Contratto di assicurazione per gli infortuni
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per gli infortuni
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 06/2012
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Aggiornata al 01/06/2012.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico- lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx.
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A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: benvenutinitaliana@ita- xxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 24 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 142%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto, a seconda dell’accordo tra le parti (Contraente e Italiana Assicurazioni), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella (“tacito rinnovo”) pre- sente sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA:
Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo – che salvo diversa pattuizione è di anno in anno - è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.
La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte della Società, solo mediante comuni- cazione con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
La disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’articolo 1.2 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “Over Target” contiene le garanzie per far fronte agli infortuni che possono accadere nella vita di tutti i giorni, in ambito professionale ed extraprofessionale.
Nella scheda di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le rela- tive somme assicurate.
Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di appo- siti allegati o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo.
Riportiamo di seguito le garanzie offerte dalla polizza.
Con riferimento a quanto stabilito alle definizioni contrattuali, e al glossario riportato in calce alla presente Nota Informativa, dove viene disciplinato cosa si intende per infortunio, le coperture acquistabili, per il caso sono:
• MORTE - regolamentata all’articolo 1.9 delle Condizioni Contrattuali: se l’infortunio ha per conseguen- za la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso.
• INVALIDITÀ PERMANENTE - regolamentata all’articolo 1.10 delle Condizioni Contrattuali: se l’infor- tunio ha per conseguenza una invalidità permanente la Società liquida, a postumi stabilizzati, una indennità calcolata applicando la percentuale di invalidità accertata, purché superiore alla franchigia del 10% prevista, al capitale assicurato per Invalidità Permanente Totale. Il
Contraente potrà inoltre scegliere un diverso regime di franchigia sulla garanzia Invalidità Permanente, attivando una specifica condizione particolare.
AVVERTENZA
Per questa garanzia è prevista l’applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia è relativa ed al superamento del 10% non viene più applicata. La disciplina è riporta- ta alla lettera B) dell’articolo 1.10 delle Condizioni Contrattuali.
• RIMBORSO SPESE DI CURA - regolamentata all’articolo 2.2.delle Condizioni Contrattuali: per la cura delle lesioni causate dall’infortunio la Società rimborsa le spese mediche sostenute dall’Assicurato. AVVERTENZA
La garanzia prevede l’applicazione di un massimale, indicato nella scheda di polizza, non- ché di specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di uno scoperto per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero.
Il massimale è la somma massima liquidabile a titolo di risarcimento del danno. Queste limitazioni sono indicate nello stesso articolo 2.2 delle Condizioni Contrattuali.
• RENDITA VITALIZIA - regolamentata all’articolo 2.1 delle Condizioni Contrattuali: se l’infortunio determina una invalidità permanente pari o maggiore del 66% la Società eroga, fintanto che l’Assicurato risulti in vita, la rendita prevista.
AVVERTENZA
Sono presenti nelle Condizioni Contrattuali delle limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, oltre a quelle indicate nelle specifiche garanzie di cui sopra, che danno luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il dettaglio di tali circostanze è contenuto nei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali:
– 1.5 Delimitazione dell’assicurazione;
– 1.6 Esclusioni;
– 1.7 Persone non assicurabili;
– 1.8 Persone assicurabili con patto speciale;
– 1.13 Criteri di indennizzabilità.
AVVERTENZA
È prevista all’articolo 1.2 l’improrogabilità della garanzia per gli Assicurati che compiono i 75 anni in xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx restando che per le persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, l’assicu- razione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISAR- CIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.
Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente
A | B | |
Somma assicurata per Invalidità Permanente | 100.000 | 100.000 |
Franchigia | 10% | 10% |
Percentuale di invalidità accertata | 2% | 12% |
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, l’invalidità accertata è inferiore alla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 12.000 (ottenuto applicando 12% sulla somma assicurata 100.000; la franchigia del 10% infatti non si applica se l’invalidità permanente accertata è superiore al 10%).
NB: in caso nel medesimo infortunio vengano interessati più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle relative percentuali ma fino al limite massimo del 100%.
Esempi di applicazione franchigia/scoperto con limite di indennizzo per la garanzia Rimborso Spese di Cura.
A | B | C | |
Entità del danno | 750 | 1.500 | 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | 200 | 300 | 600 |
Limite di indennizzo | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 1.200 (riducendo 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limi- te di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di 2.000 (riducendo 3.000 del 20% di scoperto e successiva- mente applicando il limite di indennizzo).
