SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI AEROPORTUALI
AdF
Aeroporto di Firenze S.p.A.
SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI AEROPORTUALI
CAPITOLATO SPECIALE
DICEMBRE 2013
1. OGGETTO
1.1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche ‘Capitolato’), che forma parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme specifiche che regolano l’Appalto per il “Servizio di pulizia degli spazi aeroportuali” presso l’Aeroporto ‘Xxxxxxx Xxxxxxxx’ di Firenze, (di seguito anche ‘Servizi’), da eseguirsi per conto della Società AdF S.p.A. (per brevità di seguito chiamata anche ‘AdF’ o 'Committente') dall'Impresa Appaltatrice (per brevità di seguito definita anche 'Impresa' o ‘Appaltatore').
1.2. L'appalto ha per oggetto i servizi di pulizia degli spazi aeroportuali presenti presso l’Aeroporto “Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Firenze ed è relativo alla pulizia di aree aperte al pubblico, uffici, aree tecnico-operative, aree tecnologiche, spogliatoi e toilette, ed inoltre viabilità, parcheggi ed aree esterne come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nelle planimetrie allegate.
1.3. Il servizio dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• garantire un elevato grado di soddisfazione da parte dei passeggeri in relazione al livello di pulizia degli spazi terminali;
• garantire lo stato igienico sanitario degli ambienti;
• mantenere integro l’aspetto estetico ambientale degli ambienti;
• salvaguardare l’integrità delle superfici soggette a pulizia.
1.4. Gli edifici e le aree sono definite nel Capitolato Tecnico allegato che formano parte integrante ed inscindibile del presente Capitolato. Le superfici espresse in metri quadrati e le destinazioni d’uso dei locali riportate nel Computo metrico estimativo delle superfici soggette a pulizia (Allegato D) sono da ritenersi indicative ai fini della presentazione dell’offerta per i servizi in appalto.
1.5. La Committente si riserva, in qualsivoglia momento, di estendere l’espletamento del servizio anche ad altre aree e locali non compresi nelle planimetrie sopra indicate, così come si riserva di limitare l’espletamento del servizio escludendo una o più delle aree o locali di cui alle planimetrie summenzionate.
1.6. Il servizio di pulizia potrà essere svolto anche in concomitanza con l’esecuzione di lavori edili e/o impiantistici e/o altri lavori, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattualmente previsto.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1. Le attività previste per lo svolgimento dei servizi sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato e prevedono:
• Pulizia di base, intesa come asportazione e solubilizzazione dei vari tipi di sporco attraverso varie tecniche,
• Pulizia di mantenimento, intesa come riordino e rimozione dei punti di sporco e finalizzata al mantenimento periodico degli standard qualitativi richiesti,
• Pulizia di mantenimento a ciclo continuo, intesa come pulizia continuativa delle superfici orizzontali e verticali che coinvolge in maniera progressiva tutte le aree critiche di cui al successivo articolo 16.1, condotta da operatori a ciò dedicati. Il ciclo, una volta concluso, si ripete nuovamente partendo dall’area pulita per prima. Tale pulizia è finalizzata al mantenimento continuativo, per le fasce orarie previste, degli standard qualitativi richiesti;
• Pulizia periodica, intesa come interventi di pulizia ordinari programmati secondo le frequenze indicate nel Capitolato Tecnico.
2.2. Il servizio comprende:
• l’esecuzione delle pulizie, delle sanificazioni e delle sanitizzazioni di: pavimenti di qualsiasi tipo e materiale, pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, colonne, nicchie, anche nelle parti non in vista, scale, pianerottoli, atri, divisori fissi e mobili, pareti leggere, porte (interne ed esterne), sopraporte, velette, stipiti, infissi e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo ed in qualunque posto ubicati, tapparelle e imposte varie, cassonetti, frangisole, veneziane e similari, queste ultime con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio, corpi illuminanti a muro e a soffitto e lampade spia, segnaletica aeroportuale, dispositivi di allarme, radiatori ed altri corpi riscaldanti, zoccolature,
corrimano, ringhiere, ascensori, montacarichi, balconi, terrazzi, aree esterne; nonché di:
maniglie, mancorrenti, grate di protezione, tubi, tubature esterne, canaline esterne per la copertura di fili elettrici, frutti elettrici, quadri elettrici provvisti di isolamento, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, targhe, davanzali interni ed esterni, macchine d’ufficio, computer, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario, quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie esterna e componente, scaffali, tappeti e zerbini. La pulizia di termoconvettori e condizionatori, o apparecchi similari, deve essere effettuata, limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o manomettere i vari congegni;
• la dotazione di appositi distributori di materiale di consumo economale in tutti i locali che ne necessitano, (cestini, dispenser porta carta igienica, dispenser porta sapone, dispenser porta carta, scopini e porta scopini), nonché di contenitori per rifiuti urbani, da posizionare negli uffici, presso lo postazioni operative e nei bagni. Il materiale di consumo deve essere allocato negli appositi distributori e non appoggiato su altri supporti non idonei o impropri;
• la fornitura, consegna e reintegrazione costante dei prodotti economali: sono comprese le necessarie operazioni di monitoraggio atte a verificare la costante presenza del materiale igienico di consumo (sacchi per la raccolta differenziata, carta igienica, carta asciugamani, sapone, ecc.), un buono stato di conservazione e di funzionamento dei contenitori e la segnalazione di necessaria manutenzione. E’ necessario il puntuale e giornaliero rifornimento di prodotti economali per tutti i dispenser/distributori presenti a cura degli operatori dell’Appaltatore;
• la chiusura dei locali, ove prevista, a conclusione delle attività e consegna delle chiavi ai Responsabili AdF delle varie aree, ove presenti;
• l’allontanamento dei rifiuti dai locali in cui è previsto l’intervento di pulizia, con raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta esterni.
3. METODOLOGIE E TECNICHE DI PULIZIA
3.1. Le attività previste per lo svolgimento dei servizi sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato e prevedono:
• operazioni di “pulizia”, con cui si intende la rimozione meccanica dello sporco con acqua e detergente da superfici verticali/orizzontali ed oggetti. I detergenti vanno diluiti nella giusta proporzione indicata dal produttore degli stessi;
• operazioni di “sanificazione” si intende la metodica che si avvale dell’uso di detergenti per ridurre il numero di contaminanti batterici presenti su oggetti e superfici verticali/orizzontali, consentendo di mantenere livelli igienici di sicurezza.
• operazioni di “sanitizzazione” (disinfezione) si intende la metodica che si avvale, previa pulizia con acqua e detergente, dell’uso di un disinfettante per mantenere oggetti e superfici verticali/orizzontali ai livelli di sicurezza fissati dalle normative vigenti in materia di igiene.
3.2. Devono essere previste metodiche di intervento tali da assicurare giornalmente, oltre alla normale pulizia degli ambienti, anche la sanificazione degli stessi ove richiesto, pertanto si rende necessario:
• iniziare a pulire sempre dalla zona meno sporca verso quella più sporca;
• detergenti e disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e preparati al momento;
• non utilizzare i disinfettanti come sostituti del detergente: quando si rende necessario provvedere alla disinfezione, prima detergere accuratamente per rimuovere lo sporco, poi passare la soluzione disinfettante;
• spostare gli oggetti presenti dalle superfici e dai pavimenti e pulire accuratamente negli angoli e sopra gli zoccolini ove presenti;
• il materiale utilizzato nelle diverse aree dovrà essere contraddistinto da codice colore specifico, in base alle zone/presidi per cui è utilizzato;
• il materiale pluriuso utilizzato deve essere opportunamente lavato e asciugato.
Inoltre:
• utilizzare sempre sistemi ad umido per la rimozione della polvere e dello sporco, sia dalle superfici che dal pavimento;
• il panno deve lasciare le superfici spolverate solo leggermente umide e non bagnate;
• tutto il materiale pluriuso, dopo l’utilizzo, va correttamente lavato: i carrelli vanno riordinati e tenuti puliti, qualsiasi tipo di panno utilizzato per lavare i pavimenti va lavato in modo corretto (eseguire lavaggio ad alte temperature) e conservato asciutto;
• utilizzare materiale separato per la pulizia di spazi comuni, servizi igienici, uffici; pertanto, vanno usati panni di colore diverso secondo le specifiche zone;
• nessuna superficie va asciugata, escluso specchi e vetri;
• la soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore;
• qualora si usino aspirapolvere, questi vanno usati unicamente se dotati di filtri Hepa. I microfiltri vanno sostituiti almeno ogni 6 mesi, salvo diverse indicazioni date dalla casa produttrice;
• è necessario usare guanti di gomma, forniti dall’Appaltatore, durante le pulizie per proteggersi da eventuali irritazioni causate dai prodotti utilizzati;
• durante le operazioni di lavaggio e di spolveratura è importante spostare gli oggetti e si rammenta che l’operazione preliminare consiste nell’arieggiare i locali (salvo diverse indicazioni);
• la sanificazione va eseguita con prodotti idonei alla tipologia del pavimento;
• al termine dell’intervento di pulizia ciascun locale deve essere lasciato in ordine (ad es. i cestini vanno posti per terra; le finestre chiuse, verificando che i sistemi di aggancio siano correttamente posizionati; le sedie riposizionate come in precedenza; ecc.).
4. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Si riassume brevemente l’elenco delle categorie di prestazioni di pulizia con le relative descrizioni in merito alla metodologia da seguire nell’esecuzione degli interventi riportati nel Capitolato Tecnico per i singoli ambienti.
4.1. ARIEGGIATURA DEI LOCALI
Prima di iniziare l’intervento di pulizia in un locale è necessario procedere, ove possibile e salvo diversa indicazione, ad aprire le finestre per consentire un ricambio dell’aria presente nell’ambiente.
4.2. SOSTITUZIONE DEI SACCHI DEI CONTENITORI PER RIFIUTI Svuotare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, differenziata e non.
4.3. DETERSIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Pulire qualsiasi contenitore utilizzato per la raccolta dei rifiuti con panno e soluzione a base di detergente adeguato. La pulizia deve garantire la completa rimozione dello sporco, anche nelle parti più nascoste.
4.4. SPOLVERATURA AD UMIDO E RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DA SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI DI ARREDI E ATTREZZATURE Eliminare impronte e macchie con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore.
4.5. SPOLVERATURA AD UMIDO E RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DA CONDIZIONATORI, BOCCHETTE DI AREAZIONE, TERMOSIFONI, ANEMOSTATI E SIMILARI
Eliminare impronte e macchie con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Il panno va passato in ogni interstizio, evitando residui e colature di soluzione di lavaggio. Per i punti di difficile accesso è consentito l’utilizzo di apposite attrezzature o aspirazione elettrica.
4.6. SPOLVERATURA AD UMIDO E RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DA BATTISCOPA, CORRIMANO, RINGHIERE E SIMILARI
Eliminare impronte, polvere e macchie con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore.
