 15/V/0005992/14.04.04 del 14/03/2011 ha istituito la Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi Roma Tre (di seguito “Commissione”);
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito Regolamento della Commissione) depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sul sito web della Commissione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx0.xx);
Tanto premesso,
la presente Convenzione Quadro disciplina le tariffe per le prestazioni rese dalla Commissione.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
Parti: i soggetti stipulanti la presente Convenzione Quadro, quindi l’Università degli Studi Roma Tre da un lato e, dall’altro, i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione, mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione allegato (all. 1).
Attività: le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come dettagliate nel successivo art. 2.
Parti convenzionate: i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione (all. 1) al fine di usufruire delle Attività della Commissione per sé e/o per i soggetti ad essi collegati. Ai fini della presente definizione si intendono per soggetti collegati, a titolo esemplificativo: i clienti del professionista o dello studio professionale o dell’associazione professionale convenzionati; i soggetti aderenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori convenzionate; le imprese appartenenti a gruppi, a reti, a consorzi, a raggruppamenti o altrimenti comunque collegate al soggetto convenzionato.
Parti richiedenti: i soggetti che richiedono alla Commissione l’espletamento delle Attività secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione.
Art. 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle seguenti Attività:
a) certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo: contratto di lavoro subordinato (intermittente, part-time, a tempo determinato, ecc.); contratti di lavoro autonomo; contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; contratti di appalto; contratto di somministrazione di lavoro; contratto di associazione in partecipazione; contratto di rete; accordi di distacco; accordi di lavoro agile; accordi di cessione del contratto, ecc.;
b) certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di subappalto ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;
c) certificazione degli accordi di proroga dei contratti di cui alle lettere precedenti;
d) certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento di cui all’art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all’art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
e) certificazione dell’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni;
f) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti;
g) assistenza e consulenza ai sensi dell’art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003;
h) espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 276 del
2003.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
1. L’Attività sarà svolta secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni di legge in materia di certificazione e dal Regolamento della Commissione.
2. All’Attività si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione.
Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
1. A titolo di corrispettivo per l’espletamento delle Attività di cui al precedente art. 2, saranno praticate le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
a) € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la certificazione dei contratti di lavoro, di associazione in partecipazione e di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a);
b) € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi ad hoc in caso di contratti particolarmente complessi, per la certificazione dei contratti di appalto, di rete e degli accordi di distacco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a);
c) € 180,00 (centoottanta/00) per la certificazione di clausole contrattuali di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. d);
d) € 350,00 (trecentocinquanta/00) per la certificazione dei contratti di lavoro (D.P.R n. 177/2011) di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b);
e) € 650,00 (seicentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi ad hoc in caso di contratti particolarmente complessi, per la certificazione dei contratti di appalto e subappalto (D.P.R n. 177/2011) di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b);
f) € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi ad hoc in casi particolarmente complessi, per la certificazione dell’atto di deposito del regolamento di
cooperativa di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e);
g) € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui precedente art. 2, comma 1 lett. f);
h) € 500,00 (cinquecento/00) per le attività di consulenza di cui precedente art. 2, comma 1, lett. g);
i) € 250,00 (duecentocinquanta/00) per l’espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. h).
2. Per la certificazione degli accordi di proroga di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), la tariffa applicata è pari alla tariffa prevista per la certificazione del contratto oggetto di proroga, ridotta di € 50,00 (cinquanta/00).
3. E’ prevista l’applicazione di tariffe ridotte progressivamente, rispetto alle tariffe di cui ai precedenti comma 1 e 2, nel caso in cui l’attività della Commissione sia richiesta su numeri significativi di atti della medesima tipologia e di identico contenuto (contratti, accordi, clausole, etc.). Di seguito sono riportate le percentuali di riduzione progressiva:
a) 5% dall’11a alla 30 a richiesta;
b) 10% dall’31 a alla 50 a richiesta;
c) 15% da 51 a alla 100 a richiesta;
d) 20% da 101 a alla 150 a richiesta;
e) 25% da 251 a alla 200 a richiesta;
f) 30% dalla 201 a richiesta in poi.
4. I corrispettivi di cui ai commi precedenti non comprendono imposte di bollo, ove dovute, nè eventuali spese di trasferta sostenute dalla Commissione per attività da rendersi fuori dal Comune di Roma.
I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato attraverso la presentazione di apposita istanza alla Commissione, indipendentemente dall’esito dello stesso procedimento.
5. I corrispettivi saranno fatturati dall’Università al soggetto indicato nell’apposito format di
fatturazione (all. 2).
I pagamenti devono essere effettuati, entro 30 gg. dal ricevimento fattura, a mezzo bonifico a favore di:
Università degli studi Xxxx Xxx Xxx Xxxxxxxx 000
Servizi Amministrativi
IBAN: XX00X0000000000000000000000 NUMERO CONTO 000000300000
CIN W ABI 05034
CAB 03207
BIC XXXXXX00X00
Banco BPM S.p.A Agenzia 7
Causale: Convenzione Quadro Certificazione Università Roma Tre
Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale
I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell’Attività sono di esclusiva proprietà dell’Università.
Art. 6 – Riservatezza e responsabilità
1. L’Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche competenti, verso le quali la certificazione è destinata a produrre effetti, di prendere visione dei contratti sottoposti a certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell’esecuzione dell’Attività, la responsabilità dell’Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
Art. 7 – Controversie
Con l’adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile Italiano.
Art. 8 – Adesione alla presente Convenzione quadro
L’adesione alla presente Convenzione Quadro avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell’apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione (all. 1).
L’adesione ha efficacia per il biennio successivo alla data di ricezione da parte dell’Università
del Modulo di adesione.
Roma, …….
Per l’Università degli Studi Roma Tre
XXX' XXXXXXXXX
22.05.2020
07:02:38 UTC