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del- l’assicurazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazio- ne scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
È da intendersi aggravamento di rischio, per esempio, il passaggio da un’attività impiegatizia amministra- tiva ad altra comportante mansioni di tipo manuale.
6. PREMI
Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio (appunto, periodico), il frazionamento riguar- da solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico.
Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi, con onere aggiuntivo pari al 2% del premio totale annuo e quando lo stesso sia superiore a € 258.
L’eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell’apposito campo “ratea- zione”.
Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).
7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
La polizza non prevede la possibilità di indicizzare premi e somme assicurate.
8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA
E’ prevista la facoltà per il Contraente e per la Società di recedere dall’assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro.
I termini e le modalità per esercitare tale facoltà sono contenuti nell’articolo 1.4 delle Condizioni Contrattuali.
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, tra- scorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile), salvo differente pattuizione tra le parti che preveda la possibilità di recedere comunque fin dal primo anno.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la pre- valenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperati- ve nazionali, la Società indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
L’attuale aliquota governativa prevista per il Ramo Infortuni è del 2,5%.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA
La data di insorgenza del sinistro è la data di accadimento dell’infortunio.
Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società, entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cui si abbia avuta la possibilità, pre- cisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni descritte nelle Condizioni Contrattuali.
Si evidenzia che l’Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite mediche o qualsiasi indagine ed accertamento che la Società ritenga necessari per l’iter di valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell’Assicurato stesso.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’articolo 1.11.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Xxxxxxx,18 – 20149 Milano, Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: ben- xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della docu-
mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantifi- cazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusi- va dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA
Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato,in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell’arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. La norma è contenuta nell’articolo 1.14 delle Condizioni Contrattuali.
15. MEDIAZIONE
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
ASSICURATO
La persona fisica per la quale è prestata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designa- zione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa, in percentuale o in giorni (franchigia) o in percentuale sull’ammontare del danno (scoperto), che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obbiettivamente constatabili ed
accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza una invalidità permanente o la morte dell’Assicurato.
INTERVENTO CHIRURGICO
Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali, cruente.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, parziale o totale, a seguito di infortunio della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura (pubblici o privati) regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera (non sono comunque considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fitoterapiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani).
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
RICOVERO
Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichia- razioni e le scelte del Contraente, i capitali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle parti.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libret- to modello INF54141 e dalla scheda di polizza modello INF54140 riportante le somme assicurate: insieme for- mano il contratto di assicurazione.
Con la firma della scheda di polizza modello INF54140 il Contraente approva le condizioni contrattuali previ- ste nel presente libretto modello INF54141.
Aggiornata al 01/06/2012.
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:
– Infortuni
Sono operanti le garanzie ed i relativi importi espres- samente indicati nella scheda di polizza modello INF54140.
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DEFINIZIONI | Pag. | 5 |
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI | “ | 6 |
GARANZIE ACCESSORIE | “ | 11 |
CONDIZIONE PARTICOLARE | “ | 12 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
ASSICURATO
La persona fisica per la quale è prestata l’assi- curazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuo- tere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa, in percentuale o in giorni (franchigia) o in percentuale sull’am- montare del danno (scoperto), che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sini- stro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni ovvero alterazio- ni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichi- che, obbiettivamente constatabili ed accerta- bili quindi medicalmente, anche se material- mente non rilevabili, che hanno come conse- guenza una invalidità permanente o la morte dell’Assicurato.
INTERVENTO CHIRURGICO
Provvedimento terapeutico che viene at-
tuato con manovre manuali o strumentali cruente.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, parziale o totale, a seguito di infortunio della capacità generica dell’Assi- curato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipen- dentemente dalla professione esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura (pubblici o privati) regolarmente auto- rizzati all’erogazione dell’assistenza ospeda- liera (non sono comunque considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologi- che, fitoterapiche, fisioterapiche e riabilitati- ve, le case di cura per convalescenza o lun- godegenza o per soggiorno, le strutture per anziani).
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
RICOVERO
Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i capitali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle parti.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'AS- SICURAZIONE INFORTUNI
ART. 1.1 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Sono consentite solo con appendice qua- lora non vi siano cambiamenti di somme, premi o garanzie, diversamente è necessaria la sostituzione del contrat- to.
ART. 1.2 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante let- tera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicu- razione, quest'ultima è prorogata per un anno e cosi successivamente.
L'assicurazione non è prorogabile al momento in cui l'Assicurato raggiunge i 75 anni di età.
Tuttavia per le persone che raggiungo- no tale età in corso di contratto, l'assi- curazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del pre- mio e cessa al compimento di detto ter- mine.