BATTISCOPA: rimuovere la polvere ad umido e le macchie dal bordo sporgente e dalla superficie verticale.
CORRIMANO E RINGHIERE: rimuovere la polvere ad umido e le macchie su tutte le superfici accessibili compresi gli ancoraggi a muro.
4.7. SPOLVERATURA AD UMIDO E RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DA ZOCCOLINI, PARTE ALTA ARMADI, SCAFFALI E PENSILI
Eliminare polvere e macchie con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Evitare residui e colature di soluzione di lavaggio.
ZOCCOLINI: La pulizia degli zoccolini deve essere eseguita ad umido in concomitanza con la pulizia dei pavimenti. L’intervento deve comprendere la rimozione dello sporco e della polvere anche dalle zone di difficile accesso.
4.8. SPOLVERATURA AD UMIDO E RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DA ARREDI IN ZONE ESTERNE
Asportare residui ed eventuali rifiuti presenti sugli arredi; eliminare polvere e macchie da tutte le superfici degli arredi (panchine, sedie, ecc.) con un panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente.
4.9. LAVAGGIO, PREVIA SMONTATURA, DI VENEZIANE INTERNE
Procedere allo smontaggio e, se possibile, lavare le veneziane interne in apposito locale. Eliminare polvere e sporco con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Evitare residui e colature di soluzione di lavaggio. Al termine dell’operazione procedere all’asciugatura ed al montaggio delle veneziane.
4.10. RIMOZIONE DELLO SPORCO E DELLA POLVERE TRAMITE ASPIRAZIONE ELETTRICA
Utilizzare un aspiratore con microfiltro Hepa ed asta telescopica per aspirare polvere e sporco da:
- canaline di scorrimento delle porte automatiche degli ascensori;
- superfici non trattabili diversamente.
Sostituire il microfiltro dell’aspiratore secondo le indicazioni della casa costruttrice.
4.11. DETERSIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI DEL SAPONE LIQUIDO, DEGLI ASCIUGAMANI DI CARTA E DELLA CARTA IGIENICA
Detergere lo sporco dai distributori su tutte le superfici con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Evitare residui e colature di soluzione di lavaggio.
I distributori a muro di sapone liquido, quando vuoti, vanno smontati e lavati prima di immettere del nuovo sapone.
Provvedere al rifornimento con il materiale di consumo.
4.12. DETERSIONE DI SUPERFICI VARIE
Eliminare sporco e macchie con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Evitare residui e colature di soluzione di lavaggio.
Porte: detergere entrambe le facce, i bordi e gli stipiti, con particolare attenzione alle maniglie.
Specchi: detergere accuratamente gli specchi. Dopo il lavaggio devono essere asciugati.
4.13. DETERSIONE DI TENDE A LAMELLE VERTICALI IN LAMINATO PLASTICO Procedere allo smontaggio e, se possibile, lavare le tende a lamelle verticali in apposito locale.
Eliminare sporco e macchie, se possibile con ammollo, utilizzando detergenti sgrassanti. Al termine dell’operazione procedere all’asciugatura ed al montaggio delle stesse.
4.14. DETERSIONE, PREVIO SMONTAGGIO IN ISOLAMENTO ELETTRICO, DELLE PARTI ESTERNE MOBILI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Procedere allo smontaggio, in isolamento elettrico, delle parti esterne mobili degli
apparecchi di illuminazione, quindi detergere, sia le parti interne che esterne, con soluzione detergente non aggressiva, ma sgrassante, al fine di non deteriorare il substrato. Al termine asciugare e riposizionare le parti mobili degli apparecchi di illuminazione.
4.15. DETERSIONE E SMACCHIATURA DI SEDIE, DIVANI E POLTRONE IN TESSUTO
Procedere all’aspirazione della polvere dalla seduta e dallo schienale, rimuovere la polvere dall’intelaiatura. Procedere alla smacchiatura delle parti in tessuto con appositi prodotti approvati dalla Committente. Le parti in tessuto non devono essere lasciate bagnate o umide.
4.16. DETERSIONE E DISINFEZIONE DEGLI IDROSANITARI (WC, ORINATOI, LAVABI E DOCCE), ACCESSORI, PIASTRELLE, ZONE ADIACENTI ED ARREDI SANITARI
Detergere e sanificare con un panno di colore identificato (diversificare zona wc da altri idrosanitari) imbevuto di soluzione detergente/disinfettante, leggermente abrasiva. Eliminare sporco, macchie e impronte da:
- lavabo e rubinetterie: intervenire su tutte le superfici del lavabo, anche sulle parti meno visibili, sulle rubinetterie e sul sifone;
- bagni e docce: intervenire su tutte le superfici smaltate, rubinetterie, maniglie e pulsantiere per scarico dell’acqua, ecc.;
- tazze wc parte interna: eliminare i residui presenti nella parte interna del wc con la spazzola, attivare lo sciacquone ed immergere la spazzola per wc nella tazza. Immettere nella tazza circa 40 cc di sanificante puro e, dopo aver eseguito la pulizia esterna della tazza, sfregare energicamente con la spazzola su tutta la superficie interna. Riattivare, dopo circa 5 minuti, lo sciacquone;
- tazze wc parte esterna: intervenire sul coperchio, sulla lunetta, su tutta la parte esterna e sulle vaschette dello scarico dell’acqua;
- pareti piastrellate zone adiacenti agli idrosanitari: rimuovere lo sporco, macchie ed impronte dalle pareti piastrellate adiacenti gli idrosanitari.
4.17. DETERSIONE DEGLI SCOVOLINI PER WC, COMPRESO IL PORTASCOVOLINO
Pulire accuratamente lo scovolino per wc e relativo portascovolino.
4.18. DISINCROSTAZIONE LAVABI, RUBINETTERIA, FRANGIGETTO, TAZZE WC, CON IMPIEGO DI PRODOTTI DISINCROSTANTI
Irrorare la soluzione detergente disincrostante sulle superfici e sfregare con l’abrasivo. Risciacquare accuratamente. Non devono essere utilizzate soluzioni a base di acidi forti (cloridrico, nitrico, ecc.).
4.19. ASPORTAZIONE DELLA POLVERE E DELLO SPORCO AD UMIDO DAI PAVIMENTI, TRAMITE SCOPATURA
Prima di iniziare la scopatura ad umido provvedere a spostare eventuali oggetti presenti: cestini, sedie, ecc. La rimozione della polvere dai pavimenti va fatta ad umido con apposito attrezzo. La rimozione della polvere va effettuata avendo cura di utilizzare l’attrezzo partendo dai bordi della stanza o del corridoio.
4.20. SPAZZATURA, MANUALE O MECCANICA, E RASCHIATURA DOVE NECESSARIO, DI PAVIMENTAZIONI, DI DIVERSO SUBSTRATO, DI AREE ESTERNE, GRIGLIA DEI POZZETTI DI SCOLO, TERRAZZI, BALCONI, SCALE ESTERNE E DI ACCESSO, COMPRESE LE SCALE DI SICUREZZA
Nella pulizia mirata a raccogliere cartaccia, sporco grossolano e residui provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, è possibile l’utilizzo di scope tradizionali e palette raccogli sporco.
L’intervento manuale deve essere effettuato sulle scale e sui balconi o dove vi è una effettiva impossibilità di utilizzare una motospazzatrice aspirante per motivi di ingombro. Le restanti aree vanno spazzate con spazzatrici aspiranti che consentono una rapida ed ottimale asportazione di polvere e residui solidi (lattine, sassi, ecc.). I filtri delle spazzatrici vanno sostituiti almeno annualmente o secondo le indicazioni della ditta produttrice.
Nelle aree di deposito finale rifiuti dovranno essere effettuate le seguenti operazioni, almeno una volta alla settimana, ed ogni qualvolta si renda necessario:
- raccolta cartacce, rimozione sporco grossolano e residui provenienti da rifiuti;
- spazzatura manuale o meccanica;
- lavaggio e disinfezione, ove possibile.
4.21. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI PAVIMENTI CON ATTREZZATURE APPROPRIATE SECONDO IL SUBSTRATO ED IL LOCALE IDENTIFICATO
Il lavaggio dei pavimenti può essere eseguito con tecnica manuale o meccanica. Lavaggio manuale: questa operazione va eseguita con applicatore con tessuto in spugna, carrello mop, o altri sistemi similari, utilizzando un prodotto detergente/disinfettante, idoneo a seconda del substrato.
Sostituire il panno ogni 100 mq di corridoi e di superfici. Non immergere il panno già utilizzato nella soluzione detergente: in questo modo la soluzione rimane sempre pulita. Pulire la superficie con un movimento ad “S” da sinistra verso destra. Al termine lasciare le superfici lavate solo leggermente umide e non bagnate.
Le macchie di disinfettanti sui pavimenti protetti vanno preventivamente rimosse con un tampone imbevuto di soluzione appropriata.
Lavaggio meccanico: questa operazione va eseguita con lavasciuga e prodotto detergente o detergente/incerante nel caso di pavimenti protetti.
4.22. DISINFEZIONE DI SUPERFICI E PAVIMENTI
Utilizzare disinfettanti approvati dalla Committente, compatibili con le superfici da trattare. Eseguire la disinfezione solo dopo le normali procedure di detersione ed a superfici asciutte. Utilizzare i disinfettanti alle esatte concentrazioni; non asciugare dopo aver utilizzato il disinfettante.
Superfici varie: procedere alla disinfezione delle superfici con panno di colore identificato imbevuto di soluzione disinfettante, approvata, alla giusta diluizione. La soluzione disinfettante può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. La superficie va lasciata solo leggermente umida.
Pavimenti: questa operazione va eseguita con applicatore con tessuto in spugna o altri sistemi similari. Sostituire il panno ad ogni locale o ogni 100 mq di corridoi e di superfici. Disinfettare la superficie con un movimento ad “S” da sinistra verso destra.
Zoccolini: la pulizia degli zoccolini deve essere eseguita ad umido in concomitanza con la pulizia dei pavimenti. L’intervento deve comprendere la rimozione dello sporco e della polvere anche dalle zone di difficile accesso.
4.23. ASPORTAZIONE RAGNATELE
Non è consentita la rimozione delle ragnatele con sistemi “a secco” in quanto rimuovono e non trattengono la polvere delle superfici. L’uso dell’aspiratore con asta telescopica consente di accedere alle parti alte senza l’uso delle scale. Il microfiltro va sostituito almeno ogni 6 mesi o a seconda delle indicazioni della casa produttrice. Se non si utilizza l’aspiratore, utilizzare sistemi ad umido.
4.24. SVUOTATURA E LAVAGGIO DEI POSACENERE
Svuotare i portacenere e pulirli con un panno imbevuto di soluzione detergente in ogni loro parte. Se i portacenere sono posti su basi portarifiuti è necessario rimuovere il sacco per rifiuti urbani, pulire la base e sostituire il sacco per i rifiuti.
