MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Divisione 4
CONTRATTO
per la fornitura e manutenzione biennale di due banchi prova etilometri
REPUBBLICA ITALIANA (OMISSIS)
PREMESSO CHE
A. con determina a contrarre n. R.I. 122 del 30.3.2017, l’Amministrazione ha indetto ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e manutenzione biennale di due banchi prova etilometri da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice per un importo complessivo a base di appalto pari ad € 850.225,00 di cui € 225,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso CUP D89D17000700001 CIG 7034095ECF;
B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
C. con verbale n. del la Commissione di gara ha ;
D. ….
E. …..
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica (all . ), l’offerta tecnica (all. ), il “capitolato tecnico fornitura” (all. ), il “capitolato tecnico servizi” (all. ) e il DUVRI (all. )
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni, come definite dai relativi capitolati tecnici:
a) fornitura e posa in opera di 2 banchi prova per la revisione/omologazione etilometri (vedi capitolato tecnico fornitura);
b) servizio biennale di manutenzione dei banchi prova etilometri (vedi capitolato tecnico servizi).
Art. 3 - Durata del Contratto
Le prestazioni di cui all’art. 2 hanno una durata totale pari a … ( ) mesi,
di cui …. (…..) per la fornitura, e 24 (ventiquattro) per il servizi, a decorrere dalla data di avvio delle prestazioni.
Art. 4 - Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate all’art. 2, viene determinato, per la durata di ….. mesi, in € ( ),
IVA esclusa così suddiviso:
a) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per la fornitura di due banchi prova etilometri
b) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio di formazione e addestramento
c) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio biennale di manutenzione ordinaria dei due banchi prova etilometri
d) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio biennale di taratura dei due banchi prova etilometri
A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € 225,00 (duecentoventicinque/00), IVA esclusa.
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a €XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del contratto
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel “capitolato tecnico fornitura”, “capitolato tecnico servizi” e nell’offerta presentata in sede di gara.
Sono di proprietà dell’amministrazione il codice ed i sorgenti delle maschere sviluppate.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi.
L’Amministrazione, per le prestazioni da svolgere presso la sede del C.S.R.P.A.D. di Roma, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per i servizi contrattuali dovuti, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse qualificate così come previsto nel “capitolato tecnico servizi”.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso il C.S.R.P.A.D. di Roma potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
L’Appaltatore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
Ciascuna delle parti riconosce che tutte le informazioni relative all’altra parte hanno carattere riservato. In particolare l’Impresa, nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, si impegna a garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente o che sarà emanata per la tutela della privacy e delle informazioni relative all’Amministrazione.
Art.8 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga altresì a far fronte a tutte sue spese, ad oni risarcimento dei danni a terzi nonché ad ogni altro onere, non espressamente posti a carico dell’Amministrazione dal presente atto.
Art. 9 - Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Per le prestazioni rese in subappalto, l’Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma.13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso l’Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub- contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore dichiara pertanto che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul conto corrente dedicato acceso presso la ……….. e che sullo stesso è delegato ad operare ………..
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara CIG 7034095ECF. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 11 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), rilasciata in data …….. dal ……., resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto ( …. mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art. 12 - Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG
n. 7034095ECF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC nei casi previsti dal presente contratto.
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali L’Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. L’Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 16 - Penali
Per ogni giorno di ritardo maturato nell’ultimazione della fornitura e posa in opera dei banchi prova etilometri, si applicherà una penale pari all’1%° (unopermille) calcolata sull’importo della fornitura.
Per ogni giorno di ritardo maturato nell’ultimazione di ciascun servizio così come disciplinato nel “capitolato tecnico servizi”, si applicherà una penale pari all’1%° (unopermille) calcolata sull’importo globale dei servizi.
L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (diecipercento) dell’ammontare complessivo del contratto.
Superata detta percentuale, l’Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto e a farlo ultimare, in danno, inteso che le maggiori spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Appaltatore.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni ulteriore danno subìto in relazione alla ritardata consegna e posa in opera delle apparecchiature e nella prestazioni dei servizi. Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Amministrazione.
Art. 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto, Collaudatore della fornitura e Responsabile del servizio
L’Amministrazione nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, e verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il direttore dell’esecuzione è incaricato anche dell’effettuazione della verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto.
A tal fine verranno emessi verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione come di seguito riportato:
- verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al servizio di formazione e addestramento
- verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo a per al servizio di manutenzione ordinaria al 1° e 3° semestre
- verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al servizio di manutenzione ordinaria e taratura al 2° e 4° semestre
- A seguito dell’ultimazione delle prestazioni relative ai servizi verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità da cui risulti che l’appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito i servizi come previsto contrattualmente .
Per la fornitura e posa in opera dei banchi prova etilometri verrà invece nominato un collaudatore incaricato della verifica della conformità in corso di esecuzione.
Il suddetto collaudatore provvede in particolare:
- al collaudo preventivo presso la località definita dall’Appaltatore, verificando la rispondenza delle apparecchiature oggetto del presente contratto alle caratteristiche specificate nel “capitolato tecnico fornitura” e nell’offerta,
- all’emissione dei verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione,
- al rilascio del certificato di verifica di conformità da cui risulti che l’appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito la fornitura come previsto contrattualmente, a seguito dell’ultimazione della fornitura.
L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 20 - Andamento dell’appalto
Fornitura dei banchi prova etilometri
A seguito dell’intervenuto avvio delle prestazioni e prima della consegna delle apparecchiature al C.S.R.P.A.D. di Roma, verrà effettuato dal Collaudatore della fornitura il collaudo preventivo presso l’Appaltatore dei banchi prova etilometri, con spese a carico dell’Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Collaudatore della fornitura la data a partire dalla quale è disponibile per la visita di collaudo preventivo, durante la quale
l’Appaltatore medesimo dovrà mettere a disposizione dello stesso Collaudatore tutte le apparecchiature oggetto del contratto.