ART. 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'assicurato che abbia in corso o che stipuli oltre al presente solo altre due assicurazioni con altre Società (escluse le coperture connes- se con altri rapporti contrattuali es. c/c banca- ri, carte di credito etc.) per lo stesso rischio, è esonerato dall'obbligo di denunciarle.
Ulteriori assicurazioni per lo stesso rischio devono invece essere denunciate per iscritto alla Società che, entro 60 giorni da tale comu- nicazione, ha facoltà di recedere dall'assicura- zione con preavviso di almeno 30 giorni.
L'assicurato che dolosamente omette la dichia- razione di cui sopra decade dal diritto dell'in- dennizzo.
In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.
ART. 1.4 - RECESSO DAL CONTRATTO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termi- ni di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recede- re dall'assicurazione con preavviso di 30
giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
L'assicurazione cessa automaticamente nel momento in cui la Società liquida al 100% il capitale assicurato per Invalidità Permanente; l'eventuale incasso del premio dopo che si sia verifi- cata tale condizione non costituisce deroga ed il premio medesimo verrà reso dalla Società.
ART. 1.5 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICU- RAZIONE
L'assicurazione vale per gli infortuni professio- nali ed extraprofessionali occorsi alla persona indicata nella scheda di polizza.
Si intendono inoltre espressamente garantiti gli infortuni derivanti da:
• terremoto, eruzione vulcanica, inondazio- ne, trombe d'aria e uragani. Se l'infortu- nio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;
• imperizia, imprudenza o negligenza anche se gravi;
• tumulti popolari, atti di terrorismo o vanda- lismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• stato di malore, infarto ed incoscienza;
• asfissia fortuita e avvelenamenti acuti;
• annegamento, assideramento, congela- mento, folgorazione, colpi di sole o di calo- re o di freddo;
• stato di guerra (dichiarata o non) per il periodo massimo di 14 giorni dall'ini- zio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese fino ad allora in pace;
• conseguenze obbiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.
La garanzia è inoltre operante:
- durante l'espletamento di attività sportive non professionistiche, svolte al di fuori del- l'egida di Federazioni Sportive, i capitali assicurati non si intendono ridotti. È fatta eccezione per la pratica del calcio, calcetto e dello sci in genere per i
quali i capitali si intendono in ogni caso ridotti al 50%;
- durante l'espletamento di attività sporti- ve non professionistiche, svolte sotto l'egida di Federazioni Sportive, i capitali si intendono ridotti al 50%; salvo che si tratti di gare podistiche, bocce, golf, pesca non subacquea, scherma e tennis per i quali i capitali si intendono comunque prestati al 100%.
Restano in ogni caso operanti le esclusioni di cui all'art. 1.6 delle stesse condizioni.
ART. 1.6 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione gli infor- tuni derivanti:
1) dalla guida ed uso, anche come pas- seggero, di mezzi subacquei;
2) dalla pratica a titolo professionistico di sports in genere;
3) dalla pratica (e relative gare, prove ed allenamenti) di pugilato, atletica pesante, judò, karatè e arti marziali in genere, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce e ghiac- cio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, arrampicata libera (free clim- bing), canoa fluviale, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
4) da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
5) da stato di ubriachezza quando l'Assicurato si trovi alla guida di mezzi di locomozione, dall'abuso di psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
6) da operazioni chirurgiche, accerta- menti e cure mediche non resi neces- sari da infortunio;
7) da guerra, anche se non dichiarata, o insurrezione (salvo quanto disposto dal precedente articolo);
8) da trasmutazione del nucleo dell'ato- mo e radiazioni provocate artificial- mente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazio- ni ionizzanti;
9) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
Sono esclusi dall'assicurazione gli infarti e le ernie non traumatiche di qualsiasi tipo.
Sono inoltre esclusi gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viag- gi aerei effettuati su:
- aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal tra- sporto pubblico passeggeri;
- aeromobili di Aereoclubs;
- apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, ultraleggeri, parapendio etc.).
ART. 1.7 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.l.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti malattie neuropsichiche: patologie cere- brali su base organica, disturbi psicotici. L'assicurazione cessa con il loro manife- starsi. Non costituisce deroga a quanto sopra stabilito l'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni ivi previste.
Il premio medesimo verrà perciò resti- tuito dalla Società.
ART. 1.8 - PERSONE ASSICURABILI CON PATTO SPECIALE
Le persone colpite da apoplessia o infarto, o affette da diabete, epilessia, emofilia, leuce- mia, altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di fami- glia, sono assicurabili soltanto con patto speciale, in mancanza del quale la garanzia non vale.