Per i portacenere posti agli ingressi contenenti sabbia è necessario rimuovere i mozziconi di sigaretta o altri rifiuti presenti e sostituire e/o integrare periodicamente la sabbia.
4.25. RIMOZIONE DI SPORCO E MACCHIE DA SPORTELLI VETRATI
Eliminare macchie, sporco e impronte da superfici vetrate degli sportelli con panno scamosciato imbevuto di soluzione detergente e ben strizzato. Lasciare le superfici vetrate ben asciutte e senza aloni.
4.26. DETERSIONE, PREVIA RASCHIATURA, SE NECESSARIA, DEI DAVANZALI ESTERNI
Prima di eseguire la detersione con la soluzione detergente occorre rimuovere i rifiuti e procedere se necessario alla raschiatura del guano presente con apposito attrezzo. Sostituire il panno ad ogni davanzale ed evitare residui e colature di soluzione di lavaggio.
4.27. DETERSIONE DEGLI INFISSI E DEI VETRI DEI SERRAMENTI E DEI RELATIVI CASSONETTI
Vetri ed infissi: lavare tutta la superficie vetrata ed il telaio con il vello, panno scamosciato e soluzione detergente; è necessario risciacquare frequentemente
panno e vello durante l’operazione (almeno ogni 2 vetri). Detergere accuratamente anche la maniglia presente sugli infissi.
Asciugare prima il telaio con il panno ben strizzato, poi la superficie vetrata con tergivetro. Lasciare le superfici vetrate ben asciutte e senza aloni.
La procedura descritta deve essere eseguita su vetri ed infissi, sia internamente che esternamente.
Cassonetti: rimuovere polvere e sporco con panno imbevuto di soluzione detergente. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Evitare residui e colature di soluzione di lavaggio.
4.28. DETERSIONE DI PARETI A VETRATE
Lavare tutta la superficie vetrata con il vello, panno scamosciato e soluzione detergente; è necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l’operazione (possibilmente ogni parete a vetrata). Detergere accuratamente anche le maniglie.
Asciugare la superficie vetrata con tergivetro. Lasciare le superfici vetrate ben asciutte e senza aloni. La procedura descritta deve essere eseguita su pareti a vetrate, sia internamente che esternamente.
4.29. DETERSIONE DEGLI INFISSI E DEI VETRI DI VETRATE DI STRUTTURE PORTANTI
Lavare tutta la superficie vetrata con il vello, panno scamosciato e soluzione detergente: è necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l’operazione (possibilmente ogni vetrata di struttura portante). Detergere accuratamente anche le maniglie.
Asciugare la superficie vetrata con tergivetro. Lasciare le superfici vetrate ben asciutte e senza aloni.
La procedura descritta deve essere eseguita su infissi e vetri di vetrate di strutture portanti, sia internamente che esternamente.
Per la detersione di tali vetrate è necessario prevedere, se necessario, l’utilizzo di scale, ponteggi, cella idraulica, o altro sistema idoneo, in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti.
4.30. LAVAGGIO SOFFITTI E CONTROSOFFITTI LAVABILI E ASPORTAZIONE DELLA POLVERE DAI SOFFITTI E DAI CONTROSOFFITTI NON LAVABILI
Il lavaggio dei soffitti/controsoffitti lavabili deve essere eseguito in due fasi:
a) lavare il soffitto con vello fissato sull’asta telescopica e impregnato di soluzione detergente o detergente/disinfettante. Xxxxxxxxxxxx frequentemente il vello durante l’operazione strizzando opportunamente per evitare colature.
b) asciugare con tergivetro-aspirante. Se si usa, invece, il panno scamosciato o il vello risciacquare e strizzare molto spesso.
A fine operazione pulire eventuali colature su pareti, arredi e pavimento.
In caso di soffitti/controsoffitti non lavabili è necessario rimuovere la polvere con uso di aspiratore con asta telescopica o in alternativa utilizzare sistemi ad umido. Il microfiltro dell’aspiratore va sostituito almeno ogni 6 mesi o a seconda delle indicazioni della casa produttrice.
4.31. PULIZIA POST CANTIERE
Rimuovere tutti i detriti, la polvere, eventuali residui di calcestruzzo, di tinteggiatura, di colla per pavimenti, da superfici verticali e orizzontali con sistema a umido. Successivamente detergere accuratamente tutte le superfici presenti nel locale, compresi i davanzali, con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con un apposito nebulizzatore. Cambiare sovente il panno. Se nel locale sono presenti attrezzature idrosanitarie, anche queste andranno deterse. Procedere, quindi, con le normali operazioni di scopatura e di lavaggio dei pavimenti.
4.32. PULIZIE DOVUTE A INTERVENTI VARI: EDILI, IMPIANTISTICI, DI TINTEGGIATURA E SIMILARI
Rimuovere con sistema a umido i detriti, la polvere, eventuali residui, lasciati dagli interventi di tinteggiatura, edili ed impiantistici, su pavimenti, zoccoli, pareti lavabili, porte, davanzali, e su tutte le superfici verticali ed orizzontali presenti. Successivamente detergere accuratamente tutte le superfici presenti nel locale, compresi i davanzali, con panno di colore identificato imbevuto di soluzione detergente/disinfettante. La soluzione detergente può essere utilizzata anche con
un apposito nebulizzatore. Cambiare sovente il panno. Se nel locale sono presenti arredi ed attrezzature idrosanitarie e non, anche queste andranno deterse. Procedere, quindi, con le normali operazioni di scopatura e di lavaggio dei pavimenti.
4.33. SGOMBERO NEVE
L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, al verificarsi delle nevicate, a mantenere costantemente sgomberi dalla neve gli accessi/ingressi pedonali alle strutture della Committente, i relativi marciapiedi e passaggi pedonali, comprese le scale, le rampe esterne e le uscite antipanico, con spargimento di idonei prodotti atti ad evitare la formazione di poltiglia o di ghiaccio.
4.34. DETERSIONE ASCENSORI E MONTACARICHI
Scopatura ad umido del pianale della cabina, lavaggio pareti interne e porte esterne ai piani, spolveratura ad umido delle pulsantiere interne ed esterne, aspirazione sistematica dello sporco dalle guide scorri-porta, lucidatura delle pareti interne/esterne in acciaio, comprese le plafoniere di illuminazione, nonché i pannelli del soffitto, eliminazione di eventuali scritte dalle pareti interne o esterne.
4.35. ASPIRAZIONE LIQUIDI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO
In caso di allagamenti l’Appaltatore dovrà intervenire nel più breve tempo possibile con operatori e idonee attrezzature (es. aspiraliquidi) nei locali interessati, lasciando le superfici pulite e in ordine.
4.36. RIMOZIONE DI MACCHIE E SPORCO DI DIVERSA NATURA DA SUPERFICI, PAVIMENTI E ZONE WC NELLE AREE COMUNI
Rimuovere accuratamente, in caso di necessità segnalata dalla Committente, le macchie e lo sporco di varia natura su pavimenti, superfici e zone wc nelle aree comuni. Procedere con le normali operazioni di detersione delle superfici interessate. Tale attività rientra nella normale ed ordinaria esecuzione del servizio senza alcun onere aggiuntivi.
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE - CRITERI GENERALI
5.1. I Responsabili AdF al fine di soddisfare esigenze operative aeroportuali, potranno in ogni momento richiedere all’Appaltatore di eseguire le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico (allegato A) in tempi diversi da quelli indicati, senza oneri aggiuntivi per la Committente.
5.2. Il servizio nel rispetto delle frequenze di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A) dovrà essere garantito con continuità nel corso della durata della validità contrattuale. In caso di sciopero o interruzione del servizio per cause di forza maggiore l’Appaltatore si impegna a darne preventiva e tempestiva comunicazione ai Responsabili AdF garantendo comunque l’espletamento delle prestazioni con un servizio di emergenza senza pretendere alcun onere aggiuntivo. Non saranno ammessi in ogni caso parziali e/o momentanei “cali nella resa del servizio” per nessun motivo.
5.3. L’Appaltatore e per suo conto il personale adibito al servizio, dovrà nell’esecuzione delle prestazioni avere la massima cura affinché durante l’esecuzione del servizio venga sempre garantita l’agibilità degli spazi consentendo il necessario passaggio del personale dipendente e dell’utenza. In tal senso al fine di prevenire il verificarsi di danni a carico di persone, animali e/o cose, l’Appaltatore dovrà delimitare in modo idoneo le aree nelle quali svolge il servizio ogni qual volta sia ravvisabile una situazione di pericolosità, anche meramente eventuale. In ogni caso l’Appaltatore risponderà di tutti i danni prodotti a persone, animali e/o cose a causa del servizio.
5.4. Nel caso di eventi specifici, quali cantieri per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso fabbricati e/o aree esterne oggetto del servizio di pulizia, l’Appaltatore, al termine dei lavori e contestuale chiusura dell’area di cantiere, senza pretendere alcun onere aggiuntivo, dovrà ristabilire, per quell’area medesima, l’ordine e la pulizia preesistente. L’Appaltatore sin d’ora accetta espressamente.
6. ATTREZZATURE E PRODOTTI - CRITERI GENERALI
6.1. Le attrezzature ed i prodotti detergenti e sanificanti, utilizzati per l’espletamento del servizio, dovranno essere forniti a cura ed a spese dell’Appaltatore.
6.2. Caratteristiche prodotti chimici
In linea generale i prodotti per i servizi di igiene degli ambienti, devono rispettare i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (Etichetta ambientale Ecolabel Europeo), o altri marchi ecologici. Saranno preferibili i prodotti che, anche in condizioni anaerobiche, garantiscano la biodegradabilità del principio attivo.
Sono da evitare:
- prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- prodotti con livello di infiammabilità “F e F+”.
I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e/o diluiti al momento dell’utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici.
Tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere opportunamente immagazzinati; in particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e da fonti di calore. I prodotti devono inoltre essere compatibili nella destinazione d’uso con le superfici/attrezzature/arredi della Committente.
6.3. E’ vietato l’uso di sostanze acide o eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti su arredi e pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detergenti/solventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono, altresì, vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi. In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone, bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche. Inoltre, si richiede molta prudenza nella pulizia delle superfici dei metalli trattati (anodizzati, cromati, nichelati), in quanto molti prodotti detergenti in commercio risultano essere abrasivi o troppo energici e scatenanti macchie od iridescenze poco gradevoli.
6.4. I prodotti chimici per la pulizia, sanificazione e sanitizzazione (disinfezione), quali detersivi, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti e dovranno essere accompagnati dalla relativa “scheda di sicurezza”, prevista in ambito CEE, e dalla “scheda tecnica”, entrambe in lingua italiana, comprendenti:
· il nome del produttore;
· le caratteristiche del prodotto;
· il contenuto in percentuale dei principi attivi;
· il dosaggio di utilizzo;
· il ph della soluzione in uso;
· i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
· i numeri di telefono dei centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza;
· le modalità d’uso.