Redatto il verbale di collaudo preventivo con esito positivo, l’Appaltatore potrà avviare le operazioni di consegna della fornitura al C.S.R.P.A.D. di Roma.
La fornitura e posa in opera, compresa della taratura, dei banchi prova etilometri dovrà essere terminata entro …. (mesi) dalla data di avvio delle prestazioni. I tempi decorrenti tra la data a partire dalla quale l’Appaltatore è disponibile per la visita di collaudo preventivo e la data del verbale di collaudo preventivo non saranno computati nel suddetto termine.
La regolarità della fornitura verrà attestata dal certificato di verifica di conformità della fornitura.
Servizi
Il servizio di manutenzione, come meglio specificato nel “capitolato tecnico servizi”, avrà inizio successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e durata pari a 24 (ventiquattro) mesi.
Il servizio sarà scadenzato in conformità a quanto previsto nel suddetto “capitolato tecnico servizi”.
La regolarità del servizio verrà attestata dal certificato di verifica di conformità del servizio stesso.
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura con le seguenti cadenze: Fornitura
A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità relativa alla fornitura e posa in opera dei banchi prova etilometri
Servizi
- A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativa al servizio di formazione e addestramento
- A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al 1° e 3° semestre per il servizio di manutenzione ordinaria
- A seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP in relazione al verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione relativo al 2° e 4° semestre per il servizio di manutenzione ordinaria e di taratura
I certificati di pagamento verranno emessi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emissione dei relativi verbali di conformità in corso di esecuzione, operando la trattenuta dello 0,50% ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016
A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità relativo ai servizi si procederà al pagamento del saldo.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio della documentazione sopra prevista.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza ove previsto, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.
Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nell’allegato A del succitato D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG , il CUP ed il Codice Unico Ufficio (IPA) : F3UTD0.
Si applica lo “split payment” previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi al collaudo, al trasporto presso i locali dell’Appaltatore dei banchi prova etilometri oggetto fornitura, ai rischi di perdite e danni durante le operazioni di posa in opera, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei servizi, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel
corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 16.
Art. 23 - Proprietà del software sviluppato per la gestione e funzionalità dei banchi prova etilometri
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto ed in particolare del codice sorgente del software di gestione e funzionalità dei banchi (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 14.
Art. 24 - Documentazione tecnica apparecchiature fornite
Sarà carico dell’Appaltatore fornire la documentazione tecnica e di uso (dichiarazione CE, manuali d’uso, eccetera) Essa comprenderà:
- dichiarazione CE;
-2 (due) copie dei manuali d’uso delle attrezzature redatti secondo la normativa CE, con, se in lingua straniera, la traduzione in lingua italiana;
-2 (due) copie del listino ufficiale delle parti di ricambio dell’Impresa uguale a quello presentata in fase di gara;
-2 (due) copie degli schemi elettrici, elettronici e meccanici dell’apparecchiatura.
Articolo 25 – Garanzia della fornitura.
L’Appaltatore garantisce la totale affidabilità di quanto oggetto del presente fornitura e in particolare fornisce garanzia di tutto ciò che occorre per il buon funzionamento della fornitura in questione.
La garanzia totale e assoluta con spese a carico dell’Appaltatore, dovrà essere di 24 (ventiquattro) mesi e dovrà coprire ogni particolare delle apparecchiature e degli accessori, sia meccanici che elettrici, quale che sia l’origine del guasto o del fermo, salvo dimostrazione da parte dell’Appaltatore medesimo che la causa del guasto o del fermo dipendano da terzi.
Tale garanzia dovrà decorrere dalla data di redazione del certificato di verifica di conformità della fornitura.
Nel periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, l’Appaltatore dovrà intervenire con gli stessi tempi offerti per la manutenzione straordinaria.
L’intervento dovrà essere effettuato durante il normale orario di servizio del C.S.R.P.A.D. di Roma
Resta inteso che a seguito di ciascun intervento, ove necessario sarà a carico dell’impresa effettuare la taratura.
Il tardivo o tempestivo ma inefficace intervento nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature, determinerà l’applicazione della penale nella misura dell’1%° (unopermille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo anche nella messa in ripristino dell’apparecchio rispetto ai tempi previsti per l’intervento stesso.
Articolo 26 – Materiali.
Tutti i materiali utilizzati dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente.
L’Impresa dovrà garantire la fornitura di tutti i pezzi di ricambio delle attrezzature per almeno 5 (cinque) anni dalla data del collaudo con esito favorevole.
Articolo 27 – Decorrenza ed efficacia del contratto.
Il presente contratto è impegnativo per l’Appaltatore dal momento della sua stipula, mentre lo sarà per l’Amministrazione successivamente alla registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente atto, e subordinatamente all’acquisizione dell’informativa prefettizia.
Art. 28 - Domicilio dell’Impresa e controversie.
Per tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa elegge domicilio in ….
Per la definizione di eventuali controversie tra l’Impresa e l’Amministrazione, il foro competente è quello di Roma.
Il numero del codice fiscale dell’Impresa è:
Il numero del codice fiscale dell’Amministrazione è: 97532760580
Art.29 – Spese e regime fiscale
Sono a carico dell’impresa tutte le spese contrattuali, comprese quelle notarili, nonché gli oneri fiscali. A tal fine l’Impresa dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto vengono effettuate nell’esercizio dell’impresa e che si tratta di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del d.p.r. 26.10.1972 n.633.
Il Notaio
Il Rappresentante dell’Amministrazione Il Legale Rappresentante dell’Impresa