Qualora dette infermità sopravvengano duran- te la validità del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'aggra- vamento di rischio, la mancata comuni- cazione comporta l'applicazione di quan- to stabilito nell'art. 1898 Codice Civile.
ART. 1.9 - MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal gior- no nel quale l'infortunio è avvenuto la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari. Se dopo il pagamento di
un'indennità per invalidità permanente, ma | prono-supinazione libera | 20% | 15% |
entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in | del polso in estensione rettilinea | ||
conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la | (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% |
Società corrisponde ai beneficiari la differenza | • paralisi completa | ||
tra l'indennità pagata e quella assicurata per il | del nervo radiale | 35% | 30% |
caso di morte, ove questa sia superiore, e non | del nervo ulnare | 20% | 17% |
chiede il rimborso in caso contrario.
Qualora la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Società liquida ai beneficiari il capi- tale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Codice Civile.
Se, dopo che la Società ha pagato l'indenniz- zo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto - entro 15 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.
L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo derivante ai sensi di polizza per altre garanzie eventualmente assicurate.
ART. 1.10 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza una invali- dità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, qualora i postumi siano già stati sta- bilizzati la Società liquida per tale titolo, secon- do le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale.
A) Valutazione del grado di Invalidità Permanente
dx. sn. perdita totale, anatomica o funzionale:
• perdita totale anatomica o funzionale di: un arto inferiore
al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia,
ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio,
ma al di sopra del terzo medio
di gamba 50%
un piede 40%
ambedue i piedi 100% un alluce 5%
un altro dito del piede 3%
• anchilosi
dell'anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo
retto con anchilosi
della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico
popliteo esterno 15%
• perdita totale anatomica o funzionale di: un occhio 25%
ambe due gli occhi 100%
• perdita totale della capacità uditiva di: un orecchio 10%
ambedue gli orecchi 40%
• stenosi nasale assoluta:
monolaterale 4%
bilaterale 10%
• esiti di frattura:
• di un arto superiore | 70% | 60% | scomposta somatica di una costa | 1% | |
della mano o dell'avambraccio | 60% | 50% | amielica somatica con deformazione | ||
del pollice | 18% | 16% | a cuneo di: | ||
dell'indice | 14% | 12% | - una vertebra cervicale | 12% | |
del medio | 8% | 6% | - una vertebra dorsale | 5% | |
dell'anulare | 8% | 6% | - 12a dorsale | 10% | |
del mignolo | 12% | 10% | - una vertebra lombare | 10% | |
della falange ungueale del pollice 9% 8% di una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito | - un metamero sacrale - un metamero coccigeo con callo deforme | 3% 5% | |||
• anchilosi | • postumi di trauma distorsivo cervicale |
della scapolo-omerale con xxxx in posizione favorevole, ma con
immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione
compresa fra 120° e 70° con
con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
• perdita anatomica di un rene 15%
• perdita anatomica della milza 8%
• afonia (perdita totale della voce) 30%
(la perdita parziale della voce non è indennizzabile).
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
In caso di mancinismo le percentuali di invali- dità permanente previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro o viceversa. L'onere di provare il mancinismo è a carico dell'Assicurato.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso fun- zionale di un organo o di un arto viene consi- derata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corri- spondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi termi- nali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente l'asportazione totale.
L'indennità per la perdita funzionale od anato- mica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falan- ge di qualsiasi altro dito in un terzo della per- centuale fissata per la perdita totale del rispet- tivo dito. Qualora l'infortunio determini meno- mazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a rag- giungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di invalidità permanente non specifi- cati nella suesposta tabella, l'indennità è stabi- lita tenendo conto, con riguardo alle percen- tuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
B) Liquidazione dell'indennizzo
Nel caso di invalidità permanente accertata maggiore del 10% I'indennizzo è determi- nato applicando la relativa percentuale all'intera somma assicurata, pertanto in caso di invalidità permanente accertata pari o inferiore al 10% non viene liquidato nes- sun indennizzo. Nel caso di invalidità per-
manente accertata di grado pari o superio- re al 50% della totale, viene liquidato l'inte- ro capitale assicurato.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infor- tunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l'inden- nizzo, già concordato o comunque offerto in misura determinata, sia stato pagato, la Società liquida ai beneficiari il relativo importo.
ART. 1.11 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell'infortunio con l'indicazio- ne del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata da cer- tificato medico, deve essere fatta per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità.