6.5. Il soggetto candidato deve inserire quanto sopra (ovvero: elenco dei prodotti chimici, schede di sicurezza e schede tecniche) nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
6.6. In ottemperanza alle prescrizioni di cui precedenti punti 6.2, 6.3. e 6.4, l’Appaltatore dovrà, oltre ai prodotti in dotazione abitualmente, utilizzare all’occorrenza ulteriori prodotti specifici e idonei a risolvere le problematiche più complesse e straordinarie quali ad es. graffiti, atti vandalici in genere, ecc., previa autorizzazione da parte della Committente.
6.7. Il soggetto aggiudicatario dovrà sottoporre alla Committente per approvazione, prima dell’inizio dei servizi, sia le schede di sicurezza, sia le schede tecniche, di tutti i prodotti chimici che intende impiegare; inoltre, ogni qualvolta si renda necessario sostituire un prodotto, l’utilizzo di quest’ultimo deve sempre essere autorizzato dalla Committente. La Committente si riserva, inoltre, di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso, per
verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni.
6.8. Presso l’aeroporto di Firenze è in servizio un depuratore biologico. I prodotti chimici utilizzati durante il servizio non dovranno creare problemi di funzionamento al depuratore. Laddove si registrassero malfunzionamenti al depuratore legati all’utilizzo di determinati prodotti, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione di tali prodotti con altri idonei.
6.9. Caratteristiche attrezzature manuali, macchinari e minuteria di lavoro
Le attrezzature manuali necessarie per l’espletamento dei servizi, quali panni per le operazioni di sanificazione, carrelli attrezzati per la pulizia, carrelli per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, devono essere rispondenti alle norme vigenti.
Tutte le attrezzature dovranno essere custodite nei luoghi indicati dalla Committente.
6.10. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sanificazione, della manutenzione, nonché della custodia di tutte le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio. La Committente non sarà responsabile di eventuali danni o furti di materiali ed attrezzature.
6.11. E’ vietato utilizzare scope in setola di crine o nylon, spazzoloni e stracci per pavimenti, segatura impregnata e piumini.
6.12. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alla normativa vigente. Al fine di monitorare il rispetto dei piani di manutenzione stabiliti dal costruttore, tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere opportunamente identificate, consentendone la rintracciabilità. L’Appaltatore deve produrre tutta la documentazione tecnica delle attrezzature proposte per le quali, ove applicabile, dovranno risultare i consumi energetici, di acqua, prodotto chimico, nonché i dati relativi alle emissioni sonore e vibrazioni. Qualora previste attrezzature aspiranti queste devono essere dotate di filtri Hepa.
6.13. Le macchine semoventi, indipendentemente dal peso complessivo a pieno carico, devono essere dotate di ruote con adeguata sezione, tale da non provocare danni alle pavimentazioni e sottofondi. Il rapporto peso-superficie deve, pertanto, rispettare i limiti di carico statico e dinamico della struttura.
6.14. Le attrezzature, i prodotti, i materiali devono essere conformi al D.Lgs. 81/08, e s.m.i., ed alle eventuali specifiche normative di riferimento. In particolare, tutti i carrelli per il trasporto di ogni tipologia di materiale e tutte le macchine per la pulizia meccanica dei locali devono essere dotati di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni di cui l’allegato XXIX del D.Lgs. 81/08, e s.m.i.
6.15. Ogni attrezzatura utilizzata dovrà essere contrassegnata con il nome dell’Appaltatore.
6.16. Sono a carico dell’Appaltatore la conduzione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate. E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore la manutenzione straordinaria della attrezzature, nonché l’onere per l’acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo. La pulizia di attrezzature e materiali dovrà essere: giornaliera per carrelli (ruote comprese) e settimanale per tutte le attrezzature dotate di filtri aspiratori, ecc. Il soggetto aggiudicatario dovrà curare che le attrezzature manuali, i macchinari e la minuteria di lavoro utilizzati per l’esecuzione del servizio siano provvisti di tutte le necessarie protezioni ai fini della prevenzione degli infortuni.
6.17. L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno: al montaggio, all’impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, sia all’interno (ove richiesto) che all’esterno.
6.18. Resta a carico della Committente esclusivamente la fornitura di acqua corrente e di energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature.
6.19. Il soggetto candidato deve inserire l’elenco delle attrezzature manuali e dei macchinari, le relative schede di sicurezza e le relative schede tecniche, nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
6.20. L’Appaltatore dovrà consegnare ai Responsabili AdF un elenco delle attrezzature e dei macchinari e dei prodotti impiegati per l’esecuzione del servizio. Detto elenco, corredato dalle relative specifiche tecniche dovrà essere aggiornato ad
ogni modifica intervenuta successivamente.
6.21. In caso di avaria dei macchinari in uso l’Appaltatore dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione ai Responsabili AdF garantendo comunque l’espletamento delle prestazioni. Non saranno ammessi in ogni caso parziali e/o momentanei “cali nella resa del servizio.”
7. RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
7.1. L’Appaltatore è tenuto a designare ufficialmente e comunicare per iscritto ad aggiudicazione avvenuta i suoi rappresentanti o incaricati con funzione di Supervisori/Responsabili.
7.2. L’Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare anche il nominativo degli eventuali sostituti ed il loro recapito telefonico in caso di assenza o impedimento dei titolari. A tale scopo, gli stessi dovranno essere dotati di telefono cellulare.
7.3. Ai Supervisori/Responsabili verrà tra l’altro affidata l’effettuazione, il coordinamento e la supervisione, in collaborazione con il personale dipendente della Committente, delle operazioni di controllo e organizzazione del servizio. E’ fatto obbligo ai Supervisori/Responsabili di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti.
7.4. Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con i suddetti Supervisori/Responsabili, si intenderanno fatte direttamente all’Appaltatore.
7.5. I Supervisori/Responsabili dovranno essere presenti in aeroporto per non meno di 16 ore lavorative/giorno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, nonché sempre reperibili telefonicamente, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.
7.6. In caso di mancata reperibilità dei Supervisori/Responsabili dell’Appaltatore di cui al presente articolo 7, è facoltà di AdF applicare per ogni singolo caso di irreperibilità le penali di cui al successivo art. 17.2.
7.7. I nominativi e le eventuali variazioni dei rappresentanti nonché le modalità di reperibilità dovranno essere comunicati per iscritto alla Committente prima dell’inizio del servizio.
7.8. La violazione di quanto sopra costituirà inadempimento contrattuale da parte dell’Appaltatore.
8. VERIFICA DEL SERVIZIO
La Committente si riserva di verificare il servizio al solo fine di assicurarsi che esso sia effettuato a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
9. CONTROLLO DEL SERVIZIO - CONTESTAZIONI
9.1. Il sistema di controllo del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione (disinfezione) è applicabile a tutte le strutture ove viene svolto il servizio. L’Appaltatore è tenuto ad espletare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle previsioni del presente capitolato, del contratto, dell’offerta tecnica proposta dall’Appaltatore in gara, nel rispetto della normativa vigente ed è tenuto a far raggiungere alla Committente gli standard qualitativi e quantitativi riportati ai successivi punti 9.11 e 9.16.
9.2. All’atto della presentazione dell’Offerta Tecnica in fase di gara, il soggetto candidato deve proporre un proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e dei piani di lavoro, da effettuare durante l’esecuzione del servizio.
9.3. Il piano presentato dal soggetto aggiudicatario deve essere successivamente validato dalla Committente, prima dell’avvio del servizio.
9.4. Il sistema di autocontrollo dovrà riportare:
a) la descrizione delle procedure di sanificazione;
b) i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte;
c) i metodi di rilevazione delle non conformità riscontrate in corso d’opera;
d) la gestione delle non conformità;
e) le azioni correttive adottate.
9.5. Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere registrate, trasparenti e visionabili in ogni momento dal personale della Committente incaricato del controllo.
9.6. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere, con cadenza trimestrale, alla Committente apposito report con resoconto dettagliato degli interventi ordinari e periodici, con relativa verifica di risultato.
9.7. In particolare, le verifiche condotte nell’ambito dell’espletamento del servizio in fase di erogazione del servizio di pulizia e sanificazione, hanno le seguenti finalità:
a) verificare il rispetto delle procedure previste per l’esecuzione del servizio;
b) verificare l’appropriatezza delle dotazioni in consegna al personale, rispetto a quanto stabilito nei piani di qualità;
c) verificare la qualità delle prestazioni erogate in termini di sporco/pulito.
9.8. Durante la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, AdF effettuerà dei controlli sulla regolare esecuzione dei Servizi prestati dall’Appaltatore con eventuale applicazione delle penali, per singoli inadempimenti di cui al successivo articolo 17.
9.9. AdF inoltre, tramite società esterna specializzata, svolge delle rilevazioni annuali sul livello di soddisfazione dei passeggeri, ed in particolare sull’indicatore ”Livello di soddisfazione per il servizio di pulizia dell’aerostazione” e sull’indicatore ”Livello di soddisfazione per il servizio di pulizia delle toilettes”.
9.10. Per ciascuno degli indicatori di cui sopra, verranno effettuate n. 12 rilevazioni per anno a cadenza mensile ed n. 1 rilevazione cumulativa annuale.
9.11. Il livello minimo di soddisfazione per il servizio di pulizia dell’aerostazione e delle toilettes è fissato, per ogni singola rilevazione, pari ad almeno l’89% di soddisfazione, mentre per il risultato cumulato annuale il livello minimo di soddisfazione dovrà essere pari ad almeno il 90% di soddisfazione per ciascun indicatore.
9.12. Nel caso in cui le rilevazioni sul livello di soddisfazione evidenziassero criticità registrando risultati al di sotto delle percentuali minime di soddisfazione sopraindicate, AdF si riserva la facoltà di applicare all’Appaltatore le penali di cui al successivo articolo 17.9.
9.13. Per ciascuna rilevazione effettuata sui livelli di soddisfazione per gli indicatori sopracitati, AdF invierà di volta in volta relativa comunicazione scritta all’Appaltatore con gli esiti raggiunti.
9.14. La Committente, inoltre, per mezzo di suoi incaricati ed in presenza del supervisore del soggetto aggiudicatario, eserciterà la facoltà di controllo in merito all’esecuzione del servizio, mediante tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.
9.15. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi, sia stabiliti dal presente capitolato, sia quelli ulteriori dichiarati dal soggetto aggiudicatario nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
9.16. Al fine di procedere ai controlli previsti dal presente capitolato, AdF ha provveduto a definire i valori soglia differenziati a seconda delle aree individuate, ai fini della determinazione del livello qualitativo accettato, nonché gli elementi di controllo, i criteri di valutazione, gli standard di riferimento previsti ed i livelli di accettabilità (definiti come livello minimo di compliance allo standard tollerato), come riportato nell’Allegato C.
9.17. Qualora AdF riscontri una mancata, parziale o imperfetta esecuzione del servizio, provvederà a convocare telefonicamente il rappresentante dell’Appaltatore per l’effettuazione di un sopralluogo per la constatazione dell’inadempimento.
9.18. Per ogni inadempimento AdF si riserva la facoltà di applicare la penale prevista dall’articolo 17.1 del presente Capitolato.
9.19. AdF si riserva, comunque, di applicare la penale di cui all’articolo 17.1 del presente Capitolato anche in caso di rifiuto da parte del rappresentante dell’Appaltatore di effettuare il sopralluogo richiesto da AdF ovvero in caso di irreperibilità dello stesso.
9.20. In ogni caso AdF riscontri, a proprio insindacabile giudizio, una situazione di mancata, parziale o imperfetta esecuzione del servizio potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per AdF:
a) l’immediato rifacimento di quanto non eseguito a perfetta regola d’arte o eseguito in modo difforme da quanto previsto;
b) il completamento di eventuali interventi eseguiti parzialmente;
c) l’esecuzione di interventi non eseguiti.
9.21. In ogni caso, se l’Appaltatore non è in grado di svolgere con esito positivo l’intervento, la Committente potrà intervenire in modo indipendente ricorrendo all’impiego di altre imprese addebitando all’Appaltatore gli oneri derivanti.
10. SEGNALAZIONI DI AVARIA
10.1. Sarà compito del rappresentante dell’Appaltatore informare tempestivamente AdF circa avarie e/o malfunzionamenti che i suoi dipendenti dovessero riscontrare durante l’espletamento del servizio. Es.: Guasti idraulici - elettrici - di impianti - contenitori vari - cestini - infissi ecc..
11. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata complessiva di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio indicata in apposito verbale di inizio delle attività sottoscritto congiuntamente da AdF e dall’Appaltatore.
Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 2 (due) anni.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di 60 giorni.
12. FORMA DELL’APPALTO
Il servizio deve intendersi appaltato a corpo.
13. IMPORTO CONTRATTUALE - CANONE MENSILE
13.1. All’Appaltatore verrà riconosciuto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 22, un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo determinato dalla somma degli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D al presente Capitolato, suddiviso per 12 mesi.
13.2. Gli importi di cui sopra devono intendersi comprensivi di ogni costo diretto e indiretto, ivi incluse le attrezzature e i mezzi necessari e i maggiori oneri dovuti all’esecuzione dei servizi in orario preserale/notturno e festivi.
13.3. Il riconoscimento dell’importo contrattuale è da intendersi indipendente dal numero di passeggeri/anno transitati in aeroporto e da eventi particolari, ancorché imprevedibili, che determinino un incremento occasionale o periodico dei flussi di passeggeri (quali ad esempio; convegni, eventi sportivi, periodi di picco legati al traffico charter).
13.4. Il riconoscimento del canone mensile determinato secondo le modalità di cui sopra avverrà a fronte delle prestazioni effettivamente eseguite.
13.5. Eventuali pulizie straordinarie, consistenti nell’esecuzione di operazioni prive di carattere di continuità, da effettuarsi al verificarsi di eventi occasionali o imprevedibili (interventi urgenti su chiamata H24) e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (anche in orario notturno e festivo) su richiesta della Committente (es. prolungamenti per arrivo/partenza voli in ritardo). Dette pulizie straordinarie saranno liquidate all’Appaltatore corrispondendo gli importi relativi alle effettive ore/uomo (senza alcun diritto di chiamata) in accordo con i costi medi orari definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e validi per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013.
14. MODIFICHE, VARIANTI, SCORPORI
14.1. La Committente si riserva, e l’Appaltatore sin d’ora espressamente accetta, di apportare modifiche sia definitive che temporanee in aumento o in diminuzione agli spazi e parti oggetto del servizio di pulizia corrispondenti a valori anche superiori ad 1/6 dell’importo contrattuale senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire le prestazioni aggiuntive o pretendere il pagamento di quelle non più richieste.
14.2. Per prestazioni in aumento o aggiuntive si intendono prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel Capitolato Tecnico (allegato A) e di cui agli elaborati grafici (allegato B). Per prestazioni in diminuzione si intendono prestazioni previste nel Capitolato Tecnico (allegato A) e di cui agli elaborati grafici (allegato B) non più richieste da AdF.
14.3. Dette prestazioni, sia in aumento che in diminuzione, saranno contabilizzate applicando i costi unitari per tipologia di servizio alle superfici rispettivamente in aumento ed in diminuzione; nel caso di servizi di durata inferiore o diversa dall’anno, il servizio dovrà essere calcolato in modo proporzionale per l’effettivo periodo richiesto. I costi unitari per tipologie di servizio sono ricavati applicando ai prezzi del “computo offerta” compilato dall’Appaltatore in sede di gara il ribasso offerto, e dividendo il risultato per la superficie dell’area già oggetto del servizio.
14.4. La Committente comunicherà le modifiche all’Appaltatore in forma scritta.
14.5. Per servizi occasionali o straordinari, non compresi nel punto 14.3, l’Appaltatore si impegna a produrre, nel termine indicato da AdF all’atto della richiesta, un apposito preventivo analitico per i servizi in aumento; AdF provvederà a formalizzare l’accettazione dell’offerta mediante emissione di “affidamento servizi in aumento” .
14.6. Nel caso di modifiche in diminuzione il conteggio dei servizi e dei costi in diminuzione sarà eseguito e trasmesso da AdF all’Appaltatore.
15. SERVIZI DI PULIZIA PERIODICI O CON PERIODICITA’ SUPERIORE ALLA SETTIMANA
15.1. I servizi di pulizia periodici sono quelli descritti per ogni tipologia di fabbricato e/o area nel Capitolato Tecnico (allegato A) e nell’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore.
15.2. L’Appaltatore dopo l’aggiudicazione, per ciascuno degli edifici descritti nel Capitolato Tecnico, dovrà produrre un piano di lavoro per gli interventi di pulizia periodica, rispettando le frequenze minime fissate nel Capitolato Tecnico e l’Offerta Tecnica presentata in fase di gara.
15.3. L’Appaltatore dovrà quindi predisporre entro 15 giorni dall'inizio del servizio la calendarizzazione annuale degli interventi riferiti alle pulizie periodiche suddivisi per ciascuno degli edifici della Committente.
15.4. L’Appaltatore dovrà inoltre presentare il Piano Operativo degli Interventi contenente il programma mensile degli interventi periodici, con dettaglio giornaliero, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento. Tale programma, relativo al mese successivo, dovrà essere aggiornato e conforme alla calendarizzazione annuale presentata e consegnato alla Committente con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto all’inizio del periodo di riferimento. Detto Piano Operativo degli Interventi conterrà anche tutte le eventuali modifiche richieste dalla Committente ai fini dell’adeguamento dello sviluppo del servizio alle esigenze operative dello scalo.
15.5. L’Appaltatore è tenuto a fornire il servizio senza ritardi e interruzioni. Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo alla normale operatività dei servizi erogati della Committente, pertanto dovranno essere concordati con la Committente precisi orari nei quali devono essere espletati i servizi periodici e le squadre dovranno essere ben addestrate e specializzate, in relazione alle particolari caratteristiche delle operazioni da
svolgere.
15.6. Per quanto sopra l’Appaltatore si impegna a condurre i propri servizi in armonia con le esigenze della Committente senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale delle attività. A tal riguardo si precisa che, in considerazione delle diverse aree di intervento, nell’esecuzione delle pulizie periodiche, potrà essere richiesto di svolgere gli interventi in orario notturno e/o festivo. Resta inteso che, per tali interferenze e oneri, l'Appaltatore non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso ulteriore rispetto a quanto previsto a canone.
15.7. L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e di accettare gli oneri conseguenti all’esecuzione dei servizi in zona aeroportuale, comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni ed interferenze che a tale circostanza conseguono.
16. AREE CRITICHE – PRESIDIO – MONTE ORE ANNUALI
16.1. Il Capitolato Tecnico (allegato A) individua le seguenti aree quali “aree critiche” situate nell’aerostazione passeggeri soggette a pulizia di mantenimento a ciclo continuo:
a) Terminal (Hall check-in, Sala Vip, Hall Arrivi, Galleria Commerciale, corridoio varchi di sicurezza, Piano mezzanino, area biglietterie, area Imbarchi, Arrivi Extra Schengen, Arrivi Schengen, Riconsegna bagagli, Area Controlli);
b) Toilettes Pubbliche Landside;
c) Toilettes Pubbliche Airside.
16.2. In tali aree è necessario fornire un servizio di pulizia continuo e particolare, intervenendo con costanza, per assicurare in ogni momento uno standard ottimale di servizio negli ambienti stessi. Pertanto nelle aree anzidette è prevista, così come specificato nel Capitolato Tecnico (Allegato A), una Pulizia di mantenimento a ciclo continuo con la presenza di:
▪ almeno un operatore per ciascuna area di cui alle lettere a), b) e c) del punto 16.1
per un totale complessivo di almeno 3 operatori a copertura delle 3 aree critiche sopraindicate al punto 16.1.
16.3. Tali operatori dedicati, coordinati da un rappresentante dell’Appaltatore, opereranno sistematicamente nelle aree individuate curando nei dettagli la pulizia delle aree stesse, garantendo la propria presenza in presidio in orario continuativo dalle ore 04:30 alle ore 24:00 ed il proprio tempestivo intervento (entro 10 minuti dalla chiamata da parte dei Responsabili incaricati da AdF). Tali operatori dovranno altresì essere dotati di abbigliamento di colore completamente diverso ed immediatamente individuabile rispetto agli altri operatori in servizio.
16.4. Si precisa inoltre che il monte ore complessivo del servizio prevede un impiego di manodopera non inferiore a 35.083 ore/anno, delle quali 21.353 dedicate a presidio delle aree critiche dei cui al punto 16.1. Tale monte ore è considerato quale limite minimo al di sotto del quale non appare possibile garantire un costante rispetto degli standard minimi previsti dal Capitolato Tecnico e dall’Allegato C.
17. PENALI PER SINGOLI INADEMPIMENTI
17.1. In caso di mancata reperibilità dei rappresentanti dell’Appaltatore di cui all’articolo 7 del presente Capitolato, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di irreperibilità, una penale di € 200,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.2. In caso di mancato intervento da parte degli operatori in presidio entro i 10 minuti dalla chiamata di cui all’art.16.3 del presente Capitolato, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di mancato e/o tardivo intervento, una penale di
€ 200,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.3. In caso di mancato rifornimento dei prodotti economali, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 250,00 fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
17.4. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti e delle attrezzature impiegate rispetto a quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara e/o rispetto a quanto approvato dalla Committente, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.5. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse ritardare l’espletamento di un servizio periodico rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e nel Piano Operativo degli Interventi, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.6. In caso di mancato passaggio di pulizia presso i presidi Toilettes di cui alle lettere
b) e c) del punto 16.1 e/o compilazione infedele della “Tabella passaggi” la Committente avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.7. Le eventuali penali di cui ai punti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 saranno addebitate a seguito di semplice constatazione dell’inadempimento da parte della Committente.