Successivamente l'Assicurato deve invia- re certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagio- nato la morte dell'Assicurato o quando que- sta sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi famigliari e gli aven- ti diritto devono consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine ed accertamento che questa ritenga necessari.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, sono a carico dell'Assicurato.
Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZ- ZO
Ricevuta la necessaria documentazione, verifi- cata l'operatività della garanzia e valutato il
danno, la Società deve provvedere al paga- mento dell'indennizzo entro 30 giorni.
L'indennizzo verrà corrisposto in Italia in Euro.
ART. 1.13 - CRITERI DI INDENNIZ- ZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive del- l'infortunio. Se al momento dell'infortu- nio l'Assicurato è affetto da menoma- zioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comun- que verificate qualora l'infortunio aves- se colpito una persona fisicamente inte- gra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui all'art. 1.10 lettera A) sono dimi- nuite tenendo conto del grado di invali- dità preesistente.
ART. 1.14 - CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applica- zione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 1.13, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, su accordo delle parti, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medi- ci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giuri- sdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di
Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa desi- gnato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concede- re una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispen- sa da ogni formalità di legge, e sono vin- colanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono esse- re raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo ver- bale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
ART. 1.15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi respon- sabili dell'infortunio, salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di cui all’art. 2.2.
ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è diversamente regolato, val- gono le disposizioni di legge.
GARANZIE ACCESSORIE
(Operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)
ART. 2.1 - RENDITA VITALIZIA
In caso di infortunio che determini, come con- seguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 66% della totale, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità, la Società - median- te una polizza vita della "Serie Speciale" emes- sa dalla Società - assicurerà il pagamento di una rendita vitalizia annuale, rivalutabi- le, dell'importo iniziale indicato nella scheda di polizza. L'effetto della polizza vita avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita (che risulterà da adeguato documento rilasciato all'infortunato), sarà effettuato 12 mesi dopo l'effetto della polizza vita. La rendita sarà corri- sposta fintanto che l'infortunato sarà in vita.
ART. 2.2 - RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato, per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute:
a) in caso di ricovero:
- per accertamenti diagnostici e onorari medici prima del ricovero stesso;
- per degenza in Istituto di cura a titolo di: assistenza medica, infermieristica, rette di degenza, medicinali e terapie varie, esami, onorari della équipe che effettua l'intervento chirurgico, diritti di sala ope- ratoria, materiale d'intervento (ivi com- prese le endoprotesi);
b) dopo il ricovero:
- per accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieri- stica, noleggio di apparecchiature tera- peutiche ed ortopediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali in
Italia (escluse le spese di natura alberghiera);
c) anche se non vi è stato ricovero:
- per accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, assistenza infermieri- stica, noleggio di apparecchiature tera- peutiche ed ortopediche;
- per cure e protesi dentarie rese necessa- rie dall'infortunio con il massimo di euro 1.100 per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nella protesi.
d) per trasporto dell'Assicurato all'Istituto di cura o da un Istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato, nonché in ambulanza - se necessaria - per il rientro al domicilio: il tutto entro il limite del 10% del massimale assicurato a titolo di rim- borso spese di cura e con il massimo di euro 520;
e) per intervento riparatore del danno estetico
fino alla concorrenza di euro 2.600. Tali spese sono rimborsabili purché l'inter- vento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di Pronto Soccorso) e non oltre un anno dalla scadenza del contratto.
Le spese sub b) e c) sono rimborsate fino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato con il presente articolo, con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 75 per ogni infortunio. In caso di even- to che comporti esiti invalidanti superiori al 10% lo scoperto previsto verrà rimborsato assieme all'indennizzo per Invalidità Permanente o Morte. Per la denuncia del sinistro e gli obblighi relativi valgono, in quanto applicabili, le disposi- zioni dell'art.1.11 delle Condizioni Contrattuali. Il rimborso viene effettuato dalla Società ad avvenuta guarigione clinica, su presentazio- ne in originale da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevuta del farmacista o dell'ambula- torio, conto dell'Istituto di cura) fiscalmente regolari e quietanzate.
Condizioni Contrattuali 11 di 12 Garanzie accessorie
CONDIZIONE PARTICOLARE
(Operante solo se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
A) Liquidazione indennizzo con franchi- gia del 30%
In sostituzione di quanto indicato all'artico- lo 1.10 lettera B) Liquidazione dell'indenniz-
zo, si conviene che nel caso di Invalidità Permanente accertata di grado non superiore al 30% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo.
Nei caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 30% della totale viene liqui- dato l'intero capitale assicurato.
Mod. INF54141
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 24.497.000 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Per la tutela della persona