17.8. In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di soddisfazione per gli indicatori di cui al precedente articolo 9.12, la Committente avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 per ogni singola rilevazione e per il dato cumulativo annuale riferita a ciascun indicatore.
17.9. In ogni caso, non ricompreso in una delle ipotesi sopra previste, di mancata esecuzione del servizio, e/o esecuzione parziale e/o imperfetta rispetto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, al Capitolato Tecnico (allegato A) e all’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, la Committente, durante l’intero corso dell’appalto, potrà applicare una penale pari a €. 500,00 per ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17.10.Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, XxX avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da AdF allo stesso Appaltatore.
00.00.Xx Committente, dopo l’applicazione di almeno n. 3 penali per ogni anno di durata del contratto di appalto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza onere di preventiva diffida.
18. DANNI CAUSATI ALL’APPALTATORE
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, furti e/o danni che si dovessero verificare durante il corso del contratto.
19. DANNI CAUSATI DALL’APPALTATORE
19.1. L’Appaltatore è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del presente appalto e dell’assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall’appalto medesimo.
19.2. L’Appaltatore sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare sia a persone e/o cose della Committente, sia a persone e/o cose e/o animali di terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto, o provocati dall’utilizzo delle proprie attrezzature, mezzi o prodotti, o derivanti dal comportamento doloso e/o colposo, anche omissivo, dei propri dipendenti, e dovrà risarcire alla Committente tutti gli eventuali danni derivanti.
19.3. Parimenti l’Appaltatore assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, aeroportuali incluse.
20. ACCERTAMENTO DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE
20.1. Sarà cura dell’Appaltatore porre in essere e mantenere attive per tutta la durata del contratto le coperture assicurative necessarie stipulate con primaria compagnia, oltre a quelle previste per legge a favore del personale.
20.2. L’Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT che coprirà anche eventuali danni subiti dalla Committente nel corso dell’esecuzione del servizio avente un massimale di almeno € 6.000.000,00.
20.3. La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono compresi tutti i seguenti soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai servizi indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore nonché tutti i soggetti che si trovino a transitare o sostare nei pressi delle aree di intervento.
20.4. Tra i soggetti sopra citati rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
a) gli Amministratori, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Committente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Committente medesima;
b) tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
c) i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dell’Appalto, nonché delle Ditte fornitrici;
d) tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all’interno delle aree di intervento, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere e/o prestano servizi non comprese nell’oggetto del presente appalto;
e) gli equipaggi, i passeggeri ed i loro accompagnatori.
20.5. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e scade alla data di cessazione del contratto medesimo.
20.6. In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.
20.7. I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’Appaltatore.
20.8. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 cod. civ., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa.
20.9. E’ altresì onere dell’Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto, l’accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - di una polizza che tenga indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:
a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).
00.00.Xx copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
20.11.Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 2.500.00,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, ed € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per Dipendente.
00.00.Xx polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.
20.13.Nel caso in cui l’esecutore dei servizi sia soggetto diverso dall’Appaltatore Aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore dei servizi stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza,
mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza
R.C.O. deve coprire l’intero periodo dell’appalto, deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
20.14.E’ altresì onere dell’Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto, l’accensione di una polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, qualora sia previsto l’uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti:
a) non inferiore a €1.000.000, per piccole quantità di materiale stoccato,
b) non inferiore a € 2.000.000 per alte quantità di materiale stoccato.
20.15.Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei danni causati dagli autoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio dei veicoli stessi e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore, con massimale pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00), unico per ciascun sinistro, comprese le persone trasportate.
20.16.L'Appaltatore è obbligato a reintegrare tutte le garanzie indicate al presente articolo 20 di cui la Committente si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
00.00.Xx caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
20.18.Del pari, la Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
20.19.I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’Appaltatore.
20.20.Le polizze R.C.T., Responsabilità Civile Inquinamento e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente almeno 10 giorni prima dell’avvio dei servizi, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto. La polizza degli autoveicoli dovrà essere trasmessa all’atto della richiesta dei permessi di accesso alle aree aeroportuali.
20.21.Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.
00.00.Xx caso di proroga come disciplinata dal precedente articolo 11 del presente Capitolato, l’Appaltatore si impegna a ripresentare le suddette polizze con durata per tutto il periodo di proroga, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di proroga medesimo, pena l’annullamento della stessa proroga.
21. FIDEJUSSIONE A GARANZIA
21.1. Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
21.2. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:
a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti.
21.3. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente, la quale potrà aggiudicare l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
21.4. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore.
21.5. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in mancanza la Committente tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
21.6. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt.127 e 128 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
21.7. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
21.8. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
21.9. In caso di proroga come disciplinata dal precedente articolo 11 del presente Capitolato, l’Appaltatore si impegna a ripresentare la cauzione per la durata del periodo di proroga, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di proroga.
22. PAGAMENTI
22.1. L’Appaltatore emetterà una fattura per tutte le prestazioni effettuate nel mese “solare” di riferimento. I pagamenti avverranno a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario. La quota relativa ai costi per la sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo del canone mensile fisso.
22.2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
22.3. Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.
22.4. Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo nonché, in caso di ATI dei dipendenti delle imprese associate, in caso di subappalti autorizzati, dei dipendenti dei subappaltatori impiegati, in caso di consorzio dei dipendenti dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
22.5. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori da parte dell’appaltatore, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo. L’appaltatore nell’emettere le fatture in relazione ai servizi erogati provvederà ad esporre l’imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste all’art 4 c. 3 del DPR 207/2010.
22.6. La ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva, ovvero previa acquisizione di un DURC specifico con esito regolare.
22.7. Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ovvero riferite all’appaltatore e/o alle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. In tal caso la Committente procederà in applicazione
dell’art. 4 DPR 207/2010. La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento. Le medesime prescrizioni relative alla sospensione dei pagamenti all’Appaltatore verranno applicate anche in caso di irregolarità riscontrate sui DURC riferiti alle imprese associate e/o ai subappaltatori, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.
22.8. Altresì la Committente si riserva la facoltà di subordinare il pagamento dovuto alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di copia delle buste paga regolarmente quietanziate dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, nonché copia degli attestati di versamento al fondo INPS o al fondo di categoria degli accantonamenti del TFR.
22.9. Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
22.10.L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente appalto la seguente clausola: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
00.00.Xx considerazione della responsabilità derivante ad AdF dall’art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall’art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall’art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di “Committente”, in relazione al versamento all'Erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, l’Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto d’appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell’ambito del medesimo appalto. Nell’ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l’Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall’Amministrazione finanziaria.
22.12.L’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l’avvenuto versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.
22.13.Xxxxx quanto sopra, l’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di AdF, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare
l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.
00.00.Xx previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell’ulteriore documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da AdF è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
00.00.Xx regime IVA applicabile sarà quello stabilito dalla normativa vigente.
23. OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri ed obblighi prescritti nei precedenti e successivi articoli, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto espressamente riportato nel seguente elenco.
a) L’Appaltatore dovrà condurre il servizio in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, al fine di garantire con continuità il servizio oggetto dell’appalto negli standard prestazionali richiesti dalla Committente e consentire la funzionalità di tutto il sistema aeroportuale, sempre e comunque, senza dare luogo a disservizi né ad interruzioni nell’utilizzo da parte dell’utenza aeroportuale;
b) L’Appaltatore dovrà mantenere i presidi fissi per tutto l’orario richiesto, come specificato all’articolo 16.
c) L’Appaltatore per l’esecuzione del servizio dovrà disporre di operatori, mezzi, materiali, macchinari ed attrezzature in numero e qualità sufficienti per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del contratto di appalto. A tal riguardo si precisa che, poiché alcuni servizi dovranno essere svolti in aree airside raggiungibili solo a mezzo auto, ai fini del corretto espletamento del servizio, l’Appaltatore dovrà dotarsi di mezzi per raggiungere dette aree e dovrà far acquisire ad un numero di operatori sufficienti il permesso di guida, cosiddetto ADC (Air Side Driving Certificate).
d) L’Appaltatore e per suo tramite gli operatori impiegati per l’esecuzione del servizio nel caso di ritrovamento di oggetti e/o somme di denaro dovranno applicare quanto predisposto dal Regolamento di Scalo.
e) L’Appaltatore specificatamente per le attività di pulizia Toilettes, dovrà esporre nell’ambito di ciascun servizio igienico, una tabella, approvata dalla Committente, su cui dovranno essere annotati l’ora e il nominativo degli addetti che hanno effettuato gli interventi di pulizia di base e di mantenimento a ciclo continuo. Dette schede, a cura dell’Appaltatore, dovranno essere conservate per tutta la durata dell’appalto. Gli oneri derivanti dalla formulazione delle suddette schede saranno totalmente a carico dell’Appaltatore.
f) L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all’accesso all’aerostazione ed alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, emanate dalla Direzione dell’Aeroporto, da altre Autorità competenti e dalla stessa Committente; in particolare l’Appaltatore si obbliga a curare che il personale tenga esposta l’apposita tessera relativa al permesso di accesso agli spazi aeroportuali rilasciata dalle Autorità competenti. L’Appaltatore prende atto che qualora tale tessera non venisse concessa o venisse ritirata dall’Autorità di controllo, la persona interessata da tale provvedimento non potrà prestare attività in Aeroporto. L’Appaltatore in tal caso si impegna comunque a garantire la regolare esecuzione dei Servizi.
g) L’Appaltatore si obbliga ad inoltrare prima dell’inizio dei servizi copia delle seguenti “Dichiarazioni di inizio”:
1) elenco scritto dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio, corredato della relativa documentazione comprovante la loro regolare assunzione;
2) elenco scritto delle posizioni assicurative obbligatorie e delle eventuali polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti;
3) elenco scritto delle attrezzature / macchinari utilizzati;
4) elenco scritto dei prodotti impiegati con relative schede tecniche;
5) apposita dichiarazione con la quale l’Appaltatore si impegna:
▪ a non impiegare mano d’opera non in regola con la normativa
sull’avviamento al lavoro e non inserita nell’elenco comunicato,
▪ a rispettare le norme contrattuali vigenti in materia di cessazione e subentro nel servizio;
▪ a non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità ed antinfortunistiche di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza;
▪ a non usare prodotti tossici e/o comunque pericolosi o nocivi, sotto qualsiasi forma per le persone e/o che contengono componenti chimici non permessi dalla normativa.
h) L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Committente la sospensione o la cancellazione dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art.1 L.82/94. D’altro canto AdF, in assenza di informazione da parte dell’Appaltatore circa la sospensione o cancellazione dall’albo d cui sopra la, fatta salva la tutela dei propri diritti, addebiterà all’Appaltatore l’eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art.6 c. 4 L.82/94.
i) Sono a carico dell’Appaltatore i costi relativi
▪ alle divise per il personale impiegato;
▪ alle tessere di riconoscimento ed i distintivi in dotazione al personale impiegato ed ai permessi di accesso per persone e mezzi;
▪ alla fornitura per il personale impiegato di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni previsto dalle normative vigenti;
▪ alla formazione per il personale impiegato prevista dalle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro;
▪ alla formazione specifica per del personale impiegato necessaria per operare all’interno di uno scalo aeroportuale;
▪ ai materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate;
▪ attrezzature mezzi e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
▪ ad ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
j) L’Appaltatore prende atto che il rilascio di ogni permesso di accesso alle aree aeroportuali avverrà al costo in vigore al momento della relativa richiesta, sia per persone che per mezzi: tale costo sarà sempre e comunque un onere a carico dell’Appaltatore. Altresì saranno a carico dell’Appaltatore i costi sostenuti per l’ottenimento del permesso di guida, cosiddetto ADC (Air Side Driving Certificate) e per le eventuali tessere parcheggio per i propri dipendenti a qualsiasi titolo impiegati nel servizio.
k) Ai fini del rispetto della normativa antimafia è fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria.
Resta espressamente inteso tra le Parti che, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF in caso di violazione (totale e/o parziale) da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle dichiarazioni ed impegni di cui al presente articolo, avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
24. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
24.1. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore.
24.2. Il personale impiegato dovrà essere dall’Appaltatore appositamente selezionato e formato per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto d’appalto e dovrà essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.
24.3. La formazione del personale impiegato per svolgere i servizi dovrà essere compiuta a cura e spese dell’Appaltatore e dovrà comprendere tutte le prescrizioni di sicurezza occorrenti per operare all’interno di uno scalo aeroportuale.
24.4. L’addestramento dovrà riguardare in particolare modo:
• Corso Security;
• Corso di safety;
• Corso di tutela ambientale;
• DGR IATA (trattamento delle merci pericolose);
• rispetto del D. X.xx 81/2008 e s.m. ei. ed obblighi ad esso relativi;
• abilitazioni e patenti per la conduzione dei mezzi assegnati (ADC), secondo la normativa vigente;
24.5. I corsi di formazione al personale in sostituzione di quello inizialmente impiegato nel servizio anche a causa di turn-over, ritenuti necessari da parte della Committente ovvero obbligatori a norma di Legge, verranno svolti a spese dell’Appaltatore. Speciali ed ulteriori richieste di formazione saranno a spese della Committente.
24.6. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento idoneo ed uniforme tale da consentire una chiara ed immediata identificazione dell’Impresa nell’esecuzione del servizio. Altresì gli operatori dedicati, che svolgono attività di presidio presso le aree critiche, così come previsto all’articolo 16.3, dovranno avere abbigliamento di colore diverso ed immediatamente riconoscibile rispetto a quello dell’altro personale in servizio.
24.7. La Committente non sarà responsabile degli eventuali infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali, assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria nazionali e locali.
24.8. L’Appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi alla normativa vigente, alle direttive impartite dalla Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale dell’Appaltatore.
24.9. L’Appaltatore deve fornire alla Committente, prima della data di inizio contrattuale e trimestralmente durante l’esecuzione del servizio, l’elenco nominativo con relative qualifiche/mansioni del personale adibito compresi i sostituti. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.
00.00.Xx ogni caso, l’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile al compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione.
24.11.A fronte di eventi straordinari e non previsti, l’Appaltatore si impegna a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive, al fine di assolvere agli impegni contrattuali assunti.
00.00.Xx numero delle unità previste dovrà tenere conto delle esigenze di turnazione, per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.
24.13.Tutto il personale utilizzato dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) appropriati all’attività svolta e dovrà sempre esporre il tesserino rilasciato dalla DA di cui al successivo articolo 30, recante oltre alla foto e alla generalità del lavoratore anche l’indicazione dell’Appaltatore. Altresì il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento così come all’art. 18, c.1, lettera u, del Xx.xx 81/2008, che dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ex. art. 5 L.136/2010.
24.14.L’Appaltatore dovrà, ad insindacabile giudizio di AdF, allontanare immediatamente dal servizio il personale che dovesse risultare non gradito per la trasgressione di qualsivoglia disposizione in vigore, non in regola per l'ottenimento dei permessi di accesso nell’ambito aeroportuale, o al quale venisse revocato il permesso di cui sopra, senza che l’Appaltatore stesso possa pretendere alcunché nei confronti della Committente, neanche a titolo risarcitorio o di indennizzo.
00.00.Xx Committente si riserva altresì la facoltà a suo insindacabile giudizio di chiedere all’Appaltatore l’immediato allontanamento e/o sostituzione di quel personale che non risulterà idoneo e adeguato al servizio, o non compatibile all’organizzazione dello stesso.
00.00.Xx personale dell’Appaltatore dovrà essere dotato di propri mezzi per le comunicazioni tra propri addetti e tra addetti e rappresentante dell’Appaltatore. In nessun caso sarà consentito l’utilizzo di sistemi generali di comunicazione propri della Committente e dell’aeroporto in generale (es. sistemi di diffusione sonora o radio e similari aeroportuali).
25. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
25.1. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavori.
25.2. Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel CCNL di categoria “Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”, vigente al momento di esecuzione del servizio e le relative tabelle del costo orario, come determinate periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
25.3. Sarà, pertanto, obbligo dell’Appaltatore corrispondere agli addetti ai servizi le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.
25.4. I presenti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario, anche se lo stesso non aderisce alle associazioni stipulanti il C.C.N.L. o recede da esse, e tale vincolo è operativo verso tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell’appalto, aderenti e non alle associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L..
25.5. L’Appaltatore è, altresì, responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori o di imprese consorziate regolarmente autorizzati nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese.
25.6. Senza che ciò costituisca ingerenza della Committenza nell’organizzazione del lavoro, è fatto obbligo all’Appaltatore di depositare, presso la stessa, prima dell’inizio del servizio, estratto del Libro Unico del Lavoro relativamente ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Detta documentazione dovrà essere ritrasmessa senza indugio in caso di variazioni in xxxxx xx xxxxxxx.
00.0. L’Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di XxX e garantisce che terrà indenne AdF stessa da ogni responsabilità che possa sorgere a carico di questa a seguito degli inadempimenti dell’Appaltatore rispetto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto.
25.8. L’Appaltatore si impegna alla riassunzione del personale che già svolgeva l’attività e risultante dall’elenco fornito in sede di gara, anche al fine di garantire la continuità di servizio, compatibilmente con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
25.9. L’Appaltatore garantisce che metterà in atto ogni azione opportuna per la piena applicazione della L.146/90 quale garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, come previsti per il trasporto aereo e che comunicherà alla Committente eventuali dichiarazioni di sciopero dei propri dipendenti non appena ne abbia conoscenza.
00.00.Xx caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, AdF si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza onere di preventiva diffida, oltre che di effettuare ogni segnalazione agli Organi competenti.
26. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
E’ fatto obbligo al personale dell’Appaltatore:
− di non usare in modo improprio le uscite di sicurezza;
− di non usare in modo improprio i varchi per l’accesso in area doganale;
− di usare correttamente il badge di accesso;
− di esporre sui veicoli i relativi permessi.
Comportamenti impropri possono compromettere la continuità e la regolarità operativa dell’aeroporto.
Eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente in conseguenza di quanto sopra, saranno oggetto di richiesta di risarcimento da parte della Committente.
27. PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
27.1. L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto sono impiegate a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
27.2. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere a cura e a carico proprio e sotto al propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.lgs 81/2008 e s.m.e i., la completa sicurezza durante l’esecuzione delle attività di cui al servizio oggetto del presente appalto, l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e/o danni di qualsiasi natura assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando di conseguenza la Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
27.3. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti di pulizia.
27.4. Alcuni interventi relativi al servizio in oggetto potrebbero svolgersi in aree ad elevata rumorosità. Sarà cura dell’Appaltatore dotare il proprio personale degli adeguati mezzi di protezione
27.5. L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, in data comunicata dalla Committente, si obbliga a partecipare ad un incontro con la stessa per il completamento del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. La mancata redazione del suddetto documento potrà determinare l’annullamento dell’aggiudicazione senza l’obbligo di messa in mora. In tal caso la Committente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in capo al secondo classificato.
27.6. L'Appaltatore dovrà informare tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio circa il Piano di Emergenza ed Evacuazione in vigore nel sito aeroportuale affinché, in caso di necessità, i lavoratori possano operare in accordo con quanto esplicitato nel Piano di Emergenza della Committente.
27.7. Eventuali ulteriori informazioni in materia di sicurezza verranno fornite dal servizio di Prevenzione e Protezione della Committente.
28. LOCALI A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
28.1. La Committente potrà a sua discrezione, concedere all’Appaltatore l‘uso temporaneo di qualche locale per il deposito delle attrezzature e/o del materiale necessario per l’espletamento del servizio. In tal caso verrà redatto tra le parti un apposito contratto per disporre di detti locali.
28.2. La Committente sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione.
28.3. All’atto della eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti.
28.4. Alla scadenza o risoluzione del contratto l’Appaltatore sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi eventualmente assegnatigli nelle condizioni di presa in consegna.
28.5. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati e/o non perfettamente mantenuti rispetto al verbale di consegna la Committente eseguirà quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni “a verbale” addebitando all’Appaltatore le relative spese.
28.6. Il corrispettivo spettante alla Committente per l’utilizzo dei locali di cui al punto
28.1 è forfettariamente fissato in Euro 1.000,00 annuali.
29. RESTITUZIONE DEI LOCALI
29.1. L’Appaltatore, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del contratto ovvero alla scadenza del contratto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali.
29.2. La Committente si riserva, in qualsivoglia momento, senza che l’Appaltatore, possa per tale motivo sollevare eccezioni o avanzare pretese di sorta, di interdire, a propria discrezione, l’utilizzo dei locali da parte dell’Appaltatore così come si riserva di vietare l’accesso all’appaltatore e/o a terzi ai locali stessi.
29.3. In caso di mancata restituzione dei locali entro il termine di cui sopra la Committente, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti avrà la facoltà di addebitare all’Appaltatore una penale giornaliera di € 500,00 fino all’effettiva restituzione dei locali medesimi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
30. PERMESSI
30.1. I servizi oggetto d'appalto saranno svolti sia all'interno dell'area doganale dell'aeroporto (airside) sia all’esterno della stessa (landside).
30.2. L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.
30.3. Per ottenere il rilascio da parte della D.A. del permesso di accesso alle varie aree dell’aeroporto di Firenze per il proprio personale dipendente e per i veicoli, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nella procedura PROOP 10 del Manuale di Aeroporto.
30.4. L’istruttoria, la predisposizione e la consegna dei permessi saranno a cura della Committente. Requisito per il rilascio dei permessi di accesso sarà il preventivo pagamento di quanto definito dalla PROOP 10 del Manuale di Aeroporto.
30.5. Si precisa inoltre che il rilascio dei suddetti permessi di accesso sarà subordinato al possesso da parte di ciascun addetto dell’Appaltatore dell’attestato di frequenza al corso di Security Aeroportuale rilasciati da centri di formazione certificati ENAC ai sensi quanto previsto dal reg. UE 185/2010e reg. CE 300/08 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Aeroportuale.
30.6. Il personale dell’Appaltatore per la guida di automezzi nell’area airside deve acquisire idoneo permesso di guida, cosiddetto ADC (Air Side Driving Certificate). Le modalità di rilascio dell’ADC sono riportate nella procedura operativa del Manuale di Aeroporto PROOP24 e sul sito web dell’aeroporto nell’apposita sezione “ADC”.
30.7. Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori.
30.8. Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale e non, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione dei servizi.
30.9. Sarà cura ed onere dell’Appaltatore assicurarsi presso l’Ufficio Permessi AdF che le richieste permessi inoltrate allo stesso, per personale e mezzi, e/o per il rinnovo degli stessi abbiano avuto esito positivo dagli enti competenti e che i permessi siano disponibili prima di intraprendere le attività richieste dalla Committente.
00.00.Xx precisa che i tesserini devono essere restituiti eni seguenti casi:
a) Su richiesta dell’ENAC;
b) In seguito a cessazione del rapporto di lavoro;
c) In seguito a cambiamento del datore di lavoro;
d) In seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate;
e) In seguito a scadenza;
f) In seguito a ritiro.
30.11.L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale dell’abbonamento per l’accesso dei propri autoveicoli al parcheggio di sosta Operatori AdF a proprie spese dove potrà sostare esclusivamente nelle ore di servizio.
31. ACCESSO DI ARTICOLI E MERCI IN AREA INTERNA AEROPORTUALE: OBBLIGHI DI DESIGNAZIONE DI “FORNITORE CONOSCIUTO PER AEROPORTO”.
31.1. Il Regolamento UE n. 185/2010, successivamente recepito dal Capitolo 9 – FORNITURE PER L’AEROPORTO del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile - Edizione del 24 febbraio 2012, prevede una specifica regolamentazione riguardo le “Forniture per aeroporto”, intendendo con tale accezione tutti quegli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti (art.
9.0.2 lett. a) dell’Allegato 9 del Reg. UE 185/2010).
31.2. Tali forniture devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili, salvo i casi in cui siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un “fornitore conosciuto” e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate nell’area sterile.
31.3. Per “fornitore conosciuto” si intende un fornitore di forniture per l’aeroporto le cui procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza ad un livello sufficiente da permettere la consegna di forniture nelle aree sterili (art. 9.0.2 lett. b) dell’Allegato 9 del Reg. UE 185/2010).
31.4. L’art. 9.1.1.1.4 del Capitolo 9 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile dispone inoltre che l’accesso di “Forniture per aeroporto” che per loro natura e/o dimensioni non possano essere sottoposte a controllo (screening) debba avvenire esclusivamente da parte di un “fornitore conosciuto”.
31.5. L’Appaltatore s’impegna affinché i propri rapporti con AdF S.p.A. siano rispettosi di quanto previsto dalle disposizioni riportate al capitolo 9 del Reg UE 185/2010 nonché di quanto previsto al capitolo 9 del Programma di Nazionale di Sicurezza Aeroportuale.
31.6. A tal proposito l’Appaltatore, al fine di consentire l’accesso delle forniture all’interno dell’area doganale aeroportuale, dovrà presentare alla Committente entro 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, la "Dichiarazione di avvio pratica di designazione fornitore conosciuto" (vd. Modulo I allegato), nonché – entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio dei servizi – la Dichiarazione d’Impegni Fornitore Conosciuto, di cui all’Appendice 9 – A all’allegato 9 del Reg. U.E. 185/2010 (vd. Modulo J allegato), sottoscritta dal legale rappresentante, impegnandosi altresì ad adottare le azioni di cui all’art 9.1.4 dell’allegato 9 di detto Regolamento, nonché quelle di cui agli artt. 9.1.4, 9.2 e 9.3 del Capitolo 9 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile ENAC citato.
31.7. Si allega, a tal proposito, il Capitolo 9 – FORNITURE PER L’AEROPORTO del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile – Edizione 2012 (vd. Estratto K allegato), richiamando in particolare l’attenzione sull’obbligatorietà di selezionare e formare il personale che avrà accesso alle forniture o ne sarà responsabile (vd. articoli 9.1.4.1 e 9.1.4.2), conformemente a quanto indicato nell’All. 11 del Regolamento (UE) 185/2010 (“SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE”) e nella Circolare ENAC SEC-05 del 20/12/2012 (“Contenuti e procedure di formazione per la security”), a cui è allegato il “Manuale di Formazione per la Security”. L’Appaltatore dovrà infatti specificatamente addestrare il proprio personale mediante “Istruttori di Security certificati” da ENAC, i cui riferimenti utili sono disponibili nel sito Internet: xxx.xxxx.xxx.xx.
31.8. L’Appaltatore s’impegna ad osservare e ad adeguarsi alle modifiche legislative e regolamentari che entreranno in vigore durante la vigenza dell’affidamento, impegnandosi altresì a rendere edotti di tutti gli adempimenti di cui al presente articolo gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione del presente affidamento.
31.9. In caso di inadempienza la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 x.x.
00.00.Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx'xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi e/o merci dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione dei servizi.
32. ORDINANZE E NORMATIVE
32.1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme che disciplinano l’accesso e la
circolazione delle persone e degli automezzi in ambito aeroportuale, ovvero le prescrizioni contenute nella procedura operativa “Abilitazione alla guida nell’Area Interna Aeroportuale” e nella procedura operativa “Modalità di accesso all’aeroporto e alle sue aree operative incluso l’accesso dei veicoli”.
32.2. L’Appaltatore si obbliga inoltre ad istruire il proprio personale e ad equipaggiare i propri mezzi con i dispositivi e le segnalazioni indicati dalla Committente senza che ciò costituisca variazione al prezzo d’offerta.
32.3. L’Appaltatore da altresì atto di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme e procedure per stati di emergenza e di incidente.
32.4. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 32, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
33. SUBAPPALTO – CESSIONI
33.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto.
33.2. Eventuali istanze di subaffidamento verranno regolate secondo la normativa vigente in materia; l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile di ogni danno causato dai subaffidatari durante e/o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di sub affidamento.
33.3. In caso di autorizzazione al subappalto, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/06 è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, pena la sospensione dei successivi pagamenti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
33.4. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo.
33.5. L’Appaltatore che intenda richiedere l’autorizzazione al subappalto, deve presentare alla Committente apposita istanza motivata con allegata la seguente documentazione:
1. copia autentica del contratto di subappalto, che dovrà essere sottoposto alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della Committente; tale contratto dovrà riportare il valore complessivo del subappalto con evidenza degli oneri per la sicurezza; altresì il contratto dovrà contenere, pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
2. “Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA” del subappaltatore resa ai sensi del D.P.R 445/2000, dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, da presentarsi unitamente al documento di identità del dichiarante, con indicazione, ai fini delle verifiche antimafia da parte degli enti preposti, dei soggetti controllati così come predisposto dall’art. 85 D.lgs 159/2011 (Codice antimafia);
3. dichiarazione dell’impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
4. dichiarazione dell’impresa subappaltatrice della regolarità contributiva;
5. dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con il titolare del subappalto;
6. dati identificativi del subappaltatore, quali dimensione aziendale, matricole INPS ed INAIL, CCNL applicato.
33.6. La Committente, ai fini dell’autorizzazione al subappalto, in qualità di stazione appaltante, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore.
33.7. I pagamenti tra Appaltatore e subappaltatore dovranno sempre riportare il codice CIG relativo alla procedura in oggetto.
33.8. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
34. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Le Parti si danno reciprocamente atto che all’Appaltatore è fatto divieto, fatti salvi i casi di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs 163/2006, di cedere totalmente e/o parzialmente il Contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la facoltà, da esercitarsi mediante lettera raccomandata A.R., di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
35. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente Appalto è interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
36.1. Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell’eventualità di:
a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all’art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia” (solo se l’Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia);
c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
d) frode nell'esecuzione dei servizi;
e) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g) subappalto abusivo;
h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.
36.2. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
36.3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
36.4. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
36.5. In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:
a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
36.6. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
36.7. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.
36.8. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
36.9. Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.
37. PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
37.1. E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del contratto e dei rapporti con la Committente, senza preventiva autorizzazione della Committente stessa.
37.2. La Committente ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, dei relativi proventi, nonché sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc..
38. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
38.1. Qualora, l’Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Committente, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d’ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l’Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d’ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte della Committente medesima mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all’inizio dei trattamenti.
39. CAUSE DI RECESSO
39.1. AdF si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di AdF:
a. l’Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell’efficacia del recesso;
b. l’Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest’ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.
39.2. AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica
Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
39.3. In ogni caso, XxX potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.
40. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
40.1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l’Appaltatore si impegna
- nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato - ad attenersi a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l’Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.
40.2. In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
41. DISPOSIZIONI GENERALI
41.1. Cause di forza maggiore:
a) Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
41.2. Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
a) Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
41.3. Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza
a) L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
b) La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
42. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è stato individuato nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx.
43. DOCUMENTI
I seguenti documenti:
1) il Capitolato Tecnico (allegato A);
2) gli Elaborati grafici;
3) DUVRI (allegato B);
4) Criteri di valutazione e Standard, Livelli di accettabilità (allegato C);
5) Computo metrico estimativo delle superfici soggette a pulizia (Allegato D);
6) Dichiarazione allegata al Capitolato Speciale di Appalto (Allegato E);
7) Fornitore conosciuto:
- Dichiarazione di avvio pratica di designazione fornitore conosciuto
- Dichiarazione di impegni fornitore conosciuto – App. 9-A del Reg. UE 185/2010
- Estratto Capitolo 9 – FORNITURE PER L’AEROPORTO del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile – Edizione 2012;
8) Regolamento di scalo;
9) Manuale di rampa;
10) Piano aeroportuale di allarme, emergenza e incidente;
11) Procedura PROOP 18 del Manuale di Aeroporto;
12) Procedura PRSMS2 Procedura permessi di lavoro. costituiscono parte integrante del presente Capitolato.
44. SPESE CONTRATTUALI
Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro e accessorie sono a carico dell’Appaltatore.